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Diritto dei mercati internazionali

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Autonomo funzionamento del mercato comune o ... Divieto dell abuso del diritto. art ... Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diritto dei mercati internazionali


1
Diritto dei mercati internazionali
  • Lorenzo Benatti
  • lorenzo.benatti_at_unipr.it
  • Parma 15 aprile 2010

2
Il punto
  • Il mercato inteso perciò come insieme di scambi,
    operatori e prassi, nel quale è presente una
    pluralità di soggetti offerenti ed acquirenti, è
    quale risulta delineato dalle norme che lo
    regolano.
  • Lart. 41 cost. liniziativa economica privata
    è libera, ma va integrato con quanto stabilito
    in sede comunitaria economia di mercato aperta
    in regime di concorrenza.

3
Diritto del mercato nazionale (3)
  • Art. 41, comma 2, cost. non può svolgersi in
    contrasto con lutilità sociale o in modo da
    recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
    dignità umana.
  • La norma non prevede un controllo sugli scopi
    perseguiti attraverso lesercizio dellattività
    economica, ma precisa che la legge deve regolare
    forme e modalità dellesercizio della
    concorrenza.
  • La tutela della libertà e dignità delluomo
    riguarda la libertà di scelta, la capacità di
    adottare una decisione consapevole. Il compratore
    libero e consapevole è responsabile esclusivo
    delle proprie scelte.

4
Diritto del mercato nazionale (4)
  • Tali obiettivi sono perseguiti attraverso una
    serie di discipline previste dal nostro
    ordinamento
  • la disciplina della concorrenza per garantire il
    potere di scelta,
  • la disciplina della pubblicità, per garantire la
    consapevolezza della scelta.
  • la disciplina della responsabilità del produttore
    per merci difettose,
  • la disciplina sulle vendite porta a porta,
  • la disciplina sul credito al consumo,
  • la disciplina sulla trasparenza dei servizi
    bancari e finanziari.

5
Diritto del mercato nazionale (5)
  • Art. 41, comma 3, cost. la legge determina i
    programmi e i controlli opportuni perché
    lattività economica pubblica e privata possa
    essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
  • Lo Stato può intervenire nel mercato sia come
    imprenditore (è esplicitamente ammessa limpresa
    pubblica a fianco di quella privata), sia come
    regolatore, non solo per delimitare il mercato,
    ma anche per indirizzarlo. Così vengono in
    rilievo, oltre alle discipline in precedenza
    elencate, quelle relative alle licenze, alla
    capacità di agire, alla responsabilità di impresa.

6
LUnione Europea
  • LItalia ha aderito fin dallinizio alle
    iniziative di integrazione a livello
    continentale, che sono culminate con il trattato
    di Lisbona e listituzione dellUnione Europea.
  • LUnione è disciplina da due trattati Trattato
    UE e Trattato di funzionamento dellUE (già
    trattato CE).

7
Struttura dellunione europea
  • Parlamento Europeo, eletto a suffragio universale
    con poteri di controllo politico, di
    partecipazione alla formazione di atti comunitari
    e di approvazione del bilancio
  • Consiglio dellUE, composto dagli Stati membri,
    principale organo decisionale ove si adottano i
    più importanti atti comunitari
  • Commissione europea, custode dei trattati con
    poteri di iniziative in materia legislativa e
    funzioni esecutive
  • Corte di giustizia e Tribunale di primo grado,
    cui spetta laccertamento e linterpretazione
    uniforme del diritto comunitario
  • Corte dei conti che controlla la gestione
    finanziaria
  • Sono poi previste la Banca Centrale Europea e la
    Banca Europea per gli investimenti.

8
Provvedimenti unione europea (art. 288, 1 comma
, TFUE)
  • Il regolamento ha portata generale ed è
    obbligatorio in tutti i suoi elementi e
    direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
    membri (art. 288, 2 comma, TFUE).
  • La direttiva vincola lo Stato membro cui è
    rivolta per quanto riguarda il risultato da
    raggiungere, salva restando la competenza degli
    organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
    Per essere concretamente applicata essa deve
    essere recepita da parte degli organi legislativi
    nazionali (art. 288, 3 comma, TFUE)
  • La decisione è obbligatoria in tutti i suoi
    elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria
    soltanto nei confronti di questi (art. 288, 4
    comma, TFUE).
  • Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti
    (art. 288, 5 comma, TFUE).

