Title: Diritto internazionale e comunitario dell
1Diritto internazionale e comunitario
dellambiente.Lattuazione del protocollo di
Kyoto.
- dott.ssa Manuela Molinaro
- BP avvocati
- www.buttiandpartners.com
2INDICE
- 1. Il diritto internazionale dellambiente
aspetti generali - 2. Il diritto comunitario dellambiente aspetti
generali - 3. Il protocollo di Kyoto e la sua attuazione
31. IL DIRITTO INTERNAZIONALE DELLAMBIENTE
ASPETTI GENERALI
- 1.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente - 1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
internazionale dellambiente - 1.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente - 1.4. Principi generali di diritto internazionale
dellambiente cenni
41.1. INTRODUZIONE
- FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DELLAMBIENTE
- Trattati
- Consuetudine
- Principi generali del diritto
- Decisioni giurisdizionali
- Accordi volontari
- Hard e soft law
51.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- I TRATTATI
- Accordi scritti tra due o più Stati, disciplinati
dal diritto internazionale, che creano o
modificano diritti e doveri. - Descritti anche come convenzioni, accordi,
protocolli, patti, ecc.
61.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- Principali caratteristiche dei TRATTATI
- Offrono un quadro superiore di riferimento per
affrontare le questioni ambientali, consentendo - flessibilità di costruzione legislativa
- meccanismi per incentivarne il rispetto o
lattuazione - meccanismi di risoluzione delle controversie
- I trattati hanno forma scritta e di conseguenza,
se confrontati con la consuetudine, sono più
accessibili e suscettibili di trovare
applicazione questo aspetto è molto importante
nel momento in cui si affronta una materia che
richiede chiarezza e risposte giuridiche certe
71.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- LENTRATA IN VIGORE di un trattato
- Corrisponde alla data a partire dalla quale un
trattato vincola ufficialmente le parti - Anche qualora sia stato firmato, un accordo
multilaterale tipicamente non entra in vigore
finché un numero minimo di stati che lo hanno
sottoscritto non ha depositato la propria
ratifica. RATIFICA il procedimento attraverso il
quale i rispettivi governi nazionali conferiscono
efficacia legale alla sottosottoscrizione dei
propri rappresentanti - Esempio La Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite sui Cambiamenti Climatici, sottoscritta il
31 dic. 1992, entrò in vigore il 21 marzo 1994
poiché erano richieste 50 ratifiche (art. 23
dellUNFCCC)
81.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
- QUESTIONI GENERALI
- Nel momento in cui un trattato è stilato è
impossibile prevedere ogni situazione giuridica o
di fatto che può sorgere in futuro - Solo concetti abbastanza vaghi nel senso di non
troppo specifici e precisi possono essere
applicati a situazioni nuove attraverso
linterpretazione in ogni caso, quando sorge una
nuova questione, è sempre difficile stabilire fin
dove possa essere coperta dalla disciplina
antecedente - Spesso le parti di un trattato non trovano un
accordo sulla formulazione di obblighi specifici
pertanto in molti casi tali formulazioni sono
vaghe e poco specifiche, e saranno precisate in
seguito attraverso linterpretazione
91.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
- SOGGETTI COMPETENTI A INTERPRETARE I TRATTATI
- Come accade nei sistemi legali nazionali, il
compito interpretativo spetta agli organi
giurisdizionali. - La Corte internazionale di giustizia (ICJ) è il
più conosciuto tribunale internazionale, ma la
sua giurisdizione si fonda sul consenso (Statuto
della ICJ, art. 36, 29 giugno 1945 entrato in
vigore il 24 ott. 1945) - Anche gli organi giurisdizionali o arbitrali
creati dai trattati, quali la Convenzione sui
Cambiamenti Climatici, sono competenti a
interpretare il diritto - Lattività di interpretazione può essere svolta
anche dalle conferenze diplomatiche (ad esempio
la Conferenza di Stoccolma sullAmbiente Umano -
1972), dallAssemblea Generale dellONU e e da
istituzioni create da trattati ambientali.
101.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- B. LA CONSUETUDINE
- Diritto non scritto dedotto dai comportamenti
degli Stati, qualora questi ultimi abbiano
tenuto tale condotta nella convinzione di essere
vincolati a far ciò dalla legge - Secondo lart. 38 dello Statuto della Corte
Internazionale di Giustizia, la consuetudine è la
prova di una pratica generale accettata come
diritto - Il diritto internazionale consuetudinario è
creato dalla fusione di un elemento oggettivo e
di uno soggettivo
111.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- COMPORTAMENTO COSTANTE E UNIFORME (ELEMENTO
OGGETTIVO) - La prova necessaria a stabilirlo può derivare da
- legislazione nazionale
- corrispondenza e note diplomatiche
- affermazioni e voti dei governi in organizzazioni
e forum internazionali - ratifiche di trattati contenenti le obbligazioni
in questione - opinioni di consulenti legali
121.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- ELEMENTO SOGGETTIVO
- Se il comportamento costante è considerato
discrezionale, oppure semplicemente conveniente
invece che obbligatorio, non è caratterizzato
dallelemento psicologico della convinzione e
non può essere considerato diritto internazionale
consuetudinario. - LA FORMA SCRITTA E NON CODIFICATA DELLA
CONSUETUDINE E UNA DELLE SUE DEBOLEZZE. - UN RIMEDIO PUÒ ESSERE RAPPRESENTATO DALLA
CODIFICAZIONE DEL DIRITTO CONSUETUDINARIO,
(OPERAZIONE CHE LO RENDE ACCESSIBILE E PIÙ
FACILMENTE CONOSCIBILE, DIMINUENDO PERTANTO
LINCERTEZZA DEL DIRITTO)
131.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- C. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
- Secondo lart. 38 dello Statuto della Corte
Internazionale di Giustizia, La Corte, la cui
funzione è di decidere in base al diritto
internazionale le controversie che le sono
sottoposte, applica i principi generali di
diritto riconosciuti dalle nazioni civili - Il riferimento ai principi generali di diritto
riconosciuti dalle nazioni civili è
unespressione un po anacronistica degli anni 40
141.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- C. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
-
- Se si interpreta alla lettera lart. 38 dello
Statuto della Corte internazionale di giustizia,
i principi internazionali di diritto avrebbero lo
stesso status dei trattati e della consuetudine - Sono i tribunali non gli Stati! che hanno il
potere di enunciare i principi generali di
diritto attraverso un processo di induzione
151.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- D. DECISIONI GIURISDIZIONALI
-
- Lo Statuto della ICJ limita il ruolo delle
decisioni giurisdizionali a quello di mezzi
sussidiari per la determinazione delle regole di
diritto - Una delle ragioni è che le decisioni dei
tribunali internazionali, comprese quelle della
ICJ, non sono vincolanti, tranne che tra le parti
e rispetto alla specifica controversia
161.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- D. DECISIONI GIURISDIZIONALI
