L'indicazione di origine dei prodotti industriali nelle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali italiane - PowerPoint PPT Presentation

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L'indicazione di origine dei prodotti industriali nelle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali italiane

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L'indicazione di origine dei prodotti industriali nelle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali italiane Avv. Vito Rubino Ricercatore di Diritto U.E. – PowerPoint PPT presentation

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Title: L'indicazione di origine dei prodotti industriali nelle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali italiane


1
L'indicazione di origine dei prodotti industriali
nelle recenti evoluzioni normative e
giurisprudenziali italiane
  • Avv. Vito Rubino
  • Ricercatore di Diritto U.E.
  • Facoltà di Giurisprudenza - Università del
    Piemonte Orientale
  • vito.rubino_at_unipmn.it

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LORIGINE NELLETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
La disciplina sulletichettatura degli alimenti
prevede alcune disposizioni specifiche dedicate
allorigine. La materia è estremamente complessa
per lintersecarsi di interessi spesso
contrapposti e meritevoli di tutela 1) TUTELA DEL
MERCATO INTERNO E LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE
MERCI gtgt sollecitare le scelte consumeristiche in
base allorigine significa fare leva su dinamiche
spesso capricciose e protezionistiche, contrarie
al principio di libera circolazione delle merci
(cfr. art. 34 TFUE già art. 28 TCE) - sentenze
CGE su origine delle merci ed obbligo di
etichettatura 17.6.1981 in causa 113/80,
Commissione c. Irlanda in Racc. 1981, p. 1625 e
ss. sentenza 24.11.1982 in causa 249/81
Commissione c. Irlanda in Racc. 1982 p. 4005 e
ss. 25.4.1985 in causa 207/83 Commissione c.
Regno Unito, in Racc. 1985, p. 1201 e ss.
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LORIGINE NELLETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
2) TUTELA CONSUMATORE CONCORRENZA (lealtà
comm.le) gtgt nei limiti in cui dallorigine possa
dipendere una caratteristica essenziale del
prodotto (originalità qualità organolettiche
caratteristiche microbiologiche o fisiche)
lindicazione dellorigine diventa fattore di
trasparenza sul mercato e, dunque, costituisce
una ESIGENZA IMPERATIVA per salvaguardare
anzitutto linteresse del consumatore -
determinazione obbligo di origine in ambito
COMUNITARIO (miele, olio, frutta e verdura
fresca, pesce fresco etc.) - Cfr. CGE 25.4.1985
207/83 punto 21 gt in caso di attestazioni
volontarie sullorigine lo Stato conserva il
potere-dovere di regolarne i contenuti per
salvaguardare la lealtà commerciale
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LORIGINE NELLETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
QUALE DUNQUE LA REGOLA GENERALE IN MATERIA DI
ORIGINE? Art. 3 dir. 2000/13 CE alle
condizioni e con le deroghe previste dagli
articoli da 4 a 17, letichettatura dei prodotti
alimentari comporta soltanto le seguenti
indicazioni obbligatorie () 8) il luogo
dorigine o di provenienza, qualora lomissione
di tale indicazione possa indurre in errore il
consumatore circa lorigine o la provenienza
effettiva del prodotto alimentare ()
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LORIGINE NELLETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
QUALE DUNQUE LA REGOLA GENERALE IN MATERIA DI
ORIGINE? Le condizioni sono due 1) che
letichetta possa generare confusione sul luogo
di origine del prodotto 2) che questa confusione
possa essere rilevante per il consumatore
(altrimenti violazione art. 34 TFUE) Casi DENOMI
NAZIONE DI VENDITA Prosciutto cotto gt per altri
Paesi può essere anche spalla gt obbligo
indicazione origine del prodotto e.g. CGE
9.2.1999 Van Der Laan C- 383/97
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LORIGINE NELLETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
QUALE DUNQUE LA REGOLA GENERALE IN MATERIA DI
ORIGINE? Le condizioni sono due 1) che
letichetta possa generare confusione sul luogo
di origine del prodotto 2) che questa confusione
