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Lineamenti generali L

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Lineamenti generali L imposta sul valore aggiunto stata creata in sede europea ed stata poi introdotta in tutti gli Stati membri della Comunit . – PowerPoint PPT presentation

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Title: Lineamenti generali L


1
Lineamenti generaliLimposta sul valore
aggiunto è stata creata in sede europea ed è
stata poi introdotta in tutti gli Stati membri
della Comunità.In Italia, lIVA è stata
istituita con ilD.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
2
  • LIva grava sul consumatore in proporzione del
    prezzo finale del bene, ed è neutrale rispetto al
    numero dei passaggi essa dunque non influisce
    sul prezzo finale dei beni, e non interferisce
    con la organizzazione delle imprese.

3
  • LIVA ha sostituito, nel nostro sistema fiscale,
    limposta generale sullentrata (Ige)
    questultima era unimposta plurifase cumulativa
    (a cascata), che colpiva (con unaliquota del 4
    per cento) il valore pieno dei beni e dei servizi
    scambiati ad ogni fase del processo produttivo e
    distributivo limposizione di ciascuna fase si
    cumulava con le altre.

4
  • LIVA è dunque così denominata non perché il
    valore aggiunto costituisca, in modo specifico,
    la base imponibile del tributo (nellapplicazione
    alla singola operazione imponibile), ma perché,
    per effetto della detrazione (dellIVA assolta
    sugli acquisti dallIVA dovuta sulle vendite), il
    tributo ha come oggetto economico il valore
    aggiunto ossia il quid pluris che ogni
    protagonista del processo economico produttivo e
    distributivo aggiunge al prezzo del bene o
    servizio.

5
  • Le situazioni giuridiche fondamentali.
  • LIVA sul valore aggiunto è unimposta che, per
    il suo soggetto passivo (ossia per gli operatori
    economici), è neutrale.

6
  • Il soggetto passivo
  • recupera limposta che assolve sugli acquisti
    acquisendo un credito verso lo Stato
    (detrazione)
  • recupera limposta dovuta allo Stato verso
    coloro che acquistano i suoi beni o servizi
    (rivalsa).

7
  • Dal punto di vista giuridico-formale per i
    soggetti passivi, operano quattro situazioni
    giuridiche soggettive
  • Dal punto di vista del cedente
  • 1) il soggetto passivo (imprenditore, lavoratore
    autonomo) che effettua operazioni imponibili
    (vendite, ad es.) diventa debitore verso lo Stato
    dellIva commisurata ai corrispettivi che gli
    sono dovuti
  • 2) lo stesso soggetto diviene, contemporaneamente,
    creditore (di rivalsa) verso i cessionari (o
    committenti)

8
  • Dal punto di vista del cessionario
  • 3) il soggetto passivo che effettua acquisti di
    beni o servizi soggetti ad imposta è debitore
    (per Iva di rivalsa) verso colui che cede il bene
    o presta il servizio
  • 4) ma, al tempo stesso, il soggetto passivo,
    acquistando beni o servizi, ha il diritto di
    recuperare lIva dovuta sui beni o servizi
    acquistati.

9
  • Il consumatore finale, invece, acquista con Iva
    e non recupera limposta pagata perciò egli è
    definitivamente inciso dal tributo.

10
  • Per effetto di questo meccanismo, limposta, dal
    punto di vista giuridico-formale, ha come
    soggetti passivi gli imprenditori ed i lavoratori
    autonomi.
  • Dal punto di vista economico, invece, limposta
    grava sui consumatori finali.

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  • Tra le situazioni soggettive dellIva ha un ruolo
    preminente il diritto di detrazione, trattandosi
    di una situazione soggettiva che non è presente
    in alcuna altra imposta.
  • Il diritto di detrazione (o credito dimposta)
    del soggetto passivo verso il fisco è dunque
    una situazione giuridica soggettiva che
    caratterizza lIVA e la distingue da ogni altra
    imposta.
  • Rispetto al diritto di detrazione, il fisco è
    debitore, il contribuente creditore.

12
  • Presupposto IVAArt. 1, D.P.R. 633/1972

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle -
cessioni di beni o prestazioni di servizi -
effettuate nel territorio dello Stato -
nell'esercizio di imprese o di arti e
professioni e sulle importazioni da chiunque
effettuate
13
  • Requisito oggettivo
  • Cessioni di beni
  • o
  • Prestazioni di servizi

14
  • Requisito soggettivo
  • Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
    devono essere effettuate
  • nellesercizio di imprese, arti o professioni

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  • Requisito di territorialità

16
  • Secondo lart. 4 del D.P.R. 633/1972 per
    esercizio di imprese si intende lesercizio per
    professione abituale, ancorché non esclusiva,
    delle attività commerciali o agricole di cui agli
    artt. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non
    organizzate in forma di impresa, nonché
    lesercizio di attività organizzate in forma di
    impresa, dirette alla prestazione di servizi che
    non rientrano nellart. 2195 del codice civile.