-
- Comunque, le decisioni giurisdizionali giocano
un ruolo importante in ogni sistema di diritto
consuetudinario, rendendo più chiare le regole
incerte e non scritte - Inoltre, le decisioni giurisdizionali sono
diventate parte del corpo sostanziale del diritto
consuetudinario anche perchè i tribunali
internazionali tendono a seguire le decisioni
precedenti
171.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- E. ACCORDI VOLONTARI
-
- Accanto ai trattati internazionali, negli anni
più recenti sono stati stipulati diversi tipi di
accordi internazionali volontari - Esempio accordi di partnership che coinvolgono
Stati e soggetti di diritto privato, risoluzioni
politiche, codici di comportamento,
dichiarazioni, programmi e vari altri strumenti
non internazionali - Gli accordi volontari possono essere usati come
prova della costanza di un comportamento, sia con
riguardo allinterpretazione dei trattati di cui
allart. 31(3)b della Convenzione di Vienna sui
Trattati, sia per individuare il diritto
consuetudinario
181.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- F. HARD LAW E SOFT LAW
-
- I termini hard law e soft law si riferiscono
al tipo di strumento usato per stabilire regole
nel diritto internazionale - Il criterio comunemente usato per distinguere
tra hard e soft law è che solo gli strumenti
di hard law sono legalmente vincolanti - - hard law include i trattati e il diritto
consuetudinario - - soft law include le dichiarazioni di
principio, i codici di comportamento, le
raccomandazioni, le linee guida, le risoluzioni
e gli standard
191.1. Introduzione fonti del diritto
internazionale dellambiente
- F. HARD LAW E SOFT LAW
-
- Gli Stati possono sentirsi vincolati anche dalle
previsioni degli strumenti di soft law - gli strumenti di soft law sono spesso negoziati
in un clima politico, per cui cè una pressione
intrinseca a rispettarne i termini - gli Stati possono aderire a uno strumento di
soft law solo a condizione di reciprocità - gli Stati cercano di mantenere unimmagine di
affidabilità verso gli altri Stati - in caso di violazioni, sussiste spesso la
minaccia di vendetta da parte degli altri Stati
o altre forme di sanzioni
20- 1.2. ORGANIZZAZIONI PER LA PROTEZIONE DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE DELLAMBIENTE
- Organizzazioni globali
- Organizzazioni regionali
- Organizzazioni create da specifici trattati
- Organizzazioni non governative (NGOs)
211.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
internazionale dellambiente
- ORGANIZZAZIONI GLOBALI
- LONU venne creata nel 1947 prima che
maturasse una consapevolezza ambientale - Il suo Statuto crea sette organi principali, tra
cui i più importanti sono lAssemblea Generale,
il Consiglio di sicurezza, il Consiglio Economico
e Sociale (ECOSOC), e la Corte internazionale di
Giustizia (ICJ) - Con lo Statuto dellONU non viene creato un
organismo ambientale né si attribuiscono
competenze specifiche per la protezione
dellambiente
221.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
internazionale dellambiente
- ORGANIZZAZIONI GLOBALI
- Attraverso trattati o accordi sono state create
diverse organizzazioni internazionali conosciute
come Agenzie specializzate dellONU (es. FAO,
ILO, UNESCO..) - Hanno personalità giuridica e possono esercitare
diritti e obblighi come soggetti di diritto
internazionale - In molti casi, attraverso linterpretazione dei
loro trattati costitutivi, è stata riconosciuta
loro una competenza ambientale
231.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
internazionale dellambiente
- B. ORGANIZZAZIONI REGIONALI
- Diverse organizzazioni regionali giocano un
ruolo fondamentale nel diritto internazionale
dellambiente - La più importante è lUnione Europea (UE) è la
forma più avanzata di organizzazione
internazionale - Ha tre caratteri fondamentali
- istituzioni in grado di creare diritto
- istituzioni compenti a interpretare e ad attuare
il diritto - un tribunale con giurisdizione obbligatoria
241.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
internazionale dellambiente
- C. ORGANIZZAZIONI CREATE DA SPECIFICI TRATTATI
- Molti trattati creano accordi istituzionali (o
organizzazioni internazionali rudimentali) per la
loro attuazione - Alcuni di essi sono chiamati Conferenze delle
Parti includono un Segretariato Permanente e un
budget, e, in alcuni casi, organi speciali di
consulenza scientifica - Esempi
- - incontri regolari della parti istituiti dal
Protocollo di Montreal sulle sostanze che
impoveriscono lo strato dozono, 16 Sett. 1987 - - la Conferenza sui Cambiamenti Climatici
istituisce una Conferenza annuale delle Parti
251.2. Organizzazioni per la protezione del diritto
internazionale dellambiente
- D. ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
- (NGOs)
- Organizzazioni non governative (come il World
Wildlife Fund WWF) sono diventate attori
stabili nel procedimento di attuazione del
diritto dellambiente per una serie di ragioni - sono più vicine alle persone colpite da
situazioni di degrado ambientale e possono
rappresentarle più fedelmente e diligentemente
dei loro Governi - hanno avuto il maggiore ruolo nel creare organi
di scienziati per lo studio degli effetti e degli
impatti derivanti da vari problemi ambientali - hanno un innegabile ruolo politico a livello
internazionale
26- 1.3. PRINCIPALI TRATTATI DI DIRITTO
INTERNAZIONALE DELLAMBIENTE
- Dalle prime convenzioni sulla pesca alla
creazione delle Nazioni Unite - Dalla creazione delle Nazioni Unite a Stoccolma
(1945-1972) - Da Stoccolma a Rio (1972-1992)
- La Convenzione delle Nazioni Unite su ambiente e
sviluppo - UNCED (1992) - Conclusioni
271.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- A. LE PRIME CONVENZIONI SULLA PESCA
- I primi sviluppi delle regole di diritto
internazionale tendevano alla conservazione di
alcune specie animali (pesci, balene..) - Questi trattati avevano un oggetto molto
limitato - Convenzioni bilaterali sulla pesca vennero
adottate a metà del XIX secolo per evitare
leccessivo sfruttamento
281.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- A. DALLE PRIME CONVENZIONI SULLA PESCA ALLA
CREAZIONE DELLE NAZIONI UNITE - In questo periodo due dispute vennero sottoposte
ad arbitrati internazionali - 1. Pacific Fur Seal Arbitration nella disputa
tra USA e Gran Bretagna concernente leccessivo
sfruttamento delle pellicce di foca il collegio
stabilì regole per la opportuna protezione e
preservazione della specie in questione - 2. Il caso Trail Smelter in una disputa del
1930 tra USA e Canada concernente le emissioni
di fumi sulfurei da unacciaieria situata in
Canada che aveva causato danni nello Stato di
Washington, il collegio stabilì che nessuno
Stato ha diritto di usare o permettere che venga
fatto un uso del suo territorio tale da causare
pregiudizio attraverso emissioni al territorio
di un altro Stato o alle persone o alle
proprietà allinterno dello stesso
291.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- A. DALLE PRIME CONVENZIONI SULLA PESCA ALLA