9
Procedura legislativa
  • Normalmente il provvedimento (regolamento,
    direttiva o decisione) sono adottati da parte del
    Parlamento europeo e del Consiglio su proposta
    della Commissione (art. 289, 1 comma, TFUE).
  • Casi particolari (individuati dai trattati)
  • il provvedimento è adottato dal Parlamento
    europeo con la partecipazione del Consiglio o da
    parte di questo ultimo con la partecipazione del
    Parlamento (art. 289, 2 comma, TFUE).
  • il provvedimento è adottato su iniziativa di un
    gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo,
    o su raccomandazione della Banca centrale europea
    o, ancora, su richiesta della Corte di giustizia
    o della Banca europea per gli investimenti (art.
    289, 4 comma, TFUE).

10
Costituzione economica comunitaria (1)
  • Corte di giustizia e dottrina attribuiscono ai
    trattati comunitari il ruolo di Carta
    Costituzionale dellUnione. Essa in forza della
    legge di ratifica e dellorientamento della
    giurisprudenza italiana fornisce un più preciso
    contenuto anche alla costituzione economica
    nazionale.

11
Art. 3 3 TUE
  • L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera
    per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato
    su una crescita economica equilibrata e sulla
    stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di
    mercato fortemente competitiva, che mira alla
    piena occupazione e al progresso sociale, e su un
    elevato livello di tutela e di miglioramento
    della qualità dell'ambiente. Essa promuove il
    progresso scientifico e tecnologico.

12
Art. 119, 1, TFUE
  • Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato
    sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri
    e dell'Unione comprende, alle condizioni previste
    dai trattati, l'adozione di una politica
    economica che è fondata sullo stretto
    coordinamento delle politiche economiche degli
    Stati membri, sul mercato interno e sulla
    definizione di obiettivi comuni, condotta
    conformemente al principio di un'economia di
    mercato aperta e in libera concorrenza.

13
Art. 120, TFUE
  • Gli Stati membri attuano la loro politica
    economica allo scopo di contribuire alla
    realizzazione degli obiettivi dell'Unione
    definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione
    europea e nel contesto degli indirizzi di massima
    di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati
    membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei
    principi di un'economia di mercato aperta e in
    libera concorrenza, favorendo un'efficace
    allocazione delle risorse, conformemente ai
    principi di cui all'articolo 119.

14
Art. 127, 1, tfue
  • L'obiettivo principale del Sistema europeo di
    banche centrali, in appresso denominato SEBC, è
    il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto
    salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il
    SEBC sostiene le politiche economiche generali
    nell'Unione al fine di contribuire alla
    realizzazione degli obiettivi dell'Unione
    definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione
    europea. Il SEBC agisce in conformità del
    principio di un'economia di mercato aperta e in
    libera concorrenza, favorendo una efficace
    allocazione delle risorse e rispettando i
    principi di cui all'articolo 119.

15
Costituzione economica comunitaria (2)
  • modello di economia mista definito principio di
    economia di mercato aperta in regime di
    concorrenza.
  • protocollo 27 allegato ai trattati impegna
    lUnione ad adottare misure, in conformità a
    quanto disposto dai trattati, volte ad assicurare
    che la concorrenza nel mercato interno non sia
    falsata.

16
Deroghe al principio generale
  • limitate deroghe
  • al fine di garantire la pubblica sicurezza,
    lordine pubblico, la moralità pubblica, la
    salute, la protezione della flora e della fauna,
    del patrimonio artistico, storico, archeologico,
    della proprietà industriale e commerciale (art.
    36 TFUE) e dellambiente.
  • con finalità di solidarietà sociale, prevedendo
    interventi di incentivazione e sostegno delle
    regioni arretrate (107 ss., 174 ss. TFUE), della
    occupazione (art. 145 ss. TFUE), le politiche
    sociali, di istruzione e formazione professionale
    (151 ss. TFUE) e della cultura (art. 167 TFUE), e
    così via.

