Title: Funzioni e Potenzialit
1Funzioni e Potenzialità dei Comitati Unici di
Garanzia
- Università di Messina
- 27 Giugno 2013
Patrizia Tomio Università degli Studi di Trento
2La riforma dai CPO ai CUG
- art. 21 L. 4 novembre 2010, n. 183
- (Collegato lavoro)
- le P. A. devono costituire il Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (CUG) che sostituisce,
unificando le competenze in un solo organismo, i
comitati per le pari opportunità e i comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, istituiti in
applicazione della contrattazione collettiva, dei
quali assume tutte le funzioni previste dalla
legge, dai contratti collettivi relativi al
personale delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni. - La costituzione del CUG non dovrà comportare
maggiori oneri per la P.A.
3La riforma dai CPO ai CUG
- Direttiva 4 marzo 2011 Linee guida sulle
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di
Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (art. 21, legge 4
novembre 2010, n. 183), emanata dal Ministro
per la Pubblica Amministrazione e lInnovazione e
il Ministro per le Pari Opportunità modalità di
costituzione e funzionamento dei CUG.
4La riforma dai CPO ai CUG
- Obiettivi
- Rendere effettivo lobbligo di costituzione degli
organismi di parità (sanzioni per i Dirigenti
responsabili della gestione R.U.) - Riunire le competenze in tali materie con
riferimento a tutto il personale (compreso
dirigenti) - Riunire in un unico organo competenze assegnate
in precedenza a diversi soggetti - Migliorare lefficienza della P.A.
5Comitati Pari Opportunità
- Alcuni riferimenti normativi (nazionali)
- D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 art. 16 nel
definire la disciplina applicabile a tutti i
comparti di contrattazione collettiva di cui
allart. 5 della Legge-quadro sul pubblico
impiego (L. 93/1983), introduce la necessità di
stabilire, in sede di contrattazione di comparto,
misure e meccanismi atti a consentire una reale
parità uomo-donna. - L. 10 aprile 1991, n. 125 Azioni positive per la
realizzazione della parità donna-uomo nel lavoro.
6Comitati Pari Opportunità
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Razionalizzazione dellorganizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dellart. 2 della Legge 23 ottobre 1992,
n.421 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme
generali sullordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche
adozione dei principi di parità e pari
opportunità e diffusione della cultura di genere
nella P.A. e indicazione di azioni da attuare
(formazione, gestione risorse umane,) - Circolare 24 marzo 1993, n. 12 Presidenza del
Consiglio dei Ministri Gestione delle risorse
umane e pari opportunità. Indirizzi applicativi
direttive CE. Decreto lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
7Comitati Pari Opportunità
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
ruolo consultivo CPO per redazione piani
triennali di azioni positive - Direttiva 23 maggio 2007, (Pollastrini
Nicolais) Misure per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle
Amministrazioni Pubbliche - Decreto Legislativo 27 dicembre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni. - Direttiva Ministro Funzione Pubblica Misure
finalizzate al miglioramento del benessere
organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni
8Comitati Pari Opportunità
- Altri riferimenti, in particolare a livello
europeo, sono reperibili sul sito del
Dipartimento per le Pari Opportunità - http//www.pariopportunita.gov.it/index.php/normat
iva-comunitaria
9Gli organismi prima della riforma
- I Comitati Pari Opportunità nascono alla fine
degli anni 80 - sono organismi strategici diretti a promuovere la
diffusione della cultura e la concreta attuazione
dei principi di pari opportunità e valorizzazione
delle differenze svolgono analisi, raccolgono
dati, propongono interventi, elaborano piani di
azioni positive, partecipano con proprie
rappresentanze alle riunioni di contrattazione
decentrata, in alcune realtà assumono ruolo di
disseminazione.
10Gli organismi prima della riforma
- Composizione dei CPO organismi costituiti da un
pari numero di rappresentanti delle
organizzazioni sindacali (sigle firmatarie del
CCNL) e di componenti designate/i dalla parte
datoriale. Il coordinamento spetta ad una/un
Presidente, individuata/o con diverse modalità
(designazione, elezione).
11I Comitati Pari Opportunità delle Università
- Si caratterizzano in maniera peculiare per la
composizione, la capacità di analisi dei fenomeni
discriminatori, la promozione degli Studi di
Genere e il sostegno a iniziative formative (es.
Corsi DPI), la diffusione di una cultura delle
P.O. e della valorizzazione delle differenze,
anche nei territori di riferimento, la capacità
di fare Rete.
12Gli organismi prima della riforma
- I Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing
pur previsti dalle norme contrattuali si sono
affermati con maggiore difficoltà. - Hanno scopo di prevenzione e contrasto a
carattere generale.
13La riforma i CUG
- Obiettivi
- Tutela del personale da ogni forma di
discriminazione (genere ed altre), diretta e
indiretta e tutela in termini di salute e
sicurezza dellambiente di lavoro - Migliorare lefficienza delle P.A. anche
attraverso la realizzazione di un ambiente di
lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi
di pari opportunità, di benessere organizzativo e
di contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica
nei confronti del personale
14La riforma i CUG
- Compiti del CUG
- Propositivi (piani azioni positive,
conciliazione, diffusione cultura P.O.,
interventi in sede contrattazione decentrata,
indagini e analisi, prevenzione e contrasto al
mobbing, ecc.) - Consultivi (progetti riorganizzazione
dellamministrazione, contrattazione integrativa,
formazione, orari, conciliazione, ecc.)
