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Diapositiva 1

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... 269 definitivo LIBRO VERDE Per una migliore demolizione delle navi Recycling of ships Convention Ministero delle ... Preparation for ship recycling ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
NAVI E AMBIENTE Venezia 21 marzo 2009
2
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
NAVI E AMBIENTE Itinerario attraverso la
normativa Dott. Ing. Domenico
IMPAGLIAZZO Direzione Generale per il trasporto
marittimo e per vie dacqua interne Venezia 21
marzo 2009
3
Organizzazione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasportiai fini della navigazione
4
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • Unità navali destinate a
  • Navigazione marittima
  • Navigazione interna
  • Diporto

5
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • Navigazione marittima

6
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • International Convention for the Prevention of
    Pollution from Ships (MARPOL)
  • Annex I Prevention of pollution by oil
  • (Idrocarburi doppio
    scafo)
  • Annex II Control of pollution by noxious liquid
  • substancies
  • (Prodotti liquidi nocivi
    alla rinfusa chimichiere
  • Navi tipo IMO I II
    III)
  • Annex III Prevention of pollution by harmful
    substances
  • in packaged form (Sostanze
    pericolose imballate)
  • Annex IV Prevention of pollution by sewage from
    ships
  • (Acque nere di bordo)
  • Annex V Prevention of pollution by garbage from
    ships
  • (Rifiuti prodotti a bordo)
  • Annex VI Prevention of Air Pollution from ships
  • (Emissioni gassose NOx -
    SOx)

7
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • Greenhouse gas emissions from ships
  • Energy efficiency design index (EEDI)
  • Energy efficiency operational index (EEOI)
  • Ship-specific management tool
  • Best practices for fuel-efficient operation of
    ships
  • Market based measures
  • Updated 2000 study on GHG emissions from ships

8
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • Trasporto merci pericolose
  • IMDG CODE

9
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • IG Code - Codice internazionale per il trasporto
    sicuro di granaglie alla rinfusa
  • GC Code - Codice per la costruzione e
    l'equipaggiamento di navi che trasportano gas
    liquefatti alla rinfusa
  • Ris. A.328(IX) - Raccomandazioni concernenti le
    navi non soggette al codice per la costruzione e
    lequipaggiamento di navi che trasportano gas
    liquefatti alla rinfusa
  • Codice per navi esistenti che trasportano gas
    liquefatti refrigerati alla rinfusa
  • IBC Code - Codice internazionale per la
    costruzione e lequipaggiamento di navi che
    trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi
    alla rinfusa
  • BCH Code - Codice per la costruzione e
    lequipaggiamento di navi che trasportano
    prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa
  • BC Code - Codice per il trasporto dei carichi
    solidi alla rinfusa

10
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • Convenzioni in corso di ratifica
  • Rimozione dei relitti in mare Wreck Removal
  • Trasporto via mare di sostanze pericolose e
    nocive HSN
  • Responsabilità civile per i danni dovuti a
    inquinamento da idrocarburi di stiva Bunker Oil
    Convention
  • Trattamento dellacqua di zavorra Ballast Water
  • Anti-fouling Systems

11
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • MEPC 59
  • NOISE FROM COMMERCIAL SHIPPING AND ITS ADVERSE
    IMPACTS ON MARINE LIFE

12
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • Navigazione Interna

13
Idrovie europee di importanza internazionale
presenti nell European Agreement on Main Inland
Waterways of International Importance (AGN)
concluso a Ginevra il 19 gennaio 1996
14
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
15
Navigazione interna
  • D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 - Approvazione del
    regolamento per la navigazione interna.
  • Circolare prot. 1364/N04 del 24/10/1978 del
    Ministero dei Trasporti - Servizio navigazione
    interna - Direttive per le visite e prove da
    effettuarsi sulle navi e sui galleggianti della
    navigazione interna.
  • Direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa
    i requisiti tecnici per le navi della navigazione
    interna.
  • D.M. 28 novembre 1987, n. 572 - Attuazione della
    direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti
    tecnici per le navi della navigazione interna.
  • Regolamento per la costruzione e la
    classificazione di navi destinate alla
    navigazione interna Registro Italiano Navale
    1997.
  • Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che
    fissa i requisiti tecnici per le navi della
    navigazione interna e che abroga la direttiva
    82/714/CEE

16
  • Art. 1 Campo di applicazione
  • Lunghezza 20 m
  • LxBxT 100m3
  • rimorchiatori e spintori
  • navi da passeggeri
  • galleggianti.

