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IPPC

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Title: IPPC Integrated pollution prevention and control Author: Cristina Zani Last modified by: MARCHIORO Created Date: 1/23/2002 9:37:00 AM – PowerPoint PPT presentation

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Title: IPPC


1
IPPC Prevenzione e riduzione integrate
dellinquinamentoVicenza, 31 maggio
2005Decreto Legislativo n. 59/2005di
recepimento della Direttiva 96/61/CE
2
IPPC
Incontro su IPPC Aprile 2005
Incontro su IPPC Maggio 2005
Il CdM dell11 febbraio 2005 ha approvato il
D.Lgs. di recepimento della Direttiva
96/61/CE. Il provvedimento è stato pubblicato
sul S.O. n 72/L alla Gazzetta Ufficiale n. 93
del 22 aprile 2005.
3
IPPC
Incontro su IPPC Aprile 2005
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • Prevenzione e riduzione integrata
    dellinquinamento proveniente dagli impianti
    industriali contemplati nellallegato I del
    Decreto che dovranno ottenere lautorizzazione
    integrata ambientale (AIA)
  • Adozione delle migliori tecniche disponibili BAT
    (non solo tecnologie, ma anche modalità di
    gestione) e coordinamento tra autorità competenti
  • AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che
    sostituisce ad ogni effetto ogni altra
    autorizzazione, visto, nulla osta o parere in
    materia ambientale previsti dalle disposizioni di
    legge e dalle relative norme di attuazione
    fatte salve le disposizioni in materia di
    incidenti rilevanti e di scambio di quote di
    emissione di gas ad effetto serra. In ogni caso
    lautorizzazione sostituisce tutte le
    autorizzazioni riportate in allegato II al
    decreto.
  • Lattuazione delle prescrizioni contenute nelle
    autorizzazioni da parte delle imprese dovrà
    avvenire entro il 30 ottobre 2007.
  • Entro il 30 aprile di ogni anno invio allApat
    dei dati riferiti ad emissioni in aria e acqua
    effettuate da parte degli impianti elencati
    nellallegato I del decreto (INES). I dati
    saranno trasmessi a Bruxelles per liscrizione
    nel registro europeo delle emissioni inquinanti
    (EPER).
  • SCOPO DELLIPPC
  • LE INNOVAZIONI
  • STRUMENTO PREVISTO
  • TERMINI FINALI
  • COMUNICAZIONE DEI DATI

4
PRINCIPALI DEFINIZIONI Art. 2
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • impianto esistente impianto che, al 10 novembre
    1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni
    ambientali necessarie allesercizio, o il
    provvedimento positivo di compatibilità
    ambientale, o per il quale a tale data erano
    state presentate richieste complete per tutte le
    autorizzazioni ambientali necessarie per il suo
    esercizio, a condizione che esso sia entrato in
    funzione entro il 10 novembre 2000
  • impianto nuovo impianto che non ricade nella
    definizione di impianto esistente
  • autorità competente il Ministero dellAmbiente
    per tutti gli impianti esistenti e nuovi di
    competenza statale indicati nellallegato V al
    decreto e, per tutti gli altri impianti,
    lautorità individuata dalla Regione o dalla
    Provincia autonoma
  • autorizzazione integrata ambientale il
    provvedimento che autorizza lesercizio di un
    impianto o parte di esso a determinate condizioni
    operative che devono garantire che limpianto sia
    conforme ai requisiti del presente decreto
  • modifica sostanziale una modifica dellimpianto
    che, secondo un parere dellautorità competente,
    potrebbe avere effetti negativi e significativi
    per gli esseri umani o per lambiente. In
    particolare per ciascuna attività per la quale
    lallegato I indica valori di soglia (come nel
    caso di tutte le attività di gestione dei rifiuti
    ricadenti nellambito di applicazione del
    decreto) è sostanziale una modifica che dia luogo
    ad un incremento del valore di una delle
    grandezze oggetto della soglia pari o superiore
    al valore della soglia stessa.