17
  • Ai fini Iva, sono considerate in ogni caso
    imprenditoriali le operazioni effettuate da
    società ed enti commerciali.
  • In altre parole, sono soggette ad imposta tutte
    le attività svolte da soggetti che hanno forma
    giuridica di società commerciale, o da enti che
    abbiano per oggetto principale od esclusivo
    lesercizio di attività commerciali od agricole.

18
  • Invece, per gli enti non commerciali, si
    considerano effettuate nellesercizio di impresa
    soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di
    servizi fatte nellesercizio di imprese
    commerciali o agricole

19
  • La definizione di esercizio di arte o professione
    è simile a quella data ai fini delle imposte
    dirette infatti, ai fini Iva, per esercizio di
    arte o professione si intende lesercizio per
    professione abituale, ancorché non esclusiva, di
    qualsiasi attività di lavoro autonomo

20
  • In sostanza, questo presupposto soggettivo
    dellIva è molto ampio, in quanto comprende
    qualsiasi attività di lavoro può trattarsi tanto
    di una professione intellettuale, come di
    unattività materiale. Ciò che si richiede è
  • a) che lattività sia svolta in modo autonomo
    (ossia senza il vincolo di subordinazione che
    caratterizza il lavoro dipendente)
  • b) che non vi siano i connotati
    dellimprenditorialità.

21
  • Il campo di applicazione e le operazioni
    escluse.
  • Perché una operazione economica sia rilevante ai
    fini dellIva, è necessario, da un lato, che essa
    sia posta in essere da un imprenditore o da un
    lavoratore autonomo (presupposto soggettivo), e,
    dallaltro, che rientri nel campo di
    applicazione del tributo (presupposto oggettivo).

22
  • Lespressione campo di applicazione dellIva
    designa non soltanto larea delle fattispecie
    imponibili ma anche larea delle operazioni
    altrimenti rilevanti è dunque particolarmente
    importante la distinzione tra
  • - operazioni incluse e
  • - operazioni escluse
  • dal campo di applicazione dellIva.

23
  • Le operazioni escluse sono quelle che non hanno
    alcun rilievo ai fini dellapplicazione
    dellimposta
  • - non comportano il sorgere del debito dimposta
  • - non determinano obblighi formali
    (fatturazione, annotazione, ecc.)
  • - non rilevano ai fini del calcolo del volume
    daffari

24
  • Le operazioni che rientrano nel campo di
    applicazione dellIva, a loro volta, si
    distinguono in
  • operazioni imponibili
  • operazioni non imponibili
  • operazioni esenti.
  • A ciascuna di queste qualificazioni si collega un
    peculiare regime giuridico-fiscale.

25
  • Operazioni imponibili
  • Comportano il sorgere del debito dimposta e
    lapplicazione di tutto lapparato di regole di
    cui è formato il meccanismo attuativo del tributo.

26
  • Operazioni non imponibili ed esenti
  • Non fanno sorgere il debito dimposta, ma
    comportano gli stessi adempimenti formali delle
    operazioni imponibili (devono essere fatturate e
    registrate, devono essere incluse nel calcolo del
    volume daffari, ecc.).

27
  • Le operazioni imponibili.
  • Le operazioni imponibili sono definite da uno
    schema normativo che è composto da una
    definizione generale, da un elenco di fattispecie
    assimilate e da un elenco di esclusioni.

28
  • Nella categoria delle operazioni imponibili
    sono comprese quattro specie di operazioni
  • 1) cessioni di beni (allinterno del territorio
    nazionale)
  • 2) prestazioni di servizi (rese nel territorio
    dello Stato)
  • 3) acquisti intracomunitari
  • 4) importazioni (da paesi extracomunitari).

29
  • Le cessione di beni
  • Secondo la definizione legislativa,
    costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo
    oneroso che importano trasferimento della
    proprietà ovvero costituzione o trasferimento di
    diritti reali di godimento su beni di ogni
    genere.
  • È da sottolineare che il termine cessione
    comprende non solo il trasferimento della
    proprietà (o di altro diritto reale) ma anche la
    costituzione di un diritto reale

30
  • Rientrano nella fattispecie in esame non solo i
    contratti, ma tutti gli atti giuridici che
    determinano effetti traslativi o costitutivi di
    diritti reali (si pensi, ad esempio, ai
    trasferimenti coattivi).
  • Le cessioni imponibili, secondo la definizione
    riportata, sono quelle a titolo oneroso ma le
    cessioni a titolo gratuito non sono sempre
    escluse da imposta, perché sono imponibili le
    cessioni gratuite di beni-merce (cioè di beni che
    limpresa produce o commercia).

