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Le novit

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Title: Seminario Le novit in materia di territorialit IVA delle prestazioni di servizi Inquadramento normativo Author: Agenzia delle Entrate – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le novit


1
Le novità in materia di territorialità IVA
delle prestazioni di serviziGli elenchi
riepilogativi INTRASTAT
  • A cura di
  • Gaetano Scala
  • La relazione è presentata a titolo personale
  • e non impegna lAmministrazione di appartenenza

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I presupposti dellIVA
  • Presupposto oggettivo determinate cessioni di
    beni e determinate prestazioni di servizi
  • Presupposto soggettivo esercizio di impresa,
    arti o professione
  • Presupposto territoriale
  • Cessioni di beni, se il bene è nel territorio
    dello Stato
  • Prestazioni di servizi, se

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Presupposto territoriale delle prestazioni di
servizi
  • Fino al 31.12. 2009
  • Regola generale luogo di stabilimento del
    prestatore
  • Eccezione luogo di stabilimento del committente
    e/o luogo di utilizzo del servizio

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Presupposto territoriale delle prestazioni di
servizi
  • Dal 01.01.2010 occorre distinguere
  • servizi resi da soggetti passivi a privati
    consumatori (Business to Comumer o B2C)
  • servizi resi da soggetti passivi a soggetti
    passivi (Business to Business o B2B)

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Presupposto territoriale delle prestazioni di
servizi
  • B2C ? luogo di stabilimento del prestatore
  • Regola invariata
  • B2B ? luogo di stabilimento del committente
  • Nuova regola (che incorpora tutta una serie di
    prestazioni disciplinate diversamente fino al
    31.12.2009)
  • Soggetti interessati
  • Operatori economici e enti commerciali
  • Enti non commerciali anche per le prestazioni
    ricevute nellambito dellattività istituzionale
  • Enti non soggetti se già identificati ai fini IVA
    (per acquisti intracomunitari)

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Deroghe B2B e B2C
  • Prestazioni relative ad immobili
  • Localizzazione immobile
  • Prestazioni di trasporto passeggeri
  • Tratta percorsa
  • Servizi culturali, artistici, sportivi,
    scientifici, educativi, ricreativi e simili
  • Materiale esecuzione
  • modifiche dal 2011 ? prestazioni di accesso
  • Ristorazione e catering
  • Luogo di esecuzione
  • Particolarità per catering a bordo
  • Locazione a breve termine dei mezzi di trasporto
  • Messa a disposizione utilizzo

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Deroghe B2C
  • Intermediazioni
  • Operazione sottostante
  • Trasporto beni
  • Tratta percorsa
  • Intracomunitari ?inizio trasporto
  • Lavorazioni
  • esecuzione
  • Locazione a lungo termine dei mezzi di trasporto
  • Prestatore utilizzo
  • Prestazioni rese tramite mezzi elettronici
  • Prestatore extracomunitario a soggetto stabilito
    in Italia
  • Telecomunicazioni e teleradiodiffusioni
  • Prestatore utilizzo

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Deroghe B2C
  • Esclusione dalla tassazione in Italia
  • Prestazioni di servizi immateriali (cessioni,
    concessioni, licenze e simili relative a diritti
    d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.)
  • Prestazioni pubblicitarie
  • Consulenza e assistenza tecnica o legale ed
    elaborazione e fornitura di dati e simili
  • Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative
  • Messa a disposizione del personale
  • Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili
    di beni mobili materiali diversi dai mezzi di
    trasporto
  • Concessione dellaccesso ai sistemi di gas
    naturale o di energia elettrica
  • servizi prestati per via elettronica
  • Prestazioni di servizi inerenti allobbligo di
    non esercitare interamente o parzialmente una
    delle suddette attività o diritti
  • Telecomunicazione e teleradiodiffusione, a meno
    che non siano utilizzate in Italia

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Adempimentiprestazioni ricevute da SP italiano
  • Generalizzazione dellapplicazione del meccanismo
    del reverse charge
  • Per le prestazioni (e per le cessioni)
  • Anche per gli enti
  • Il reverse charge si applica anche se il
    prestatore è identificato ai fini IVA in Italia
  • Presenza di stabile organizzazione
  • Se rende direttamente il servizio
  • Non si applica il reverse charge
  • Se il servizio è reso da casa madre o stabile
    allestero
  • Si applica il reverse charge
  • Autofatturazione (ovvero integrazione fattura del
    prestatore comunitario)

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Adempimentiprestazioni rese da SP italiano
  • Obbligo di fatturazione delle prestazioni rese a
    soggetti passivi comunitari
  • Operazioni non soggette
  • Indicazione del numero identificativo del cliente
  • Non rientrano nel volume daffari
  • Indispensabile per elenchi INTRA