5
I PARTE
  • Normativa comunitaria e nazionale
  • di riferimento

6
SCENARIO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE SU
IPPC
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • AMBITO
  • COMUNITARIO
  • Direttiva 96/61/CE
  • (All. I, punto 5 Gestione dei rifiuti)
  • AMBITO NAZIONALE
  • D.Lgs. n 372/99
  • Recepisce la Direttiva 96/61/CE limitatamente
    agli impianti esistenti
  • L. 306/2003
  • Legge Comunitaria 2003
  • Art. 22 - estensione delle disposizioni del
    D.Lgs. 372/99 anche ai nuovi impianti
  • - indicazioni esemplificative delle
    autorizzazioni
  • che si intendono assorbite nellAIA
  • (Autorizzazione Integrata ambientale)
  • Decreto Legislativo n. 59/2005
  • Recepisce integralmente la direttiva
    comunitaria 96/61/CE

AMBITO REGIONALE Calendari Regionali
/Provinciali per la presentazione delle richieste
di AIA Modulistica standardizzata per le
richieste di AIA da parte dei gestori
7
CAMPO DI APPLICAZIONE (Allegato I)
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • Industrie energetiche
  • Produzione e processamento di metalli
  • Industrie dei minerali
  • Industria chimica
  • Trattamento rifiuti
  • Altre attività

8

Incontro su IPPC Maggio 2005
PROGETTI DI INTERESSE DEL SETTORE (Allegato I,
punto 5)
Fatte salve le attività di recupero in procedura
semplificata, rientrano nel campo di applicazione
del decreto
  • Impianti per leliminazione o il recupero di
    rifiuti pericolosi (R1, R5, R6, R8, R9) con
    capacità di oltre 10 tonnellate al giorno
  • Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con
    capacità superiore a 3 tonnellate allora
  • Impianti per leliminazione di rifiuti non
    pericolosi quali definiti nellallegato II A
    della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con
    capacità superiore a 50 tonnellate al giorno
  • Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al
    giorno o con una capacità totale di oltre 25.000
    tonnellate, ad esclusione delle discariche per i
    rifiuti inerti.

9
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLIPPC IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI (punto 5 dellAll. I)
Incontro su IPPC Maggio 2005
10
Categorie di impianti soggetti ad AIA
statale(Allegato V)
Incontro su IPPC Maggio 2005
Non sono presenti impianti di gestione di
rifiuti
11
II PARTE
  • IPPC
  • Aspetti applicativi

12
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la
    riduzione integrata dellinquinamento

OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA Conseguire un elevato
livello di protezione dellambiente attraverso il
coordinamento delle procedure di autorizzazione
evitando che approcci distinti nel controllo
delle emissioni in acque, aria, suolo favoriscano
il trasferimento dellinquinamento tra i vari
settori ambientali. CAMPO DI APPLICAZIONE Indurr
e gli Stati membri ad adottare le misure
necessarie ad evitare oppure, qualora non sia
possibile, a ridurre le emissioni delle attività
elencate nellall. I (della direttiva) in aria,
acqua e nel terreno, comprese le misure relative
ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di
protezione dellambiente nel suo complesso.
13
Incontro su IPPC Maggio 2005
Disciplina le condizioni per il rilascio, il
rinnovo ed il riesame dellautorizzazione
integrata ambientale degli impianti di cui
allAll. I del decreto, nonché le modalità di
esercizio degli impianti medesimi.
14
Incontro su IPPC Maggio 2005
PRINCIPI GENERALI DELLAUTORIZZAZIONE AMBIENTALE
INTEGRATA (art. 3)
  • Lautorità competente per il rilascio
    dellautorizzazione ambientale tiene conto dei
    seguenti principi
  • - devono essere prese le opportune misure di
    prevenzione dellinquinamento applicando le BAT
    (Best Avoilable Technics migliori tecniche
    disponibili). Il comma 1 dellart. 4 del Decreto
    Legislativo 59/2005 prevede che con decreto siano
    emanate le LINEE GUIDA per lindividuazione e
    lutilizzazione delle migliori tecniche
    disponibili ed il loro successivo aggiornamento.
    Con ulteriore decreto il comma successivo prevede
    che venga istituita, per fornire il necessario
    supporto tecnico alla definizione delle linee
    guida, una commissione composta da esperti della
    materia (con decreto 19 novembre 2002 è stata
    istituita la citata commissione
    interministeriale). A livello europeo è già in
    corso lattività di gruppi di lavoro per
    lindividuazione delle BAT dei vari settori (per
    il settore dei rifiuti si sta lavorando a livello
    europeo per la definizione delle BAT per
    lincenerimento e per il trattamento rifiuti a
    livello nazionale la commissione
    interministeriale guidata dallAPAT ha terminato
    i lavori per la definizione delle BAT per le
    varie categorie di attività ricadenti nella
    disciplina e, in particolare per i rifiuti
    tramite Gruppi ristretti suddivisi in funzione
    delle differenti tipologie di trattamento. La
    documentazione predisposta è allesame del
    Ministero dellAmbiente).
  • non si devono verificare fenomeni di inquinamento
    significativi
  • deve essere evitata la produzione di rifiuti
    quelli prodotti vanno recuperati o eliminati
    riducendo il più possibile limpatto ambientale
  • lenergia deve essere utilizzata in modo
    efficace
  • al momento della cessazione definitiva
    dellattività il sito deve essere ripristinato ai
    sensi della normativa in materia di bonifiche e
    ripristino ambientale.

15
Incontro su IPPC Maggio 2005
MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI(MTD/BAT)
Le tecniche (impiantistiche e gestionali) più
efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dellambiente nel suo complesso tra
quelle economicamente e tecnicamente sostenibili
nel pertinente comparto industriale IN SOSTANZA
  • Le BAT (o MTD) sono il riferimento in base al
    quale si deve giudicare la prestazione ambientale
    di un impianto esistente oppure valutare la
    proposta di un nuovo progetto.
  • Il gestore, comunque, NON ha lobbligo di
    utilizzare una determinata tecnica o tecnologia,
    ma potrà raggiungere la performance ambientale
    imposta (livello di emissione) anche utilizzando
    tecniche diverse.

16
Incontro su IPPC Maggio 2005
PRINCIPALI FASI PROCEDURALI PREVISTE DALLA
DIRETTIVA IPPC PER LADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
ESISTENTI E RELATIVA TEMPISTICA (ART. 5)
  • La domanda di autorizzazione dellinteressato
    deve contenere tra laltro descrizione
    dellimpianto (tipo di portata e attività), stato
    del sito e ubicazione dellimpianto, fonti di
    emissione, (tecnologia utilizzata per prevenire
    e/o ridurre le emissioni dellimpianto), misure
    previste per il recupero dei rifiuti prodotti
    dallimpianto.
  • LAutorità competente stabilisce il calendario
    delle scadenze per la presentazione delle domande
    di AIA.
  • LAutorità competente individua gli uffici per la
    consultazione del pubblico.
  • LAutorità competente comunica al gestore
    dellimpianto la data di avvio del procedimento.
  • Entro 15 giorni da tale data il gestore ottempera
    con le modalità previste dal comma 7, alle misure
    di pubblicità previste entro 30 giorni da tale
    data i soggetti interessati possono presentare
    osservazioni in forma scritta (c.7).
  • Per listruttoria e la consulenza tecnica
    connesse al rilascio delle AIA di competenza
    statale è istituita presso il Ministero Ambiente
    una Commissione composta da 27 esperti.
  • Per il rilascio dellautorizzazione integrata
    lautorità competente convoca apposita conferenza
    dei servizi alla quale invita le amministrazioni
    competenti in materia di autorizzazioni
    ambientali (c.10).
  • Entro 150 giorni dalla presentazione della
    domanda lautorità competente rilascia
    lautorizzazione che garantisce la conformità
    dellimpianto alle prescrizioni contenute nel
    decreto e sostituisce ogni altra autorizzazione,
    visto, parere, nulla osta in materia ambientale
    e, in ogni caso, sostituisce le autorizzazioni di
    cui allAll. II del decreto. In caso di impianti
    soggetti a VIA, il termine è sospeso fino alla
    conclusione di tale procedura (c.12).
  • Le prescrizioni contenute nellautorizzazione
    devono essere comunque attuate entro il 30
    ottobre 2007 (c. 18).

