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P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente, Bologna 1992 Storia medievale prof. Marco Bartoli – PowerPoint PPT presentation

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Title: prof. Marco Bartoli


1
P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento
politico nella storia costituzionale
dell'Occidente, Bologna 1992
Storia medievale
prof. Marco Bartoli
9. Il giuramento
2
una svolta epocale
  • la crisi della politica oggi si inserisce in una
    più ampia crisi di riferimenti ideali, al punto
    che la presente risulta essere la prima
    generazione, dopo secoli, a non utilizzare il
    giuramento come base dei rapporti sociali e
    politici.

3
Licurgo, discorso contro Leocrate, n. 79
  • "...il giuramento è ciò che tiene insieme la
    democrazia. Tre infatti sono gli elementi dei
    quali è composta la vita politica il sovrano, il
    giudice, l'uomo comune. Ciascuno di questi
    infatti presta la stessa fede..."
  • Legislatore di Sparta, VIII sec. A. C. circa

4
Identificazione valenza religiosa e politica del
giuramento
  • Sia nella Mesopotamia che nellantico Egitto
    lidentificazione divina con il sovrano e la
    conseguente coincidenza del giuramento nel nome
    del re (o del faraone) con il giuramento nel nome
    di Dio da una parte fa del giuramento il perno di
    tutta la vita pubblica, anche amministrativa,
    dallaltra impedisce la crescita di questo
    istituto come patto politico garantito da una
    divinità superiore.

5
La polis greca
  • Non è che la Grecia abbia conosciuto la libertà
    individuale in senso moderno o la separazione
    della sfera religiosa da quella politica ma
    resta il fatto che la non identificazione della
    divinità con i concreti detentori del potere
    permette linizio di un lungo processo di
    sviluppo della valenza politica del giuramento.
  • p.28

6
Roma
  • Cicerone, De officiis (III, XXIX, 10)
  • bisogna ben comprendere non quale timore, ma
    quale valore racchiuda in sé un giuramento.
    Perché il giuramento è un'affermazione religiosa
    e ciò che si promette solennemente, quasi davanti
    alla maestà del dio, dev'essere poi
    scrupolosamente mantenuto. Il giuramento,
    infatti, non si richiama all'ira divina, che non
    esiste, ma alla tutela della giustizia e della
    fede
  • Sed in iureiurando non qui metus sed quae vis
    sit, debet intelligi est enim iusiurandum
    affirmatio religiosa quod autem affirmate quasi
    Deo teste promiseris, id tenendum est. Iam enim
    non ad iram deorum quae nulla est, sed ad
    iustitiam et ad fidem pertinet

7
Attilio Regolo
  • nella prima guerra punica Regolo, catturato dai
    Cartaginesi ed inviato a Roma per trattare dello
    scambio dei prigionieri, appena arrivò, disse in
    Senato che non si dovevano consegnare i
    prigionieri poi, sebbene trattenuto da parenti
    ed amici, preferì andare al supplizio piuttosto
    che mancare alla parola data al nemico.

8
Promissio iurata liberti
  • Il giuramento con il quale lo schiavo si obbliga
    a prestare, una volta affrancato e libero, certi
    servizi al padrone.
  • Solo il giuramento per la sua forza religiosa può
    permettere ad una persona priva di capacità
    giuridica come lo schiavo di entrare nella sfera
    del diritto.

9
Antico Testamento
  • Dt 6,13 Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e
    giurerai per il suo nome.
  • Ecclesiastico 23, 9-19 Non abituare la bocca al
    giuramento, non abituarti a nominare il nome del
    Santo. Come uno schiavo interrogato di continuo
    non sarà senza lividure, così chi giura e ha
    sempre in bocca Dio non sarà esente da peccato.
    Un uomo dai molti giuramenti si riempie di
    iniquità il flagello non si allontanerà dalla
    sua casa. Se cade in fallo, il suo peccato è su
    di lui se non ne tiene conto, pecca due volte.
    Se giura il falso non sarà giustificato, la sua
    casa si riempirà di sventure.

10
Il giuramento nel Nuovo Testamento
  • Mt 5,33-37 Avete anche inteso che fu detto agli
    antichi Non spergiurare, ma adempi con il
    Signore i tuoi giuramenti ma io vi dico non
    giurate affatto né per il cielo, perché è il
    trono di Dio né per la terra, perché è lo
    sgabello per i suoi piedi né per Gerusalemme,
    perché è la città del gran re. Non giurare
    neppure per la tua testa, perché non hai il
    potere di rendere bianco o nero un solo capello.
    Sia invece il vostro parlare sì, sì no, no il
    di più viene dal maligno.

11
  • Gc 5, 12
  • Soprattutto, fratelli miei, non giurate, né per
    il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra
    cosa ma il vostro sì sia sì, e il vostro no
    no, per non incorrere nella condanna.