31
  • Operazioni assimilate alle cessioni di beni.
  • In deroga alle regole generali, vi sono
    operazioni che non presentano uno dei requisiti
    delle cessioni, ma sono assimilate alle
    cessioni, ed operazioni che, pur presentando i
    requisiti delle cessioni, non sono considerate
    tali (e quindi sono escluse).

32
  • Costituiscono operazioni assimilate alle
    cessioni di beni
  • - le vendite con riserva di proprietà
  • - le locazioni con clausola di trasferimento
    della proprietà vincolante per ambedue le parti
  • - le cessioni gratuite di beni la cui produzione
    o il cui commercio rientra nellattività propria
    dellimpresa (sono però escluse da imposta le
    cessioni di campioni gratuiti di modico valore)

33
  • - la destinazione di beni al consumo personale o
    familiare dellimprenditore o del lavoratore
    autonomo o ad altre finalità estranee
    allesercizio dellimpresa o della professione (è
    il c.d. autoconsumo)

34
  • Le cessioni escluse i conferimenti e le
    cessioni di aziende.
  • Vi sono operazioni che, pur presentando tutti i
    requisiti delle cessioni, non sono considerate
    tali, e quindi sono escluse dal campo di
    applicazione dellIva.
  • Tra di esse, sono da ricordare alcune cessioni
    che non si collocano nellambito dellordinaria
    attività dimpresa, ma nellambito delle attività
    straordinarie di organizzazione dellimpresa.
    LIva si correla alla gestione ordinaria, mentre
    alle operazioni straordinarie corrisponde
    limposta tipica per la raccolta di capitali
    (imposta di registro).

35
  • Perciò, sono esclusi da Iva le cessioni di
    azienda e i conferimenti di azienda (o di rami
    dazienda) la legge precisa altresì sono esclusi
    anche i passaggi di beni dipendenti da fusioni o
    scissioni o trasformazioni di società.

36
  • Sono escluse, infine, le cessioni gratuite di
    campioni di modico valore alcune cessioni di
    beni alimentari di prima necessità (pasta, pane),
    le cessioni di beni soggetti alla disciplina
    della tassa sulle lotterie, le cessioni di danaro
    o crediti in danaro, le cessioni di valori
    bollati e postali, ecc.

37
  • Le prestazioni di servizi
  • La normativa nazionale definisce le prestazioni
    di servizio individuandole, in generale, in tutte
    quelle che comportano obbligazioni di fare, non
    fare o permettere, dietro corrispettivo.
  • Anche per le prestazioni di servizi è quindi
    richiesta la onerosità.

38
  • Tra le altre, sono esemplificativamente indicate
    dalla legge come prestazioni di servizi quelle
    dipendenti da contratti dopera, appalto,
    trasporto, mandato, spedizione, agenzia,
    mediazione, deposito.

39
  • È soggetto ad imposta anche il c.d. autoconsumo
    di servizi, quando sia di valore superiore a
    25,85 euro. La ragione dellimponibilità è simile
    a quella che sta a fondamento dellautoconsumo di
    beni anche i servizi non devono giungere al
    consumatore finali liberi da imposta, sia per
    ragioni di completezza del sistema, sia per
    bilanciare la detrazione degli acquisti a
    monte.

40
  • Le prestazioni di servizi assimilate e quelle
    escluse
  • Per le prestazioni di servizi troviamo di nuovo
    lo schema normativo che fa seguire, alla
    definizione delle fattispecie imponibili
    (prestazioni di servizi in senso proprio), un
    elenco di fattispecie assimilate alle
    imponibili ed un elenco di fattispecie escluse.

41
  • Le ipotesi più significative di fattispecie
    assimilate sono le seguenti
  • 1) le cessioni di diritti su beni immateriali (ad
    esempio, cessioni di diritti dautore e di
    diritti su invenzioni industriali, marchi,
    insegne, modelli, ecc.)
  • 2) le somministrazioni di alimenti e bevande
  • 3) le cessioni di contratto.

42
  • Lelenco delle prestazioni di servizi escluse
    da imposta comprende, tra le altre a) le
    cessioni di diritti dautore effettuate dagli
    autori b) i prestiti obbligazionari c) le
    cessioni di contratti che hanno per oggetto beni
    la cui cessione è esclusa da imposta (denaro
    terreni non edificabili, ecc.).

43
  • Le operazioni esenti
  • Le operazioni esenti non comportano il sorgere
    del debito dimposta ma (al pari delle operazioni
    imponibili e non imponibili) sono operazioni
    rientranti nel campo di applicazione dellIva
    e, perciò, comportano gli adempimenti formali
    richiesti per le operazioni imponibili
    (fatturazione, annotazione nei registri, ecc.)
    inoltre, non consentono la detrazione dellIva a
    monte

44
  • E appena il caso di ribadire che il trattamento
    giuridico delle operazioni esenti è diverso da
    quello delle operazioni escluse queste ultime
    non hanno alcuna rilevanza ai fini Iva, mentre le
    operazioni esenti fanno parte del campo di
    applicazione del tributo.