CREAZIONE DELLE NAZIONI UNITE - Il principio stabilito dal tribunale nel caso
Trail Smelter rappresentò una tappa fondamentale
per il diritto internazionale dellambiente,
influenzando gli sviluppi successivi - In ogni caso, in tale momento storico le regole
di diritto internazionale erano limitate - - alla regione che coprivano
- - alla materia che indirizzavano
- LA COMUNITA INTERNAZIONALE INIZIO A DIVENTARE
CONSAPEVOLE CHE LO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE
NATURALI NON POTEVA AVVENIRE IN MANIERA ILLIMITATA
301.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
STOCCOLMA - (1945-1972)
- La creazione dellONU nel 1945 rappresenta
linizio della seconda fase dello sviluppo del
diritto internazionale dellambiente -
- Il trattato istitutivo delle Nazioni Unite non
includeva disposizioni in materia ambientale o
concernenti la conservazione di risorse naturali,
nè era stato istituito un organo ambientale tra
le Agenzie specializzate - LA BASE PER LA SUCCESSIVA ATTIVITA DELLONU IN
CAMPO AMBIENTALE VENNE RITROVATA NELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE IN CAMPO ECONOMICO, SOCIALE,
CULTURALE E UMANITARIO
311.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
STOCCOLMA (1945-1972) - 1959
- Il Trattato dellAntartico impose alle parti di
dedicarsi ad attività pacifiche nella regione,
proibendo esplosioni nucleari e eliminazione di
scorie radioattive - 1967
- La comunità europea (CE) adottò il suo primo atto
ambientale, concernente classificazione,
imballaggio e etichettatura delle sostanze
pericolose (in assenza di espresse previsioni
sulla competenza ambientale nel Trattato di Roma
- 1957) - 1972
- La convenzione di Ramsar fu il primo trattato
ambientale a stabilire regole per indirizzare la
conservazione di un particolare tipo di ecosistema
321.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
STOCCOLMA (1945-1972) - Tutti questi trattati nacquero in assenza di
coordinamento e senza una coerente strategia
ambientale - Mancavano procedimenti internazionali per
assicurare lattuazione del diritto
internazionale dellambiente e unautorità
internazionale responsabile del coordinamento - In questo contesto si tenne la Conferenza di
Stoccolma (5-16 Giugno1972)
331.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
STOCCOLMA (1945-1972) - La conferenza prese in considerazione gli
effetti dellimpatto umano sulla biosfera,
inclusi gli effetti dellinquinamento atmosferico
e marino, la deforestazione e le opere di
bonifica - Gli elementi significativi di innovazione
concernevano - 1- la ridefinizione delle questioni ambientali
- 2- lattenzione per la cooperazione
- 3- lapproccio alla responsabilità internazionale
341.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
STOCCOLMA (1945-1972) - Disposizioni molto rilevanti sono contenute ai
Principi 21, 22 e 24 - Principio 21 La Carta delle Nazioni Unite e i
principi del diritto internazionale riconoscono
agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le
risorse in loro possesso, secondo le loro
politiche ambientali, ed il dovere di impedire
che le attività svolte entro la propria
giurisdizione o sotto il proprio controllo non
arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a
zone situate al di fuori dei limiti della loro
giurisdizione nazionale. - Principio 22 Gli Stati devono collaborare al
perfezionamento del codice di diritto
internazionale per quanto concerne la
responsabilità e la riparazione dei danni causati
all'ambiente () - Principio 24 La cooperazione per mezzo di
accordi internazionali o in altra forma è
importante per impedire, eliminare o ridurre e
controllare efficacemente gli effetti nocivi
arrecati all'ambiente da attività svolte in ogni
campo, tenendo particolarmente conto della
sovranità e degli interessi di tutti gli Stati
351.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- B. DALLA CREAZIONE DELLONU ALLA DICHIARAZIONE DI
STOCCOLMA (1945-1972) - Altri principi importanti
- Principio 1 L'uomo ha un diritto fondamentale
alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di
vita soddisfacenti, in un ambiente che gli
consenta di vivere nella dignità e nel benessere,
ed è altamente responsabile della protezione e
del miglioramento dell'ambiente davanti alle
generazioni future - Principi 2, 3, 5 linee guida generali per la
salvaguardia delle risorse naturali - Principi 8-15 questioni che riflettono la
relazione tra sviluppo economico e sociale, da un
lato, e ambiente, dallaltro - Principi 16-20 occorrono opportune politiche
demografiche occorre promuovere le applicazioni
scientifiche e tecnologiche, leducazione e la
ricerca scientifica
361.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- C. DALLA DICHIARAZIONE DI STOCCOLMA A RIO
(1972-1992) - Alla fine degli anni 80 si era creata una
discreta area chiamata diritto internazionale
dellambiente - - erano state stabilite regole che vietavano
agli Stati di svolgere attività che potessero
essere pregiudizievoli allambiente - - erano stati adottati meccanismi quali la
valutazione di impatto ambientale e laccesso
alle informazioni ambientali -
- Nel dicembre 1989 lAssemblea Generale delle
Nazioni Unite convocò la Conferenza per
lAmbiente e lo Sviluppo (UNCED), che si tenne a
Rio de Janeiro nel 1992
371.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- D. LUNCED (1992)
- La conferenza di Rio adottò tre strumenti non
vincolanti - la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo
- unaffermazione di principi per il consenso
globale su Management, conservazione e sviluppo
sostenibile per tutti i tipi di foreste - lAgenda 21
- La Conferenza di Rio si concentrò
sullEQUILIBRIO TRA PROTEZIONE DELLAMBIENTE E
SVILUPPO ECONOMICO
381.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- D. LUNCED (1992)
- La DICHIARAZIONE DI RIO rappresentò
- - un compromesso tra i Paesi sviluppati e quelli
in via di sviluppo - - un equilibrio tra lobiettivo di protezione
ambientale e quello di sviluppo economico - Comprendeva 27 principi a partire dai quali
Stati e persone dovevano collaborare e sviluppare
il diritto internazionale nel campo dello
sviluppo sostenibile - Non era vincolante ma rappresentava in parte
regole di diritto consuetudinario e in parte
regole emergenti, fornendo così una guida per gli
sviluppi futuri
391.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- D. LUNCED (1992)
- Principio 1 Gli esseri umani sono al centro
delle preoccupazioni relative allo sviluppo
sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana
e produttiva in armonia con la natura. - Principio 2 Conformemente alla Carta delle
Nazioni ed ai principi del diritto
internazionale, gli Stati hanno il diritto
sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo
le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed
hanno il dovere di assicurare che le attività
sottoposte alla loro giurisdizione o al loro
controllo non causino danni all'ambiente di altri
Stati o di zone situate oltre i limiti della
giurisdizione nazionale.
