Title: CORSO SULLA SICUREZZA
1- CORSO SULLA SICUREZZA
- NEI LUOGHI DI LAVORO
- per Dirigenti Scolastici
- Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella
scuola. Una - bussola per orientarsi nel mare magnum delle
nuove norme - Anno Scolastico 2009/2010
- Mario Messina
2 3- Anni 50
- A seguito della legge delega 51/1955
- vengono emanati numerosi DPR.
- I tre pilastri dellapparato normativo sono
- - DPR n. 547/55 (norme per la prevenzione degli
infortuni sul -
lavoro) - - DPR n. 164/56 (regolamento per ledilizia)
- - DPR n. 303/56 (norme generali per ligiene del
lavoro)
4- Anni 70
- - DM del 18/12/75
-
- Norme tecniche relative alledilizia scolastica,
ivi compresi gli indici minimi di - funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica,
da osservarsi nella esecuzione di - opere di edilizia scolastica.
5- Anni 90
- - DLgs n. 277/91
- Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE - e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi - derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, - a norma dellart. 7 della Legge 30 luglio 1990,
n. 212. - - DLgs n. 475/92
- Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del
Consiglio del 21/12/89, in materia - di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi - di protezione individuali.
6- - DLgs n. 626/94
- Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, - 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti
il miglioramento - della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro. - - DLgs n. 242/96
- Modifiche ed integrazioni al DLgs 19/9/94 n. 626,
recante attuazione di - direttive Comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza - e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro. - - DLgs n. 493/96
- Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente
le prescrizioni minime per - la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo
di lavoro.
7- - Contratto Collettivo Quadro del 10/7/96
- In merito agli aspetti applicativi del DLgs
626/94 riguardanti - il rappresentante per la sicurezza.
- - Decreto del 16/1/97
- Individuazione dei contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei - rappresentanti per la sicurezza e dei datori di
lavoro che possono svolgere - direttamente i compiti propri del responsabile
del servizio di prevenzione - e protezione.
- - Decreto del 28/9/98 n. 382
- Regolamento recante norme per lindividuazione
delle particolari esigenze - negli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, ai fini delle - norme contenute nel DLgs 19/9/94, n. 626, e
successive modifiche ed - integrazioni.
8- Anni 2000
-
- - DLgs 23 giugno 2003 n. 195
- che integra il DLgs 626/94.
- ?
- La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province - autonome di Trento e Bolzano emana il
- - Provvedimento 26 gennaio 2006
- che stabilisce i requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili del - servizio di prevenzione e protezione.
- (G. U. N. 37 del 14/2/2006 )
-
9- - La Legge Delega 3 agosto 2007 n. 123
- Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega - al governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia. - Introduce il DUVRI (Documento Unico di
Valutazione del Rischio di Interferenza ). - Stabilisce che nei contratti di somministrazione
di appalto e subappalto devono essere
specificatamente indicati i costi relativi alla
sicurezza sul lavoro che non sono soggetti a
ribasso. -
10- DPR n. 547/55
- DPR n. 164/56
-
- DPR n. 303/56 DLgs n. 81 del
9 aprile 2008 -
- DLgs n. 475/92 Attuazione
dellart. 1 della legge 3 agosto -
2007 in materia di tutela della salute e - DLgs n. 626/94 della
sicurezza nei luoghi di lavoro. - Decreto n. 382/98
-
11- Successivamente
- IL DLgs n. 81/2008 viene modificato da
- Legge 2 agosto 2008 n. 129
- Legge 6 agosto 2008 n. 133
- Legge 7 luglio 2008 n. 88
- Legge 27 febbraio 2009 n. 14
- DLgs 3 agosto 2009 n. 106
-
12- Quindi il nuovo riferimento normativo
- in materia di sicurezza diventa il
- DLgs n. 81/2008
- modificato dal
- DLgs n. 106 del 2009
13MODIFICA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE
- Presso il Ministero del lavoro è istituito
- IL COMITATO PER L INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE
DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO
NAZIONALE DELLE ATTIVITA DI VIGILANZA (
presieduto dal Ministro del lavoro) - LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
- Tale Commissione, tra la altre cose, ha il
