LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DELLE FUNZIONI COMUNALI - PowerPoint PPT Presentation

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LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DELLE FUNZIONI COMUNALI

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Title: LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DELLE FUNZIONI COMUNALI


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LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DELLE
FUNZIONI COMUNALI
  • "Molti borghi e villaggi hanno il nome di Comuni
    senza averne la vitalità. Per toglierli
    dall'impotenza e dall'isolamento in cui sono e
    per collegare meglio l'interesse locale al
    generale, si concede ad essi la facoltà di
    riunirsi in consorzio per certi servizi comunali,
    la cui trascuranza fa reclamare, a danno della
    libertà locale, l'ingerenza dello Stato
    Francesco Crispi - 1887

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LA SITUAZIONE ATTUALE
  • Scadenza termini al 31 dicembre 2014.
  • Accenno di esercizio potere sostitutivo da parte
    delle Prefetture (art. 19, comma 1, legge n.
    135/2012) gt Circolare ministeriale del 12 gennaio
    gt ordine ai Prefetti di procedere alla diffida
    con termine perentorio.
  • Dietrofront! Nuova Circolare ministeriale del 23
    gennaio 2015
  • Atteso il particolare rilievo, la questione
    relativa all'attuazione del complessivo disegno
    legislativo è stata anche oggetto di specifico
    esame nella riunione della Conferenza Stato-città
    ed autonomie locali del 22 gennaio u.s. che,
    nella prospettiva di accompagnare il percorso dei
    processi associativi, ha tra l'altro registrato
    positivamente un'ipotesi di differimento dei
    termini attualmente previsti dal citato art. 14

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LA SITUAZIONE ATTUALE
  • In tale riunione è stata condivisa la necessità,
    proprio nell'ottica della più proficua e leale
    collaborazione, che il delicato iter di
    costituzione dei modelli di governance locale
    trovi la sede naturale di verifica e confronto
    nell'ambito delle Conferenze provinciali
    permanenti, con il necessario contributo delle
    rappresentanze territoriali dell'Anci, al fine di
    registrare e valutare le diverse criticità, anche
    di natura interpretativa, che emergeranno nelle
    singole realtà locali.
  • Degli esiti delle attività svolte le SS.LL
    avranno cura di riferire a questo Dipartimento ai
    fini del successivo esame in Conferenza
    Stato-città e AA. LL. gt attività di verifica??
  • Si ringrazia e si resta, pertanto, in attesa
    della rappresentazione delle situazioni
    rispettivamente riscontrate.

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LA SITUAZIONE ATTUALE
  • Quindi, sembra che L'intervento sostitutivo
    dei Prefetti venga sospeso ma gli stessi
    rappresentanti del Governo dovranno verificare
    lattività delle conferenze provinciali, per
    riferire al ministero dell'Interno, il quale
    utilizzerà i riscontri nelle attività in
    Conferenza unificata.
  • Ma tutto questo ha senso solo sulla base di un
    quid sconosciuto della Conferenza
    Stato-Città-Autonomie Locali ha registrato
    positivamente un'ipotesi di differimento dei
    termini?? Una sospensione tacita non fondata
    su di una normativa!!

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CONFERENZA PROVINCIALE PERMANENTE
  • Le Conferenze Provinciali permanenti, previste
    dall'articolo 11, comma 3, del decreto
    legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono organi
    che coadiuvano il prefetto nell'esercizio delle
    funzioni di coordinamento delle attività degli
    uffici periferici dello Stato e di leale
    collaborazione di tali uffici con gli enti
    locali. La Conferenza è presieduta dal Prefetto
    ed è composta, a livello provinciale, dai
    responsabili delle strutture periferiche dello
    Stato, dal Presidente della Provincia, dal
    rappresentante della Città metropolitana, ove
    costituita, dal Sindaco del comune capoluogo e
    dai Sindaci dei comuni eventualmente interessati
    alle questioni trattate, o loro delegati, nonché
    da tutti quei soggetti istituzionali la cui
    partecipazione è ritenuta utile, in relazione
    agli impegni che si dovranno prendere.
  • La Conferenza Permanente si articola, di prassi,
    in quattro sezioni corrispondenti ad altrettante
    aree organiche di materie - Amministrazioni
    d'ordine - Sviluppo economico ed attività
    produttive - Territorio, ambiente ed
    infrastrutture - Servizi alla persona e alla
    comunità.

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CONCETTI GENERALI
  • Dal 22 febbraio 2014, il numero ufficiale dei
    comuni italiani è paria 8.057. Dall'inizio del
    2014, sono stati istituiti 24 nuovi comuni a
    seguito di fusioni di territorio che hanno
    portato alla soppressione di un totale di 57
    comuni.
  • Nel 1861, anno dell'unità d'Italia, i comuni
    erano 7.720. In corrispondenza del censimento del
    1921 è stato registrato il maggior numero di
    comuni (9.195), mentre al censimento successivo
    del 1931 si registrarono 7.311 comuni, valore
    minimo raggiunto.

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CONCETTI GENERALI
  • POLVERIZZAZIONE COMUNI
  • Sussistenza di una forte disomogeneità nella
    distribuzione dei Comuni per Regione. In due sole
    Regioni, il Piemonte e la Lombardia, si
    concentra, infatti, circa un terzo dei Comuni
    italiani.
  • Alla fine del 2010, i Comuni con meno di 1.000
    abitanti erano 1.946 e per quasi la metà
    appartenevano alle due suddette Regioni. In
    Provincia di Torino, che conta 315 Comuni, ve ne
    erano ben 113.

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PICCOLI COMUNI PUNTI CRITICI
  • LA VULGATA TRADIZIONALE
  • Mancanza di economie di scala
  • Prezzi di acquisto più elevati
  • Sottoutilizzazione di alcune attrezzature
  • Stessi compiti amministrativi e stessi vincoli
    dei Comuni mediograndi, con meno risorse per
    assolverli
  • Maggiori difficoltà a trovare valide competenze
    professionali per i nuovi adempimenti.

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PICCOLI COMUNI VANTAGGI DELLA GESTIONE ASSOCIATA
  • LA VULGATA TRADIZIONALE
  • Economie di scala
  • Maggiori professionalità
  • Miglioramento delle prestazioni
  • Maggiore specializzazione dei dipendenti
  • Maggiore peso politico complessivo
  • Diffusione delle best practices

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CONCETTI GENERALI Funzione pubblica
  • Funzione pubblica l'attività svolta da un
    soggetto, solitamente pubblico, nell'interesse
    della collettività.
  • In questo senso, sono funzioni pubbliche le
    seguenti classiche funzioni dello Stato
  • Funzione legislativa o normativa
  • Funzione amministrativa
  • Funzione giurisdizionale
  • Funzione di indirizzo politico.
  • Articolo 357 c.p. (Nozione del pubblico
    ufficiale) Agli effetti della legge penale,
    sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano
    una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
    amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica
    la funzione amministrativa disciplinata da norme
    di diritto pubblico e da atti autoritativi e
    caratterizzata dalla formazione e dalla
    manifestazione della volontà della pubblica
    amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di
    poteri autoritativi o certificativi

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CONCETTI GENERALI Funzione pubblica
  • Funzione pubblica amministrativa
  • attività autoritativa, esercitata da una Pubblica
    amministrazione
  • disciplinata da norme di diritto pubblico e da
    atti autoritativi
  • caratterizzata dalla formazione e dalla
    manifestazione della volontà della Pubblica
    amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di
    poteri autoritativi o certificativi
  • svolgentesi attraverso lesercizio di attività
    amministrativa.
  • Ecco di che cosa ci occupiamo!