45
  • Sono, ad esempio, operazioni esenti
  • talune operazioni di carattere finanziario
    (operazioni creditizie, assicurative, valutarie,
    relative a valori mobiliari)
  • le operazioni relative alla riscossione dei
    tributi
  • lesercizio di giochi e scommesse

46
  • - le prestazioni di mandato e di mediazione
  • - le operazioni in oro
  • - le operazioni immobiliari
  • - talune operazioni socialmente rilevanti
    (cessioni gratuite di beni a determinate
    categorie di soggetti taluni servizi di pubblica
    utilità le prestazioni sanitarie le attività
    educative e culturali)

47
  • Le ragioni che giustificano lesenzione sono di
    vario genere alcune operazioni sono esenti per
    ragioni sociali (ad es. prestazioni sanitarie,
    educative, di tipo culturale) altre per ragioni
    tecnica tributaria (ad esempio, le operazioni
    finanziarie e assicurative, che sono soggette ad
    altri tributi, di natura sostitutiva).

48
  • Il soggetto passivo Iva che effettua operazioni
    esenti non può detrarre lIva sugli acquisti (e
    sulle importazioni)
  • Mancando la detraibilità, viene meno la
    neutralità del tributo, che assume per il
    soggetto passivo che effettua operazioni esenti
    natura economica di costo.

49
  • Perciò, per il soggetto passivo, il fatto di
    porre in essere unoperazione attiva esente non è
    un vantaggio (posto che lIva sarebbe recuperata
    con la rivalsa), ma può essere anzi uno
    svantaggio, se il costo dellIva sugli acquisti
    non viene trasferito sui prezzi delle vendite.
  • Lesenzione dovrebbe giovare al consumatore
    finale, che acquista il bene o il servizio ad un
    costo non maggiorato dallIva del prezzo finale
    (ma eventualmente solo dellIva inglobata nel
    prezzo).

50
  • Il momento impositivo
  • Nella disciplina dellIva vi sono regole che
    stabiliscono il momento in cui unoperazione si
    considera effettuata (detto momento
    impositivo), vale a dire la data in cui si
    determina la esigibilità dellimposta quella
    data rappresenta il dies a quo del termine entro
    il quale loperazione deve essere fatturata e
    registrata. In caso di mutamento di aliquote, si
    applica laliquota vigente nel giorno in cui
    loperazione si considera effettuata

51
  • Per le cessioni di beni, la regola fondamentale è
    che esse si considerano effettuate nel momento
    della stipulazione, se riguardano beni immobili
    e nel momento della consegna o spedizione se
    riguardano beni mobili.
  • Per gli immobili conta dunque la data di
    stipulazione del contratto, ma se gli effetti
    sono differiti, conta il momento in cui si
    producono gli effetti.

52
  • Per i beni mobili, ha rilievo invece la consegna
    o spedizione, salvo anche qui il caso in cui gli
    effetti traslativi siano differiti in ogni caso,
    però, loperazione si ha per effettuata dopo il
    decorso di un anno dalla consegna o spedizione

53
  • Le prestazioni di servizi si considerano
    effettuate quando è pagato il corrispettivo. Non
    ha rilievo, quindi, la conclusione della
    prestazione, ma il pagamento.

54
  • Sia per le cessioni di beni che per le
    prestazioni di servizi, vi sono delle fattispecie
    anticipate di effettuazione delle operazioni la
    prima di tali fattispecie è la emissione della
    fattura quando la fattura è emessa, loperazione
    si ha per effettuata.
  • Lo stesso vale per il pagamento del
    corrispettivo, il quale vale come fattispecie
    anticipata di effettuazione della operazione per
    le cessioni di beni (per le prestazioni di
    servizi, abbiamo già visto che il pagamento è la
    fattispecie principale di compimento
    delloperazione). Il pagamento di acconti,
    perciò, deve essere fatturato e sottoposto a
    imposta.

55
  • La base imponibile
  • La base imponibile è costituita, di regola,
    dallammontare complessivo dei corrispettivi
    contrattuali (dovuti al cedente o al prestatore
    secondo le condizioni contrattuali) non ha dunque
    rilievo il valore normale o il valore venale
    delloggetto del contratto, ma il corrispettivo
    pattuito.
  • Solo nel caso in cui non vi è un corrispettivo, o
    il corrispettivo è in natura, si applica il
    criterio del valore normale (che è diverso dal
    valore venale, rilevante nellapplicazione
    dellimposta di registro)

56
  • Sono compresi nellimponibile anche gli oneri e
    le spese inerenti allesecuzione, nonché i debiti
    e gli oneri verso terzi accollati al cessionario
    o al committente e le integrazioni dovute da
    altri soggetti.

