Title: VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO: ASPETTI GENERALI
1VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN
VITRO ASPETTI GENERALI
DISPOSITIVI MEDICI NUOVE STRATEGIE E
PROSPETTIVE DEL SISTEMA VIGILANZA
- Giovanna Nisticò
- Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi
Medici - Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali - Direttore Ufficio IV Diagnostici in vitro
- Roma, 25 giugno 2008
2VIGILANZA - Le nuove linee guida
- Meddev 2.12-1 rev 5 - April 2007
Le nuove linee guida prendono in ampia
considerazione i dispositivi medico-diagnostici
in vitro (IVD).
3VIGILANZA Le nuove linee guida
- MEDDEV 2.12-1 rev 5 - April 2007
- Guidelines on a medical devices vigilance system
- Le nuove linee guida prevedono, tra laltro
- un paragrafo (3.1.2) dedicato ai fabbricanti di
IVD - un paragrafo (4.11) in cui viene data particolare
evidenza al danno indiretto causato dagli IVD - un paragrafo (4.21) con la definizione di
utilizzatore inteso come istituzione
sanitaria, professionista, paziente o chi lo
assiste - ripetuti riferimenti ai dispositivi per test
autodiagnostici
4VIGILANZA Le nuove linee guida
- MEDDEV 2.12-1 rev 5 - April 2007
- Guidelines on a medical devices vigilance system
- Le linee guida, pur non essendo legalmente
vincolanti, sono state predisposte per facilitare
lapplicazione uniforme e per migliorare
limplementazione delle norme del sistema di
vigilanza sui dispositivi medici contenute nelle
direttive 93/42/CEE (MDD), 90/385/CEE (AIMD) e
98/79/CE (IVDD).
5VIGILANZA Le nuove linee guida
- Le linee guida descrivono il sistema europeo per
la notifica e la valutazione degli incidenti e le
Field Safety Corrective Actions (FSCA)
riguardanti i dispositivi medici (compresi gli
IVD), noto come the Medical Device Vigilance
System. - Lo scopo principale del sistema di vigilanza è di
migliorare la protezione della salute e la
salvaguardia di pazienti, utilizzatori ed altri
riducendo la probabilità del ripetersi di un
incidente in unaltra circostanza o
minimizzandone le conseguenze. Ciò si ottiene
tramite la valutazione delle segnalazioni degli
incidenti e tramite la diffusione delle
informazioni.
6ATTIVITÀ UFFICIO IV DIAGNOSTICI IN VITRO
- Il D.M. 23 giugno 2004 ha istituito, presso la
Direzione generale dei farmaci e dispositivi
medici, lUfficio IV Diagnostici in vitro con
le seguenti competenze - autorizzazione degli organismi notificati
- registrazione dei fabbricanti e banca dati
europea dei dispositivi - valutazione del costo/beneficio e delle
tecnologie avanzate - provvedimenti conseguenti alle ispezioni
- rilascio dei certificati di libera vendita
- valutazione dei messaggi pubblicitari relativi
agli stessi dispositivi - rilascio autorizzazioni import/export di sangue
per uso diagnostico
7ATTIVITÀ UFFICIO IV DIAGNOSTICI IN VITRO
- Tra i compiti dellUfficio IV - Diagnostici in
vitro rientra la vigilanza sui dispositivi
medico-diagnostici in vitro (IVD).
8 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro - Decreto Legislativo 8 settembre 2000, n. 332
recante Attuazione della direttiva 98/79/CE
relativa ai dispositivi medico-diagnostici in
vitro - D.M. 15 novembre 2005 recante Approvazione dei
modelli di schede di segnalazione di incidenti o
mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi
medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro
9DEFINIZIONI(art. 1, d. lgs. 332/2000)
- dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD)
- qualsiasi dispositivo medico composto da
- un reagente, un prodotto reattivo, un
calibratore, un materiale di controllo, un kit,
uno strumento, un apparecchio, una attrezzatura o
un sistema, - utilizzato da solo o in combinazione,
- destinato dal fabbricante ad essere impiegato in
vitro per lesame di campioni provenienti dal
corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, - unicamente o principalmente allo scopo di fornire
informazioni - su uno stato fisiologico o patologico, o
- su una anomalia congenita, o
- che consentano di determinare la sicurezza e la
compatibilità con potenziali soggetti riceventi,
o - che consentano il controllo delle misure
terapeutiche
10MARCATURA CE e LIBERA CIRCOLAZIONE
-
- Gli IVD devono recare, al momento dellimmissione
in commercio, il marchio CE, corredato dal numero
identificativo dellorganismo notificato nel caso
in cui ne sia previsto lintervento nelle
procedure di valutazione della conformità. - E consentita limmissione in commercio nel
territorio italiano degli IVD recanti la
marcatura CE che - ne dimostra la conformità ai requisiti essenziali
() del d. lgs. 332/2000 (allegato I) e - ne consente la libera circolazione in ambito
comunitario. - () La rispondenza ai requisiti essenziali
significa che i dispositivi sono idonei allo
scopo diagnostico stabilito e che sono stati
progettati e fabbricati in modo tale che il loro
uso non comprometta la salute e la sicurezza di
pazienti ed utilizzatori.
11DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
- Gli IVD, ai fini della valutazione della
conformità, sono suddivisi sulla base - della destinazione duso indicata dal fabbricante
e - del rischio per la salute pubblica
- in quattro gruppi
- Allegato II Elenco A
- 2. Allegato II Elenco B
- 3. Dispositivi per test autodiagnostici (sono IVD
destinati dal fabbricante ad essere utilizzati a
domicilio da parte di profani, quali persone non
esperte di test diagnostici) - 4. Altri tipi di IVD
12DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO
(IVD)Allegato II
- Elenco A Reagenti e prodotti reattivi, compresi
i materiali associati per la taratura e il
controllo, per - la determinazione dei seguenti gruppi sanguigni
sistema AB0, fattore Rh (C,c,D,E,e), anti Kell - la rilevazione, laccertamento e la
quantificazione in campioni umani di marcatori
dellinfezione da HIV (HIV 1 e 2), HTLV I e II e
dellepatite B, C e D - Elenco B Reagenti e prodotti reattivi, compresi
i materiali associati per la taratura e il
controllo, per - la determinazione dei seguenti gruppi sanguigni
anti-Duffy e anti-Kidd - la determinazione degli anticorpi irregolari
antieritrocitici - lindividuazione e la quantificazione in campioni
umani delle infezioni congenite rosolia e
toxoplasmosi - la diagnosi della malattia ereditaria
fenilchetonuria - la determinazione dellinfezione da
citomegalovirus e clamidia - la determinazione dei seguenti gruppi tissutali
HLA DR, A, B - la determinazione del marcatore tumorale PSA
- la valutazione del rischio della trisomia 21
- dispositivo per test autodiagnostico, compresi i
materiali associati per la taratura e il
controllo dispositivo per la misurazione del
glucosio nel sangue
13REGISTRAZIONE DEI FABBRICANTI E DEI DISPOSITIVI
(art. 10, d.lgs. 332/2000)
- Il fabbricante o il suo mandatario che immette in
commercio in Italia IVD ha lobbligo di
comunicare al Ministero i suoi dati
identificativi e tutti i dati atti ad
identificare tali dispositivi. - A titolo transitorio, fino allattivazione della
banca dati europea, i fabbricanti e/o i mandatari
non stabiliti in Italia e già registrati nel loro
Stato di appartenenza, sono tenuti a comunicare i
dati relativi ai dispositivi che intendono
mettere in commercio nel territorio italiano
(art. 10, comma 6).
14BANCA DATI EUROPEA(art. 12, d. lgs. 332/2000)
- In previsione dellistituzione di una banca dati
europea, il Ministero acquisisce le seguenti
informazioni ai fini della loro trasmissione a
detta banca dati - i dati relativi alla registrazione dei
fabbricanti e dei dispositivi in base
allarticolo 10 - i dati relativi ai certificati rilasciati,
modificati, integrati, sospesi, ritirati o
rifiutati secondo le procedure di cui agli
allegati III, IV, V, VI e VII - i dati ottenuti in base alla procedura di
vigilanza definita allarticolo 11
15Classificazione Nazionale dei dispositivi medici
(CND)
- Commissione Unica sui dispositivi medici
- (CUD)
- La legge 289/2002 (legge finanziaria 2003),
allart. 57 ha previsto listituzione della CUD
con il compito, tra laltro, di -
- classificare i dispositivi in classi e
sottoclassi specifiche. - La classificazione ha lo scopo di essere
utilizzata per attività di sorveglianza e
vigilanza da parte dellAutorità Competente. - Il decreto 20 febbraio 2007 Approvazione della
Classificazione Nazionale dei dispositivi medici
(CND) ha previsto gli IVD nella categoria W.