401.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- D. LUNCED (1992)
- I principi 3 e 4 vanno letti assieme il primo
rappresenta una vittoria per i Paesi in via di
sviluppo, il secondo è la risposta dei Paesi
sviluppati - Principio 3 Il diritto allo sviluppo deve essere
realizzato in modo da soddisfare equamente le
esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo
delle generazioni presenti e future. - Principio 4 Al fine di pervenire ad uno sviluppo
sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà
parte integrante del processo di sviluppo e non
potrà essere considerata separatamente da questo.
411.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- D. LUNCED (1992)
- Principio 15 Al fine di proteggere l'ambiente,
gli Stati applicheranno largamente, secondo le
loro capacità, il Principio di precauzione. In
caso di rischio di danno grave o irreversibile,
l'assenza di certezza scientifica assoluta non
deve servire da pretesto per differire l'adozione
di misure adeguate ed effettive, anche in
rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado
ambientale. - (PRINCIPIO DI PRECAUZIONE)
- Principio 16 Le autorità nazionali dovranno
adoperarsi per promuovere l'"internalizzazione"
dei costi per la tutela ambientale e l'uso di
strumenti economici, considerando che, in linea
di principio, e l'inquinatore a dover sostenere
il costo dell'inquinamento, tenendo nel debito
conto l'interesse pubblico e senza alterare il
commercio e le finanze internazionali. - (PRINCIPIO CHI INQUINA PAGA)
421.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- D. LUNCED (1992)
- Principio 7 Gli Stati coopereranno in uno
spirito di partnership globale per conservare,
tutelare e ripristinare la salute e l'integrità
dell'ecosistema terrestre. In considerazione del
differente contributo al degrado ambientale
globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma
differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la
responsabilità che incombe loro nel perseguimento
internazionale dello sviluppo sostenibile date le
pressioni che le loro società esercitano
sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse
finanziarie di cui dispongono. - (RESPONSABILITÀ COMUNI MA DIFFERENZIATE)
431.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- E. CONCLUSIONI
- Dopo lUNCED, sono stati adottati altri
strumenti, tra i quali - - il Protocollo di Kyoto (1997) attua la
Convenzione sui cambiamenti climatici del 1992 - - il c.d. Biosafety Protocol (2000) attua la
Convenzione sulla diversità biologica - ENTRAMBI GLI STRUMENTI RIFLETTONO UN NUOVO
APPROCCIO DEL DIR. INTERNAZIONALE DELLAMBIENTE,
CHE VALORIZZA IL RUOLO DEI SOGGETTI PRIVATI - Nel 1998, venne adottata la Convenzione di
Aarhus, il primo trattato a disciplinare i
diritti di partecipazione sanciti nel Principio
10 della Dichiarazione di Rio
441.3. Principali trattati di diritto
internazionale dellambiente
- E. CONCLUSIONI
- Nel settembre 2002 si tenne a Johannesburg il
World Summit sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD),
quale follow-up dellUNCED - Il WSSD non adottò nessuna convenzione o
dichiarazione di principi - Conteneva un Piano di attuazione senza specifiche
azioni da prendere, ma con aspirazioni generali
riguardanti - fame, acque potabile, cure sanitarie di base,
energia, rifiuti pericolosi, piani di efficienza,
ambiente marino, diversità biologica, sviluppo
sostenibile, .. - Il dir. internazionale dellambiente sta muovendo
verso una nuova fase avrà sempre più a che fare
con questioni procedurali e istituzionali, e sarà
sempre più integrato negli aspetti economici e
dello sviluppo
45- 1.4. PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
DELLAMBIENTE - CENNI
- Sovranità sulle risorse naturali. Responsabilità
di non causare danno allambiente di altri Stati
o ad aree poste sotto la loro giurisdizione
nazionale - Principio dellazione preventiva
- Principio di cooperazione
- Sviluppo sostenibile
- Principio chi inquina paga
- Principio di precauzione
- Principio delle responsabilità comuni ma
differenziate
461.4. Principi di diritto internazionale
dellambiente cenni
- SOVRANITÀ SULLE RISORSE NATURALI. RESPONSABILITÀ
DI NON CAUSARE DANNO ALLAMBIENTE DI ALTRI STATI
O AD AREE POSTE SOTTO LA LORO GIURISDIZIONE
NAZIONALE - Dichiarazione di Stoccolma - art. 21
- La Carta delle Nazioni Unite e i principi del
diritto internazionale riconoscono agli Stati il
diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro
possesso, secondo le loro politiche ambientali,
ed il dovere di impedire che le attività svolte
entro la propria giurisdizione o sotto il proprio
controllo non arrechino danni all'ambiente di
altri Stati o a zone situate al di fuori dei
limiti della loro giurisdizione nazionale.