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CONCETTI GENERALISERVIZIO PUBBLICO
  • Servizio pubblico
  • Tesi soggettiva esercizio di attività non
    autoritativa, assunta da un pubblico potere.
  • Tesi oggettiva servizio pubblico è l'attività
    che il Legislatore disciplina come tale per
    orientarla a fini sociali Ai fini della
    identificazione di un servizio pubblico, è
    irrilevante la natura pubblica del gestore (Tar
    Calabria, sez. Catanzaro I, n. 1422/2011).
  • Servizio pubblico locale "gli enti locali,
    nell'ambito delle rispettive competenze,
    provvedono alla gestione dei servizi pubblici che
    abbiano per oggetto produzione di beni ed
    attività rivolte a realizzare fini sociali e a
    promuovere lo sviluppo economico e civile delle
    comunità locali" (art. 112, TUEL) gt attività non
    autoritativa e di contenuto economico Deve
    ritenersi, ai sensi dellart. 112 TUEL, che la
    qualificazione di servizio pubblico locale spetti
    a quelle attività caratterizzate, sul piano
    oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e
    di sviluppo della società civile, selezionati in
    base a scelte di carattere eminentemente
    politico, quanto alla destinazione delle risorse
    economiche disponibili ed all'ambito di
    intervento (Consiglio di Stato, sez. V, n.
    7369/2006).

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CONCETTI GENERALISERVIZIO PUBBLICO
  • Tale posizione deve essere rivista alla luce di
    più recente giurisprudenza Per identificare
    giuridicamente un servizio pubblico, non è
    indispensabile a livello soggettivo la natura
    pubblica del gestore, mentre è necessaria la
    vigenza di una norma legislativa che,
    alternativamente, ne preveda l'obbligatoria
    istituzione e la relativa disciplina oppure che
    ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione
    all'Amministrazione. Oltre alla natura pubblica
    delle regole che presiedono allo svolgimento
    delle attività di servizio pubblico e alla
    doverosità del loro svolgimento, è ancora
    necessario, nella prospettiva di una definizione
    oggettiva della nozione, che le suddette attività
    presentino un carattere economico e produttivo e
    che le utilità da esse derivanti siano dirette a
    vantaggio di una collettività, più o meno ampia,
    di utenti.
  • (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2.021 del 5
    aprile 2012 in tema di attività di messa in
    sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di
    interesse nazionale).

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CONCETTI GENERALISERVIZIO PUBBLICO
  • Una sentenza di enorme interesse, che consente di
    affermare che si è in presenza di un servizio
    pubblico, laddove vi sia la sussistenza dei
    seguenti presupposti
  • Una disposizione normativa di rango primario
    (legislativa) e di particolare contenuto, in
    quanto
  • prevedente lobbligatoria istituzione del
    servizio, con la connessa e relativa disciplina
  • oppure delegante listituzione e la disciplina
    organizzativa allAmministrazione.
  • Natura pubblica delle regole che presiedono allo
    svolgimento delle attività di servizio pubblico.
  • Doverosità dello svolgimento delle attività di
    servizio pubblico.
  • Carattere economico e produttivo delle attività,
    che solo eventualmente costituiscano anche
    esercizio di funzioni amministrative.
  • Le utilità, prodotte dal servizio pubblico,
    devono essere a vantaggio di una collettività,
    più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi
    divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in
    caso di servizi indivisibili).

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PERCORSO LEGISLATIVO DIFETTI
  • Percorso normativo non (sempre) organico e
    coerente (troppi provvedimenti emergenziali)
  • Lintreccio delle competenze legislative con la
    Regione complica ulteriormente il percorso
    associativo
  • Troppa disinvoltura e leggerezza nel legiferare
    in generale
  • Disposizioni non (sempre) chiare e soluzioni non
    sempre praticabili
  • Esiti incerti, sia sugli effetti che queste
    disposizioni possono determinare in termini di
    risparmio effettivo.

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NORMATIVA
  • ART. 118 COST.
  • Le funzioni amministrative sono attribuite ai
    Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
    unitario, siano conferite a Province, Città
    metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
    principi di sussidiarietà, differenziazione ed
    adeguatezza.
  • I Comuni, le Province e le Città metropolitane
    sono titolari di funzioni amministrative proprie
    e di quelle conferite con legge statale o
    regionale, secondo le rispettive competenze.
  • La legge statale disciplina forme di
    coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
    di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
    dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di
    intesa e coordinamento nella materia della tutela
    dei beni culturali.
  • Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
    Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
    cittadini, singoli e associati, per lo
    svolgimento di attività di interesse generale,
    sulla base del principio di sussidiarietà.

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NORMATIVA
  • ART. 3 D.LGS 112/1998 - Conferimenti alle
    regioni e agli enti locali e strumenti di
    raccordo
  • 1) Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4,
    commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
    entro sei mesi dall'emanazione del presente
    decreto legislativo, determina, in conformità al
    proprio ordinamento, le funzioni amministrative
    che richiedono l'unitario esercizio a livello
    regionale, provvedendo contestualmente a
    conferire tutte le altre agli enti locali, in
    conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4,
    comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997,
    nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della
    legge 8 giugno 1990, n. 142.
  • 2) La generalità dei compiti e delle funzioni
    amministrative è attribuita ai comuni, alle
    province e alle comunità montane, in base ai
    principi di cui all'articolo 4, comma 3, della
    legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro
    dimensioni territoriali, associative ed
    organizzative, con esclusione delle sole funzioni
    che richiedono l'unitario esercizio a livello
    regionale. Le regioni, nell'emanazione della
    legge di cui al comma 1 del presente articolo,
    attuano il trasferimento delle funzioni nei
    confronti della generalità dei comuni. Al fine di
    favorire l'esercizio associato delle funzioni dei
    comuni di minore dimensione demografica, le
    regioni individuano livelli ottimali di esercizio
    delle stesse, concordandoli nelle sedi
    concertative di cui al comma 5 del presente
    articolo. Nell'ambito della previsione regionale,
    i comuni esercitano le funzioni in forma
    associata, individuando autonomamente i soggetti,
    le forme e le metodologie, entro il termine
    temporale indicato dalla legislazione regionale.
    Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la
    regione esercita il potere sostitutivo nelle
    forme stabilite dalla legge stessa. La legge
    regionale prevede altresì appositi strumenti di
    incentivazione per favorire l'esercizio associato
    delle funzioni.

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NORMATIVA
  • D.LGS N. 267/2000 ARTICOLO 13 - FUNZIONI
  • 1. Spettano al comune tutte le funzioni
    amministrative che riguardano la popolazione ed
    il territorio comunale, precipuamente nei settori
    organici dei servizi alla persona e alla
    comunita', dell'assetto ed utilizzazione del
    territorio e dello sviluppo economico, salvo
    quanto non sia espressamente attribuito ad altri
    soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
    le rispettive competenze.
  • 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in
    ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di
    decentramento sia di cooperazione con altri
    comuni e con la provincia.