15La riforma i CUG
- Compiti del CUG
- Monitoraggio (individuazione aree di rischio,
risultati azioni positive intraprese, esiti delle
azioni di prevenzione e contrasto del disagio
lavorativo e del mobbing, salute e sicurezza
nellambito lavorativo ecc.). A tal fine il CUG
predispone e trasmette ai vertici politici e
amministrativi una relazione annuale (entro il 30
marzo)
16Azioni positive (L. 10 aprile 1991, n. 125)
- Finalizzate a
- a) eliminare le disparità di fatto di cui le
donne sono oggetto nella formazione scolastica e
professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e
nei periodi di mobilità - b) favorire la diversificazione delle scelte
professionali delle donne in particolare
attraverso l'orientamento scolastico e
professionale e gli strumenti della formazione
favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla
formazione imprenditoriale e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle
imprenditrici -
17Azioni positive
- c) superare condizioni, organizzazione e
distribuzione del lavoro che provocano effetti
diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei
dipendenti con pregiudizio nella formazione,
nell'avanzamento professionale e di carriera
ovvero nel trattamento economico e retributivo - d) promuovere l'inserimento delle donne nelle
attività, nei settori professionali e nei livelli
nei quali esse sono sottorappresentate e in
particolare nei settori tecnologicamente avanzati
ed ai livelli di responsabilità - e) favorire, anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del
tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità
familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due
sessi.
18La riforma i CUG
- Composizione del CUG
- Composizione paritetica componenti designati
dalle OO.SS. rappresentative (artt. 40 e 43
d.lgs. 165/2001) e un pari numero componenti
designati dallAmministrazione, oltre ai relativi
supplenti - Garantire la presenza paritaria di entrambi i
generi - Auspicio rappresentanze provenienti dalle diverse
aree geografiche e funzionali - Durata mandato 4 anni, rinnovabile per una volta
19La riforma i CUG
- Nomina del CUG
- È effettuata da parte del Dirigente preposto
allAmministrazione - Nomina Presidente tra soggetti appartenenti ai
ruoli dellAmministrazione, con elevate capacità
organizzative, competenze specifiche, comprovata
esperienza in organismi analoghi,o nellesercizio
di funzioni di gestione e organizzazione delle
risorse umane
20La riforma i CUG
- Nomina del CUG
- Ai componenti sono richieste adeguate conoscenze
nelle materie di competenza del CUG, esperienze
(rilevabili attraverso il percorso
professionale), attitudini (caratteristiche
personali, relazionali, motivazionali). Tali
elementi sono desumibili dai CV. - Scelta componenti attraverso interpello ed
eventuale colloquio. - Riconoscimento attività svolta nellambito del
CUG (es. carichi di lavoro)
21La riforma i CUG
- Funzionamento del CUG
- Obbligo di adottare un regolamento entro 60 gg.
dalla costituzione del CUG per disciplinarne il
funzionamento - Radicamento del CUG allinterno
dellAmministrazione e rapporti con interlocutori
specifici (vertici, OIV, Consigliere/i di
Fiducia, responsabili SPP, ecc.)
22La riforma i CUG
- Funzionamento del CUG
- Collaborazione con soggetti diversi (Consigliera
di Parità nazionale e sul territorio, UNAR) - Stimolo allintroduzione di soft law (codici
etici/condotta, certificazioni qualità)
23La riforma dai CPO ai CUG
- Lattuazione
- La riforma ha ricevuto unattuazione solo
parziale e molto eterogenea (denominazione,
composizione, modalità di individuazione
componenti e Presidente) - Il caso dei Consigli giudiziari
24Potenzialità e prospettive
- Dalle Pari Opportunità alla valorizzazione delle
differenze - Perché affrontare le complessità delle differenze
nei contesti organizzativi? Principio etico,
strategia aziendale, necessità?
25Valorizzazione delle differenze
- Riconoscimento e promozione delle diversità
presenti nei contesti lavorativi - Presuppone grande attenzione al capitale umano e
alle potenzialità degli individui - Vantaggi e difficoltà
- Cambiamento culturale
26Gli organismi di parità universitari
- Alcuni esempi di buone prassi
27Un auspicio
- Lambiente culturale nel quale ci si forma é di
fondamentale importanza. La scuola, luniversità
e le agenzie formative sono chiamate ad un
significativo e insostituibile lavoro con le
generazioni future per la costruzione
dellidentità culturale di ciascuno. Importanza
corsi DPI - Gli organismi di parità universitari e i CSG
operano anche sul territorio come punto di
riferimento per la realizzazione di progetti
28Un auspicio
- Be more!
- Education is the great engine of personal
development. It is through education that the
daughter of a peasant can become a doctor, that
the son of a mineworker can become the head of
the mine, that a child of farmworkers can become
the president of a great nation. - (N. Mandela, Long walk to freedom, 1995)
29Grazie!