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Funzioni e Potenzialit

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Title: Valorizzazione delle differenze nella gestione delle risorse umane Centri studi genere e organismi di Pari opportunit Author: Acido Last modified by – PowerPoint PPT presentation

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Title: Funzioni e Potenzialit


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Funzioni e Potenzialità dei Comitati Unici di
Garanzia
  • Università di Messina
  • 27 Giugno 2013

Patrizia Tomio Università degli Studi di Trento
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La riforma dai CPO ai CUG
  • art. 21 L. 4 novembre 2010, n. 183
  • (Collegato lavoro)
  • le P. A. devono costituire il Comitato unico di
    garanzia per le pari opportunità, la
    valorizzazione del benessere di chi lavora e
    contro le discriminazioni (CUG) che sostituisce,
    unificando le competenze in un solo organismo, i
    comitati per le pari opportunità e i comitati
    paritetici sul fenomeno del mobbing, istituiti in
    applicazione della contrattazione collettiva, dei
    quali assume tutte le funzioni previste dalla
    legge, dai contratti collettivi relativi al
    personale delle amministrazioni pubbliche o da
    altre disposizioni.
  • La costituzione del CUG non dovrà comportare
    maggiori oneri per la P.A.

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La riforma dai CPO ai CUG
  • Direttiva 4 marzo 2011 Linee guida sulle
    modalità di funzionamento dei Comitati Unici di
    Garanzia per le pari opportunità, la
    valorizzazione del benessere di chi lavora e
    contro le discriminazioni (art. 21, legge 4
    novembre 2010, n. 183), emanata dal Ministro
    per la Pubblica Amministrazione e lInnovazione e
    il Ministro per le Pari Opportunità modalità di
    costituzione e funzionamento dei CUG.

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La riforma dai CPO ai CUG
  • Obiettivi
  • Rendere effettivo lobbligo di costituzione degli
    organismi di parità (sanzioni per i Dirigenti
    responsabili della gestione R.U.)
  • Riunire le competenze in tali materie con
    riferimento a tutto il personale (compreso
    dirigenti)
  • Riunire in un unico organo competenze assegnate
    in precedenza a diversi soggetti
  • Migliorare lefficienza della P.A.

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Comitati Pari Opportunità
  • Alcuni riferimenti normativi (nazionali)
  • D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 art. 16 nel
    definire la disciplina applicabile a tutti i
    comparti di contrattazione collettiva di cui
    allart. 5 della Legge-quadro sul pubblico
    impiego (L. 93/1983), introduce la necessità di
    stabilire, in sede di contrattazione di comparto,
    misure e meccanismi atti a consentire una reale
    parità uomo-donna.
  • L. 10 aprile 1991, n. 125 Azioni positive per la
    realizzazione della parità donna-uomo nel lavoro.

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Comitati Pari Opportunità
  • Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
    Razionalizzazione dellorganizzazione delle
    Amministrazioni Pubbliche e revisione della
    disciplina in materia di pubblico impiego, a
    norma dellart. 2 della Legge 23 ottobre 1992,
    n.421
  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme
    generali sullordinamento del lavoro alle
    dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche
    adozione dei principi di parità e pari
    opportunità e diffusione della cultura di genere
    nella P.A. e indicazione di azioni da attuare
    (formazione, gestione risorse umane,)
  • Circolare 24 marzo 1993, n. 12 Presidenza del
    Consiglio dei Ministri Gestione delle risorse
    umane e pari opportunità. Indirizzi applicativi
    direttive CE. Decreto lgs. 3 febbraio 1993, n. 29

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Comitati Pari Opportunità
  • Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
    Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
    ruolo consultivo CPO per redazione piani
    triennali di azioni positive
  • Direttiva 23 maggio 2007, (Pollastrini
    Nicolais) Misure per attuare parità e pari
    opportunità tra uomini e donne nelle
    Amministrazioni Pubbliche
  • Decreto Legislativo 27 dicembre 2009, n. 150
    Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
    materia di ottimizzazione della produttività del
    lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
    delle pubbliche amministrazioni.
  • Direttiva Ministro Funzione Pubblica Misure
    finalizzate al miglioramento del benessere
    organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni

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Comitati Pari Opportunità
  • Altri riferimenti, in particolare a livello
    europeo, sono reperibili sul sito del
    Dipartimento per le Pari Opportunità
  • http//www.pariopportunita.gov.it/index.php/normat
    iva-comunitaria

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Gli organismi prima della riforma
  • I Comitati Pari Opportunità nascono alla fine
    degli anni 80
  • sono organismi strategici diretti a promuovere la
    diffusione della cultura e la concreta attuazione
    dei principi di pari opportunità e valorizzazione
    delle differenze svolgono analisi, raccolgono
    dati, propongono interventi, elaborano piani di
    azioni positive, partecipano con proprie
    rappresentanze alle riunioni di contrattazione
    decentrata, in alcune realtà assumono ruolo di
    disseminazione.

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Gli organismi prima della riforma
  • Composizione dei CPO organismi costituiti da un
    pari numero di rappresentanti delle
    organizzazioni sindacali (sigle firmatarie del
    CCNL) e di componenti designate/i dalla parte
    datoriale. Il coordinamento spetta ad una/un
    Presidente, individuata/o con diverse modalità
    (designazione, elezione).

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I Comitati Pari Opportunità delle Università
  • Si caratterizzano in maniera peculiare per la
    composizione, la capacità di analisi dei fenomeni
    discriminatori, la promozione degli Studi di
    Genere e il sostegno a iniziative formative (es.
    Corsi DPI), la diffusione di una cultura delle
    P.O. e della valorizzazione delle differenze,
    anche nei territori di riferimento, la capacità
    di fare Rete.

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Gli organismi prima della riforma
  • I Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing
    pur previsti dalle norme contrattuali si sono
    affermati con maggiore difficoltà.
  • Hanno scopo di prevenzione e contrasto a
    carattere generale.

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La riforma i CUG
  • Obiettivi
  • Tutela del personale da ogni forma di
    discriminazione (genere ed altre), diretta e
    indiretta e tutela in termini di salute e
    sicurezza dellambiente di lavoro
  • Migliorare lefficienza delle P.A. anche
    attraverso la realizzazione di un ambiente di
    lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi
    di pari opportunità, di benessere organizzativo e
    di contrasto di qualsiasi forma di
    discriminazione e di violenza morale o psichica
    nei confronti del personale

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La riforma i CUG
  • Compiti del CUG
  • Propositivi (piani azioni positive,
    conciliazione, diffusione cultura P.O.,
    interventi in sede contrattazione decentrata,
    indagini e analisi, prevenzione e contrasto al
    mobbing, ecc.)
  • Consultivi (progetti riorganizzazione
    dellamministrazione, contrattazione integrativa,
    formazione, orari, conciliazione, ecc.)

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La riforma i CUG
  • Compiti del CUG
  • Monitoraggio (individuazione aree di rischio,
    risultati azioni positive intraprese, esiti delle
    azioni di prevenzione e contrasto del disagio
    lavorativo e del mobbing, salute e sicurezza
    nellambito lavorativo ecc.). A tal fine il CUG
    predispone e trasmette ai vertici politici e
    amministrativi una relazione annuale (entro il 30
    marzo)

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Azioni positive (L. 10 aprile 1991, n. 125)
  • Finalizzate a
  • a) eliminare le disparità di fatto di cui le
    donne sono oggetto nella formazione scolastica e
    professionale, nell'accesso al lavoro, nella
    progressione di carriera, nella vita lavorativa e
    nei periodi di mobilità
  • b) favorire la diversificazione delle scelte
    professionali delle donne in particolare
    attraverso l'orientamento scolastico e
    professionale e gli strumenti della formazione
    favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla
    formazione imprenditoriale e la qualificazione
    professionale delle lavoratrici autonome e delle
    imprenditrici

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Azioni positive
  • c) superare condizioni, organizzazione e
    distribuzione del lavoro che provocano effetti
    diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei
    dipendenti con pregiudizio nella formazione,
    nell'avanzamento professionale e di carriera
    ovvero nel trattamento economico e retributivo
  • d) promuovere l'inserimento delle donne nelle
    attività, nei settori professionali e nei livelli
    nei quali esse sono sottorappresentate e in
    particolare nei settori tecnologicamente avanzati
    ed ai livelli di responsabilità
  • e) favorire, anche mediante una diversa
    organizzazione del lavoro, delle condizioni e del
    tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità
    familiari e professionali e una migliore
    ripartizione di tali responsabilità tra i due
    sessi.