17
Preminenza tutela persona umana
  • Si ritiene che la promozione dei valori economici
    e patrimoniali sia comunque subordinata a quelli
    attinenti alla persona umana. In caso contrario
    gli atti sarebbero annullabili ai sensi degli
    artt. 263 e 264 TFUE

18
finalità generali ue (1)
  • Il principio di economia di mercato fondata sulla
    concorrenza persegue, così come tutta la
    normativa comunitaria, una pluralità di fini
  • promozione della pace e del benessere dei popoli
    (art. 3 TUE),
  • garanzia per i cittadini di uno spazio di
    libertà, sicurezza e giustizia (art. 3 TUE),
  • assicurazione della libera circolazione delle
    persone (art. 3 TUE),
  • instaurazione di un mercato interno (art. 3 TUE),
  • promozione di uno sviluppo economico e sociale
    sostenibile dellEuropa perseguendo la piena
    occupazione (art. 3 TUE, art. 147, 2, TFUE,
    art. 208, 2, 2 comma TFUE),
  • lotta alla povertà, consolidamento della
    democrazia e dello Stato diritto e rispetto dei
    diritti delluomo e delle libertà fondamentali
    nei paesi in via di sviluppo (art. 208, 2, 2
    comma TFUE),
  • promozione di un progresso sociale (art. 3 TUE),
  • tutela dellambiente (art. 3 TUE, artt. 11 e 191
    TFUE),

19
finalità generali ue (2)
  • promozione del progresso scientifico e
    tecnologico (art. 3 TUE),
  • lotta contro lesclusione sociale e le
    discriminazioni (art. 3 TUE, art. 19 TFUE),
  • promozione della giustizia e della protezione
    sociale, della parità di trattamento tra donne e
    uomini (art. 3 TUE , art. 2 TUE e 8 TFUE),
  • promozione della coesione economica, rispetto
    delle diversità culturali e salvaguardia dello
    sviluppo del patrimonio culturale (art. 3 TUE,
    art. 167, 4, TFUR),
  • garanzia dei servizi di interesse economico
    generale (art. 14 TFUE),
  • garanzia della salute umana (art. 168, 1,
    TFUE),
  • protezione dei consumatori (art. 12, TFUE),
  • tutela degli animali (art. 13 TFUE).

20
finalità generali ue (3)
  • Nellordinamento comunitario il mercato
    costituisce uno strumento per il raggiungimento
    delle finalità fondamentali dellUnione,
    adempiendo ad una funzione sociale sviluppo del
    sistema economico e selezionando gli imprenditori
    in competizione, e consentendo alla concorrenza
    di attuare una distribuzione della ricchezza.
  • Nelle ipotesi in cui lapplicazione di una norma
    contrasti con valori gerarchicamente prevalenti
    linterpretazione della norma dovrà avvenire
    dando massima attenzione si principi fondamentali
    dellordinamento facendoli prevalere anche sul
    contenuto della disposizione.

21
Contenuto del principio di economia aperta in
regime di concorrenza (1)
  • il principio è incompatibile sia con una economia
    centralista o pianificata, sia con uneconomia
    dominata da cartelli oligopolistici
  • possono esistere imprese pubbliche e
    partecipazioni statali, anche se sono guardate
    con disfavore in quanto possono distorcere il
    mercato e falsare la concorrenza la loro
    presenza è consentita a condizione che operino
    come imprese in regime concorrenziale al pari
    delle private (v. artt. 37 e 106 TFUE).

22
Art. 37 tfue
  • Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei
    monopoli nazionali che presentano un carattere
    commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi
    discriminazione fra i cittadini degli Stati
    membri per quanto riguarda le condizioni relative
    all'approvvigionamento e agli sbocchi.
  • Le disposizioni del presente articolo si
    applicano a qualsiasi organismo per mezzo del
    quale uno Stato membro, de jure o de facto,
    controlla, dirige o influenza sensibilmente,
    direttamente o indirettamente, le importazioni o
    le esportazioni fra gli Stati membri. Tali
    disposizioni si applicano altresì ai monopoli di
    Stato delegati.
  • Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova
    misura contraria ai principi enunciati nel
    paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli
    articoli relativi al divieto dei dazi doganali e
    delle restrizioni quantitative fra gli Stati
    membri.
  • ...

23
Art. 106 TFue
  1. ...
  2. Le imprese incaricate della gestione di servizi
    di interesse economico generale o aventi
    carattere di monopolio fiscale sono sottoposte
    alle norme dei trattati, e in particolare alle
    regole di concorrenza, nei limiti in cui
    l'applicazione di tali norme non osti
    all'adempimento, in linea di diritto e di fatto,
    della specifica missione loro affidata. Lo
    sviluppo degli scambi non deve essere compromesso
    in misura contraria agli interessi dell'Unione.
  3. ...

