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Diritto internazionale e comunitario dell

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Diritto internazionale e comunitario dell ambiente. L attuazione del protocollo di Kyoto. dott.ssa Manuela Molinaro B&P avvocati www.buttiandpartners.com – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diritto internazionale e comunitario dell


1
Diritto internazionale e comunitario
dellambiente.Lattuazione del protocollo di
Kyoto.
  • dott.ssa Manuela Molinaro
  • BP avvocati
  • www.buttiandpartners.com

2
INDICE
  • 1. Il diritto internazionale dellambiente
    aspetti generali
  • 2. Il diritto comunitario dellambiente aspetti
    generali
  • 3. Il protocollo di Kyoto e la sua attuazione

3
1. IL DIRITTO INTERNAZIONALE DELLAMBIENTE
ASPETTI GENERALI
  • 1.1. Introduzione fonti del diritto
    internazionale dellambiente
  • 1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
    internazionale dellambiente
  • 1.3. Principali trattati di diritto
    internazionale dellambiente
  • 1.4. Principi generali di diritto internazionale
    dellambiente cenni

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1.1. INTRODUZIONE
  • FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DELLAMBIENTE
  1. Trattati
  2. Consuetudine
  3. Principi generali del diritto
  4. Decisioni giurisdizionali
  5. Accordi volontari
  6. Hard e soft law

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • I TRATTATI
  • Accordi scritti tra due o più Stati, disciplinati
    dal diritto internazionale, che creano o
    modificano diritti e doveri.
  • Descritti anche come convenzioni, accordi,
    protocolli, patti, ecc.

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • Principali caratteristiche dei TRATTATI
  • Offrono un quadro superiore di riferimento per
    affrontare le questioni ambientali, consentendo
  • flessibilità di costruzione legislativa
  • meccanismi per incentivarne il rispetto o
    lattuazione
  • meccanismi di risoluzione delle controversie
  • I trattati hanno forma scritta e di conseguenza,
    se confrontati con la consuetudine, sono più
    accessibili e suscettibili di trovare
    applicazione questo aspetto è molto importante
    nel momento in cui si affronta una materia che
    richiede chiarezza e risposte giuridiche certe

7
1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • LENTRATA IN VIGORE di un trattato
  • Corrisponde alla data a partire dalla quale un
    trattato vincola ufficialmente le parti
  • Anche qualora sia stato firmato, un accordo
    multilaterale tipicamente non entra in vigore
    finché un numero minimo di stati che lo hanno
    sottoscritto non ha depositato la propria
    ratifica. RATIFICA il procedimento attraverso il
    quale i rispettivi governi nazionali conferiscono
    efficacia legale alla sottosottoscrizione dei
    propri rappresentanti
  • Esempio La Convenzione Quadro delle Nazioni
    Unite sui Cambiamenti Climatici, sottoscritta il
    31 dic. 1992, entrò in vigore il 21 marzo 1994
    poiché erano richieste 50 ratifiche (art. 23
    dellUNFCCC)

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
  • QUESTIONI GENERALI
  • Nel momento in cui un trattato è stilato è
    impossibile prevedere ogni situazione giuridica o
    di fatto che può sorgere in futuro
  • Solo concetti abbastanza vaghi nel senso di non
    troppo specifici e precisi possono essere
    applicati a situazioni nuove attraverso
    linterpretazione in ogni caso, quando sorge una
    nuova questione, è sempre difficile stabilire fin
    dove possa essere coperta dalla disciplina
    antecedente
  • Spesso le parti di un trattato non trovano un
    accordo sulla formulazione di obblighi specifici
    pertanto in molti casi tali formulazioni sono
    vaghe e poco specifiche, e saranno precisate in
    seguito attraverso linterpretazione

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
  • SOGGETTI COMPETENTI A INTERPRETARE I TRATTATI
  • Come accade nei sistemi legali nazionali, il
    compito interpretativo spetta agli organi
    giurisdizionali.
  • La Corte internazionale di giustizia (ICJ) è il
    più conosciuto tribunale internazionale, ma la
    sua giurisdizione si fonda sul consenso (Statuto
    della ICJ, art. 36, 29 giugno 1945 entrato in
    vigore il 24 ott. 1945)
  • Anche gli organi giurisdizionali o arbitrali
    creati dai trattati, quali la Convenzione sui
    Cambiamenti Climatici, sono competenti a
    interpretare il diritto
  • Lattività di interpretazione può essere svolta
    anche dalle conferenze diplomatiche (ad esempio
    la Conferenza di Stoccolma sullAmbiente Umano -
    1972), dallAssemblea Generale dellONU e e da
    istituzioni create da trattati ambientali.

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • B. LA CONSUETUDINE
  • Diritto non scritto dedotto dai comportamenti
    degli Stati, qualora questi ultimi abbiano
    tenuto tale condotta nella convinzione di essere
    vincolati a far ciò dalla legge
  • Secondo lart. 38 dello Statuto della Corte
    Internazionale di Giustizia, la consuetudine è la
    prova di una pratica generale accettata come
    diritto
  • Il diritto internazionale consuetudinario è
    creato dalla fusione di un elemento oggettivo e
    di uno soggettivo

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • COMPORTAMENTO COSTANTE E UNIFORME (ELEMENTO
    OGGETTIVO)
  • La prova necessaria a stabilirlo può derivare da
  • legislazione nazionale
  • corrispondenza e note diplomatiche
  • affermazioni e voti dei governi in organizzazioni
    e forum internazionali
  • ratifiche di trattati contenenti le obbligazioni
    in questione
  • opinioni di consulenti legali

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • ELEMENTO SOGGETTIVO
  • Se il comportamento costante è considerato
    discrezionale, oppure semplicemente conveniente
    invece che obbligatorio, non è caratterizzato
    dallelemento psicologico della convinzione e
    non può essere considerato diritto internazionale
    consuetudinario.
  • LA FORMA SCRITTA E NON CODIFICATA DELLA
    CONSUETUDINE E UNA DELLE SUE DEBOLEZZE.
  • UN RIMEDIO PUÃ’ ESSERE RAPPRESENTATO DALLA
    CODIFICAZIONE DEL DIRITTO CONSUETUDINARIO,
    (OPERAZIONE CHE LO RENDE ACCESSIBILE E PIÙ
    FACILMENTE CONOSCIBILE, DIMINUENDO PERTANTO
    LINCERTEZZA DEL DIRITTO)

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • C. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
  • Secondo lart. 38 dello Statuto della Corte
    Internazionale di Giustizia, La Corte, la cui
    funzione è di decidere in base al diritto
    internazionale le controversie che le sono
    sottoposte, applica i principi generali di
    diritto riconosciuti dalle nazioni civili
  • Il riferimento ai principi generali di diritto
    riconosciuti dalle nazioni civili è
    unespressione un po anacronistica degli anni 40