17
Direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997
concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai provvedimenti da
adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi
e particolato inquinante prodotti dai motori a
combustione interna destinati all'installazione
su macchine mobili non stradali
  • Modificata da
  • Direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17
    agosto 2001
  • Direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio del 9 dicembre 2002
  • Direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio del 21 aprile 2004
  • Recepita con
  • Decreto Ministeriale 20 dicembre 1999 -
    Attuazione della direttiva 97/68/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio del 16
    dicembre 1997 concernente i provvedimenti da
    adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi
    e particolato inquinante prodotti dai motori a
    combustione interna destinati all'installazione
    su macchine mobili non stradali per quanto
    attiene ai mezzi terrestri
  • e con
  • Decreto 2 marzo 2006 - Recepimento della
    direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e
    del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la
    direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e
    del Consiglio, concernente i provvedimenti da
    adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi
    e particolato inquinante, prodotti dai motori a
    combustione interna, destinati all'installazione
    su macchine mobili non stradali contiene norme
    per lapplicazione alle navi della navigazione
    interna.

18
Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che
fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna e che abroga la direttiva
82/714/CEE del Consiglio
  • Modificata da
  • Direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e
    del Consiglio del 18 dicembre 2006
  • Direttiva 2008/59/CE del Consiglio del 12 giugno
    2008
  • Direttiva 2008/87/CE della Commissione del 22
    settembre 2008
  • Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio del 24 settembre 2008
  • Recepita da
  • Decreto legislativo 24 febbraio 2009 - Attuazione
    della Direttiva 2006/87/CE, come emendata dalle
    direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e
    2008/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le
    navi della navigazione interna e che abroga la
    direttiva 82/714/CEE
  • Modificata nuovamente da
  • Direttiva 2008/126/CE della Commissione del 19
    dicembre 2008
  • D002049/02 Progetto di Direttiva della
    Commissione Europea in fase di emissione
  • Queste ultime direttive sono in fase di
    recepimento nazionale. Lattuazione è prevista
    entro il 30 giugno 2009.

19
La direttiva 2006/87/CE e lambiente
  • Lallegato IX alla Direttiva contiene delle
    prescrizioni relative allinquinamento
    elettromagnetico per gli impianti radar
  • PARTE III
  • REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI
    IMPIANTI RADAR UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA
    NAVIGAZIONE INTERNA
  • Articolo 2.02
  • Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
  • 1. L'intensità di campo delle emissioni spurie
    nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz non
    supera il limite di 500 µV/m.
  • Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz
    e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non supera
    il valore limite di 15 µV/m. Le suddette
    intensità di campo si intendono misurate a una
    distanza di 3 m dell'impianto in esame.
  • 2. Nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz,
    gli impianti soddisfano i requisiti minimi in
    presenza di campi elettromagnetici di intensità
    fino a 15 V/m, misurata nelle immediate vicinanze
    dell'impianto in esame.
  • Articolo 5.02
  • Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
  • 1. Le emissioni spurie sono misurate
    conformemente alla pubblicazione IEC n. 945
    Marine Navigational Equipment Interference
    (Interferenze delle apparecchiature di
    navigazione marittima), nella banda di frequenze
    compresa tra 30 e 2 000 MHz.
  • Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo
    2.02, paragrafo 1.
  • 2. Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità
    elettromagnetica di cui all'articolo 2.02,
    paragrafo 2.

20
La direttiva 2006/87/CE e lambiente
  • Sempre nellallegato IX sono contenute delle
    prescrizioni relative allinquinamento
    elettromagnetico per gli indicatori di velocità
    di accostata
  • PARTE IV
  • REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI
    INDICATORI DI VELOCITÀ DI ACCOSTATA UTILIZZATI
    SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
  • Articolo 2.02
  • Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
  • 1. L'intensità delle emissioni spurie nella banda
    di frequenza compresa tra 30 e 2 000 MHz non
    supera il limite di 500 µV/m.
  • Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz
    e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non supera
    il valore limite di 15 µV/m. Le suddette
    intensità di campo si intendono misurate ad una
    distanza di 3 m dall'apparecchiatura in esame.
  • 2. Nella banda di frequenza compresa tra 30 e 2
    000 MHz, l'apparecchiatura soddisfa i requisiti
    minimi in presenza di campi elettromagnetici di
    intensità fino a 15 V/m, misurata nelle immediate
    vicinanze dell'apparecchiatura in esame.
  • Articolo 5.02
  • Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
  • 1. Le emissioni spurie sono misurate
    conformemente alla pubblicazione IEC n. 945
    Marine Navigational Equipment Interference,
    nella banda di frequenze compresa tra 30 e 2 000
    MHz.
  • Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo
    2.02, paragrafo 1.
  • 2. Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità
    elettromagnetica di cui all'articolo 2.02,
    paragrafo 2.