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NORMATIVA
  • Articolo 33 D.lgs. 267/2000 (Esercizio associato
    di funzioni e servizi da parte dei Comuni)
  • 1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di
    conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il
    trasferimento delle funzioni nei confronti della
    generalità dei comuni.
  • 2. Al fine di favorire lesercizio associato
    delle funzioni dei comuni di minore dimensione
    demografica, le regioni individuano livelli
    ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli
    nelle sedi concertative di cui all'articolo 4.
    Nell'ambito della previsione regionale, i comuni
    esercitano le funzioni in forma associata,
    individuando autonomamente i soggetti, le forme e
    le metodologie, entro il termine temporale
    indicato dalla legislazione regionale. Decorso
    inutilmente il termine di cui sopra, la regione
    esercita il potere sostitutivo nelle forme
    stabilite dalla legge stessa.
  • 3. Le regioni predispongono, concordandolo con i
    comuni nelle apposite sedi concertative, un
    programma di individuazione degli ambiti per la
    gestione associata sovracomunale di funzioni e
    servizi, realizzato anche attraverso le unioni,
    che può prevedere altresì la modifica di
    circoscrizioni comunali e i criteri per la
    corresponsione di contributi e incentivi alla
    progressiva unificazione. Il programma è
    aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto
    delle unioni di comuni regolarmente costituite.

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NORMATIVA
  • 4. Al fine di favorire il processo di
    riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle
    funzioni e delle strutture, le regioni provvedono
    a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito
    del programma territoriale di cui al comma 3, le
    forme di incentivazione dell'esercizio associato
    delle funzioni da parte dei comuni, con
    l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un
    apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto
    stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32,
    le regioni si attengono ai seguenti principi
    fondamentali
  • a) nella disciplina delle incentivazioni
  • b) favoriscono il massimo grado di integrazione
    tra i comuni, graduando la corresponsione dei
    benefici in relazione al livello di unificazione,
    rilevato mediante specifici indicatori con
    riferimento alla tipologia ed alle
    caratteristiche delle funzioni e dei servizi
    associati o trasferiti in modo tale da erogare il
    massimo dei contributi nelle ipotesi di massima
    integrazione
  • c) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei
    contributi nelle ipotesi di fusione e di unione,
    rispetto alle altre forme di gestione
    sovracomunale
  • d) promuovono le unioni di comuni, senza alcun
    vincolo alla successiva fusione, prevedendo
    comunque ulteriori benefici da corrispondere alle
    unioni che autonomamente deliberino, su conforme
    proposta dei consigli comunali interessati, di
    procedere alla fusione.

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NORMATIVA
  • Decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.
    122/2010, art. 14, commi 25-31 (Patto di
    stabilità interno ed altre disposizioni sugli
    enti territoriali).
  • Decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n.
    148/2011, art. 16 (Riduzione dei costi relativi
    alla rappresentanza politica nei comuni e
    razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
    comunali).
  • Decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n.
    135/2012, art. 19 (Funzioni fondamentali dei
    comuni e modalità di esercizio associato di
    funzioni e servizi comunali).

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NORMATIVA
  • ARTICOLO 19, DL 95/201 comma 1 lettera b),
    convertito in legge n. 135/2012 I comuni
    con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
    fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
    appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni
    il cui territorio coincide integralmente con
    quello di una o di più isole e il comune di
    Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente
    in forma associata, mediante unione di comuni o
    convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
    di cui al comma 27, ad esclusione della lettera
    l). - Quindi
  • CONVENZIONE gt art. 30 Dlgs 267/2000
  • UNIONE DEI COMUNI gt art. 32 Dlgs 267/2000
  • FINALITA il comma 25, dellarticolo 14, del
    decreto legge n. 78/2010 stabilisce che la
    finalità da perseguire è quella del
    coordinamento della finanza pubblica e il
    contenimento delle spese per l'esercizio delle
    funzioni fondamentali dei comuni.

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NORMATIVA
  • L'espressione "funzioni fondamentali" indica
    quelle funzioni che sono basilari, fondamentali,
    che devono necessariamente essere esercitate dai
    Comuni. Questa espressione ricalca quella più
    antica, delle "spese obbligatorie e facoltative",
    che erano imposte a Comuni e Province dalle leggi
    comunali e provinciali, e che stabilivano che
    questi enti potevano effettuare le spese
    facoltative soltanto dopo che erano state
    eseguite le spese obbligatorie, puntualmente
    enumerate.
  • Si ritiene che al posto di questa antica
    espressione si è utilizzata quella di "funzioni
    fondamentali", ma la sostanza è rimasta la
    medesima e ciò non depone a favore dell'autonomia
    e del senso di responsabilità degli Enti locali.

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NORMATIVA
  • Le funzioni fondamentali da porre in gestione
    associata (previste dallart. 14 DL n. 78/2010,
    poi modificato) sono le seguenti
  • organizzazione generale dellamministrazione,
    gestione finanziaria e contabile e controllo
  • organizzazione dei servizi pubblici di interesse
    generale di ambito comunale, ivi compresi i
    servizi di trasporto pubblico comunale
  • catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute
    allo Stato dalla normativa vigente
  • la pianificazione urbanistica ed edilizia di
    ambito comunale nonché la partecipazione alla
    pianificazione territoriale di livello
    sovracomunale

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NORMATIVA
  • e) attività, in ambito comunale, di
    pianificazione di protezione civile e di
    coordinamento dei primi soccorsi
  • f) lorganizzazione e la gestione dei servizi di
    raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
    rifiuti urbani e la riscossione dei relativi
    tributi
  • g) progettazione e gestione del sistema locale
    dei servizi sociali ed erogazione delle relative
    prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto
    dallarticolo 118, quarto comma della
    Costituzione
  • h) edilizia scolastica, per la parte non
    attribuita alla competenza delle province,
    organizzazione e gestione dei servizi scolastici
  • i) polizia municipale e polizia amministrativa
    locale
  • l) tenuta dei registri di stato civile e di
    popolazione e compiti in materia di servizi
    anagrafici nonché in materia di servizi
    elettorali, nellesercizio delle funzioni di
    competenza statale(lettera così modificata
    dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012).
  • l-bis) i servizi in materia statistica (lettera
    aggiunta dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del
    2012).

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CRITICHE SULLINDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI
  • Difficoltà nellindividuazione del contenuto
    concreto delle funzioni fondamentali (le cui aree
    funzionali individuate continuano a dare adito a
    forti critiche anche per la loro diversa
    consistenza sul piano dellassetto organizzativo
    comunale).
  • Difficoltà nellindividuazione delle eventuali
    funzioni non fondamentali (rispetto a quelle
    proprie e delegate).
  • Difficoltà nel chiarire il groviglio
    terminologico delle funzioni proprie e delegate
    dei comuni per una corretta allocazione delle
    funzioni amministrative, rispetto allarticolo 13
    del Testo Unico degli Enti locali.

27
DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
  • Art. 14, comma 29, Legge n. 122/2010
  • I comuni non possono svolgere singolarmente le
    funzioni fondamentali svolte in forma associata.
    La medesima funzione non può essere svolta da più
    di una forma associativa.