12
La svolta costantiniana
  • Rimane abbastanza sicuro il fatto che durante il
    IV secolo il giuramento è profondamente penetrato
    nel costume cristiano...si comincia a formare e a
    sviluppare in coerenza con il nuovo ordine
    politico la dottrina positiva del giuramento
    cristiano.
  • p. 51

13
SantAgostino, Enarrationes in Psalmos, Sal. 109
  • Dunque, il Signore ha giurato. Che cosa
    significa Il Signore ha giurato? Dunque il
    Signore giura, mentre proibisce all'uomo di
    giurare? O non è vero, piuttosto, che egli
    proibisce all'uomo di giurare perché non cada
    nello spergiuro, e per ciò stesso Dio giura,
    perché non può essere assolutamente spergiuro? È
    giusto, infatti, che all'uomo, il quale per
    l'abitudine di giurare può cadere con la sua
    lingua nello spergiuro, sia proibito di giurare
    egli sarà tanto più lontano dallo spergiuro,
    quanto più sarà lontano dal giurare. L'uomo che
    giura può, in effetti, giurare il falso e il
    vero l'uomo che, invece, non giura, non può
    giurare il falso, perché non giura affatto.
    Perché, dunque, non potrebbe giurare il Signore,
    quando il giuramento del Signore è la conferma
    suprema della sua promessa? Egli può certamente
    giurare. Ora che cosa fai tu, quando giuri? Tu
    chiami Dio in testimonio giurare significa
    chiamare Dio in testimonio, ed appunto per questo
    non è cosa opportuna, ad evitare che tu prenda
    Dio a testimonio di qualche falsità. Dunque, se
    giurando tu chiami Dio in testimonio, perché non
    potrebbe anche Dio, giurando, chiamare in
    testimonio se stesso? Io vivo, dice il Signore è
    la formula del giuramento di Dio.

14
Il "sacramentum iuris" nell'Alto medioevo
occidentale
  • a Bisanzio si sviluppa l'istituto del giuramento
    di fedeltà all'imperatore, che acquistava
    un'ampiezza sempre maggiore fino a coinvolgere
    tutti i sudditi
  • In Occidente il giuramento - sacramento (i due
    termini sono sinonimi) giunge a diventare il
    fondamento stesso della vita associata e più
    esattamente il suo fondamento divino. "E' la
    fides invisibile, che nell'atto del giuramento
    diventa visibile, attraverso i gesti e la voce,
    generando il diritto al di sopra di ogni autorità
    umana" (Pascasio Ratberto IX sec.)

15
Il giuramento di Strasburgo
  • Il giuramento appare dunque alla base della
    costruzione carolingia e poi dell'intero
    ordinamento feudale. "Non è un caso che il primo
    documento nelle lingue volgari europee, il
    celebre trattato di Strasburgo dell'842 sia un
    giuramento-sacramento ...Sacramentum autem, quod
    utrorumque populus quique propria lingua testatus
    est ".
  • p. 97

16
La rivoluzione papale
  • La cosiddetta riforma gregoriana, porta al
    passaggio dal giuramento-sacramento al
    sacramento-contratto, premessa ed insieme
    prodotto della desacralizzazione del potere e
    della vita politica.
  • Con la definitiva affermazione di un dualismo
    politico-istituzionale, si vanno costituendo due
    gerarchie di obbedienza, fondate entrambe sul
    giuramento.
  • "è proprio la Chiesa romana post-gregoriana a
    permettere, abolendo il valore sacramentale del
    giuramento e rivendicandone quindi la
    giurisdizione come atto umano soggetto al
    peccato, l'inizio della secolarizzazione della
    politica" p.137

17
La società giurata
  • "Il tentativo di ricondurre la cristianità ad
    un'unica fedeltà ed obbedienza con un'equazione
    costituzionale del battesimo al giuramento di
    fedeltà al papa e il controllo da parte del papa
    stesso ratione peccati et iuramenti di tutti gli
    altri meccanismi capaci di produrre situazioni di
    dominio o di associazione, fallisce sul piano
    politico nei primi decenni del Trecento nei
    conflitti con Filippo il Bello e Ludovico il
    Bavaro" p.181

18
Le resistenze degli eretici
  • "Il vescovo convochi gli accusati alla sua
    presenza e se questi non si saranno giustificati
    dalla colpa loro imputata, o se, dopo
    l'espia-zione, ricadranno nella loro primitiva
    perfidia, siano puniti secondo i canoni. Chi,
    rifiutando con riprorevole ostinazione il vincolo
    del giuramento, non volesse giurare, per questo
    stesso motivo sia considerato eretico".
  • Concilio Lateranense IV del 1215, costituzione
    III, De hereticis

la formula con cui alcuni Valdesi, capeggiati da
Durando di Osca, furono riammessi alla comunione
di fede con la Sede Apostolica da Innocenzo III
nel 1208, conteneva tra l'altro la seguente
dichiara-zione "Non condemnamus iuramentum, imo
credimus puro corde, quod cum veritate et iudicio
et iusti-tia licitum sit iurare"
19
  • Giovanni XXII, nel condannare i Fraticelli per il
    loro rifiuto di praticare il giuramento, tra
    l'altro dirà "Tertius istorum error in
    Waldensium errore coniurat, quoniam et ii et illi
    in nullum eventum asserunt fore iurandum,
    dogmatizantes mortalis criminis contagione pollui
    et poena teneri, quos contigerit iuramenti
    religione constringi"