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • C. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
  • Se si interpreta alla lettera lart. 38 dello
    Statuto della Corte internazionale di giustizia,
    i principi internazionali di diritto avrebbero lo
    stesso status dei trattati e della consuetudine
  • Sono i tribunali non gli Stati! che hanno il
    potere di enunciare i principi generali di
    diritto attraverso un processo di induzione

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • D. DECISIONI GIURISDIZIONALI
  • Lo Statuto della ICJ limita il ruolo delle
    decisioni giurisdizionali a quello di mezzi
    sussidiari per la determinazione delle regole di
    diritto
  • Una delle ragioni è che le decisioni dei
    tribunali internazionali, comprese quelle della
    ICJ, non sono vincolanti, tranne che tra le parti
    e rispetto alla specifica controversia

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • D. DECISIONI GIURISDIZIONALI
  • Comunque, le decisioni giurisdizionali giocano
    un ruolo importante in ogni sistema di diritto
    consuetudinario, rendendo più chiare le regole
    incerte e non scritte
  • Inoltre, le decisioni giurisdizionali sono
    diventate parte del corpo sostanziale del diritto
    consuetudinario anche perchè i tribunali
    internazionali tendono a seguire le decisioni
    precedenti

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • E. ACCORDI VOLONTARI
  • Accanto ai trattati internazionali, negli anni
    più recenti sono stati stipulati diversi tipi di
    accordi internazionali volontari
  • Esempio accordi di partnership che coinvolgono
    Stati e soggetti di diritto privato, risoluzioni
    politiche, codici di comportamento,
    dichiarazioni, programmi e vari altri strumenti
    non internazionali
  • Gli accordi volontari possono essere usati come
    prova della costanza di un comportamento, sia con
    riguardo allinterpretazione dei trattati di cui
    allart. 31(3)b della Convenzione di Vienna sui
    Trattati, sia per individuare il diritto
    consuetudinario

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • F. HARD LAW E SOFT LAW
  • I termini hard law e soft law si riferiscono
    al tipo di strumento usato per stabilire regole
    nel diritto internazionale
  • Il criterio comunemente usato per distinguere
    tra hard e soft law è che solo gli strumenti
    di hard law sono legalmente vincolanti
  • - hard law include i trattati e il diritto
    consuetudinario
  • - soft law include le dichiarazioni di
    principio, i codici di comportamento, le
    raccomandazioni, le linee guida, le risoluzioni
    e gli standard

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1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
  • F. HARD LAW E SOFT LAW
  • Gli Stati possono sentirsi vincolati anche dalle
    previsioni degli strumenti di soft law
  • gli strumenti di soft law sono spesso negoziati
    in un clima politico, per cui cè una pressione
    intrinseca a rispettarne i termini
  • gli Stati possono aderire a uno strumento di
    soft law solo a condizione di reciprocità
  • gli Stati cercano di mantenere unimmagine di
    affidabilità verso gli altri Stati
  • in caso di violazioni, sussiste spesso la
    minaccia di vendetta da parte degli altri Stati
    o altre forme di sanzioni

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  • 1.2. ORGANIZZAZIONI PER LA PROTEZIONE DEL DIRITTO
    INTERNAZIONALE DELLAMBIENTE
  1. Organizzazioni globali
  2. Organizzazioni regionali
  3. Organizzazioni create da specifici trattati
  4. Organizzazioni non governative (NGOs)

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1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
internazionale dellambiente
  • ORGANIZZAZIONI GLOBALI
  • LONU venne creata nel 1947 prima che
    maturasse una consapevolezza ambientale
  • Il suo Statuto crea sette organi principali, tra
    cui i più importanti sono lAssemblea Generale,
    il Consiglio di sicurezza, il Consiglio Economico
    e Sociale (ECOSOC), e la Corte internazionale di
    Giustizia (ICJ)
  • Con lo Statuto dellONU non viene creato un
    organismo ambientale né si attribuiscono
    competenze specifiche per la protezione
    dellambiente

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1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
internazionale dellambiente
  • ORGANIZZAZIONI GLOBALI
  • Attraverso trattati o accordi sono state create
    diverse organizzazioni internazionali conosciute
    come Agenzie specializzate dellONU (es. FAO,
    ILO, UNESCO..)
  • Hanno personalità giuridica e possono esercitare
    diritti e obblighi come soggetti di diritto
    internazionale
  • In molti casi, attraverso linterpretazione dei
    loro trattati costitutivi, è stata riconosciuta
    loro una competenza ambientale

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1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
internazionale dellambiente
  • B. ORGANIZZAZIONI REGIONALI
  • Diverse organizzazioni regionali giocano un
    ruolo fondamentale nel diritto internazionale
    dellambiente
  • La più importante è lUnione Europea (UE) è la
    forma più avanzata di organizzazione
    internazionale
  • Ha tre caratteri fondamentali
  • istituzioni in grado di creare diritto
  • istituzioni compenti a interpretare e ad attuare
    il diritto
  • un tribunale con giurisdizione obbligatoria

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1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
internazionale dellambiente
  • C. ORGANIZZAZIONI CREATE DA SPECIFICI TRATTATI
  • Molti trattati creano accordi istituzionali (o
    organizzazioni internazionali rudimentali) per la
    loro attuazione
  • Alcuni di essi sono chiamati Conferenze delle
    Parti includono un Segretariato Permanente e un
    budget, e, in alcuni casi, organi speciali di
    consulenza scientifica
  • Esempi
  • - incontri regolari della parti istituiti dal
    Protocollo di Montreal sulle sostanze che
    impoveriscono lo strato dozono, 16 Sett. 1987
  • - la Conferenza sui Cambiamenti Climatici
    istituisce una Conferenza annuale delle Parti

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1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
internazionale dellambiente
  • D. ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
  • (NGOs)
  • Organizzazioni non governative (come il World
    Wildlife Fund WWF) sono diventate attori
    stabili nel procedimento di attuazione del
    diritto dellambiente per una serie di ragioni
  • sono più vicine alle persone colpite da
    situazioni di degrado ambientale e possono
    rappresentarle più fedelmente e diligentemente
    dei loro Governi
  • hanno avuto il maggiore ruolo nel creare organi
    di scienziati per lo studio degli effetti e degli
    impatti derivanti da vari problemi ambientali
  • hanno un innegabile ruolo politico a livello
    internazionale

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  • 1.3. PRINCIPALI TRATTATI DI DIRITTO
    INTERNAZIONALE DELLAMBIENTE
  1. Dalle prime convenzioni sulla pesca alla
    creazione delle Nazioni Unite
  2. Dalla creazione delle Nazioni Unite a Stoccolma
    (1945-1972)
  3. Da Stoccolma a Rio (1972-1992)
  4. La Convenzione delle Nazioni Unite su ambiente e
    sviluppo - UNCED (1992)
  5. Conclusioni