possa essere rilevante per il consumatore
(altrimenti violazione art. 34 TFUE) Casi NATURA
TRADIZIONALE DEL PRODOTTO Torta sbrisolona gt
interesse del Consumatore a comprare
loriginale NB sentenza BUD II possibilità per
gli Stati di proteggere anche in forma assoluta
le denominazioni geografiche semplici associate a
prodotti determinati
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LORIGINE NELLETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
Lo Stato italiano ha voluto però andare
oltre gt creazione di una serie di norme per
IMPORRE lindicazione di origine ed ANCORARLA
alla materia prima prevalente gt creazione di
una disciplina specifica sul c.d. made in
Italy (tutela delleconomia nazionale e della
trasparenza sul mercato)
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LORIGINE NELLETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
1) creazione di una serie di norme per IMPORRE
lindicazione di origine l. 204/04 art. 1bis
 Indicazione  obbligatoria  nell'etichettatura
 dell'origine  dei  prodotti  alimentari 1.  Al
 fine  di  consentire  al  consumatore  finale
 di  compiere  scelte  consapevoli  sulle
 caratteristiche  dei  prodotti  alimentari
 posti in  vendita,  l'etichettatura  dei
 prodotti  medesimi  deve  riportare
 obbligatoriamente,  oltre  alle  indicazioni  di
 cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo
 27  gennaio  1992,  n.  109,  l'indicazione  del
 luogo  di  origine  o  provenienza.    2.  Per
 luogo  di  origine  o  provenienza  di  un
 prodotto  alimentare  non  trasformato  si
 intende  il  Paese  di  origine  ed
 eventualmente  la  zona  di  produzione  e,  per
 un  prodotto  alimentare  trasformato,  la  zona
 di  coltivazione  o  di  allevamento  della
 materia  prima  agricola  utilizzata
 prevalentemente  nella  preparazione  e  nella
 produzione.    3.  Con  decreti  del  Ministro
 delle  politiche  agricole  e  forestali  di
 concerto  con  il  Ministro  delle  attività
 produttive  sono  indivduate,  entro  sei  mesi
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
 legge  di  conversione  del  presente  decreto,
 le  modalità  per  la  indicazione  del  luogo
 di  origine  o  di  provenienza.    4.  La
 violazione  delle  disposizioni  relative  alle
 indicazioni  obbligatorie  di  cui  ai  commi
 1,  2  e  3  e' punita  con  la  sanzione
 amministrativa  pecuniaria  da  1.600  euro  a
 9.500  euro  e  nel  caso  di  più  violazioni,
 commesse  anche  in  tempi  diversi,
 e' disposta la  sospensione  della
 commercializzazione,  fino  a  sei  mesi,  dei
 prodotti  alimentari  interessati. gtgt N.B.
tentativo di abrogare lart. con legge
comunitaria 2007 fallito. La norma resta in
vigore ma è sostanzialmente disapplicata.
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LORIGINE NELLETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
1) creazione di una serie di norme per IMPORRE
lindicazione di origine Decr. Mipaf 17.2.2006
 Passata di Pomodoro. Origine del Pomodoro
fresco Art. 1 Luogo di origine 1.
Nell'etichettatura della passata di pomodoro,
quale definita dal decreto ministeriale citato
nelle premesse, deve essere indicata la zona di
coltivazione del pomodoro fresco utilizzato. 2.
Il riferimento di cui al comma 1 può essere
realizzato indicando a) la zona effettiva di
coltivazione del pomodoro fresco coincidente con
la Regione oppure b) lo Stato ove il pomodoro
fresco è stato coltivato.
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LORIGINE NELLETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
1) creazione di una serie di norme per IMPORRE
lindicazione di origine 2009 notifica alla
Commissione bozza decreto su origine latte e
prodotti lattiero caseari   decisione
Commissione CE nr. 2010/229 (GUUE L 102 del
23.4.2010) Articolo 1 LItalia è tenuta a non
adottare larticolo 2, larticolo 3, comma 1 e 3,
nonché larticolo 4 (per quanto riguarda
lobbligo di indicare il luogo di origine del
latte impiegato nella cagliata) del decreto
notificato, che disciplina letichettatura del
latte sterilizzato a lunga conservazione, del
latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e
del latte pastorizzato ad elevata temperatura,
nonché dei prodotti lattiero-caseari.