compito di elaborare entro il 31 dicembre 2010 le
procedure standardizzate per la valutazione dei
rischi
14ENTI PUBBLICI AVENTI COMPITI IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- ISPESL Istituto Superiore Per la Prevenzione e
la Sicurezza - del Lavoro
- INAIL Istituto Nazionale per lAssicurazione
contro gli Infortuni sul - Lavoro
- IPSEMA Istituto di Previdenza per il Settore
- Marittimo
15VIGILANZA
16Principali cambiamenti introdotti
- Il nuovo decreto enfatizza ed affina i principi
già introdotti con il decreto 626 che possono
essere così riassunti - Il datore di lavoro deve garantire la massima
sicurezza tecnologicamente possibile -
- In particolare recepisce pienamente il
disposto dell art. 2087 del Codice Civile
17art. 2087 del Codice Civile
- limprenditore è tenuto ad adottare
nellesercizio dellimpresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, lesperienza
e la tecnica sono necessarie a tutelare
lintegrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro.
18SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI RISCHI
- Collegati allo stress lavoro correlato
- Riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
- Connessi alle differenze di genere
- Connessi alletà
- Connessi alla provenienza da altri paesi
19- La valutazione dello stress lavoro-correlato è
effettuata sulla scorta delle indicazioni fornite
dalla Commissione Consultiva Permanente e
comunque a partire dal 1 agosto 2010 - Il DVR deve essere redatto con criteri di
brevità e semplicità
20- Novità rispetto alla legislazione precedente
- (DLgs 626/94)
- art. 2 - definizioni
- vengono introdotte ( tra le altre) le seguenti
definizioni - Sorveglianza sanitaria
- norma tecnica
- buona prassi
- linee guida
- formazione, informazione, addestramento
- riferimento a INAIL ISPESL
21ART. 2
Continuazione
- Dirigentepersona che in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dellincarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro
organizzando lattività lavorativa e vigilando su
di essa - Preposto persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dellincarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce lattuazione
delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa
22- art. 14
- Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela - della salute e sicurezza dei lavoratori.
23- art. 15 - misure generali di tutela
- Vengono enfatizzate le misure di tutela
- controllo sanitario
- informazione e formazione adeguata per i
lavoratori - informazione e formazione adeguata per i
dirigenti ed i preposti - istruzioni adeguate ai lavoratori
- partecipazione e consultazione dei lavoratori
- partecipazione e consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza - uso di segnali di avvertimento e sicurezza nella
gestione dellemergenza
24- art. 16 - delega di funzioni
- possibilità per il datore di lavoro di delegare,
a certe condizioni, alcuni compiti - possibilità al delegato di delegare a sua volta
- LA DELEGA DEVE AVERE DATA CERTA, DEVE ESSERE
ATTRIBUITA PER ISCRITTO, DEVE ESSERE ACCETTATA - IL DELEGATO DEVE POSSEDERE PROFESSIONALITA
ED ESPERIENZA SULLE FUNZIONI DELEGATE - RIMANE L OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL
- DATORE DI LAVORO
25- art. 17 - obblighi del datore di lavoro
- non delegabili
- valutazione dei rischi e conseguente elaborazione
del documento - (ammenda da 2000 euro a 4000 euro)
- designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi - (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a
4000 euro)
26- art. 18 - obblighi del datore di lavoro e del
dirigente - nominare il medico competente per la sorveglianza
sanitaria - (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500
a 6000 euro) - designare i lavoratori per la gestione
dellemergenza, tenendo conto delle loro capacità - (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500
a 5200 euro) - fornire ai lavoratori i necessari ed idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
medico competente ed il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione - (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500
a 6000 euro) - provvedere perché soltanto chi ha ricevuto uno
specifico addestramento alle zone dove esiste un
rischio grave e specifico - (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200
a 5200 euro) - richiedere losservazione dei singoli lavoratori
alle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali sulluso dei DPI -
