Title: La responsabilit
1La responsabilità per danno ambientale nella
comunità europea
2Temi di discussione
- Appunti di comparazione giuridica
- Esperienze rilevanti
- Levoluzione normativa comunitaria
- Le principali questioni da affrontare
- La direttiva 2004/35/CE caratteristiche
3La diversa configurazione giuridica del danno
ambientale negli ordinamenti interni dellUnione
- Il danno ambientale negli ordinamenti giuridici
degli Stati membri dellUnione Europea viene
preso in considerazione in forme e con effetti
differenti da Paese a Paese per cui una breve ed
incompleta annotazione sulle tendenze in atto
sembra opportuna nel momento in cui ci si
appresta a discutere circa la futura applicazione
uniforme della disciplina comunitaria. - Con estrema sintesi, dunque, rinunciando ad un
inquadramento sistematico e ad un commento
critico adeguato è possibile indicare vari
percorsi di ricerca per uno studio comparato del
tema proposto alla nostra attenzione.
4- In primo luogo si deve tener conto della diversa
impostazione seguita negli ordinamenti nazionali
per la definizione del danno ambientale e per
la determinazione del relativo risarcimento - A) Alcuni ordinamenti di civil law non
contemplano ancora delle norme specifiche per
cui, sotto il profilo civile (Austria, Belgio,
Grecia), per cui riconducono la problematica del
riconducono la problematica del danno
ambientale entro la generale previsione del
codice civile - B) Gli ordinamenti di common law, pur
caratterizzati, negli ultimi anni, da una estesa
disciplina normativa specificamente diretta alla
tutela dellambiente (Australia, Canada,
Inghilterra e Galles,Nuova Zelanda), con
disposizioni che riguardano anche la
configurazione del danno e il risarcimento,
restano ancorati, in relazione al procedimento e
per quanto concerne leffettività della tutela,
al modello del diritto giurisprudenziale. Di
conseguenza ogni indagine in questa direzione
impone di esaminare gli indirizzi seguiti dai
giudici - C) In altri ordinamenti (Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Italia, Svezia) sono state
inserite delle norme particolari, sia in seguito
a riforme dei codici, sia per effetto della
disciplina di settore in materia ambientale. In
tal caso ci si deve riferire, di volta in volta,
al paradigma contemplato dalla norma, pur senza
trascurare lapporto decisivo della
giurisprudenza, sia in relazione
allinterpretazione, sia come integrazione del
sistema giuridico.
5- In secondo luogo si deve distinguere tra la
delineazione di un quadro generale
(costituzionale e legislativo), entro il quale
situare anche il danno ambientale, rispetto
alla legislazione di settore che identifica
singole fattispecie, in relazione alle consuete
partizioni della normativa ambientaleacque,
atmosfera, rifiuti, rumore, sostanze pericolose
ecc. - In terzo luogo assumono importanza lassetto
costituzionale dello Stato (federale,
regionale,unitario) e larticolazione delle
funzioni (centrali o decentrate) nonché la
regolamentazione dei compiti assegnati ai
pubblici poteri, cioè i referenti interni che,
con espressione generica e onnicomprensiva, la
direttiva comunitaria che si esaminerà, al pari
della gran parte degli atti comunitari,designa
come competenti autorità nazionali. - Le essenziali distinzioni proposte nelle righe
precedenti hanno dato luogo a processi di
ravvicinamento e di armonizzazione delle
discipline nazionali, in parte sostenuti dalla
giurisprudenza e avvalorati dalla prassi. Ciò
nondimeno il percorso verso la semplificazione
dei modelli per il riconoscimento del danno
ambientale e per il risarcimento è ancora assai
accidentato e controverso.
6IL DIBATTITO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE
- A partire dallinizio degli anni 80 appare
evidente il tentativo di rivalutare lo strumento
della responsabilità civile come strumento di
lotta contro gli inquinamenti e come strumento di
prevenzione del danno ambientale. Tale fenomeno
ha riguardato sia i sistemi di tradizione
anglosassone, sia i sistemi dellEuropa
continentale in modo alquanto generalizzato. - Per citare alcuni esempi sono entrati in vigore a
partire dallinizio degli anni 80 - 1980 Comprehensive Environmental Response
Compensation and Liability Act (il c.d. CERCLA)
Stati Uniti - 1981 Legge Federale sulla Protezione
dellambiente in Svizzera - 1986 Legge di Base sullambiente portoghese -
Legge italiana istitutiva del Ministero
dellambiente e recante norme in materia di danno
ambientale (L. 349/86). - 1991 Legge sulla responsabilità civile per danni
allambiente (Umwelthaftungsgesetz) in Germania. - Un analogo trend è rinvenibile anche nel contesto
europeo ed internazionale, con lelaborazione di
apposite Convenzioni e progetti come ad esempio
il Libro Verde della Comunità Europea e la
Convenzione di Lugano sulla responsabilità civile
derivante dallesercizio di attività pericolose,
entrambi del 1993, esperienze queste che sono poi
state riprese dal Libro Bianco del 2000. - Di seguito si evidenziano i problemi che i
diversi legislatori nazionali hanno dovuto
affrontare nella redazione delle leggi e dei
progetti summenzionati, al fine di indicare quali
siano i modelli emersi nel panorama
comparatistico.
7Problematiche attinenti alla responsabilità
civile in campo ambientale
- OGGETTO DI TUTELA i legislatori nazionali hanno
adottato nozioni diverse di danno allambiente. - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE varia a seconda di
quale sia la nozione di danno ambientale accolta
in seno alla disciplina nazionale. - MODALITÀ inerenti la RIPARAZIONE e CRITERI PER IL
RISRCIMENTO DEL DANNO. - CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.