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LORIGINE NELLETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
1) creazione di una serie di norme per IMPORRE
lindicazione di origine d.lgs. 206/05 CODICE
DEL CONSUMO  Art. 6.Contenuto minimo delle
informazioni 1. I prodotti o le confezioni dei
prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili,
almeno le indicazioni relativea) alla
denominazione legale o merceologica del
prodottob) al nome o ragione sociale o marchio
e alla sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell'Unione europeac) al
Paese di origine se situato fuori dell'Unione
europead) all'eventuale presenza di materiali o
sostanze che possono arrecare danno all'uomo,
alle cose o all'ambientee) ai materiali
impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualita' o le
caratteristiche merceologiche del prodottof)
alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e
alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di
fruizione e sicurezza del prodotto.
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LORIGINE NELLETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
2) creazione di una disciplina specifica sul
c.d. made in Italy
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Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza
italiana risalente
1 FASE Disposizioni ed orientamento ANTE L.
350/03 Lordinamento italiano antecedentemente al
2003 non possedeva una disciplina POSITIVA ED
ARTICOLATA del c.d. Made in Italy. Esistevano
certamente disposizioni sulla correttezza dei
messaggi commerciali, sullorigine e la
provenienza dei prodotti (cfr. per il ns. settore
l. 283/62, art. 13) ma in linea generale la
protezione del mercato nella sua duplice
composizione consumeristica ed industriale era
affidata alle norme contenute nel codice
penale. Fra queste ultime particolare rilievo ha
sempre rivestito lart. 517 c.p. vendita di
prodotti industriali con segni mendaci.
Versione modificata dalla l. 99/09 chiunque pone
in vendita o mette altrimenti in circolazione
opere dellingegno o prodotti industriali con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o
esteri atti ad indurre il compratore in inganno
sullorigine, provenienza o qualità dellopera o
del prodotto è punito, se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a due anni o con la
multa fino ad 20.000,00.
Versione risalente chiunque pone in vendita o
mette altrimenti in circolazione opere
dellingegno o prodotti industriali con nomi,
marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti
ad indurre il compratore in inganno sullorigine,
provenienza o qualità dellopera o del prodotto è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da
altra disposizione di legge, con la reclusione
fino ad un anno o con la multa fino ad 20.000.
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Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza
italiana risalente
1 FASE Disposizioni ed orientamento ANTE L.
350/03
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha
sempre ritenuto il termine origine come
riferito allimpresa, non al luogo di
fabbricazione. Ciò in quanto sia dal punto di
vista della lealtà commerciale sia della
tutela consumeristica la FRODE RILEVANTE è
quella QUALITATIVA, e lunico elemento capace di
alterare la qualità del prodotto è la diversità
dellimpresa produttrice. N.B. il ragionamento
non vale per le DOP - IGP per le quali il luogo
di origine incide attraverso il legame
agro-ambientale sulla qualità del prodotto gtgt
art. 517 bis c.p.
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Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza
italiana risalente
1 FASE Disposizioni ed orientamento ANTE L.
350/03
Non ha importanza DOVE il prodotto è realizzato
ma CHI lo realizza solo lazienda originale può
garantire con il proprio know-how ed il controllo
qualità che il prodotto venduto corrisponda ai
propri standards produttivi. Daltronde il
cliente del prodotto industriale si attende un
certo livello qualitativo in funzione del MARCHIO
(cioè dellimprenditore), non del luogo dove il
prodotto è realizzato.
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Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza
italiana risalente
1 FASE Disposizioni ed orientamento ANTE L.
350/03
Cfr. Cass. Pen., sez. III, sent.
214438/1999 Oggetto rilevanza penale ex art. 517
c.p. della errata indicazione di origine in caso
di terziarizzazione produttiva allestero non
può negarsi che l'imprenditore, nel campo
dell'attività industriale, possa affidare a terzi
sub-fornitori l'incarico di produrre
materialmente, secondo caratteristiche
qualitative pattuite con l'esecutore, un
determinato bene, e che possa imprimervi il
proprio marchio con i suoi segni distintivi e
quindi lanciarlo in commercio. Ciò è ammesso in
quanto la garanzia che la legge ha inteso
assicurare al consumatore riguarda l'origine e la
provenienza del prodotto non già da un
determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi
espressamente previste per legge), bensì da un
determinato produttore, e cioè da un imprenditore
che ha la responsabilità giuridica, economica e
tecnica del processo di produzione. Ne consegue
che anche una indicazione errata o imprecisa
relativa al luogo di produzione non può
costituire motivo di inganno su uno dei tassativi
aspetti considerati dall'art. 517 c.p. in quanto
deve ritenersi pacifico che l'origine del
prodotto deve intendersi in senso esclusivamente
giuridico, non avendo alcuna rilevanza la
provenienza materiale, posto che origine e
provenienza sono indicate, a tutela del
consumatore, solo quali origine e provenienza dal
produttore.
