Title: Diapositiva 1
1Convegno ANIARTI AORN V. Monaldi Aprile 2006
Le ricadute organizzative a seguito del riordino
del Servizio Sanitario Nazionale e
dellevoluzione delle Professioni Sanitarie
Antonio Morelli Coordinatore Infermieristico Dipar
timento Emergenza Accettazione AORN A.
Cardarelli
2Un indagine eseguita in alcuni ospedali indicava
come intervento prioritario lorganizzazione del
lavoro sui seguenti indirizzi
- Avere dei modelli di riferimento, ossia applicare
modelli assistenziali infermieristici - Pianificare in maniera scientifica e programmata
il lavoro quotidiano - Esprimere gestione ed autonomia professionale
- Evidenziare la capacità dei risultati
- Assumersi la responsabilità dei risultati che si
conseguono.
3La realtà è risultata molto diversa
- Si lavora per compiti
- Con una dipendenza operativa nei confronti di
altri figure professionali - Con metodi spesso empirici
- Nessuna o poca decisionalità operativa.
4La nostra professione soffre di un retaggio
antico di subalternità, ancora oggi difficile da
superare.
5Alcuni cenni storici
- Nel 600 si comincia a ritenere necessario che
linfermiere sappia leggere, scrivere e conosca
le basi dellanatomia umana - Nel 700 sembra vadano in stampa i primi manuali
per la formazione infermieristica - Le scuole ed i testi di studio si basano su
nozioni mediche semplificate per svolgere
unassistenza al malato funzionale allindirizzo
medico - Verso la metà del 800 si è andata affermata una
cultura professionale, incentrata
sullassistenza, senza trascurare una base
medico-scientifica (riforma inglese di Florence
Nightingale)
6Alcuni cenni storici
- Solo tra la fine del 800 ed inizio 900 si
sviluppano le prime teorie infermieristiche che
puntano allo sviluppo di capacità dintervento
globale in campo assistenziale ed alla piena
autonomia nello specifico professionale. - Nel nostro Paese si concretizza solo in
sporadiche esperienze - Mentre le leggi varate non ne rispecchiano gli
indirizzi - La classe medica oppone una forte resistenza alla
centralità dellassistenza infermieristica e
ritiene di dover mantenere il monopolio
dellinsegnamento nelle scuole infermieri.
7Alcuni cenni storici
- Di opinione opposta restano molti esponenti della
professione, come ANNA CELLI (inizio 900) che
dichiara - Un medico non può insegnare le cose riguardanti
linfermieristica, perché nella più gran parte
dei casi non le sa neppure lui.
8Le Leggi
- R.D. n. 1932 del 15/08/25 riconosce la
professione infermieristica e ne istituisce le
scuole convitto di durata biennale, ma il decreto
attuativo viene emanato solo alla fine del 1929,
R.D. 2330 - R.D. n. 1265 del 27/07/34 regolamenta e pone
sotto vigilanza lesercizio professionale e
laccertamento del titolo - R.D. n. 1310 del 02/05/40 primo mansionario e
istituzione del corso di infermiere generico
9Le Leggi
- Già dal dopoguerra, molte organizzazioni
sindacali e professionali, si battono affinché
laccesso alle scuole infermieristiche preveda il
titolo di licenza media ed la conseguente
equiparazione del diploma di infermiere
professionale a quello di scuola secondaria (ciò
avverrà nel 1956)
10Le Leggi
- DPR n. 221 del 05/04/50 disciplina lattività
infermieristica e prevede liscrizione allalbo
professionale - L. n. 1049 del 29/10/54 istituisce lIPASVI.
Negli anni 60, a seguito delle forti tensioni
sindacali, dovute ad insoddisfazioni economiche,
sociali e giuridiche, venne avviata uninchiesta
sulle retribuzioni e sulle condizioni di lavoro.
Dai dati e dalla gravità dei problemi, cresce
sempre di più la spinta per perseguire lo
sviluppo della professione e degli standard
assistenziali e formativi.
11Le Leggi
- Nel 1972, con il passaggio delle competenze
sanitarie alle Regioni, passa anche la formazione
infermieristica, con le istituzioni delle scuole
regionali e relativi statuti e regolamenti - LOMS, nel rapporto n. 347 del 1966, fissa per la
prima volta la funzione specifica
dellinfermiere, in cui afferma i principi
enunciati dalla teorica VIRGINIA HENDERSON nel
1955 - 25/10/67 viene raggiunto laccordo di
Strasburgo, il quale viene recepito in Italia
dalla legge n. 795 del 15/11/73, in cui vengono
stabilite le funzioni dellinfermiere e il suo
standard formativo triennale e per laccesso
viene previsto il decimo anno di scolarità. Il
titolo è equiparato a livello europeo.
