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UNIVERSITA

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Title: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico Dipartimento di Neuroscienze Sezione ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: UNIVERSITA


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Lart. 187 tra modifiche ed imprecisioni
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NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
  • In linea generale sono state inasprite le
    sanzioni per i conducenti che si pongono alla
    guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
    psicotrope.
  • Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina,
    i conducenti possono essere suddivisi in tre
    gruppi
  • il primo gruppo comprende i conducenti senza
    particolari specificazioni
  • il secondo gruppo comprende i neopatentati
    (coloro che hanno conseguito la patente di
    categoria "B" da meno di tre anni), chi ha meno
    di 21 anni e i conducenti che esercitano
    professionalmente l'attività di trasporto di
    persone o di cose
  • il terzo gruppo comprende i conducenti di mezzi
    pesanti e di veicoli complessi (trasporto persone
    il cui numero è superiore a otto escluso il
    conducente, conducenti di autoveicoli di massa
    complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t,
    etc.)

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NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
  • Le sanzioni previste per i conducenti senza
    particolari specificazioni (primo gruppo) sono
    più gravi che in passato per quanto riguarda il
    periodo minimo dell'arresto e la durata del
    periodo di sospensione della patente.
  • Per alcune categorie di conducenti (secondo e
    terzo gruppo) ritenuti particolarmente a rischio
    per la giovane età, l'inesperienza o la
    professione che svolgono, le sanzioni sono
    aumentate da un terzo alla metà rispetto a quelle
    previste per gli altri conducenti.
  • Ai conducenti di mezzi pesanti e di veicoli
    complessi la patente è sempre revocata, mentre
    per i conducenti delle altre categorie la revoca
    della patente scatta quando siano stati già
    condannati nei due anni precedenti per lo stesso
    reato.
  • - Se i conducenti sotto l'effetto di sostanze
    stupefacenti provocano un incidente stradale, le
    sanzioni sono raddoppiate e la patente di guida è
    sempre revocata.

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NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
  • Per tutti i conducenti, quando è disposta la
    revoca della patente, non è possibile conseguire
    una nuova patente prima di tre anni
    dall'accertamento del reato.
  • - Eccetto che nel caso di incidente stradale, il
    conducente condannato per guida in stato di
    alterazione psicofisica per uso di sostanze
    stupefacenti, anziché essere assoggettato alle
    pene tradizionali, può essere ammesso a prestare
    un'attività gratuita a favore della collettività,
    principalmente nel campo della sicurezza e
    dell'educazione stradale, da svolgere presso
    organismi pubblici o privati, nonché a
    partecipare a un programma terapeutico e
    socio-riabilitativo per i soggetti
    tossicodipendenti (Comma 8-bis, di nuova
    introduzione).

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NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
Comma 1. Chiunque guida in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito con lammenda
da euro 1500 a euro 6.000 e larresto da sei mesi
ad un anno. Allaccertamento del reato consegue
in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni. .omissis. Comma 1-bis.
Se il conducente in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono
raddoppiate .omissis
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NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
Comma 1 prima dopo

ammenda euro 1500-6000 1500-6000

arresto 3 mesi- 1 anno 6 mesi- 1 anno

sanzione amministrativa accessoria sospensione patente guida 6 mesi- 1 anno da 1 a 2 anni

veicolo appartenente ad estraneo al reato non previsto sospensione patente raddoppiata

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NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
Comma 1 prima dopo

con riferimento a conducenti comma 1 art. 186 bis (conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente lattività di trasporto di persone o di cose) non previsto pene precedenti aumentate da un terzo alla metà, patente sempre revocata se conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (lettera d) comma 1 art. 186 bis) o di recidiva nel triennio