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Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza
italiana risalente
2 FASE modifiche portate dalla l. 350/03
Con la l. 350/03 (finanziaria 2004) il
Legislatore italiano è intervenuto sulla materia
dettando una disciplina articolata del c.d. Made
in Italy 1) Art. 4 co. 49 introduce il
concetto di falsa o fallace indicazione di
ORIGINE o PROVENIENZA (corretta ex l. 80/05)
agganciandolo allart. 517 C.P. Falsa
indicazione stampigliatura Made in Italy su
prodotti e merci non originari dallItalia AI
SENSI DELLA NORMATIVA EUROPEA SULLORIGINE Quale?

Codice Doganale europeo (cfr. Reg. 2913/92) gt
solo a fini doganali
reg. 510/06 CE gtgt IGP
reg. 834/07 biologico
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Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza
italiana risalente
2 FASE modifiche portate dalla l. 350/03
Fallace indicazione uso di segni, figure o
quantaltro possa indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di
origine italiana ANCHE QUALORA SIA INDICATA
LORIGINE E LA PROVENIENZA ESTERA DEL
PRODOTTO. Segni o figure bandiere, loghi,
immagini di monumenti, etc. Quantaltro Ogni
altro elemento giudicato fuorviante anche -
Italy sullindirizzo ??
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Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza
italiana risalente
2 FASE modifiche portate dalla l. 350/03
2) Art. 4 co. 61 conferisce mandato al
Ministero delle Attività produttive a promuovere
il Made in Italy anche attraverso listituzione
di un apposito marchio riservato alle merci
interamente realizzate in Italia o assimilate ai
sensi della normativa europea sullorigine 3)
Art. 4 co. 63 rinvia a successiva decretazione
(mai adottata) le modalità di regolamentazione
delle indicazioni di origine e di istituzione/uso
del marchio sul made in Italy. NB la l. 80/05,
art. 7, ha inserito una sanzione amm.va fino a
10.000 euro per lacquisto o laccettazione di
merci che inducano a ritenere violate le norme
sullorigine o la provenienza ()
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Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza
italiana risalente
2 FASE modifiche portate dalla l. 350/03
La giurisprudenza, salvo qualche tentennamento
iniziale (cfr. Cass. Pen. Sez. III, sent.
2648/06) ha confermato limpostazione
tradizionale, SALVO MARCARE CON PIU NETTA
DIFFERENZA IL CASO DELLUSO FALSO DEL MADE IN
ITALY DALLUSO FALLACE DI INDICAZIONI
GEOGRAFICHE. Quanto alluso FALLACE di
indicazioni di provenienza 1) il concetto di
origine o provenienza nellambito dei prodotti
industriali deve ritenersi riferito allimpresa e
non al luogo geografico 2) se il Legislatore
avesse voluto estendere lambito di applicazione
dellart. 517 cp a tutte le ipotesi di violazione
delle regole sullorigine si sarebbe espresso con
disposizioni più dettagliate e chiare. Quindi
attualmente la violazione delle regole
sulletichettatura in materia di origine dei
prodotti industriali resta confinata nellambito
amministrativo (d.lgs. 109/92 e/o pubblicità
ingannevole) 3) tutto ciò è confermato
dallesistenza, in altri rami dellordinamento,
di disposizioni che consentono operazioni di
terziarizzazione (e.g. l. 192/98) o di cessione
del marchio senza obbligo di evidenziare il reale
produttore (cfr. anche Codice della Proprietà
Industriale - d.lgs. 30/05) gtcfr. Cass. 27250/07
Conserva di frutta
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Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza
italiana risalente
2 FASE modifiche portate dalla l. 350/03
Quanto alluso FALSO dellindicazione Made in
Italy la Cassazione ribadisce che in questo
caso il consumatore può essere spinto
allacquisto sul presupposto che lintero ciclo
produttivo sia svolto in Italia, per le più
diverse motivazioni soggettive che ricevono
tutela penale dagli artt. 515 - 517
c.p. Infatti, secondo la Cassazione, il concetto
di made in Italy viene generalmente
interpretato dal consumatore come INTERAMENTE
PRODOTTO IN ITALIA Ne consegue che lapposizione
dellindicazione made in Italy o equivalenti su
prodotti anche solo parzialmente realizzati
allestero è reato gtgt Cfr. Cass 34103/05 gt
magliette Compatibile con art. 34 TFUE???