- (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200
a 5200 euro)
27- inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria - (ammenda da 2000 a 4000 euro)
- adottare misure per il controllo della situazione
di rischio in caso di emergenza - informare il più presto possibile i lavoratori
esposti ad un rischio grave ed immediato - adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento - consentire ai lavoratori, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
lapplicazione delle misure di tutela - (ammenda da 2000 a 4000 euro)
- consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta,
anche su supporto informatico, il Documento di
valutazione del rischio ( il documento è
consultabile solo in azienda ) - (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a
4000 euro) - continua
28- elaborare il documento anche su supporto
informatico (ammenda da 2000 a 4000 euro) - evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi alla popolazione o deteriorare
lambiente esterno - (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a
4000 euro) - comunicare allINAIL e all IPSEMA, entro 48 ore
dalla ricezione del certificato medico, i dati
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
lassenza dal lavoro di almeno 1 giorno ( per
dati statistici) e quelli che comportano
lassenza di almeno 3 giorni - (ammenda da 500 a 1000 euro per un giorno,
da 1000 a 4500 euro per 3 giorni) - consultare il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza - (ammenda da 2000 a 4000 euro)
- adottare le misure di evacuazione
- continua
29- nello svolgimento di attività in regime di
appalto o subappalto munire i lavoratori di
tessera di riconoscimento - (ammenda da 2000 a 4000 euro)
- nelle aziende con più di 15 lavoratori
organizzare la riunione periodica - (ammenda da 2000 a 4000 euro)
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti produttivi o in relazione al grado
di evoluzione tecnica della prevenzione - (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a
6000 euro) - comunicare in via telematica allINAIL i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza - (ammenda da 50 a 300 euro)
- vigilare che i lavoratori per i quali vige
lobbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa senza il
prescritto giudizio di idoneità - (sanzione da 1000 a 4500 euro)
30- fornire al medico competente informazioni in
merito ai rischi, allorganizzazione del lavoro
ecc. - (sanzione da 1000 a 4000 euro)
- manutenzione degli edifici delle pubbliche
Amministrazioni a carico degli Enti proprietari
con obbligo di segnalare la richiesta del loro
adempimento - obbligo di vigilare sugli adempimenti degli
obblighi delle altre figure presenti in azienda
31- art. 19 - obblighi del preposto
- Chi sono i preposti a scuola?
- I preposti devono vigilare sui corretti
adempimenti delle disposizioni aziendali in
merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro - devono frequentare appositi corsi di formazione
- Anche per i preposti la violazione dei loro
obblighi comporta - le seguenti sanzioni arresto fino a 2 mesi o
ammenda - da 400 a 1200 euro.
32- art. 20 - obblighi dei lavoratori
- Tra le altre cose
- ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro - i lavoratori devono osservare le istruzioni
impartite dal datore di lavoro ai fini della
protezione collettiva ed individuale - sono tenuti a partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro - Sono soggetti alle seguenti sanzioni
- arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600
euro.
33art. 25 - obblighi del medico competente
- TRA LE ALTRE COSE
- COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E CON IL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROGRAMMA LA SORVRGLIANZA SANITARIA
- ISTITUISCE, AGGIORNA E CUSTODISCE, SOTTO LA
PROPRIA RESPONSABILITA UNA CARTELLA SANITARIA DI
RISCHIO PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A
SORVEGLIANZA SANITARIA - FORNISCE INFORMAZIONI AI LAVORATORI SUL
SIGNIFICATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA A CUI
SONO SOTTOPOSTI - ( arresto fino a tre mesi ammenda fino a 2000
euro)
34- art. 26 - obblighi connessi ai contratti
dappalto - il datore di lavoro deve
- verificare lidoneità tecnico- professionale
delle imprese - acquisire il certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio - fornire dettagliate istruzioni sui rischi
- elaborare il DUVRI
- (Sanzioni arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da
2000 a 6000 euro).