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1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • A. LE PRIME CONVENZIONI SULLA PESCA
  • I primi sviluppi delle regole di diritto
    internazionale tendevano alla conservazione di
    alcune specie animali (pesci, balene..)
  • Questi trattati avevano un oggetto molto
    limitato
  • Convenzioni bilaterali sulla pesca vennero
    adottate a metà del XIX secolo per evitare
    leccessivo sfruttamento

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1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • A. DALLE PRIME CONVENZIONI SULLA PESCA ALLA
    CREAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
  • In questo periodo due dispute vennero sottoposte
    ad arbitrati internazionali
  • 1. Pacific Fur Seal Arbitration nella disputa
    tra USA e Gran Bretagna concernente leccessivo
    sfruttamento delle pellicce di foca il collegio
    stabilì regole per la opportuna protezione e
    preservazione della specie in questione
  • 2. Il caso Trail Smelter in una disputa del
    1930 tra USA e Canada concernente le emissioni
    di fumi sulfurei da unacciaieria situata in
    Canada che aveva causato danni nello Stato di
    Washington, il collegio stabilì che nessuno
    Stato ha diritto di usare o permettere che venga
    fatto un uso del suo territorio tale da causare
    pregiudizio attraverso emissioni al territorio
    di un altro Stato o alle persone o alle
    proprietà allinterno dello stesso

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1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • A. DALLE PRIME CONVENZIONI SULLA PESCA ALLA
    CREAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
  • Il principio stabilito dal tribunale nel caso
    Trail Smelter rappresentò una tappa fondamentale
    per il diritto internazionale dellambiente,
    influenzando gli sviluppi successivi
  • In ogni caso, in tale momento storico le regole
    di diritto internazionale erano limitate
  • - alla regione che coprivano
  • - alla materia che indirizzavano
  • LA COMUNITA INTERNAZIONALE INIZIO A DIVENTARE
    CONSAPEVOLE CHE LO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE
    NATURALI NON POTEVA AVVENIRE IN MANIERA ILLIMITATA

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1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
    STOCCOLMA
  • (1945-1972)
  • La creazione dellONU nel 1945 rappresenta
    linizio della seconda fase dello sviluppo del
    diritto internazionale dellambiente
  • Il trattato istitutivo delle Nazioni Unite non
    includeva disposizioni in materia ambientale o
    concernenti la conservazione di risorse naturali,
    nè era stato istituito un organo ambientale tra
    le Agenzie specializzate
  • LA BASE PER LA SUCCESSIVA ATTIVITA DELLONU IN
    CAMPO AMBIENTALE VENNE RITROVATA NELLE
    DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COOPERAZIONE
    INTERNAZIONALE IN CAMPO ECONOMICO, SOCIALE,
    CULTURALE E UMANITARIO

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1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
    STOCCOLMA (1945-1972)
  • 1959
  • Il Trattato dellAntartico impose alle parti di
    dedicarsi ad attività pacifiche nella regione,
    proibendo esplosioni nucleari e eliminazione di
    scorie radioattive
  • 1967
  • La comunità europea (CE) adottò il suo primo atto
    ambientale, concernente classificazione,
    imballaggio e etichettatura delle sostanze
    pericolose (in assenza di espresse previsioni
    sulla competenza ambientale nel Trattato di Roma
    - 1957)
  • 1972
  • La convenzione di Ramsar fu il primo trattato
    ambientale a stabilire regole per indirizzare la
    conservazione di un particolare tipo di ecosistema

32
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
    STOCCOLMA (1945-1972)
  • Tutti questi trattati nacquero in assenza di
    coordinamento e senza una coerente strategia
    ambientale
  • Mancavano procedimenti internazionali per
    assicurare lattuazione del diritto
    internazionale dellambiente e unautorità
    internazionale responsabile del coordinamento
  • In questo contesto si tenne la Conferenza di
    Stoccolma (5-16 Giugno1972)

33
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
    STOCCOLMA (1945-1972)
  • La conferenza prese in considerazione gli
    effetti dellimpatto umano sulla biosfera,
    inclusi gli effetti dellinquinamento atmosferico
    e marino, la deforestazione e le opere di
    bonifica
  • Gli elementi significativi di innovazione
    concernevano
  • 1- la ridefinizione delle questioni ambientali
  • 2- lattenzione per la cooperazione
  • 3- lapproccio alla responsabilità internazionale

34
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
    STOCCOLMA (1945-1972)
  • Disposizioni molto rilevanti sono contenute ai
    Principi 21, 22 e 24
  • Principio 21 La Carta delle Nazioni Unite e i
    principi del diritto internazionale riconoscono
    agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le
    risorse in loro possesso, secondo le loro
    politiche ambientali, ed il dovere di impedire
    che le attività svolte entro la propria
    giurisdizione o sotto il proprio controllo non
    arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a
    zone situate al di fuori dei limiti della loro
    giurisdizione nazionale.
  • Principio 22 Gli Stati devono collaborare al
    perfezionamento del codice di diritto
    internazionale per quanto concerne la
    responsabilità e la riparazione dei danni causati
    all'ambiente ()
  • Principio 24 La cooperazione per mezzo di
    accordi internazionali o in altra forma è
    importante per impedire, eliminare o ridurre e
    controllare efficacemente gli effetti nocivi
    arrecati all'ambiente da attività svolte in ogni
    campo, tenendo particolarmente conto della
    sovranità e degli interessi di tutti gli Stati

35
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
    STOCCOLMA (1945-1972)
  • Altri principi importanti
  • Principio 1 L'uomo ha un diritto fondamentale
    alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di
    vita soddisfacenti, in un ambiente che gli
    consenta di vivere nella dignità e nel benessere,
    ed è altamente responsabile della protezione e
    del miglioramento dell'ambiente davanti alle
    generazioni future
  • Principi 2, 3, 5 linee guida generali per la
    salvaguardia delle risorse naturali
  • Principi 8-15 questioni che riflettono la
    relazione tra sviluppo economico e sociale, da un
    lato, e ambiente, dallaltro
  • Principi 16-20 occorrono opportune politiche
    demografiche occorre promuovere le applicazioni
    scientifiche e tecnologiche, leducazione e la
    ricerca scientifica

36
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • C. DALLA DICHIARAZIONE DI STOCCOLMA A RIO
    (1972-1992)
  • Alla fine degli anni 80 si era creata una
    discreta area chiamata diritto internazionale
    dellambiente
  • - erano state stabilite regole che vietavano
    agli Stati di svolgere attività che potessero
    essere pregiudizievoli allambiente
  • - erano stati adottati meccanismi quali la
    valutazione di impatto ambientale e laccesso
    alle informazioni ambientali
  • Nel dicembre 1989 lAssemblea Generale delle
    Nazioni Unite convocò la Conferenza per
    lAmbiente e lo Sviluppo (UNCED), che si tenne a
    Rio de Janeiro nel 1992