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RISPARMI DA CONSEGUIRE
  • MINISTERO DELLINTERNO, DECRETO 11 settembre 2013
    (Determinazione dei contenuti e delle modalità
    delle attestazioni dei Comuni comprovanti il
    conseguimento di significativi livelli di
    efficacia ed efficienza nella gestione associata
    delle funzioni)
  • Lattestazione dellefficienza si fonda sui dati
    contabili di bilancio relativi ai valori della
    spesa corrente.
  • I dati desunti dalla contabilità finanziaria
    dovranno dimostrare, al termine del triennio di
    osservazione, un risparmio complessivo di spesa
    corrente degli enti convenzionati di almeno il 5
    per cento rispetto alle spese sostenute
    nellesercizio finanziario precedente alla
    gestione associata mediante convenzione, con
    lesclusione delle entrate correnti per
    contributi di amministrazioni pubbliche aventi
    destinazione finalizzata al finanziamento di
    funzioni comunali e delle entrate per rimborsi
    allente per le spese gestite in convenzione e di
    quelle riferite a servizi precedentemente non
    attivati.

29
NORMATIVA REGIONALE
  • L.R. 22/2011, art.8
  • 1.  In attuazione dellarticolo 14, comma 31, del
    DL 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010,
    l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le
    funzioni fondamentali in forma associata mediante
    la forma associativa dell'unione di comuni o
    della convenzione deve raggiungere il limite
    demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a
    3.000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o
    appartenuti a comunità montane, o pari al
    quadruplo del numero degli abitanti del comune
    demograficamente più piccolo tra quelli
    associati. La popolazione complessiva residente
    nei territori dei comuni tenuti all'obbligo di
    cui al presente comma è calcolata alla data del
    31 dicembre 2009.

30
NORMATIVA REGIONALE
  • L.R. 22/2011, art.10
  • 1. In caso di documentata impossibilità nel
    conseguimento dei limiti demografici di cui agli
    articoli 8 e 9, la Regione può consentire
    deroghe, su richiesta motivata dei comuni
    interessati.
  • L.R. 24/2014, art.21 gt condizioni alternative
  • a) essere confinante unicamente con comuni non
    tenuti all'esercizio delle funzioni fondamentali
    in forma associata e non intenzionati ad
    associarsi con il comune in obbligo
  • b)  avere superato la soglia demografica prevista
    per l'obbligo di gestione associata ai sensi del
    DL 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 dopo
    la data di entrata in vigore dello stesso
    decreto.

31
CONVENZIONE Linee generali
  • La convenzione costituisce un istituto
    associativo previsto, per la prima volta, dalla
    legge 142 /1990, con lo scopo di consentire ai
    Comuni di avvalersi, per lesercizio associato
    dei servizi e delle funzioni di competenza
    locale, di uno strumento estremamente più agevole
    dei consorzi.
  • Caratteri
  • Maggior grado di flessibilità
  • Non comporta la nascita di un nuovo soggetto
    giuridico
  • Le funzioni ed i servizi oggetto dellaccordo,
    benché svolti in forma associata, restano sempre
    nella titolarità degli enti partecipanti alla
    convenzione (in gestione convenzionata va
    lesercizio della funzione)
  • Finalità di garantire lefficienza e la qualità
    dellazione amministrativa connessa allesercizio
    delle funzioni
  • Evitare suddivisioni territoriali artificiali,
    nellespletamento di funzioni e servizi, che non
    trovano riscontro in reali peculiarità
    geografiche o in particolari esigenze
    dellutenza (Venchi, I servizi pubblici e le
    forme associative e di cooperazione. Nuovo
    ordinamento delle autonomie locali, in Riv. Amm.
    Rep. It. 1991, pag. 490 Caringella, Giuncato,
    Romano, Lordinamento degli Enti Locali nel testo
    unico, Milanofiori, Assago 2000).

32
CONVENZIONE Linee generali
  • Natura giuridica
  • Accordo fra soggetti pubblici, equiordinati,
    avente natura contrattuale e civilistica.
  • Forma di associazione fra enti locali La
    fattispecie convenzionale disciplinata dall'art.
    30 del D.Lgs n. 267/2000, rappresenta una forma
    associativa tra enti locali finalizzata allo
    svolgimento coordinato di funzioni e servizi
    determinati, tant'è che il secondo comma di tale
    norma prevede che dette convenzioni devono
    stabilire i fini, la durata, le forme di
    partecipazione degli enti contraenti, i loro
    rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
    garanzie (Tar Piemonte, sez. II, n. 3.607/2007
    Consiglio di Stato, sez. V, n. 7274/2010).
  • Dunque un accordo, di natura più organizzativa
    che contrattuale, diretto a disciplinare lo
    svolgimento coordinato di funzioni e servizi (la
    finalità associativa), rientrante nel genus degli
    accordi, di cui allart. 15 legge n. 241/1990 gt
    le amministrazioni pubbliche possono sempre
    concludere tra loro accordi per disciplinare lo
    svolgimento in collaborazione di attività di
    interesse comune.

33
CONVENZIONE Linee generali
  • Articolo 30 D.Lgs n. 267/2000
  • 1. 1. Al fine di svolgere in modo coordinato
    funzioni e servizi determinati, gli enti locali
    possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
  • 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la
    durata, le forme di consultazione degli enti
    contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
    reciproci obblighi e garanzie.
  • 3. Per la gestione a tempo determinato di uno
    specifico servizio o per la realizzazione di
    un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di
    propria competenza, possono prevedere forme di
    convenzione obbligatoria fra enti locali, previa
    statuizione di un disciplinare-tipo.
  • 4. Le convenzioni di cui al presente articolo
    possono prevedere anche la costituzione di uffici
    comuni, che operano con personale distaccato
    dagli enti partecipanti, ai quali affidare
    l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
    degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
    delega di funzioni da parte degli enti
    partecipanti all'accordo a favore di uno di essi,
    che opera in luogo e per conto degli enti
    deleganti.

34
CONVENZIONE Linee generali
  • Ai sensi dellarticolo 30, la convenzione deve
    necessariamente individuare.
  • I fini, che si intendono perseguire.
  • La sua durata, che deve essere determinata
    proprio in quanto con tale istituto gli enti
    partecipanti non rinunciano alla titolarità dei
    compiti messi in comune.
  • Le forme di consultazione dei soggetti
    contraenti.
  • I loro rapporti finanziari ed i reciproci
    obblighi e garanzie. Si tratta di un elemento di
    grande importanza, in quanto è assolutamente
    necessaria lindividuazione dei costi della
    gestione associata, sia al fine di valutarne
    leconomicità, sia allo scopo di provvedere alla
    ripartizione del peso economico della gestione
    tra gli enti partecipanti. È chiaro, inoltre, che
    nel computo della ripartizione economica del
    costo occorre tener presente sia la funzioni di
    coordinamento e direzione, sia il personale
    affidato alla gestione comune, sia, infine, le
    prestazioni di carattere economico rese dagli
    enti, quali garanzie, cauzioni, fornitura di
    mezzi strumentali.
  • Gli adempimenti specifici (azioni, interventi,
    atti, etc.), cui sono tenute le singole
    Amministrazioni convenzionate.
  • Le convenzioni devono essere approvate dal
    Consiglio comunale, ai sensi dellarticolo 42,
    comma 2, lett. c (costituzione e formazioni di
    forme associative).