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Momento di effettuazione
  • Pagamento del corrispettivo
  • Deroga al criterio di effettuazione
  • Prestazioni di servizi
  • effettuate in modo continuativo nellarco di un
    periodo superiore ad un anno
  • che non comportano versamenti di acconti o
    pagamenti anche parziali nel medesimo periodo
  • ricevute da committente italiano soggetto passivo
    da parte di prestatori stabiliti in altro Stato
    comunitario
  • si considerano effettuate al termine di ciascun
    anno solare fino alla loro conclusione

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Prestazioni di servizi generici rese
Operazione Momento effettuazione Termine per
Prestazione resa a soggetto passivo stabilito in Paese membro UE Incasso del corrispettivo o emissione fattura se antecedente fatturazione al momento di effettuazione. registrazione entro 15 gg. dalla emissione e con riferimento alla data di emissione indicazione in Intra 1 quater relativo al mese/trimestre effettuazione
Prestazione resa a soggetto passivo stabilito in Paese extra-UE No obbligo fattura

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Prestazioni di servizi ricevute
Operazione Momento effettuazione Termine per
Prestazione acquistata da soggetto passivo stabilito in Paese UE Pagamento del corrispettivo autofatturazione o integrazione al momento della effettuazione. registrazione entro 15 gg. dalla emissione/integrazione, nel registro fatture emesse prima dellesercizio del diritto a detrazione, nel registro fatture acquisti. indicazione in Intra 2 relativo al mese/trimestre di effettuazione
Lintegrazione è consentita solo se la fattura è stata ricevuta contestualmente o antecedentemente al pagamento.
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Prestazioni di servizi ricevute
Operazione Momento effettuazione Termine per
Prestazione acquistata da soggetto passivo stabili in Paese extra-UE Pagamento del corrispettivo autofatturazione al momento della effettuazione. registrazione entro 15 gg. dalla emissione, nel registro fatture emesse prima dellesercizio del diritto a detrazione, nel registro fatture acquisti NO OBBLIGO INTRA

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Elenchi riepilogativi
  • Art. 50, commi 6 - 7, dl n. 331 del 1993
  • Dm 22 febbraio 2010
  • Det. Agenzia delle dogane 22 febbraio 2010
  • Circolare n. 13 del 1994 (cessioni e acquisti IC
    di beni)
  • Circolari 5 e 14 del 2010

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Elenchi riepilogativi
  • Soggetti obbligati
  • Esercenti imprese, arti e professioni
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
  • Soggetti minimi (solo per gli acquisti IC di beni
    e servizi)
  • Enti non commerciali e enti non soggetti passivi
    ma identificati (solo per gli acquisti IC di beni
    e servizi)

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Elenchi riepilogativi
  • Operazioni da indicare
  • Cessioni e acquisti IC di beni
  • Prestazioni di servizi generiche rese o ricevute
    da soggetti stabiliti in altri SM (escluse quelle
    per le quali limposta non è dovuta nello SM del
    committente)

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Elenchi riepilogativi
  • Termine di registrazione
  • Cessioni e acquisti IC, registrate o soggette a
    registrazione (tuttavia, solo nel caso in cui vi
    sia fatturazione anticipata o pagamento
    anticipato del corrispettivo, le operazioni sono
    indicate negli elenchi con riferimento non alla
    data di registrazione delloperazione, ma a
    quella in cui è stata eseguita la consegna o la
    spedizione).
  • Prestazioni rese o ricevute, registrate o
    soggette a registrazione

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Elenchi riepilogativi
  • Periodicità di presentazione
  • Trimestrale (quando nei quattro trimestri
    precedenti sono state effettuate operazioni per
    un ammontare trimestrale non superiore a euro
    50.000)
  • Mensile (quando non è rispettata la regola per i
    trimestrali o quando si opta per la periodicità
    mensile per lintero anno solare)
  • Cambio di periodicità (quando nel corso del
    trimestre è superata la soglia in tal caso gli
    elenchi mensili sono inviati a partire dal mese
    successivo)

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Elenchi riepilogativi
  • Sanzioni casi di non applicazione
  • Cir. 5 del 2010 errori nella compilazione degli
    elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010
    per gli obblighi mensili, nonché relativi al
    primo trimestre 2010 per gli obblighi
    trimestrali. Ciò a condizione che gli errori
    siano sanati mediante invio, entro il 20 luglio
    2010, di elenchi riepilogativi integrativi
  • Cir. 14 del 2010 omessa presentazione
    dellelenco mensile relativo al mese di gennaio,
    purché presentato entro il 4 maggio.
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