17
Incontro su IPPC Maggio 2005
RINNOVO E RIESAME(ART. 9)
  • LAutorità competente rinnova ogni 5 anni (ogni 8
    anni qualora limpianto è registrato ai sensi del
    Regolamento EMAS e ogni 6 anni se limpianto è
    certificato ISO 14001) le condizioni
    dellautorizzazione integrata, confermandole o
    aggiornandole.
  • Entro 6 mesi dalla scadenza il gestore
    dellimpianto deve presentare domanda di rinnovo
    corredata da una relazione contenente un
    aggiornamento delle informazioni.
  • Lautorità competente si esprime nei successivi
    150 giorni. Fino alla pronuncia dellautorità
    competente il gestore continua lattività sulla
    base della precedente autorizzazione ambientale
    integrata.
  • Al comma 4 vengono individuati i casi in cui il
    riesame deve essere effettuato in ogni caso
    quando, ad esempio
  • vi è un elevato inquinamento ed è quindi
    necessario rivedere i valori limite fissati
    nellautorizzazione integrata
  • vi è una modifica delle BAT che consentono una
    notevole riduzione dellinquinamento
  • le nuove disposizioni legislative comunitarie o
    nazionali lo esigono.

18
Incontro su IPPC Maggio 2005
DISCARICHE(art. 4, co. 4 art. 5, co. 18)
  • Si considerano soddisfatti i requisiti tecnici
    del decreto IPPC, se sono soddisfatti i requisiti
    tecnici di cui al decreto 36/03 (art. 4, co. 4)
  • Nel caso in cui norme attuative di disposizione,
    comunitarie di settore dispongono dati successivi
    per lattuazione delle prescrizioni,
    lautorizzazione deve essere comunque rilasciata
    entro il 30 ottobre 2007.

19
Incontro su IPPC Maggio 2005
RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELLAIA Controlli e
Osservatorio(ART. 11 e 13)
  • LAPAT per gli impianti di competenza statale e
    le ARPA per quelli di competenza regionale
    accertano, sulla base di quanto previsto e
    programmato nellautorizzazione, con oneri a
    carico del gestore
  • 1) il rispetto delle condizioni dellAIA
  • 2) la regolarità dei controlli a carico del
    gestore
  • 3) che il gestore abbia ottemperato agli
    obblighi di comunicazione.
  • Lautorità competente, nellambito delle
    disponibilità finanziarie del proprio bilancio
    può, comunque, disporre ispezioni straordinarie
    ed il gestore deve fornire per tutti i controlli
    lassistenza necessaria.
  • Gli esiti dei controlli da parte di APAT e ARPA
    vengono comunicati allAutorità competente che li
    metterà a disposizione del pubblico.
  • Con cadenza annuale le Autorità competenti
    comunicano allOsservatorio istituito presso il
    Ministero dellAmbiente (il cui funzionamento e
    la cui organizzazione saranno stabiliti da un
    successivo DM) dati relativi a autorizzazioni
    rilasciate, aggiornamenti ed inviano un rapporto
    sulle situazioni di mancato rispetto delle
    prescrizioni contenute nellAIA.

