Title: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE
1ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINEReg. CE
1760/00 che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e
relativo alletichettatura delle carni bovine e
dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga
il Reg. CE 820/97 del Consiglio
2Reg. CE 1760/00 I Considerando
- Considerando n. 4 Come conseguenza
dellinstabilità del mercato delle carni bovine
causata dalla crisi dellencefalopatia
spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in
merito alle condizioni di produzione e
commercializzazione di tali prodotti, in
particolare per quanto attiene alla
rintracciabilità, ha esercitato uninfluenza
positiva sul consumo di carni bovine. Per
mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore
nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato,
è necessario sviluppare il quadro nellambito del
quale si forniscono informazioni al consumatore
mediante unetichetta adeguata e chiara del
prodotto continua..
3- Considerando n. 5 a tal fine è indispensabile
istituire, da un lato, un sistema efficace di
identificazione e di registrazione dei bovini
nella fase della produzione e, dallaltro, un
sistema comunitario specifico di etichettatura
nel settore delle carni bovine fondato su criteri
oggettivi nella fase di commercializzazione. - Considerando n. 6 Grazie alle garanzie fornite
da tale miglioramento, saranno parimenti
soddisfatte talune esigenze di interesse
generale, in particolare la tutela della sanità
pubblica e della salute degli animali. - Considerando n. 7 Di conseguenza la fiducia dei
consumatori nella qualità delle carni bovine e
dei prodotti a base di carni sarà migliorata,
sarà preservato un livello elevato di tutela
della salute pubblica, e la stabilità duratura
del mercato delle carni bovine sarà
rafforzata. continua..
4- Considerando n. 15 è importante che ogni stato
membro adotti tutte le misure eventualmente
ancora necessarie affinché la banca dati
informatizzata nazionale sia completamente
operativa il più rapidamente possibile - Considerando n. 16 Occorre adottare
provvedimenti affinché siano messe in atto le
condizioni tecniche idonee a garantire una
comunicazione ottimale tra il produttore e la
base di dati, nonché una completa utilizzazione
delle basi stesse - Considerando n. 17 Per poter ricostruire i loro
movimenti, i bovini dovrebbero essere
identificati con un marchio apposto su ciascun
orecchio e accompagnati di norma da un passaporto
nel corso dei vari movimenti. Dovrebbe essere
rilasciato un passaporto per ciascun animale cui
sono stati assegnati marchi auricolari co
ntinua..
5- Considerando n. 30 Lobiettivo
delletichettatura è di procurare la massima
trasparenza nella commercializzazione delle carni
bovine - Considerando n. 32 Per tutte le indicazioni
diverse da quelle obbligatorie è necessario
prevedere un quadro normativo comunitario
relativo alletichettatura. Data la diversità
delle descrizioni delle carni bovine
commercializzate nella Comunità, appare indicato
istituire un sistema di etichettatura
facoltativo. Un sistema efficace di etichettatura
facoltativo presuppone la possibilità di risalire
dalle carni bovine etichettate allanimale o agli
animali di origine. Le modalità di etichettatura
decise da un operatore o da una organizzazione
dovrebbero essere contenute in un disciplinare da
trasmettere, per lautorizzazione, allautorità
competente. continua..
6. Loperatore e lorganizzazione dovrebbero
essere autorizzati ad etichettare le carni bovine
soltanto se letichetta reca il nome o il
logotipo didentificazione rispettivo. Le
autorità competenti degli stati membri dovrebbero
essere autorizzate a revocare lapprovazione di
un disciplinare qualora siano riscontrate
irregolarità.
7Reg. CE 1760/00Titolo 1 identificazione e
registrazione dei bovini.