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
3 FASE modifiche portate dalla l. 99/09
Nel mese di Agosto con la l. 99/09 il Legislatore
torna a modificare le regole del gioco Art. 15
introduce modifiche al C.P. anche per quanto
concerne lart. 517 c.p. (raddoppio della pena
detentiva) Art. 17 modifica la l. 80/05 e la l.
350/03 nel senso di estendere lipotesi
delittuosa ex 517 c.p. alluso fallace del
marchio (marchi contenenti richiami allItalia)
se non indicata in modo assolutamente evidente
lorigine, e vieta la sanatoria amministrativa
della fallace indicazione per i prodotti già
immessi in libera pratica, disponendone la
confisca. Art. 18 introduce obblighi specifici
per i prodotti della pesca e gli oli doliva
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
Lart. 17 è stato successivamente riscritto per
lopposizione di Confindustria ed il rischio
dellavvio di una procedura di infrazione in sede
comunitaria gtgt ART. 16 d.l. 135/09 - specifica
il concetto di prodotto interamente realizzato
in Italia e gli estende la disciplina
sanzionatoria di cui allart. 517 c.p. - estende
la disciplina della l. 350/03 ai marchi
differenziandone però la tutela (gt sanzione
amministrativa in luogo del reato). - specifica
la disciplina della confisca dei prodotti
irregolari
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN... 1.
Si intende realizzato interamente in Italia il
prodotto o la merce, classificabile come made in
Italy ai sensi della normativa vigente, e per il
quale il disegno, la progettazione, la
lavorazione ed il confezionamento sono compiuti
esclusivamente sul territorio italiano. 2. Con
uno o più decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, per le
politiche europee e per la semplificazione
normativa, possono essere definite le modalità di
applicazione del comma 1.
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN...
Osservazioni 1) lindicazione non si riferisce
al c.d. marchio made in Italy di cui alla l.
350/03, ma allutilizzo di claims con la scritta
in questione esempio
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN...
Osservazioni 1) Di cosa si occupa questo primo
comma? Riferimento PRODOTTO INTERAMENTE
REALIZZATO IN IT. La norma vuole dare una
definizione di cosa si intenda per prodotto
interamente italiano. Per inciso richiama il
concetto di Made in Italy, ma solo come
CLASSIFICAZIONE, non come aspetto
sostanziale (gt non integra la definizione con
fonti diverse).
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN...
Osservazioni 2) Di cosa si occupa questo primo
comma? È possibile che questo 1 comma voglia
dettare una disciplina positiva del termine Made
in Italy? Per risolvere il dubbio occorre
fare riferimento alla normativa europea che
regola lattribuzione dellorigine sul piano
doganale
Vuole regolare SOLO le indicazioni tipo 100...
Art. 16
Vuole dettare una definizione di Made in...
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN...
Art. 23 Codice doganale 1. Sono originarie di
un paese le merci interamente ottenute in tale
paese. 2. Per merci interamente ottenute in un
paese s'intendono () b) i prodotti del regno
vegetale ivi raccolti c) gli animali vivi, ivi
nati ed allevati d) i prodotti che provengono da
animali vivi, ivi allevati e) i prodotti della
caccia e della pesca ivi praticate f) i prodotti
della pesca marittima e gli altri prodotti
estratti dal mare, al di fuori delle acque
territoriali di un paese, da navi immatricolate o
registrate in tale paese e battenti bandiera del
medesimo g) le merci ottenute a bordo di
navi-officina utilizzando prodotti di cui alla
lettera f), originari di tale paese, sempreché
tali navi-officina siano immatricolate o
registrate in detto paese e ne battano la
bandiera j) le merci ivi ottenute esclusivamente
dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai
loro derivati, in qualsiasi stadio essi si
trovino. nel codice doganale interamente
ottenuto significa 100 (anche materia prima)
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN...
