VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO: ASPETTI GENERALI - PowerPoint PPT Presentation

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VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO: ASPETTI GENERALI

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dispositivi medici: nuove strategie e prospettive del sistema vigilanza vigilanza sui dispositivi medico-diagnostici in vitro: aspetti generali – PowerPoint PPT presentation

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Title: VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO: ASPETTI GENERALI


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VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN
VITRO ASPETTI GENERALI
DISPOSITIVI MEDICI NUOVE STRATEGIE E
PROSPETTIVE DEL SISTEMA VIGILANZA
  • Giovanna Nisticò
  • Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi
    Medici
  • Ministero del Lavoro, della Salute e delle
    Politiche Sociali
  • Direttore Ufficio IV Diagnostici in vitro
  • Roma, 25 giugno 2008

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VIGILANZA - Le nuove linee guida
  • Meddev 2.12-1 rev 5 - April 2007

Le nuove linee guida prendono in ampia
considerazione i dispositivi medico-diagnostici
in vitro (IVD).
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VIGILANZA Le nuove linee guida
  • MEDDEV 2.12-1 rev 5 - April 2007
  • Guidelines on a medical devices vigilance system
  • Le nuove linee guida prevedono, tra laltro
  • un paragrafo (3.1.2) dedicato ai fabbricanti di
    IVD
  • un paragrafo (4.11) in cui viene data particolare
    evidenza al danno indiretto causato dagli IVD
  • un paragrafo (4.21) con la definizione di
    utilizzatore inteso come istituzione
    sanitaria, professionista, paziente o chi lo
    assiste
  • ripetuti riferimenti ai dispositivi per test
    autodiagnostici

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VIGILANZA Le nuove linee guida
  • MEDDEV 2.12-1 rev 5 - April 2007
  • Guidelines on a medical devices vigilance system
  • Le linee guida, pur non essendo legalmente
    vincolanti, sono state predisposte per facilitare
    lapplicazione uniforme e per migliorare
    limplementazione delle norme del sistema di
    vigilanza sui dispositivi medici contenute nelle
    direttive 93/42/CEE (MDD), 90/385/CEE (AIMD) e
    98/79/CE (IVDD).

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VIGILANZA Le nuove linee guida
  • Le linee guida descrivono il sistema europeo per
    la notifica e la valutazione degli incidenti e le
    Field Safety Corrective Actions (FSCA)
    riguardanti i dispositivi medici (compresi gli
    IVD), noto come the Medical Device Vigilance
    System.
  • Lo scopo principale del sistema di vigilanza è di
    migliorare la protezione della salute e la
    salvaguardia di pazienti, utilizzatori ed altri
    riducendo la probabilità del ripetersi di un
    incidente in unaltra circostanza o
    minimizzandone le conseguenze. Ciò si ottiene
    tramite la valutazione delle segnalazioni degli
    incidenti e tramite la diffusione delle
    informazioni.

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ATTIVITÀ UFFICIO IV DIAGNOSTICI IN VITRO
  • Il D.M. 23 giugno 2004 ha istituito, presso la
    Direzione generale dei farmaci e dispositivi
    medici, lUfficio IV Diagnostici in vitro con
    le seguenti competenze
  • autorizzazione degli organismi notificati
  • registrazione dei fabbricanti e banca dati
    europea dei dispositivi
  • valutazione del costo/beneficio e delle
    tecnologie avanzate
  • provvedimenti conseguenti alle ispezioni
  • rilascio dei certificati di libera vendita
  • valutazione dei messaggi pubblicitari relativi
    agli stessi dispositivi
  • rilascio autorizzazioni import/export di sangue
    per uso diagnostico

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ATTIVITÀ UFFICIO IV DIAGNOSTICI IN VITRO
  • Tra i compiti dellUfficio IV - Diagnostici in
    vitro rientra la vigilanza sui dispositivi
    medico-diagnostici in vitro (IVD).

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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi
    medico-diagnostici in vitro
  • Decreto Legislativo 8 settembre 2000, n. 332
    recante Attuazione della direttiva 98/79/CE
    relativa ai dispositivi medico-diagnostici in
    vitro
  • D.M. 15 novembre 2005 recante Approvazione dei
    modelli di schede di segnalazione di incidenti o
    mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi
    medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro

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DEFINIZIONI(art. 1, d. lgs. 332/2000)
  • dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD)
  • qualsiasi dispositivo medico composto da
  • un reagente, un prodotto reattivo, un
    calibratore, un materiale di controllo, un kit,
    uno strumento, un apparecchio, una attrezzatura o
    un sistema,
  • utilizzato da solo o in combinazione,
  • destinato dal fabbricante ad essere impiegato in
    vitro per lesame di campioni provenienti dal
    corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati,
  • unicamente o principalmente allo scopo di fornire
    informazioni
  • su uno stato fisiologico o patologico, o
  • su una anomalia congenita, o
  • che consentano di determinare la sicurezza e la
    compatibilità con potenziali soggetti riceventi,
    o
  • che consentano il controllo delle misure
    terapeutiche