sentenza di condanna. non previsto sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato
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NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
Comma 2. Al fine di acquisire elementi utili per
motivare lobbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 3, gli organi di
polizia stradale di cui allart.12, commi 1 e 2,
secondo le direttive fornite dal Ministero
dellInterno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per lintegrità
fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili. Il comma
2 rimane invariato rispetto alla precedente
normativa
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NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
Comma 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al
comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando
si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere
che il conducente del veicolo si trovi sotto
leffetto conseguente alluso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel
rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per lintegrità fisica, possono
essere sottoposti ad accertamenti
clinico-tossicologici e strumentali ovvero
analitici su campioni di mucosa del cavo orale
prelevati a cura di personale sanitario
ausiliario delle forze di polizia. omissis. Ove
necessario a garantire la neutralità finanziaria
di cui al precedente periodo, il medesimo decreto
può prevedere che gli accertamenti di cui al
presente comma siano effettuati, anziché su
campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di
fluido del cavo orale.
Il Comma 2-bis è di nuova introduzione
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NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
Comma 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis,
qualora non sia possibile effettuare il prelievo
a cura del personale sanitario ausiliario delle
forze di polizia ovvero qualora il conducente
rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti
di polizia stradale di cui allarticolo 12, commi
1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi
previsti dalla legge, accompagnano il conducente
presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale
ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o
presso quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate, per il prelievo di campioni di
liquidi biologici ai fini delleffettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e
di soccorso.
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. in stato di alterazione psico-fisica (Comma
1) . sotto leffetto (Comma 2-bis)
legittimità del prelievo
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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  • . Se il test darà esito positivo la p.g.
    richiederà che la struttura sanitaria inoltre
    prelevi, se cè il consenso del soggetto, un
    campione di sangue o di saliva, diviso in due
    aliquote.
  • Se al prelievo manca il consenso del soggetto, la
    p.g. informerà immediatamente il P.M. di turno il
    quale emetterà ai sensi dellart. 359 bis/2 cpp
    un decreto urgente disponendo il prelievo
    coattivo.
  • Sul campione la struttura sanitaria farà
    effettuare unanalisi di conferma con una
    metodica più complessa (cromatografia accoppiata
    a spettrometria di massa) che dia certezza della
    presenza della sostanza stupefacente rilevata
    nelle urine e certezza che lassunzione sia
    avvenuta in prossimità temporale
    dellaccertamento.

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  • Art. 359-bis. Prelievo coattivo di campioni
    biologici su persone viventi. (1)
  • 1. Omissis
  • 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato
    motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
    grave o irreparabile pregiudizio alle indagini,
    il pubblico ministero dispone lo svolgimento
    delle operazioni con decreto motivato contenente
    i medesimi elementi previsti dal comma 2
    dellarticolo 224-bis, provvedendo a disporre
    laccompagnamento coattivo, qualora la persona da
    sottoporre alle operazioni non si presenti senza
    addurre un legittimo impedimento, ovvero
    lesecuzione coattiva delle operazioni, se la
    persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Omissis
  • 3. Omissis
  • (1) Articolo inserito dallart. 25 della L. 30
    giugno 2009, n. 85

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  • Art. 224-bis. Provvedimenti del giudice per le
    perizie che richiedono il compimento di atti
    idonei ad incidere sulla libertà personale. (1)
  • 1. Quando si procede per delitto non colposo,
    consumato o tentato, per il quale la legge
    stabilisce la pena dellergastolo o della
    reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e
    negli altri casi espressamente previsti dalla
    legge, se per lesecuzione della perizia è
    necessario compiere atti idonei ad incidere sulla
    libertà personale, quali il prelievo di capelli,
    di peli o di mucosa del cavo orale su persone
    viventi ai fini della determinazione del profilo
    del DNA accertamenti medici, e non vi è il
    consenso della persona da sottoporre allesame
    del perito, il giudice, anche dufficio, ne
    dispone con ordinanza motivata lesecuzione
    coattiva, se essa risulta assolutamente
    indispensabile per la prova dei fatti.
  • (1) Articolo inserito dallart. 24 della L. 30
    giugno 2009, n. 85

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  • All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285
    del 1992 (Ritiro, sospensione o revoca del
    certificato di idoneità alla guida) omissis....
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
  • 3-ter. Quando la revoca della patente di guida e'
    disposta a seguito delle violazioni di cui agli
    articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile
    conseguire una nuova patente di guida prima di
    tre anni a decorrere dalla data di accertamento
    del reato.
  • 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno
    dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma
    1, lettere b), c) e d), che consegue
    all'accertamento di uno dei reati di cui agli
    articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187,
    costituisce giusta causa di licenziamento ai
    sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
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