35- Non si elabora il DUVRI nella prestazione di
servizi - intellettuali, nelle mere forniture ed nei lavori
o - servizi di durata non superiore a 2 giorni, a
meno - che tali lavori o servizi non comportino rischi
- particolari.
36ART. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
- L articolo fornisce le linee guida per la
valutazione dei rischi, aggiorna la lista dei
rischi da valutare e stabilisce i contenuti
fondamentali del DVR . -
- Inoltre sancisce che tale documento deve avere
data certa attestata dalla sottoscrizione da
parte del DATORE DI LAVORO, DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, DEL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI E DAL MEDICO
COMPETENTE
37- art. 31 - servizio di prevenzione e protezione
- è organizzato dal datore di lavoro
- gli addetti, interni o esterni, devono possedere
adeguate capacità e requisiti (indicati dallart.
32) - devono frequentare appositi corsi nei quali è
prevista la verifica degli apprendimenti - tra i rischi devono essere precisati anche quelli
di natura ergonomica e da stress
38art. 32 - capacità e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni
- ADDETTI
- TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI
ISTRUZIONE SUPERIORE NONCHE UN ATTESTATO DI
FREQUENZA DI SPECIFICI CORSI CON VERIFICA DEGLI
APPRENDIMENTI - RESPONSABILE
- IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA, DEVE POSSEDERE UN
ATTESTATO, CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI IN
MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
ANCHE DI NATURA ERGONOMICA , DI STRESS
LAVORO-CORRELATO, DI ORGANIZZAZIONE , E DI
TECNICHE DI COMUNICAZIONE . - ( Si veda accordo Stato Regioni del 26/1/06
G.U. n.37 del 14/2/06) -
Continua
39continuazione
- Le competenze acquisite a seguito dellattività
formativa devono essere registrate nel - libretto formativo del cittadino
- di cui allart. 2 punto i del Dlgs 10/9/2003
n. 276 -
- DOPO 5 ANNI E NECESSARIO UN NUOVO AGGIORNAMENTO
40- continuazione
- comma 8
- negli istituti di formazione il datore di lavoro,
che non opta per lo svolgimento diretto dei
compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione, designa il responsabile
individuandolo tra - personale interno allunità scolastica che si
dichiara disponibile ed abbia i requisiti - personale interno ad una unità scolastica che si
dichiara disponibile ad operare in una pluralità
di Istituti - in assenza del personale di cui sopra, gruppi di
Istituti possono avvalersi dellopera di un
esperto esterno, tramite stipula di apposita
convenzione
41- art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore
- di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
- dai rischi
- Deve seguire un corso della durata di un minimo
di 16 ore ad un massimo di 48 ore - art. 35 - riunione periodica
- ALMENO UN VOLTA ALLANNO
- Vi partecipano il datore di lavoro, il RSPP, il
RLS, il Medico competente - Si esamina il DVR in tutti i suoi aspetti e si
programmano gli interventi di formazione e
miglioramento - Della riunione deve essere redatto un verbale
- ( ammenda da 2000 a 4000 euro )
42art. 36 - informazioni ai lavoratori
- Il datore di lavoro deve provvedere affinché
ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione, inoltre deve render noto il
nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, i nominativi degli
addetti e del medico competente. - (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a
5200 euro)
43- art. 37 - formazione dei lavoratori
- art. 43 - disposizioni generali sulla gestione
- dellemergenza
- È organizzata dal datore di lavoro che
- designa i lavoratori
- adotta tutte le misure perché in caso di pericolo
grave ed immediato i lavoratori possano
abbandonare il posto di lavoro e mettersi al
sicuro - deve provvedere a formare i lavoratori
- (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200
euro) - I lavoratori non possono, se non per gravi
motivi, rifiutare - la designazione.