35
CONVENZIONE Linee generali
  • Il comma 3 fa riferimento, invece, alle cd.
    convenzioni obbligatorie, che lo Stato e la
    Regione possono stabilire nelle materie di loro
    spettanza, quando tale strumento sia ritenuto
    idoneo a meglio assicurare la gestione temporanea
    di un servizio o la realizzazione di unopera
    pubblica. Le convenzioni incontrano dei limiti
    temporali e di oggetto, in ciò differenziandosi
    dalle facoltative, che possono essere a tempo
    indeterminato e plurifunzionali. Queste, infatti,
    per un verso debbono avere unefficacia limitata
    nel tempo, potendo riguardare solo la gestione a
    tempo determinato di uno specifico servizio. Per
    altro verso, afferiscono alla realizzazione di
    un'opera.

36
CONVENZIONE Linee generali
  • La competenza allapprovazione delle convenzioni
    risiede nei consigli degli enti (art. 42, comma
    2, lett. c) D.Lgs n. 267/2000. Al riguardo,
    occorre tener conto che La competenza
    consiliare in materia di convenzioni, ai sensi
    dellart. 42, c. 2, lett. c), del d.lgs. n.
    267/2000, è circoscritta ai soli accordi che
    presentino le caratteristiche di cui allart. 30,
    c. 2 del medesimo d.lgs. Le convenzioni devono
    stabilire i fini, la durata, le forme di
    consultazione degli enti contraenti, i loro
    rapporti finanziari ed i reciprochi obblighi e
    garanzie (nella specie, allaccordo avente ad
    oggetto lindividuazione del sito potenzialmente
    idoneo ad ospitare un nuovo termovalorizzatore, 
    è stata riconosciuta natura di mera
    individuazione di comuni intenti, come tale
    rientrante nella competenza della giunta) (Tar
    Piemonte, sez. II, n. 3607/2007).

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CONVENZIONE Linee generali
  • DISCREZIONALITA DELLE FORME ORGANIZZATIVE
  • Articolo 33 D.lgs. 267/2000
  • 2. Al fine di favorire lesercizio associato
    delle funzioni dei comuni di minore dimensione
    demografica, le regioni individuano livelli
    ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli
    nelle sedi concertative di cui all'articolo 4.
    Nell'ambito della previsione regionale, i comuni
    esercitano le funzioni in forma associata,
    individuando autonomamente i soggetti, le forme e
    le metodologie, entro il termine temporale
    indicato dalla legislazione regionale. Decorso
    inutilmente il termine di cui sopra, la regione
    esercita il potere sostitutivo nelle forme
    stabilite dalla legge stessa.
  • Articolo 30, D.Lgs n. 267/2000
  • 4. Le convenzioni di cui al presente articolo
    possono prevedere anche la costituzione di uffici
    comuni, che operano con personale distaccato
    dagli enti partecipanti, ai quali affidare
    l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
    degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
    delega di funzioni da parte degli enti
    partecipanti all'accordo a favore di uno di essi,
    che opera in luogo e per conto degli enti
    deleganti.

38
CONVENZIONE UFFICIO COMUNE
  • LUfficio comune è quello che opera con personale
    distaccato dagli enti partecipanti, ai quale è
    stato affidato l'esercizio delle funzioni
    pubbliche e dei servizi pubblici in luogo degli
    enti partecipanti all'accordo. Caratteri
  • si costituisce un nuovo (cioè non esistente
    prima) singolo ufficio, composto dal personale
    distaccato degli enti aderenti
  • il personale preposto allufficio comune rimane
    dipendente dellente di appartenenza, ed è allo
    scopo distaccato per lo svolgimento del servizio
    o della funzione nellambito dellufficio comune
  • tale Ufficio esercita tutte le funzioni ed i
    servizi del settore per tutti gli Enti aderenti
  • diversamente dal Consorzio non ha distinta
    personalità giuridica, in quanto lattività viene
    imputata agli Enti aderenti.

39
CONVENZIONE UFFICIO COMUNE
  • Il distacco funzionale
  • Non modifica lo stato giuridico ed economico del
    dipendente presso il comune di appartenenza, sul
    quale continua ad incombere lobbligo retributivo
    (fisso ed accessorio) e contributivo
  • Con la convenzione ed il conseguente distacco
    di personale, verrà disciplinato, in modo
    distinto, il rapporto organico ed il rapporto
    funzionale dei dipendenti interessati. Il
    rapporto organico resta in capo al comune di
    appartenenza, mentre il rapporto funzionale sarà
    di competenza del Comune sede dellUfficio
    comune. Rientreranno, pertanto, nelle competenze
    dellUfficio comune la disciplina dei seguenti
    istituti compiti e mansioni, ordini di servizio,
    orario di lavoro, sede o sedi dove prestare
    servizio, ferie, permessi, attribuzione di
    specifiche responsabilità, autorizzazione al
    lavoro straordinario (nel limite stabilito
    dallente di appartenenza), misurazione e
    valutazione della performance, competenze in
    materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (ex
    d.lgs 81/2008).

40
CONVENZIONE UFFICIO DELEGATO
  • LUfficio delegato è quello costituito attraverso
    listituto della delega di funzioni, da parte
    degli enti partecipanti all'accordo a favore di
    uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
    enti deleganti. La delega consiste nel
    trasferimento dellesercizio di poteri da un
    organo (delegante, che ne conserva la titolarità)
    ad un altro (delegato). I presupposti di
    legittimità della delega sono a) l'atto di
    conferimento in forma scritta da parte
    dell'organo delegante b) la sussistenza di una
    specifica previsione di legge, che autorizzi la
    delega.
  • Importante non si crea un nuovo Ufficio, ma ad
    uno preesistente viene trasferito lesercizio di
    poteri o funzioni anche di altri Enti.

41
CONVENZIONE UTILIZZO DEL PERSONALE
  • Articolo 14 - Contratto Collettivo del comparto
    Regioni-Autonomie locali (2002/2005)
    Personale utilizzato a tempo parziale e servizi
    in convenzione
  • 1.  Al fine di soddisfare la migliore
    realizzazione dei servizi istituzionali e di
    conseguire una economica gestione delle risorse,
    gli enti locali possono utilizzare, con il
    consenso dei lavoratori interessati, personale
    assegnato da altri enti cui si applica il
    presente CCNL per periodi predeterminati e anche
    per una parte del tempo di lavoro dobbligo
    mediante convenzione e previo assenso dellente
    di appartenenza. La convenzione definisce, tra
    laltro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel
    rispetto del vincolo dellorario settimanale
    dobbligo, la ripartizione degli oneri finanziari
    e tutti gli altri aspetti utili per regolare il
    corretto utilizzo del lavoratore. La
    utilizzazione parziale, che non si configura come
    rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile
    anche per la gestione dei servizi in convenzione.
  • 2.  Il rapporto di lavoro del personale
    utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la
    disciplina sulle progressioni verticali e sulle
    progressioni economiche orizzontali, è gestito
    dallente di provenienza, titolare del rapporto
    stesso, previa acquisizione dei necessari
    elementi di conoscenza da parte dellente di
    utilizzazione.