37
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • D. LUNCED (1992)
  • La conferenza di Rio adottò tre strumenti non
    vincolanti
  • la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo
  • unaffermazione di principi per il consenso
    globale su Management, conservazione e sviluppo
    sostenibile per tutti i tipi di foreste
  • lAgenda 21
  • La Conferenza di Rio si concentrò
    sullEQUILIBRIO TRA PROTEZIONE DELLAMBIENTE E
    SVILUPPO ECONOMICO

38
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • D. LUNCED (1992)
  • La DICHIARAZIONE DI RIO rappresentò
  • - un compromesso tra i Paesi sviluppati e quelli
    in via di sviluppo
  • - un equilibrio tra lobiettivo di protezione
    ambientale e quello di sviluppo economico
  • Comprendeva 27 principi a partire dai quali
    Stati e persone dovevano collaborare e sviluppare
    il diritto internazionale nel campo dello
    sviluppo sostenibile
  • Non era vincolante ma rappresentava in parte
    regole di diritto consuetudinario e in parte
    regole emergenti, fornendo così una guida per gli
    sviluppi futuri

39
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • D. LUNCED (1992)
  • Principio 1 Gli esseri umani sono al centro
    delle preoccupazioni relative allo sviluppo
    sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana
    e produttiva in armonia con la natura.
  • Principio 2 Conformemente alla Carta delle
    Nazioni ed ai principi del diritto
    internazionale, gli Stati hanno il diritto
    sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo
    le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed
    hanno il dovere di assicurare che le attività
    sottoposte alla loro giurisdizione o al loro
    controllo non causino danni all'ambiente di altri
    Stati o di zone situate oltre i limiti della
    giurisdizione nazionale.

40
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • D. LUNCED (1992)
  • I principi 3 e 4 vanno letti assieme il primo
    rappresenta una vittoria per i Paesi in via di
    sviluppo, il secondo è la risposta dei Paesi
    sviluppati
  • Principio 3 Il diritto allo sviluppo deve essere
    realizzato in modo da soddisfare equamente le
    esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo
    delle generazioni presenti e future.
  • Principio 4 Al fine di pervenire ad uno sviluppo
    sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà
    parte integrante del processo di sviluppo e non
    potrà essere considerata separatamente da questo.

41
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • D. LUNCED (1992)
  • Principio 15 Al fine di proteggere l'ambiente,
    gli Stati applicheranno largamente, secondo le
    loro capacità, il Principio di precauzione. In
    caso di rischio di danno grave o irreversibile,
    l'assenza di certezza scientifica assoluta non
    deve servire da pretesto per differire l'adozione
    di misure adeguate ed effettive, anche in
    rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado
    ambientale.
  • (PRINCIPIO DI PRECAUZIONE)
  • Principio 16 Le autorità nazionali dovranno
    adoperarsi per promuovere l'"internalizzazione"
    dei costi per la tutela ambientale e l'uso di
    strumenti economici, considerando che, in linea
    di principio, e l'inquinatore a dover sostenere
    il costo dell'inquinamento, tenendo nel debito
    conto l'interesse pubblico e senza alterare il
    commercio e le finanze internazionali.
  • (PRINCIPIO CHI INQUINA PAGA)

42
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • D. LUNCED (1992)
  • Principio 7 Gli Stati coopereranno in uno
    spirito di partnership globale per conservare,
    tutelare e ripristinare la salute e l'integrità
    dell'ecosistema terrestre. In considerazione del
    differente contributo al degrado ambientale
    globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma
    differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la
    responsabilità che incombe loro nel perseguimento
    internazionale dello sviluppo sostenibile date le
    pressioni che le loro società esercitano
    sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse
    finanziarie di cui dispongono.
  • (RESPONSABILITÀ COMUNI MA DIFFERENZIATE)

43
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • E. CONCLUSIONI
  • Dopo lUNCED, sono stati adottati altri
    strumenti, tra i quali
  • - il Protocollo di Kyoto (1997) attua la
    Convenzione sui cambiamenti climatici del 1992
  • - il c.d. Biosafety Protocol (2000) attua la
    Convenzione sulla diversità biologica
  • ENTRAMBI GLI STRUMENTI RIFLETTONO UN NUOVO
    APPROCCIO DEL DIR. INTERNAZIONALE DELLAMBIENTE,
    CHE VALORIZZA IL RUOLO DEI SOGGETTI PRIVATI
  • Nel 1998, venne adottata la Convenzione di
    Aarhus, il primo trattato a disciplinare i
    diritti di partecipazione sanciti nel Principio
    10 della Dichiarazione di Rio

44
1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
  • E. CONCLUSIONI
  • Nel settembre 2002 si tenne a Johannesburg il
    World Summit sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD),
    quale follow-up dellUNCED
  • Il WSSD non adottò nessuna convenzione o
    dichiarazione di principi
  • Conteneva un Piano di attuazione senza specifiche
    azioni da prendere, ma con aspirazioni generali
    riguardanti
  • fame, acque potabile, cure sanitarie di base,
    energia, rifiuti pericolosi, piani di efficienza,
    ambiente marino, diversità biologica, sviluppo
    sostenibile, ..
  • Il dir. internazionale dellambiente sta muovendo
    verso una nuova fase avrà sempre più a che fare
    con questioni procedurali e istituzionali, e sarà
    sempre più integrato negli aspetti economici e
    dello sviluppo

45
  • 1.4. PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
    DELLAMBIENTE - CENNI
  1. Sovranità sulle risorse naturali. Responsabilità
    di non causare danno allambiente di altri Stati
    o ad aree poste sotto la loro giurisdizione
    nazionale
  2. Principio dellazione preventiva
  3. Principio di cooperazione
  4. Sviluppo sostenibile
  5. Principio chi inquina paga
  6. Principio di precauzione
  7. Principio delle responsabilità comuni ma
    differenziate

46
1.4. Principi di diritto internazionale
dellambiente cenni
  • SOVRANITÀ SULLE RISORSE NATURALI. RESPONSABILITÀ
    DI NON CAUSARE DANNO ALLAMBIENTE DI ALTRI STATI
    O AD AREE POSTE SOTTO LA LORO GIURISDIZIONE
    NAZIONALE
  • Dichiarazione di Stoccolma - art. 21
  • La Carta delle Nazioni Unite e i principi del
    diritto internazionale riconoscono agli Stati il
    diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro
    possesso, secondo le loro politiche ambientali,
    ed il dovere di impedire che le attività svolte
    entro la propria giurisdizione o sotto il proprio
    controllo non arrechino danni all'ambiente di
    altri Stati o a zone situate al di fuori dei
    limiti della loro giurisdizione nazionale.