- Art. 1 Ogni Stato membro istituisce un sistema
di identificazione e registrazione dei bovini
8Reg. CE 1760/00
- Art. 3 Il sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini comprende i seguenti
elementi - Marchi auricolari
- Basi di dati informatizzate
- Passaporti per animali
- Registri di stalla
9Reg. CE 1760/00
- Art. 4 Tutti gli animali di unazienda sono
identificati mediante un marchio auricolare
apposto su ciascun orecchio e approvato
dallautorità competente
10Reg. CE 1760/00
- Art. 5 Le autorità competenti degli stati
membri istituiscono una banca dati informatizzata
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Via Campo
Boario - 64100 TERAMO www.anagrafe.izs.it
11Reg. CE 1760/00
- Art. 6 A decorrere dal 1 gennaio 1998 per
ciascun animale lautorità competente
rilascia un passaporto. Ogni qualvolta un
animale è spostato deve essere accompagnato dal
suo passaporto
12Reg. CE 1760/00
13- Art. 7 Ogni detentore di animali (eccetto i
trasportatori) - Tiene un registro aggiornato (manuale o su
supporto informatico) - Comunica allautorità competente tutti i
movimenti a destinazione e a partire dallazienda
nonché le nascite e tutti i decessi di animali
avvenuti nellazienda, specificandone la data - Completa il passaporto allarrivo di ciascun
animale nellazienda e prima della sua partenza
da questa e provvede affinché il passaporto
accompagni lanimale - Il detentore fornisce allautorità competente (a
richiesta) tutte le informazioni relative
allorigine, allidentificazione e alla
destinazione degli animali
14Reg. CE 1760/00Titolo 2 Etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
- Art. 12
- Etichettatura lapposizione di unetichetta sul
singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul
relativo materiale dimballaggio o, per i
prodotti non preimballati, le informazioni
appropriate scritte e visibili al consumatore nel
punto vendita - Organizzazione gruppo di operatori del medesimo
settore o di settori diversi negli scambi delle
carni bovine
15Etichettatura delle carni bovine
Etichettatura facoltativa
Etichettatura obbligatoria
16Sezione I Sistema OBBLIGATORIO
Art. 13 Quali informazioni?
Chiunque etichetti carne bovina deve indicare in
etichetta
?
Nesso fra la carne e lanimale di provenienza
Macellato in Paese Bollo CEE del macello
Sezionato in Paese Bollo CEE del lab. Sez.
Stato membro o paese terzo di nascita
Stati membri o paesi terzi in cui ha luogo la
fase di ingrasso
17Sezione II Sistema FACOLTATIVO
Art. 16
Chiunque intenda etichettare le carni bovine con
indicazioni aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie deve essere autorizzato dal MIPAAF
Disciplinare etichettatura carni al MIPAAF
continua..
18Art. 16 Contenuti del disciplinare
- Indicazioni da apporre in etichetta
- Modalità atte a garantire la veridicità delle
indicazioni da apporre in etichetta
- Descrizione dellOrganizzazione
- Descrizione della Banca Dati e delle modalità
operative
- Provvedimenti verso chi non rispetti il
Disciplinare Etichettatura autorizzato
continua..
19Art. 16 Contenuti del disciplinare
Deve essere designato lOrganismo Indipendente
conforme alla UNI EN 45011 che effettuerà
lattività di controllo sullOrganizzazione in
merito allapplicazione del disciplinare
etichettatura carni
20Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 7
- E istituita presso il MIPAAF una apposita
Commissione con il compito di esprimere pareri in
merito - Allapprovazione dei disciplinari degli operatori
e delle organizzazioni, anche nel caso di
segmenti produttivi della filiera - Alla conformità degli organismi indipendenti
designati ai controlli - Alla revoca dellapplicazione dei disciplinari
- Alla revoca dellautorizzazione allorganismo
indipendente - Allapprovazione dei disciplinari presentati, nel
caso che la produzione e/o la vendita di carni
bovine si effettuino in due o più Stati UE,
esclusivamente per gli elementi che riguardano
operazioni che hanno luogo nel territorio
nazionale
continua..
21Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 7
- Alle modalità e ai criteri per i controlli per la
verifica della corretta applicazione dei
disciplinari - Alle modalità di controllo della banca dati
- Allattività di monitoraggio sulla corretta
applicazione del disciplinare - Alla modalità, alla frequenza ed ai volumi dei
controlli nellambito dellattività di vigilanza
22Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 10
- Il Disciplinare deve indicare, in particolare
- Le informazioni, oltre quelle obbligatorie, che
si intendono fornire in etichetta - Le misure atte a garantire la veridicità delle
informazioni riportate in etichetta ed il sistema
di controllo adottato - i criteri e le modalità per garantire il nesso
tra lidentificazione della carcassa, del quarto
o dei tagli di carni, da un lato, e il singolo
animale o il lotto degli animali interessati,
dallaltro - gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le
fasi della produzione e della vendita da parte
dellorganizzazione
continua..
23Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 10
- I controlli da effettuarsi ad opera di un
organismo indipendente riconosciuto rispondente
ai criteri stabiliti nella norma europea UNI EN
45011 - le caratteristiche del logo e le modalità di
apposizione di un eventuale marchio
dellorganizzazione sulle carcasse, mezzene,
quarti - Il funzionamento del sistema di etichettatura
con particolare riguardo alle modalità di
controllo - i provvedimenti disciplinari (sanzione
pecuniaria, sospensione ed espulsione) da
adottare nei confronti di qualsiasi membro
dellorganizzazione di filiera che non dovesse
rispettare il disciplinare - lorganismo indipendente designato per i
controlli
24Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 14
- Ciascun operatore ed organizzazione responsabile
di etichettare le carni deve assicurare su base
informatica - lelenco delle aziende agrarie interessate
- Lelenco degli animali interessati con
rispettivo numero di identificazione - Lelenco dei macelli con codice univoco di
identificazione - Identificazione dei lotti commerciali
- Lelenco degli esercizi di vendita
- Lo scarico dei singoli animali e dei lotti
25Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 15
La vigilanza sulla corretta applicazione della
normativa relativa alletichettatura delle carni
bovine viene svolta dal MIPAF quale autorità
competente in collaborazione con le regioni e
province autonome.
26Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
- Informazioni in etichetta
- Dicitura Razza il termine può essere usato solo
per animali iscritti al libro genealogico (o
registro anagrafico) o se figli di genitori
entrambi iscritti - Dicitura Tipo genetico il termine viene
utilizzato quando linformazione si desume dal
passaporto bovino - Dicitura alimentazione vegetale vietata. E
consentita la dicitura Alimentazione priva di
grassi animali aggiunti - Dicitura alimentazione senza additivi
antibiotici consentita - Dicitura razione bilanciata vietata
- Dicitura alimentazione non OGM consentita ma con
molte limitazioni - Categoria della carcassa (A, B, C, D, E)
consentita solo se indicata nel disciplinare
continua..
27Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
- Etichetta In etichetta deve comparire unicamente
la denominazione e/o logo dellOrganizzazione
responsabile delletichettatura in quanto
lapposizione di loghi di aziende agrarie,
macelli, laboratori di sezionamento, organismo
indipendente designato ai controlli, pur facenti
parte della filiera, può ingenerare confusione
tra i consumatori nellidentificare
lorganizzazione diretta responsabile
nelletichettatura delle carni. - Sulletichetta sono da escludersi i marchi
commerciali privati, dichiarazioni di
certificazione volontaria di processo o prodotto
( vedere anche Circolare 1 del 15 Febbraio 2008)
28Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
- Chiarimenti in merito a
- Etichetta
- La presenza di indicazioni adesivi o altri
simboli o diciture accanto alletichetta
riportanti informazioni facoltative di tipo
generico sullorigine ed alimentazione degli
animali, sulle proprietà qualitative del processo
produttivo o del prodotto (es. carni italiane,
produzione controllata, allevamenti selezionati
ecc.) non è conforme allattuale normativa - Non è ammissibile luso di immagini che
richiamino lorigine nazionale o suggeriscano
particolari ambienti di allevamento (es. montagne
innevate con animali al pascolo ecc.) -
continua..
29Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Alle stesse regole soggiace anche linformazione
pubblicitaria, comunque diffusa, che non può fare
riferimento ad indicazioni diverse da quelle
contenute nelletichetta e non rientranti in
disciplinari approvati dal MIPAF Può essere
consentito luso di marchi aziendali o
consortili, sotto la responsabilità
delloperatore, purché non miranti a sostituirsi
alle indicazioni che devono comparire in
etichetta, traendo così in inganno il consumatore.
continua..
30Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
E ammesso lutilizzo di informazioni relative
alla certificazione volontaria UNI EN ISO 9001
(tipo di certificazione, estremi della
certificazione e organismo certificatore)
allorché loperatore voglia organizzare un
sistema qualità e dare dimostrazione ai propri
clienti delle capacità organizzative e funzionali
impiegate per soddisfare le loro esigenze.
continua..
31Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
- Dicitura alimentazione non OGM
- OGM-FREE concetto assoluto. In termini
analitici, può essere definito OGM FREE un
prodotto nel quale il contenuto di OGM sia
inferiore al limite di rilevazione strumentale.
Dicitura NON CONSENTITA - NON OGM presenza accidentale di OGM lt 0,9
Dicitura CONSENTITA
32Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 2 Alimentazione zootecnica priva di grassi
animali aggiunti questione UNIFEED
- Per garantire lassenza di grassi animali
aggiunti vengono fissati i nuovi limiti analitici
di accettabilità di colesterolo nel controllo dei
prodotti destinati alla alimentazione zootecnica
sottoforma di unifeed - Percentuale relativa di colesterolo nella
frazione sterolica lt 1.5 - Contenuto assoluto di colesterolo nel grasso
estratto lt 600 mg/kg
33Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
MANGIME UNIFEED
Circ. 5 del 15.10.01 Colesterolo lt 1 Colesterolo lt 50mg/kg Colesterolo lt 1 Colesterolo lt 50mg/kg
Circ. 1 del 09.04.03 Colesterolo lt 1,5 Colesterolo lt 200mg/kg Colesterolo lt 1 Colesterolo lt 50mg/kg
Circ. 1 del 15.02.08 Colesterolo lt 1,5 Colesterolo lt 200mg/kg Colesterolo lt 1,5 Colesterolo lt 600 mg/kg
34Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6 Marchi privati e certificazioni volontarie
Ad integrazione di quanto già indicato nella
Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 e nella
Circolare n. 1 del 9 aprile 2003, allorchè
lorganizzazione voglia applicare un sistema di
qualità aziendale o di prodotto, è ammesso
lutilizzo, sulle confezioni, di informazioni
relative a certificazioni volontarie
regolamentate attestate da organismi terzi
35Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.1 Certificazioni di prodotto e di processo
- Relativamente alle certificazioni di prodotto e
di processo si richiama quanto segue - Certificazioni volontarie di prodotto che non
prevedono requisiti specifici ma prevedono la
certificazione di aspetti che riguardano
principalmente limplementazione di un sistema
organizzativo/gestionale dellorganizzazione che
si fa carico della gestione/controllo della
filiera produttiva per uno specifico prodotto
(es.ISO 22005, ecc) sono ammesse a condizione di
riportare chiaramente sulla confezione gli
estremi della certificazione (ente, tipo di
contratto, numero di certificato) - Certificazioni volontarie di sistema (es. ISO
900100, ISO 22000, ecc) possono essere
comunicate sulla confezione
continua..
36Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.1 Certificazioni di prodotto e di processo
- Certificazioni volontarie di prodotto che
prevedono, da parte dellorganizzazione
certificata, il controllo centralizzato di
requisiti igienico sanitari aggiuntivi rispetto a
quelli normalmente previsti dalla normativa
vigente sono ammesse a condizione di riportare
chiaramente sulla confezione gli estremi della
certificazione (ente, tipo di certificazione,
numero di certificato) - Non possono, invece, essere citate in etichetta
certificazioni volontarie di prodotto relative a
requisiti specifici (es. NO OGM, alimentazione
vegetale, omega 3, benessere animale) in assenza
di un disciplinare di etichettatura facoltativa
approvato ai sensi del Regolamento CE 1760/00 e
dal DM 30 agosto 2000.
37Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.2 Marchi privati e collettivi
Luso di marchi privati o collettivi registrati
sulle confezioni delle carni è ammesso a
condizione che i marchi medesimi non siano tali
da fornire informazioni che dovrebbero essere
invece previste in un disciplinare di
etichettatura facoltativa approvato ai sensi del
Reg. CE 1760/00 e del DM 30 agosto 2000. Qualora
il marchio in questione sia riferito alla
denominazione/logo dellOrganizzazione
autorizzata dal MIPAAF, il marchio può comparire
in etichetta tra le informazioni obbligatorie
38Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.3 Ulteriore modalità di comunicazione
marchi privati e certificazioni volontarie
Le suddette certificazioni e marchi privati e/o
collettivi, al fine di facilitare loperatività,
possono essere contenute anche in unica etichetta
con le informazioni previste dal Reg. CE 1760/00
e dal DM 30 agosto 2000, purchè sia evidente una
separazione fisica tra le certificazioni e marchi
e le informazioni medesime. La separazione fisica
può essere realizzata graficamente, raggruppando
le informazioni relative alla etichettatura in un
apposito spazio in etichetta. In ogni caso,
letichetta unica deve essere espressamente
prevista ed approvata nellambito del
disciplinare di etichettatura.
39Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 9 Indicazioni per riportare in etichetta
informazioni riguardanti lallevamento,
lalimentazione e la tecnica di allevamento
I disciplinari di etichettatura che prevedono
informazioni relative alle tecniche di
allevamento, allalimentazione e allindicazione
delle denominazione o sede o Regione
dellallevamento devono sempre prevedere anche
lindicazione del periodo al quale fanno
riferimento e per il quale sono garantite,
periodo che non può essere inferiore ai quattro
mesi
40Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 10 Indicazioni per riportare in etichetta
informazioni riguardanti razza, tipo genetico
e meticcio
- Le organizzazioni in possesso di un disciplinare
di etichettatura autorizzato, che prevedono la
possibilità di riportare in etichetta, tra le
informazioni facoltative, le diciture razza,
tipo genetico o meticcio/incrocio devono
attenersi alle seguenti indicazioni - Tipo genetico in etichetta linformazione dovrà
essere riportata come tipo genetico incrocio di
(seguito dalla razza del padre) - Razza in etichetta linformazione dovrà essere
riportata come razza (seguita dal nome della
razza). Si fa rilevare che per potere indicare
la razza è necessario che il bovino sia iscritto
ad un libro genealogico.
41Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale
118 disciplinari etichettatura volontaria delle
carni bovine approvati dal MIPAAF nel periodo
2000/2008 20 disciplinari cui è stata revocata
lautorizzazione 44 disciplinari controllati da
CSQA FONTE www.politicheagricole.it/SettoriAgroa
limentari/Zootecnico/Carni/EtichettaCarniBovine/de
fault.htm
Dato aggiornato al 16.05.2009
continua..
42Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale
- Informazioni facoltative approvate
- Data di nascita
- Sesso
- Tipo genetico
- Denominazione e sede dellallevamento
- Periodo di ingrasso in Italia
- Razza
- Sistema di allevamento
- Composizione razione alimentare
- Alimentazione priva di grassi animali aggiunti
- Alimentazione NO OGM
43Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale
- Informazioni facoltative approvate
- Alimentazione senza additivi antibiotici
- Esclusione fattori di crescita
- Sospensione trattamenti terapeutici
- Denominazione macello
- Data di macellazione
- Categoria
- Denominazione laboratorio di sezionamento
- Periodo di frollatura
44Esito delle verifiche
LOrganismo Indipendente, incaricato dei
controlli da parte dellOrganizzazione, segnala,
alla stessa e al Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali, eventuali inadempienze al
disciplinare nonché eventuali violazioni alla
normativa vigente Art. 11 del Decreto 30.08.2001
45LOrganismo Indipendente
1 - valuta gli aspetti definiti e approvati nel
Piano dei controlli e non emette alcun giudizio
sulla qualità del prodotto
2 non certifica ma controlla
46Reg. CE 1760/00
Assicurare criteri di trasparenza in merito alla
rintracciabilità della carne
I disciplinari approvati non prevedono la
gestione dei requisiti igienico sanitari, i
controlli sullutilizzo e la somministrazione di
sostanze illecite
Non garantisce NULLA in merito alla qualità della
carne
47Metodiche di analisi ufficiali
Luso di laboratori accreditati per lesecuzione
di prove analitiche ufficiali, è condizione
indispensabile per una corretta interpretazione
dei dati anche sotto il profilo legale.
48ALCUNE ETICHETTE
49ALCUNE ETICHETTE
50GRAZIE PER LATTENZIONE!
- CSQA Certificazioni srl
- Via San Gaetano,74 THIENE (VI)
- ? 0445 313011
- 0445 313070
- csqa_at_csqa.it
- f.ceola_at_csqa.it