21
La direttiva 2006/87/CE e lambiente
  • Lallegato II alla Direttiva, al Capo 6 -
    Apparati di governo, al Capo 8 - Costruzione
    delle macchine e al Capo 10 Dotazioni, contiene
    delle prescrizioni relative allinquinamento
    delle acque
  • Articolo 6.01
  • Requisiti generali
  • (omissis)
  • 7. I passaggi degli assi del timone sono
    progettati in modo tale da evitare qualsiasi
    fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per
    l'acqua.
  • Articolo 8.03
  • Impianto di propulsione
  • (omissis)
  • 5. I passaggi dell'albero sono progettati in modo
    da prevenire la fuoriuscita di lubrificanti
    inquinanti per l'acqua.
  • Articolo 10.02
  • Altre dotazioni
  • (omissis)
  • e) un recipiente contrassegnato, resistente al
    fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta di
    rifiuti solidi pericolosi e inquinanti e un
    recipiente contrassegnato, resistente al fuoco,
    provvisto di coperchio, per la raccolta di
    rifiuti liquidi pericolosi e inquinanti conforme
    alle disposizioni di polizia nautica in vigore
    negli Stati membri

22
La direttiva 2006/87/CE e lambiente
Si parla di gas di scarico prodotti dai motori
nellAllegato 2, capo 8 - Costruzione delle
macchine
  • Articolo 8.04
  • Sistema di scarico del motore
  • 1. I gas di scarico sono interamente convogliati
    fuori bordo.
  • 2. Sono adottate tutte le misure necessarie per
    evitare la penetrazione dei gas di scarico nei
    vari compartimenti. I tubi di scarico che
    attraversano gli alloggi o la timoneria sono
    rivestiti, all'interno di questi locali, da un
    manicotto di protezione stagno al gas. Lo spazio
    compreso fra il tubo di scarico e tale manicotto
    comunica con l'aria aperta.
  • 3. I tubi di scarico sono disposti e protetti in
    modo da non poter provocare incendi.
  • 4. Nelle sale macchine i tubi di scarico sono
    opportunamente isolati o raffreddati.
  • All'esterno delle sale macchine può essere
    sufficiente una protezione contro i contatti
    accidentali.

Come appare la norma è volta alla sicurezza dei
passeggeri e non si riferisce ai limiti alle
emissioni gassose dei motori.
23
Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
  • Lappendice II dellallegato II della direttiva
    2006/87/CE, come modificata dalla Direttiva
    2008/126/CE, contiene delle prescrizioni in
    materia di inquinamento acustico
  • ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 5
  • Misurazione del rumore
  • 1. Requisiti generali
  • Per controllare i livelli di pressione acustica
    massimi di cui allallegato II, è necessario
    stabilire i valori da misurare, le procedure di
    misurazione e le condizioni per la registrazione
    quantitativa riproducibile dei livelli di
    pressione acustica conformemente ai punti 2 e 3.
  • 2. Strumenti di misurazione
  • Lo strumento di misurazione deve essere conforme
    ai requisiti della classe 1 secondo la norma EN
    606511994.
  • Prima e dopo ogni serie di misurazioni, disporre
    un calibratore di classe 1 secondo la norma EN
    609421998 sul microfono per calibrare il sistema
    di misurazione. La conformità del calibratore ai
    requisiti di EN 609421998 deve essere
    controllata una volta allanno. La conformità
    dellapparecchiatura di misurazione ai requisiti
    della norma EN 606511994 deve essere controllata
    ogni due anni.
  • 3. Misurazione del rumore
  • 3.1. A bordo dellimbarcazione
  • Le misurazioni devono essere eseguite
    conformemente alle sezioni da 5 a 8 della norma
    ISO 29232003 misurando unicamente i livelli di
    pressione acustica ponderati (A).
  • 3.2. Rumore aereo emesso dallimbarcazione
  • Le emissioni di rumore generate dalle
    imbarcazioni lungo le vie navigabili interne e
    nei porti sono calcolate mediante misurazioni
    eseguite secondo le sezioni da 7 a 11 della norma
    EN ISO 229222000. Durante le misurazioni, porte
    e finestre delle sale macchine devono essere
    chiuse.
  • 4. Documentazione
  • Le misurazioni devono essere annotate utilizzando
    il verbale di misurazione del rumore
    (allegato).
  • Verbale di misurazione del rumore
  • A bordo dellimbarcazione conformemente alla
    norma ISO 29232003
  • Rumore aereo emesso dallimbarcazione secondo
    la norma EN ISO 29222000

