LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. - PowerPoint PPT Presentation

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LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI.

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... (UNAMA, risoluzione n. 1401 del 2002) Europa: Cipro (UNFICYP, risoluzione n. 186 del 1964); Kosovo (UNMIK, risoluzione n. 1244 del 1999) Medio Oriente: ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI.


1
LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. LORDINAMENTO
INTERNAZIONALE
2
1. La comunità degli stati e il diritto
internazionale 2. Ordinamento internazionale e
ordinamento italiano 3. Ladattamento agli
obblighi internazionali 4. Il diritto
internazionale e la protezione dei diritti
umani 5. LOrganizzazione delle Nazioni Unite 6.
Le organizzazioni internazionali regionali
3
CARATTERI DELLORDINAMENTO INTERNAZIONALE
La base sociale è costituita non da persone
fisiche ma da entità collettive Non cè un
ente che si ponga nei confronti dei consociati in
posizione sovraordinata Non ha un organo
legislativo che produca norme aventi come
destinatari tutti i soggetti Manca un
meccanismo organizzato di soluzione delle
controversie fra i soggetti La tutela degli
interessi dei soggetti è affidata allistituto
dellautotutela
4
IL DIRITTO INTERNAZIONALE
Le norme di diritto internazionale generale
norme di origine consuetudinaria (fonti fatto)
che obbligano tutti i soggetti dellordinamento
Le norme di diritto internazionale particolare
norme di origine pattizia (trattati e accordi)
che vincolano solo gli stati che li sottoscrivono
(Convenzione di Vienna del 1969)
5
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLORDINAMENTO
INTERNAZIONALE
  • Principio cardine PACTA SUNT SERVANDA
  • Ladozione nel 1945 della CARTA DELLE NAZIONI
    UNITE costituisce una svolta importante. Lart.2
    della Carta stabilisce alcuni principi
    fondamentali cui tutti i membri
    dellOrganizzazione dovevano conformarsi
  • luguaglianza sovrana degli Stati membri
  • lobbligo di risolvere le controversie in
    maniera pacifica e il divieto della minaccia o
    delluso della forza
  • Concetto quadro Uguaglianza sovrana degli Stati
  • sovranità 1) potere di imperio su tutti gli
    individui che vivono nel territorio dello Stato
    2) potere di utilizzare e disporre liberamente
    del territorio sottoposto alla giurisdizione
    dello Stato 3)Diritto di escludere gli altri
    Stati dallesercizio di sovranità nel proprio
    territorio (jus excludendi alios) 4) diritto di
    pretendere limmunità per i propri organi che
    abbiano agito in qualità ufficiale (immunità
    funzionale o organica) 5) diritto di esigere
    dagli altri Stati limmunità dalla giurisdizione
    per gli atti compiuti quale ente sovrano, nonché
    limmunità dalla giurisdizione esecutiva dei beni
    e proprietà destinati allesercizio di pubbliche
    funzioni 6) diritto di pretendere il rispetto
    della persona e dei beni dei propri cittadini e
    funzionari allestero.