57
  • Non concorrono, invece, a formare la base
    imponibile
  • gli interessi moratori e le penalità in genere
    (come, ad esempio, la clausola penale prevista
    dallart. 1382 cod. civ.)
  • limporto degli imballaggi e dei recipienti che
    devono essere restituiti.

58
  • Il diritto di rivalsa.
  • Come si è visto, leffettuazione di una
    operazione imponibile determina, da un lato, un
    debito verso il Fisco del soggetto passivo
    dimposta a tale debito si collega il diritto di
    rivalsa (del soggetto passivo) nei confronti di
    chi acquista il bene o il servizio. La rivalsa è
    quindi, innanzitutto, un credito un credito del
    soggetto passivo dellIva, nei confronti della
    controparte contrattuale, che si aggiunge, per
    effetto di legge, al corrispettivo pattuito.
  • Il credito sorge, in concreto, dalladdebito
    dellIva nella fattura

59
  • La fattispecie da cui scaturisce il diritto di
    rivalsa è composta, perciò, di due elementi la
    effettuazione di una operazione imponibile e la
    emissione della fattura.

60
  • Il soggetto passivo Iva, quando effettua una
    operazione imponibile, deve emettere fattura e
    deve addebitare la relativa imposta, a titolo di
    rivalsa, al cessionario o committente.
  • Lobbligo ha per oggetto, quindi, non la rivalsa
    (nel senso di esercizio del diritto di
    credito), ma lemissione della fattura, con
    addebito dellimposta.

61
  • Poiché emissione della fattura e addebito
    delllva in fattura sono elementi della
    fattispecie costitutiva del credito di rivalsa,
    si può concludere che il soggetto passivo Iva ha
    lobbligo di far sorgere il diritto di rivalsa
    ha lobbligo, in altri termini, di costituirsi
    creditore.
  • Lobbligo riguarda, quindi, non lesercizio del
    credito di rivalsa, ma la nascita di tale
    credito esso attiene alla fase costitutiva del
    diritto, non alle vicende del diritto già sorto.

62
  • Allobbligo di far sorgere il credito di rivalsa
    corrisponde, dal lato del cessionario del bene o
    del committente del servizio, il diritto di
    ricevere la fattura con addebito dellimposta
    tale diritto è in funzione della detrazione da
    parte del cessionario o committente (la
    detrazione presuppone il ricevimento della
    fattura con addebito dellimposta e lannotazione
    della fattura nel registro degli acquisti).
  • Vi è un interesse fiscale a che sorga il credito
    di rivalsa perciò la mancata emissione della
    fattura e il mancato addebito dellIva in fattura
    sono sanzionati

63
  • Il diritto di detrazione
  • Aspetto tipico dellIva è il diritto di
    detrazione attribuito ai soggetti passivi, in
    misura pari allimposta che è stata ad essi
    addebitata in via di rivalsa per gli acquisti di
    beni e servizi inerenti allesercizio
    dellimpresa, dellarte o della professione.

64
  • Tale credito viene denominato, nella nostra
    legislazione, diritto di detrazione (la
    direttiva usa il termine deduzione), in quanto,
    in sede di liquidazione del debito dimposta
    verso il fisco, si detrae, dallimposta dovuta
    sulle operazioni attive, il credito verso il
    fisco sorto per effetto degli acquisti di beni o
    servizi

65
  • Oggetto del diritto di detrazione è limporto
    dellimposta assolta o dovuta dal soggetto
    passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in
    relazione ai beni ed ai servizi importati o
    acquistati nellesercizio dellimpresa, arte o
    professione.
  • Nel caso di importazioni, limportatore può
    detrarre lIva risultante dalla bolletta
    doganale nel caso di acquisto interno, il
    soggetto passivo Iva può detrarre limposta che
    gli è stata addebitata nella fattura.

66
  • Indetraibilità specifica
  • La detrazione dellIva sugli acquisti richiede
    che vi sia inerenza come per la deduzione dei
    costi nel calcolo del reddito netto di impresa e
    di lavoro autonomo, così per la detrazione
    dellIva sugli acquisti occorre che lacquisto
    sia inerente (o afferente) allattività del
    soggetto passivo

67
  • Linerenza è il rapporto tra lacquisto di un
    bene o servizio e lo svolgimento di attività che
    danno diritto alla detrazione (si tratta, in
    generale, delle operazioni imponibili) se invece
    lacquisto di correla ad altre attività (come le
    operazioni esenti), il diritto alla detrazione è
    escluso o limitato.
  • Il risvolto del requisito di inerenza è dato
    dunque dal complesso di regole, che escludono o
    limitano il diritto di detrazione, in ragione
    della relazione esistente fra operazioni di
    acquisto ed operazioni attive non soggette ad
    imposta.

