ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA - PowerPoint PPT Presentation

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA L ASSICURABILITA DEL RISCHIO AMBIENTALE avv. Marco Tonellotto Studio Legale Associato Mantovani Merlin Tonellotto – PowerPoint PPT presentation

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Title: ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA


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  • ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
  • LASSICURABILITA DEL RISCHIO AMBIENTALEavv.
    Marco Tonellotto
  • Studio Legale Associato Mantovani Merlin
    TonellottoCorso SS. Felice e Fortunato n.105
  • 36100 - Vicenza
  • 27 NOVEMBRE 2003 ORE 15.00

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LO SCOPO DELLASSICURAZIONE (1)
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN
TONELLOTTO
  • Trasferimento ad un soggetto terzo del danno
    provocato da una certa condotta
  • Lassicuratore deve perciò tenere indenne
    lassicurato di quanto questi, in conseguenza di
    un fatto accaduto durante il tempo di copertura,
    debba pagare ad un terzo, in dipendenza della
    responsabilità dedotta in contratto, con
    esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi
    (assicurazione della responsabilità civile
    art.1917 c.c.)

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LO SCOPO DELLASSICURAZIONE (2)
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TONELLOTTO
  • La polizza assicurativa e le garanzie finanziarie
    obbligatorie
  • la differenza di funzione ed
  • il trasferimento del rischio

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IL RISCHIO AMBIENTALE individuazione del rischio
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  • Il rischio di alterazione dellambiente e
    precisamente
  • delle risorse naturali (acqua, aria, suolo,
    flora, fauna, in tutte le loro componenti
    fisico-chimiche-biologiche)
  • della salubrità di dette risorse
  • delle bellezze naturali paesaggistiche

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IL RISCHIO AMBIENTALE il tipo di risarcimento
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  • Il risarcimento per equivalente monetario
  • Il risarcimento in forma specifica

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Le tipologie della responsabilità
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  • La responsabilità solidale (art. 2055 c.c.)
  • La responsabilità parziaria (art.18, comma 7, L.
    349/1986)

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Lammontare del danno
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  • Le richieste di risarcimento conseguenti a danni
    da alterazione dellambiente possono assumere
    dimensioni tali da mettere a repentaglio la
    solidità finanziaria di aziende anche di grandi
    dimensioni
  • Esistono poi altri profili di danno rappresentati
    da
  • perdita di immagine aziendale
  • difficoltà di rapporto con i controllori pubblici
  • perdita di valore dellazienda

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I tre sottosistemi di responsabilità civile
ambientale
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  • Disciplina dei danni a beni tradizionali
    derivanti da alterazioni dellambiente (art. 2050
    e 2051 c.c.)
  • Disciplina del danno allambiente come bene
    autonomo in sé considerato (art.18 L. 349/1986)
  • Disciplina amministrativa per la bonifica dei
    siti (art.17 D. Lgs. 22/1997, art.58 D. Lgs.
    152/1999, DM 471/1999)

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Gli strumenti contrattuali del mercato
assicurativo
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  • Polizza R.C. Imprese
  • Polizza R.C. Inquinamento
  • Polizza di assicurazione della responsabilità
    civile da circolazione veicoli a motore

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La polizza R.C. Imprese (1)
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  • In linea generale esclude dalla copertura i danni
    da inquinamento e gli altri rischi ambientali
  • Definisce come inquinamento unalterazione
    diffusa delle matrici ambientali
  • Prevede al massimo unestensione di copertura
    allipotesi dellinquinamento accidentale, quello
    derivante da un evento improvviso ed imprevisto

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La polizza R.C. Imprese (2)
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  • Lassicurazione del danno da inquinamento
    accidentale comprende
  • Danni cagionati a terzi per morte e lesioni
    personali
  • Danni per distruzione e deterioramento di cose in
    conseguenza di contaminazioni

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La polizza R.C. Imprese (3)
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  • Lassicurazione del danno da inquinamento
    accidentale NON copre
  • Fenomeni di inquinamento termico, luminoso,
    acustico, elettromagnetico, che non sono
    identificati come emissioni di sostanze
  • I danni da emissione che non siano riferibili
    alla rottura di impianti e condotte

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La polizza R.C. Imprese- il sinistro latente -
(4)
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  • Il sinistro latente è quellevento di danno che
    si verifica a distanza temporale dalla rottura
    dellimpianto e dalla conseguente emissione
  • Nella polizza R.C. Imprese il sinistro è definito
    il verificarsi del fatto, per il quale è
    prestata lassicurazione, dal quale è derivato il
    danno

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La polizza R.C. Imprese il sinistro latente
scenari possibili (5)
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  • Il fatto si verifica durante il periodo di
    copertura della polizza
  • Il fatto si verifica prima del contratto
    assicurativo, ma con manifestazione durante il
    periodo di efficacia dello stesso
  • Il fatto si verifica durante il contratto, ma con
    manifestazione successiva al suo scadere

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La polizza R.C. Imprese il sinistro latente
scenari possibili (6)
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  • Perché operi la copertura il fatto e la sua
    manifestazione esteriore devono manifestarsi
    entrambi durante il periodo di copertura
    contrattuale
  • Per evitare la scopertura dei rischi, deve essere
    pattuita
  • Copertura dei danni originati da fatti
    verificatisi nel corso del contratto e
    manifestatisi entro un certo tempo dalla sua
    scadenza
  • oppure
  • Modifica della definizione di sinistro,
    stabilendo come tale non il fatto, ma la
    richiesta di risarcimento