6
Principio della non ingerenza negli affari
interni o esterni degli altri Stati Norme
generali la prima è quella che proibisce agli
Stati di stabilire quale organo di uno Stato
straniero è competente a compiere specifiche
attività, o costringere uno Stato straniero a
tenere un determinato comportamento la seconda è
quella che vieta agli Stati di intromettersi
nelle questioni interne di altri Stati la terza
impone agli Stati di astenersi dallincitare,
organizzare o appoggiare ufficialmente
lorganizzazione sul proprio territorio di
attività pregiudizievoli a Stati esteri
Principio del divieto della minaccia e delluso
della forza (art.2.4 Carta N.U.) Principio della
soluzione pacifica delle controversie (art.2.3
Carta N.U.) Principio del rispetto dei diritti
umani Principio di autodeterminazione dei
popoli
7
TEORIE DEI RAPPORTI FRA ORDINAMENTO
INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI STATALI
La concezione monista unità degli
ordinamenti con primato dellordinamento statale
o dellordinamento internazionale La
concezione pluralista ordinamento statale e
ordinamento internazionale come ordinamenti
indipendenti e separati
8
GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE PATTIZIA E
LA RATIFICA In diritto internazionale si chiama
ratifica listituto giuridico mediante il quale
un soggetto (lo stato) fa propri gli effetti di
un negozio (un trattato) concluso con terzi dal
proprio rappresentante.
I trattati richiedono, successivamente alla
firma, la ratifica (attraverso cui lo stato
esprime il proprio consenso ad essere obbligato
da un trattato), seguita dallo scambio degli
strumenti di ratifica o dal deposito di essi
presso una delle parti Altri accordi (accordi
in forma semplificata) non richiedono la
ratifica (la semplice firma vincola lo stato)
9
COME LO STATO ITALIANO CONTRAE OBBLIGHI DI
DIRITTO INTERNAZIONALE I TRATTATI GOVERNO
negozia e firma i
trattati PARLAMENTO autorizza con legge
la ratifica dei trattati (nei casi previsti
dallart. 80 Cost.) PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ratifica i trattati (art. 87 Cost.)
10
LAUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI
INTERNAZIONALI Art. 80 Cost. Trattati che
importano variazioni del territorio Trattati
che importano oneri finanziari Trattati che
importano modificazioni di leggi Trattati che
sono di natura politica Trattati che prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari
11
COME LO STATO ITALIANO SI ADEGUA AGLI OBBLIGHI
INTERNAZIONALI LADATTAMENTO AI TRATTATI
Procedimento ordinario ladattamento è
prodotto mediante ladozione di norme interne,
utilizzando in genere fonti di rango legislativo,
in ottemperanza degli obblighi internazionali
Procedimento speciale ladattamento è disposto
mediante lordine di esecuzione, contenuto
nella legge di autorizzazione alla ratifica,
senza riformulare o riprodurre le norme
internazionali
Legge di autorizzazione alla ratifica Ratifica
ed esecuzione del trattato... (parti contraenti e
oggetto), fatto a... (luogo) il... (data) Art.
1 Il presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare il trattato... Art. 2 Piena ed intera
esecuzione è data al trattato di cui allarticolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore in conformità a quanto disposto
dallarticolo... del trattato stesso.
12
LADATTAMENTO AUTOMATICO AGLI OBBLIGHI
INTERNAZIONALI DI ORIGINE CONSUETUDINARIA Art.
10 Cost. Lordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
13
  • LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI
  • Dichiarazioni e convenzioni adottate
    dallAssemblea generale dellONU
  • Dichiarazione universale dei diritti delluomo
    (1948)
  • Patti internazionali relativi ai diritti
    politici e civili e ai diritti economici, sociali
    e culturali (1966)
  • Convenzione internazionale sulleliminazione di
    ogni forma di discriminazione razziale (1965)
  • Convenzione sulleliminazione di ogni forma di
    discriminazione nel confronti della donna (1979)
  • Convenzione contro la tortura (1984)

