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Convegno ANIARTI AORN V. Monaldi Aprile 2006 Le ricadute organizzative a seguito del riordino del Servizio Sanitario Nazionale e dell evoluzione delle ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


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Convegno ANIARTI AORN V. Monaldi Aprile 2006
Le ricadute organizzative a seguito del riordino
del Servizio Sanitario Nazionale e
dellevoluzione delle Professioni Sanitarie
Antonio Morelli Coordinatore Infermieristico Dipar
timento Emergenza Accettazione AORN A.
Cardarelli
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Un indagine eseguita in alcuni ospedali indicava
come intervento prioritario lorganizzazione del
lavoro sui seguenti indirizzi
  • Avere dei modelli di riferimento, ossia applicare
    modelli assistenziali infermieristici
  • Pianificare in maniera scientifica e programmata
    il lavoro quotidiano
  • Esprimere gestione ed autonomia professionale
  • Evidenziare la capacità dei risultati
  • Assumersi la responsabilità dei risultati che si
    conseguono.

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La realtà è risultata molto diversa
  • Si lavora per compiti
  • Con una dipendenza operativa nei confronti di
    altri figure professionali
  • Con metodi spesso empirici
  • Nessuna o poca decisionalità operativa.

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La nostra professione soffre di un retaggio
antico di subalternità, ancora oggi difficile da
superare.
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Alcuni cenni storici
  • Nel 600 si comincia a ritenere necessario che
    linfermiere sappia leggere, scrivere e conosca
    le basi dellanatomia umana
  • Nel 700 sembra vadano in stampa i primi manuali
    per la formazione infermieristica
  • Le scuole ed i testi di studio si basano su
    nozioni mediche semplificate per svolgere
    unassistenza al malato funzionale allindirizzo
    medico
  • Verso la metà del 800 si è andata affermata una
    cultura professionale, incentrata
    sullassistenza, senza trascurare una base
    medico-scientifica (riforma inglese di Florence
    Nightingale)

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Alcuni cenni storici
  • Solo tra la fine del 800 ed inizio 900 si
    sviluppano le prime teorie infermieristiche che
    puntano allo sviluppo di capacità dintervento
    globale in campo assistenziale ed alla piena
    autonomia nello specifico professionale.
  • Nel nostro Paese si concretizza solo in
    sporadiche esperienze
  • Mentre le leggi varate non ne rispecchiano gli
    indirizzi
  • La classe medica oppone una forte resistenza alla
    centralità dellassistenza infermieristica e
    ritiene di dover mantenere il monopolio
    dellinsegnamento nelle scuole infermieri.

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Alcuni cenni storici
  • Di opinione opposta restano molti esponenti della
    professione, come ANNA CELLI (inizio 900) che
    dichiara
  • Un medico non può insegnare le cose riguardanti
    linfermieristica, perché nella più gran parte
    dei casi non le sa neppure lui.

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Le Leggi
  • R.D. n. 1932 del 15/08/25 riconosce la
    professione infermieristica e ne istituisce le
    scuole convitto di durata biennale, ma il decreto
    attuativo viene emanato solo alla fine del 1929,
    R.D. 2330
  • R.D. n. 1265 del 27/07/34 regolamenta e pone
    sotto vigilanza lesercizio professionale e
    laccertamento del titolo
  • R.D. n. 1310 del 02/05/40 primo mansionario e
    istituzione del corso di infermiere generico

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Le Leggi
  • Già dal dopoguerra, molte organizzazioni
    sindacali e professionali, si battono affinché
    laccesso alle scuole infermieristiche preveda il
    titolo di licenza media ed la conseguente
    equiparazione del diploma di infermiere
    professionale a quello di scuola secondaria (ciò
    avverrà nel 1956)

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Le Leggi
  • DPR n. 221 del 05/04/50 disciplina lattività
    infermieristica e prevede liscrizione allalbo
    professionale
  • L. n. 1049 del 29/10/54 istituisce lIPASVI.