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La Polizza R.C. Inquinamento (1)
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  • Prende in considerazione il fenomeno
    dellinquinamento nella sua interezza
  • Copre linquinamento accidentale
  • Copre linquinamento graduale, quello derivante
    da una emissione di sostanze nellambiente
    conseguente alla normale attività aziendale e
    quindi con caratteri di continuità nel tempo

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La Polizza R.C. Inquinamento (2)
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  • Loggetto dellassicurazione
  • Danni involontariamente causati a terzi, per
  • Morte e lesioni personali
  • Danneggiamenti di cose, compreso lo stato dei
    luoghi inquinati
  • Danni da interruzioni e sospensioni di attività

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La Polizza R.C. Inquinamento (3)
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  • Loggetto dellassicurazione (i danni indiretti)
  • Interruzione di attività di impresa
  • Impossibilità di utilizzo di beni presenti
    nellarea interessata dallinquinamento (per
    esempio, impossibilità di utilizzo dellacqua a
    scopi alimentari, irrigui ecc.)

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La Polizza R.C. Inquinamento (4)
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  • La definizione di inquinamento
  • Ogni modificazione della composizione o stato
    fisico degli elementi naturali (acqua, aria,
    suolo), dovuta alla presenza di una o più
    sostanze scaricate, disperse o comunque
    fuoriuscite dagli stabilimenti dellassicurato
  • Comprende perciò i fenomeni di inquinamento
    graduale e accidentale o improvviso

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La Polizza R.C. Inquinamento (5)
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  • La definizione di inquinamento, determina la
    esclusione di copertura per
  • Inquinamento da onde, elettromagnetico, luminoso
    ecc.

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La Polizza R.C. Inquinamento (6)
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  • La polizza esclude la copertura
  • Per danni conseguenti alla intenzionale mancata
    osservanza di leggi da parte dellimpresa
  • Per danni riferiti alla intenzionale mancata
    prevenzione del danno

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La Polizza R.C. Inquinamento (7)
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  • Lassicurabilità del danno ex art.18 L. 349/1986
  • Data la natura sanzionatoria della responsabilità
    in questione, si tratta di un rischio
    assicurabile?
  • E prefigurabile la determinazione dellimporto
    da risarcire, data lampia discrezionalità dei
    criteri che la legge offre per la determinazione
    del danno?

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La Polizza R.C. Inquinamento (8)
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  • Le risposte del mondo assicurativo
  • Pacifica assicurabilità dellarea di rischio
    legata alla condanna al ripristino dei luoghi
  • Non assicurabilità dellarea di rischio relativa
    alla determinazione monetaria del danno secondo i
    criteri equitativi fissati dallart.18, comma 6,
    della L. 349/1986

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La Polizza R.C. Inquinamento (9)
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  • Delimitazione territoriale dellarea da cui
    origina linquinamento
  • Provenienza delle sostanze dallo stabilimento
    dellassicurato
  • Esclusione di copertura per i danni provocati
    allesterno dello stabilimento

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La Polizza R.C. Inquinamento (10)
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  • Le spese di neutralizzazione e contenimento
  • Lassicurazione comprende le spese per interventi
    urgenti e temporanei ragionevolmente sostenuti
    dallassicurato, nel caso di inquinamento o di
    pericolo attuale di inquinamento allo stesso
    imputabile, per prevenire o limitare un danno
    risarcibile a termini di polizza
  • Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza
    del 10 del massimale

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La Polizza R.C. Inquinamento (11)
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TONELLOTTO
  • La durata della garanzia assicurativa
  • Lassicurazione vale per le richieste di
    risarcimento presentate allassicurato per la
    prima volta durante il periodo di efficacia della
    assicurazione
  • Nel caso di più richieste, la data della prima si
    intende come data di tutte le richieste, anche se
    presentate successivamente alla cessazione
    dellassicurazione
  • La dichiarazione dellassicurato di non essere a
    conoscenza di situazioni o circostanze che
    possono determinare un sinistro risarcibile

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La polizza di assicurazione R.C. auto (1)
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  • Copre le ipotesi di responsabilità da
    inquinamento legate al trasporto su strada di
    sostanze pericolose per lambiente
  • La responsabilità solidale di conducente/utilizzat
    ore e proprietario (art.2054 c.c.) e lart.18
    della legge 349/1986
  • Non copre la responsabilità ai sensi
    dellart.2050 c.c. dellimpresa produttrice o
    utilizzatrice della sostanza pericolosa e che ne
    abbia commissionato il trasporto

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La polizza di assicurazione R.C. auto (2)
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TONELLOTTO
  • La polizza assicura le ipotesi di responsabilità
    civile previste dallart.2054 c.c. danni a cose
    e persone prodotte dalla circolazione di un
    veicolo
  • La prassi assicurativa (delibera Comitato Poll
    Inquinamento del 9.5.1996) è nel senso che la
    copertura assicurativa riguardi anche i profili
    di danno previsti dallart.18 della L. 349/1986

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La polizza di assicurazione R.C. auto (3)
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN
TONELLOTTO
  • I casi di responsabilità previsti dallart.2050
    c.c e non coperti dalla R.C. auto, sono tuttavia
    coperti dalla polizza di assicurazione della
    responsabilità civile inquinamento derivante
    dalla committenza del trasporto di merci
    pericolose
  • Questa polizza copre i danni conseguenti a
    inquinamento da fatto accidentale

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