24
Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
  • Il progetto di direttiva D002049/02 della
    Commissione Europea (in corso di emanazione)
    contiene delle modifiche alla direttiva
    2006/87/CE nel campo delle emissioni inquinanti
    prodotte dai motori, sulla base di quanto
    previsto dalla direttiva 97/68/CE. Il progetto di
    direttiva modifica diffusamente lallegato V alla
    Direttiva 2006/87/CE per quanto riguarda
    linserimento del Capo 8a - Emissioni di
    inquinanti gassosi e particolato inquinante
    prodotti dai motori diesel.
  • In particolare nellarticolo 8a.01 si introducono
    le procedure di
  • approvazione del tipo la procedura definita
    allarticolo 2, secondo trattino, della direttiva
    97/68/CE, come modificata, con la quale uno Stato
    membro certifica che un tipo di motore o una
    famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici
    pertinenti in materia di emissioni di particolato
    e gas inquinanti prodotte dai motori
  • prova dellinstallazione, la procedura con la
    quale lautorità competente si accerta che
    qualora un motore installato su un'unità navale
    abbia subito, successivamente al rilascio
    dellomologazione dellapprovazione del tipo,
    modifiche o adattamenti che influiscano sul
    livello di emissioni di particolato e gas
    inquinanti, tale motore rimanga conforme ai
    requisiti tecnici contenuti nel presente capo
  • prova intermedia, la procedura con la quale
    lautorità competente si accerta che il motore di
    un'unità navale rimanga conforme ai requisiti
    tecnici del presente capo, pur avendo subito,
    successivamente alla prova dellinstallazione,
    eventuali modifiche o adattamenti che influiscono
    sul livello di emissioni di particolato e gas
    inquinanti
  • prova speciale, la procedura con la quale
    lautorità competente si assicura che il motore
    di unimbarcazione rimanga conforme ai requisiti
    tecnici del presente capo, anche dopo eventuali
    modifiche significative che influiscono sul
    livello di emissioni di particolato e gas
    inquinanti

25
Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
  • Inoltre nello stesso articolo si introducono le
    definizioni di
  • famiglia di motori, un gruppo di motori
    stabilito dal costruttore che, per progettazione,
    si presume abbiano allo scarico emissioni di
    particolato e gas inquinanti, analoghe a quelle
    definite allarticolo 2, quarto trattino, della
    direttiva 97/68/CE, come modificata, e che
    soddisfano i requisiti delle disposizioni di cui
    allarticolo 8a.03
  • costruttore, ai sensi dellarticolo 2 della
    direttiva 97/68/CE, come modificata, la persona o
    il soggetto responsabile, verso l'autorità che
    rilascia lapprovazione del tipo, per tutti gli
    aspetti del procedimento di omologazione
    approvazione del tipo ed alla assicurazione della
    conformità della produzione. Non è indispensabile
    che detta persona o soggetto partecipino
    direttamente a tutte le fasi di costruzione del
    motore
  • registro dei parametri del motore, il
    documento conforme allappendice V nel quale sono
    debitamente registrati tutti i parametri, e le
    relative modifiche, compresi i componenti e le
    impostazioni del motore, che influenzano il
    livello di emissioni di particolato e gas
    inquinanti del motore
  • istruzioni del costruttore del motore relative
    al monitoraggio dei componenti e dei parametri
    del motore rilevanti per i gas di scarico, il
    documento realizzato al fine di svolgere la prova
    dellinstallazione e le prove intermedie o
    speciali.

