NORMATIVA IN CAMPO MANGIMISTICO - PowerPoint PPT Presentation

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NORMATIVA IN CAMPO MANGIMISTICO

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NORMATIVA IN CAMPO MANGIMISTICO Definizione di termini e legislazione attuale in vigore Piano della presentazione Storia Definizione dei termini Soggetti legislativi ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: NORMATIVA IN CAMPO MANGIMISTICO


1
NORMATIVA IN CAMPO MANGIMISTICO
  • Definizione di termini e legislazione attuale in
    vigore

2
Piano della presentazione
  • Storia
  • Definizione dei termini
  • Soggetti legislativi
  • Legislazione attuale
  • Organi di controllo
  • Varie

3
Storia
  • Fino al 1963 preistoria
  • Nel 1963 prima legislazione nazionale in campo di
    mangimistica Legge 15 febbraio 1963 n 281
  • Dopo una serie di modifiche ed aggiornamenti alla
    legge 281
  • Recentemente di base il decreto legislativo 123,
    ecc, Ma procediamo con ordine.

4
Definizione dei termini secondo la 281/63
  • Mangimi
  • I prodotti di origine vegetale od animale, allo
    stato naturale, nonché i derivati della loro
    trasformazione industriale, come pure le sostanze
    organiche ed inorganiche, semplici o in miscela,
    comprendenti o no additivi, destinati come tali
    allalimentazione degli animali per via orale.

5
Definizione dei termini secondo la 281/63
  • Razione giornaliera
  • La quantità totale di mangimi, sulla base di un
    tasso di umidità del 12, necessaria in media al
    giorno ad un animale di una specie, di una
    categoria di età e di un rendimento determinato,
    per soddisfare tutti i suoi fabbisogni.

6
Definizione dei termini secondo la 281/63
  • Materia prima o mangime semplice
  • I diversi prodotti di origine vegetale od
    animale, allo stato naturale, freschi o
    conservati, nonché i derivati della loro
    trasformazione industriale, come pure le sostanze
    organiche ed inorganiche, comprendenti o no
    additivi, destinati come tali allalimentazione
    degli animali per via orale, o ad essere
    impiegati come materie prime per la preparazione
    di mangimi composti o come supporto degli
    integratori.

7
Definizione dei termini secondo la 281/63
  • Mangimi composti
  • Le miscele di prodotti di origine vegetale od
    animale, allo stato naturale, freschi o
    conservati, o di derivati della loro
    trasformazione industriale, o di sostanze
    organiche ed inorganiche, comprendenti o no
    additivi, destinati come tali allalimentazione
    degli animali per via orale sotto forma di
  • mangimi completi o mangimi complementari.

8
Definizione dei termini secondo la 281/63
  • Mangimi completi
  • Le miscele di mangimi per animali che, per la
    loro composizione, bastano ad assicurare una
    razione giornaliera

9
Definizione dei termini secondo la 281/63
  • Mangimi complementari
  • Le miscele di mangimi che contengono tassi
    elevati di alcune sostanze e che, per la loro
    composizione, assicurano la razione giornaliera
    soltanto se sono associati ad altri mangimi per
    animali.
  • (questi sono i mangimi volgarmente conosciuti
    come nuclei)

10
Definizione dei termini secondo la 281/63
  • Mangimi minerali
  • I mangimi complementari costituiti principalmente
    da minerali e contenenti almeno il 40 di ceneri
    greggie.
  • Mangimi medicati
  • Mangimi contenenti integratori medicati (adesso
    chiamate premiscele medicamentose)

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Legge 281 - Autorizzazioni
  • Produzione e vendita di mangimi completi o
    complementari senza integratori domanda al
    Prefetto della provincia.

12
Legge 281 - Autorizzazioni
  • Produzione e vendita di mangimi completi o
    complementari con integratori senplici od
    integratori medicati domanda al Ministero per
    lIndustria, il Commercio e lArtigianato.
  • Istituzione di una commissione provinciale di
    concerto con il ministero dellAgricoltura e
    della Sanità.

