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I TRAPIANTI

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Title: ONE DAY SURGERY Possibilit clinica organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: I TRAPIANTI


1
I TRAPIANTI
  • Aula Ascoli
  • PALERMO 4 novembre 2004

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ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI STORIA ED
EVOLUZIONE
  • Dr. Livio Milone

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UN PO DI LETTERATURA
4
UN PO DI STORIA
  • Il mito di OSIRIDE
  • La Trasfusione di Sangue
  • Il Trapianto di Midollo
  • I Trapianti da animale

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I TRAPIANTI SECONDO LE VARIE RELIGIONI / 1
  • Nonostante vi siano differenze tra gli specifici
    punti di vista, le principali religioni del mondo
    AMMETTONO, PERMETTONO, INCORAGGIANO il Trapianto
    e la Donazione degli organi.

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I TRAPIANTI SECONDO LE VARIE RELIGIONI / 2
  • A FAVORE dei Trapianti si esprime la Chiesa
    Cattolica che anzi ribadisce come la donazione di
    organi deve essere incoraggiata in quanto atto di
    carità.
  • A tale visione si associano anche le altre Chiese
    Cristiane e Protestanti, lIslamismo (gli organi
    vanno trapiantati subito e non conservati) e
    lEbraismo che considera obbligatoria la
    donazione qualora serva per salvare una vita.

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I TRAPIANTI SECONDO LE VARIE RELIGIONI / 3
  • Secondo la religione Buddista, Induista, Mormone
    e Quacchera, la donazione è questione personale,
    lasciando quindi liberi i credenti su questo
    tema.
  • Per i Testimoni di Geova, rifiuto delle
    trasfusioni di sangue ma possibilità di ricevere
    un organo trapiantato purchè esangue.

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Definizione della morte
  • Una persona è morta quando ha subito una perdita
    irreversibile di ogni capacità di integrare e di
    coordinare le funzioni fisiche e mentali del
    corpo.
  • (Pontificia Accademia delle Scienze 21 Ottobre
    1985)

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Definizione della morte
  • La morte sopravviene quandoa) le funzioni
    spontanee del cuore e della respirazione sono
    definitivamente cessate, b) si è accertata la
    cessazione irreversibile di ogni funzione
    cerebrale.
  • (Pontificia Accademia delle Scienze 21 Ottobre
    1985)

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Definizione della morte
  • Il concetto di morte è definito dalla perdita
    totale e irreversibile della capacità dello
    organismo di mantenere autonomamente la propria
    unità funzionale. La morte può essere accertata
    attraverso criteri anatomici, clinici, biologici,
    car-diaci e neurologici.(Comitato nazionale per
    la Bioetica - 15 febbraio 1991

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Definizione della morte
  • Morte Cerebrale", intesa come danno cerebrale
    organico, irreparabile, sviluppatosi acutamente,
    che ha provocato uno stato di coma irreversibile,
    dove il supporto artificiale è avvenuto in tempo
    a prevenire o trattare l'arresto cardiaco
    anossico. (Comitato nazionale per la Bioetica -
    15 febbraio 1991

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Accertamento della morte
  • uno stato di coma non rispondente agli stimoli
    esogeni
  • ariflessia tendinea dei muscoli scheletrici
    innervati dai nervi cranici
  • assenza dei riflessi troncoencefalici
  • assenza di attività elettrica all EEG
  • assenza di respirazione spontanea.
  • (Comitato nazionale per la Bioetica - 15
    febbraio 1991

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Comitato Nazionale per la Bioeticaperseguire
unetica che consideri doverosa la donazione
post- mortem e ne favorisca la diffusione
  • Sensibilità nei riguardi della cultura dei
    trapianti
  • Rimozione di tutte le numerose difficoltà a
    livello organizzativo
  • Bandire ogni ipotesi di commercializza-zione
    nella trapiantologia umana,
  • (Comitato nazionale per la Bioetica -7 ottobre
    1991)

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LEGGE 3 APRILE 1957, n. 235PRELIEVO DI PARTI DEL
CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
  • E' consentito il prelievo di parti del cadavere a
    scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne
    abbia dato autorizzazione.In mancanza di
    disposizioni dirette della persona, il prelievo é
    consentito qualora non vi sia opposizione da
    parte del coniuge o dei parenti entro il secondo
    grado.E' consentito soltanto un prelievo da
    ciascun cadavere.

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DPR 20 GENNAIO 1961, n. 300 REGOLAMENTO PER L
'ESECUZIONE DELLA L. 3 aprile 1957, n.235
  • E' ammesso il prelievo delle seguenti parti di
    cadavere
  • 1) bulbo oculare, sue parti ed annessi
  • 2) ossa e superfici articolari 3) muscoli e
    tendini 4) vasi sanguigni 5) sangue 6) nervi
    7) cute 8) midollo osseo 9) dura madre 10)
    aponeurosi.