47
1.4. Principi di diritto internazionale
dellambiente cenni
  • PRINCIPIO DELLAZIONE PREVENTIVA
  • Sono connessi al Principio 21 il divieto di
    causare danni allambiente e lobbligo di ridurre
    o controllare le attività che possano causare
    tali danni
  • Si tratta di un obbligo distinto da quello del
    Principio 21
  • Il principio dellazione preventiva richiede che
    vengano prese misure tempestivamente e, se
    possibile, prima che il danno si sia verificato

48
1.4. Principi di diritto internazionale
dellambiente cenni
  • C. SVILUPPO SOSTENIBILE
  • Si ritiene che lespressione sviluppo
    sostenibile sia stata usata la prima volta nel
    1987 (nel Rapporto Brundtland), dove fu definito
    come lo sviluppo che è in grado di soddisfare i
    bisogni della generazione presente, senza
    compromettere la possibilità che le generazioni
    future riescano a soddisfare i propri
  • Elementi
  • generazioni future
  • utilizzo sostenibile delle risorse naturali
    (accettazione dei limiti a tale utilizzo e
    sfruttamento)
  • integrazione di ambiente e sviluppo

49
1.4. Principi di diritto internazionale
dellambiente cenni
  • D. CHI INQUINA PAGA
  • Il principio stabilisce che i costi
    dellinquinamento devono essere sopportati dalla
    persona responsabile della causazione
    dellinquinamento stesso
  • Il significato del principio e la sua
    applicazione a casi o situazioni particolari
    rimangono aperte allinterpretazione
  • Il principio è connesso alla responsabilità
    civile per il danno ambientale

50
1.4. Principi di diritto internazionale
dellambiente cenni
  • PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
  • (rinvio)
  • PRINCIPIO DELLE RESPONSABILITÀ COMUNI MA
    DIFFERENZIATE
  • (cfr. Pr. 7 di Dichiarazione di Rio su Ambiente e
    Sviluppo - UNFCCC)

51
2. IL DIRITTO COMUNITARIO DELLAMBIENTE ASPETTI
GENERALI
  • 2.1. Introduzione rilevanza del profilo
    comunitario nel diritto ambientale
  • 2.2. La storia della politica ambientale
    comunitaria
  • 2.3. Sviluppi e applicazioni del diritto
    ambientale comunitario

52
2.1. Introduzione rilevanza del profilo
comunitario nel diritto ambientale
  • UNIFORMITA DEL DIRITTO AMBIENTALE DEGLI STATI
    MEMBRI
  • Il diritto ambientale degli Stati membri presenta
    nel complesso una sostanziale uniformità,
    raggiunta attraverso
  • direttive sul ravvicinamento delle legislazioni
    in materia
  • formulazione, a livello comunitario, di principi
    che hanno progressivamente influenzato le
    legislazioni nazionali
  • sentenze della Corte di Giustizia

53
2.1. Introduzione rilevanza del profilo
comunitario nel diritto ambientale
  • RAPPORTO CON IL DIRITTO INTERNAZIONALE
    DELLAMBIENTE
  • Molti atti internazionali si limitano a fissare
    una serie di principi in materia ambientale
    spesso tali norme entrano a far parte del diritto
    interno degli Stati membri attraverso il diritto
    comunitario
  • (Il diritto comunitario esercita uninfluenza più
    penetrante sugli ordinamenti interni in quanto
    direttamente applicabile)
  • Vi è una sostanziale corrispondenza tra i
    principi del diritto internazionale dellambiente
    e quelli del diritto comunitario

54
2.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
  • LA NOZIONE DI DIRITTO AMBIENTALE COMUNITARIO
  • Nei trattati istitutivi delle Comunità
    Economiche Europee la protezione dellambiente
    non era espressamente contemplata tra le materie
    di interesse comunitario
  • Trattato CECA la protezione dellambiente era
    menzionata con riferimento allambiente di lavoro
    (previsto il sovvenzionamento di attività di
    ricerca relative allambiente di lavoro in
    unottica di miglioramento della qualità della
    vita del settore architettonico ed urbanistico)
  • Trattato EURATOM il terzo capitolo era dedicato
    interamente alla protezione dalla contaminazione
    radioattiva (attribuiva ampi poteri alla
    Commissione per unazione di protezione
    ambientale nel settore dellenergia nucleare. Si
    trattava comunque di un intervento settoriale,
    che non andava nel senso della realizzazione di
    una vera politica ambientale comunitaria)
  • Trattato CEE nella versione originale non era
    presente alcun riferimento alla protezione
    dellambiente

55
2.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
  • DAL 1973 ALLATTO UNICO EUROPEO (1986)
  • Serie di direttive miranti principalmente a
    migliorare il funzionamento del mercato interno,
    ma contenenti norme che creano obblighi per gli
    Stati membri in materia ambientale
  • dir. 79/409/CEE (sulla conservazione degli
    uccelli selvatici) la tutela della fauna e degli
    habitat naturali è per la prima volta oggetto di
    un atto comunitario specifico
  • dir. 85/337/CEE (sulla valutazione di impatto
    ambientale di determinati progetti pubblici o
    privati) è tra gli atti più noti in materia
    ambientale, ispirata dal principio di precauzione
  • dir. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti)

56
2.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
  • LATTO UNICO EUROPEO (1986)
  • 1986 la politica ambientale viene disciplinata
    per la prima volta a livello comunitario
    dallAtto Unico europeo
  • (LAtto Unico introdusse nel testo originario del
    Trattato CEE gli articoli 130R e 130T)
  • 130R lazione della Comunità in materia
    ambientale si fonda sui principi dellazione
    preventiva e della correzione (alla fonte) dei
    danni causati allambiente, nonché sul principio
    chi inquina paga
  • 130T i provvedimenti adottati dalla Comunità e
    volti alla protezione dellambiente non
    impediscono agli Stati membri di prendere
    provvedimenti per una protezione ancora maggiore

57
2.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
  • IL TRATTATO DI MAASTRICHT (1992)
  • 1992 il Trattato di Maastricht disciplina in
    modo ancora più dettagliato la politica della
    Comunità a livello ambientale
  • obiettivo di assicurare un elevato livello di
    tutela ambientale
  • esplicita previsione di un principio di
    precauzione distinto da quello di prevenzione
  • riconoscimento della necessità di promuovere sul
    piano internazionale misure per risolvere
    problemi dellambiente a livello regionale o
    mondiale
  • (riflessi dellincidente di Chernobyl)

58
2.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
  • IL TRATTATO DI AMSTERDAM (1999)
  • 1999 - Trattato di Amsterdam
  • inserisce nellart. 2 (obiettivi e compiti della
    Comunità) il perseguimento di un elevato livello
    di protezione dellambiente
  • lart. 6 afferma che le esigenze connesse con
    la tutela dellambiente devono essere integrate
    nella definizione e nellattuazione delle
    politiche comunitarie

59
2.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
  • DAL TRATTATO DI NIZZA (2001) AL TRATTATO CHE
    ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER LEUROPA (2004)
  • 2001 - Trattato di Nizza nessuna modifica di
    rilievo
  • 2004 - Trattato che adotta una costituzione per
    lEuropa (non in vigore)
  • Dà particolare risalto al tema dello sviluppo
    sostenibile
  • Si attribuisce allazione esterna dellUnione il
    compito di contribuire alla messa a punto di
    misure internazionali volte a preservare e a
    migliorare la qualità dellambiente e la gestione
    sostenibile delle risorse naturali mondiali, al
    fine di assicurare lo sviluppo sostenibile

60
2.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
  • IL TRATTATO DI LISBONA (2007)
  • 2007 - Trattato di Lisbona
  • firmato il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti
    dei 27 paesi membri dellUnione Europea, modifica
    il trattato sullUnione europea e il trattato
    sulla Comunità europea.