- NESSO DI CAUSALITÀproblemi inerenti alla sua
identificazione. - ASSICURABILITÀ DEL RISCHIO AMBIENTALE
8Tipologie e diverse definizioni di danno
ambientale
- Non tutte le leggi che hanno introdotto la
responsabilità civile come strumento di politica
ambientale condividono lo stesso oggetto di
tutela. - Alcuni interventi legislativi prendono in
considerazione solo i danni a cose e persone
derivanti da attività inquinanti (danno da
inquinamento), tutelando, quindi, lambiente -
come tale - solo in via indiretta. - - Legge tedesca del 1991
- In altre ipotesi dettano unapposita disciplina
per quei danni che riguardano lambiente in senso
stretto, indipendentemente dalle lesioni arrecate
a diritti individuali (danno ambientale in senso
stretto). Per tal via si è elaborata una clausola
generale di responsabilità civile per danni
allambiente. Tale scelta ha comportato, però,
difficoltà nella enucleazione di un concetto di
ambiente tutelabile, nella individuazione del
portatore di diritti nei confronti di questo
nuovo bene e dei criteri per addivenire ad una
quantificazione del danno in termini monetari. - - CERCLA Dlgs. 152/2006 Italia
9Umwelthaftungsgesetz (Germania) 1991
- Prevede al suo 1 che
- Qualora da una immissione nellambiente,
proveniente da uno degli impianti indicati
nellappendice 1 (della medesima legge, n.d.r.),
derivi la morte, la lesione del corpo o della
salute, oppure della proprietà di un soggetto, il
proprietario dellimpianto è tenuto a risarcire
il danno che ne è derivato . - La legge tedesca si rifà dunque ad una concezione
di danno tradizionale, evitando di affrontare lo
spinoso problema del danno all'ambiente in senso
stretto, limitandosi a prendere in considerazione
i danni alle persone ed alle cose che possano
derivare da immissioni nocive nell'ambiente. - Con questa soluzione il legislatore tedesco ha
messo fine a quella lunga discussione presente in
Germania circa la possibilità di risarcire i c.d.
danni ecologici (c.d. Ökoschäden), ossia quei
danni che ledono la natura in quanto tale,
indipendentemente dalla sussistenza di una
situazione di appartenenza di questa nei
confronti di chicchessia. - Nei lavori preparatori alla legge tedesca del
1991 traspare come motivo principale per
addivenire a tale scelta il timore derivante
dalla difficile determinazione di criteri per
quantificare il valore, il prezzo del bene
ambiente.
10C.E.R.C.L.A. (Stati Uniti) 1980
- Il CERCLA dispone la risarcibilità del danno
causato alle risorse naturali, indipendentemente
dalla lesione di altri diritti individuali come
la salute e la proprietà. - Le natural resources vengono definite dalla
legge come linsieme delle terre, della fauna
ittica e selvaggia, dellaria, delle acque di
superficie e sotterranee, nonché di tutte le
risorse appartenenti, sottoposte a trust,
amministrate o in qualsiasi altro modo
controllate dal governo federale degli Stati
Uniti, o da altro ente locale appartenente
allamministrazione statale o federale. - Alla luce dei lavori preparatori e delle
interpretazioni fornite dalla dottrina americana,
scopo precipuo della clausola generale di cui
sopra, doveva essere quello di considerare le
risorse ambientali come qualsiasi altra risorsa
per il cui uso limprenditore è tenuto a pagare
un corrispondente prezzo. - Considerando lambiente alla stregua di una
risorsa primaria, i potenziali fruitori/danneggiat
ori avrebbero dovuto tenere in debito conto anche
il prezzo di questultima, così internalizzando i
costi delle esternalità negative create
dallesercizio delle loro attività. - Conseguentemente il CERCLA non prevede nessun
meccanismo per il risarcimento dei danni ai
singoli privati. In questo caso, infatti, i
rimedi disponibili sono quelli di diritto comune.
11D. Lgs n152/2006 (Codice dellambiente)
- Art. 300 com. 1, il danno ambientale viene
definito come qualsiasi deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto,
di una risorsa naturale o dellutilità assicurata
da questultima. - Il comma 2 riprende pedissequamente la
definizione della direttiva europea, senza fare
sforzo di adattamento della norma comunitaria
allordinamento nazionale, prevede, infatti che
ai sensi della Direttiva 2004/35/CE costituisce
danno ambientale il deterioramento, in confronto
alle condizioni originarie, provocato - alle specie e agli habitat naturali protetti
dalla normativa nazionale e comunitaria () - alle acque interne ()
- alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel
mare territoriale () - al terreno, mediante qualsiasi contaminazione
(). - Alla tutela frazionata di alcune componenti del
bene ambiente, come sopra descritta, segue però
la formulazione in termini generali dellillecito
ambientale nellart. 311 com. 2, in base al
quale - chiunque realizzando un fatto illecito, o
omettendo attività o comportamenti doverosi, con
violazione di legge, di regolamento, o di
provvedimento amministrativo, con negligenza,
imperizia, imprudenza o violazione di norme
tecniche, arrechi danno allambiente,
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in
tutto o in parte, è obbligato a ripristino della
precedente situazione e, in mancanza, al
risarcimento per equivalente patrimoniale nei
confronti dello Stato.
12- Mancanza di coordinamento tra art. 300 ed art.
311 com.2. - Art. 300?limita la definizione di danno
ambientale a quanto contemplato nella direttiva
europea (indicazione troppo tassativa di ciò che
costituisce oggetto di deterioramento
significativo e misurabile di una risorsa
naturale o dellutilità assicurata da
questultima) - Art. 311 com.2 ?dà rilievo a qualsiasi
alterazione, deterioramento o distruzione in
tutto o in parte dellambiente(figura di illecito
più ampia in cui lambiente è inteso come bene
unitario)
13La giurisprudenza
14LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NEI GIUDIZI DI DANNO
AMBIENTALE
- Negli ordinamenti che riconoscono la
risarcibilità del danno da inquinamento la
legittimazione attiva spetta al titolare del
diritto leso, quindi generalmente al proprietario
o al titolare di un altro diritto reale minore,
nonché al soggetto la cui salute o integrità
fisica sia stata violata dal fenomeno di
inquinamento ambientale. - Diversamente, negli ordinamenti che hanno assunto
un modello di tutela diretta delle risorse
ambientali, si è aperto il problema di
individuare i soggetti cui a vario titolo doveva
essere affidata tale titolarità. - Sia nel sistema statunitense che in quello
italiano la legge stabilisce che siano
innanzitutto lo Stato, o suoi rappresentanti, ed
in particolare gli enti locali o territoriali, i
legittimati attivi nellazione diretta a
richiedere o la restitutio in integrum, oppure il
risarcimento del danno. - Appare tuttavia interessante osservare come
alcune funzioni vengano affidate alle
associazioni ambientali, o a singoli individui.