- (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600
euro)
44- art. 45 - primo soccorso
- Il datore di lavoro
- lo organizza
- individua i lavoratori in numero adeguato e li
forma - dota la scuola delle attrezzature di primo
soccorso in relazione ai rischi dellattività che
viene svolta - art. 46 - prevenzione incendi
- Idem come sopra
45- art. 47 - rappresentante dei lavoratori
- per la sicurezza
- nelle aziende con più di 15 dipendenti è
designato nellambito delle rappresentanze
sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze è eletto dai lavoratori - 1 rappresentante fino a 200 lavoratori
- 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori
- 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori
46- art. 50 attribuzioni del rappresentante
- dei lavoratori per la sicurezza
- PRATICAMENTE DEVE ESSERE CONSULTATO SU TUTTO
47- Luoghi di lavoro
- da art. 62 ad art. 68
- Uso delle attrezzature di lavoro e dei
- dispositivi di protezione individuale
- da art. 69 ad art. 79
- Impianti ed attrezzature elettriche
- da art. 80 ad art. 87
48- Segnaletica di Salute e Sicurezza sul lavoro
- da art. 161 ad art.. 164
- Movimentazione dei carichi
- riferimento e norme tecniche - ISO 11228
- da art. 167 ad art.. 170
- Valori indicativi di riferimento kg 25 per
uomini adulti in buono stato di salute - Donne adulte sane kg 15/20
- La valutazione del rischio deve essere fatta
quando i carichi - sono superiori a 3 kg
49- Movimentazione manuale dei carichi
- art. 167 - campo di applicazione
- art. 168 - obblighi del datore di lavoro
- ricorrere a mezzi appropriati, quali attrezzature
meccaniche, per evitare la movimentazione manuale
dei carichi - quando non è possibile evitarla, organizzare il
lavoro in modo che detta movimentazione assicuri
condizioni di sicurezza e di salute - sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria
50- art. 169 informazione, formazione
- e addestramento
- Attrezzature multimediali - videoterminali
- da art. 172 ad art. 178
- Il datore di lavoro deve analizzare i posti di
lavoro con - particolare riguardo a
- rischi per la vista e per gli occhi
- problemi legati alla postura
- condizioni igieniche ed ambientali
- continua
51- il lavoratore ha diritto ad una interruzione
della sua attività mediante pausa ovvero
cambiando di attività - le modalità di tale interruzione sono stabilite
dalla contrattazione collettiva anche aziendale - in assenza di una disposizione contrattuale, il
lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti
ogni 120 minuti di applicazione continuativa - I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria con riguardo ai - rischi per la vista e per gli occhi e per
lapparato muscolo-scheletrico. - Salvo casi che richiedono una frequenza diversa,
stabilita dal medico - competente, la periodicità delle visite è
biennale per i lavoratori che - sono stati classificati idonei con prescrizioni o
che abbiano compiuto il - cinquantesimo anno di età.
- Per tutti gli altri casi e quinquennale.
52AGENTI FISICI art . 180 - 220
- Per agenti fisici si intendono
- Il rumore
- Gli ultrasuoni,gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche - I campi elettromagnetici
- ( in vigore dal 30 aprile 2012)
- Le radiazioni ottiche di origine artificiale
- ( in vigore dal 26 aprile 20010)
- Il microclima
- Le atmosfere iperbariche
53SOSTANZE PERICOLOSEArt. 221 - 265
- ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
- Art. 266 286
- PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
- Art. 287 297
- DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
- Art. 298 302
- NORME TRANSITORIE E FINALI
- Art. 304 - 306
-
54 SEGUONO 51 ALLEGATI, OVVERO SCHEDE TECNICHE
DI APROFONDDIMENTO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
NEI TREDICI TITOLI NEI QUALI E SUDDIVISO
IL DECRETO