segue
14
Convenzione internazionale sui diritti
dellinfanzia (1989) Convenzione
internazionale sulla protezione dei diritti di
tutti i lavoratori migranti e dei membri delle
loro famiglie (1990) Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità (2006)
Convenzione per la protezione di tutte le persone
dalle sparizioni forzate (2006)
15
IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Le
Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli
del 1977 Convenzione sulla sorte dei feriti
delle forze armate terrestri Convenzione sulla
sorte dei feriti delle forze armate navali
Convenzione sul trattamento dei prigionieri di
guerra Convenzione sulla protezione dei civili
in tempo di guerra Protocollo sulla protezione
delle vittime dei conflitti armati
internazionali Protocollo sulla protezione
delle vittime dei conflitti armati non
internazionali
16
I TRIBUNALI INTERNAZIONALI   Tribunale di
Norimberga (1945) Tribunale di Tokyo (1946)
Tribunale penale internazionale per la ex
Jugoslavia (1993) Tribunale penale
internazionale per il Ruanda (1994) Corte
penale internazionale (Statuto di Roma del 1998,
entrato in vigore il 1 luglio 2002)
17
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE Statuto di Roma
(1998) È istituita una Corte penale
internazionale in quanto istituzione permanente
che può esercitare il suo potere giurisdizionale
sulle persone fisiche per i più gravi crimini di
portata internazionale, ai sensi del presente
Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni
penali nazionali. Crimine di genocidio
Crimini contro lumanità Crimini di guerra
Crimine di aggressione
119 paesi
18
  • LORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
  • Carta delle Nazioni Unite del 1945
  • Gli organi dellONU
  • Assemblea generale (tutti gli stati membri
    193)
  • Consiglio di sicurezza (15 membri, di cui
    dieci eletti per due anni e cinque permanenti
    Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti,
    con potere di veto)
  • Consiglio economico e sociale (54 membri)
  • Corte internazionale di giustizia (15 giudici)
  • Segretariato generale (il segretario generale è
    eletto per cinque anni)

19
ORGANIZZAZIONE delle NAZIONI UNITE Art.7 Capitolo
III dello Statuto delle Nazioni Unite
ASSEMBLEA GENERALE
CONSIGIO DI SICUREZZA
proposta
composta da tutti gli stati membri (193)
Delibera a maggioranza semplice e, per le
questioni più delicate a maggioranza di 2/3
5 membri permanenti (POTERE DI VETO) 10 eletti
per due anni
SEGRETARIATO
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (Aja)
Il Segretario generale è eletto per 5 anni su
proposta del Consiglio di Sicurezza
15 giudici per 9 anni
CONSIGLIO ECON. E SOCIALE (ECOSOC)
ORGANI SUSSIDIARI
54 membri eletti (1/3) ogni 3 anni
Es. UNICEF Consiglio per i diritti Umani
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
ISTITUTI SPECIALIZZATI
Previsto dalla Statuto è stato formalmente
chiuso dal Summit di New York del settembre
2005.
Ag.int.en.atom.- Banca mondiale FAO Fondo
monetario int. OIL OMS UNESCO - WTO
20
GLI STATI MEMBRI DELLONU Membri originari
(1945) 51 Membri ammessi dal 1946 al 1950 9
(tot. 60) Membri ammessi negli anni Cinquanta
(fra cui lItalia nel 1955) 23 (tot. 83)
Membri ammessi negli anni Sessanta 44 (tot.
126) Membri ammessi negli anni Settanta 26
(tot. 152) Membri ammessi negli anni Ottanta
7 (tot. 159) Membri ammessi negli anni
Novanta 32 (tot. 188) Membri ammessi negli
anni Duemila 6 (tot. 193) Unione di
Tankanika con Zanzibar (Tanzania). Annessione
della Germania orientale alla Repubblica federale
tedesca, riunificazione dello Yemen del Nord e
dello Yemen del Sud, secessione della
Cecoslovacchia (Repubblica ceca e Slovacchia)
Istituzione della Repubblica federale jugoslava
(poi Unione di Serbia e Montenegro, oggi Serbia).
Ultimo stato ammesso Sud Sudan (15.07.2011)
21
  • GLI STATI AMMESSI ALLONU DAL 1990 AD OGGI
  • 1990 Liechtenstein, Namibia
  • 1991 Corea del Nord, Corea del Sud, Estonia,
    Isole Marshall, Lettonia, Lituania, Micronesia
  • 1992 Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina,
    Croazia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
    Moldavia, San Marino, Slovenia, Tajikistan,
    Turkmenistan, Ubzekistan
  • 1993 Andorra, Eritrea, Macedonia, Monaco,
    Repubblica ceca, Slovacchia
  • 1994 Palau
  • 1999 Kiribati, Nauru, Tonga
  • 2000 Repubblica federale di Yugoslavia
    (Serbia e Montenegro, Serbia), Tuvalu
  • 2002 Svizzera, Timor Est
  • 2006 Montenegro
  • 2011 Sud Sudan

