Title: prof. Marco Bartoli
1P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento
politico nella storia costituzionale
dell'Occidente, Bologna 1992
Storia medievale
prof. Marco Bartoli
9. Il giuramento
2una svolta epocale
- la crisi della politica oggi si inserisce in una
più ampia crisi di riferimenti ideali, al punto
che la presente risulta essere la prima
generazione, dopo secoli, a non utilizzare il
giuramento come base dei rapporti sociali e
politici.
3Licurgo, discorso contro Leocrate, n. 79
- "...il giuramento è ciò che tiene insieme la
democrazia. Tre infatti sono gli elementi dei
quali è composta la vita politica il sovrano, il
giudice, l'uomo comune. Ciascuno di questi
infatti presta la stessa fede..." - Legislatore di Sparta, VIII sec. A. C. circa
4Identificazione valenza religiosa e politica del
giuramento
- Sia nella Mesopotamia che nellantico Egitto
lidentificazione divina con il sovrano e la
conseguente coincidenza del giuramento nel nome
del re (o del faraone) con il giuramento nel nome
di Dio da una parte fa del giuramento il perno di
tutta la vita pubblica, anche amministrativa,
dallaltra impedisce la crescita di questo
istituto come patto politico garantito da una
divinità superiore.
5La polis greca
- Non è che la Grecia abbia conosciuto la libertà
individuale in senso moderno o la separazione
della sfera religiosa da quella politica ma
resta il fatto che la non identificazione della
divinità con i concreti detentori del potere
permette linizio di un lungo processo di
sviluppo della valenza politica del giuramento. - p.28
6Roma
- Cicerone, De officiis (III, XXIX, 10)
- bisogna ben comprendere non quale timore, ma
quale valore racchiuda in sé un giuramento.
Perché il giuramento è un'affermazione religiosa
e ciò che si promette solennemente, quasi davanti
alla maestà del dio, dev'essere poi
scrupolosamente mantenuto. Il giuramento,
infatti, non si richiama all'ira divina, che non
esiste, ma alla tutela della giustizia e della
fede - Sed in iureiurando non qui metus sed quae vis
sit, debet intelligi est enim iusiurandum
affirmatio religiosa quod autem affirmate quasi
Deo teste promiseris, id tenendum est. Iam enim
non ad iram deorum quae nulla est, sed ad
iustitiam et ad fidem pertinet
7Attilio Regolo
- nella prima guerra punica Regolo, catturato dai
Cartaginesi ed inviato a Roma per trattare dello
scambio dei prigionieri, appena arrivò, disse in
Senato che non si dovevano consegnare i
prigionieri poi, sebbene trattenuto da parenti
ed amici, preferì andare al supplizio piuttosto
che mancare alla parola data al nemico.
8Promissio iurata liberti
- Il giuramento con il quale lo schiavo si obbliga
a prestare, una volta affrancato e libero, certi
servizi al padrone. - Solo il giuramento per la sua forza religiosa può
permettere ad una persona priva di capacità
giuridica come lo schiavo di entrare nella sfera
del diritto.
9Antico Testamento
- Dt 6,13 Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e
giurerai per il suo nome. - Ecclesiastico 23, 9-19 Non abituare la bocca al
giuramento, non abituarti a nominare il nome del
Santo. Come uno schiavo interrogato di continuo
non sarà senza lividure, così chi giura e ha
sempre in bocca Dio non sarà esente da peccato.
Un uomo dai molti giuramenti si riempie di
iniquità il flagello non si allontanerà dalla
sua casa. Se cade in fallo, il suo peccato è su
di lui se non ne tiene conto, pecca due volte.
Se giura il falso non sarà giustificato, la sua
casa si riempirà di sventure.
10Il giuramento nel Nuovo Testamento
- Mt 5,33-37 Avete anche inteso che fu detto agli
antichi Non spergiurare, ma adempi con il
Signore i tuoi giuramenti ma io vi dico non
giurate affatto né per il cielo, perché è il
trono di Dio né per la terra, perché è lo
sgabello per i suoi piedi né per Gerusalemme,
perché è la città del gran re. Non giurare
neppure per la tua testa, perché non hai il
potere di rendere bianco o nero un solo capello.
Sia invece il vostro parlare sì, sì no, no il
di più viene dal maligno.
11- Gc 5, 12
- Soprattutto, fratelli miei, non giurate, né per
il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra
cosa ma il vostro sì sia sì, e il vostro no
no, per non incorrere nella condanna.