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La riforma i CUG
  • Composizione del CUG
  • Composizione paritetica componenti designati
    dalle OO.SS. rappresentative (artt. 40 e 43
    d.lgs. 165/2001) e un pari numero componenti
    designati dallAmministrazione, oltre ai relativi
    supplenti
  • Garantire la presenza paritaria di entrambi i
    generi
  • Auspicio rappresentanze provenienti dalle diverse
    aree geografiche e funzionali
  • Durata mandato 4 anni, rinnovabile per una volta

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La riforma i CUG
  • Nomina del CUG
  • È effettuata da parte del Dirigente preposto
    allAmministrazione
  • Nomina Presidente tra soggetti appartenenti ai
    ruoli dellAmministrazione, con elevate capacità
    organizzative, competenze specifiche, comprovata
    esperienza in organismi analoghi,o nellesercizio
    di funzioni di gestione e organizzazione delle
    risorse umane

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La riforma i CUG
  • Nomina del CUG
  • Ai componenti sono richieste adeguate conoscenze
    nelle materie di competenza del CUG, esperienze
    (rilevabili attraverso il percorso
    professionale), attitudini (caratteristiche
    personali, relazionali, motivazionali). Tali
    elementi sono desumibili dai CV.
  • Scelta componenti attraverso interpello ed
    eventuale colloquio.
  • Riconoscimento attività svolta nellambito del
    CUG (es. carichi di lavoro)

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La riforma i CUG
  • Funzionamento del CUG
  • Obbligo di adottare un regolamento entro 60 gg.
    dalla costituzione del CUG per disciplinarne il
    funzionamento
  • Radicamento del CUG allinterno
    dellAmministrazione e rapporti con interlocutori
    specifici (vertici, OIV, Consigliere/i di
    Fiducia, responsabili SPP, ecc.)

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La riforma i CUG
  • Funzionamento del CUG
  • Collaborazione con soggetti diversi (Consigliera
    di Parità nazionale e sul territorio, UNAR)
  • Stimolo allintroduzione di soft law (codici
    etici/condotta, certificazioni qualità)

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La riforma dai CPO ai CUG
  • Lattuazione
  • La riforma ha ricevuto unattuazione solo
    parziale e molto eterogenea (denominazione,
    composizione, modalità di individuazione
    componenti e Presidente)
  • Il caso dei Consigli giudiziari

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Potenzialità e prospettive
  • Dalle Pari Opportunità alla valorizzazione delle
    differenze
  • Perché affrontare le complessità delle differenze
    nei contesti organizzativi? Principio etico,
    strategia aziendale, necessità?

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Valorizzazione delle differenze
  • Riconoscimento e promozione delle diversità
    presenti nei contesti lavorativi
  • Presuppone grande attenzione al capitale umano e
    alle potenzialità degli individui
  • Vantaggi e difficoltà
  • Cambiamento culturale

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Gli organismi di parità universitari
  • Alcuni esempi di buone prassi

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Un auspicio
  • Lambiente culturale nel quale ci si forma é di
    fondamentale importanza. La scuola, luniversità
    e le agenzie formative sono chiamate ad un
    significativo e insostituibile lavoro con le
    generazioni future per la costruzione
    dellidentità culturale di ciascuno. Importanza
    corsi DPI
  • Gli organismi di parità universitari e i CSG
    operano anche sul territorio come punto di
    riferimento per la realizzazione di progetti

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Un auspicio
  • Be more!
  • Education is the great engine of personal
    development. It is through education that the
    daughter of a peasant can become a doctor, that
    the son of a mineworker can become the head of
    the mine, that a child of farmworkers can become
    the president of a great nation.
  • (N. Mandela, Long walk to freedom, 1995)

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Grazie!
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