Art. 24 Codice doganale Una merce alla cui
produzione hanno contribuito due o più paesi
è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale,
economicamente giustificata ed effettuata
in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia
conclusa con la fabbricazione di un prodotto
nuovo od abbia rappresentato una fase importante
del processo di fabbricazione. NB questa
fattispecie è diversa dalla precedente. Non si
tratta di PRODOTTO INTERAMENTE ORIGINARIO DI ma
di un prodotto ottenuto in Paesi differenti, per
il quale si debba stabilire la semplice
ORIGINE.
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE
IN... specificazioni contenute nel regolamento
2454/93 CE della Commissione (artt. 35 e
ss.). Art. 37 gt trasformazioni sufficienti
allattribuzione doganale quelle che hanno
leffetto di classificare i prodotti ottenuti in
una voce della nomenclatura combinata diversa da
quella relativa a ciascuno dei prodotti non
originari utilizzati (c.d. cambio della voce
doganale) Art. 38 gt non rientrano in questa
categoria le manipolazioni finalizzate alla
conservazione dei prodotti per il trasporto o il
magazzinaggio, vagliatura, cernita,
confezionamento etc.
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN...
Alla luce delle indicazioni contenute nel
Codice Doganale Comunitario si può ritenere che
lart. 16 co. 1 INTENDA DISCIPLINARE SOLO UN
ASPETTO BEN DELIMITATO DEL MADE IN (ossia il
100) e NON LINTERO MADE IN (che può essere
utilizzato anche solo per lultima trasformazione
sostanziale).
Made in Italy
Formaggio così realizzato cagliata tedesca,
trasformazione in PROVOLA con stagionatura in
Italia
Prodotto interamente realizzato in Italia
100 IT.
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN...
Accanto al richiamo della normativa vigente
lart. 16 dl135/09 2. gt Come definisce il
concetto di interamente prodotto in? per
essere interamente realizzato in Italia il
prodotto deve essere stato gt disegnato gt
progettato gt lavorato gt confezionato
IN ITALIA
NON SI FA ALCUN CENNO ALLA MATERIA PRIMA
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN...
1 PROBLEMA INTERPRETATIVO Il co. 1 art. 16
vuole introdurre una nozione autonoma di
prodotto interamente realizzato in? Se
linciso classificabile come non consente di
integrare la definizione è evidente lAUTONOMIA
della norma, NON SUPERABILE PER VIA
INTERPRETATIVA. Io posso dire prodotto
interamente realizzato in Italia anche se la
materia prima è estera, purché la filiera
progettuale e realizzativa sia tutta italiana.
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN...
1 PROBLEMA INTERPRETATIVO esempi
PASTA realizzata e confezionata in Italia, con
grano estero è PASTA INTERAMENTE REALIZZATA IN
ITALIA Però per assurdo Aranciata realizzata in
Italia, con Arance di Sicilia ed ingredienti
italiani, confezionata in Francia NON E
ARANCIATA INTERAMENTE ITALIANA
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN...
2 PROBLEMA INTERPRETATIVO è ammissibile questa
disciplina? 2 POSSIBILI PROBLEMI A) CONTRASTO
CON DEFINIZIONE DEL CODICE DOGANALE B) CONTRASTO
CON DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA, e, per il
nostro settore, letichettatura (dir. 2005/29 CE
DIR. 2000/13 CE). Il Codice Doganale
Comunitario diventa criterio guida per le
aspettative.
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI PRODOTTO INTERAMENTE IN...
3 PROBLEMA INTERPRETATIVO La disposizione di
cui al co. 1 può esplicare già oggi una qualche
forma di efficacia? Il Co. 2 ne condiziona
lapplicazione ai decreti attuativi
(sospensione), ma la norma, dettando un criterio
interpretativo, potrebbe dispiegare già oggi
alcuni effetti in funzione della normativa
vigente, che è sul punto aperta a soluzioni
differenti (vedi giurisprudenza di Cassazione su
Made in Italy)
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA 100 ITALIANO
Il co. 4 del D.L. 135/09 recita Chiunque fa uso
di un'indicazione di vendita che presenti il
prodotto come interamente realizzato in Italia,
quale 100 made in Italy, 100 Italia, tutto
italiano, in qualunque lingua espressa, o altra
che sia analogamente idonea ad ingenerare nel
consumatore la convinzione della realizzazione
interamente in Italia del prodotto, ovvero segni
o figure che inducano la medesima fallace
convinzione, al di fuori dei presupposti previsti
nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le
diverse sanzioni applicabili sulla base della
normativa vigente, con le pene previste
dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di
un terzo.