20
Incontro su IPPC Maggio 2005
SANZIONI (ART. 16)
In caso di inosservanza degli obblighi previsti
in materia di autorizzazione ambientale integrata
sono previste sanzioni detentive o pecuniarie.
21
Incontro su IPPC Maggio 2005
CARTOGRAFIA NAZIONALE
  • www.atlanteitaliano.it
  • per consentire agli operatori, alle istituzioni
    ed agli organi di controllo di avere tutte le
    informazioni di carattere territoriale ed
    ambientale su una certa area di interesse
  • password dal Ministero a livello locale potrà
    essere richiesta di chi farà domanda di AIA
  • software del Ministero

22
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • IPPC

23
Incontro su IPPC Maggio 2005
INES normativa
INES Inventario Nazionale delle Emissioni e loro
Sorgenti www.sinanet.anpa.it
Direttiva 96/61/EC D.Lgs. 372, 1 agosto 1999 di
attuazione della 96/61/CE. Art. 10 disciplina
inventario INES D.M. del 23 novembre 2001, G.U.
13.02.2002 che definisce dati e formato della
comunicazione D.M. 26 aprile 2002 di rettifica
di quello del 23/11/2002 Decreto legislativo n.
59/2005 di attuazione della Direttiva 96/61/CE
art. 12
24
INES
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • Art. 12 del Decreto Legislativo n. 59/2005
  • rinvio
  • Art. 10 del D.Lgs. 372/99
  • rinvio
  • D.M. per stabilire dati e
  • formato sulla comunicazione

I gestori degli impianti di cui allAll. I
trasmettono allAutorità competente ed al
Ministero dellAmbiente ENTRO IL 30 APRILE di
ogni anno dati su emissione di aria, acqua e
suolo relativi allanno precedente.
25
Incontro su IPPC Maggio 2005
Decreto 23 novembre 2001 (Art. 4, co. 1) Tutti i
gestori di complessi IPPC comunicano allautorità
competente di cui allart. 2, comma 1, numero 8),
del decreto legislativo 372/99 e allANPA secondo
le modalità indicate allart. 3, entro il 1
giugno del 2002, i dati identificativi del
complesso e, nel caso in cui siano superati i
valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3
allegate al decreto, anche i dati sulle
emissioni, relativi allanno 2001.
EMENDATO DA
Decreto 26 aprile 2002 (Art. 4, co. 1) Tutti i
gestori dei complessi IPPC, che superano i valori
di soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3
dellallegato I del presente decreto, entro il 1
giugno 2002 devono comunicare allautorità
competente di cui allart. 2, comma 1, numero 8),
del decreto legislativo n. 372/99 e allANPA solo
i dati identificativi dei complessi industriali,
mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare
i dati sulle emissioni relativi allanno 2002.
PERTANTO
Solo i complessi che superano i valori soglia
devono comunicare i dati sulle Emissioni in Aria
e Acqua tramite il MUD entro il 30 aprile di ogni
anno.
26
LA NORMATIVA IPPC E IL MONITORAGGIO DELLE
EMISSIONI
Incontro su IPPC Maggio 2005
DM 23 novembre 2001
Il Decreto, conformemente a quanto disposto dalla
Commissione Europea, prevede che, entro il 30
aprile di ogni anno, tutti i gestori dei
complessi IPPC, le cui emissioni in aria ed in
acqua superano i valori soglia indicati
rispettivamente nelle tabelle 1.6.2 e 1.6.3
dellallegato I, comunichino alle Autorità
Competente e allAPAT i dati sulle emissioni
relativi allanno precedente.
Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 dellallegato
I sono riportate sottoliste specifiche, che
indicano per ciascuna categoria di attività, i
principali inquinanti, rispettivamente in aria e
in acqua. Le sottoliste sono liste di controllo
che devono essere utilizzate solo come guida per
la selezione degli inquinanti da dichiarare.
Le informazioni dichiarate andranno a costituire
lInventario nazionale INES (Inventario Nazionale
delle Emissioni e loro Sorgenti) e il Registro
EPER (European Pollutant Emission Register).
27
MUD 2005
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • Per la trasmissione dei dati i soggetti
    interessati devono collegarsi al sito
  • www.sinanet.apat.it
  • oppure
  • www.minambiente.it
  • www.minindustria.it
  • www.unioncamere.it