12Le Leggi
- DPR 228 del 1974, si modifica il mansionario del
1940 e vengono previste nuove attività, quali - Lorganizzazione
- La promozione e lattuazione di piani di lavoro
- Listruzione del personale
- La partecipazione a riunioni di gruppo ed alla
ricerca
Il mansionario resta però, nella sostanza, uno
strumento vincolante per la professione e, pur
con le modifiche apportate, continua ad essere
interpretato unicamente come unelencazione di
attività che possono essere svolte o meno
dallinfermiere. Non si colgono opportunità per
prendere iniziative autonome.
- DPR . 867 del 13/10/75 modifica lordinamento
delle scuole ed i relativi programmi dei corsi,
portando a conoscenza il processo di nursing come
metodo razionale da utilizzare nellassistenza e
fondato sul problem-solving.
13Le Leggi
- L. n. 833 del 23/12/78 Riforma Sanitaria pone
tra i suoi obiettivi la formazione professionale
e permanente, nonché laggiornamento scientifico
culturale del personale del Servizio Sanitario
Nazionale, inoltre contiene una delega per il
Governo per emanare un Decreto sullo stato
giuridico del personale - DPR 761 del 1979, gli infermieri confluiti nel
SSN sono inseriti in livelli funzionali in base
ai loro profili professionali, laggiornamento è
ritenuto obbligatorio.
In un rapporto del Comitato Consultivo per la
formazione nel campo dellassistenza
infermieristica della CEE del 28-29 aprile del
1981, sono definite le funzioni dellinfermiere
è globalmente responsabile nei confronti del
paziente, relativamente alla prestazione delle
cure, alla promozione della salute e
delleducazione sanitaria, alla prevenzione ed
allidentificazione dei bisogni e degli
interventi da attuare.
14Le Leggi
- L. n. 341 del 19/11/1990, prevede la possibilità
di istituire corsi per Diplomi Universitari. Tra
i primi ordinamenti ad essere emanati, troviamo
quello riguardante il Diploma Universitario in
Scienze Infermieristiche - D.lg. 502 e 517 1992/93, disposizioni per i corsi
universitari e delega al Ministero della sanità
per lindividuazione dei profili professionali - DM . 739 del 30/09/94, regolamento concernente
lindividuazione della figura e del relativo
profilo professionale dellinfermiere e lo
definisce responsabile dellassistenza generale
infermieristica.
Vengono totalmente riconosciute le funzioni
dellinfermiere, già codificate nel processo di
nursing.
Emerge chiaramente la capacità professionale,
nonché la possibilità di operare in autonomia, in
quanto viene definita la piena responsabilità
dellassistenza generale infermieristica.
15Le Leggi
Nonostante ciò, non vi può ancora essere una
piena applicazione dei principi legislativi, in
quanto permane una profonda contraddizione con le
limitazioni imposte dal DPR 225/74, il cosiddetto
mansionario.
- L. n. 42 del 26/02/99
- linfermiere abbandona quella veste di
professionista sanitario ausiliario, che lo ha
sempre contraddistinto e confinato in un ruolo
subordinato e deresponsabilizzato e viene
liberato dai vincoli restrittivi e riduttivi
indicati dal mansionario, oramai abrogato - La legge stabilisce che il campo di attività
dellinfermiere è determinato - dal contenuto del DM costitutivo del profilo
professionale - dagli ordinamenti didattici del rispettivo Corso
Universitario - dalla formazione post-base
- dal codice deontologico
- La legge riconosce lequipollenza del titolo di
infermiere professionale conseguito nelle scuole
regionali, con quello universitario.
16Le Leggi
- Decreto MURST n. 509 del 03/11/99, con
listituzione di nuovi percorsi didattici,
luniversità può rilasciare, in sostituzione del
Diploma Universitario, la laurea triennale,
quella specialistica di durata biennale ed altri
titoli post-laurea. - L. n. 251 del 10/08/00, dispone che il Ministero
della Sanità emani le linee guida per
lattribuzione in tutte le Aziende sanitarie
della diretta responsabilità e gestione delle
connesse funzioni
17Le Leggi
L. Regionale n. 4 del 10/04/01, prevede, tra
laltro
- Istituzione a livello regionale e di aziende dei
servizi delle professioni - Sanitarie infermieristiche ed ostetriche
- Sanitarie riabilitative
- Tecnico sanitarie
- Tecniche della prevenzione
- Nomina dei Direttori dei Servizi.
18Le Leggi
L. n. 43 del 02/06 prevede, tra laltro
- Trasformazione dei Collegi in Ordini
professionali - Articolazione delle professioni in
- Professionisti in possesso del diploma di laurea
- Professionisti coordinatori in possesso del
master di I livello in management o per le
funzioni di coordinamento - Professionisti specialisti in possesso del master
di I livello per le funzioni specialistiche - Professionisti dirigenti in possesso della laurea
specialistica - Criteri e modalità per lattivazione della
funzione di coordinamento in tutte le strutture
sanitarie e socio-sanitarie.