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4 FASE modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA 100 ITALIANO
Il co. 3 del D.L. 135/09 recita Ai fini
dell'applicazione del comma 4, per uso
dell'indicazione di vendita o del marchio si
intende la utilizzazione a fini di comunicazione
commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul
prodotto o sulla confezione di vendita o sulla
merce dalla presentazione in dogana per
l'immissione in consumo o in libera pratica e
fino alla vendita al dettaglio. Problema di
coordinamento il co. 4 non parla di marchio. Ne
parla il co. 5 Probabilmente il Legislatore
voleva riferire il chiarimento ad entrambe i
commi.
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4 FASE modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA 100 ITALIANO
1 PROBLEMA INTERPRETATIVO Il co. 4 introduce
una fattispecie diversa dal co. 1? Il fatto che
nellesemplificazione il concetto di Made in
Italy sia stato omesso sembrerebbe differenziare
le due ipotesi. La relazione di accompagnamento
della norma alla Camera cita le dichiarazioni del
Ministro delle politiche comunitarie, che
sembrerebbe confermare la distinzione della
fattispecie. In questottica made in Italy
anche con materie prime differenti. 100 Italia
tutto italiano. gtgt ipotesi che giustificherebbe
la duplicazione della disciplina.
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA 100 ITALIANO
1 PROBLEMA INTERPRETATIVO Tuttavia il co. 4
reca con sé un inciso importante al di fuori
dei presupposti previsti dai commi 1 e 2. Il
riferimento è chiaro, e trasforma il co. 4 in una
SEMPLICE NORMA SANZIONATORIA DELLA VIOLAZIONE DEL
CO. 1-2. gtgtChi viola le regole sul Made in Italy
dettate dal co. 1 e 2 è punito con il 517
c.p. N.B. coincide anche la definizione
realizzazione interamente in Italia
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2) SANZIONI E DISCIPLINA 100 ITALIANO
2 PROBLEMA INTERPRETATIVO Quali segni, figure o
diciture possono essere analogamente idonee ad
ingenerare nel consumatore la convinzione della
realizzazione interamente in Italia del prodotto?
Linterpretazione è aperta e deve essere
declinata caso per caso.
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2) SANZIONI E DISCIPLINA 100 ITALIANO
2 PROBLEMA INTERPRETATIVO gt Utilizzo di
denominazioni di vendita dal significato esplicito
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2) SANZIONI E DISCIPLINA 100 ITALIANO
2 PROBLEMA INTERPRETATIVO gt Utilizzo di CLAIMS
o SIMBOLI
Prodotto italiano
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2) SANZIONI E DISCIPLINA 100 ITALIANO
2 PROBLEMA INTERPRETATIVO gt Inserimento
combinato di immagini, claims e simboli
Marchio allusivo
Richiamo monumenti italiani (torre di Pisa)
Bollino allitaliana Authentic italian
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3) SANZIONI E DISCIPLINA 100 ITALIANO
Sanzioni
1) quelle previste dallart. 517 c.p. aumentate
di un terzo ( co. 4 d.l. 135/09) l. 99/09 gt
fino a due anni di reclusione e 20.000 euro di
multa gtgt diventa gtgt fino a 2 anni e 8 mesi di
reclusione 26.000,00 euro di multa 2) ferme
restando le diverse sanzioni applicabili (co. 4
d.l. 135/09) gtgt Agcm per pubblicità ingannevole
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4 FASE modifiche d.l 135/09
Co. 5 - 6 d.l. 135/09 All'articolo 4, comma
49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le
parole pratiche commerciali ingannevoli sono
inserite le seguenti , fatto salvo quanto
previsto dal comma 49-bis,. 6. Dopo il comma 49
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono aggiunti i seguenti "49-bis -
Costituisce fallace indicazione l'uso del
marchio, da parte del titolare o del
licenziatario, con modalità tali da indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce
sia di origine italiana ai sensi della normativa
europea sull'origine, senza che gli stessi siano
accompagnati da indicazioni precise ed evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque
sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento
del consumatore sull'effettiva origine del
prodotto, ovvero senza essere accompagnati da
attestazione, resa da parte del titolare o del
licenziatario del marchio, circa le informazioni
che, a sua cura, verranno rese in fase di
commercializzazione sulla effettiva origine
estera del prodotto. Il contravventore e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 ad euro 250.000. 49-ter. E' sempre
disposta la confisca amministrativa del prodotto
o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che
le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura
e spese del titolare o del licenziatario
responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla
confezione o sui documenti di corredo per il
consumatore..