42
CONVENZIONE UTILIZZO DEL PERSONALE
  • 3. La contrattazione decentrata dellente
    utilizzatore può prevedere forme di
    incentivazione economica a favore del personale
    assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina
    dellart. 17 del CCNL dell1.4.1999 ed
    utilizzando le risorse disponibili secondo lart.
    31.
  • 4.   I lavoratori utilizzati a tempo parziale
    possono essere anche incaricati della
    responsabilità di una posizione organizzativa
    nellente di utilizzazione o nei servizi
    convenzionati di cui al comma 7 il relativo
    importo annuale, indicato nel comma 5, è
    riproporzionato in base al tempo di lavoro e si
    cumula con quello eventualmente in godimento per
    lo stesso titolo presso lente di appartenenza
    che subisce un corrispondente riproporzionamento.

43
CONVENZIONE UTILIZZO DEL PERSONALE
  • 5.   Il valore complessivo,su base annua per
    tredici mensilità, della retribuzione di
    posizione per gli incarichi di cui al comma 4
    può variare da un minimo di 5.164,56 ad un
    massimo di 16.000. Per la eventuale
    retribuzione di risultato limporto può variare
    da un minimo del 10 fino ad un massimo del 30
    della retribuzione di posizione in godimento. Per
    il relativo finanziamento trova applicazione la
    generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL
    del 31.3.1999.
  • 6.   Al personale utilizzato a tempo parziale
    compete, ove ne ricorrano le condizioni e con
    oneri a carico dellente utilizzatore, il
    rimborso delle sole spese sostenute nei limiti
    indicati nei commi 2 e 4 dellart. 41 del CCNL
    del 14.9.2000 (trattamento di trasferta e
    rimborso missioni?).
  • 7.   La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova
    applicazione anche nei confronti del personale
    utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i
    servizi in convenzione ai sensi dellart. 30 del
    D.Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a
    carico delle risorse per la contrattazione
    decentrata dellente di appartenenza, con
    esclusione di quelli derivanti dalla applicazione
    del comma 6.

44
CONVENZIONE
  • Art. 14, comma 31-bis Le convenzioni di cui al
    comma 28 hanno durata almeno triennale e alle
    medesime si applica, in quanto compatibile,
    larticolo 30 del D.Lgs n. 267/2000. Ove alla
    scadenza del predetto periodo, non sia
    comprovato, da parte dei comuni aderenti, il
    conseguimento di significativi livelli di
    efficacia ed efficienza nella gestione, secondo
    modalità stabilite con decreto del Ministro
    dellinterno, da adottare entro sei mesi, sentita
    la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i
    comuni interessati sono obbligati ad esercitare
    le funzioni fondamentali esclusivamente mediante
    unione di comuni.

45
CONVENZIONE
  • Il MINISTERO DELLINTERNO, con decreto dell11
    settembre 2013, è intervenuto a disciplinare tale
    materia, prevedendo indicatori di efficienza e di
    efficacia. Larticolo 4 del decreto, in tema di
    indicatori di efficienza, prevede che
    l'attestazione della medesima si fonda sui dati
    contabili di bilancio relativi ai valori della
    spesa corrente. Nel secondo comma, si prevede
    espressamente che i dati desunti dalla
    contabilità finanziaria dovranno dimostrare, al
    termine del triennio di osservazione, un
    risparmio complessivo di spesa corrente degli
    enti convenzionati di almeno il 5 per cento
    rispetto alle spese sostenute nell'esercizio
    finanziario precedente alla gestione associata
    mediante convenzione, con l'esclusione delle
    entrate correnti per contributi di
    amministrazioni pubbliche aventi destinazione
    finalizzata al finanziamento di funzioni comunali
    e delle entrate per rimborsi all'ente per le
    spese gestite in convenzione e di quelle riferite
    a servizi precedentemente non attivati.

46
CONVENZIONE
  • Problematiche personale in convenzione
  • individuazione della sede o delle sedi di lavoro
  • disciplina degli spostamenti dalla propria
    abitazione alla/e sede/i di lavoro e i
    trasferimenti tra le sedi
  • rilevazioni delle presenze, in presenza di più
    sedi
  • ricadute del trattamento economico accessorio sul
    fondo delle risorse decentrate nellente di
    appartenenza, anche alla luce dei blocchi e
    tagli previsti dallart. 9, commi 1 e 2-bis, del
    d.l. n. 78/2010.

47
UNIONE DI COMUNIDISCIPLINA GENERALE
  • A seguito delle modifiche introdotte dalla legge
    n. 56/2014 - legge Del Rio)
  • A) L'unione di comuni è l'ente locale costituito
    da due o più comuni, di norma contermini,
    finalizzato all'esercizio associato di funzioni e
    servizi.
  • B) Ogni comune può far parte di una sola unione
    di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare
    apposite convenzioni tra loro o con singoli
    comuni.

48
UNIONE DI COMUNIDISCIPLINA GENERALE
  • C) Gli organi dellUnione sono
  • Presidente viene scelto tra i Sindaci dei Comuni
    associati.
  • Giunta è costituita da soggetti scelti tra i
    componenti dellesecutivo dei Comuni associati.
  • Consiglio è composto da un numero di consiglieri
    definito nello statuto, eletti dai singoli
    consigli dei Comuni associati tra i propri
    componenti, garantendo la rappresentanza delle
    minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni
    Comune.
  • Come è ben facile desumere, la composizione degli
    organi istituzionali risulta pesantemente
    condizionata dal principio di gratuità delle
    cariche. Infatti, ai sensi dellarticolo 1, comma
    105, lettera a, della legge Del Rio, gli
    organi debbono costituirsi ed operare senza nuovi
    o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli
    amministratori non possono essere attribuite
    retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in
    qualsiasi forma percepiti.

49
UNIONE DI COMUNIDISCIPLINA GENERALE
  • D) L'unione ha potestà statutaria e regolamentare
    e ad essa si applicano, in quanto compatibili e
    non derogati con le disposizioni della legge
    recante disposizioni sulle città metropolitane,
    sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni,
    i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni,
    con particolare riguardo allo status degli
    amministratori, all'ordinamento finanziario e
    contabile, al personale e all'organizzazione.
  • E) Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità
    di funzionamento degli organi e ne disciplina i
    rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto
    dell'unione è approvato dai consigli dei comuni
    partecipanti e le successive modifiche sono
    approvate dal consiglio dell'unione. 
  • F) L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione
    sono approvati dai consigli dei comuni
    partecipanti con le procedure e con la
    maggioranza richieste per le modifiche
    statutarie.
  • G) Lo statuto individua le funzioni svolte
    dall'unione e le corrispondenti risorse.

50
UNIONE DI COMUNIDISCIPLINA GENERALE
  • H) All'unione sono conferite dai comuni
    partecipanti le risorse umane e strumentali
    necessarie all'esercizio delle funzioni loro
    attribuite.
  • I) Fermi restando i vincoli previsti dalla
    normativa vigente in materia di personale, la
    spesa sostenuta per il personale dell'Unione non
    può comportare, in sede di prima applicazione, il
    superamento della somma delle spese di personale
    sostenute precedentemente dai singoli comuni
    partecipanti. A regime, attraverso specifiche
    misure di razionalizzazione organizzativa e una
    rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono
    essere assicurati progressivi risparmi di spesa
    in materia di personale.
  • L) Il presidente dell'unione di comuni si avvale
    del segretario di un comune facente parte
    dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione
    di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • M) Alle unioni competono gli introiti derivanti
    dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
    servizi ad esse affidati.