471.4. Principi di diritto internazionale
dellambiente cenni
- PRINCIPIO DELLAZIONE PREVENTIVA
- Sono connessi al Principio 21 il divieto di
causare danni allambiente e lobbligo di ridurre
o controllare le attività che possano causare
tali danni - Si tratta di un obbligo distinto da quello del
Principio 21 - Il principio dellazione preventiva richiede che
vengano prese misure tempestivamente e, se
possibile, prima che il danno si sia verificato
481.4. Principi di diritto internazionale
dellambiente cenni
- C. SVILUPPO SOSTENIBILE
- Si ritiene che lespressione sviluppo
sostenibile sia stata usata la prima volta nel
1987 (nel Rapporto Brundtland), dove fu definito
come lo sviluppo che è in grado di soddisfare i
bisogni della generazione presente, senza
compromettere la possibilità che le generazioni
future riescano a soddisfare i propri - Elementi
- generazioni future
- utilizzo sostenibile delle risorse naturali
(accettazione dei limiti a tale utilizzo e
sfruttamento) - integrazione di ambiente e sviluppo
491.4. Principi di diritto internazionale
dellambiente cenni
- D. CHI INQUINA PAGA
- Il principio stabilisce che i costi
dellinquinamento devono essere sopportati dalla
persona responsabile della causazione
dellinquinamento stesso - Il significato del principio e la sua
applicazione a casi o situazioni particolari
rimangono aperte allinterpretazione - Il principio è connesso alla responsabilità
civile per il danno ambientale
501.4. Principi di diritto internazionale
dellambiente cenni
- PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
- (rinvio)
- PRINCIPIO DELLE RESPONSABILITÀ COMUNI MA
DIFFERENZIATE - (cfr. Pr. 7 di Dichiarazione di Rio su Ambiente e
Sviluppo - UNFCCC)
512. IL DIRITTO COMUNITARIO DELLAMBIENTE ASPETTI
GENERALI
- 2.1. Introduzione rilevanza del profilo
comunitario nel diritto ambientale - 2.2. La storia della politica ambientale
comunitaria - 2.3. Sviluppi e applicazioni del diritto
ambientale comunitario
522.1. Introduzione rilevanza del profilo
comunitario nel diritto ambientale
- UNIFORMITA DEL DIRITTO AMBIENTALE DEGLI STATI
MEMBRI - Il diritto ambientale degli Stati membri presenta
nel complesso una sostanziale uniformità,
raggiunta attraverso - direttive sul ravvicinamento delle legislazioni
in materia - formulazione, a livello comunitario, di principi
che hanno progressivamente influenzato le
legislazioni nazionali - sentenze della Corte di Giustizia
532.1. Introduzione rilevanza del profilo
comunitario nel diritto ambientale
- RAPPORTO CON IL DIRITTO INTERNAZIONALE
DELLAMBIENTE - Molti atti internazionali si limitano a fissare
una serie di principi in materia ambientale
spesso tali norme entrano a far parte del diritto
interno degli Stati membri attraverso il diritto
comunitario - (Il diritto comunitario esercita uninfluenza più
penetrante sugli ordinamenti interni in quanto
direttamente applicabile) - Vi è una sostanziale corrispondenza tra i
principi del diritto internazionale dellambiente
e quelli del diritto comunitario
542.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
- LA NOZIONE DI DIRITTO AMBIENTALE COMUNITARIO
- Nei trattati istitutivi delle Comunità
Economiche Europee la protezione dellambiente
non era espressamente contemplata tra le materie
di interesse comunitario - Trattato CECA la protezione dellambiente era
menzionata con riferimento allambiente di lavoro
(previsto il sovvenzionamento di attività di
ricerca relative allambiente di lavoro in
unottica di miglioramento della qualità della
vita del settore architettonico ed urbanistico) - Trattato EURATOM il terzo capitolo era dedicato
interamente alla protezione dalla contaminazione
radioattiva (attribuiva ampi poteri alla
Commissione per unazione di protezione
ambientale nel settore dellenergia nucleare. Si
trattava comunque di un intervento settoriale,
che non andava nel senso della realizzazione di
una vera politica ambientale comunitaria) - Trattato CEE nella versione originale non era
presente alcun riferimento alla protezione
dellambiente
552.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
- DAL 1973 ALLATTO UNICO EUROPEO (1986)
- Serie di direttive miranti principalmente a
migliorare il funzionamento del mercato interno,
ma contenenti norme che creano obblighi per gli
Stati membri in materia ambientale - dir. 79/409/CEE (sulla conservazione degli
uccelli selvatici) la tutela della fauna e degli
habitat naturali è per la prima volta oggetto di
un atto comunitario specifico - dir. 85/337/CEE (sulla valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici o
privati) è tra gli atti più noti in materia
ambientale, ispirata dal principio di precauzione - dir. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti)
562.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
- LATTO UNICO EUROPEO (1986)
- 1986 la politica ambientale viene disciplinata
per la prima volta a livello comunitario
dallAtto Unico europeo - (LAtto Unico introdusse nel testo originario del
Trattato CEE gli articoli 130R e 130T) - 130R lazione della Comunità in materia
ambientale si fonda sui principi dellazione
preventiva e della correzione (alla fonte) dei
danni causati allambiente, nonché sul principio
chi inquina paga - 130T i provvedimenti adottati dalla Comunità e
volti alla protezione dellambiente non
impediscono agli Stati membri di prendere
provvedimenti per una protezione ancora maggiore
572.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
- IL TRATTATO DI MAASTRICHT (1992)
- 1992 il Trattato di Maastricht disciplina in
modo ancora più dettagliato la politica della
Comunità a livello ambientale - obiettivo di assicurare un elevato livello di
tutela ambientale - esplicita previsione di un principio di
precauzione distinto da quello di prevenzione - riconoscimento della necessità di promuovere sul
piano internazionale misure per risolvere
problemi dellambiente a livello regionale o
mondiale - (riflessi dellincidente di Chernobyl)
582.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
- IL TRATTATO DI AMSTERDAM (1999)
- 1999 - Trattato di Amsterdam
- inserisce nellart. 2 (obiettivi e compiti della
Comunità) il perseguimento di un elevato livello
di protezione dellambiente - lart. 6 afferma che le esigenze connesse con
la tutela dellambiente devono essere integrate
nella definizione e nellattuazione delle
politiche comunitarie
592.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
- DAL TRATTATO DI NIZZA (2001) AL TRATTATO CHE
ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER LEUROPA (2004) - 2001 - Trattato di Nizza nessuna modifica di
rilievo - 2004 - Trattato che adotta una costituzione per
lEuropa (non in vigore) - Dà particolare risalto al tema dello sviluppo
sostenibile - Si attribuisce allazione esterna dellUnione il
compito di contribuire alla messa a punto di
misure internazionali volte a preservare e a
migliorare la qualità dellambiente e la gestione
sostenibile delle risorse naturali mondiali, al
fine di assicurare lo sviluppo sostenibile
602.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
- IL TRATTATO DI LISBONA (2007)
- 2007 - Trattato di Lisbona
- firmato il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti
dei 27 paesi membri dellUnione Europea, modifica
il trattato sullUnione europea e il trattato
sulla Comunità europea.