26
Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
  • Le modalità di effettuazione delle prove di
    approvazione del tipo e delle ispezioni
    successive sono disciplinate nel corso del Capo
    8a nei successivi articoli
  • "Articolo 8a.02 Disposizioni generali
  • Articolo 8a.03 Tipi approvati riconosciuti
  • Articolo 8a.04 Collaudo dellinstallazione e
    prove intermedie e speciali
  • Articolo 8a.05 Servizi tecnici
  • mentre nellappendice V viene inserito il modello
    del registro dei parametri del motore.
  • Larticolo 8a.02 prevede che i motori con potenza
    nominale superiore a 19 kW installati sulle unità
    della navigazione interna o in macchinari a bordo
    di tali unità navali devono essere conformi alle
    prescrizioni della direttiva 97/68/CE. Per tali
    motori è prevista una approvazione del tipo
    (disciplinata dallarticolo 8a.03) e una prova
    della prima installazione (disciplinata
    dallarticolo 8a.04).
  • Si prevede anche che dopo ogni modifica
    significativa apportata al motore e qualora tali
    modifiche possano avere effetti sulle emissioni
    di inquinanti gassosi e particolato inquinante,
    sia obbligatorio svolgere una prova speciale
    (disciplinata sempre dallarticolo 8a.04).
  • Larticolo 8a.05 prevede invece il riconoscimento
    di servizi tecnici che soddisfino la norma
    europea sui requisiti generali per la competenza
    dei laboratori di prova e di taratura (norma EN
    ISO/IEC 170252000). Un elenco dei servizi
    tecnici presenti nel territorio nazionale deve
    essere trasmesso alla Commissione Europea dalle
    autorità dello stato membro.

27
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • Regolamento per il coordinamento della
    navigazione
  • locale nella laguna veneta
  • Art. 15 Scarico dei rifiuti e sostanze inquinanti
  • Art. 16 Protezioni contro le emissioni nocive
  • Art. 21 Requisiti di idoneità alla navigazione
    lagunare
  • 1.a) rispetto dei limiti specifici di
    resistenza residua di cui allallegato B, da
    parte della carena con le appendici normalmente
    presenti, se trattasi di unità iscritta in
    pubblici registri, esclusi quelli delle
    imbarcazioni e delle navi da diporto

28
  • CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
  • Classe 1 Materie e oggetti esplosivi
  • Classe 2 Gas
  • Classe 3 Liquidi infiammabili
  • Classe 4.1 Solidi infiammabili
  • Classe 4.2 Materie soggette ad accensione
    spontanea
  • Classe 4.3 Materie che a contatto con l'acqua
    sviluppano
  • gas infiammabili
  • Classe 5.1 Materie comburenti
  • Classe 5.2 Perossidi organici
  • Classe 6.1 Materie tossiche
  • Classe 6.2 Materie infettanti
  • Classe 7 Materie radioattive
  • Classe 8 Materie corrosive

Il trasporto delle sostanze pericolose
29
ACCORDO EUROPEO SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI
MERCI PERICOLOSE PER VIA NAVIGABILE INTERNA (ADN)
  • LADN è stato adottato il 25 maggio 2000 in
    occasione della Conferenza Diplomatica
    organizzata congiuntamente dalla Commissione
    Economica per lEuropa (UNECE) e dalla
    Commissione Centrale per la Navigazione del Reno
    (CCNR).
  • LADN consiste di un corpo normativo principale
    e di un Regolamento ad esso allegato ed ha lo
    scopo di 
  • promuovere un alto grado di sicurezza nel
    trasporto internazionale di merci pericolose per
    via navigabile interna
  • contribuire efficacemente alla protezione
    dellambiente, tramite la prevenzione di
    qualsiasi inquinamento dovesse derivare da
    infortuni o incidenti occorsi durante tale
    trasporto e
  • semplificare le operazioni di trasporto e
    promuovere il commercio internazionale di
    prodotti chimici.
  • Il Regolamento allegato contiene delle norme
    relative alle sostanze e agli oggetti pericolosi,
    al loro trasporto in colli e alla rinfusa a bordo
    di unità per la navigazione interna, e delle
    norme circa la costruzione e lesercizio di tali
    unità. Al suo interno si possono trovare anche
    delle norme sui requisiti e le procedure da
    osservare per le visite tecniche, il rilascio di
    certificati di approvazione, il riconoscimento
    degli organismi di classifica, la sorveglianza, e
    laddestramento e lesame degli esperti.