15Stati Uniti
- A partire dagli anni 70 il Congresso ha
cominciato ad inserire negli statutes federali
(es. Clean Water Act Clean Air Act) particolari
previsioni volte a legittimare singoli individui
o associazioni ambientali a richiedere
lapplicazione delle disposizioni poste a tutela
dellambiente, indipendentemente dal fatto che
tale violazione di legge avesse provocato un
danno specifico agli stessi. - Lo scopo di tali rimedi, chiamati citizens suits,
non era quello di fornire ai cittadini uno
strumento per ottenere una migliore tutela dei
loro interessi individuali, ma piuttosto quello
di rendere possibile lazione dei privati nei
confronti di coloro che violavano delle
disposizioni poste a tutela dellambiente
(standards od altre misure previste dalla legge
stessa). - In questo modo i cittadini si venivano a porre in
una posizione di tipo concorrenziale nei
confronti delle istituzioni pubbliche create per
attuare una politica dellambiente. - Oggi quasi tutti gli statutes in materia
ambientale contengono delle clausole stabilenti - che passato un certo lasso di tempo dal momento
in cui si è verificato il fenomeno di
inquinamento senza che lente competente abbia
proposto azione contro il presunto inquinatore,
uno o più cittadini, oppure uno o più
associazioni possano sostituirsi allente inerte
e proporre essi stessi lazione in giudizio - che il risarcimento dei danni ottenuto dalle
associazioni o dai cittadini finisca comunque
nelle casse dello Stato o dellente competente
per il ripristino - che nei confronti delle associazioni e dei
cittadini che si siano attivati, il giudice possa
almeno liquidare le spese processuali. -
16D. Lgs n152/2006 (Codice dellambiente)
- Il TU sullambiente allart. 311 com. 1,
individua il titolare delle azioni di
risarcimento del danno nello Stato, attribuendo
la legittimazione ad agire solo al Ministero
dellAmbiente. - Tuttavia, allart. 309 viene previsto che le
regioni, le provincie autonome e gli enti locali
, nonché le persone fisiche o giuridiche che
sono o che potrebbero essere colpite dal danno
ambientale possono presentare al Ministro
dellambiente denunce e osservazioni,
concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o
di minaccia imminente di danno ambientale e
chiedere lintervento statale a tutela
dellambiente. - Art. 310 I soggetti di cui allart. 309, com.1,
sono legittimati ad agire per il risarcimento
del danno subito a causa del ritardo
nellattivazione, da parte del medesimo Ministro,
delle misure di precauzione, di prevenzione o di
contenimento del danno ambientale. - Art. 313 com.7 resta in ogni caso fermo il
diritto dei soggetti danneggiati dal fatto
produttivo di danno ambientale, nella loro salute
o nei beni di loro proprietà, di agire in
giudizio nei confronti del responsabile a tutela
dei diritti e degli interessi lesi.
17- Riassumendo
- ?Da un lato si stabilisce il principio generale
della titolarità esclusiva in capo allo Stato
della pretesa risarcitoria, assumendo così che
esso agisca a tutela della collettività facendo
valere un diritto superindividuale a tutela di
una bene collettivo - ?Dallaltro si ammette che anche tutte le persone
fisiche o giuridiche, oltre che gli enti
espressione della collettività locale, possano
essere colpite dal danno ambientale in senso
stretto e, quindi, agire per il risarcimento del
danno subito a seguito del deterioramento delle
risorse naturali. I privati sono, pertanto,
legittimati ad agire per il ristoro del danno
allambiente come definito dal TU, e non solo per
la tutela dei diritti soggettivi eventualmente
lesi dal medesimo fatto produttivo di danno
ambientale (il d.a. torna sul piano dei diritti
soggettivi tutelabili individualmente). - ?Infine, si considera il danno ai singoli beni
lesi dal fatto produttivo di d.a., come tali
distinti da questultimo ed oggetto di tutela in
base alle norme ordinarie (anche se, poi, limita
inspiegabilmente lambito dei diritti tutelabili
in via ordinaria alla salute ed alla proprietà).
18Le modalità inerenti alla riparazione ed i
criteri per il risarcimento del danno
- Risarcibilità del danno allambiente viene
preferito il ripristino dello stato dei luoghi
alla situazione preesistente al verificarsi
dellincidente, a svantaggio delle forme di
risarcimento monetarie. - Il problema del risarcimento per equivalente nel
settore ambientale va, infatti, incontro a
difficoltà derivanti dallassenza di mercati per
i beni oggetto di tutela. Mancano, cioè, criteri
collaudati che possano essere utilizzati in sede
giurisdizionale per addivenire alla
quantificazione del danno ambientale. - La necessità di unelaborazione di tali criteri,
appare chiara laddove si collochi il problema
delle stime nel più ampio contesto della
responsabilità civile - ove la quantificazione fosse troppo bassa
rispetto al risparmio od al guadagno ricavato dal
polluter con una determinata attività inquinante,
tale da non costituire un valido incentivo per il
danneggiante ad evitare il medesimo danno in
futuro, si verrebbe a vanificare anche ogni
discorso sulla scelta del criterio di imputazione
della responsabilità. La scelta a favore di un
regime di responsabilità più severo, come quello
che presume la colpa, non porterebbe comunque a
risultati soddisfacenti ove tale opzione non
fosse coadiuvata da criteri di quantificazione
che perseguissero il medesimo scopo. I criteri di
quantificazione vengono, quindi, ad incidere
direttamente sulla funzione preventiva della
responsabilità civile. - Lesigenza di sviluppare criteri univoci è dovuta
anche alla necessità di raggiungere decisioni
omologhe in tutte le corti. È auspicabile che i
giudici abbiano delle direttive prestabilite da
seguire, onde evitare che la quantificazione del
danno possa portare a risultati difformi - e
quindi sostanzialmente iniqui - a seconda della
giurisdizione che si trovi a decidere su di una
determinata causa ambientale.