51
SPESE PERSONALE FACOLTA ASSUNZIONALI
  • LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma
    450
  • Nell'ambito dei processi associativi di cui ai
    commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
    facoltà assunzionali sono considerate in maniera
    cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme
    di compensazione fra gli stessi, fermi restando i
    vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e
    l'invarianza della spesa complessivamente
    considerata.
  • REGOLA DEL CUMULOgt Le spese di personale e le
    capacità assunzionali delle gestioni associate si
    calcolano cumulativamente (unico grande
    aggregato).

52
GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
  • Associare significa unificare?? gt Art. 19. DL.
    95/2012 Funzioni fondamentali dei comuni e
    modalità di esercizio associato di funzioni e
    servizi comunali.
  • Associare Ammettere qualcuno a partecipare a
    qualcosa. SIN. affiliare, aggregare.
  • Unificare Ridurre più cose o parti a un tutto
    unico, riunirle e fonderle insieme in un tutto
    omogeneo.

53
GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
  • Discrezionalita delle forme organizzative -
    Articolo 33, c. 2, D.lgs. 267/2000 Al fine di
    favorire lesercizio associato delle funzioni dei
    comuni .i comuni esercitano le
    funzioni in forma associata, individuando
    autonomamente i soggetti, le forme e le
    metodologie, .. - Articolo 30, D.Lgs
    n. 267/2000 Le convenzioni di cui al presente
    articolo possono prevedere anche la costituzione
    di

54
GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
  • CORTE DEI CONTI, PIEMONTE, 30 AGOSTO 2012, N. 387
  • Con specifico riguardo alla concreta
    organizzazione di ciascuna funzione, è evidente
    che gli Enti interessati dallaggregazione
    debbano unificare gli uffici e, a seconda delle
    attività che in concreto caratterizzano la
    funzione, prevedere la responsabilità del
    servizio in capo ad un unico soggetto che
    disponga dei necessari poteri organizzativi e
    gestionali, nominato secondo le indicazioni
    contenute nellarticolo 109 del TUEL (anche
    Corte dei conti, Lombardia, 3 ottobre 2012, n.
    426).

55
GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
  • Il parere della Corte dei conti prende spunto
    dalla seguente questione, prospettata da un
    Comune il Sindaco del Comune di Riva presso
    Chieri ha domandato alla Sezione se possa
    ritenersi contabilmente corretto, dopo aver
    provveduto ad individuare al vertice di ogni
    singola funzione gestita in forma associata un
    unico Responsabile di servizio, continuare a
    riconoscere, per una o più funzioni di
    particolare complessità, la posizione
    organizzativa e conseguentemente la retribuzione
    di posizione e di risultato oltre che al
    Responsabile del servizio così come sopra
    individuato anche ad altro dipendente del
    medesimo servizio svolto in forma associata, di
    categoria D cui siano affidati compiti
    organizzativi complessi, caratterizzati da un
    elevato grado di autonomia gestionale ed
    organizzativa.

56
GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
  • In altri termini, il Sindaco chiede se sarà
    legittimo continuare a corrispondere lindennità
    di posizione e la retribuzione di risultato ai
    dipendenti apicali del suo Comune (cioè titolari
    di Posizioni Organizzative), dopo che sarà
    individuato e nominato il Responsabile del
    servizio in gestione associata, in riferimento
    alla medesima funzione o fascio di funzioni. La
    domanda è abbastanza chiara e la risposta, invero
    non potrebbe che essere scontata. Infatti, appare
    evidente che la corresponsione delle predette
    indennità e retribuzioni, in favore del proprio
    Responsabile, non può più essere garantita se
    verrà nominato un responsabile in gestione
    associata, cui dovranno essere erogate le
    predette retribuzioni. La doppia corresponsione
    darebbe luogo sicuramente ad unindebita
    duplicazione, fonte di danno erariale.

57
GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
  • E evidente che gli Enti interessati
    dallaggregazione debbano unificare gli uffici e,
    a seconda delle attività che in concreto
    caratterizzano la funzione, prevedere la
    responsabilità del servizio in capo ad un unico
    soggetto.
  • Nella predisposizione del modello organizzativo
    gli Enti interessati dovranno tenere conto degli
    obiettivi di finanza pubblica (cioè il risparmio)
    e dovranno, quindi, evitare di adottare soluzioni
    organizzative che, di fatto, si pongano in
    contrasto con le finalità, anche di risparmio di
    spesa, perseguite dal legislatore e che, nella
    sostanza, mantengano lorganizzazione
    precedente.

58
GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
  • Lesercizio unificato della funzione implica che
    sia ripensata ed organizzata ciascuna attività,
    cosicché ciascun compito che caratterizza la
    funzione sia considerato in modo unitario e non
    quale sommatoria di più attività simili.
  • Una soluzione che lasciasse intravedere
    ununificazione solo formale delle attività
    rientranti in ciascuna funzione e che, di fatto,
    permettesse a ciascun Ente di continuare a
    svolgere con la sua organizzazione ed ai medesimi
    costi i compiti inerenti alla funzione non
    risponderebbe allobbligo previsto dalla legge.

59
GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
  • Nella predisposizione del modello organizzativo
    gli Enti interessati dovranno tenere conto degli
    obiettivi di finanza pubblica e dovranno, quindi,
    evitare di adottare soluzioni organizzative che,
    di fatto, si pongano in contrasto con le
    finalità, anche di risparmio di spesa, perseguite
    dal legislatore e che, nella sostanza, mantengano
    lorganizzazione precedente.
  • In proposito, una soluzione che lasciasse
    intravedere ununificazione solo formale delle
    attività rientranti in ciascuna funzione e che,
    di fatto, permettesse a ciascun Ente di
    continuare a svolgere con la sua organizzazione
    ed ai medesimi costi i compiti inerenti alla
    funzione non risponderebbe allobbligo previsto
    dallart. 14, co. 27 e segg. del d.l. 31 maggio
    2010 (Corte Conti Lombardia, n. 326/2012)

60
GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
  • Per quel che concerne la concreta organizzazione
    di ciascuna funzione, è evidente che gli Enti
    interessati alla gestione associata debbano
    unificare gli uffici e, a seconda delle attività
    che in concreto caratterizzano la funzione,
    prevedere la responsabilità del servizio in capo
    ad un unico soggetto che disponga dei necessari
    poteri organizzativi e gestionali, nominato
    secondo le indicazioni contenute nellart. 109
    del T.U.E.L. (Corte conti Lombardia, n.
    513/2012).

61
GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
  • RIFLESSIONI
  • Pensare di dar vita, da subito, ad una gestione
    unificata (e non solo associata), attraverso un
    Ufficio comune e delegato, implica il fatto di
    aver risolto, ed in senso positivo (!), diversi
    problemi, fra cui a) il Responsabile unico
    conosce, già da subito, tutte le problematiche di
    tutti i singoli Enti? b) i pregressi Responsabili
    di servizio, poi retrocessi a meri responsabili
    istruttori, collaboreranno con gioia ed
    entusiasmo con il neo mega-Responsabile? c) come
    saranno articolati i flussi informativi e
    conoscitivi fra i singoli Uffici dei diversi
    Comuni? Dovrebbero già bastare solo queste tre
    questioni per far sorgere almeno il sospetto che
    principiare con una gestione unificata,
    attraverso un unico e demiurgico Responsabile,
    costituisca uniniziativa a dir poco ardita se
    non utopica. Infatti, occorre rendersi conto ed
    accettare un elemento organizzativo
    imprescindibile approvata e stipulata la
    convenzione, gli Enti aderenti debbono
    conoscersi ed in tale onere conoscitivo i
    dipendenti esplicano un ruolo insostituibile.