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MARCATURA CE e LIBERA CIRCOLAZIONE
  • Gli IVD devono recare, al momento dellimmissione
    in commercio, il marchio CE, corredato dal numero
    identificativo dellorganismo notificato nel caso
    in cui ne sia previsto lintervento nelle
    procedure di valutazione della conformità.
  • E consentita limmissione in commercio nel
    territorio italiano degli IVD recanti la
    marcatura CE che
  • ne dimostra la conformità ai requisiti essenziali
    () del d. lgs. 332/2000 (allegato I) e
  • ne consente la libera circolazione in ambito
    comunitario.
  • () La rispondenza ai requisiti essenziali
    significa che i dispositivi sono idonei allo
    scopo diagnostico stabilito e che sono stati
    progettati e fabbricati in modo tale che il loro
    uso non comprometta la salute e la sicurezza di
    pazienti ed utilizzatori.

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DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
  • Gli IVD, ai fini della valutazione della
    conformità, sono suddivisi sulla base
  • della destinazione duso indicata dal fabbricante
    e
  • del rischio per la salute pubblica
  • in quattro gruppi
  • Allegato II Elenco A
  • 2. Allegato II Elenco B
  • 3. Dispositivi per test autodiagnostici (sono IVD
    destinati dal fabbricante ad essere utilizzati a
    domicilio da parte di profani, quali persone non
    esperte di test diagnostici)
  • 4. Altri tipi di IVD

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DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO
(IVD)Allegato II
  • Elenco A Reagenti e prodotti reattivi, compresi
    i materiali associati per la taratura e il
    controllo, per
  • la determinazione dei seguenti gruppi sanguigni
    sistema AB0, fattore Rh (C,c,D,E,e), anti Kell
  • la rilevazione, laccertamento e la
    quantificazione in campioni umani di marcatori
    dellinfezione da HIV (HIV 1 e 2), HTLV I e II e
    dellepatite B, C e D
  • Elenco B Reagenti e prodotti reattivi, compresi
    i materiali associati per la taratura e il
    controllo, per
  • la determinazione dei seguenti gruppi sanguigni
    anti-Duffy e anti-Kidd
  • la determinazione degli anticorpi irregolari
    antieritrocitici
  • lindividuazione e la quantificazione in campioni
    umani delle infezioni congenite rosolia e
    toxoplasmosi
  • la diagnosi della malattia ereditaria
    fenilchetonuria
  • la determinazione dellinfezione da
    citomegalovirus e clamidia
  • la determinazione dei seguenti gruppi tissutali
    HLA DR, A, B
  • la determinazione del marcatore tumorale PSA
  • la valutazione del rischio della trisomia 21
  • dispositivo per test autodiagnostico, compresi i
    materiali associati per la taratura e il
    controllo dispositivo per la misurazione del
    glucosio nel sangue

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REGISTRAZIONE DEI FABBRICANTI E DEI DISPOSITIVI
(art. 10, d.lgs. 332/2000)
  • Il fabbricante o il suo mandatario che immette in
    commercio in Italia IVD ha lobbligo di
    comunicare al Ministero i suoi dati
    identificativi e tutti i dati atti ad
    identificare tali dispositivi.
  • A titolo transitorio, fino allattivazione della
    banca dati europea, i fabbricanti e/o i mandatari
    non stabiliti in Italia e già registrati nel loro
    Stato di appartenenza, sono tenuti a comunicare i
    dati relativi ai dispositivi che intendono
    mettere in commercio nel territorio italiano
    (art. 10, comma 6).

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BANCA DATI EUROPEA(art. 12, d. lgs. 332/2000)
  • In previsione dellistituzione di una banca dati
    europea, il Ministero acquisisce le seguenti
    informazioni ai fini della loro trasmissione a
    detta banca dati
  • i dati relativi alla registrazione dei
    fabbricanti e dei dispositivi in base
    allarticolo 10
  • i dati relativi ai certificati rilasciati,
    modificati, integrati, sospesi, ritirati o
    rifiutati secondo le procedure di cui agli
    allegati III, IV, V, VI e VII
  • i dati ottenuti in base alla procedura di
    vigilanza definita allarticolo 11

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Classificazione Nazionale dei dispositivi medici
(CND)
  • Commissione Unica sui dispositivi medici
  • (CUD)
  • La legge 289/2002 (legge finanziaria 2003),
    allart. 57 ha previsto listituzione della CUD
    con il compito, tra laltro, di
  • classificare i dispositivi in classi e
    sottoclassi specifiche.
  • La classificazione ha lo scopo di essere
    utilizzata per attività di sorveglianza e
    vigilanza da parte dellAutorità Competente.
  • Il decreto 20 febbraio 2007 Approvazione della
    Classificazione Nazionale dei dispositivi medici
    (CND) ha previsto gli IVD nella categoria W.