61
2.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
  • GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA AMBIENTALE
    COMUNITARIA
  • Art. 2 Trattato CE
  • è compito della Comunità Europea promuovere uno
    sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile
    delle attività economiche nonché un elevato
    livello di protezione dellambiente
  • disposizioni analoghe nel nuovo art. 2 del
    Trattato sullUnione Europea, come modificato dal
    Trattato di Lisbona

62
2.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
  • GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA AMBIENTALE
    COMUNITARIA
  • Art. 174 Trattato CE - Gli obiettivi che la
    Comunità Europea deve perseguire sono
  • salvaguardia, tutela e miglioramento della
    qualità dellambiente
  • protezione della salute umana
  • utilizzazione accorta e razionale delle risorse
    naturali
  • promozione sul piano internazionale di misure
    destinate a risolvere i problemi dellambiente a
    livello regionale o mondiale

63
2.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
  • LE COMPETENZE DELLA COMUNITA IN MATERIA
    AMBIENTALE
  • Trattato di Lisbona (2007)
  • lUnione ha competenza esclusiva per la
    conservazione delle risorse biologiche del mare
    nel quadro della comune della pesca
  • lUnione ha una competenza concorrente con
    quella degli Stati membri in materia ambientale

64
2.3. Sviluppi e applicazioni del diritto
ambientale comunitario
  • GLI ATTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE
  • LA TUTELA DELLAMBIENTE TERRESTRE
  • Lazione della Comunità Europea si è concentrata
    su
  • conservazione dellambiente naturale
  • gestione dei rifiuti
  • protezione dei suoli

65
2.3. Sviluppi e applicazioni del diritto
ambientale comunitario
  • GLI ATTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE
    LAZIONE NEL CAMPO DELLINQUINAMENTO ATMOSFERICO
  • dagli anni 70 direttive sullemissione dei gas
    di scarico di veicoli (es. dir. 85 gli Stati
    avrebbero dovuto introdurre la benzina senza
    piombo dall89..)
  • 84 direttiva su obbligo di dotare i nuovi
    impianti industriali delle migliori tecnologie
    disponibili
  • 2000 direttiva sui limiti di emissione per i
    grandi impianti industriali

66
2.3. Sviluppi e applicazioni del diritto
ambientale comunitario
  • GLI ATTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE LA
    TUTELA DELLE ACQUE DOLCI, COSTIERE E
    DELLAMBIENTE MARINO
  • 75 direttiva sulla tutela delle acque
    superficiali per lestrazione dellacqua potabile
  • 76 direttiva sulle acque di balneazione
  • 2000 direttiva che istituisce un quadro per
    lazione comunitaria in materia di acque
  • la Comunità ha preso parte a numerose
    convenzioni internazionali relative alla tutela
    delle acque marine dallinquinamento

67
2.3. Sviluppi e applicazioni del diritto
ambientale comunitario
  • GLI ATTI COMUNITARI TRASVERSALI
  • 85 direttiva sulla valutazione di impatto
    ambientale di determinati progetti pubblici e
    privati
  • 1990 direttiva che istituisce lAgenzia europea
    dellambiente (con il compito di creare e
    coordinare una rete europea di informazione e
    osservazione in materia ambientale)
  • 1990 e 2003 direttive sullaccesso del pubblico
    allinformazione ambientale

68
3. CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI.IL PROTOCOLLO
DI KYOTO
  • 3.1. Introduzione laumento delle emissioni di
    GHGs
  • 3.2. LEarth Summit del 1992 lUNFCCC
  • 3.3. Il Protocollo di Kyoto

69
3.1. INTRODUZIONE LE EMISSIONI DI GHGS- IMPATTI
E CONSEGUENZE
  • L'effetto serra è il risultato della presenza
    attorno a un pianeta di un'atmosfera che assorbe
    parte dei raggi infrarossi emessi dal suolo
    quando questo è riscaldato dalla radiazione
    ricevuta dalla stella
  • Questo effetto ha reso possibile la vita sulla
    terra e determina in gran parte il clima
    terrestre
  • Gas responsabili Vapore acqueo, CO2, CH4, CFCs,
    N2O, O3

70
3.1. INTRODUZIONE LE EMISSIONI DI GHGS -
IMPATTI E CONSEGUENZE
  • Laumento della concentrazione dei gas serra è la
    causa principale del surriscaldamento terrestre.
    Porta anche a
  • eventi climatici estremi
  • aridità e desertificazione
  • aumento del livello dei mari
  • Le responsabilità delluomo utilizzo di
    combustibili fossili, produzione di cemento,
    deforestazione
  • IPCC report 1990
  • aumento di 0.3C ogni decade
  • rispetto al periodo pre-industrializzato 2C
    nel 2025, 4C nel 2100
  • aumento del livello del mare di 20cm nel 2030,
    65cm nel 2100

71
3.2. LEARTH SUMMIT DEL 1992 LUNFCCC
  • La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
    cambiamenti climatici (United Nations Framework
    Convention on Climate Change) venne firmata
    allEarth Summit del 1992. Con essa si stabilì un
    insieme di rimedi oggettivi rispetto al problema
    dellaumento delleffetto serra
  • Articolo 2
  • Lobiettivo ultimo della presente convenzione e
    di tutti i relativi strumenti giuridici che la
    conferenza delle parti può adottare è di
    stabilizzare, in conformità delle pertinenti
    disposizioni della convenzione, le concentrazioni
    di gas ad effetto serra nellatmosfera a un
    livello tale che escluda qualsiasi pericolosa
    interferenza delle attività umane sul sistema
    climatico. Tale livello deve essere raggiunto
    entro un periodo di tempo sufficiente per
    permettere agli ecosistemi di adattarsi
    naturalmente ai cambiamenti di clima e per
    garantire che la produzione alimentare non sia
    minacciata e lo sviluppo economico possa
    continuare ad un ritmo sostenibile