19- Infine, lesistenza di tali criteri rende in
qualche modo prevedibile la quantificazione del
danno, fatto di non poco conto e che soprattutto
gli assicuratori tengono in debita considerazione
quando essi debbano scegliere se rendere
disponibile una polizza adeguata. - Tuttavia né lesperienza italiana, volta ad
addivenire alla quantificazione del risarcimento
del danno allambiente secondo un criterio di
equità, né quella statunitense, che si rifaceva a
specifici criteri di valutazione economica,
sembrano avere dato buoni risultati fino ad ora. - Alla luce di questa esperienza negativa del
tentativo di monetizzare il danno ambientale e
soprattutto di elaborare criteri univoci di
quantificazione si potranno comprendere meglio ed
apprezzare le scelte effettuate dalla Convenzione
di Lugano e poi riprese dal Libro Bianco. - Nel caso in cui il ripristino non sia
tecnicamente possibile, il Libro Bianco riprende,
infatti, un suggerimento fatto proprio già dalla
Convenzione di Lugano, stabilendo che la
quantificazione del danno debba basarsi sui costi
delle soluzioni alternative, finalizzate
all'introduzione nell'ambiente di risorse
equivalenti a quelle distrutte .
20I criteri di imputazione della responsabilità per
danno ambientale
- Nelle moderne leggi ecologiche appare nitida la
tendenza a introdurre un criterio di imputazione
della responsabilità di tipo oggettivo (scelta
condivisa dal CERCLA statunitense, dalla Legge
tedesca, svizzera e portoghese). Le
giustificazioni addotte per suffragare tale
criterio sono varie - 1. alleviare il compito del giudice, che nel caso
di un processo per colpa, oltre a determinare
l'entità del danno si troverà a rispondere anche
all'altra domanda concernente il giusto livello
di diligenza che il convenuto avrebbe dovuto
tenere - 2. costringere i potenziali danneggianti
dell'ambiente a modulare anche il proprio livello
di attività in funzione della probabilità di
causare un danno ambientale - 3. conseguentemente internalizzare per tal via
tutti i costi sociali e non solo di quelli
causati da negligenza - 4. venire incontro altresì alle esigenze della
vittima, la quale in caso di responsabilità per
colpa si troverebbe di fronte al difficile
compito di dover dimostrare la negligenza
dell'agente. - Il Dlgs.152/2006, pur presentando soluzioni
diverse e tra loro disomogenee, sembra preferire
una imputazione della responsabilità basata sulla
colpa.
21La legge tedesca del 1991 (Umwelthaftungsgesetz
)
- Introduce un sistema di responsabilità oggettiva
per tutti quei danni causati alla salute ed
all'integrità sia delle persone che delle cose,
che siano state la conseguenza di una immissione
nociva nell'ambiente. Il 1 della legge dispone,
infatti, a carico del titolare di uno degli
impianti specificatamente indicati nell'appendice
1 della legge stessa l'obbligo di risarcire il
danno così cagionato. - Tale responsabilità viene estesa a quegli
impianti, rientranti nelle categorie prese in
considerazione dalla legge, che non siano ancora
in funzione ed altresì a quelli che siano già
fuori esercizio. - A questo tipo di responsabilità sarà altresì
assoggettato l'impianto che abbia funzionato a
norma di legge (c.d. Normalbetrieb), ossia che
sia stato fatto funzionare dopo avere ottenuto le
eventuali richieste autorizzazioni e rispettando
gli standards previsti dalla legge. - La legge stabilisce inoltre alcune ipotesi di
esclusione della responsabilità, specificatamente
nei casi di forza maggiore, oppure qualora vi sia
un danno irrilevante o comunque prevedibile date
le condizioni locali.
22Il Cercla 1980 (Usa)
- Prevede al 107 una responsabilità di tipo
- oggettivo (strict)
- solidale (joint several)
- e retroattivo (retroactive)
- nei confronti delle c.d. potentially responsible
parties (PRPs). - Tale ultima categoria (PRPs) è definita in
maniera ampia e ricomprende - i proprietari attuali del sito inquinato e gli
utilizzatori e operatori della discarica, gli ex
proprietari ed ex operatori fin dal momento del
primo utilizzo di qualsiasi sostanza nociva in
quel luogo, chiunque abbia organizzato il
trasporto dei materiali pericolosi sul luogo,
chiunque abbia prodotto le sostanze inquinanti
depositate in quel sito, chiunque abbia
provveduto allo smaltimento ed alla eliminazione
di dette sostanze. - Ai sensi del CERCLA è, dunque, potenzialmente
responsabile qualsiasi soggetto che abbia od
abbia avuto una pur minima relazione con il sito
inquinato.
23- Il 107 del CERCLA stabilisce inoltre che le
PRPs sono responsabili, oltre che per i costi di
clean-up, anche per i danni arrecati alle risorse
naturali (natural resources damages), ma questa
volta solo se il danno è stato causato da una
emissione nociva verificatasi, almeno
parzialmente, dopo l'11 dicembre 1980, data
dell'entrata in vigore del CERCLA. - Le difese opponibili a questa forma di
responsabilità, sono estremamente limitate. Dal
testo originario sono previste, infatti, solo
quelle derivanti dalla dimostrazione che l'evento
è stato unicamente causato da forza maggiore, in
conseguenza di una guerra, o da un atto
vandalico. - Nell' Ottobre del 1986, è stato emanato il
Superfund Amendments and Reauthorization Act
(SARA) che ha introdotto un'ulteriore possibile
difesa contro la responsabilità derivante dalla
107, nota come la difesa dell' "innocent
landowner" il proprietario del sito contaminato
che si è sempre comportato con diligenza può
dimostrare di essere stato vittima di un inganno
che non gli ha obiettivamente permesso di
conoscere l'esistenza di sostanze pericolose
depositate in passato nel fondo. - L'ultima connotazione caratterizzante la
responsabilità per danno ambientale attualmente
imposta dal CERCLA, nonché uno dei punti
maggiormente discussi nel dibattito sulla
riforma, è la sua applicazione retroattiva ciò
significa che, ad oggi, le PRPs possono essere
considerate responsabili anche per le azioni
compiute e gli avvenimenti verificatisi prima che
questa legge entrasse in vigore.