24
Contenuto del principio di economia di mercato
aperta in regime di concorrenza (2)
  • il principio garantisce la tutela del consumatore
    vista però come possibilità di svolgere al meglio
    il proprio ruolo nel meccanismo concorrenziale
    per rendere più efficiente il funzionamento del
    mercato interno.
  • Nel principio delleconomia di mercato aperta e
    in regime di concorrenza si possono individuare
    due profili
  • quello strutturale, il mercato interno,
  • quello dinamico, la concorrenza.

25
Il mercato interno (1)
  • Art. 26 TFUE
  • 1. L'Unione adotta le misure destinate
    all'instaurazione o al funzionamento del mercato
    interno, conformemente alle disposizioni
    pertinenti dei trattati.
  • 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza
    frontiere interne, nel quale è assicurata la
    libera circolazione delle merci, delle persone,
    dei servizi e dei capitali secondo le
    disposizioni dei trattati.
  • 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione,
    definisce gli orientamenti e le condizioni
    necessari per garantire un progresso equilibrato
    nell'insieme dei settori considerati.

26
Il mercato interno (2)
  • Art. 119 TFUE lUnione e gli Stati membri
    adottano politiche comuni sul mercato interno,
  • Art. 170 2 TFUE l'Unione deve favorire
    l'interconnessione e l'interoperabilità delle
    reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti,
  • Art. 173 TFUE L'Unione e gli Stati membri
    provvedono affinché siano assicurate le
    condizioni necessarie alla competitività
    dell'industria dell'Unione.

27
Principi strutturali del mercato interno (1)
  • Tutela della persona umana (art. 6, 2, Tratt.
    UE e art. 1 della Carta dir. fond. UE). La
    dignità umana è inviolabile.
  • Due direzioni
  • divieto inderogabile di commercializzazione
    dellindividuo e della sua dignità
  • il libero sviluppo della personalità umana genera
    nuovi bisogni individuali e collettivi.

28
Principi strutturali del mercato interno (2)
  • Protezione dei consumatori
  • art. 12 TFUE nella definizione e nell'attuazione
    di altre politiche o attività dell'Unione sono
    prese in considerazione le esigenze inerenti alla
    protezione dei consumatori.
  • Art. 169, 1, TFUE al fine di promuovere gli
    interessi dei consumatori ed assicurare un
    livello elevato di protezione dei consumatori,
    l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la
    sicurezza e gli interessi economici dei
    consumatori nonché a promuovere il loro diritto
    all'informazione, all'educazione e
    all'organizzazione per la salvaguardia dei propri
    interessi.
  • Cfr. anche art. 38 Carta dir. fond. UE.

29
Principi strutturali del mercato interno (3)
  • Eguaglianza e non discriminazione (art. 18, 19,
    45 2, TFUE artt. 20, 21 Carta dir. fond. UE)
  • valore indivisibile ed universale comune agli
    Stati membri secondo il Preambolo della Carta dei
    diritti fondamentali
  • trova applicazione sotto diversi aspetti
  • cittadinanza dellUnione (art. 20 ss TFUE),
  • parità di trattamento tra uomini e donne (artt. 3
    TUE,153 e 157 TFUE, 23 Carta dir. fond. UE)
  • lotta alla discriminazione (art. 3 TUE)
  • emancipazione dei disabili (art. 26 Carta dir.
    fond. UE).
  • Questo principio deve essere rispettato anche nei
    rapporti contrattuali privati con assolutezza ed
    inderogabilità.

30
Principi strutturali del mercato interno (4)
  • Coesione economica e sociale e di solidarietà.
    sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di
    giustizia ed è stato esplicitato in numerose
    disposizioni comunitarie
  • promozione regioni meno evolute
  • tutela dei lavoratori,
  • accesso alla sicurezza ed assistenza sociale,
  • protezione della salute e della famiglia,
  • tutela ambientale, ecc.
  • contribuiscono allo sviluppo del mercato interno,
    il cui buon funzionamento produce a sua volta una
    ricaduta positiva in termini di solidarietà.

31
Principi strutturali del mercato interno (5)
  • Tutela dellambiente. Sii vedano gli artt. 191 ss
    TFUE. Inoltre lUnione promuovere uno sviluppo
    sostenibile (art. 3, 3 TUE) e un elevato
    livello di protezione dellambiente e il
    miglioramento di questultimo (art. 114, 3
    TFUE). Lart. 4, 2, lett. e TUE, prevede una
    politica nel settore dellambiente. Si vedano
    anche art. 11 TFUE.
  • Tre ricadute sul mercato
  • obbligo commercializzazione prodotti e
    svolgimento di attività che siano rispettosi
    dellambiente
  • adozione di tecniche e modalità di produzione e
    di sfruttamento delle risorse che salvaguardino
    la natura
  • sviluppo del mercato delle tecnologie
    ecologicamente compatibili.