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Legge 281 - Autorizzazioni
  • Produzione e vendita di mangimi completi o
    complementari con integratori senplici od
    integratori medicati Le autorizzazioni erano
    DUE.
  • Autorizzazione per mangimi non medicati
  • Autorizzazione per Mangimi Medicati.

14
Legge 281 Dichiarazioni accompagnatorie dei
mangimi (Cartellino del mangime)
  • Denominazione del mangime
  • Specie e categoria dellanimale a cui è destinato
  • Nome della ditta e n di autorizzazione
  • Materie prime impiegate in ordine decrescente
    (anche per categorie)
  • Indicazione dei principi attivi contenuti per kg

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Legge 281 Dichiarazioni accompagnatorie dei
mangimi (Cartellino del mangime)
  • I seguenti tenori analitici (per i mangimi
    completi e complementari)
  • Umidità
  • Proteina greggia
  • Fibra grezza
  • Grassi greggi
  • Ceneri Gregge
  • Metionina (avicolo)
  • Lisina (suini)

16
Legge 281 Dichiarazioni accompagnatorie dei
mangimi (Cartellino del mangime)
  • I seguenti tenori analitici (per i mangimi
    minerali)
  • Umidità
  • Calcio
  • Fosforo
  • Sodio

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Legge 281 Dichiarazioni accompagnatorie dei
mangimi (Cartellino del mangime)
  • I seguenti tenori analitici (per i mangimi
    melassati)
  • Umidità
  • Proteina greggia
  • Grassi greggi
  • Fibra grezza
  • Ceneri greggie
  • Zuccheri totali espressi in saccarosio

18
Legge 281 Dichiarazioni accompagnatorie dei
mangimi (Cartellino del mangime)
  • Istruzioni per luso del mangime stesso
  • Lindicazione del lotto di produzione
  • La data di scadenza da indicarsi o da consumarsi
    preferibilmente entro il oppure da consumarsi
    entro il seguita dal giorno, mese ed anno.

19
Legge 281 Dichiarazioni accompagnatorie dei
mangimi (Cartellino del mangime)
  • Nel caso dei mangimi medicati oltre alle
    dichiarazioni precedenti anche lindicazione
    Mangime Medicato il o i principi attivi
    contenuti nel mangime lesatta indicazione di
    dosaggio, la dicitura da vendersi solo dietro
    presentazione di ricetta veterinaria e la data
    di produzione con la data di scadenza indicata
    da consumarsi entro seguita dal giorno, mese ed
    anno. Ed il peso netto.
  • Il cartellino deve avere una banda trasversale
    azzurra.

20
Cartellino mangimi normali
21
Cartellino Mangimi medicati
22
Tolleranze
  • Sui tenori analitici sono ammesse delle
    tolleranze (dovute alla variabilità delle materie
    prime e dei metodi analitici) e ve le andate a
    vedere nella legge.

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Leggi mangimi altre definizioni
  • Animali familiari quelli allevati non per
    reddito ad eccezione degli animali da pelliccia
  • Animali da reddito tutti gli altri animali
    normalmente allevati e tenuti o consumati
    dalluomo.

24
Soggetti legislativi.
  • Prima cera lItalia stato sovrano
  • Poi è arrivata lEuropa
  • Da ultimo è arrivato il decentramento regionale
    soprattutto in materia di sanità animale.

25
Europa
  • DIRITTO DERIVATO
  • Il diritto derivato si basa sui trattati ed
    implica una serie di procedure definite nei vari
    articoli degli stessi. Nei trattati che
    istituiscono le Comunità europee, il diritto
    comunitario può assumere le forme seguenti
  • Regolamenti sono direttamente applicabili e
    vincolanti in tutti gli Stati membri dell'UE
    senza che sia necessaria alcuna normativa di
    trasposizione nazionale.
  • Direttive vincolano gli Stati membri agli
    obiettivi da conseguire entro un certo limite di
    tempo lasciando alle autorità nazionali la scelta
    sulla forma ed i mezzi da utilizzare. Le
    direttive devono essere trasposte nella normativa
    nazionale conformemente alle procedure dei
    singoli Stati membri.
  • Decisioni sono vincolanti in tutti i loro
    elementi per coloro a cui sono destinate. Le
    decisioni, quindi, non richiedono una normativa
    di applicazione nazionale. Una decisione può
    essere indirizzata a qualsiasi o a tutti gli
    Stati membri, a imprese o a singoli individui.
  • Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti.