22
LE AGENZIE SPECIALIZZATE DELLONU   Agenzia
internazionale per lenergia atomica Banca
mondiale FAO (Organizzazione per
lalimentazione) FMI (Fondo monetario
internazionale) OIL (Organizzazione
internazionale del lavoro) OMS (Organizzazione
mondiale della sanità) UNESCO (Organizzazione
delle Nazioni Unite per leducazione, la scienza
e la cultura) UNICEF (Fondo delle Nazioni
Unite per linfanzia) WTO (Organizzazione
mondiale per il commercio
23
LONU E LUSO DELLA FORZA Divieto delluso
della forza i membri devono astenersi nelle
loro relazioni internazionali dalla minaccia o
dalluso della forza... (art. 2.4 Carta Onu)
Uso centralizzato della forza il Consiglio di
sicurezza può intraprendere, con forze aeree,
navali o terrestri, ogni azione che sia
necessaria per mantenere o ristabilire la pace e
la sicurezza internazionale (art. 42) tutti i
membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere
a disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua
richiesta ed in conformità ad un accordo o ad
accordi speciali, le forze armate, lassistenza e
le facilitazioni, compreso il diritto di
passaggio, necessarie per il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale (art. 43)
24
LONU E LUSO DELLA FORZA Legittima difesa
nessuna disposizione del presente Statuto
pregiudica il diritto naturale di autotutela
individuale o collettiva, nel caso che abbia
luogo un attacco armato contro un membro delle
Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di
sicurezza non abbia preso le misure necessarie
per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale (art. 51 Carta ONU)
25
CONFLITTI DOPO LA FINE DELLA GUERRA FREDDA
Iraq-Kuwait (1990-1991) intervento autorizzato
Somalia (1992-1993) intervento autorizzato
(United Task Force), missione UNOSOM
ex-Jugoslavia (1992-1995) missione UNPROFOR,
intervento della NATO (missione SFOR), missione
UNMIBH (fino al 2002) Ruanda (1993-1996)
missione UNAMIR Kosovo (1999) intervento
della NATO (missione KFOR), missione UNMIK
Timor Est (1999) missione UNTAET (dal 2002
UNMIT) Afghanistan (2001) forza
internazionale su mandato ONU (ISAF, dal 2003 a
comando NATO), missione UNAMA Iraq (2003)
intervento non autorizzato, forza multinazionale
su mandato ONU, missione UNAMI Libano
(2006) missione UNIFIL (già presente dal
1978) Darfur (2007) missione UNAMID
(ONU/Unione africana) Missioni ONU di
peacekeeping. Missioni ONU di peacebuilding.

26
OPERAZIONI DI PEACEKEEPING DELLE NAZIONI UNITE
(2010) Africa Repubblica democratica del
Congo (MONUSCO, risoluzione n. 1925 del 2010)
Repubblica centrafricana e Chad (MINURCAT,
risoluzione n. 1778 del 2007) Darfur (UNAMID,
risoluzione n. 1769 del 2007) Sudan (UNMIS,
risoluzione n. 1590 del 2005) Costa dAvorio
(UNOCI, risoluzione n. 1528 del 2004) Liberia
(UNMIL, risoluzione n. 1509 del 2003) Sahara
occidentale (MINURSO, risoluzione n. 690 del
2001) America Haiti (MINUSTAH, risoluzione n.
1542 del 2004) Asia e Pacifico Timor Est
(UNMIT, risoluzione n. 1704 del 2006)
India/Pakistan (UNMOGIP, risoluzione n. 47 del
1948) Afghanistan (UNAMA, risoluzione n. 1401
del 2002) Europa Cipro (UNFICYP, risoluzione
n. 186 del 1964) Kosovo (UNMIK, risoluzione n.
1244 del 1999) Medio Oriente Israele/Siria
(UNDOF, risoluzione n. 350 del 1974) Libano
(UNIFIL, risoluzioni nn. 425 e 426 del 1978, n.
1701 del 2006) Palestina (UNTSO, risoluzioni nn.
50 del 1948 e 73 del 1949)
27
  • LORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO
  • Trattato del Nord Atlantico del 1949
  • Gli stati membri della NATO
  • dal 1949 Belgio, Canada, Danimarca, Francia,
    Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
    Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti
  • dal 1952 Grecia, Turchia
  • dal 1955 Germania
  • dal 1982 Spagna
  • dal 1999 Repubblica ceca, Polonia, Ungheria
  • dal 2004 Bulgaria, Estonia, Lettonia,
    Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia
  • dal 2009 Albania, Croazia

