Title: I TRAPIANTI
1I TRAPIANTI
- Aula Ascoli
- PALERMO 4 novembre 2004
2ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI STORIA ED
EVOLUZIONE
3UN PO DI LETTERATURA
4UN PO DI STORIA
- Il mito di OSIRIDE
- La Trasfusione di Sangue
- Il Trapianto di Midollo
- I Trapianti da animale
5I TRAPIANTI SECONDO LE VARIE RELIGIONI / 1
- Nonostante vi siano differenze tra gli specifici
punti di vista, le principali religioni del mondo
AMMETTONO, PERMETTONO, INCORAGGIANO il Trapianto
e la Donazione degli organi.
6I TRAPIANTI SECONDO LE VARIE RELIGIONI / 2
- A FAVORE dei Trapianti si esprime la Chiesa
Cattolica che anzi ribadisce come la donazione di
organi deve essere incoraggiata in quanto atto di
carità. - A tale visione si associano anche le altre Chiese
Cristiane e Protestanti, lIslamismo (gli organi
vanno trapiantati subito e non conservati) e
lEbraismo che considera obbligatoria la
donazione qualora serva per salvare una vita.
7I TRAPIANTI SECONDO LE VARIE RELIGIONI / 3
- Secondo la religione Buddista, Induista, Mormone
e Quacchera, la donazione è questione personale,
lasciando quindi liberi i credenti su questo
tema. - Per i Testimoni di Geova, rifiuto delle
trasfusioni di sangue ma possibilità di ricevere
un organo trapiantato purchè esangue.
8Definizione della morte
-
- Una persona è morta quando ha subito una perdita
irreversibile di ogni capacità di integrare e di
coordinare le funzioni fisiche e mentali del
corpo. - (Pontificia Accademia delle Scienze 21 Ottobre
1985)
9Definizione della morte
-
- La morte sopravviene quandoa) le funzioni
spontanee del cuore e della respirazione sono
definitivamente cessate, b) si è accertata la
cessazione irreversibile di ogni funzione
cerebrale. - (Pontificia Accademia delle Scienze 21 Ottobre
1985)
10Definizione della morte
- Il concetto di morte è definito dalla perdita
totale e irreversibile della capacità dello
organismo di mantenere autonomamente la propria
unità funzionale. La morte può essere accertata
attraverso criteri anatomici, clinici, biologici,
car-diaci e neurologici.(Comitato nazionale per
la Bioetica - 15 febbraio 1991
11Definizione della morte
- Morte Cerebrale", intesa come danno cerebrale
organico, irreparabile, sviluppatosi acutamente,
che ha provocato uno stato di coma irreversibile,
dove il supporto artificiale è avvenuto in tempo
a prevenire o trattare l'arresto cardiaco
anossico. (Comitato nazionale per la Bioetica -
15 febbraio 1991
12Accertamento della morte
- uno stato di coma non rispondente agli stimoli
esogeni - ariflessia tendinea dei muscoli scheletrici
innervati dai nervi cranici - assenza dei riflessi troncoencefalici
- assenza di attività elettrica all EEG
- assenza di respirazione spontanea.
- (Comitato nazionale per la Bioetica - 15
febbraio 1991
13Comitato Nazionale per la Bioeticaperseguire
unetica che consideri doverosa la donazione
post- mortem e ne favorisca la diffusione
- Sensibilità nei riguardi della cultura dei
trapianti - Rimozione di tutte le numerose difficoltà a
livello organizzativo - Bandire ogni ipotesi di commercializza-zione
nella trapiantologia umana, - (Comitato nazionale per la Bioetica -7 ottobre
1991)
14LEGGE 3 APRILE 1957, n. 235PRELIEVO DI PARTI DEL
CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
- E' consentito il prelievo di parti del cadavere a
scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne
abbia dato autorizzazione.In mancanza di
disposizioni dirette della persona, il prelievo é
consentito qualora non vi sia opposizione da
parte del coniuge o dei parenti entro il secondo
grado.E' consentito soltanto un prelievo da
ciascun cadavere.
15DPR 20 GENNAIO 1961, n. 300 REGOLAMENTO PER L
'ESECUZIONE DELLA L. 3 aprile 1957, n.235
- E' ammesso il prelievo delle seguenti parti di
cadavere - 1) bulbo oculare, sue parti ed annessi
- 2) ossa e superfici articolari 3) muscoli e
tendini 4) vasi sanguigni 5) sangue 6) nervi
7) cute 8) midollo osseo 9) dura madre 10)
aponeurosi.