16Classificazione Nazionale dei dispositivi medici
(CND)
- Il decreto 20 febbraio 2007, recante Nuove
modalità per gli adempimenti previsti
dallarticolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e
per la registrazione dei dispositivi impiantabili
attivi nonché per liscrizione nel Repertorio dei
dispositivi medici pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 63 del
16 marzo 2007 Serie generale - non prevede per gli IVD nuove modalità di
registrazione e rinvia ad un successivo decreto
lestensione agli IVD delle disposizioni previste
dal decreto sopra citato.
17 VIGILANZA IVD
- DIRETTIVA 98/79/CE
- articolo 11
- DECRETO LEGISLATIVO 332/2000
- articolo 11
- D.M. 15 novembre 2005 Approvazione dei modelli
di schede di segnalazione di incidenti o mancati
incidenti, che coinvolgono dispositivi medici e
dispositivi medico-diagnostici in vitro. - Linea Guida MEDDEV 2.12 - 1 rev 5 - April 2007
- Guidelines on a medical devices vigilance system
18 VIGILANZA IVD
- Direttiva 98/79/CE - art. 11 Procedura di
vigilanza - 2)Se uno Stato membro richiede ai medici, alle
istituzioni sanitarie o agli organizzatori di
programmi di valutazione esterna della qualità di
informare le autorità competenti di ogni
incidente di cui al paragrafo 1, esso deve
adottare le misure necessarie, per assicurare che
sia informato dellincidente anche il fabbricante
dei dispositivi coinvolti o il suo mandatario.
19 VIGILANZA IVD
- d. lgs. 332/2000 articolo 11
- Procedure di vigilanza
- Il comma 2 dellarticolo 11 del d. lgs. 332/2000
prevede lobbligatorietà anche per gli operatori
sanitari di comunicare al Ministero gli incidenti
verificatisi con gli IVD
20 VIGILANZA IVD
- d. lgs. 332/2000 articolo 11 - Procedure di
vigilanza - 1) Il fabbricante o il mandatario comunicano al
Ministero della sanità, ai fini della
registrazione e della valutazione, gli incidenti
di seguito menzionati che abbiano coinvolto
dispositivi muniti di marcatura CE - a) qualsiasi disfunzione, guasto o alterazione
delle caratteristiche o delle prestazioni di un
dispositivo, nonché ogni eventuale lacuna
nelletichetta o nelle istruzioni per luso che,
direttamente o indirettamente, possa causare o
avere causato il decesso o un peggioramento grave
dello stato di salute di un paziente, di un
utilizzatore o di altre persone - b) qualsiasi causa di ordine tecnico o sanitario
connesso alle caratteristiche o alle prestazioni
di un dispositivo, che abbia determinato, per i
motivi di cui alla lettera a), il ritiro dal
mercato, da parte del fabbricante, dei
dispositivi dello stesso tipo.
21VIGILANZA IVD - SANZIONI(art. 19, d. lgs.
332/2000)
- In caso di omessa comunicazione al Ministero di
incidenti verificatisi con IVD da parte dei
soggetti interessati - fabbricanti, mandatari
- legali rappresentanti delle strutture pubbliche e
private - operatori sanitari pubblici e privati
- il decreto prevede larresto fino a 6 mesi ed
unammenda da un milione di lire a dieci milioni
di lire (da euro 516,46 a euro 5.164,57).
22 VIGILANZA IVD
- Con il D.M. 15 novembre 2005 sono stati
approvati, tra laltro, i modelli di schede, da
utilizzare per le segnalazioni al Ministero di
incidenti o mancati incidenti, specifici per gli
IVD - Per gli operatori sanitari
- Scheda di rapporto di incidente o mancato
incidente (allegato 4) - Per i fabbricanti
- Scheda di rapporto iniziale (allegato 5)
- Scheda di rapporto finale (allegato 6)
- Nelle nuove linee guida non si fa più
riferimento al mancato incidente ma si utilizza
solo il termine incidente. - Le schede si possono scaricare dal portale del
Ministero.