612.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
- GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA AMBIENTALE
COMUNITARIA - Art. 2 Trattato CE
- è compito della Comunità Europea promuovere uno
sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile
delle attività economiche nonché un elevato
livello di protezione dellambiente - disposizioni analoghe nel nuovo art. 2 del
Trattato sullUnione Europea, come modificato dal
Trattato di Lisbona
622.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
- GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA AMBIENTALE
COMUNITARIA - Art. 174 Trattato CE - Gli obiettivi che la
Comunità Europea deve perseguire sono - salvaguardia, tutela e miglioramento della
qualità dellambiente - protezione della salute umana
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali - promozione sul piano internazionale di misure
destinate a risolvere i problemi dellambiente a
livello regionale o mondiale
632.2. La storia della politica ambientale
comunitaria
- LE COMPETENZE DELLA COMUNITA IN MATERIA
AMBIENTALE - Trattato di Lisbona (2007)
- lUnione ha competenza esclusiva per la
conservazione delle risorse biologiche del mare
nel quadro della comune della pesca - lUnione ha una competenza concorrente con
quella degli Stati membri in materia ambientale
642.3. Sviluppi e applicazioni del diritto
ambientale comunitario
- GLI ATTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE
- LA TUTELA DELLAMBIENTE TERRESTRE
- Lazione della Comunità Europea si è concentrata
su - conservazione dellambiente naturale
- gestione dei rifiuti
- protezione dei suoli
652.3. Sviluppi e applicazioni del diritto
ambientale comunitario
- GLI ATTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE
LAZIONE NEL CAMPO DELLINQUINAMENTO ATMOSFERICO - dagli anni 70 direttive sullemissione dei gas
di scarico di veicoli (es. dir. 85 gli Stati
avrebbero dovuto introdurre la benzina senza
piombo dall89..) - 84 direttiva su obbligo di dotare i nuovi
impianti industriali delle migliori tecnologie
disponibili - 2000 direttiva sui limiti di emissione per i
grandi impianti industriali
662.3. Sviluppi e applicazioni del diritto
ambientale comunitario
- GLI ATTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE LA
TUTELA DELLE ACQUE DOLCI, COSTIERE E
DELLAMBIENTE MARINO - 75 direttiva sulla tutela delle acque
superficiali per lestrazione dellacqua potabile - 76 direttiva sulle acque di balneazione
- 2000 direttiva che istituisce un quadro per
lazione comunitaria in materia di acque - la Comunità ha preso parte a numerose
convenzioni internazionali relative alla tutela
delle acque marine dallinquinamento
672.3. Sviluppi e applicazioni del diritto
ambientale comunitario
- GLI ATTI COMUNITARI TRASVERSALI
- 85 direttiva sulla valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e
privati - 1990 direttiva che istituisce lAgenzia europea
dellambiente (con il compito di creare e
coordinare una rete europea di informazione e
osservazione in materia ambientale) - 1990 e 2003 direttive sullaccesso del pubblico
allinformazione ambientale
683. CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI.IL PROTOCOLLO
DI KYOTO
- 3.1. Introduzione laumento delle emissioni di
GHGs - 3.2. LEarth Summit del 1992 lUNFCCC
- 3.3. Il Protocollo di Kyoto
693.1. INTRODUZIONE LE EMISSIONI DI GHGS- IMPATTI
E CONSEGUENZE
- L'effetto serra è il risultato della presenza
attorno a un pianeta di un'atmosfera che assorbe
parte dei raggi infrarossi emessi dal suolo
quando questo è riscaldato dalla radiazione
ricevuta dalla stella - Questo effetto ha reso possibile la vita sulla
terra e determina in gran parte il clima
terrestre - Gas responsabili Vapore acqueo, CO2, CH4, CFCs,
N2O, O3
703.1. INTRODUZIONE LE EMISSIONI DI GHGS -
IMPATTI E CONSEGUENZE
- Laumento della concentrazione dei gas serra è la
causa principale del surriscaldamento terrestre.
