Title: UNIVERSITA
1Lart. 187 tra modifiche ed imprecisioni
2NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
- In linea generale sono state inasprite le
sanzioni per i conducenti che si pongono alla
guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope. - Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina,
i conducenti possono essere suddivisi in tre
gruppi - il primo gruppo comprende i conducenti senza
particolari specificazioni - il secondo gruppo comprende i neopatentati
(coloro che hanno conseguito la patente di
categoria "B" da meno di tre anni), chi ha meno
di 21 anni e i conducenti che esercitano
professionalmente l'attività di trasporto di
persone o di cose - il terzo gruppo comprende i conducenti di mezzi
pesanti e di veicoli complessi (trasporto persone
il cui numero è superiore a otto escluso il
conducente, conducenti di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t,
etc.)
3NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
- Le sanzioni previste per i conducenti senza
particolari specificazioni (primo gruppo) sono
più gravi che in passato per quanto riguarda il
periodo minimo dell'arresto e la durata del
periodo di sospensione della patente. - Per alcune categorie di conducenti (secondo e
terzo gruppo) ritenuti particolarmente a rischio
per la giovane età, l'inesperienza o la
professione che svolgono, le sanzioni sono
aumentate da un terzo alla metà rispetto a quelle
previste per gli altri conducenti. - Ai conducenti di mezzi pesanti e di veicoli
complessi la patente è sempre revocata, mentre
per i conducenti delle altre categorie la revoca
della patente scatta quando siano stati già
condannati nei due anni precedenti per lo stesso
reato. - - Se i conducenti sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti provocano un incidente stradale, le
sanzioni sono raddoppiate e la patente di guida è
sempre revocata.
4NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187-
Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
- Per tutti i conducenti, quando è disposta la
revoca della patente, non è possibile conseguire
una nuova patente prima di tre anni
dall'accertamento del reato. - - Eccetto che nel caso di incidente stradale, il
conducente condannato per guida in stato di
alterazione psicofisica per uso di sostanze
stupefacenti, anziché essere assoggettato alle
pene tradizionali, può essere ammesso a prestare
un'attività gratuita a favore della collettività,
principalmente nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale, da svolgere presso
organismi pubblici o privati, nonché a
partecipare a un programma terapeutico e
socio-riabilitativo per i soggetti
tossicodipendenti (Comma 8-bis, di nuova
introduzione).
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Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
Comma 1. Chiunque guida in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito con lammenda
da euro 1500 a euro 6.000 e larresto da sei mesi
ad un anno. Allaccertamento del reato consegue
in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni. .omissis. Comma 1-bis.
Se il conducente in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono
raddoppiate .omissis
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Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
Comma 1 prima dopo
ammenda euro 1500-6000 1500-6000
arresto 3 mesi- 1 anno 6 mesi- 1 anno
sanzione amministrativa accessoria sospensione patente guida 6 mesi- 1 anno da 1 a 2 anni
veicolo appartenente ad estraneo al reato non previsto sospensione patente raddoppiata
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Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
Comma 1 prima dopo
con riferimento a conducenti comma 1 art. 186 bis (conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente lattività di trasporto di persone o di cose) non previsto pene precedenti aumentate da un terzo alla metà, patente sempre revocata se conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (lettera d) comma 1 art. 186 bis) o di recidiva nel triennio
sentenza di condanna. non previsto sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato
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Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
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stupefacenti
Comma 2. Al fine di acquisire elementi utili per
motivare lobbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 3, gli organi di
polizia stradale di cui allart.12, commi 1 e 2,
secondo le direttive fornite dal Ministero
dellInterno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per lintegrità
fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili. Il comma
2 rimane invariato rispetto alla precedente
normativa
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Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
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stupefacenti
Comma 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al
comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando
si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere
che il conducente del veicolo si trovi sotto
leffetto conseguente alluso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel
rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per lintegrità fisica, possono
essere sottoposti ad accertamenti
clinico-tossicologici e strumentali ovvero
analitici su campioni di mucosa del cavo orale
prelevati a cura di personale sanitario
ausiliario delle forze di polizia. omissis. Ove
necessario a garantire la neutralità finanziaria
di cui al precedente periodo, il medesimo decreto
può prevedere che gli accertamenti di cui al
presente comma siano effettuati, anziché su
campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di
fluido del cavo orale.
