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OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI

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Title: OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI


1
OSPEDALIPSICHIATRICI GIUDIZIARI
  • Dr. Marco Cannavicci
  • psichiatra criminologo

2
  • Argomenti
  • 1. nascita degli OPG
  • 2. le misure di sicurezza
  • 3. la popolazione degli OPG
  • 4. la riabilitazione
  • 5. OPG e DSM

3
  • 1786 Inghilterra
  • un certo Nicholson cerca di uccidere
  • Re Giorgio III
  • not guilty by reason of insanity

4
  • 28 luglio 1800
  • INSANE OFFENDERS BILL
  • dal 1807
  • estesa anche ai condannati colpiti da
    alienazione mentale

5
  • Nel 1857 si istituì il primo manicomio criminale,
    nel Berkshire
  • AllInghilterra seguirono Irlanda e Scozia
  • Nel 1875 fu istituito anche
  • in Germania e nel 1876 in Francia

6
  • Negli USA fu istituito nel 1855
  • Nel 1875 fu promulgata una legge per cui
  • ogni assassino prosciolto, perché ritenuto
    pazzo, deve essere ricoverato
  • per tutta la vita in un asilo di Stato

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  • In Italia
  • Scuola Classica partendo dal libero arbitrio,
    riteneva il reato una violazione cosciente e
    libera della norma penale segue la pena
    commisurata al reato
  • Scuola Positiva (Lombroso, Ferri) partendo da
    determinanti costituzionali ritiene il reo
    socialmente pericoloso e abbisognevole di misure
    di sicurezza

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  • Nel 1876 si inaugura ad Aversa
  • il primo manicomio criminale
  • (sezione per maniaci)
  • La norma penale fu emanata solo nel 1891
  • (R.D. 1 febbraio 1891, n. 260)

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  • Seguirono
  • - 1886 Montelupo Fiorentino
  • - 1892 Reggio Emilia
  • - 1925 Barcellona Pozzo di Gotto
  • - 1939 Castiglione dello Stiviere
  • - 1953 Pozzuoli (chiuso nel 1975)

10
  • La legge 354, del 1975, che riforma lordinamento
    penitenziario, sostituisce la dizione di
    manicomio criminale con ospedale psichiatrico
    giudiziario
  • O.P.G.

11
Le misure di sicurezza
  • Art. 203 C.P.
  • Pericolosità sociale
  • agli effetti della legge penale è socialmente la
    persona quando è probabile che commetta nuovi
    fatti
  • preveduti dalla legge come reati

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Art. 215 misure di sicurezza
  • Detentive
  • Assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro
  • Ricovero in casa di cura o custodia
  • Ricovero in OPG
  • Rifomatorio giudiziario (per lt 14 anni)
  • Non detentive
  • Libertà vigilata
  • Divieto di soggiorno
  • Divieto di frequenta-zione di locali
  • Espulsione dello straniero

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Vizio parziale di mente
  • Art. 89 CP
  • Va soggetto al ricovero in casa di cura e
    custodia, ai sensi dellart. 219 CP, dopo la
    valutazione della presenza della pericolosità
    sociale

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Vizio totale di mente
  • Art. 88 CP
  • Va soggetto al ricovero in OPG, dopo
    laccertamento della persistente pericolosità
    sociale
  • La durata minima
  • delle misure di sicurezza detentive
  • sono stabilite in base alla gravità del reato

15
In OPG attesa di sentenza
  • Detenuti che presentano disturbi psichici
  • Osservazione psichiatrica in OPG
  • Sopraggiunta infermità mentale in carcere (art.
    148 CP)

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In OPG sentenza definitiva
  • Vizio totale e pericoloso (art. 222 CP)
  • Vizio parziale e pericoloso (per reato con pena gt
    a 5 anni)
  • IL VIZIO TOTALE NON PERICOLOSO TORNA LIBERO

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  • Se vizio parziale e pericoloso, per reato con
    pena lt a 5 anni
  • - casa di cura e custodia (per 6 mesi)
  • - libertà vigilata con affidamento al CIM o
    comunità terapeutica

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  • Una sentenza della Corte Costituzionale del
    luglio 2003 ha dichiarato illeggittimo lart. 222
    del CP (ricovero in OPG) nella parte che non
    consente al giudice di adottare diverse misure di
    sicurezza rispetto allOPG.
  • Questa sentenza rende possibile lapplicazione
    della libertà vigilata, con affidamento a
    familiare, CIM o Comunità

19
OPG (fonte DAP)
  • Situazione al 30 giugno 2004
  • 1067 ricoverati
  • Situazione al 30 giugno 2005
  • 1119 ricoverati
  • (179 condannati 45 imputati
  • 878 internati)

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Ricoverati 1119
  • Aversa - 238
  • Barcellona PG - 213
  • Castiglione S - 186 (74 donne)
  • Montelupo F - 134
  • Napoli - 140
  • Reggio Emilia - 208
  • Il 75 dei ricoverati proviene da regioni del NORD

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  • In Italia il picco dei ricoveri si è avuto nel
    periodo 1978 1982, per effetto di
  • Legge 180
  • Minori dimissioni da OPG
  • Trattamenti Sanitari Obbligatori
  • Dal 1994 al 1998 si sono avuti
  • i tassi più bassi per minore invio da parte del
    carcere (condannati imputati)

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Variabili bio-psico-sociali e criminologiche
degli internati
  • Studio Manacorda, nel 1983
  • Studio Andreoli, nel 2001

23
Dal 1983 al 2001
  • Aumento delletà media (gt 40 anni)
  • Aumento dei single rispetto ai coniugati
  • Aumento della scolarità (dalle E alla MI)
  • Aumento degli stranieri
  • Aumento dei disoccupati
  • Aumento dei soggetti con precedenti penali
  • Aumento dei disturbi di personalità
  • Prevalenza dei disturbi dello spettro psicotico
    (70)