Negli anni 60, a seguito delle forti tensioni
sindacali, dovute ad insoddisfazioni economiche,
sociali e giuridiche, venne avviata uninchiesta
sulle retribuzioni e sulle condizioni di lavoro.
Dai dati e dalla gravità dei problemi, cresce
sempre di più la spinta per perseguire lo
sviluppo della professione e degli standard
assistenziali e formativi.
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Le Leggi
  • Nel 1972, con il passaggio delle competenze
    sanitarie alle Regioni, passa anche la formazione
    infermieristica, con le istituzioni delle scuole
    regionali e relativi statuti e regolamenti
  • LOMS, nel rapporto n. 347 del 1966, fissa per la
    prima volta la funzione specifica
    dellinfermiere, in cui afferma i principi
    enunciati dalla teorica VIRGINIA HENDERSON nel
    1955
  • 25/10/67 viene raggiunto laccordo di
    Strasburgo, il quale viene recepito in Italia
    dalla legge n. 795 del 15/11/73, in cui vengono
    stabilite le funzioni dellinfermiere e il suo
    standard formativo triennale e per laccesso
    viene previsto il decimo anno di scolarità. Il
    titolo è equiparato a livello europeo.

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Le Leggi
  • DPR 228 del 1974, si modifica il mansionario del
    1940 e vengono previste nuove attività, quali
  • Lorganizzazione
  • La promozione e lattuazione di piani di lavoro
  • Listruzione del personale
  • La partecipazione a riunioni di gruppo ed alla
    ricerca

Il mansionario resta però, nella sostanza, uno
strumento vincolante per la professione e, pur
con le modifiche apportate, continua ad essere
interpretato unicamente come unelencazione di
attività che possono essere svolte o meno
dallinfermiere. Non si colgono opportunità per
prendere iniziative autonome.
  • DPR . 867 del 13/10/75 modifica lordinamento
    delle scuole ed i relativi programmi dei corsi,
    portando a conoscenza il processo di nursing come
    metodo razionale da utilizzare nellassistenza e
    fondato sul problem-solving.

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Le Leggi
  • L. n. 833 del 23/12/78 Riforma Sanitaria pone
    tra i suoi obiettivi la formazione professionale
    e permanente, nonché laggiornamento scientifico
    culturale del personale del Servizio Sanitario
    Nazionale, inoltre contiene una delega per il
    Governo per emanare un Decreto sullo stato
    giuridico del personale
  • DPR 761 del 1979, gli infermieri confluiti nel
    SSN sono inseriti in livelli funzionali in base
    ai loro profili professionali, laggiornamento è
    ritenuto obbligatorio.

In un rapporto del Comitato Consultivo per la
formazione nel campo dellassistenza
infermieristica della CEE del 28-29 aprile del
1981, sono definite le funzioni dellinfermiere
è globalmente responsabile nei confronti del
paziente, relativamente alla prestazione delle
cure, alla promozione della salute e
delleducazione sanitaria, alla prevenzione ed
allidentificazione dei bisogni e degli
interventi da attuare.
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Le Leggi
  • L. n. 341 del 19/11/1990, prevede la possibilità
    di istituire corsi per Diplomi Universitari. Tra
    i primi ordinamenti ad essere emanati, troviamo
    quello riguardante il Diploma Universitario in
    Scienze Infermieristiche
  • D.lg. 502 e 517 1992/93, disposizioni per i corsi
    universitari e delega al Ministero della sanità
    per lindividuazione dei profili professionali
  • DM . 739 del 30/09/94, regolamento concernente
    lindividuazione della figura e del relativo
    profilo professionale dellinfermiere e lo
    definisce responsabile dellassistenza generale
    infermieristica.