24T.U. AMBIENTE Dlgs. 152/2006
- Lart. 305 sembra diretto ad istituire una
responsabilità oggettiva (nesso di causalità tra
azione o omissione ed evento) - quando si è verificato un danno ambientale,
oltre alle azioni di prevenzione, loperatore ha
lobbligo di adottare le necessarie misure di
ripristino di cui allart. 306. Se loperatore
non adempie a tali obblighi o se non è tenuto a
sostenere i costi a norma della parte sesta del
presente decreto, il Ministro dellambiente ha
facoltà di adottare egli stesso tali misure, con
diritto di rivalsa verso chi abbia causato o
comunque concorso a causare le spese stesse. - QUINDI
- Lobbligo di ripristino sorge quando si verifica
un danno ambientale - Il Ministro ha un diritto di rivalsa per le spese
sostenute contro chi lo abbia causato o comunque
concorso a causare - Poiché, però, lart. 305 prevede anche il caso in
cui loperatore non è tenuto a sostenere i costi
, si impone una lettura sistematica
dellarticolato, che riporta a criteri diversi
dal mero nesso causale.
25- Lart. 311 com.2, depone, invece, per un criterio
di attribuzione della responsabilità basato sulla
colpa. - In base ad esso, integra gli estremi della
fattispecie la realizzazione di un fatto illecito
di natura dolosa o colposa, in forma attiva od
omissiva, in violazione di legge, di regolamento
o provv.to amm.tivo, oppure commesso con
negligenza, imperizia, imprudenza. - QUINDI
- Il profilo della responsabilità viene allargato
alla colpa generica, non ancorata cioè alla sola
violazione di una norma o di un provvedimento
espressamente posti a violazione dellambiente - Con ciò lillecito viene modellato sullart. 2043
c.c. ed anche il danno ambientale diventa
illecito atipico, relizzabile, dunque, con
qualsiasi condotta dolosa o colposa. - Nota
- Nel nostro sistema giuridico la responsabilità
oggettiva rappresenta sempre uneccezione!
26I problemi inerenti alla identificazione del
nesso di causalità
- Il danno all'ambiente è un settore in cui regole
comuni volte a disciplinare il nesso di causalità
hanno dimostrato di non dare buoni risultati e
ove la loro applicabilità risulta particolarmente
problematica. - Il danno in quanto tale o le sue conseguenze
possono venire alla luce anche molti anni dopo il
verificarsi delle azioni dannose, con conseguenti
difficoltà a dimostrare la relazione esistente
tra azione dannosa ed evento lesivo. - E' inoltre tipico in questo ambito il verificarsi
di ipotesi ove il danno non è la conseguenza di
una singola azione dannosa nei casi delle c.d.
immissioni cumulate, il problema è determinare
quale sia la percentuale di ogni inquinatore
all'attività inquinatrice. - I fenomeni di inquinamento possono presentare
dinamiche complesse ad es. nel caso in cui sia
sostanzialmente certo ed appurato che sia
avvenuta la fuoriuscita di una sostanza nociva,
ma non si conoscono i soggetti che ne subiranno
le conseguenze dannose. - Conseguentemente, sia in dottrina sia in
giurisprudenza che nelle recenti legislazioni
straniere si è assistito allo sviluppo di teorie
alternative a quelle solite.
27La legge tedesca del 1991 (Umwelthaftungsgesetz)
- Lordinamento tedesco ha affrontato il problema
di identificare il responsabile dell'inquinamento
introducendo eccezioni alla normale disciplina
del nesso di causalità. Una particolare
presunzione di causalità porta, infatti, ad
alleviare l'onere probatorio del danneggiato. - Il regime di responsabilità predisposto astrae,
almeno in linea presuntiva, dal nesso di
causalità - tale facilitazione per il danneggiato si
concretizza in un ribaltamento dell'onere della
prova che viene posta a carico del presunto
inquinatore. Ossia, se da un esame delle
circostanze del fatto concreto un impianto sarà
ritenuto idoneo a provocare il danno
verificatosi, si presumerà che quest'ultimo sia
effettivamente stato provocato dall'impianto in
questione, senza bisogno per il danneggiato di
dare la prova certa del nesso causale. - L'idoneità specifica dell'impianto a produrre il
danno verrà giudicata in base al concreto
svolgersi del suo esercizio, alle attrezzature
ivi impiegate, alla natura ed alla concentrazione
delle sostanze immesse nell'ambiente, alle
condizioni metereologiche, al tempo ed al luogo
del verificarsi del danno, nonché in base a ogni
altra circostanza che, nella fattispecie
concreta, possa fornire elementi contro o a
favore del verificarsi del danno. - Per l'impianto che sia stato fatto funzionare nel
rispetto delle norme di legge tale presunzione di
causalità verrà esclusa qualora siano stati
assolti tutti gli obblighi d'esercizio e non si
sia riscontrato alcuna anomalia nell'esercizio.