68
  • Tra le norme che incidono sul diritto di
    detrazione, va in primo luogo menzionata la
    regola della indetraibilità analitica, o
    specifica, secondo cui non è detraibile
    limposta relativa allacquisto o
    allimportazione di beni e servizi afferenti
    operazioni esenti o comunque non soggette
    allimposta
  • Tale disposizione preclude la detrazione
    dellimposta assolta in rivalsa per acquisti
    direttamente destinati al compimento di
    operazioni esenti, non soggette od escluse dal
    campo di applicazione dellIva

69
  • Si ha inoltre una riduzione dellimposta
    detraibile nel caso di operazioni passive cd.
    promiscue, ossia direttamente riferibili sia ad
    operazioni attive soggette ad imposta, sia ad
    operazioni non soggette.
  • In caso di uso promiscuo, è detraibile la quota
    di imposta riferibile allimpiego imponibile, e
    non è detraibile la quota riferibile ad un
    utilizzo non soggetto ad imposta

70
  • Il pro rata
  • Quando non vi sono legami diretti tra acquisti e
    specifiche operazioni attive che non sono
    soggette ad imposta, ed il soggetto passivo Iva
    esercita sia attività che danno diritto, sia
    attività che non danno diritto alla detrazione,
    il calcolo della quota di Iva detraibile è fatto
    con criterio forfetario (il pro rata).

71
  • Il criterio del pro rata si applica dunque quando
    non è applicabile la regola della indetraibilità
    specifica, ossia quando il contribuente ponga in
    essere operazioni esenti in modo sistematico.
  • La percentuale di detraibiità è pari al risultato
    della frazione avente al numeratore lammontare
    delle operazioni con diritto a detrazione,
    effettuate nellanno, e al denominatore la somma
    delle operazioni che danno diritto alla
    detrazione e delle operazioni esenti effettuate
    nello stesso periodo.

72
  • Ad esempio, se le operazioni imponibili sono pari
    a cinquanta milioni di euro, e quelle esenti sono
    pari a cento milioni, la percentuale di
    detrazione è data dal risultato di una frazione
    che ha come numeratore cinquanta milioni, e come
    denominatore centocinquanta milioni (lIva
    detraibile è dunque pari ad un terzo dellimposta
    relativa agli acquisti)

73
  • Indetraibilità oggettiva.
  • Vi sono beni e servizi per i quali risulta
    difficile stabilire la loro inerenza e la loro
    utilizzazione nellattività esercitata dal
    contribuente perciò il legislatore esclude la
    detraibilità dellIva relativa ad essi, in quanto
    presume in modo assoluto la non inerenza.

74
  • Non è inoltre detraibile lIva relativa a spese
    di rappresentanza ed a spese per alberghi,
    ristoranti, alimenti e bevande.
  • LIva relativa ai telefoni cellulari è deducibile
    per metà.

75
  • Indetraibilità soggettiva.
  • Gli enti non commerciali possono detrarre
    soltanto lIva relativa agli acquisti fatti
    nellesercizio di attività agricole o
    commerciali occorre però che gestiscano tali
    attività con contabilità separata (ossia con
    contabilità distinta rispetto a quella relativa
    allattività principale)

76
  • Detraibilità dellIva non dovuta.
  • In materia di detrazione, resta da esaminare la
    questione se il diritto di detrazione sorga anche
    per lIva relativa ad acquisti per i quali lIva,
    in tutto o in parte, non è dovuta.
  • In pratica, la questione si pone di frequente
    quando viene ceduta una molteplicità di beni
    aziendali, con applicazione dellIva, e
    lAmministrazione finanziaria qualifica
    loperazione come cessione di azienda. In tal
    caso, se lIva risulta applicata indebitamente,
    si pone il problema se il cessionario abbia il
    diritto di detrazione.

77
  • La questione dovrebbe essere risolta in senso
    positivo, in quanto il diritto di detrazione è
    collegato al mero addebito in fattura
    dellimposta, per cui deve ritenersi che il
    diritto di detrazione del cessionario sorge anche
    quando è stata emessa fattura per una operazione
    non soggetta ad imposta.
  • La stessa soluzione deve valere nel caso in cui
    la fattura addebita unimposta superiore a quella
    dovuta.

78
  • Lautofattura.
  • Normalmente, obbligato ad emettere la fattura è
    il cedente (o commissionario) vi sono però casi
    in cui tale obbligo è posto a carico del
    cessionario, il quale deve emettere la c.d.
    autofattura
  • quando il cedente ha omesso la fattura ed
    occorre regolarizzare loperazione
  • quando il cedente risiede allestero, e non ha
    né una stabile organizzazione, né un
    rappresentante fiscale in Italia.