26
Europa - Italia
  • Le direttive devono essere recepite in ambito
    nazionale con apposito decreto legislativo
  • I Regolamenti sono immediatamente vincolanti
    nellambito europeo
  • Le Decisioni sono immediatamente vincolanti
    nellambito europeo e sono rivolte ad una
    specifica questione

27
Italia
  • Leggi generali Decreto legislativo
  • Leggi singoli ministeri Decreto ministeriale
  • Circolari più o meno esplicative
  • Giurisprudenza
  • Leggi regionali

28
Italia principali ministeri interessati
  • Ministero della Sanità (con il decentramento
    tutto quello che faceva il ministero della Salute
    viene demandato alle singole Regioni)
  • Ministero delle risorse agricole e forestali

29
Problematiche interpretative
  • Leggi Europee
  • Come sono recepite in ambito nazionale
  • Come sono spiegate dalle varie circolari e come
    interagiscono tra di loro
  • Come sono recepite ed applicate a livello
    regionale
  • Come sono applicate a livello locale da ogni
    singola AUSSL.

30
Definizione importante
  • Additivo
  • Senza definizione del termine dagli anni 70 in
    poi hanno incominciato a venire pubblicati gli
    elenchi degli additivi ammessi nella
    alimentazione degli aniimali senza peraltro
    spiegare il termine forse perché era insito nella
    parola tutto ciò che si aggiunge (e che non è
    materia prima)

31
Additivi
  • Finalmente nel 1992 (Decreto del Presidente della
    Repubblica 1 marzo 1992, n. 228) è comparsa la
    prima definizione di additivo e cioè
  • La sostanza o la preparazione, diversa dalle
    premiscele di cui alla lettera c, contenente
    sostanze che, incorporate negli alimenti per gli
    animali può influire sulle caratteristiche di
    questi alimenti o sulla produzione animale

32
Premiscele (lettera c DPR228)
  • Le miscele di più additivi o le miscele di uno o
    più additivi con sostanze che costituiscono un
    supporto, destinate alla fabbricazione di
    mangimi. Il termine premiscela sostituisce il
    termine integratore utilizzato nella legge 281
    e successive modifiche.

33
Direttiva 95/69/CE
  • Questa Direttiva è stata recepita in Italia con
    il
  • DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 123

34
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 123
  • Attuazione della direttiva 95/69/CE, che fissa le
    condizioni e le modalità per il riconoscimento e
    la registrazione di taluni stabilimenti ed
    intermediari operanti nel settore della
    alimentazione degli animali

35
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 123
  • Differenziazione tra
  • Riconoscimento
  • Registrazione
  • In base agli additivi e prodotti di cui alla
    direttiva 82/471/CEE

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Additivi
  • Antibiotici
  • Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose
  • Fattori di crescita
  • Vitamine e provitamine e sostanze con effetto
    analogo chimicamente ben definite
  • Oligoelementi
  • Enzimi

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Additivi
  • Microorganismi
  • Carotenoidi e xantofille
  • Sostanze con effetti antiossidanti
  • Prodotti proteici ottenuti da microorganismi
    appartenenti a batteri, lieviti, alghe e funghi
    inferiori
  • Prodotti accessori della fabbricazione di
    aminoacidi mediante fermentazione
  • Aminoacidi e loro Sali
  • Analoghi degli aminoacidi

38
Decreto legislativo 123
  • Criterio base chi lavora nel settore non deve
    avere solo un determinato impianto ma anche una
    serie di procedure di lavoro (che possono essere
    della stessa importanza delle strutture)

39
Decreto legislativo 123
  • Procedure di lavoro per la produzione di tutto
    quello che è coinvolto con lalimentazione
    animale
  • Produzione degli additivi
  • Produzione delle premiscele
  • Produzione dei mangimi
  • Intermediari