32
Principi strutturali del mercato interno (6)
  • Tutela della proprietà
  • art. 17, comma 1, Carta dir. fond. UE ogni
    individuo ha il diritto di godere della proprietà
    dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli,
    di disporre e di lasciarli in eredità luso
    dei beni può essere regolato dalla legge nei
    limiti imposti dallinteresse generale.
  • cfr. art. 36 TFUE per proprietà industriale e
    commerciale.
  • La proprietà delle imprese può essere pubblica o
    privata (artt. 37 e 106 e 345 TFUE. Eventuali
    monopoli nazionali di carattere commerciale non
    devono discriminare tra i cittadini comunitari.

33
Principi strutturali del mercato interno (7/1)
  • Libertà di iniziativa economica privata. Non
    esplicitata ma desumibile da
  • gli obbiettivi fissati nei Trattati,
  • le libertà fondamentali ivi previste,
  • la tutela contro cartelli ed abusi di posizione
    dominante (artt. 101, 102 TFUE),
  • la libera circolazione delle merci (artt. 28 ss.,
    34 ss. TFUE),
  • la libera circolazione dei lavoratori (art. 45 ss
    TFUE),
  • la libera prestazione dei servizi (art. 56 ss
    TFUE),
  • il diritto di stabilmento (art. 49 ss TFUE),
  • la libera circolazione dei capitali (art. 63 ss
    TFUE).

34
Principi strutturali del mercato interno (7/2)
  • Carta dir fond. UE
  • art. 15 la libertà professionale
  • art.16 la libertà dimpresa.
  • Cfr. anche trattati CECA ed EURATOM.
  • Manca una definizione comunitaria di impresa.
  • Corte di giustizia, ma con riferimento al diritto
    della concorrenza una organizzazione unitaria di
    elementi personali, materiali ed immateriali
    perseguenti in maniera durevole un risultato
    economico determinato.

35
Principi strutturali del mercato interno (7/3)
  • Si persegue rimozione degli ostacoli alla
    circolazione ed allo stabilimento di soggetti
    degli Stati membri ed alla armonizzazione delle
    normative interne in materia di società, mercati
    mobiliari, assicurazioni e banche.
  • Promozione convezioni per realizzare una
    disciplina uniforme dei profili internazionali
    dellattività.
  • Formare un diritto commerciale europeo il
    brevetto europeo e comunitario, il gruppo europeo
    di interesse economico e la Società Europea.

36
Principi strutturali del mercato interno (8)
  • Autonomo funzionamento del mercato comune o
    autonomia delle scelte economiche delle imprese
  • art. 101 ss TFUE
  • art. 107 TFUE, 1.
  • Gli artt. 34 e 35 TFUE.

37
Art. 101 tfue
  • 1. Sono incompatibili con il mercato interno e
    vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le
    decisioni di associazioni di imprese e tutte le
    pratiche concordate che possano pregiudicare il
    commercio tra Stati membri e che abbiano per
    oggetto o per effetto di impedire, restringere o
    falsare il gioco della concorrenza all'interno
    del mercato interno ed in particolare quelli
    consistenti nel
  • a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
    d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
    di transazione
  • b) limitare o controllare la produzione, gli
    sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti
  • c) ripartire i mercati o le fonti di
    approvvigionamento
  • d) applicare, nei rapporti commerciali con gli
    altri contraenti, condizioni dissimili per
    prestazioni equivalenti, così da determinare per
    questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza
  • e) subordinare la conclusione di contratti
    all'accettazione da parte degli altri contraenti
    di prestazioni supplementari, che, per loro
    natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
    alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
  • 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del
    presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
  • 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1
    possono essere dichiarate inapplicabili
  • .