Vengono totalmente riconosciute le funzioni
dellinfermiere, già codificate nel processo di
nursing.
Emerge chiaramente la capacità professionale,
nonché la possibilità di operare in autonomia, in
quanto viene definita la piena responsabilità
dellassistenza generale infermieristica.
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Le Leggi
Nonostante ciò, non vi può ancora essere una
piena applicazione dei principi legislativi, in
quanto permane una profonda contraddizione con le
limitazioni imposte dal DPR 225/74, il cosiddetto
mansionario.
  • L. n. 42 del 26/02/99
  • linfermiere abbandona quella veste di
    professionista sanitario ausiliario, che lo ha
    sempre contraddistinto e confinato in un ruolo
    subordinato e deresponsabilizzato e viene
    liberato dai vincoli restrittivi e riduttivi
    indicati dal mansionario, oramai abrogato
  • La legge stabilisce che il campo di attività
    dellinfermiere è determinato
  • dal contenuto del DM costitutivo del profilo
    professionale
  • dagli ordinamenti didattici del rispettivo Corso
    Universitario
  • dalla formazione post-base
  • dal codice deontologico
  • La legge riconosce lequipollenza del titolo di
    infermiere professionale conseguito nelle scuole
    regionali, con quello universitario.

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Le Leggi
  • Decreto MURST n. 509 del 03/11/99, con
    listituzione di nuovi percorsi didattici,
    luniversità può rilasciare, in sostituzione del
    Diploma Universitario, la laurea triennale,
    quella specialistica di durata biennale ed altri
    titoli post-laurea.
  • L. n. 251 del 10/08/00, dispone che il Ministero
    della Sanità emani le linee guida per
    lattribuzione in tutte le Aziende sanitarie
    della diretta responsabilità e gestione delle
    connesse funzioni

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Le Leggi
L. Regionale n. 4 del 10/04/01, prevede, tra
laltro
  • Istituzione a livello regionale e di aziende dei
    servizi delle professioni
  • Sanitarie infermieristiche ed ostetriche
  • Sanitarie riabilitative
  • Tecnico sanitarie
  • Tecniche della prevenzione
  • Nomina dei Direttori dei Servizi.

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Le Leggi
L. n. 43 del 02/06 prevede, tra laltro
  • Trasformazione dei Collegi in Ordini
    professionali
  • Articolazione delle professioni in
  • Professionisti in possesso del diploma di laurea
  • Professionisti coordinatori in possesso del
    master di I livello in management o per le
    funzioni di coordinamento
  • Professionisti specialisti in possesso del master
    di I livello per le funzioni specialistiche
  • Professionisti dirigenti in possesso della laurea
    specialistica
  • Criteri e modalità per lattivazione della
    funzione di coordinamento in tutte le strutture
    sanitarie e socio-sanitarie.

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Le riforme che ci sono state nel Servizio
Sanitario Nazionale e levoluzione della nostra
professione, ha comportato, sta comportando e
comporterà per il futuro importanti modifiche
nellorganizzazione del lavoro in tal senso la
novità più significativa è rappresentata dalla
dipartimentalizzazione.
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Purtroppo esiste tuttora un limite, gli
infermieri, nelle riunioni del Comitato di
Dipartimento, nonostante membri elettivi, non
concorrono alla formazione del numero legale, né
hanno diritto al voto. I medici, i quali sono
componenti perché designati o aventi diritto,
concorrono alla formazione del numero legale ed
hanno diritto al voto. Per il futuro immediato
già si parla del Dipartimento delle professioni,
al più presto dovrebbe intervenire la
legislazione regionale.
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Servizio Infermieristico ed Ostetrico
UFFICI DIPARTMENTALI
DEA
CHS
SNR
DS
MSI
MLA
OE
PN
MI
DI
GAS
ORT
NU
Coordinatori di Strutture Operative
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Direttore del Servizio Infermieristico ed
Ostetrico
È in staff al Direttore Generale ed è
direttamente responsabile delle seguenti funzioni
  • Erogazione dellassistenza al paziente secondo un
    approccio globale e personalizzato e
    lapplicazione sistematica del problem-solving
    nella pianificazione assistenziale
  • Sviluppo e consolidamento di un sistema di
    qualità della assistenza ampiamente condiviso
  • Promozione e sviluppo delle conoscenze e delle
    competenze di tutto il personale
  • Valutazione e proposte alla Direzione Generale
    per il fabbisogno di dotazioni organiche
  • Valorizzazione, programmazione e gestione delle
    risorse professionali e non secondo criteri di
    efficienza ed efficacia
  • Programmazione e gestione della formazione del
    personale
  • Predisposizione delle condizioni organizzative
    idonee per lapprendimento clinico degli studenti
    infermieri.