24
I disturbi dellumore
  • Nella popolazione generale
  • Dal 1983 al 2001 sono passati dal 5 al 15
  • Il 30 dei ricoveri in SPDC avviene per disturbi
    dellumore
  • Il 3 dei ricoveri in OPG avviene per disturbi
    dellumore
  • IL DDM E POCO COLLEGATO AL GIUDIZIO DI NON
    IMPUTABILITA

25
Tipologia di reati
  • Delitti contro la persona (il 50 è rappresentato
    da omicidio o tentato omicidio)
  • Oltraggio a pubblico ufficiale

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Pattern mediodel ricoverato in OPG
  • SOGGETTO CON BASSO
  • LIVELLO SOCIO-ECONOMICO,
  • BASSA SCOLARITA, EMARGINATO
  • DAL MERCATO DEL LAVORO,
  • CON DIVERSI PRECEDENTI PENALI

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  • La diagnosi maggiormente rappresentata è la
    psicosi schizofrenica
  • Il periodo medio di latenza tra linizio della
    malattia e linternamento in OPG è di circa 10
    anni
  • Il 60 di loro era seguito dal CIM/DSM di zona

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Profilo clinico degli internati
  • 1.
  • Autori di reati minori, recidivati,
  • epifenomeni di disadattamento
  • ambientale e deriva sociale, poco
  • correlabili allo stato di malattia

29
  • 2.
  • Autori di reati gravi, sintomo di scompenso
    psicotico acuto che rientra con adeguato
    trattamento farmacologico, sconosciuto ai servizi
    psichiatrici territoriali

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  • 3.
  • Autori di reati gravi, legati ad una persistente
    condizione di patologia psichica, con elevata
    pericolosità sociale e problematica alleanza
    terapeutica con incapacità di gestione da parte
    delle strutture psichiatriche territoriali

31
  • Il caso dellOPG di Reggio Emilia
  • Provengono tutti dallEmilia Romagna
  • Il 56 di loro era seguito dai CIM/DSM prima
    dellinternamento
  • Il 65 di loro aveva subito almeno un TSO
  • Il 32 di loro ha commesso un omicidio
  • E PRESENTE UNA QUOTA DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE
    CHE I CIM/DSM NON RISCONO AD AFFRONTARE NE
    TRATTARE

32
Studio MoDiOPG - 1997(monitoraggio dimissioni
OPG)
  • Il 40 abusa di sostanze stupefacenti o alcolici
  • Il 55 ha effettuato omicidio o tentato
  • La vittima è prevalentemente un componente del
    nucleo familiare
  • Fuori dalla famiglia viene colpito in genere
    loperatore sanitario
  • Raramente vengono colpiti estranei

33
Percorsi riabilitativi in OPG
  • DPR 30.06.2000 n. 230
  • regolamento recante norme sullordinamento
    penitenziario e sulle misure privative e
    limitative della libertà

34
  • - Socializzazione (teatro, arti figurative,
    musica, multimedialità)
  • Formazione professionale (laboratori di
    formazione artigianale e tecnica)
  • Lavoro (sia allinterno che allesterno
    dellIstituto)
  • Istruzione (corsi scolastici e seminari
    informativi)
  • Sport ed igiene alimentare

35
Disegni di leggedi riforma degli OPG
  • Disegno di legge Grossi (1983)
  • Disegno di legge Riz (1995)
  • Disegno di legge Corleone (1996)
  • Proposta di legge della Regione Emilia Romagna
    (1997)

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OPG e DSM
  • La durata media dellinternamento è di circa 7
    anni
  • Dipende dalla gravità del reato e non dallo stato
    e dal decorso clinico
  • Dipende dai rapporti tra OPG e strutture
    psichiatriche territoriali
  • Dipende dalle numerose proroghe improprie delle
    misure di sicurezza per la mancanza di
    riabilitazione e progetti sociali

37
  • Secondo dati del DAP (del 2001) il 40 degli
    internati esprime condizioni cliniche prive di
    pericolosità sociale, tuttavia resta in OPG per
    proroghe improprie
  • Spesso è il magistrato di sorveglianza ad imporre
    alle ASL lobbligo della presa in carico e del
    progetto riabilitativo, per il vuoto normativo
    regionale circa i livelli di responsabilità
    rispetto al problema

38
Sentenze Corte Costituzionale
  • Del 18 luglio 2003
  • Del 29 novembre 2004
  • hanno modificato gli articoli 206 e 222 del CP
    abrogando lautomatismo del ricovero in OPG per
    il reo infermo e pericoloso

39
Sentenza 18 luglio 2003
  • consente al giudice, nei casi ivi previsti, di
    adottare, in luogo del ricovero in OPG, una
    diversa misura di sicurezza, prevista dalla
    legge, idonea ad assicurare adeguate cure
    dellinfermo di mente ed a far fronte alla sua
    pericolosità sociale

40
  • Viene lasciata al giudice la discrezionalità di
    applicare la misura di sicurezza non detentiva
    della libertà vigilata, accompagnata da
    prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di
    nuovi reati
  • Vengono coinvolti i DSM/CIM e quindi le Regioni
    (sul piano amministrativo e finanziario)

41
  • Articolo 232 CP
  • Obbliga il giudice a sospendere il programma di
    cure territoriali in regime di libertà vigilata
    ed a ricorrere a nuovo ricovero in OPG, per la
    durata minima di un anno, in caso di inosservanza
    o impraticabilità delle prescrizioni terapeutiche

42
  • GRAZIE PER LA
  • VOSTRA ATTENZIONE
  • Dr. Marco Cannavicci
  • cannavicci_at_iol.it
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