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STUDI DI SETTORE NOVITA

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Title: STUDI DI SETTORE NOVITA 2006 Author: Alessandro Madia Last modified by: stanza17 Created Date: 11/10/2006 2:58:47 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: STUDI DI SETTORE NOVITA


1
Il processo tributario A cura di Andrea
Giovanardi Professore associato di diritto
tributario nellUniversità di Trento
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1) La disciplina del processo tributario
riferimenti normativi
  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (ordinamento
    degli organi speciali di giurisdizione tributaria
    ed organizzazione degli uffici )
  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul
    processo tributario in attuazione della delega al
    Governo contenuta nellart. 30 della l. 30
    dicembre 1991, n. 413)
  • C.p.c., per effetto del rinvio operato dallart.
    1, co. 1, del d.lgs. n. 546, per quanto non
    disposto dal decreto e purché le norme
    processualcivilistiche siano con esso compatibili

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2) Gli organi della giurisdizione tributaria
(art. 1 d.lgs. n. 546/92 e art. 1 d.lgs. 545/92)
  • Giudice di primo grado è la Commissione
    Tributaria Provinciale (o di I grado per Tn e
    Bz)
  • Giudice di secondo grado è la Commissione
    Tributaria Regionale (o di II grado per Tn e Bz)
    (possibili sezioni staccate nei Comuni sede di
    corte dappello o di sezioni staccate di corte
    dappello o capoluoghi di provincia con oltre
    120.000 abitanti a più di 100 km dal capoluogo di
    regione, es. Verona)

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Composizione delle Commissioni (art. 2 del d.lgs.
n. 545/92)
  • Ogni commissione è presieduta da un Presidente,
    il quale presiede anche la prima sezione
  • Ogni sezione è composta da un presidente,
    vicepresidente e 4 giudici
  • Il collegio giudicante deve essere composto dal
    presidente o dal vice e da altri due giudici (tre
    componenti)
  • Il fatto che la decisione sia collegiale dovrebbe
    garantire migliore qualità delle decisioni
  • Il problema, misconosciuto, dellassenza di un
    giudice professionale.

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3) Oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2
d.lgs. 546/92) regole generali volte a
delimitare i confini esterni della giurisdizione
  • Appartengono alla giurisdizione tributaria
  • a) Le controversie aventi ad oggetto i tributi di
    ogni genere e specie comunque denominati,
    compresi quelli regionali, provinciali e comunali
    e il contributo al s.s.n.
  • b)Sovrimposte, addizionali, sanzioni
    amministrative, comunque irrogate da uffici
    finanziari, interessi ed altri oneri accessori (è
    conseguenza della regola di cui al punto a), si
    tratta di somme collegate al tributo da vincoli
    di accessorietà)

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Oggetto della giurisdizione tributaria ulteriori
specificazioni
  • Appartengono alla giurisdizione tributaria anche
  • Controversie promosse dai singoli possessori
    concernenti lintestazione, delimitazione, la
    figura, lestensione, il classamento dei terreni
  • Controversie aventi ad oggetto cosap, canone per
    lo scarico e depurazione delle acque reflue,
    tariffa di igiene ambientale, imposta o canone
    comunale sulla pubblicità e diritto sulle
    pubbliche affissioni (recente specificazione,
    d.l. 203/2005).
  • Va ricordato che il giudice tributario risolve in
    via incidentale ogni questione da cui dipende la
    decisione delle controversie rientranti nella
    propria giurisdizione, fatta eccezione per le
    questioni in materia di querela di falso e sullo
    stato o capacità delle persone, diversa dalla
    capacità di stare in giudizio.

7
Oggetto della giurisdizione tributaria esclusioni
  • Sono escluse dalla giurisdizione tributaria
  • le controversie riguardanti i contributi
    previdenziali (anche se natura paratributaria)
  • le controversie riguardanti gli atti
    dellesecuzione forzata tributaria successivi
    alla notifica della cartella di pagamento e, ove
    previsto, dellavviso di cui allart. 50 del
    d.p.r. n. 602 del 1973 (cause di opposizione
    allesecuzione, agli atti esecutivi, e
    opposizione di terzo)
  • le liti finalizzate ad ottenere il rimborso di
    una somma indebitamente versata a titolo di
    tributo di cui lAmministrazione ha riconosciuto
    la debenza (Cass., ss.uu., 22 luglio 2002, n.
    275)
  • le liti aventi ad oggetto la diretta impugnazione
    di un regolamento o di un atto amministrativo di
    carattere generale (non è direttamente coinvolto
    un singolo rapporto tributario). Tuttavia il g.t.
    può disapplicare tali atti (art. 7, co. 5, d.lgs.
    N. 546)