16DM 7 novembre 1961 Modalità applicative art.5
Legge 3 aprile 1957, n.235
- Accertamento precoce della morte solo mediante il
metodo ElettroCardioTanatoDiagnostico
17LEGGE 26 GIUGNO 1967, n. 458 TRAPIANTO DEL RENE
TRA PERSONE VIVENTI
- Art. 1 In deroga al l'art.5 C.C. é ammesso
disporre a titolo gratuito del rene al fine del
trapianto tra persone viventi.La deroga é
consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli
germani che siano maggiorenni, Solo nel caso che
il paziente non abbia i consanguinei di cui al
precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o
disponibile, la deroga può essere consentita
anche per altri parenti e per donatori estranei.
18DM 11 agosto 1969 Modalità applicative art.5
Legge 3 aprile 1957, n.235
- L'accertamento della morte deve essere effettuato
con il metodo ECGrafico - Quando questo non sia applicabile, si utlizzi il
metodo EEGrafico, solamente in soggetti
sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali
primitive.
19DM 9 gennaio 1970 ACCERTAMENTO DELLA MORTE NEI
SOGGETTI SOTTOPOSTI A RIANIMAZIONE PER LESIONI
CEREBRALI PRIMITIVE
- Accertamento della morte con metodo EEGrafico
stato di coma profondo accompagnato daa) atonia
muscolareb) ariflessia tendineac)
indifferenza dei riflessi plantarid) midriasi
paralitica con assenza del riflesso corneale e
del riflesso pupillare - 2) assenza di respirazione spontanea,
- 3) assenza di attività elettrica cerebrale,
spontanea e provocata
20DPR 5 febbraio 1970 n.78 MODIFICA ART. 1 DEL
REGOLAMENTO
- E ammesso il prelievo di
- 1) bulbi oculari 2) reni 3) ossa e
articolazioni - 4) muscoli e tendini 5) vasi 6) sangue 7)
nervi - 8) cute 9) midollo osseo 10) aponeurosi 11)
dura - madre 12) cuore e sue parti 13) polmoni 14)
- ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di
- quelle della sfera sessuale e della
procreazione15) - vescica ed ureteri 16) canale digerente.
21LEGGE 2 DICEMBRE 1975, n. 644 DISCIPLINA DEI
PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI
TRAPIANTO TERAPEUTICO
- Morte cerebrale
- Osservazione per 12 ore
- Consenso
- Composizione delle equipes mediche
- Pene per il commercio
22DPR 16 giugno 1977 n.409 REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 644
- Art. 2 Il collegio medico
- Art. 9 Il Consenso
- Art. 10 Prelievo in corso di autopsia o
riscontro diagnostico
23LEGGE 12 AGOSTO 1993, n. 301 NORME IN MATERIA
DI PRELIEVI ED INNESTI DI CORNEA
- Art. 1 Assenso- La donazione delle cornee è
gratuita... E' consentito il prelievo delle
cornee da cadavere quando si sia ottenuto
l'assenso del coniuge... - Art. 3 Le operazioni di prelievo della cornea
sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle
strutture sanitarie pubbliche e private nonché a
domicilio Gli innesti di cornea sono effettuati
nelle strutture sanitarie pubbliche e private.
Per tali operazioni non è richiesta alcuna
autorizzazione particolare.
24LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578 NORME PER
LACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE
- Art. 1 La morte si identifica con la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dellencefalo. - Art.2 2) La morte nei soggetti affetti da
lesioni encefaliche e sottoposti a misure
rianimatorie si intende avvenuta quando si
verifica la cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dellencefalo ed è accertata con le
modalità clinico-strumentali definite con decreto
emanato dal Ministro della sanità.
25D.M. 22 agosto 1994, n. 582 REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA PER LACCERTAMENTO E LA
CERTIFICAZIONE DI MORTE
- Art. 4 Periodo di osservazione
- a) sei ore per gli adulti e i bambini in età
superiore a cinque anni - b) dodici ore per i bambini di età compresa tra
uno e cinque - c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore
a un anno. - 2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il
periodo di osservazione non può iniziare prima di
24 ore dal momento dell'insulto anossico.
26LEGGE 1 APRILE 1999, n. 91DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI
TESSUTI
- Art. 4 Dichiarazione di Volontà.
- - Silenzio / Assenso
- - Carta sanitaria
- - Informazione
27D.M. 8 APRILE 2000 ATTUAZIONE DELLE
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI
VOLONTA DEI CITTADINI
- - Notifica a tutti i Cittadini di dichiarare la
propria Volontà. - - Punti di accettazione
- - Dichiarazioni da consegnare alle aziende
ospedaliere, ad aziende unità sanitarie locali
territorialmente competenti, agli ambulatori dei
medici di medicina generale. -