30
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • Direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008
  • (in corso di recepimento)
  • La direttiva si applica al trasporto di merci
    pericolose effettuate su strada, per ferrovia o
    per via navigabile interna allinterno degli
    Stati membri e tra gli stessi.
  • LADR, il RID e lADN stabiliscono norme
    uniformi di sicurezza in materia di trasporti
    internazionali di merci pericolose.
  • Le modifiche apportate allADR, al RID e allADN
    e i corrispondenti adattamenti degli allegati
    dovrebbero entrare in vigore simultaneamente.

31
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • Diporto

32
Navigazione da diporto
  • DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 -
    Codice della nautica da diporto ed attuazione
    della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo
    6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
  • Legge 11 febbraio 1971 n. 50 - Norme sulla
    navigazione da diporto.
  • Decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.
    232 - Regolamento di sicurezza per la
    navigazione da diporto.
  • Direttiva 94/25/CE del 16 giugno 1994, sul
    ravvicinamento delle disposizioni legislative,
    regolamentari ed amministrative degli Stati
    membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
  • Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 -
    Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di
    progettazione, di costruzione e immissione in
    commercio di unità da diporto.
  • Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 -
    Disposizioni integrative e correttive del decreto
    legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione
    della direttiva 94/25/CE in materia di
    progettazione, di costruzione e immissione in
    commercio di unità da diporto.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
    1997, n. 431 - Regolamento sulla disciplina delle
    patenti nautiche
  • Decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 -
    Regolamento recante norme di sicurezza per la
    navigazione da diporto.
  • DECRETO 30 aprile 2003, n. 175 - Regolamento
    recante disposizioni per il rilascio
    dell'autorizzazione agli organismi di
    certificazione in materia di progettazione, di
    costruzione e immissione in commercio di unità da
    diporto e loro componenti.
  • DIRETTIVA 2003/44/CE del 16 giugno 2003 che
    modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento
    delle disposizioni legislative, regolamentari e
    amministrative degli Stati membri riguardanti le
    imbarcazioni da diporto.
  • LEGGE 8 luglio 2003, n. 172 - Disposizioni per il
    riordino e il rilancio della nautica da diporto e
    del turismo nautico.
  • Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 -
    Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del
    decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
    recante il codice della nautica da diporto

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Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Normativa applicabile per la costruzione delle
unità da diporto (lunghezza scafo da m 2,50 a m
24,00)
  • Normativa nazionale fino al 16 Giugno 1998
  • Direttiva 94/25/CE dal 16 Giugno 1998 al 31
    Dicembre 2005
  • Direttiva 2003/44/CE dal 1 Gennaio 2005
    (obbligatoria dal 1 Gennaio 2006)
  • (Verificare le disposizioni transitorie per i
    motori)

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Requisiti Essenziali(Direttiva 94/25/CE
Direttiva 2003/44/CE)
  • 1 Categorie di progettazione
  • 2 Requisiti generali
  • 3 Resistenza e requisiti strutturali
  • 4 Caratteristiche di manovra
  • 5 Requisiti relativi al componente e alla loro
    installazione
  • 6 Emissioni di gas di scarico dei motori di
    propulsione
  • 7 Emissioni acustiche

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5- Requisiti relativi ai componenti e alla loro
installazione
  • 5.1) Motori e compartimenti motore
  • 5.1.1) Motore entrobordo
  • tutti i motori entrobordo si trovano in un vano
    chiuso e isolato dai locali alloggio e sono
    installati in modo da ridurre al minimo il
    rischio di incendi o di propagazione di incendi
    nonché i pericoli derivanti da fumi tossici,
    calore, rumore e vibrazioni nei locali alloggi.
  • Le parti del motore e gli accessori che
    richiedono una frequente ispezione e/o
    manutenzione sono facilmente accessibili.
  • I materiali isolanti posti allinterno dei
    compartimenti motore sono incombustibili.
  • Norme di riferimento
  • EN ISO 288461993/A12000 - EN ISO
    101332000
  • EN ISO 9094-12003 - EN
    ISO 111051997
  • EN ISO 9094-22002 - EN
    ISO 155842001
  • EN ISO 78401995/A12000 - EN ISO
    161472002
  • EN ISO 100882001