38
Art. 102 tfue
  • È incompatibile con il mercato interno e vietato,
    nella misura in cui possa essere pregiudizievole
    al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento
    abusivo da parte di una o più imprese di una
    posizione dominante sul mercato interno o su una
    parte sostanziale di questo.
  • Tali pratiche abusive possono consistere in
    particolare
  • a) nell'imporre direttamente od indirettamente
    prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni
    di transazione non eque
  • b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo
    sviluppo tecnico, a danno dei consumatori
  • c) nell'applicare nei rapporti commerciali con
    gli altri contraenti condizioni dissimili per
    prestazioni equivalenti, determinando così per
    questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza
  • d) nel subordinare la conclusione di contratti
    all'accettazione da parte degli altri contraenti
    di prestazioni supplementari, che, per loro
    natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
    alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

39
Art. 107, 1, tfue
  • Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
    incompatibili con il mercato interno, nella
    misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
    membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
    mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
    che, favorendo talune imprese o talune
    produzioni, falsino o minaccino di falsare la
    concorrenza.

40
Art. 34 e 35 tfue
  • Art. 34 Sono vietate fra gli Stati membri le
    restrizioni quantitative all'importazione nonché
    qualsiasi misura di effetto equivalente.
  • Art. 35 Sono vietate fra gli Stati membri le
    restrizioni quantitative all'esportazione e
    qualsiasi misura di effetto equivalente.

41
Principi strutturali del mercato interno (8/2)
  • Il principio di autonomo funzionamento del
    mercato interno non ha portata assoluta, ma
    relativa. Ognuna di queste disposizioni prevede
    casi di disapplicazione quando ciò sia funzionale
    al raggiungimento di altri obiettivi ritenuti
    meritevoli di maggiore tutela (cfr. art. 101,
    3, 107, 2 e 36 TFUE).
  • Il principio
  • si rivolge ai legislatori ed alle autorità
    comunitarie e nazionali come parametro di
    riferimento da rispettare in sede di emanazione
    di provvedimenti
  • è uno dei criteri di valutazione della
    legittimità delle limitazioni private poste alla
    concorrenza adottato dalla giurisprudenza.

42
Principi strutturali del mercato interno (9)
  • Divieto dellabuso del diritto. art. 54 Carta
    dir. fond. UE, ai sensi del quale nessuna
    disposizione in essa contenuta deve essere
    interpretata nel senso di comportare il diritto
    di esercitare unattività o compiere un atto che
    miri alla distruzione dei diritti o delle
    libertà ivi riconosciuti o di imporre a tali
    diritti limitazioni più ampie di quelle previste
    dallart. 52 della stessa.
  • Cfr. art. 102 TFUE.

43
Principi strutturali del mercato interno (10)
  • Proporzionalità.
  • Art. 5, 4 TUE In virtù del principio di
    proporzionalità, il contenuto e la forma
    dell'azione dell'Unione si limitano a quanto
    necessario per il conseguimento degli obiettivi
    dei trattati.
  • Cfr. anche art. 352 TFUE.
  • Secondo la formulazione più nota elaborata dalla
    Corte di giustizia, tale principio è rivolto alle
    istituzioni dellUnione, obbligandole a
    vegliare, nellesercizio dei loro poteri,
    affinché gli oneri imposti agli operatori
    economici non oltrepassino ciò che è necessario
    per raggiungere gli obbiettivi che sono tenute a
    realizzare.

44
La concorrenza
  • Gli elementi strutturali sono conciliabili con
    diversi modelli di mercato compresi quelli
    connotati da un forte dirigismo statale.
  • Art. 2, 3, comma 1, TUE L'Unione instaura un
    mercato interno. Si adopera per lo sviluppo
    sostenibile dell'Europa, basato su una crescita
    economica equilibrata e sulla stabilità dei
    prezzi, su un'economia sociale di mercato
    fortemente competitiva, che mira alla piena
    occupazione e al progresso sociale, e su un
    elevato livello di tutela e di miglioramento
    della qualità dell'ambiente. Essa promuove il
    progresso scientifico e tecnologico.

45
La concorrenza (1)
  • La concorrenza è disciplinata nel Capo I del
    Titolo VII della Parte III TFUE,art. 101
    sullantitrust e art. 107 ss sugli aiuti concessi
    dallo stato
  • nonché negli artt. 116 e 117 TFUE, relativi alla
    eliminazione di distorsioni alla concorrenza
    provocate da disposizioni legislative
    regolamentari o amministrative, emanate o
    emanande, degli Stati membri.