Porta anche a - eventi climatici estremi
- aridità e desertificazione
- aumento del livello dei mari
- Le responsabilità delluomo utilizzo di
combustibili fossili, produzione di cemento,
deforestazione - IPCC report 1990
- aumento di 0.3C ogni decade
- rispetto al periodo pre-industrializzato 2C
nel 2025, 4C nel 2100 - aumento del livello del mare di 20cm nel 2030,
65cm nel 2100
713.2. LEARTH SUMMIT DEL 1992 LUNFCCC
- La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (United Nations Framework
Convention on Climate Change) venne firmata
allEarth Summit del 1992. Con essa si stabilì un
insieme di rimedi oggettivi rispetto al problema
dellaumento delleffetto serra - Articolo 2
- Lobiettivo ultimo della presente convenzione e
di tutti i relativi strumenti giuridici che la
conferenza delle parti può adottare è di
stabilizzare, in conformità delle pertinenti
disposizioni della convenzione, le concentrazioni
di gas ad effetto serra nellatmosfera a un
livello tale che escluda qualsiasi pericolosa
interferenza delle attività umane sul sistema
climatico. Tale livello deve essere raggiunto
entro un periodo di tempo sufficiente per
permettere agli ecosistemi di adattarsi
naturalmente ai cambiamenti di clima e per
garantire che la produzione alimentare non sia
minacciata e lo sviluppo economico possa
continuare ad un ritmo sostenibile
723.2. LEARTH SUMMIT DEL 1992 LUNFCCC
- LUNFCCC venne conclusa dopo un accelerato
processo di negoziazione, cui diede inizio nel
1990 lAssemblea Generale delle Nazioni Unite
attraverso la creazione di un Comitato
intergovernativo di negoziazione - A causa del breve periodo di negoziazione, delle
enormi implicazioni economiche e delle incertezze
dal punto di vista scientifico, nella versione
finale del trattato vennero adottate solo
disposizioni molto prudenti - Ad ogni modo, lUNFCCC diversamente da altre
convenzioni quadro era uno strumento
giuridicamente vincolante con essa venne creata
una struttura istituzionale funzionale a un
successivo sviluppo normativo - Gli Stati non erano ancora pronti per adottare
obblighi di riduzione delle emissioni tout-court
accettarono obblighi generali e crearono
unistituzione in grado di adottare strumenti più
specifici
733.2. LEARTH SUMMIT DEL 1992 LUNFCCC
- LUNFCCC adotta per la prima volta il principio
delle responsabilità comuni ma differenziate
(art. 3,1) -
- I PROBLEMI DEL RISCALDAMENTO GLOBALE POSSONO
ESSERE AFFRONTATI SOLO ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE, MA I DIVERSI STATI PRESENTANO
CONDIZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE DIVERSE CHE
INFLUENZANO LA LORO CAPACITÀ DI RISPOSTA AL
PROBLEMA. - I PAESI SVILUPPATI CONDIVIDONO LA MAGGIORE
RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLEMISSIONE DI GHGs
devono essere i primi a intraprendere azioni per
far fronte al problema
743.2. LEARTH SUMMIT DEL 1992 LUNFCCC
- Sulla base del principio delle CBDR (Common but
differentiated responsibilities) vennero
stabiliti obblighi generali di riduzione diversi
per Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo - PAESI SVILUPPATI
- Obbligo di ridurre le emissioni complessive dei
GHGs ai livelli del 1990 entro il 2000 - Obbligo generale di realizzare trasferimenti
finanziari e tecnologici verso i Paesi in via di
sviluppo - PAESI SVILUPPATI e PAESI IN VIA DI SVILUPPO
- Obbligo di creare un inventario dei GHGs e
programmi nazionali di adattamento
753.2. LEARTH SUMMIT DEL 1992 LUNFCCC
- LAPPROCCIO GLOBALE
- Nella prima fase delle negoziazioni volte alla
creazione della UNFCCC, lattenzione della
Comunità internazionale era concentrata sulla
riduzione delle emissioni di CO2 (il principale
dei gas a effetto serra) - In seguito, gli USA presentarono un approccio
diverso nellattuazione degli obblighi di
riduzione, le parti avrebbero potuto scegliere
tra la riduzione di qualsiasi mix di GHGs e
labbattimento attraverso i sinks - Alla fine, lUNFCCC recepì sostanzialmente
lapproccio globale proposto dagli USA
763.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- LA STORIA
- La prima UNFCCC COP (COP-1 prima Conferenza
delle Parti) si tenne il 28 marzo 1995 a Berlino
con lo scopo di indirizzare gli ulteriori
obblighi, i meccanismi finanziari, gli aiuti
tecnologici per i Paesi in via di sviluppo e le
questioni amministrative e procedurali connesse
ai cambiamenti climatici - Con il MANDATO DI BERLINO i Paesi sviluppati si
accordarono per future negoziazioni di un
protocollo contenente obiettivi puntuali per la
riduzione delle emissioni - La COP-2 (seconda Conferenza delle Parti),
riunita nel luglio 1996, diede luogo a
significativi sviluppi, in particolare per quanto
riguarda la posizione degli USA, che si
indirizzarono verso un accordo giuridicamente
vincolante che riconoscesse gli obiettivi del
Mandato di Berlino e dellUNFCCC - (La posizione dellAmministrazione Clinton non
era condivisa dal Senato USA. Infatti, nel luglio
1997 una risoluzione del Senato chiarì che gli
USA non sarebbero stati parte di nessun accordo
sulla riduzione delle emissioni dei GHGs se i
Paesi in via di sviluppo non fossero stati parte
a loro volta)
773.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- LA STORIA
- Alla COP-3 (terza Conferenza delle Parti)
tenutasi a Kyoto nel 1997 vennero fatti
significativi passi avanti in risposta al
problema del riscaldamento globale - Il Protocollo di Kyoto, adottato al termine della
COP-3, è entrato in vigore il 16.02.05 - (Art. 25 il Protocollo entrerà in vigore dal
90 giorno in cui sarà ratificato da almeno 55
parti che lo hanno sottoscritto, a condizione che
tali parti rappresentino almeno il 55 delle
emissioni totali di CO2 rilevate nel 1990) - Attualmente è stato ratificato da 169 Stati e
dalla CE (con decisione del Consiglio 2002/358/CE
del 25 aprile 2002), pari a circa il 61 delle
emissioni. Gli Usa lo hanno sottoscritto ma non
ratificato
783.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- IL CONTENUTO
- Lart. 2 del Protocollo prevede degli obblighi
generali per tutti gli Stati parte dello stesso
secondo le proprie capacità (policies and
measures) - La CE avrebbe voluto che il protocollo ponesse
obiettivi di riduzione e vincolasse gli Stati
anche per quanto riguarda i metodi di
perseguimento di tali obiettivi - É prevalso latteggiamento degli USA e delle
parti che volevano un trattato più debole,
senza obblighi vincolanti quanto al metodo
793.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- IL CONTENUTO
- Lart. 3 del Protocollo prevede obblighi
specifici per tutti gli Stati elencati
nellAllegato I alla UNFCCC a ciascuno Stato è
assegnato un determinato tasso di emissioni nella
prospettiva di ridurre almeno del 5 il livello
di emissioni del 1990 nel periodo 2008-2012
(commitment period) - - i 39 Paesi dellAllegato I sono solo Paesi
industrializzati! - - art. 3 Annex I countries shall individually
or jointly ensure that.. - Per ogni Stato è fissato un target individuale
non devono superare il proprio ASSIGNED AMOUNT
(AA) - (es. se lAA di uno Stato è 92 deve ridurre
dell8 il livello di emissioni di gas serra
relativo al 1990. Moltiplicando per 5 lAssigned
Amount si ottiene la quantità di gas serra che lo
Stato in questione potrà emettere nel quinquennio
2008-2012)
803.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- IL CONTENUTO
- Per permettere agli Stati di conseguire le
riduzioni percentuali di CO2 stabilite, il
protocollo di Kyoto ha individuato 3 strumenti
(MECCANISMI FLESSIBILI) - Meccanismi flessibili intesi in senso lato,
comprendono anche luso dei sinks (art. 3, par.