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5- Requisiti relativi ai componenti e alla loro
installazione
  • 5.8) Prevenzione dello scarico e impianti che
    consentono di trasferire i rifiuti a terra
  • le imbarcazioni sono costruite in modo da
    evitare lo scarico accidentale fuori bordo di
    sostanze inquinanti (olio, carburante, etc.).
  • Le imbarcazioni fornite di servizi igienici
    devono essere munite
  • a) di serbatoi, oppure
  • b) di dispositivi che consentono
    linstallazione di serbatoi.
  • Le imbarcazioni dotate di serbatoi installati
    permanentemente sono fornite di una connessione
    di scarico standard per consentire ai tubi degli
    impianti di scarico di essere collegati alla
    tubazione di scarico dellimbarcazione.
  • Inoltre i tubi destinati allevacuazione dei
    rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono
    essere dotati di valvole che ne consentano la
    chiusura a tenuta stagna.
  • Norme di riferimento
  • EN ISO 80992000

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6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
  • 6.1) Identificazione del motore
  • 6.1.1) Su ogni motore figurano chiaramente le
    seguenti informazioni
  • - marchio commerciale o nome commerciale del
    costruttore del motore
  • - tipo del motore, famiglia del motore, se del
    caso
  • - un numero di identificazione unico del
    motore
  • - la marcatura CE, nei casi previsti.
  • 6.1.2) Le diciture suddette devono essere
    chiaramente leggibili ed indelebili e rimanere
    tali per la durata normale desercizio del
    motore. Se sono utilizzate etichette o targhette,
    esse devono essere apposte in modo da rimanere
    fissate per la durata normale di esercizio del
    motore e da non poter essere rimosse senza essere
    distrutte o cancellate.
  • 6.1.3) Le diciture suddette devono essere
    apposte in una parte del motore necessaria per il
    suo normale funzionamento e che abitualmente non
    richiedono una sostituzione per tutta la durata
    di esercizio del motore.
  • 6.1.4) Le diciture suddette devono essere
    collocate in modo da essere immediatamente
    visibili da una persona normale dopo che il
    motore è stato assemblato con tutti i componenti
    necessari per il suo funzionamento.
  • Norme di riferimento
  • EN ISO 8178-11996

38
6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
  • 6.2) Requisiti relativi alle emissioni di gas di
    scarico
  • i motori di propulsione devono essere
    progettati, costruiti ed assemblati in modo tale
    che, se correttamente installati e in uso
    normale, le loro emissioni non superino i valori
    limite risultanti dalla successiva tabella dove
    A, B e n sono valori costanti indicati nella
    tabella, PN è la potenza nominale del motore in
    KW e le emissioni di gas di scarico sono misurate
    conformemente alla norma armonizzata.
  • Per i motori di potenza superiore a 130 KW sono
    utilizzati i cicli di funzionamento E3 (IMO) o E5
    (nautica da diporto).
  • I carburanti di riferimento da utilizzare per
    le prove di emissione per i motori alimentati a
    benzina o a diesel sono specificati nella
    direttiva 98/69/CE, e per i motori alimentati con
    gas di petrolio liquefatto sono specificati nella
    direttiva 98/77/CE.
  • Norme di riferimento
  • EN ISO 8178-11996

39
6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
  • 6.2) Requisiti relativi alle emissioni di gas di
    scarico

Tipo Monossido di carbonio CO A B/PnN Monossido di carbonio CO A B/PnN Monossido di carbonio CO A B/PnN Idrocarburi HC A B/PnN Idrocarburi HC A B/PnN Idrocarburi HC A B/PnN Ossidi di azoto NOX Particolato PT
Tipo A B n A B n Ossidi di azoto NOX Particolato PT
Motore a scoppio a due tempi 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Non applicabile
Motore a scoppio a quattro tempi 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Non applicabile
Accensione per compressione 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0
40
6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
  • 6.3) Durata
  • il costruttore del motore fornisce istruzioni
    per linstallazione e la manutenzione del motore
    che, se applicate, devono consentire al motore di
    mantenersi conforme ai limiti tabellari per tutta
    la durata normale di esercizio del motore ed in
    condizioni duso normali.
  • La durata normale dei motori è considerata la
    seguente
  • a) per i motori entrobordo o entrobordo con
    comando a poppa con o senza scarico integrato
    480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità
    a verificarsi)
  • b) per i motori di moto dacqua 350 ore o 5
    anni (la prima di queste eventualità a
    verificarsi)
  • c) per i motori fuoribordo 350 ore o 10 anni
    (la prima di queste eventualità a verificarsi).
  • Norme di riferimento
  • EN ISO 8178-11996