72
3.2. LEARTH SUMMIT DEL 1992 LUNFCCC
  • LUNFCCC venne conclusa dopo un accelerato
    processo di negoziazione, cui diede inizio nel
    1990 lAssemblea Generale delle Nazioni Unite
    attraverso la creazione di un Comitato
    intergovernativo di negoziazione
  • A causa del breve periodo di negoziazione, delle
    enormi implicazioni economiche e delle incertezze
    dal punto di vista scientifico, nella versione
    finale del trattato vennero adottate solo
    disposizioni molto prudenti
  • Ad ogni modo, lUNFCCC diversamente da altre
    convenzioni quadro era uno strumento
    giuridicamente vincolante con essa venne creata
    una struttura istituzionale funzionale a un
    successivo sviluppo normativo
  • Gli Stati non erano ancora pronti per adottare
    obblighi di riduzione delle emissioni tout-court
    accettarono obblighi generali e crearono
    unistituzione in grado di adottare strumenti più
    specifici

73
3.2. LEARTH SUMMIT DEL 1992 LUNFCCC
  • LUNFCCC adotta per la prima volta il principio
    delle responsabilità comuni ma differenziate
    (art. 3,1)
  • I PROBLEMI DEL RISCALDAMENTO GLOBALE POSSONO
    ESSERE AFFRONTATI SOLO ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE
    INTERNAZIONALE, MA I DIVERSI STATI PRESENTANO
    CONDIZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE DIVERSE CHE
    INFLUENZANO LA LORO CAPACITÀ DI RISPOSTA AL
    PROBLEMA.
  • I PAESI SVILUPPATI CONDIVIDONO LA MAGGIORE
    RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLEMISSIONE DI GHGs
    devono essere i primi a intraprendere azioni per
    far fronte al problema

74
3.2. LEARTH SUMMIT DEL 1992 LUNFCCC
  • Sulla base del principio delle CBDR (Common but
    differentiated responsibilities) vennero
    stabiliti obblighi generali di riduzione diversi
    per Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo
  • PAESI SVILUPPATI
  • Obbligo di ridurre le emissioni complessive dei
    GHGs ai livelli del 1990 entro il 2000
  • Obbligo generale di realizzare trasferimenti
    finanziari e tecnologici verso i Paesi in via di
    sviluppo
  • PAESI SVILUPPATI e PAESI IN VIA DI SVILUPPO
  • Obbligo di creare un inventario dei GHGs e
    programmi nazionali di adattamento

75
3.2. LEARTH SUMMIT DEL 1992 LUNFCCC
  • LAPPROCCIO GLOBALE
  • Nella prima fase delle negoziazioni volte alla
    creazione della UNFCCC, lattenzione della
    Comunità internazionale era concentrata sulla
    riduzione delle emissioni di CO2 (il principale
    dei gas a effetto serra)
  • In seguito, gli USA presentarono un approccio
    diverso nellattuazione degli obblighi di
    riduzione, le parti avrebbero potuto scegliere
    tra la riduzione di qualsiasi mix di GHGs e
    labbattimento attraverso i sinks
  • Alla fine, lUNFCCC recepì sostanzialmente
    lapproccio globale proposto dagli USA

76
3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • LA STORIA
  • La prima UNFCCC COP (COP-1 prima Conferenza
    delle Parti) si tenne il 28 marzo 1995 a Berlino
    con lo scopo di indirizzare gli ulteriori
    obblighi, i meccanismi finanziari, gli aiuti
    tecnologici per i Paesi in via di sviluppo e le
    questioni amministrative e procedurali connesse
    ai cambiamenti climatici
  • Con il MANDATO DI BERLINO i Paesi sviluppati si
    accordarono per future negoziazioni di un
    protocollo contenente obiettivi puntuali per la
    riduzione delle emissioni
  • La COP-2 (seconda Conferenza delle Parti),
    riunita nel luglio 1996, diede luogo a
    significativi sviluppi, in particolare per quanto
    riguarda la posizione degli USA, che si
    indirizzarono verso un accordo giuridicamente
    vincolante che riconoscesse gli obiettivi del
    Mandato di Berlino e dellUNFCCC
  • (La posizione dellAmministrazione Clinton non
    era condivisa dal Senato USA. Infatti, nel luglio
    1997 una risoluzione del Senato chiarì che gli
    USA non sarebbero stati parte di nessun accordo
    sulla riduzione delle emissioni dei GHGs se i
    Paesi in via di sviluppo non fossero stati parte
    a loro volta)

77
3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • LA STORIA
  • Alla COP-3 (terza Conferenza delle Parti)
    tenutasi a Kyoto nel 1997 vennero fatti
    significativi passi avanti in risposta al
    problema del riscaldamento globale
  • Il Protocollo di Kyoto, adottato al termine della
    COP-3, è entrato in vigore il 16.02.05
  • (Art. 25 il Protocollo entrerà in vigore dal
    90 giorno in cui sarà ratificato da almeno 55
    parti che lo hanno sottoscritto, a condizione che
    tali parti rappresentino almeno il 55 delle
    emissioni totali di CO2 rilevate nel 1990)
  • Attualmente è stato ratificato da 169 Stati e
    dalla CE (con decisione del Consiglio 2002/358/CE
    del 25 aprile 2002), pari a circa il 61 delle
    emissioni. Gli Usa lo hanno sottoscritto ma non
    ratificato

78
3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • IL CONTENUTO
  • Lart. 2 del Protocollo prevede degli obblighi
    generali per tutti gli Stati parte dello stesso
    secondo le proprie capacità (policies and
    measures)
  • La CE avrebbe voluto che il protocollo ponesse
    obiettivi di riduzione e vincolasse gli Stati
    anche per quanto riguarda i metodi di
    perseguimento di tali obiettivi
  • É prevalso latteggiamento degli USA e delle
    parti che volevano un trattato più debole,
    senza obblighi vincolanti quanto al metodo

79
3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • IL CONTENUTO
  • Lart. 3 del Protocollo prevede obblighi
    specifici per tutti gli Stati elencati
    nellAllegato I alla UNFCCC a ciascuno Stato è
    assegnato un determinato tasso di emissioni nella
    prospettiva di ridurre almeno del 5 il livello
    di emissioni del 1990 nel periodo 2008-2012
    (commitment period)
  • - i 39 Paesi dellAllegato I sono solo Paesi
    industrializzati!
  • - art. 3 Annex I countries shall individually
    or jointly ensure that..
  • Per ogni Stato è fissato un target individuale
    non devono superare il proprio ASSIGNED AMOUNT
    (AA)
  • (es. se lAA di uno Stato è 92 deve ridurre
    dell8 il livello di emissioni di gas serra
    relativo al 1990. Moltiplicando per 5 lAssigned
    Amount si ottiene la quantità di gas serra che lo
    Stato in questione potrà emettere nel quinquennio
    2008-2012)