62
SPESA AGGREGATA
  • Si osserva che la gestione associata delle
    funzioni in forma convenzionata deve svolgersi in
    modo tale che non venga superata la spesa
    aggregata complessiva in precedenza destinata a
    tali funzioni dai singoli comuni convenzionati.
    Se il comune di Viganò non ha registrato la spesa
    di personale per lassenza di personale interno
    di polizia locale, appare chiaro che, con la
    convenzione, sosterrà una spesa aggiuntiva, che
    però dovrà essere compensata con la minore spesa
    di personale riferita alle altre due funzioni
    fondamentali da gestire in forma associata (Corte
    conti Lombardia, n. 513/2012).

63
RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICO
  • La Sezione ritiene assai dubbia la possibilità di
    estendere la portata applicativa della suddetta
    disposizione per individuare il responsabile del
    servizio fra i componenti dellorgano esecutivo
    in favore dellamministrazione comunale posta a
    capofila della convenzione (art. 53, comma 23,
    L. 388/2000). In primo luogo, si osserva che la
    disposizione presenta caratteri di eccezionalità
    rispetto al principio di separazione fra funzione
    dindirizzo politico e funzione amministrativa.
    Poi, si rileva che la disposizione derogatoria
    implica un necessario collegamento con il
    territorio comunale amministrato, non potendosi
    ammettere che i rappresentanti dellorgano
    esecutivo di un comune possano essere
    responsabili di funzioni associate che servono un
    bacino di utenza di altro territorio comunale,
    mancando il necessario collegamento fra elettori
    ed eletti (Corte conti Lombardia, n. 513/2012)

64
RIMBORSO SPESE MISSIONI
  • Gli stessi principi si ritiene debbano trovare
    applicazione anche al caso di specie, venendo in
    rilievo, anche in questo caso, la necessità di
    sollevare il personale di servizio dalle spese
    sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi
    istituzionali ove vengono espletate le funzioni
    in convenzione. Un onere, anche in questa
    fattispecie, che assume carattere negoziale e che
    come tale deve trovare in ciascuna convenzione la
    sua disciplina. Non può pertanto ritenersi
    sufficiente che il nuovo modello organizzativo
    non preveda costi superiori alla fase precedente
    nella quale ciascuna funzione era svolta
    singolarmente da ogni Ente. Pertanto, nel caso
    di specie, occorrerà assicurare anche che le
    spese in parola non siano in alcun modo di
    ostacolo, avuto riguardo a tutti gli effetti
    determinati dal nuovo modello organizzativo
    adottato, alla necessaria riduzione della spesa
    complessiva (Corte conti Piemonte, n. 118/2013).

65
CONTEGGIO SPESE
  • Da quanto sopra argomentato se ne ricava che, sul
    piano del rispetto della normativa vincolistica
    in materia di assunzioni di personale, il Comune
    di Cirigliano ben può usufruire del servizio di
    polizia locale reso dallAssociazione dei Comuni
    alla quale partecipa senza dover assumere proprio
    personale. Peraltro, sul piano della contabilità
    dellEnte neppure rileva come spesa di personale,
    da porre in rapporto alla spesa corrente, il
    pagamento della quota parte della spesa
    complessiva del servizio associato, dal momento
    che la spesa del personale impiegato è
    contabilizzata per intero da ciascun Ente al
    quale detto personale è legato da rapporto
    organico di lavoro. A tal proposito si dovrebbe
    prendere in considerazione la opportunità che,
    simmetricamente, la spesa sostenuta a titolo di
    rimborso a favore del servizio reso dalla
    gestione associata debba essere neutralizzata ai
    soli fini del calcolo del rapporto spesa di
    personale/spesa corrente (Corte conti Basilicata
    113/2013)

66
CONTEGGIO SPESE
  • Si consideri, infatti, preliminarmente che,
    salvo che un ente non sia animato (avendone la
    possibilità) da spirito oblativo, le convenzioni
    che, come si è visto, per dettato normativo
    hanno ad oggetto funzioni e servizi determinati
    normalmente non saranno unidirezionali, e
    quindi ciascuno dei vari enti convenzionati potrà
    fornire il personale necessario per lesercizio
    delle singole funzioni da associare, e quindi
    assumerne la delega o distaccare le risorse umane
    necessarie allufficio comune. Conseguentemente,
    gli enti locali che accettino di rinunciare a
    parte della prestazione lavorativa di un proprio
    dipendente in favore di altri enti convenzionati,
    pur dovendo computarne integralmente la spesa ai
    fini della predetta norma, riceveranno beneficio
    dal mancato conteggio della quota necessaria a
    retribuire la prestazione svolta in favore dei
    propri cittadini dal personale di altri enti
    (Corte conti Basilicata 51/2013).

67
AUSILI TERZI??
  • Si deve notare che il Legislatore vede con
    sfavore altre forme soggettivizzate di
    esercizio associato delle funzioni che si
    sovrappongono ai comuni per questo ha, da un
    lato, previsto la soppressione dei consorzi di
    funzioni e, dallaltro, per i comuni di piccole
    dimensioni, obbligato allesercizio associato di
    funzioni solo attraverso unioni o, in via
    congiunta o alternativa, convenzioni. Debbono
    ritenersi escluse formule organizzative
    consistenti nella partecipazione ad aziende
    consortili o ad altre forme di aggregazione
    (Corte dei conti, Lombardia, 11 settembre 2012,
    n. 418)

68
AUSILI TERZI??
  • In definitiva, per tali comuni di minori
    dimensioni, la previsione dellart. 14, commi 27
    e ss., del D.L. n. 78/2010 costituisce lunica
    applicabile quando ricorrono congiuntamente le
    due seguenti circostanze a) il comune
    interessato si ponga al di sotto della soglia
    demografica di legge (3 mila o 5 mila abitanti)
    b) lattività in forma associata, a prescindere
    dalla sua connotazione teorica quale servizio o
    funzione, ricada nellelencazione legislativa
    delle funzioni fondamentali (Corte dei conti,
    Lombardia, 11 settembre 2012, n. 418).

69
AUSILI TERZI??
  • Di conseguenza, il comune istante, nei tempi
    definiti dalla norma primaria, sarà tenuto a
    cessare la propria partecipazione allazienda
    consortile e a organizzare lo svolgimento delle
    attività di cui in premessa in forma associata,
    tramite la partecipazione a convenzione o unione
    (Corte dei conti, Lombardia, 11 settembre 2012,
    n. 418) gt Impossibilità di utilizzare, in sede di
    gestione associata, le prestazioni di altri
    Enti o Aziende consortili. In buona sostanza, le
    funzioni devono essere gestite, in modo
    associato, facendo leva solo sul personale e
    sulle strutture dei Comuni e non di altri Enti
    (fattispecie di azienda consortile operante nel
    settore dei servizi alla persona).

70
SEGRETARIO COMUNALE
  • Il Segretario comunale costituisce un distinto
    organo monocratico, la cui attività e il cui
    ruolo e status è disciplinato espress
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