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DM 7 novembre 1961 Modalità applicative art.5
Legge 3 aprile 1957, n.235
  • Accertamento precoce della morte solo mediante il
    metodo ElettroCardioTanatoDiagnostico

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LEGGE 26 GIUGNO 1967, n. 458 TRAPIANTO DEL RENE
TRA PERSONE VIVENTI
  • Art. 1 In deroga al l'art.5 C.C. é ammesso
    disporre a titolo gratuito del rene al fine del
    trapianto tra persone viventi.La deroga é
    consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli
    germani che siano maggiorenni, Solo nel caso che
    il paziente non abbia i consanguinei di cui al
    precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o
    disponibile, la deroga può essere consentita
    anche per altri parenti e per donatori estranei.

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DM 11 agosto 1969 Modalità applicative art.5
Legge 3 aprile 1957, n.235
  • L'accertamento della morte deve essere effettuato
    con il metodo ECGrafico
  • Quando questo non sia applicabile, si utlizzi il
    metodo EEGrafico, solamente in soggetti
    sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali
    primitive.

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DM 9 gennaio 1970 ACCERTAMENTO DELLA MORTE NEI
SOGGETTI SOTTOPOSTI A RIANIMAZIONE PER LESIONI
CEREBRALI PRIMITIVE
  • Accertamento della morte con metodo EEGrafico
    stato di coma profondo accompagnato daa) atonia
    muscolareb) ariflessia tendineac)
    indifferenza dei riflessi plantarid) midriasi
    paralitica con assenza del riflesso corneale e
    del riflesso pupillare
  • 2) assenza di respirazione spontanea,
  • 3) assenza di attività elettrica cerebrale,
    spontanea e provocata

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DPR 5 febbraio 1970 n.78 MODIFICA ART. 1 DEL
REGOLAMENTO
  • E ammesso il prelievo di
  • 1) bulbi oculari 2) reni 3) ossa e
    articolazioni
  • 4) muscoli e tendini 5) vasi 6) sangue 7)
    nervi
  • 8) cute 9) midollo osseo 10) aponeurosi 11)
    dura
  • madre 12) cuore e sue parti 13) polmoni 14)
  • ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di
  • quelle della sfera sessuale e della
    procreazione15)
  • vescica ed ureteri 16) canale digerente.

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LEGGE 2 DICEMBRE 1975, n. 644 DISCIPLINA DEI
PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI
TRAPIANTO TERAPEUTICO
  • Morte cerebrale
  • Osservazione per 12 ore
  • Consenso
  • Composizione delle equipes mediche
  • Pene per il commercio

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DPR 16 giugno 1977 n.409 REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 644
  • Art. 2 Il collegio medico
  • Art. 9 Il Consenso
  • Art. 10 Prelievo in corso di autopsia o
    riscontro diagnostico

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LEGGE 12 AGOSTO 1993, n. 301 NORME IN MATERIA
DI PRELIEVI ED INNESTI DI CORNEA
  • Art. 1 Assenso- La donazione delle cornee è
    gratuita... E' consentito il prelievo delle
    cornee da cadavere quando si sia ottenuto
    l'assenso del coniuge...
  • Art. 3 Le operazioni di prelievo della cornea
    sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle
    strutture sanitarie pubbliche e private nonché a
    domicilio Gli innesti di cornea sono effettuati
    nelle strutture sanitarie pubbliche e private.
    Per tali operazioni non è richiesta alcuna
    autorizzazione particolare.

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LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578 NORME PER
LACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE
  • Art. 1 La morte si identifica con la cessazione
    irreversibile di tutte le funzioni dellencefalo.
  • Art.2 2) La morte nei soggetti affetti da
    lesioni encefaliche e sottoposti a misure
    rianimatorie si intende avvenuta quando si
    verifica la cessazione irreversibile di tutte le
    funzioni dellencefalo ed è accertata con le
    modalità clinico-strumentali definite con decreto
    emanato dal Ministro della sanità.

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D.M. 22 agosto 1994, n. 582 REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA PER LACCERTAMENTO E LA
CERTIFICAZIONE DI MORTE
  • Art. 4 Periodo di osservazione
  • a) sei ore per gli adulti e i bambini in età
    superiore a cinque anni
  • b) dodici ore per i bambini di età compresa tra
    uno e cinque
  • c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore
    a un anno.
  • 2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il
    periodo di osservazione non può iniziare prima di
    24 ore dal momento dell'insulto anossico.

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LEGGE 1 APRILE 1999, n. 91DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI
TESSUTI
  • Art. 4 Dichiarazione di Volontà.
  • - Silenzio / Assenso
  • - Carta sanitaria
  • - Informazione

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D.M. 8 APRILE 2000 ATTUAZIONE DELLE
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI
VOLONTA DEI CITTADINI
  • - Notifica a tutti i Cittadini di dichiarare la
    propria Volontà.
  • - Punti di accettazione
  • - Dichiarazioni da consegnare alle aziende
    ospedaliere, ad aziende unità sanitarie locali
    territorialmente competenti, agli ambulatori dei
    medici di medicina generale.
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