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Oggetto della giurisdizione tributaria ulteriori
osservazioni
  • Lampliamento della giurisdizione alla luce
    dellart. 102 Cost. dubbi di costituzionalità
    per avere il legislatore esteso la giurisdizione
    ad entrate di natura non tributaria (p.es. il
    Cosap o la Tia)? Sul punto cfr. Cass., ss.uu., n.
    4895 del 2006.
  • Il problema delle liti aventi ad oggetto i
    suddetti tributi instaurate prima
    dellampliamento della giurisdizione la
    perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.).
  • Il problema delle sanzioni irrogate dallAgenzia
    ma non collegate allattuazione del tributo
    (Cass. 3877/2004).

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4) I limiti interni alla giurisdizione gli atti
impugnabili (art. 19 del d.lgs. N. 546/92)
  • Lampiezza dellart. 2 è limitata dallart. 19,
    recante elencazione degli atti impugnabili (il
    processo tributario è processo da ricorso) che
    sono
  • a) Avviso di accertamento b) avviso di
    liquidazione c) provvedimento che irroga le
    sanzioni d) ruolo e cartella di pagamento e)
    avviso di mora e bis) iscrizione di ipoteca ex
    art. 77 del d.p.r. 602/73 e ter) fermo di beni
    mobili registrati f) atti relativi alle
    operazioni catastali g) rifiuto espresso o
    tacito alla restituzione dei tributi, sanzioni,
    interessi h) diniego o revoca di agevolazioni e
    rigetto di domande di definizione dei rapporti
    tributari i) ogni altro atto per il quale la
    legge ne preveda lautonoma impugnabilità davanti
    alle C.T..

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Quali le controversie devolute al g.t.?
(combinato disposto 2 e 19)
  • Controversie instaurate nei confronti dellente
    impositore o del concessionario della riscossione
    (v. art. 10, parti) concernenti an e quantum
  • Delle obbligazioni tributarie a carico dei
    soggetti passivi di imposta
  • Delle obbligazioni accessorie rispetto alle
    precedenti (interessi)
  • Delle obbligazioni aventi ad oggetto le sanzioni
    comunque irrogate dagli Uffici
  • Delle obbligazioni aventi ad oggetto il rifiuto
    espresso o tacito del rimborso.

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Tassatività dellelencazione degli atti
impugnabili, ma necessità di interpretazione
estensiva
  • Ma torniamo agli atti impugnabili, per dire che
  • Si tratta di elencazione tassativa (ratio
    evidente)
  • Tuttavia, lindividuazione degli atti presuppone
    la verifica della congruenza degli atti previsti
    nelle singole leggi di imposta con quelli
    indicati nellart. 19 (la corrispondenza va
    verificata sul piano strutturale, essendo
    irrilevante il nomen)
  • Vi è necessità quindi di interpretazione
    estensiva (o addirittura, secondo alcuni, di
    interpretazione analogica) valutazione scopo
    atti ed effetti che essi producono.

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Situazioni dubbie
  • Avviso di pagamento impugnabile quando contenga
    tutti i requisiti atto impositivo (precisa
    determinazione della pretesa e avvertenza che si
    farà luogo allesecuzione forzata) (CTR Umbria,
    I, 24-3-05, n. 12)
  • Fatture riguardanti Tia
  • Provvedimento che determina la decadenza delle
    agevolazioni Onlus (Ctp Ancona, III, 27.9.04, n.
    106)
  • Diniego espresso o tacito di autotutela (qui si
    tratta di questione di formidabile difficoltà
    teorica)
  • Lingiunzione di pagamento anchesso è atto
    impugnabile, giacchè è latto con cui si procede
    alla riscossione.

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Ancora sugli atti impugnabili
  • Gli atti impugnabili debbono contenere
    lindicazione del termine entro il quale il
    ricorso può essere proposto e della commissione
    tributaria competente quali gli effetti della
    mancata ottemperanza della norma? Rimessione in
    termini ex art. 184 bis c.p.c.? In ogni caso si
    eccepisca
  • Ognuno degli atti autonomamente impugnabili
    (quelli dellelencazione tassativa di cui
    allart. 19, co. 1) può essere impugnato solo per
    vizi propri (19, co. 3)
  • La mancata notificazione di atti autonomamente
    impugnabili adottati precedentemente allatto
    notificato ne consente limpugnazione unitamente
    a questultimo (19, co. 3).