28- Per obblighi di esercizio particolari s'intendono
quelli risultanti da "autorizzazioni, direttive,
disposizioni esecutive, nonché da decreti o da
norme di legge, sempreché mirino a prevenire le
lesioni ambientali che debbano considerarsi
all'origine del danno". - Qualora la legge disponga che in base ad uno di
questi obblighi particolari l'esercizio
dell'impianto doveva essere assoggettato a
controlli specifici per verificarne il rispetto,
si presumerà che tale obbligo sia stato
effettivamente assolto - sia nel caso che i controlli abbiano avuto luogo
nell'arco di tempo in cui la lesione ambientale
può avere avuto origine e gli stessi controlli
non abbiano riscontrato alcunché a riprova
dell'esistenza di una violazione dell'obbligo
particolare - sia nel caso in cui tra il momento della
richiesta di risarcimento dei danni e la lesione
ambientale siano trascorsi più di 10 anni. - Vi sono poi altre disposizioni che mirano ad
escludere l'operatività della presunzione. Tale
esclusione è prevista - qualora vi siano più impianti che possono essere
considerati idonei, secondo le circostanze
concrete, ad avere causato il danno, oppure
qualora si siano verificati altri fatti idonei a
produrre il danno. -
29Lelaborazione di nuovi criteri offerti dalla
giurisprudenza americana
- Le regole che disciplinano il nesso di causalità
nel sistema di Common Law sono tradizionalmente
le seguenti. - In primo luogo, si adotta il meccanismo della
condicio sine qua non, ossia il but for test in
base al quale la condotta dell'individuo non può
essere considerata causa dell'evento, se l'evento
si sarebbe verificato anche senza di essa. - Altra regola si concretizza nel c.d. substantial
factor test, in base a cui, l'attore è tenuto a
dimostrare che l'azione del convenuto deve
considerarsi un elemento essenziale, anche se non
esclusivo, per il verificarsi del danno da lui
subito. - Un primo passo in avanti rispetto a queste regole
tradizionali le giurisdizioni statunitensi
l'hanno fatto verso la fine degli anni '40 in
occasione del caso Summers v. Tice . In questa
sede i giudici elaborarono la c.d. alternative
liability theory , in base alla quale
"nell'ipotesi in cui la condotta di due o piú
soggetti è illecita, se è provato che il danno è
stato causato alle vittime da uno solo di essi,
ma v'è incertezza in ordine a chi lo abbia
causato, ognuno dei soggetti ha l'onere di
provare che egli non abbia causato il danno. In
questo caso, dunque, la Corte stabilì la
possibilità di invertire l'onere della prova a
carico dei convenuti, determinando la
responsabilità solidale dei due in quanto joint
tortfeasors a fronte della loro condotta
negligente e, comunque, mantenendo ferma la
possibilità per ognuno di loro di discolparsi.
30VERSO UNA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA
RESPONSABILITÀ PER DANNO AMBIENTALELadozione
della direttiva 2004/35/CE
- La direttiva dellaprile 2004 sulla
responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno si situa nel
solco di un indirizzo volto al riordino e alla
razionalizzazione della normativa ambientale
europea. - Nelle considerazioni introduttive, il legislatore
rende noti i presupposti e gli intendimenti sui
quali fonda larticolato relativo al danno
ambientale e, in tale sede, vengono richiamati
alcuni orientamenti che erano stati enunciati in
documenti precedenti (Libro verde del 1993 e
Libro bianco e del 2000). - In particolare si riconosce che la prevenzione e
la riparazione del danno hanno come riferimento
il principio chi inquina paga, quale stabilito
nel trattato. - Lintento comunitario è quello di istituire una
comune disciplina in tema di danno ambientale,
allo scopo di ottenere risultati a costi
ragionevoli per la società.
31- Altra motivazione, sottostante alla precedente, è
quella di incitare i promotori ad evitare i
danni. Di regola, infatti, le spese per la
prevenzione permettono di evitare o ridurre la
possibilità che si producano danni i cui costi di
riparazione sarebbero superiori alle spese per la
prevenzione. Per cui i soggetti potenzialmente
responsabili sono incoraggiati ad investire nella
prevenzione piuttosto che sopportare i costi più
elevati della riparazione. - Il processo di preparazione di questa importante
regolamentazione è stato lungo e contrastato, le
ragioni che ne hanno ritardato lemissione
dipendono essenzialmente dai numerosi e
contrastanti interessi che entrano in gioco in un
contesto sensibile come quello della
responsabilità ambientale - Da una lato ci sono gli Stati membri,
intenzionati a delimitare lambito di una loro
eventuale responsabilità sussidiaria ed a ridurre
la complessità dei loro compiti. - Dallaltro ci sono le imprese e le associazioni
professionali, le quali sono preoccupate delle
difficoltà normalmente connesse alla
determinazione dellonere della prova ed alla
valutazione dei danni ambientali mentre sono
ostili alla concessione di un ruolo privilegiato
alle Organizzazioni non governative (ONG). Queste
ultime, infine, reclamano un diritto autonomo di
azione nei confronti di chi inquina, così come
una riduzione dei costi legati a siffatte azioni
(e cioè una riduzione delle spese di giustizia
nonché degli indennizzi in caso di rigetto
dellazione).
32LE PRINCIPALI QUESTIONI DA AFFRONTARE
- Definizione di danno ambientale
- Ambito di applicazione della direttiva
- Criteri di imputazione della responsabilità
- Modalità e criteri di riparazione del danno
- Legittimazione ad agire
- Assicurabilità del rischio ambientale
33OGGETTO DELLA DIRETTIVA (art.1)
- Art. 1 La presente direttiva istituisce un
quadro per la responsabilità ambientale, basato
sul principio chi inquina paga, per la
prevenzione e la riparazione del danno
ambientale. - Base legale
- - Entrata in vigore il 30.04.2004
- - Data di completo adeguamento il 30.04.2007
- Nota
- - la Direttiva obbliga giuridicamente gli Stati
fin dalla pubblicazione (30.04.2004) - - lobbligo degli Stati riguarda il nucleo
essenziale comune nel senso delladeguamento
entro il 30.04.2004 - - gli Stati possono conservare la disciplina
nazionale se più ampia o più severa (prima e dopo
il 30.04.2007) - - la parte della Direttiva sufficientemente
chiara, precisa e dettagliata entra comunque in
vigore dal 30.04.2007, anche in caso di mancato
recepimento formale da parte degli Stati membri - - la Corte di Giustizia delle Comunità Europee di
Lussemburgo è competente a giudicare gli Stati
per inadempimento anche parziale.
34DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI DANNO AMBIENTALE
(art.2)
- Danno alle specie e agli habitat naturali
protetti (vale a dire qualsiasi danno che produca
significativi effetti negativi sul raggiungimento
o il mantenimento di uno stato di conservazione
favorevole di tali specie e habitat Direttiva
Habitat 79/409/CEE Direttiva Uccelli 92/43/CEE) - Danno alle acque indicate nella Direttiva quadro
2000/60/CEE - Danno al terreno (vale a dire qualsiasi
contaminazione del terreno che crei un rischio
significativo di effetti negativi sulla salute
umana a seguito dell'introduzione diretta o
indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo
di sostanze, preparati, organismi o microrganismi
nel suolo).
35NATURA E CARATTERISTICHE DEL DANNO
- Nella Direttiva
- Il danno alle specie ed agli habitat è inteso
come squilibrio nella conservazione favorevole
naturale delle risorse e la riparazione
privilegiata è quella primaria (ripristino delle
condizioni originarie). - Il danno alle acque è analogamente riferito allo
stato ecologico, al potenziale ecologico,
condizionati dai profili chimici e/o
quantitativi. Anche in questo caso, la misura di
riparazione privilegiata è quello del recupero
delle condizioni originarie. - Il danno al terreno è limitato alle
contaminazioni comportanti un rischio
significativo sulla salute umana.
36- Nella Direttiva il danno deve presentare alcune
caratteristiche generali, ovvero deve essere - a. concreto
- b. misurabile (o quantificabile)
- c. significativo.
- E anche prevista una protezione anticipata la
minaccia imminente, cioè il rischio
sufficientemente probabile, ossia un pericolo
attuale e concreto di un danno futuro.
37AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA (art. 3)
- La Direttiva si applica a due tipi di attività
professionale - quelle elencate nellallegato III (trattasi di 12
attività economiche ritenute a rischio
intrinseco, già disciplinate da apposite
direttive es funzionamento di impianti soggetti
ad autorizzazione operazioni di gestione dei
rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti
pericolosi Lo scarico o l'immissione di
inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee
che sono soggetti a permesso, autorizzazione o
registrazione) - le attività professionali diverse (cioè non
elencate nellallegato III), ove cagionino un
danno o minaccia alle specie ed habitat protetti
e sempre che sussista dolo o colpa.
38SOGGETTI RESPONSABILI
- Soggetti privati
- Soggetti pubblici
- Pluralità di autori del danno.
39Responsabilità civile
- Nella Direttiva è detto espressamente (art. 3,d)
che la responsabilità ha natura soggettiva (dolo
o colpa) per le attività professionali (diverse
da quelle dellAllegato III) che cagionino danno
alle specie ed habitat. - Implicitamente si può ritenere che è prevista la
responsabilità oggettiva per le attività di cui
allAllegato III (con conseguente inversione
dellonere della prova).
40Casi di esclusione della responsabilità civile
(art. 4)
- Nella Direttiva sono previsti come casi di
esclusione della r.c. - i fenomeni naturali eccezionali, inevitabili ed
incontrollabili - rischi nucleari
- trasporto marittimo di sostanze nucleari
- inquinamento diffuso
- difesa nazionale
- sicurezza internazionale e misure di protezione
da calamità naturali.
41Casi ulteriori di esclusione della responsabilità
civile
- mancanza del nesso causale
- mancanza del dolo e della colpa (nel caso di
responsabilità soggettiva) - mancata prova del danno
- attività autorizzata (a certe condizioni vedi
punto 20 del preambolo art. 2, punto 1, a) - attività delegata (art. 2, punto 6)
42La valutazione economica del danno ambientale
- Nella Direttiva
- Il principio chi inquina paga esige che tutti i
costi per il ripristino naturale primario o per
equivalente siano considerati. - Non viene dettato un preciso modello economico di
valutazione ma si indicano dei criteri - priorità della riparazione primaria
- in caso di impossibilità o difficoltà, assicurare
risorse e servizi equivalenti (riparazione
complementare) in un luogo vicino - compensare (e quindi includere nei costi) le
spese temporanee in attesa del ripristino
naturale - se non è possibile assicurare lequivalenza
risorsa-risorsa e servizi-servizi, si adotta il
metodo della valutazione monetaria - la scelta delle opzioni tiene conto della
necessità di utilizzare la migliore tecnologia
disponibile, considerando il costo di essa, il
suo effetto anche nella prospettiva futura, il
tempo di recupero, la specificità della
situazione del sito, altri fattori culturali e
sociali. - Per la riparazione del danno al terreno si
richiede una specifica procedura di valutazione
del rischio e leliminazione delle sostanze. E
prevista la possibilità di diverso utilizzo in
base alle norme di assetto territoriale. - E anche contemplata lipotesi marginale di un
ripristino naturale senza interventi umani
diretti (ove sia possibile).
43Criteri per la riparazione del danno
- Nella Direttiva esistono due regole fondamentali
- il costo della riparazione è a carico
dellautore del danno - la riparazione va intesa come ripristino
materiale (integrale o equivalente). - Solo in via eccezionale si procede al
risarcimento pecuniario (vedi Allegato III).