3) e i burden sharing agreements (art. 4) - Art. 6 Joint implementation (Ji) o azione
congiunta - Uno o più Stati industrializzati possono
attuare un progetto congiuntamente ad uno dei
Paesi che, pur avendo un vincolo alle emissioni,
si trova in uno stato tecnologico più arretrato
(es. Stati dellEst europeo) - 2. Art. 12 Clean Development Mechanism (Cdm) o
meccanismo di sviluppo pulito - Gli Stati di cui allAllegato I (soggetti a
vincoli di emissione) possono esportare
tecnologie a bassa emissione di CO2 da
implementare in uno dei Paesi in via di sviluppo
(tra cui nel 1990 erano stati ricompresi
anche Cina, India e Brasile)
813.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- IL CONTENUTO
- Sono meccanismi volontari e flessibili
- Alla base delladozione dei suddetti meccanismi
vi sono motivazioni di carattere economico se i
Paesi sottoposti a vincolo di riduzione sono
liberi di abbatterli in qualsiasi parte del
mondo, sceglieranno di ridurli nelle zone dove
ciò è più conveniente dal punto di vista
economico. In questo modo, i Paesi
industrializzati potranno - - abbattere le emissioni allinterno del proprio
Paese - - esportare tecnologie pulite negli stati in via
di sviluppo o comunque in quelli che si trovano
in uno stato tecnologico meno avanzato - LE IMPRESE INVESTITRICI DEVONO RICAVARNE UN UTILE
- La riduzione di CO2 che si ottiene
dallattuazione dei meccanismi flessibili è
premiata con il rilascio di crediti chiamati - - CERTIFICATED EMISSIONS REDUCTIONS (CERs) per i
progetti Cdm - - EMISSION REDUCTIONS UNITS (ERUs) nel caso dei
progetti Ji
823.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- IL CONTENUTO
- 3. Art. 17 International Emissions Trading
- Il terzo dei meccanismi flessibili previsti dal
protocollo di Kyoto riguarda lo scambio
commerciale dei crediti di emissioni - Gli Stati dellAllegato I o le imprese private -
assegnatarie di quote di emissione in base ai
piani nazionali di assegnazione - possono
trasferire i crediti previsti dal Protocollo, e
precisamente - - gli AAU (Assigned Amount Units) riguardano i
Paesi industrializzati - - gli RMU (Removal Units) riguardano i Paesi
industrializzati - - i CER (Certificated Emission
Reductions) raggiunti con CDM - - gli ERU (Emission Reduction Units) raggiunti
con JI - TUTTE QUESTE UNITÀ SONO CONSIDERATE EQUIVALENTI E
INTERSCAMBIABILI
833.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- LATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO NELLA CE
- Il terzo dei meccanismi flessibili previsti da
Kyoto ha trovato concreta attuazione allinterno
della Comunità Europea attraverso la direttiva
2003/87/CE (c.d. direttiva emission trading).
Sistema previsto - ogni Stato membro deve determinare un
quantitativo massimo annuo di emissioni di CO2
(CAP), che va approvato dalla Commissione Europea
(il cap è espresso in quote di emissione diritto
ad emettere una tonnellata di biossido di
carbonio equivalente) - lo Stato membro assegna le quote a determinati
soggetti appositamente autorizzati ad emettere
gas ad effetto serra, che sono così legittimati
a emettere in atmosfera tanti quantitativi di CO2
quanti quelli assegnati - i soggetti autorizzati che nellarco dellanno
hanno mantenuto il quantitativo di emissioni al
di sotto del cap possono vendere la differenza di
quote agli impianti che hanno invece oltrepassato
il limite assegnato.
843.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- LATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO NELLA CE
- I soggetti che sforano il cap dovranno pagare
- - sanzione pecuniaria allo Stato
- - prezzo per comprare le quote da restituire
allo Stato stesso - Fine ultimo dello schema indurre le imprese a
ritenere più vantaggioso investire in tecnologie
ambientalmente sostenibili, rispetto
allacquistare quote sul mercato e pagare le
sanzioni - La CE ha abbandonato il metodo del Command and
Control per far fronte al problema del
riscaldamento globale si è passati ad un c.d.
Market Based Instrument (strumento
economico-finanziario in grado di incentivare la
tutela ambientale attraverso meccanismi di
mercato) - Altro elemento innovativo creazione di un
bene giuridicamente inteso (le quote di
emissione), che lo Stato decide di assegnare a
determinati soggetti autorizzati
853.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- LATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CENNI AL CASO
ITALIANO - Legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed
esecuzione del protocollo di Kyoto alla
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l11
dicembre 1997) - Decreto legge 12 novembre 2004, n. 273
(Disposizioni urgenti per lapplicazione della
direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di
quote di emissione di gas ad effetto serra nella
Comunità europea) - La Commissione approva il Pna italiano 2005-2007
con la decisione finale C(2005) 1527 del 25.5.05
(dettando alcune condizioni) - LItalia, adeguandosi alla decisione della
Commissione, approva la versione finale del Pna
2005-2007 il 15.12.2005
863.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- LATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CENNI AL CASO
ITALIANO - Nel corso del tempo necessario allapprovazione
da parte della Commissione del Pna, lItalia ha
dovuto necessariamente implementare il sistema
attraverso alcuni decreti ministeriali attuativi
del d.l. 273/2004. - I primi atti adottati furono le autorizzazioni
allemissione di CO2. Fecero seguito le linee
guida per il monitoraggio e la comunicazione
delle emissioni di GHGs e le norme
sullaccreditamento degli enti verificatori
deputati a verificare i dati relativi alle
emissioni - Il formale recepimento della direttiva 2003/87/CE
si è avuto solo con il d. lgs. 4 aprile 2006, n.
216 - Decreto del Ministro Ambiente 18 dicembre 2006
(Approvazione del Piano nazionale di assegnazione
delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012)
873.3. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
- PROFILI CRITICI
- Secondo alcuni, Kyoto offre la diagnosi sbagliata
in quanto confonde le cause con i sintomi - Lattenzione è focalizzata esclusivamente sulla
riduzione delle emissioni di GHGs prodotte dalla
combustione di idrocarburi - Per intervenire sulla causa e non sui sintomi,
Kyoto avrebbe dovuto promuovere politiche dirette
ad ottenere e assicurare energia rinnovabile e
sostenibile - Infatti, l85 dellenergia necessaria per
soddisfare le esigenze globali è ora e sarà
probabilmente per i prossimi 30 anni basata
sugli idrocarburi la CO2 continuerà ad
aumentare!
Slid