80
3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • IL CONTENUTO
  • Per permettere agli Stati di conseguire le
    riduzioni percentuali di CO2 stabilite, il
    protocollo di Kyoto ha individuato 3 strumenti
    (MECCANISMI FLESSIBILI)
  • Meccanismi flessibili intesi in senso lato,
    comprendono anche luso dei sinks (art. 3, par.
    3) e i burden sharing agreements (art. 4)
  • Art. 6 Joint implementation (Ji) o azione
    congiunta
  • Uno o più Stati industrializzati possono
    attuare un progetto congiuntamente ad uno dei
    Paesi che, pur avendo un vincolo alle emissioni,
    si trova in uno stato tecnologico più arretrato
    (es. Stati dellEst europeo)
  • 2. Art. 12 Clean Development Mechanism (Cdm) o
    meccanismo di sviluppo pulito
  • Gli Stati di cui allAllegato I (soggetti a
    vincoli di emissione) possono esportare
    tecnologie a bassa emissione di CO2 da
    implementare in uno dei Paesi in via di sviluppo
    (tra cui nel 1990 erano stati ricompresi
    anche Cina, India e Brasile)

81
3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • IL CONTENUTO
  • Sono meccanismi volontari e flessibili
  • Alla base delladozione dei suddetti meccanismi
    vi sono motivazioni di carattere economico se i
    Paesi sottoposti a vincolo di riduzione sono
    liberi di abbatterli in qualsiasi parte del
    mondo, sceglieranno di ridurli nelle zone dove
    ciò è più conveniente dal punto di vista
    economico. In questo modo, i Paesi
    industrializzati potranno
  • - abbattere le emissioni allinterno del proprio
    Paese
  • - esportare tecnologie pulite negli stati in via
    di sviluppo o comunque in quelli che si trovano
    in uno stato tecnologico meno avanzato
  • LE IMPRESE INVESTITRICI DEVONO RICAVARNE UN UTILE
  • La riduzione di CO2 che si ottiene
    dallattuazione dei meccanismi flessibili è
    premiata con il rilascio di crediti chiamati
  • - CERTIFICATED EMISSIONS REDUCTIONS (CERs) per i
    progetti Cdm
  • - EMISSION REDUCTIONS UNITS (ERUs) nel caso dei
    progetti Ji

82
3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • IL CONTENUTO
  • 3. Art. 17 International Emissions Trading
  • Il terzo dei meccanismi flessibili previsti dal
    protocollo di Kyoto riguarda lo scambio
    commerciale dei crediti di emissioni
  • Gli Stati dellAllegato I o le imprese private -
    assegnatarie di quote di emissione in base ai
    piani nazionali di assegnazione - possono
    trasferire i crediti previsti dal Protocollo, e
    precisamente
  • - gli AAU (Assigned Amount Units) riguardano i
    Paesi industrializzati
  • - gli RMU (Removal Units) riguardano i Paesi
    industrializzati
  • - i CER (Certificated Emission
    Reductions) raggiunti con CDM
  • - gli ERU (Emission Reduction Units) raggiunti
    con JI
  • TUTTE QUESTE UNITÀ SONO CONSIDERATE EQUIVALENTI E
    INTERSCAMBIABILI

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3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • LATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO NELLA CE
  • Il terzo dei meccanismi flessibili previsti da
    Kyoto ha trovato concreta attuazione allinterno
    della Comunità Europea attraverso la direttiva
    2003/87/CE (c.d. direttiva emission trading).
    Sistema previsto
  • ogni Stato membro deve determinare un
    quantitativo massimo annuo di emissioni di CO2
    (CAP), che va approvato dalla Commissione Europea
    (il cap è espresso in quote di emissione diritto
    ad emettere una tonnellata di biossido di
    carbonio equivalente)
  • lo Stato membro assegna le quote a determinati
    soggetti appositamente autorizzati ad emettere
    gas ad effetto serra, che sono così legittimati
    a emettere in atmosfera tanti quantitativi di CO2
    quanti quelli assegnati
  • i soggetti autorizzati che nellarco dellanno
    hanno mantenuto il quantitativo di emissioni al
    di sotto del cap possono vendere la differenza di
    quote agli impianti che hanno invece oltrepassato
    il limite assegnato.

84
3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • LATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO NELLA CE
  • I soggetti che sforano il cap dovranno pagare
  • - sanzione pecuniaria allo Stato
  • - prezzo per comprare le quote da restituire
    allo Stato stesso
  • Fine ultimo dello schema indurre le imprese a
    ritenere più vantaggioso investire in tecnologie
    ambientalmente sostenibili, rispetto
    allacquistare quote sul mercato e pagare le
    sanzioni
  • La CE ha abbandonato il metodo del Command and
    Control per far fronte al problema del
    riscaldamento globale si è passati ad un c.d.
    Market Based Instrument (strumento
    economico-finanziario in grado di incentivare la
    tutela ambientale attraverso meccanismi di
    mercato)
  • Altro elemento innovativo creazione di un
    bene giuridicamente inteso (le quote di
    emissione), che lo Stato decide di assegnare a
    determinati soggetti autorizzati

85
3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • LATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CENNI AL CASO
    ITALIANO
  • Legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed
    esecuzione del protocollo di Kyoto alla
    Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
    cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l11
    dicembre 1997)
  • Decreto legge 12 novembre 2004, n. 273
    (Disposizioni urgenti per lapplicazione della
    direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di
    quote di emissione di gas ad effetto serra nella
    Comunità europea)
  • La Commissione approva il Pna italiano 2005-2007
    con la decisione finale C(2005) 1527 del 25.5.05
    (dettando alcune condizioni)
  • LItalia, adeguandosi alla decisione della
    Commissione, approva la versione finale del Pna
    2005-2007 il 15.12.2005

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3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • LATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CENNI AL CASO
    ITALIANO
  • Nel corso del tempo necessario allapprovazione
    da parte della Commissione del Pna, lItalia ha
    dovuto necessariamente implementare il sistema
    attraverso alcuni decreti ministeriali attuativi
    del d.l. 273/2004.
  • I primi atti adottati furono le autorizzazioni
    allemissione di CO2. Fecero seguito le linee
    guida per il monitoraggio e la comunicazione
    delle emissioni di GHGs e le norme
    sullaccreditamento degli enti verificatori
    deputati a verificare i dati relativi alle
    emissioni
  • Il formale recepimento della direttiva 2003/87/CE
    si è avuto solo con il d. lgs. 4 aprile 2006, n.
    216
  • Decreto del Ministro Ambiente 18 dicembre 2006
    (Approvazione del Piano nazionale di assegnazione
    delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012)

87
3.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • PROFILI CRITICI
  • Secondo alcuni, Kyoto offre la diagnosi sbagliata
    in quanto confonde le cause con i sintomi
  • Lattenzione è focalizzata esclusivamente sulla
    riduzione delle emissioni di GHGs prodotte dalla
    combustione di idrocarburi
  • Per intervenire sulla causa e non sui sintomi,
    Kyoto avrebbe dovuto promuovere politiche dirette
    ad ottenere e assicurare energia rinnovabile e
    sostenibile
  • Infatti, l85 dellenergia necessaria per
    soddisfare le esigenze globali è ora e sarà
    probabilmente per i prossimi 30 anni basata
    sugli idrocarburi la CO2 continuerà ad
    aumentare!

Slid
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