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Classificazione Nazionale dei dispositivi medici
(CND)
  • Il decreto 20 febbraio 2007, recante Nuove
    modalità per gli adempimenti previsti
    dallarticolo 13 del decreto legislativo 24
    febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e
    per la registrazione dei dispositivi impiantabili
    attivi nonché per liscrizione nel Repertorio dei
    dispositivi medici pubblicato nel Supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 63 del
    16 marzo 2007 Serie generale
  • non prevede per gli IVD nuove modalità di
    registrazione e rinvia ad un successivo decreto
    lestensione agli IVD delle disposizioni previste
    dal decreto sopra citato.

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VIGILANZA IVD
  • DIRETTIVA 98/79/CE
  • articolo 11
  • DECRETO LEGISLATIVO 332/2000
  • articolo 11
  • D.M. 15 novembre 2005 Approvazione dei modelli
    di schede di segnalazione di incidenti o mancati
    incidenti, che coinvolgono dispositivi medici e
    dispositivi medico-diagnostici in vitro.
  • Linea Guida MEDDEV 2.12 - 1 rev 5 - April 2007
  • Guidelines on a medical devices vigilance system

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VIGILANZA IVD
  • Direttiva 98/79/CE - art. 11 Procedura di
    vigilanza
  • 2)Se uno Stato membro richiede ai medici, alle
    istituzioni sanitarie o agli organizzatori di
    programmi di valutazione esterna della qualità di
    informare le autorità competenti di ogni
    incidente di cui al paragrafo 1, esso deve
    adottare le misure necessarie, per assicurare che
    sia informato dellincidente anche il fabbricante
    dei dispositivi coinvolti o il suo mandatario.

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VIGILANZA IVD
  • d. lgs. 332/2000 articolo 11
  • Procedure di vigilanza
  • Il comma 2 dellarticolo 11 del d. lgs. 332/2000
    prevede lobbligatorietà anche per gli operatori
    sanitari di comunicare al Ministero gli incidenti
    verificatisi con gli IVD

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VIGILANZA IVD
  • d. lgs. 332/2000 articolo 11 - Procedure di
    vigilanza
  • 1) Il fabbricante o il mandatario comunicano al
    Ministero della sanità, ai fini della
    registrazione e della valutazione, gli incidenti
    di seguito menzionati che abbiano coinvolto
    dispositivi muniti di marcatura CE
  • a) qualsiasi disfunzione, guasto o alterazione
    delle caratteristiche o delle prestazioni di un
    dispositivo, nonché ogni eventuale lacuna
    nelletichetta o nelle istruzioni per luso che,
    direttamente o indirettamente, possa causare o
    avere causato il decesso o un peggioramento grave
    dello stato di salute di un paziente, di un
    utilizzatore o di altre persone
  • b) qualsiasi causa di ordine tecnico o sanitario
    connesso alle caratteristiche o alle prestazioni
    di un dispositivo, che abbia determinato, per i
    motivi di cui alla lettera a), il ritiro dal
    mercato, da parte del fabbricante, dei
    dispositivi dello stesso tipo.

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VIGILANZA IVD - SANZIONI(art. 19, d. lgs.
332/2000)
  • In caso di omessa comunicazione al Ministero di
    incidenti verificatisi con IVD da parte dei
    soggetti interessati
  • fabbricanti, mandatari
  • legali rappresentanti delle strutture pubbliche e
    private
  • operatori sanitari pubblici e privati
  • il decreto prevede larresto fino a 6 mesi ed
    unammenda da un milione di lire a dieci milioni
    di lire (da euro 516,46 a euro 5.164,57).

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VIGILANZA IVD
  • Con il D.M. 15 novembre 2005 sono stati
    approvati, tra laltro, i modelli di schede, da
    utilizzare per le segnalazioni al Ministero di
    incidenti o mancati incidenti, specifici per gli
    IVD
  • Per gli operatori sanitari
  • Scheda di rapporto di incidente o mancato
    incidente (allegato 4)
  • Per i fabbricanti
  • Scheda di rapporto iniziale (allegato 5)
  • Scheda di rapporto finale (allegato 6)
  • Nelle nuove linee guida non si fa più
    riferimento al mancato incidente ma si utilizza
    solo il termine incidente.
  • Le schede si possono scaricare dal portale del
    Ministero.