41
7- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
acustiche
  • 7.1) Livelli di emissione acustica
  • 7.1.1) Le imbarcazioni da diporto con motore
    entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza
    scarico intergrato, le moto dacqua e i motori
    fuoribordo e i motori entrobordo con comando a
    poppa con scarico integrato sono progettati,
    costruiti e assemblati in modo che le emissioni
    acustiche misurate conformemente alla prova
    definita nella norma armonizzata non superino i
    valori limite indicati nella tabella seguente
    dove PN è la potenza nominale del motore in KW
    alla velocità nominale e LpASmax è il livello
    massimo di pressione sonora in dB. Per le unità
    con due o più motori di qualsiasi tipo può essere
    applicata una tolleranza di 3 dB.

Potenza di ciascun motore in KW Livello max di pressione sonora LpASmax in dB
PN lt 10 67
10 lt PN lt 40 72
PN gt 40 75
42
7- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
acustiche
  • 7.1.2) In alternativa alle prove di misura del
    suono, le imbarcazioni da diporto con motore
    entrobordo o entrobordo con comando a poppa,
    senza scarico integrato, sono considerate
    conformi ai requisiti relativi alle emissioni
    acustiche se hanno un numero di Froude pari a lt
    1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari a lt
    40 e se il motore e il sistema di scarico sono
    installati conformemente alle specifiche del
    costruttore del motore.
  • 7.1.3) Il numero di Froude è calcolato
    dividendo la velocità massima dellimbarcazione V
    (m/s) per la radice quadrata della lunghezza
    della linea di galleggiamento lwl (m)
    moltiplicata per una determinata costante
    gravitazionale (g 9,8 m/s2).
  • Il rapporto potenza/dislocamento è calcolato
    dividendo la potenza del motore P (KW) per il
    dislocamento dellimbarcazione D (t) P
  • D
  • Norme di riferimento
  • EN ISO 145092002

43
7- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
acustiche
  • 7.1.4) Quale ulteriore alternativa alle prove di
    misura del suono, le imbarcazioni da diporto con
    motore entrobordo o entrobordo con comando a
    poppa, senza scarico integrato, sono considerate
    conformi ai requisiti relativi alle emissioni
    acustiche se i loro principali parametri di
    progettazione sono identici o compatibili con
    quelli di una imbarcazione di riferimento
    certificata rispetto alle tolleranze specificate
    nella norma armonizzata.
  • 7.1.5) Per imbarcazione di riferimento
    certificata si intende una specifica
    combinazione scafo/motore entrobordo o entrobordo
    con comando a poppa senza scarico integrato di
    cui è stata accertata la conformità ai requisiti
    relativi alle emissioni acustiche, misurata in
    conformità alla norma, e per la quale tutti i
    principali parametri di progettazione e le misure
    di livello sonoro appropriati sono stati inclusi
    successivamente nellelenco pubblicato delle
    imbarcazioni di riferimento certificate.
  • Norme di riferimento
  • EN ISO 145092002

44
7- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
acustiche
  • 7.2) Manuale del proprietario
  • per le imbarcazioni da diporto con motore
    entrobordo o entrobordo con comando a poppa, con
    o senza scarico integrato e le moto dacqua, il
    manuale del proprietario comprende le
    informazioni necessarie per mantenere
    limbarcazione e il dispositivo di scarico in una
    condizione che, nella misura del possibile,
    garantirà la conformità ai valori limite di
    rumore specificati nelluso normale.
  • Per i motori fuoribordo, il manuale del
    proprietario fornisce le istruzioni necessarie
    per mantenere il motore fuoribordo in una
    condizione che, nella misura del possibile,
    garantirà la conformità ai valori limite di
    rumore specificati nelluso normale.
  • Norme di riferimento
  • EN ISO 145092002

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64
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • E adesso ..
  • proviamo a smontarle ?

65
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
66
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • Bruxelles, 22.5.2007
  • COM(2007) 269 definitivo
  • LIBRO VERDE
  • Per una migliore demolizione delle navi

67
Recycling of shipsConvention
68
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
69
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
71
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Grazie per lattenzione Direzione Generale
il trasporto marittimo e per vie dacqua
interne Viale dellArte, 16 00144 ROMA
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