19Le riforme che ci sono state nel Servizio
Sanitario Nazionale e levoluzione della nostra
professione, ha comportato, sta comportando e
comporterà per il futuro importanti modifiche
nellorganizzazione del lavoro in tal senso la
novità più significativa è rappresentata dalla
dipartimentalizzazione.
20Purtroppo esiste tuttora un limite, gli
infermieri, nelle riunioni del Comitato di
Dipartimento, nonostante membri elettivi, non
concorrono alla formazione del numero legale, né
hanno diritto al voto. I medici, i quali sono
componenti perché designati o aventi diritto,
concorrono alla formazione del numero legale ed
hanno diritto al voto. Per il futuro immediato
già si parla del Dipartimento delle professioni,
al più presto dovrebbe intervenire la
legislazione regionale.
21Servizio Infermieristico ed Ostetrico
UFFICI DIPARTMENTALI
DEA
CHS
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DS
MSI
MLA
OE
PN
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ORT
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Coordinatori di Strutture Operative
22Direttore del Servizio Infermieristico ed
Ostetrico
È in staff al Direttore Generale ed è
direttamente responsabile delle seguenti funzioni
- Erogazione dellassistenza al paziente secondo un
approccio globale e personalizzato e
lapplicazione sistematica del problem-solving
nella pianificazione assistenziale - Sviluppo e consolidamento di un sistema di
qualità della assistenza ampiamente condiviso - Promozione e sviluppo delle conoscenze e delle
competenze di tutto il personale - Valutazione e proposte alla Direzione Generale
per il fabbisogno di dotazioni organiche - Valorizzazione, programmazione e gestione delle
risorse professionali e non secondo criteri di
efficienza ed efficacia - Programmazione e gestione della formazione del
personale - Predisposizione delle condizioni organizzative
idonee per lapprendimento clinico degli studenti
infermieri.
23Valorizzazione e gestione delle risorse umane
- Allo stato attuale non ci sono riferimenti
legislativi recenti per il calcolo del fabbisogno
del personale di assistenza - Lunico riferimento è la legge regionale n. 2 del
1994 - Del tutto inadeguata, in quanto nel frattempo
sono intervenute - Levoluzione delle professioni
- Levoluzione della tecnologia
- Laumento del livello di attesa del cittadino in
termini di qualità dellassistenza - Figure professionali di supporto, prima OTA e poi
OSS.
24Valorizzazione e gestione delle risorse umane
- Personale OSS
- Non si effettuano assunzioni da oltre 20 anni, la
media età è elevata e molti di essi sono esentati
da turni protratti e da spostare o sollevare
pesi - Il numero è altamente insufficiente e ciò non
consente di far effettuare i compiti previsti dal
profilo professionale - La formazione è stata vissuta più come una
opportunità di miglioramento economico piuttosto
che in funzione di una evoluzione professionale.
25Ricerca e miglioramento continuo della qualità
- Diffusione di conoscenze nellambito del nursing
clinico - Promozione di studi e ricerche finalizzate alla
sperimentazione ed attuazione di nuovi modelli
assistenziali - Accreditamento del Servizio Infermieristico ed
Ostetrico - Coordinamento di gruppi di lavoro atti a
redigere - Protocolli (linee guida, procedure, standard,
indicatori di qualità) - Programmi di prevenzione delle infezioni
ospedaliere - Programmi per la prevenzione e sorveglianza delle
lesioni da decubito - Piani di rilevamento della soddisfazione del
cliente/utente, attraverso questionari o altri
strumenti idonei.
26Formazione e sviluppo della professionalità
- Determinazione del fabbisogno formativo,
attraverso programmi annuali di ECM - Organizzazione e realizzazione delle iniziative
di formazione ed aggiornamento - Monitoraggio della formazione effettuata,
attraverso banche dati costituite a livello
dipartimentale - Realizzazione di piani di formazione per il
personale neo assunto in relazione a programmi di
inserimento alluopo predisposti.
27Adesso il cambiamento deve avvenire nella nostra
testa
28I contratti devono essere strumenti attivi del
cambiamento, non solo in termini economici
Devono essere modificate le denominazioni CPS
Collaboratore Professionale Sanitario CPSE
Collaboratore Professionale Esperto
Collaboratore di chi? E poi, addirittura esperto !
Credo che lunica strada debba essere quella di
una quarta area contrattuale che tenga conto
della realtà attuale, costituita da
professionisti in grado di operare in totale
autonomia, coscienti della responsabilità di cui
sono caricati e dellimputabilità che da essa ne
può derivare.
29Convegno ANIARTI AORN V. Monaldi Aprile 2006
Le ricadute organizzative a seguito del riordino
del Servizio Sanitario Nazionale e
dellevoluzione delle Professioni Sanitarie
Antonio Morelli Coordinatore Infermieristico Dipar
timento Emergenza Accettazione AORN A.
Cardarelli