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5) Le parti nel processo tributario
  • Individuate nellart. 10 direttamente le parti,
    che sono, oltre al ricorrente (giudizio da
    ricorso), che è destinatario degli atti
    impugnabili di cui allart. 19, co. 1, ed è
    quindi legittimato ad agire avendone linteresse,
    lUfficio del Ministero delle finanze o lente
    locale o il concessionario del servizio della
    riscossione che ha emanato latto impugnato o non
    ha emanato latto richiesto
  • Ratio della previsione va ravvisata nel fatto che
    il processo tributario ha ad oggetto particolari
    rapporti che originano da particolari
    comportamenti posti in essere ovvero da
    particolari enti che agiscono per conto di
    questa, ovvero da enti territoriali.

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Casi particolari
  • La posizione del fallito laccertamento
    tributario, ove inerente i crediti i cui
    presupposti siano sorti prima della dichiarazione
    di fallimento, deve essere notificato non solo al
    curatore, ma anche al contribuente, il quale non
    è privato della sua qualità di soggetto passivo
    del rapporto tributario (in tal senso Cass., Sez.
    Trib., 24.2.2006, n. 4235 Id., n. 3667/1997,
    etc.).
  • Nellinerzia degli organi fallimentari (mancata
    impugnazione dellatto impositivo da parte del
    curatore) il fallito è eccezionalmente abilitato
    ad esercitare egli stesso tale tutela, in forza
    dellinterpretazione sistematica dellart. 43
    l.f. alla luce dellart. 24 Cost., il quale
    prevede che stia in giudizio esclusivamente il
    curatore, mentre il fallito può intervenire solo
    nelle questioni da cui può dipendere
    unimputazione di bancarotta
  • Se il curatore non resta inerte, vi è difetto di
    legittimazione attiva in capo al fallito,
    rilevabile anche dufficio (Cass., sez. trib., 3
    aprile 2003, n. 5202)
  • Nel caso in cui il curatore sia rimasto inerte,
    il termine di impugnazione decorre da quando
    latto è stato notificato al fallito.

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(Segue). Casi particolari
  • La società cessata stanno in giudizio i soci
  • Lente locale lart. 11, co. 3, introdotto con
    d.l. n. 203 del 2005, dispone che ltltlente locale
    nei cui confronti è proposto il ricorso può stare
    in giudizio anche mediante il dirigente
    dellufficio tributi, ovvero, per gli enti locali
    privi di figura dirigenziale, mediante il
    titolare della posizione organizzativa in cui è
    collocato detto ufficiogtgt. La norma va coordinata
    con lart. 75 c.p.c., il quale prevede che ltltle
    persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo
    di chi le rappresenta a norma della legge o dello
    statutogtgt, per il Comune e la Provincia il
    sindaco ai sensi dellart. 50 t.u.e.l.
  • Tale disposizione normativa consegue a quanto
    deciso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
    qualche mese prima (Cass., SS.UU., 16 giugno
    2005, n. 2606), laddove si è statuito che lo
    statuto può prevedere che la rappresentanza
    processuale sia conferita dal sindaco ad un
    dirigente e che lautorizzazione della giunta non
    è più necessaria, a meno che non sia lo stesso
    statuto a prevederne la necessità.

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Del processo con pluralità di parti il
litisconsorzio necessario (art. 14 del d.lgs.
546/92)
  • ltltSe loggetto del ricorso riguarda
    inscindibilmente più soggetti, questi devono
    essere tutti parte dello stesso processo e la
    controversia non può essere decisa limitatamente
    ad alcuni di essigtgt (co. 1).
  • ltltSe il ricorso non è stato proposto da o nei
    confronti di tutti i soggetti indicati nel comma
    1 è ordinata lintegrazione del contraddittorio
    mediante la loro chiamata in causa entro un
    termine stabilito a pena di decadenzagtgt (co. 2)
  • Su tale norma, fondamentale la recentissima
    sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del
    18 gennaio 2007, n. 1052, laddove si è statuito
    il seguente principio di diritto ltltogni volta
    che per effetto della norma tributaria o per
    lazione esercitata dallAmministrazione
    finanziaria latto impositivo debba essere o
    sia unitario, coinvolgendo nella unicità della
    fattispecie costitutiva dellobbligazione una
    pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da
    uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la
    singola posizione debitoria del ricorrente, ma la
    posizione inscindibilmente comune a tutti i
    debitori rispetto allobbligazione dedotta
    nellatto autoritativo impugnato, ricorre una
    ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo
    tributario ai sensi del d.lgs. N. 546/1992, art.
    14, comma 1gtgt
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