12La svolta costantiniana
- Rimane abbastanza sicuro il fatto che durante il
IV secolo il giuramento è profondamente penetrato
nel costume cristiano...si comincia a formare e a
sviluppare in coerenza con il nuovo ordine
politico la dottrina positiva del giuramento
cristiano. - p. 51
13SantAgostino, Enarrationes in Psalmos, Sal. 109
- Dunque, il Signore ha giurato. Che cosa
significa Il Signore ha giurato? Dunque il
Signore giura, mentre proibisce all'uomo di
giurare? O non è vero, piuttosto, che egli
proibisce all'uomo di giurare perché non cada
nello spergiuro, e per ciò stesso Dio giura,
perché non può essere assolutamente spergiuro? È
giusto, infatti, che all'uomo, il quale per
l'abitudine di giurare può cadere con la sua
lingua nello spergiuro, sia proibito di giurare
egli sarà tanto più lontano dallo spergiuro,
quanto più sarà lontano dal giurare. L'uomo che
giura può, in effetti, giurare il falso e il
vero l'uomo che, invece, non giura, non può
giurare il falso, perché non giura affatto.
Perché, dunque, non potrebbe giurare il Signore,
quando il giuramento del Signore è la conferma
suprema della sua promessa? Egli può certamente
giurare. Ora che cosa fai tu, quando giuri? Tu
chiami Dio in testimonio giurare significa
chiamare Dio in testimonio, ed appunto per questo
non è cosa opportuna, ad evitare che tu prenda
Dio a testimonio di qualche falsità. Dunque, se
giurando tu chiami Dio in testimonio, perché non
potrebbe anche Dio, giurando, chiamare in
testimonio se stesso? Io vivo, dice il Signore è
la formula del giuramento di Dio.
14Il "sacramentum iuris" nell'Alto medioevo
occidentale
- a Bisanzio si sviluppa l'istituto del giuramento
di fedeltà all'imperatore, che acquistava
un'ampiezza sempre maggiore fino a coinvolgere
tutti i sudditi - In Occidente il giuramento - sacramento (i due
termini sono sinonimi) giunge a diventare il
fondamento stesso della vita associata e più
esattamente il suo fondamento divino. "E' la
fides invisibile, che nell'atto del giuramento
diventa visibile, attraverso i gesti e la voce,
generando il diritto al di sopra di ogni autorità
umana" (Pascasio Ratberto IX sec.)
15Il giuramento di Strasburgo
- Il giuramento appare dunque alla base della
costruzione carolingia e poi dell'intero
ordinamento feudale. "Non è un caso che il primo
documento nelle lingue volgari europee, il
celebre trattato di Strasburgo dell'842 sia un
giuramento-sacramento ...Sacramentum autem, quod
utrorumque populus quique propria lingua testatus
est ". - p. 97
16La rivoluzione papale
- La cosiddetta riforma gregoriana, porta al
passaggio dal giuramento-sacramento al
sacramento-contratto, premessa ed insieme
prodotto della desacralizzazione del potere e
della vita politica. - Con la definitiva affermazione di un dualismo
politico-istituzionale, si vanno costituendo due
gerarchie di obbedienza, fondate entrambe sul
giuramento. - "è proprio la Chiesa romana post-gregoriana a
permettere, abolendo il valore sacramentale del
giuramento e rivendicandone quindi la
giurisdizione come atto umano soggetto al
peccato, l'inizio della secolarizzazione della
politica" p.137
17La società giurata
- "Il tentativo di ricondurre la cristianità ad
un'unica fedeltà ed obbedienza con un'equazione
costituzionale del battesimo al giuramento di
fedeltà al papa e il controllo da parte del papa
stesso ratione peccati et iuramenti di tutti gli
altri meccanismi capaci di produrre situazioni di
dominio o di associazione, fallisce sul piano
politico nei primi decenni del Trecento nei
conflitti con Filippo il Bello e Ludovico il
Bavaro" p.181
18Le resistenze degli eretici
- "Il vescovo convochi gli accusati alla sua
presenza e se questi non si saranno giustificati
dalla colpa loro imputata, o se, dopo
l'espia-zione, ricadranno nella loro primitiva
perfidia, siano puniti secondo i canoni. Chi,
rifiutando con riprorevole ostinazione il vincolo
del giuramento, non volesse giurare, per questo
stesso motivo sia considerato eretico". - Concilio Lateranense IV del 1215, costituzione
III, De hereticis
la formula con cui alcuni Valdesi, capeggiati da
Durando di Osca, furono riammessi alla comunione
di fede con la Sede Apostolica da Innocenzo III
nel 1208, conteneva tra l'altro la seguente
dichiara-zione "Non condemnamus iuramentum, imo
credimus puro corde, quod cum veritate et iudicio
et iusti-tia licitum sit iurare"
19- Giovanni XXII, nel condannare i Fraticelli per il
loro rifiuto di praticare il giuramento, tra
l'altro dirà "Tertius istorum error in
Waldensium errore coniurat, quoniam et ii et illi
in nullum eventum asserunt fore iurandum,
dogmatizantes mortalis criminis contagione pollui
et poena teneri, quos contigerit iuramenti
religione constringi"
20Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae II,II, p. 89,
art. 3se il giuramento sia o no un atto di
culto reso a Dio
- Davanti agli eretici che affermavano che giurare
non è un atto di religione, né un atto di
devozione o di culto reso a Dio, perché il fine
del giuramento è quello di confermare le azioni
dell'uomo e, in altre parole, l'uomo giurando si
serve di Dio più di quanto serva Dio, Tommaso
risponde che "Et ideo in hoc ipso quod homo per
Deum iurat, profitetur Deum potiorem... et sic
aliquo modo Deo reverentiam exibet. Unde et
Apostolus dicit quod 'homines per maiores se
iurant'." E poi aggiunge "Philosophus etiam
dicit, in I Methaphys, quod iuramentum est
honorabilissimum."