28
Incontro su IPPC Maggio 2005
SANZIONI
In caso di inosservanza degli obblighi previsti
in materia di comunicazione dei dati sulle
emissioni in aria ed acqua NON sono previste
sanzioni.
29
Incontro su IPPC Maggio 2005
INES - EPER
ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO Trasmette
allAutorità competente tramite lAPAT i dati
sulle emissioni in aria, acqua, suolo, relativi
allanno precedente (MUD)
GESTORE
APAT
Acquisisce ed elabora i dati e li trasmette
allAutorità competente ed al Ministero
dellAmbiente
MINISTERO AMBIENTE
  • Annualmente pubblica INES (art. 5, co. 1, DM
    23/11/01 e succ. modif. e integraz.
  • Trasmette alla Comunità Europea una relazione
    sullattuazione della Direttiva 96/61/CE

Pubblica ogni 3 anni un inventario delle
principali emissioni e loro fonti in base ai dati
comunicati dagli Stati membri (art. 15, co 3,
della Direttiva 96/61/CE)
COMMISSIONE EUROPEA
30
Incontro su IPPC Maggio 2005
Decreto 23 novembre 2001 (S.O. n 23 della G.U.
n 37 del 13/2/02)
INDICE 1.1 LA DICHIARAZIONE E LE LINEE GUIDA
.. 15 1.2 CRITERI ED
INDICAZIONI PER LA DICHIARAZIONE 1.2.1 Il
complesso IPPC ...
.. 17 1.2.2 La attività IPPC
..... 17
1.2.3 Gli inquinanti e i valori soglia
... 18
1.2.4 Chi deve dichiarare?
...... 19 1.2.5 Attività IPPC e
non IPPC ...... 19
1.2.6 La principale attività IPPC
.... 19
1.2.7 Le sottoliste ..
..... 19 1.2.8 Emissioni in aria
... 20
1.2.9 Emissioni in acqua
...... 20 Depurazione
off-site presso un depuratore che è ununità
tecnica a sé (depuratore consortile) ..21
1.2.10 Misurare, calcolare e stimare
.. 22
1.2.11 Che cosa faccio misuro, calcolo e stimo?
...... 23 1.2.12
Che cosa indico M, C o S?
...... 24 1.2.13 Come devo
esprimere il dato di emissione?
... 24 1.2.14
Misura delle emissioni in aria
..... 24 1.2.15 Misura delle
emissioni in acqua ..
25 1.2.16 Calcolo e stima delle
emissioni in aria ........
25 1.2.17 Calcolo e stima delle
emissioni in acqua ........
27 1.2.18 Ufficio Europeo IPPC e
documenti BREF ..... 27
31
Tab. 1.6.4.5. Sottoliste degli inquinanti nelle
emissioni in ARIA Attività IPPC 5 Gestione
rifiuti
Incontro su IPPC Maggio 2005
32
Tab. 1.6.5.5. Sottolista degli inquinanti nelle
emissioni in ACQUA Attività IPPC 5 Gestione
rifiuti
Incontro su IPPC Maggio 2005
33
2.4.2 Scheda 6 Emissioni totali in acqua del
complesso dichiarante
Incontro su IPPC Maggio 2005
34
Emissioni totali in aria del complesso dichiarante
Incontro su IPPC Maggio 2005
35
L. 308/04 Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e lintegrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta
applicazione
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • Il Governo è delegato ad emanare entro 18 mesi
    (entro luglio 2006) decreti legislativi di
    riordino, anche mediante testi unici. Nelle
    seguenti materie
  • ..
  • ...
  • VIA, VAS e IPPC
  • Tra i principi ed i criteri direttivi a cui si
    devono ispirare i decreti legislativi
  • Garanzia, salvaguardia e tutela dellambiente
  • Coordinamento e integrazione del sistema
    sanzionatorio
  • Adozione di strumenti economici per incentivare
    ladozione di sistemi di certificazione ambientale