Il Comma 2-bis è di nuova introduzione
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Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
Comma 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis,
qualora non sia possibile effettuare il prelievo
a cura del personale sanitario ausiliario delle
forze di polizia ovvero qualora il conducente
rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti
di polizia stradale di cui allarticolo 12, commi
1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi
previsti dalla legge, accompagnano il conducente
presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale
ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o
presso quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate, per il prelievo di campioni di
liquidi biologici ai fini delleffettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e
di soccorso.
11. in stato di alterazione psico-fisica (Comma
1) . sotto leffetto (Comma 2-bis)
legittimità del prelievo
12(No Transcript)
13(No Transcript)
14(No Transcript)
15(No Transcript)
16- . Se il test darà esito positivo la p.g.
richiederà che la struttura sanitaria inoltre
prelevi, se cè il consenso del soggetto, un
campione di sangue o di saliva, diviso in due
aliquote. - Se al prelievo manca il consenso del soggetto, la
p.g. informerà immediatamente il P.M. di turno il
quale emetterà ai sensi dellart. 359 bis/2 cpp
un decreto urgente disponendo il prelievo
coattivo. - Sul campione la struttura sanitaria farà
effettuare unanalisi di conferma con una
metodica più complessa (cromatografia accoppiata
a spettrometria di massa) che dia certezza della
presenza della sostanza stupefacente rilevata
nelle urine e certezza che lassunzione sia
avvenuta in prossimità temporale
dellaccertamento.
17- Art. 359-bis. Prelievo coattivo di campioni
biologici su persone viventi. (1) - 1. Omissis
- 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave o irreparabile pregiudizio alle indagini,
il pubblico ministero dispone lo svolgimento
delle operazioni con decreto motivato contenente
i medesimi elementi previsti dal comma 2
dellarticolo 224-bis, provvedendo a disporre
laccompagnamento coattivo, qualora la persona da
sottoporre alle operazioni non si presenti senza
addurre un legittimo impedimento, ovvero
lesecuzione coattiva delle operazioni, se la
persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Omissis - 3. Omissis
- (1) Articolo inserito dallart. 25 della L. 30
giugno 2009, n. 85
18- Art. 224-bis. Provvedimenti del giudice per le
perizie che richiedono il compimento di atti
idonei ad incidere sulla libertà personale. (1) - 1. Quando si procede per delitto non colposo,
consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dellergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e
negli altri casi espressamente previsti dalla
legge, se per lesecuzione della perizia è
necessario compiere atti idonei ad incidere sulla
libertà personale, quali il prelievo di capelli,
di peli o di mucosa del cavo orale su persone
viventi ai fini della determinazione del profilo
del DNA accertamenti medici, e non vi è il
consenso della persona da sottoporre allesame
del perito, il giudice, anche dufficio, ne
dispone con ordinanza motivata lesecuzione
coattiva, se essa risulta assolutamente
indispensabile per la prova dei fatti. - (1) Articolo inserito dallart. 24 della L. 30
giugno 2009, n. 85
19- All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285
del 1992 (Ritiro, sospensione o revoca del
certificato di idoneità alla guida) omissis....
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi - 3-ter. Quando la revoca della patente di guida e'
disposta a seguito delle violazioni di cui agli
articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile
conseguire una nuova patente di guida prima di
tre anni a decorrere dalla data di accertamento
del reato. - 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno
dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma
1, lettere b), c) e d), che consegue
all'accertamento di uno dei reati di cui agli
articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187,
costituisce giusta causa di licenziamento ai
sensi dell'articolo 2119 del codice civile.