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Valorizzazione e gestione delle risorse umane
  • Allo stato attuale non ci sono riferimenti
    legislativi recenti per il calcolo del fabbisogno
    del personale di assistenza
  • Lunico riferimento è la legge regionale n. 2 del
    1994
  • Del tutto inadeguata, in quanto nel frattempo
    sono intervenute
  • Levoluzione delle professioni
  • Levoluzione della tecnologia
  • Laumento del livello di attesa del cittadino in
    termini di qualità dellassistenza
  • Figure professionali di supporto, prima OTA e poi
    OSS.

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Valorizzazione e gestione delle risorse umane
  • Personale OSS
  • Non si effettuano assunzioni da oltre 20 anni, la
    media età è elevata e molti di essi sono esentati
    da turni protratti e da spostare o sollevare
    pesi
  • Il numero è altamente insufficiente e ciò non
    consente di far effettuare i compiti previsti dal
    profilo professionale
  • La formazione è stata vissuta più come una
    opportunità di miglioramento economico piuttosto
    che in funzione di una evoluzione professionale.

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Ricerca e miglioramento continuo della qualità
  • Diffusione di conoscenze nellambito del nursing
    clinico
  • Promozione di studi e ricerche finalizzate alla
    sperimentazione ed attuazione di nuovi modelli
    assistenziali
  • Accreditamento del Servizio Infermieristico ed
    Ostetrico
  • Coordinamento di gruppi di lavoro atti a
    redigere
  • Protocolli (linee guida, procedure, standard,
    indicatori di qualità)
  • Programmi di prevenzione delle infezioni
    ospedaliere
  • Programmi per la prevenzione e sorveglianza delle
    lesioni da decubito
  • Piani di rilevamento della soddisfazione del
    cliente/utente, attraverso questionari o altri
    strumenti idonei.

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Formazione e sviluppo della professionalità
  • Determinazione del fabbisogno formativo,
    attraverso programmi annuali di ECM
  • Organizzazione e realizzazione delle iniziative
    di formazione ed aggiornamento
  • Monitoraggio della formazione effettuata,
    attraverso banche dati costituite a livello
    dipartimentale
  • Realizzazione di piani di formazione per il
    personale neo assunto in relazione a programmi di
    inserimento alluopo predisposti.

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Adesso il cambiamento deve avvenire nella nostra
testa
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I contratti devono essere strumenti attivi del
cambiamento, non solo in termini economici
Devono essere modificate le denominazioni CPS
Collaboratore Professionale Sanitario CPSE
Collaboratore Professionale Esperto
Collaboratore di chi? E poi, addirittura esperto !
Credo che lunica strada debba essere quella di
una quarta area contrattuale che tenga conto
della realtà attuale, costituita da
professionisti in grado di operare in totale
autonomia, coscienti della responsabilità di cui
sono caricati e dellimputabilità che da essa ne
può derivare.
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Convegno ANIARTI AORN V. Monaldi Aprile 2006
Le ricadute organizzative a seguito del riordino
del Servizio Sanitario Nazionale e
dellevoluzione delle Professioni Sanitarie
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