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VIGILANZA IVD
  • Scheda di rapporto di incidente o mancato
    incidente da parte di operatori sanitari
    (allegato 4)
  • La scheda è composta da 4 parti
  • A-Dati relativi al luogo dove si è verificato
    lepisodio Struttura, Reparto, Data
    dellepisodio, Responsabile della vigilanza
  • B-Dati relativi al dispositivo
    medico-diagnostico in vitro Fabbricante, nome
    commerciale del dispositivo, Identificazione del
    tipo del dispositivo ( Allegato II elenco A -
    Allegato II elenco B - Test autodiagnostico -
    Altro tipo di dispositivo),
  • C-Dati relativi allevento coinvolgimento del
    paziente o delloperatore, dati sullutilizzo del
    dispositivo, descrizione dellincidente/mancato
    incidente, conseguenza dellincidente, azioni
    intraprese dalloperatore o dalla struttura,
    altre informazioni
  • D-Dati del compilatore

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VIGILANZA IVD
  • I modelli di schede da utilizzare per le
    segnalazioni da parte di
  • operatori sanitari
  • fabbricanti
  • dovranno essere rivisti alla luce delle nuove
    linee guida europee.
  • I modelli dovranno essere semplificati per gli
    operatori sanitari.
  • Motivi di revisione delle schede sono
  • la ridefinizione del termine incidente (non
    viene più utilizzata la terminologia mancato
    incidente)
  • la tempistica di segnalazione

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VIGILANZA IVD
  • D.M. 15 novembre 2005, art. 2
  • Vengono definiti i tempi entro i quali devono
    essere effettuate al Ministero le segnalazioni di
    incidenti o mancati incidenti per IVD da
  • operatori sanitari entro 10 giorni per gli
    incidenti e entro 30 giorni per i mancati
    incidenti, da quando si è verificato levento
  • fabbricante o dal suo mandatario entro 10 giorni
    per gli incidenti e entro 30 giorni per i mancati
    incidenti dal momento in cui il fabbricante ne è
    venuto a conoscenza.

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VIGILANZA IVD
  • Le nuove linee guida per la segnalazione iniziale
    di incidente da parte dei fabbricanti prevedono i
    seguenti tempi
  • in caso di serio pericolo per la salute pubblica
    IMMEDIATAMENTE e non oltre 2 giorni
  • in caso di decesso o serio peggioramento dello
    stato di salute IMMEDIATAMENTE e non oltre 10
    giorni
  • negli altri casi IMMEDIATAMENTE e non oltre 30
    giorni

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VIGILANZA IVD
  • Le segnalazioni devono essere inviate a
  • Ministero del Lavoro, della Salute e delle
    Politiche Sociali
  • Dipartimento dellInnovazione
  • Direzione generale dei farmaci e dispositivi
    medici
  • Ufficio IV Diagnostici in vitro
  • dellex Ministero della Salute
  • Via Giorgio Ribotta, 5
  • 00144 R O M A
  • Fax 0039 06 59943266

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VIGILANZA IVD DATI UFFICIO IV
  • Il numero degli incidenti segnalati da
    fabbricanti, mandatari, distributori, operatori
    sanitari e da altre Autorità Competenti nel
    periodo compreso tra
  • gennaio 2005 e maggio 2008 è di 582.
  • In alcuni casi uno stesso incidente può essere
    segnalato da più soggetti e viene comunque
    gestito in ununica valutazione.

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VIGILANZA IVD DATI UFFICIO IV
I dati relativi alle segnalazioni di incedente
del 2008 sono aggiornati al 31 maggio.
30
VIGILANZA IVD DATI UFFICIO IV
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VIGILANZA IVD DATI UFFICIO IV
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OSSERVAZIONI E PROSPETTIVE
  • Maggiore coinvolgimento degli operatori sanitari
    visto che il numero di segnalazioni da parte
    degli stessi risulta ancora estremamente basso
  • Incremento dellattività ispettiva presso i
    fabbricanti di IVD
  • Migliore coordinamento di tutti i soggetti
    coinvolti nelle attività connesse alla vigilanza
  • Revisione del decreto ministeriale del 15
    novembre 2005
  • Rimodulazione delle procedure di vigilanza alla
    luce delle nuove linee guida europee
  • Pubblicazione degli avvisi di sicurezza sul
    portale del Ministero (inizio fase sperimentale
    1 luglio)

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DISPOSITIVI MEDICI NUOVE STRATEGIE E PROSPETTIVE
DEL SISTEMA VIGILANZA

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