44Azioni di prevenzione (art.5)
- Quando un danno ambientale non si è ancora
verificato, ma esiste una minaccia imminente che
si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio,
le misure di prevenzione necessarie. - Se del caso, e comunque quando la minaccia
imminente di danno ambientale persista nonostante
le misure di prevenzione adottate dall'operatore,
gli Stati membri provvedono affinché gli
operatori abbiano l'obbligo di informare il più
presto possibile l'autorità competente di tutti
gli aspetti pertinenti della situazione. - L'autorità competente , in qualsiasi momento, ha
facoltà di - chiedere all'operatore di fornire informazioni su
qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale
o su casi sospetti di tale minaccia imminente - chiedere all'operatore di prendere le misure di
prevenzione necessarie - dare all'operatore le istruzioni da seguire
riguardo alle misure di prevenzione necessarie da
adottare oppure - adottare essa stessa le misure di prevenzione
necessarie. - L'autorità competente richiede che l'operatore
adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore
non si conforma agli obblighi previsti al
paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se
non può essere individuato, o se non è tenuto a
sostenere i costi a norma della presente
direttiva, l'autorità competente ha facoltà di
adottare essa stessa tali misure.
45Azioni di riparazione (art. 6)
- Quando si è verificato un danno ambientale,
l'operatore comunica senza indugio all'autorità
competente tutti gli aspetti pertinenti della
situazione e adotta - tutte le iniziative praticabili per controllare,
circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo,
con effetto immediato, gli inquinanti in
questione e/o qualsiasi altro fattore di danno,
allo scopo di limitare o prevenire ulteriori
danni ambientali e effetti nocivi per la salute
umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e - le necessarie misure di riparazione
conformemente all'articolo 7. - L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha
facoltà di - chiedere all'operatore di fornire informazioni
supplementari su qualsiasi danno verificatosi - adottare, chiedere all'operatore di adottare o
dare istruzioni all'operatore circa tutte le
iniziative praticabili per controllare,
circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo,
con effetto immediato, gli inquinanti in
questione e/o qualsiasi altro fattore di danno,
allo scopo di limitare o prevenire ulteriori
danni ambientali e effetti nocivi per la salute
umana o ulteriori deterioramenti ai servizi - chiedere all'operatore di prendere le misure di
riparazione necessarie - dare all'operatore le istruzioni da seguire
riguardo alle misure di riparazione necessarie da
adottare oppure - adottare essa stessa le misure di riparazione
necessarie. - L'autorità competente richiede che l'operatore
adotti le misure di riparazione. Se l'operatore
non si conforma agli obblighi previsti al
paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o
d), se non può essere individuato o se non è
tenuto a sostenere i costi a norma della presente
direttiva, l'autorità competente ha facoltà di
adottare essa stessa tali misure, qualora non le
rimangano altri mezzi.
46Costi della prevenzione e riparazione (art. 8)
- Nella Direttiva
- Tutto il costo grava sullautore del danno.
- In caso di pluralità di autori si applicano le
norme nazionali. - In caso di inquinamento a carattere diffuso o
generale va esclusa la responsabilità se manca
qualsiasi nesso causale con atti di singoli
autori. - Il costo comprende
- la lesione dellambiente
- i servizi connessi
- le spese di valutazione amministrative e legali,
di raccolta dei dati, di controllo e vigilanza. - Titolare del diritto allattuazione delle misure
è lautorità pubblica (compreso il diritto al
recupero delle somme spese entro 5 anni). - I privati hanno il diritto alla salute ed al
patrimonio non il diritto al ristoro del danno
ambientale.
47Autorità competente (art. 11)
- Gli Stati membri designano l'autorità competente
o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione
dei compiti previsti dalla presente direttiva. - Spetta all'autorità competente individuare
l'operatore che ha causato il danno o la minaccia
imminente di danno, valutare la gravità del danno
e determinare le misure di riparazione da
prendere a norma dell'allegato II. A tal fine,
l'autorità competente è legittimata a chiedere
all'operatore interessato di effettuare la
propria valutazione e di fornire tutte le
informazioni e i dati necessari. - Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità
competente possa delegare o chiedere a terzi di
attuare le misure di prevenzione o di riparazione
necessarie.
48Legittimazione (artt. 12/13)
- Comè noto, il danno ambientale ha una triplice
dimensione - personale
- sociale
- pubblica.
- La Direttiva (art. 12) riconosce un ruolo alle
persone fisiche o giuridiche ed alle ONG nel
senso di poter attivare una procedura
amministrativa davanti allAutorità, consistente
in una richiesta di azione di ripristino,
corredata di dati ed informazioni, nonché di
intervenire nel procedimento attivato dalla
stessa Autorità di sua iniziativa. - Lart. 13 consente alle persone fisiche e
giuridiche di attivare una procedura di riesame
davanti ad un organo giudiziario o
amministrativo. - Sono fatte salve le disposizioni nazionali
sullaccesso alla giustizia.
49Assicurabilità del rischio ambientale (art. 14)
- Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare
lo sviluppo,da parte di operatori economici e
finanziari appropriati, di strumenti e mercati di
garanzia finanziaria, compresi meccanismi
finanziari in caso di insolvenza, per consentire
agli operatori di usare garanzie finanziarie per
assolvere alle responsabilità ad essi incombenti
ai sensi della presente direttiva. - Anteriormente al 30 aprile 2010 la Commissione
presenta una relazione in merito all'efficacia
della direttiva in termini di effettiva
riparazione dei danni ambientali e in merito alla
disponibilità a costi ragionevoli e alle
condizioni di assicurazione e di altri tipi di
garanzia finanziaria per le attività contemplate
dall'allegato III. La relazione esamina anche
relativamente alla garanzia finanziaria i
seguenti aspetti un approccio graduale, un
massimale per la garanzia finanziaria e
l'esclusione di attività a basso rischio. Alla
luce di tale relazione e di una valutazione
approfondita dell'impatto, che include un'analisi
costi/benefici, la Commissione presenta, se del
caso, proposte per un sistema di garanzia
finanziaria obbligatoria armonizzata
50- La bellezza salverà il mondo.
- (Fëdor Dostoevskij)
51- Dicembre 2007, Corea del Sud, la marea nera nella
baia di Mallipo
52(No Transcript)
5324 marzo 1989, la petroliera Exxon Valdez
rovescia 35 mila tonnellate di greggio di fronte
alla Baia del Principe William, in Alaska
5415 settembre 2007, nube tossica aTaranto
55(No Transcript)