23VIGILANZA IVD
- Scheda di rapporto di incidente o mancato
incidente da parte di operatori sanitari
(allegato 4) - La scheda è composta da 4 parti
- A-Dati relativi al luogo dove si è verificato
lepisodio Struttura, Reparto, Data
dellepisodio, Responsabile della vigilanza - B-Dati relativi al dispositivo
medico-diagnostico in vitro Fabbricante, nome
commerciale del dispositivo, Identificazione del
tipo del dispositivo ( Allegato II elenco A -
Allegato II elenco B - Test autodiagnostico -
Altro tipo di dispositivo), - C-Dati relativi allevento coinvolgimento del
paziente o delloperatore, dati sullutilizzo del
dispositivo, descrizione dellincidente/mancato
incidente, conseguenza dellincidente, azioni
intraprese dalloperatore o dalla struttura,
altre informazioni - D-Dati del compilatore
24VIGILANZA IVD
- I modelli di schede da utilizzare per le
segnalazioni da parte di - operatori sanitari
- fabbricanti
- dovranno essere rivisti alla luce delle nuove
linee guida europee. - I modelli dovranno essere semplificati per gli
operatori sanitari. - Motivi di revisione delle schede sono
- la ridefinizione del termine incidente (non
viene più utilizzata la terminologia mancato
incidente) - la tempistica di segnalazione
25VIGILANZA IVD
- D.M. 15 novembre 2005, art. 2
- Vengono definiti i tempi entro i quali devono
essere effettuate al Ministero le segnalazioni di
incidenti o mancati incidenti per IVD da - operatori sanitari entro 10 giorni per gli
incidenti e entro 30 giorni per i mancati
incidenti, da quando si è verificato levento - fabbricante o dal suo mandatario entro 10 giorni
per gli incidenti e entro 30 giorni per i mancati
incidenti dal momento in cui il fabbricante ne è
venuto a conoscenza.
26VIGILANZA IVD
- Le nuove linee guida per la segnalazione iniziale
di incidente da parte dei fabbricanti prevedono i
seguenti tempi - in caso di serio pericolo per la salute pubblica
IMMEDIATAMENTE e non oltre 2 giorni - in caso di decesso o serio peggioramento dello
stato di salute IMMEDIATAMENTE e non oltre 10
giorni - negli altri casi IMMEDIATAMENTE e non oltre 30
giorni
27 VIGILANZA IVD
- Le segnalazioni devono essere inviate a
- Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali - Dipartimento dellInnovazione
- Direzione generale dei farmaci e dispositivi
medici - Ufficio IV Diagnostici in vitro
- dellex Ministero della Salute
- Via Giorgio Ribotta, 5
- 00144 R O M A
- Fax 0039 06 59943266
28 VIGILANZA IVD DATI UFFICIO IV
- Il numero degli incidenti segnalati da
fabbricanti, mandatari, distributori, operatori
sanitari e da altre Autorità Competenti nel
periodo compreso tra - gennaio 2005 e maggio 2008 è di 582.
- In alcuni casi uno stesso incidente può essere
segnalato da più soggetti e viene comunque
gestito in ununica valutazione.
29VIGILANZA IVD DATI UFFICIO IV
I dati relativi alle segnalazioni di incedente
del 2008 sono aggiornati al 31 maggio.
30VIGILANZA IVD DATI UFFICIO IV
31VIGILANZA IVD DATI UFFICIO IV
32OSSERVAZIONI E PROSPETTIVE
- Maggiore coinvolgimento degli operatori sanitari
visto che il numero di segnalazioni da parte
degli stessi risulta ancora estremamente basso - Incremento dellattività ispettiva presso i
fabbricanti di IVD - Migliore coordinamento di tutti i soggetti
coinvolti nelle attività connesse alla vigilanza - Revisione del decreto ministeriale del 15
novembre 2005 - Rimodulazione delle procedure di vigilanza alla
luce delle nuove linee guida europee - Pubblicazione degli avvisi di sicurezza sul
portale del Ministero (inizio fase sperimentale
1 luglio)
33DISPOSITIVI MEDICI NUOVE STRATEGIE E PROSPETTIVE
DEL SISTEMA VIGILANZA
GRAZIE