79
  • Inoltre, il cessionario ricorre allautofattura
    quando il cedente è un agricoltore con volume
    daffari insignificante (meno di 2582,28 euro) e
    quando il cedente è un raccoglitore ambulante di
    rottami, cascami, avanzi di metalli e simili.
  • Il soggetto passivo Iva (imprenditore o
    lavoratore autonomo) ha il diritto, quando
    acquista un bene o un servizio, di ricevere la
    fattura con addebito di Iva senza fattura, non
    può detrarre lIva dovuta su tali acquisti.

80
  • Se colui che cede un bene o presta un servizio
    non emette fattura (cioè evade), nasce per
    lacquirente del bene o del servizio lobbligo di
    regolarizzare loperazione.
  • Più precisamente, il cessionario o committente
  • a) se non riceve la fattura entro quattro mesi
    dalleffettuazione delloperazione deve
    presentare allUfficio un documento sostitutivo
    della fattura non ricevuta e versare la relativa
    imposta (in sostanza, deve versare allErario
    lIva che avrebbe dovuto versare per rivalsa al
    cedente o commissionario)

81
  • b) se riceve una fattura irregolare, deve
    presentare allUfficio un documento che
    regolarizza la fattura ricevuta, e versare
    limposta o la maggiore imposta eventualmente
    dovuta.

82
  • In sostanza, dunque, se il cedente evade,
    lobbligo del cedente si estende al cessionario
    la responsabilità di questultimo è da definire
    successiva perché sorge solo se la fattura
    regolare non è ricevuta dal cessionario entro
    quattro mesi dal momento impositivo.
  • Una conseguenza di questa normativa è che
    lUfficio, quando scopre acquisti non fatturati
    (e non regolarizzati dal cessionario), può
    chiedere il pagamento dellimposta sia al
    cedente, sia allacquirente.

83
  • Le note di variazione.
  • Dopo che una fattura è stata emessa e registrata
    può risultare che debba (o possa) essere
    apportata una rettifica, in aumento o in
    diminuzione, allammontare dellimponibile o
    dellimposta.
  • Ciò avviene o in conseguenza di eventi
    sopravvenuti, o per rimediare ad errori ed
    inesattezze.

84
  • A) Gli eventi sopravvenuti possono comportare un
    aumento o una diminuzione del tributo le
    variazioni in aumento sono obbligatorie, quelle
    in diminuzione no.

85
  • Le ipotesi che possono dare adito a variazioni in
    diminuzione sono varie
  • sono, ad esempio, le vicende che comportano
    leliminazione del contratto o la riduzione del
    corrispettivo (nullità, annullamento,
    risoluzione, rescissione del contratto modifica
    transattiva del corrispettivo, ecc.).
  • Quando ciò accade, resta ferma la fattura già
    emessa, ed al fatto sopravvenuto può essere data
    rilevanza tributaria con la emissione di una
    nota di variazione, di contenuto uguale e di
    segno contrario a quello della fattura
    originariamente emessa

86
  • La nota di variazione può essere emessa anche
    come rimedio allinadempienza del cessionario, se
    il cedente non ha incassato lIva di rivalsa
    neppure a seguito di procedure concorsuali o
    procedure esecutive.

87
  • B) Alla procedura di variazione si può ricorrere
    anche per rimediare, in aumento, ad inesattezze
    della fatturazione o della registrazione.
  • Gli errori materiali e di calcolo commessi nelle
    registrazioni o nelle liquidazioni possono essere
    corretti mediante annotazioni nei registri delle
    fatture emesse (se la variazione comporta un
    aumento dellimposta) e nei registri degli
    acquisti (se si tratta di variazioni in
    diminuzione).

88
  • Eccedenze, detrazione e rimborso.
  • Il diritto di detrazione (nascente dal
    ricevimento di fatture con addebito di Iva) può
    dar vita, se supera il debito dimposta, ad una
    eccedenza, della quale in taluni casi può
    essere richiesto il rimborso.
  • La determinazione finale annuale del tributo, che
    il contribuente espone nella dichiarazione, può
    dunque comportare un debito o una eccedenza.

89
  • Leccedenza può essere
  • a) compensata con debiti dimposta diversi
    dallIva
  • b) può essere riportata a nuovo, per essere
    compensata con le situazioni debitorie degli anni
    successivi
  • c) può essere chiesta a rimborso.
  • Per evitare abusi, il legislatore ammette il
    rimborso solo in determinati casi, minuziosamente
    disciplinati.

90
  • Il principio di territorialità.
  • Il principio di territorialità svolge un ruolo di
    grande rilievo nella disciplina dellIva. Ai fini
    di tale principio, rilevano due ambiti
    territoriali quello statale nazionale
    (territorio della Repubblica italiana) e quello
    comunitario (territorio della Unione europea).
  • Perciò, dal punto di vista della territorialità,
    occorre distinguere tra operazioni nazionali (o
    interne) operazioni intracomunitarie operazioni
    extracomunitarie.