21Pietro di Giovanni Olivi1. Il giuramneto degli
infedeli
- lettera di Agostino a Publicola sine ulla
dubitatione minus malum est per deum falsum
iurare veraciter, quam per Deum verum
fallaciter. Agostino sottolinea il valore della
sicurezza stabilita grazie al giuramento
scambiato vicendevolmente tra persone, poiche'
non solo alla frontiera, ma in tutte le province
la pace si stabilisce mediante giuramento
prestato dai barbari. A Publicola che gli
chiedeva se fosse lecito per dei cristiani
pretendere da contadini pagani, che dovevano
custodire dei prodotti agricoli, di giurare per i
loro falsi dei, Agostino rispondeva che, allo
stesso modo, si chiedeva ai barbari di giurare la
pace ai confini dell'impero e tale giuramento non
solo non era dannoso, ma anzi proficuo.
22- Pietro di Giovanni Olivi distingue tra "fede",
intesa come atto di culto, e "buona fede", intesa
come fedeltà a quanto promesso. Pertanto chi
giura per falsi dei commette si atto di
idolatria, ma, al tempo stesso esprime una "buona
fede" che può avere in se qualcosa di positivo. - Il francescano provenzale propone una
similitudine con l'amplesso coniugale, che, anche
se è in sé cattivo, a causa della viziosità della
concupiscenza, può contenere tre beni e cioè la
generazione della prole, l'estinzione del debito
coniugale e il rimedio di mali peggiori quali
l'adulterio, la fornicazione e qualsivoglia
disordinata polluzione. - Così pure il giuramento, che di per se è male,
può portare a tre beni, e cioè la conferma della
verità necessaria nei patti e nei giudizi umani,
il volontario obbligo e costume a tener fede alla
verità delle cose che si dicono, ed infine il
sentimento di reverenza che comunque si ha da
parte di tutti gli uomini quando si chiami Dio a
testimone.
23l'importanza del giuramento nella determinazione
dei rapporti economici.
- Ci si chiede se i mercanti di una stessa città
che giurino insieme che nella sera del sabato
(eccetto il caso di necessità) non vendano nulla,
siano poi tenuti ad osservare tale giuramento nel
caso in cui alcuni di loro non lo osservino. - E sembra di si, poiché non avevano escluso una
tale ipotesi dal loro giuramento. - In contrario. Poiché coloro che continuassero ad
osservarlo sarebbero danneggiati contro il loro
intento, secondo il quale tutti lo avrebbero
osservato, così che, se non avessero creduto ciò,
non avrebbero giurato.
24- Si risponde dicendo che per il fatto che la
maggior parte non tien fede a quel giuramento, o
per l'inosservanza di uno solo o di più, viene
leso in maniera considerevole il legittimo
guadagno commerciale, allora quelli che restano
non sono tenuti a tenervi fede, perché, anche se
tale condizione non era stata espressa o
esplicitamente pensata, fu in ogni caso qui
efficacemente sottintesa, così che (la
possibilità) che uno qualsiasi di loro violasse
il giuramento, essi l'avevano esclusa. - Si deve ritenere invalido un simile giuramento, a
paragone con il caso di chi abbia contratto
matrimonio e poi scopra che la sposa è lebbrosa
ovvero è una pubblica meretrice, caso in cui si
prevedeva l'annullamento del matrimonio stesso,
secondo quanto aveva stabilito Innocenzo III ed
era stato ripreso dalle Decretali di Gregorio IX.