20
Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae II,II, p. 89,
art. 3se il giuramento sia o no un atto di
culto reso a Dio
  • Davanti agli eretici che affermavano che giurare
    non è un atto di religione, né un atto di
    devozione o di culto reso a Dio, perché il fine
    del giuramento è quello di confermare le azioni
    dell'uomo e, in altre parole, l'uomo giurando si
    serve di Dio più di quanto serva Dio, Tommaso
    risponde che "Et ideo in hoc ipso quod homo per
    Deum iurat, profitetur Deum potiorem... et sic
    aliquo modo Deo reverentiam exibet. Unde et
    Apostolus dicit quod 'homines per maiores se
    iurant'." E poi aggiunge "Philosophus etiam
    dicit, in I Methaphys, quod iuramentum est
    honorabilissimum."

21
Pietro di Giovanni Olivi1. Il giuramneto degli
infedeli
  • lettera di Agostino a Publicola sine ulla
    dubitatione minus malum est per deum falsum
    iurare veraciter, quam per Deum verum
    fallaciter. Agostino sottolinea il valore della
    sicurezza stabilita grazie al giuramento
    scambiato vicendevolmente tra persone, poiche'
    non solo alla frontiera, ma in tutte le province
    la pace si stabilisce mediante giuramento
    prestato dai barbari. A Publicola che gli
    chiedeva se fosse lecito per dei cristiani
    pretendere da contadini pagani, che dovevano
    custodire dei prodotti agricoli, di giurare per i
    loro falsi dei, Agostino rispondeva che, allo
    stesso modo, si chiedeva ai barbari di giurare la
    pace ai confini dell'impero e tale giuramento non
    solo non era dannoso, ma anzi proficuo.

22
  • Pietro di Giovanni Olivi distingue tra "fede",
    intesa come atto di culto, e "buona fede", intesa
    come fedeltà a quanto promesso. Pertanto chi
    giura per falsi dei commette si atto di
    idolatria, ma, al tempo stesso esprime una "buona
    fede" che può avere in se qualcosa di positivo.
  • Il francescano provenzale propone una
    similitudine con l'amplesso coniugale, che, anche
    se è in sé cattivo, a causa della viziosità della
    concupiscenza, può contenere tre beni e cioè la
    generazione della prole, l'estinzione del debito
    coniugale e il rimedio di mali peggiori quali
    l'adulterio, la fornicazione e qualsivoglia
    disordinata polluzione.
  • Così pure il giuramento, che di per se è male,
    può portare a tre beni, e cioè la conferma della
    verità necessaria nei patti e nei giudizi umani,
    il volontario obbligo e costume a tener fede alla
    verità delle cose che si dicono, ed infine il
    sentimento di reverenza che comunque si ha da
    parte di tutti gli uomini quando si chiami Dio a
    testimone.

23
l'importanza del giuramento nella determinazione
dei rapporti economici.
  • Ci si chiede se i mercanti di una stessa città
    che giurino insieme che nella sera del sabato
    (eccetto il caso di necessità) non vendano nulla,
    siano poi tenuti ad osservare tale giuramento nel
    caso in cui alcuni di loro non lo osservino.
  • E sembra di si, poiché non avevano escluso una
    tale ipotesi dal loro giuramento.
  • In contrario. Poiché coloro che continuassero ad
    osservarlo sarebbero danneggiati contro il loro
    intento, secondo il quale tutti lo avrebbero
    osservato, così che, se non avessero creduto ciò,
    non avrebbero giurato.

24
  • Si risponde dicendo che per il fatto che la
    maggior parte non tien fede a quel giuramento, o
    per l'inosservanza di uno solo o di più, viene
    leso in maniera considerevole il legittimo
    guadagno commerciale, allora quelli che restano
    non sono tenuti a tenervi fede, perché, anche se
    tale condizione non era stata espressa o
    esplicitamente pensata, fu in ogni caso qui
    efficacemente sottintesa, così che (la
    possibilità) che uno qualsiasi di loro violasse
    il giuramento, essi l'avevano esclusa.
  • Si deve ritenere invalido un simile giuramento, a
    paragone con il caso di chi abbia contratto
    matrimonio e poi scopra che la sposa è lebbrosa
    ovvero è una pubblica meretrice, caso in cui si
    prevedeva l'annullamento del matrimonio stesso,
    secondo quanto aveva stabilito Innocenzo III ed
    era stato ripreso dalle Decretali di Gregorio IX.
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