46
Art. 116 TFUE
  • Qualora la Commissione constati che una disparità
    esistente nelle disposizioni legislative,
    regolamentari o amministrative degli Stati membri
    falsa le condizioni di concorrenza sul mercato
    interno e provoca, per tal motivo, una
    distorsione che deve essere eliminata, essa
    provvede a consultarsi con gli Stati membri
    interessati.
  • Se attraverso tale consultazione non si raggiunge
    un accordo che elimini la distorsione in
    questione, il Parlamento europeo e il Consiglio,
    deliberando secondo la procedura legislativa
    ordinaria, stabiliscono le direttive all'uopo
    necessarie. Può essere adottata ogni altra
    opportuna misura prevista dai trattati.

47
Art. 117 tfue
  • 1. Quando vi sia motivo di temere che
    l'emanazione o la modifica di disposizioni
    legislative, regolamentari o amministrative
    provochi una distorsione ai sensi dell'articolo
    precedente, lo Stato membro che vuole procedervi
    consulta la Commissione. La Commissione, dopo
    aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli
    Stati interessati le misure idonee ad evitare la
    distorsione in questione.
  • 2.

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La concorrenza (2)
  • A tali norme primarie vanno aggiunti i numerosi
    regolamenti attuativi del regime concorrenziale,
    tra i quali va menzionato quello sul controllo
    delle concentrazioni tra imprese. La materia è
    disciplinata dal Regolamento n. 4064/89, oggetto
    di prossima revisione.

49
La concorrenza (2)
  • La concorrenza si realizza attraverso un
    meccanismo caratterizzato da tre elementi
  • conflitto,
  • scelta,
  • selezione.
  • Ogni deviazione da tale schema produce un
    fallimento del meccanismo concorrenziale ed
    impone allordinamento comunitario di intervenire

50
La concorrenza (3)
  • Il processo competizionesceltaselezione
    contribuisce a realizzare la razionalizzazione
    del processo produttivo nel suo complesso e ad
    attuare una oggettiva selezione professionale e
    razionalizzazione della produzione.
  • La concorrenza giuridicamente regolata fa del
    mercato uno strumento per realizzare una
    distribuzione imparziale della ricchezza e perciò
    anche un quantum di giustizia sociale.

51
La concorrenza (2)
  • Il processo competizionesceltaselezione
    contribuisce a realizzare la razionalizzazione
    del processo produttivo nel suo complesso e ad
    attuare una oggettiva selezione professionale e
    razionalizzazione della produzione.
  • La concorrenza giuridicamente regolata fa del
    mercato uno strumento per realizzare una
    distribuzione imparziale della ricchezza e perciò
    anche un quantum di giustizia sociale.

52
a. lattività delle imprese (fase della
competizione).
  • Questa fase è regolata principalmente dagli artt.
    101 ss TFUE, di cui si è detto. In particolare,
    gli artt. 101 e 102 TFUE mirano a creare un
    regime di concorrenza non falsata ed effettiva a
    livello comunitario. Essi si applicano
    esclusivamente alle pratiche restrittive che
    possono pregiudicare il commercio fra gli Stati
    membri, restando invece soggetti alle discipline
    antitrust nazionali i comportamenti restrittivi
    della concorrenza con effetti puramente interni
    ai singoli mercati nazionali.

53
b. il ruolo dei consumatori (fase della scelta).
  • Il consumatore, facendosi giudice della qualità
    dei beni e della congruità dei prezzi, preferisce
    luna allaltra merce. Il consumatore, al fine di
    compiere adeguatamente la scelta e di adempiere
    al meglio al ruolo assegnatogli, deve essere
    consapevole. Lart. 161, 1, TFUE, relativo alla
    protezione dei consumatori, impone allUnione di
    contribuire a promuovere il loro diritto
    allinformazione.
  • Questo diritto assume la veste giuridica di
    obblighi di informazione e di trasparenza
    gravanti sulle imprese.

54
c. il meccanismo selettivo ed i suoi effetti
(fase della selezione).
  • La fase della selezione è quella nella quale gli
    effetti della scelta si riverberano sugli
    imprenditori conducendo alla sopravvivenza solo
    di quelli più meritevoli.
  • Listituto della competizione economica trova il
    suo completamento ed il suo correttivo nei
    principi dellequilibrio degli scambi e della
    lealtà della concorrenza. Entrambi sono contenuti
    nel quarto comma del Preambolo del TFUE. Ciò
    trova conferma in diverse disposizioni dei
    trattati.

55
Diritto dei mercati internazionali
  • Lorenzo Benatti
  • lorenzo.benatti_at_unipr.it
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