36
LAVORI CONFINDUSTRIALI SU DELEGA AMBIENTALE
Incontro su IPPC Maggio 2005
- Creazione di GdL
Uno per ciascuna materia della delega
- GdL VIA/IPPC
Riunione con cadenza quindicinale Sottogruppo di
saggi riunioni settimanali e articolazioni delle
proposte Presentazione delle proposte al GdL
allargato Definizione di un documento
confindustriale di proposte in materia di IPPC e
VIA da inviare alla Commissione creata dal
Ministero dellAmbiente per la preparazione dei
Testi Unici
37
PROPOSTE EMERSE IN CONFINDUSTRIA(Legge Delega)
Incontro su IPPC Maggio 2005
Proposte di modifica/integrazione al decreto
legislativo di recepimento della Direttiva
96/61/CE
  • IPPC
  • prevedere agevolazioni di carattere
    economico-finanziario per aziende certificate
    EMAS e ISO 14001 (ad es. riduzioni garanzie
    finanziarie)
  • riduzione oneri spese istruttoria per aziende
    eco-certificate
  • semplificazione e programmazione controlli per
    aziende eco-certificate.
  • VIA

Proposte di definizione della normativa quadro di
recepimento della normativa comunitaria
  • premialità sotto vari profili per imprese
    eco-certificate
  • prevedere raccordo con procedura IPPC laddove
    impianto ricada nel campo di applicazione di
    entrambe le discipline
  • definizione del concetto di modifica sostanziale
  • Risoluzione problema derivante dalla criticità
    del riferimento ad una classificazione superata
    per lindividuazione degli impianti soggetti a
    VIA nazionale.
  • IMPIANTI NON IPPC

accorpamento, in un unico provvedimento
autorizzativo, delle diverse autorizzazioni
ambientali nel caso di impianti NON soggetti a
IPPC ma sottoposti a più di unautorizzazione
ambientale settoriale. (L. 308/04, art. 1, co. 9)
38
SINTESI CONTRIBUTIVIA SU IMPIANTI A VALENZA
NAZIONALEE RACCORDO CON PROCEDURA IPPC
Incontro su IPPC Maggio 2005
39
SINTESI CONTRIBUTIVIA SU IMPIANTI A VALENZA
REGIONALE E RACCORDO CON PROCEDURA IPPC
Incontro su IPPC Maggio 2005
40
PROPOSTE INDUSTRIALIIN MATERIA
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • Eliminare discrezionalità dellAutorità
    competente che, interessata di sua modifica
    sostanziale ai sensi della disciplina IPPC, NON
    rimetta in discussione le valutazioni già
    acquisite in sede di VIA
  • in caso di modifica sostanziale il procedimento
    NON dovrà riguardare tutto limpianto, ma solo la
    parte interessata dalla modifica sostanziale
  • LAutorità competente nella definizione delle
    prescrizioni di monitoraggio contante nellAIA
    tenga conto di quanto già pianificato dalle
    imprese in possesso di certificazione per evitare
    duplicazioni e aggravi di costi
  • Introduzione di riduzioni tariffarie per le spese
    di istruttoria e controllo per le imprese
    ecocertificate nella seguente misura
  • - 40 EMAS
  • - 20 ISO 14001

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TAVOLO di LAVOROcon Confindustrie Locali
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • promuovere una modulistica standardizzata
  • promuovere unarmonizzazione delle tariffe per
    listruttoria per non creare distorsioni di
    mercato
  • monitoraggio applicazione della disciplina e
    analisi problematiche per definire possibili
    soluzioni condivise.

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ASPETTI PROBLEMATICIEPOSSIBILI SOLUZIONI
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DISCARICHE(art. 4, co. 4 art. 5, co. 18)
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • Si considerano soddisfatti i requisiti tecnici
    del decreto IPPC, se sono soddisfatti i requisiti
    tecnici di cui al decreto 36/03 (art. 4, co. 4)
  • Nel caso in cui norme attuative di disposizione,
    comunitarie di settore dispongano date successive
    per lattuazione delle prescrizioni,
    lautorizzazione deve essere comunque rilasciata
    entro il 30 ottobre 2007.