28
LART. 5 DEL TRATTATO NATO Le Parti convengono
che un attacco armato contro una o più di esse,
in Europa o nell'America settentrionale,
costituirà un attacco verso tutte, e di
conseguenza convengono che se tale attacco
dovesse verificarsi, ognuna di esse,
nell'esercizio del diritto di legittima difesa
individuale o collettiva riconosciuto dall'art.
51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà
la parte o le parti così attaccate,
intraprendendo immediatamente, individualmente e
di concerto con le altre parti, l'azione che
giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego
della forza armata, per ristabilire e mantenere
la sicurezza nella regione dell'Atlantico
settentrionale.
29
ALTRE ORGANIZZAZIONI REGIONALI   Consiglio
dEuropa 47 stati membri Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
56 stati membri
30
CONSIGLIO DEUROPA (47 stati)
Organizzazione intergovernativa i cui principali
obiettivi sono - tutelare i diritti dell'uomo,
la democrazia pluralista e il primato del
diritto - favorire la presa di coscienza e la
valorizzazione dell'identità culturale
dell'Europa e della sua diversità - individuare
soluzioni per i problemi sociali - sviluppare
la stabilità democratica in Europa sostenendone
le riforme politiche, legislative e
costituzionali.
Custodi dei valori
ASSEMBLEA PARLAMENTARE
COMITATO DEI MINISTRI
Organo decisionale, è composto dai ministri degli
esteri di tutti gli Stati membri, e/o dai loro
rappresentanti permanenti a Strasburgo.
Presidenza a turno di 6 mesi. Raccomandazioni
dichiarazioni - convenzioni e accordi europei
giuridicamente vincolanti per gli Stati che li
hanno ratificati Responsabile del meccanismo di
controllo della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e ne controllare l'esecuzione, da
parte degli Stati, delle sentenze emesse dalla
Corte europea dei diritti delluomo.
organo motore della cooperazione europea, che
rappresenta i 47 parlamenti nazionali e raggruppa
636 membri (318 titolari e 318 supplenti) . Ogni
paese dispone di un numero di rappresentanti che
varia da un minimo di due a un massimo di
diciotto, a seconda della popolazione.
Ruolo consultivo
SEGRETARIATO GENERALE SEGRETARIO GENERALE 5 anni
responsabilità globale orientamenti strategici
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELLUOMO
Congresso dei poteri locali e regionali
portavoce delle regioni e dei comuni d'Europa,
composto da una Camera dei poteri locali e da una
Camera delle regioni (306306)
numero di giudici pari a quello degli Stati
contraenti, eletti per 6 anni con rinnovo della
metà ogni 3 anni. A titolo individuale. Ricorsi
individuali ma anche statali
Commissario per i diritti umani
promuovere l'effettivo rispetto dei diritti umani
CEDU CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI DELLUOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI
31
GUERRA E PACE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art.
11 Cost. LItalia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali consente, in
condizioni di parità con gli altri stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le nazioni promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
32
GUERRA E PACE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art.
78 Cost. Le Camere deliberano lo stato di guerra
e conferiscono al governo i poteri
necessari. Art. 87 Cost. Il presidente della
Repubblica ... ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
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