4) MODIFICA L. 350/03
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
4) MODIFICA L. 350/03
1 INCLUSIONE DEL MARCHIO NEGLI ELEMENTI DA
VALUTARE I co. 5- 6 INCLUDONO IL MARCHIO fra gli
elementi di possibile ingannevolezza da valutare
ai fini della sanzionabilità della condotta. gt
FINALITA evitare che luso malizioso del
marchio possa trarre in inganno il consumatore
sullorigine del prodotto. Nel ns. settore
riferimento normativo possibile art. 2 dir.
2000/13 CE gt STRUMENTO obbligo di accompagnare
il marchio con EVIDENTI E PRECISE INDICAZIONI
SULLORIGINE.
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
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4) MODIFICA L. 350/03
1 INCLUSIONE DEL MARCHIO NEGLI ELEMENTI DA
VALUTARE In pratica si impone, anche in caso di
licenza, la modifica delletichetta a prescindere
dalla localizzazione del licenziatario. gtgt CGE
25.4.1985, C-207/83, Comm.ne c. Regno Unito gt è
vietato agli Stati imporre lindicazione
dellorigine nelletichetta. È consentito
regolare le indicazioni nellinteresse dei
consumatori (tutela lealtà commerciale)
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4) MODIFICA L. 350/03
1 INCLUSIONE DEL MARCHIO NEGLI ELEMENTI DA
VALUTARE È sicuramente un ostacolo alla
circolazione dei marchi (e delle merci). Può
essere giustificato da ragioni attinenti la
lealtà commerciale? gtgt PROPORZIONALITA gtgt IL
CONSUMATORE HA INTERESSE A CONOSCERE COMUNQUE
LORIGINE DEL PRODOTTO???
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4) MODIFICA L. 350/03
2 PER IL NOSTRO SETTORE Coordinamento con la
normativa alimentare. Etichettatura
armonizzata. Divieto di iniziative individuali
degli Stati. Introduzione di un obbligo di
indicazione di origine addizionale? Se leggiamo
lart. 2 dir. 2000/13 CE in modo autonomo
rispetto allart. 3 la norma si trasforma in un
obbligo non previsto dalla direttiva Ogni
qualvolta cè un marchio che richiama lItalia gtgt
obbligo di indicazione di origine...
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
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4) MODIFICA L. 350/03
3 NOTIFICA? Dir. 98/34 CE impone lobbligo di
notifica di tutte le norme e regole tecniche
capaci di incidere sulla circolazione delle
merci regola tecnica una specificazione
tecnica o altro requisito o una regola relativa
ai servizi, comprese le disposizioni
amministrative che ad esse si applicano, la cui
osservanza è obbligatoria, de jure o de facto,
per la commercializzazione, la prestazione di
servizi, lo stabilimento di un fornitore di
servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato
membro o in una parte importante di esso, nonché,
fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le
disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che vietano la
fabbricazione, l'importazione, la
commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto
oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio
o lo stabilimento come fornitore di servizi. Le
disposizioni del d.l. 135/09 sembrano includere
la fattispecie. Se la norma non è stata
notificata è inefficace.
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Il Made in Italy nella nuova disciplina
4 FASE modifiche d.l 135/09
4) MODIFICA L. 350/03
ATTUALE PRASSI APPLICATIVA LAgenzia delle dogane
sta sanzionando anche il marchio generico non
accompagnato da indicazioni sullorigine o
documento di cui alla circolare MAP sullimpegno
ad integrare prima della commercializzazione
limballo
Interpretazione restrittiva della norma
rubino
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4 FASE modifiche d.l 135/09
5) SANZIONI PER VIOLAZIONI CO. 5 - 6
1) TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DALLE ALTRE
IPOTESI gtgt Viene introdotta una sanzione
amministrativa in caso di uso fallace del
marchio da 10.000 a 250.000 euro (problema
dellaccertamento del dolo) 2) VIENE DISPOSTA LA
CONFISCA DELLA MERCE IRREGOLARE, salvo sanatoria
amministrativa a cura e spese del responsabile
prima della vendita al consumatore
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Documentazione citata disponibile on line su
www.alimenservice.it
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