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DISCARICHE
Incontro su IPPC Maggio 2005
  • Il comma 4 dellart. 4 del provvedimento IPPC ha
    modificato la connessione tra le due discipline
    (Discariche e IPPC)
  • IMPIANTI ESISTENTI solo quando il gestore avrà
    ottemperato a tutte le previsioni tecniche
    previste dalla disciplina del D.Lgs. n.
    36/03 soddisferà i requisiti previsti dalla
    normativa IPPC.
  • Applicazione art. 17, comma 2 Disposizioni
    transitorie i procedimenti di rilascio di
    autorizzazioni che ricomprendono lautorizzazione
    integrata ambientale, in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, sono
    portati a termine dalla medesima autorità presso
    la quale sono stati avviati.
  •  
  • IMPIANTI NUOVI
  • profilo tecnico rispetto disposizioni previste
    dalla normativa discariche
  • profilo procedurale rispetto disposizioni
    previste dalla normativa IPPC.

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AUTORITA COMPETENTI E UFFICI PREPOSTI
Incontro su IPPC Maggio 2005
Uffici diversi da quelli su cui oggi ricade la
competenza autorizzativa per la gestione dei
rifiuti criticità Autorità competente Regione
o Provincia se delegata
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REGIONI COMMISSARIATE
Incontro su IPPC Maggio 2005
Regioni in stato di emergenza problema del
coordinamento della normativa AIA, con i poteri
straordinari riconosciuti ai Commissari.
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LINEE GUIDA
Incontro su IPPC Maggio 2005
Linee guida orizzontali non ancora pubblicate
(attualmente sono alla registrazione della Corte
dei Conti) Linee guida settoriali comparto dei
rifiuti devono essere ancora esaminate e
approvate dal Ministero. Se le linee guida non
venissero pubblicate al momento dellentrata in
vigore della disciplina si potrebbe verificare la
seguente situazione
  • IMPIANTI NUOVI le Autorità competenti potrebbero
    rilasciare le AIA con lausilio dellAllegato IV
    del decreto
  • IMPIANTI ESISTENTI il gestore potrebbe
    presentare la domanda per la richiesta di
    ottenimento AIA, ma lAutorità
    competente non potrebbero, formalmente,
    rilasciare il provvedimento autorizzatorio.

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MODULISTICA
Incontro su IPPC Maggio 2005
Ministero dellAmbiente sta procedendo alla
definizione di una modulistica standardizzata per
gli impianti di competenza nazionale e inviterà
le autorità locali a conformarsi ad
essa. Regioni possono procedere autonomamente
alla definizione della modulistica
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PROCEDURE SEMPLIFICATE
Incontro su IPPC Maggio 2005
Impianto produttivo soggetto ad AIA (Allegato I)
ricompreso tra le attività a cui si applicano le
procedure semplificate può, nellarco della
durata dellautorizzazione integrata ambientale
AIA (5 anni), modificare o integrare lutilizzo
del rifiuto (che beneficia del regime agevolato
ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 22/97)
senza dover richiedere una nuova AIA.
50
CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
E SMALTIMENTO
Incontro su IPPC Maggio 2005
Difformità esistente a livello regionale e
provinciale, nellattribuzione del codice
relativo alloperazione di trattamento o
smaltimento stesse attività autorizzate dalle
autorità competenti locali in modo diverso.
Disomogenee applicazioni della normativa IPPC
Pesanti ricadute sulle condizioni di mercato
Possibile emanazione di atto di indirizzo e
coordinamento o circolare ministeriale
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IPPC
  • CONTESTUALIZZAZIONE
  • REGIONE EMILIA ROMAGNA

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STRALCIO CALENDARIO SCADENZE PER PRESENTAZIONE
DOMANDE AIA(Delibera Giunta Regione Emilia
Romagna)
Incontro su IPPC Maggio 2005
La presentazione delle DOMANDE di AIA può essere
effettuata dopo 90 giorni dallapprovazione della
presente deliberazione.
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