91
  • Le operazioni intracomunitarie sono quelle che si
    svolgono tra soggetti residenti in Stati diversi
    dellUnione europea esse sono soggette
    (transitoriamente) ad un particolare regime, in
    vigore dal 1993.

92
  • Le operazioni extracomunitarie sono quelle che
    comportano uno scambio tra un paese della
    Comunità ed un paese extracomunitario è solo con
    riferimento a questi scambi che si può parlare,
    in senso tecnico, di importazioni ed esportazioni.

93
  • Le operazioni intracomunitarie.
  • Dal 1 gennaio 1993 sono state abolite le
    frontiere fiscali tra gli Stati dellunione
    europea ed è divenuta operante la disciplina
    delle operazioni intracomunitarie. In base a
    tale disciplina, il trasferimento di merci
    allinterno della Comunità non è più soggetto a
    controlli fiscali e alla tassazione doganale (Iva
    sulle importazioni). Gli scambi intracomunitari
    non sono più importazioni ed esportazioni, in
    senso tecnico, ma acquisti intracomunitari e
    cessioni intracomunitarie.

94
  • Il regime in esame resta ancorato al principio di
    tassazione nel paese di destinazione esso è
    stato posto in essere in via transitoria, fino a
    quando non sarà realizzato il regime fondato sul
    principio della tassazione nel paese di origine.

95
  • In forza del regime transitorio, pertanto, le
    vendite tra operatori economici (tra soggetti
    passivi Iva) allinterno della Comunità sono
    tassate a carico del compratore, ossia nello
    Stato di destinazione. Altro è invece, come si
    vedrà, il regime vigente quando uno dei due
    soggetti è un consumatore finale.

96
  • Regime degli acquisti e delle cessioni
    intracomunitarie
  • La disciplina degli acquisti intracomunitari
    differisce da quella delle importazioni (da paesi
    extracomunitari) perché solo per le importazioni
    lIva è riscossa dalla Dogana, al momento dello
    sdoganamento.

97
  • Nel caso, invece, di acquisti intracomunitari,
    non vi sono operazioni di sdoganamento. Il
    soggetto Iva che cede il bene emette fattura su
    cui loperazione sarà indicata come non
    imponibile limposta è dovuta dallacquirente,
    che la autoliquiderà sulla base della fattura
    estera (secondo le disposizioni appositamente
    dettate per gli acquisti intracomunitari e
    secondo le disposizioni previste per gli acquisti
    interni).

98
  • La disciplina di cui si parla ha per oggetto gli
    acquisti fatti da soggetti passivi Iva nel caso,
    invece, in cui lacquirente sia un consumatore
    finale (o, come anche si dice, un privato),
    loperazione è imponibile a carico del venditore
    (e quindi nel Paese del cedente, come se
    loperazione avvenisse allinterno di quel
    mercato).

99
  • La fattura estera, con le opportune integrazioni,
    deve essere annotata dallacquirente sia sul
    libro delle fatture emesse che su quello degli
    acquisti.
  • Lannotazione sul libro degli fatture emesse
    sostituisce il pagamento dellimposta in dogana
    il debito che ne scaturisce è però neutralizzato
    dallannotazione nel registro degli acquisti, che
    equivale allannotazione della bolletta doganale

100
  • Gli operatori che pongono in essere operazioni di
    cessione intracomunitaria sono obbligati alla
    presentazione dei cosiddetti elenchi Intrastat o
    elenchi riepilogativi

101
  • Per impedire abusi e distorsioni alla
    concorrenza, il regime degli acquisti
    intracomunitari è esteso ad ipotesi in cui
    mancano i requisiti oggettivi o soggettivi
    previsti per lapplicazione del regime sopra
    indicato.
  • Ad esempio, lacquisto a titolo oneroso di mezzi
    di trasporto nuovi (barche, aerei o auto) è
    soggetto al regime degli acquisti intracomunitari
    anche se il cedente o lacquirente non sono
    soggetti passivi Iva perciò è imponibile secondo
    il regime del paese di destinazione lacquisto,
    da parte di un privato, di unauto in altro paese
    dellUnione europea.

102
  • Le operazioni dei non residenti
  • Gli obblighi connessi alle operazioni effettuate
    in Italia (secondo le regole della
    territorialità) da soggetti Iva non residenti
    (imprese o lavoratori autonomi) devono essere
    adempiuti dagli stessi non residenti, se hanno in
    Italia una stabile organizzazione o se hanno
    nominato un rappresentante fiscale

103
  • Se non hanno né stabile organizzazione, né un
    rappresentante fiscale, gli obblighi devono
    essere adempiuti dal committente o cessionario
    residente, che deve emettere autofattura.
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