40
Decreto legislativo 123
  • Procedure di lavoro per la produzione di tutto
    quello che è coinvolto con lalimentazione
    animale
  • Registrazione delle cose effettuate
  • Tracciabilità dei prodotti
  • Istruzione del personale coinvolto nelle
    operazioni di produzione
  • Analisi dei prodotti finiti

41
Decreto legislativo 123
  • Procedure di lavoro per la produzione di tutto
    quello che è coinvolto con lalimentazione
    animale
  • Controllo dei processi inerenti i punti critici
    (similare ad un modello HACCP)
  • Controllo del dosaggio e della miscelazione anche
    per evitare i fenomeni di cross - contamination

42
Decreto legislativo 123
  • Processo dinamico che deve far modificare le
    procedure di lavoro in funzione delle
    caratteristiche dellimpianto e di ciò che si
    produce.
  • E dato incarico alle AUSSL locali di seguire il
    processo di applicazione della 123 presso ogni
    singola unità produttiva.

43
Decreto legislativo 123
  • In Europa vi è la tendenza sempre più accentuata
    a regolamentare limpiego degli additivi.
  • Successivamente alla direttiva 95/69/CE sono
    state pubblicate altre direttive e regolamenti
    sulla materia (D. 96/51/CE)
  • In Italia queste direttive sono state recepite
    con il DPR 2 novembre 2001, n. 433

44
DPR 2 novembre 2001, n. 433
  • Sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio
    2002 il Ministero della Salute ha pubblicato una
    circolare esplicativa del DPR 433
  • A seguito di ciò ogni singola regione ha
    pubblicato delle circolari che riprendono quella
    del ministero della Salute e danno delle proprie
    interpretazioni e linee guida.

45
Soggetti legislativi.
  • Prima cera lItalia stato sovrano
  • Poi è arrivata lEuropa
  • Da ultimo è arrivato il decentramento regionale
    soprattutto in materia di sanità animale.

46
Europa - additivi
  • E stato pubblicato il REGOLAMENTO (CE) n.
    2430/1990 del 16 novembre 1999 che associa
    lautorizzazione di taluni additivi appartenenti
    al gruppo coccidiostatici ed altre sostanze
    medicamentose nella alimentazione degli animali
    alle persone responsabili della loro immissione
    in circolazione

47
Europa - additivi
  • Il REGOLAMENTO (CE) n. 2430/1990 del 16 novembre
    1999 significa che le poche sostanze che verranno
    approvate sono esclusività delle aziende che
    hanno presentato il dossier per i successivi 10
    anni.

48
Europa - additivi
  • Tendenza salutistica per cui poche sostanze
    approvate (presentare il dossier è estremamente
    costoso)
  • Le aziende farmaceutiche lo fanno solo se cè un
    ritorno
  • Conseguenza ci sono solo registrazioni per le
    specie maggiori (pollo e tacchino) e non cè
    niente di registrato per specie minori come
    Faraona, Fagiano, Anatra, Coniglio, ecc)

49
Mangimi Medicati
  • In Italia le autorizzazioni per la produzione dei
    mangimi medicati NON ricadono sotto la 123 ma
    sotto legida del Decreto Legislativo 3 marzo
    1993 n.90 (90/93) e sue successive integrazioni e
    modifiche e circolari

50
Mangimi Medicati
  • Chi vuole produrre mangimi medicati deve prima
    essere in possesso del riconoscimento secondo la
    123 e poi presentare la domanda al Ministero
    della Salute in base alla 90/93 che demanda alle
    singole AUSSL di stabilire una commissione
    giudicatrice.

51
Linee guida in campo di mangimistica
  • Mangimi base Decreto L.VO 123
  • Mangimi medicati Decreto L.VO 90/93
  • Mangimi senza premiscele autorizzazione
    prefettizia

52
Conclusioni
  • La materia è in continua evoluzione
  • Per avere un quadro completo bisogna fare delle
    triangolazioni tra
  • Europa
  • Italia
  • Regione di appartenenza

53
grazie
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