Title: IPPC
1IPPC Prevenzione e riduzione integrate
dellinquinamentoVicenza, 31 maggio
2005Decreto Legislativo n. 59/2005di
recepimento della Direttiva 96/61/CE
2IPPC
Incontro su IPPC Aprile 2005
Incontro su IPPC Maggio 2005
Il CdM dell11 febbraio 2005 ha approvato il
D.Lgs. di recepimento della Direttiva
96/61/CE. Il provvedimento è stato pubblicato
sul S.O. n 72/L alla Gazzetta Ufficiale n. 93
del 22 aprile 2005.
3IPPC
Incontro su IPPC Aprile 2005
Incontro su IPPC Maggio 2005
- Prevenzione e riduzione integrata
dellinquinamento proveniente dagli impianti
industriali contemplati nellallegato I del
Decreto che dovranno ottenere lautorizzazione
integrata ambientale (AIA) -
- Adozione delle migliori tecniche disponibili BAT
(non solo tecnologie, ma anche modalità di
gestione) e coordinamento tra autorità competenti
-
- AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che
sostituisce ad ogni effetto ogni altra
autorizzazione, visto, nulla osta o parere in
materia ambientale previsti dalle disposizioni di
legge e dalle relative norme di attuazione
fatte salve le disposizioni in materia di
incidenti rilevanti e di scambio di quote di
emissione di gas ad effetto serra. In ogni caso
lautorizzazione sostituisce tutte le
autorizzazioni riportate in allegato II al
decreto. - Lattuazione delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni da parte delle imprese dovrÃ
avvenire entro il 30 ottobre 2007. - Entro il 30 aprile di ogni anno invio allApat
dei dati riferiti ad emissioni in aria e acqua
effettuate da parte degli impianti elencati
nellallegato I del decreto (INES). I dati
saranno trasmessi a Bruxelles per liscrizione
nel registro europeo delle emissioni inquinanti
(EPER).
- SCOPO DELLIPPC
- LE INNOVAZIONI
- STRUMENTO PREVISTO
- TERMINI FINALI
- COMUNICAZIONE DEI DATI
4PRINCIPALI DEFINIZIONIÂ Art. 2
Incontro su IPPC Maggio 2005
- impianto esistente impianto che, al 10 novembre
1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni
ambientali necessarie allesercizio, o il
provvedimento positivo di compatibilitÃ
ambientale, o per il quale a tale data erano
state presentate richieste complete per tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie per il suo
esercizio, a condizione che esso sia entrato in
funzione entro il 10 novembre 2000 - impianto nuovo impianto che non ricade nella
definizione di impianto esistente - autorità competente il Ministero dellAmbiente
per tutti gli impianti esistenti e nuovi di
competenza statale indicati nellallegato V al
decreto e, per tutti gli altri impianti,
lautorità individuata dalla Regione o dalla
Provincia autonoma - autorizzazione integrata ambientale il
provvedimento che autorizza lesercizio di un
impianto o parte di esso a determinate condizioni
operative che devono garantire che limpianto sia
conforme ai requisiti del presente decreto - modifica sostanziale una modifica dellimpianto
che, secondo un parere dellautorità competente,
potrebbe avere effetti negativi e significativi
per gli esseri umani o per lambiente. In
particolare per ciascuna attività per la quale
lallegato I indica valori di soglia (come nel
caso di tutte le attività di gestione dei rifiuti
ricadenti nellambito di applicazione del
decreto) è sostanziale una modifica che dia luogo
ad un incremento del valore di una delle
grandezze oggetto della soglia pari o superiore
al valore della soglia stessa.
5I PARTE
- Normativa comunitaria e nazionale
- di riferimento
6SCENARIO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE SU
IPPC
Incontro su IPPC Maggio 2005
- AMBITO
- COMUNITARIO
- Direttiva 96/61/CE
- (All. I, punto 5 Gestione dei rifiuti)
- AMBITO NAZIONALE
-
- D.Lgs. n 372/99
- Recepisce la Direttiva 96/61/CE limitatamente
agli impianti esistenti -
- L. 306/2003
- Legge Comunitaria 2003
- Art. 22 - estensione delle disposizioni del
D.Lgs. 372/99 anche ai nuovi impianti - - indicazioni esemplificative delle
autorizzazioni - che si intendono assorbite nellAIA
- (Autorizzazione Integrata ambientale)
-
- Decreto Legislativo n. 59/2005
- Recepisce integralmente la direttiva
comunitaria 96/61/CE -
AMBITO REGIONALE Calendari Regionali
/Provinciali per la presentazione delle richieste
di AIA Modulistica standardizzata per le
richieste di AIA da parte dei gestori
7CAMPO DI APPLICAZIONE (Allegato I)
Incontro su IPPC Maggio 2005
- Industrie energetiche
- Produzione e processamento di metalli
- Industrie dei minerali
- Industria chimica
- Trattamento rifiuti
- Altre attivitÃ
8 Incontro su IPPC Maggio 2005
PROGETTI DI INTERESSE DEL SETTORE (Allegato I,
punto 5)
Fatte salve le attività di recupero in procedura
semplificata, rientrano nel campo di applicazione
del decreto
- Impianti per leliminazione o il recupero di
rifiuti pericolosi (R1, R5, R6, R8, R9) con
capacità di oltre 10 tonnellate al giorno - Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con
capacità superiore a 3 tonnellate allora - Impianti per leliminazione di rifiuti non
pericolosi quali definiti nellallegato II A
della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con
capacità superiore a 50 tonnellate al giorno - Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al
giorno o con una capacità totale di oltre 25.000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i
rifiuti inerti.
9CAMPO DI APPLICAZIONE DELLIPPC IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI (punto 5 dellAll. I)
Incontro su IPPC Maggio 2005
10Categorie di impianti soggetti ad AIA
statale(Allegato V)
Incontro su IPPC Maggio 2005
Non sono presenti impianti di gestione di
rifiuti
11II PARTE
12Incontro su IPPC Maggio 2005
- Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la
riduzione integrata dellinquinamento
OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA Conseguire un elevato
livello di protezione dellambiente attraverso il
coordinamento delle procedure di autorizzazione
evitando che approcci distinti nel controllo
delle emissioni in acque, aria, suolo favoriscano
il trasferimento dellinquinamento tra i vari
settori ambientali. CAMPO DI APPLICAZIONE Indurr
e gli Stati membri ad adottare le misure
necessarie ad evitare oppure, qualora non sia
possibile, a ridurre le emissioni delle attivitÃ
elencate nellall. I (della direttiva) in aria,
acqua e nel terreno, comprese le misure relative
ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di
protezione dellambiente nel suo complesso.
13Incontro su IPPC Maggio 2005
Disciplina le condizioni per il rilascio, il
rinnovo ed il riesame dellautorizzazione
integrata ambientale degli impianti di cui
allAll. I del decreto, nonché le modalità di
esercizio degli impianti medesimi.
14Incontro su IPPC Maggio 2005
PRINCIPI GENERALI DELLAUTORIZZAZIONE AMBIENTALE
INTEGRATA (art. 3)
- Lautorità competente per il rilascio
dellautorizzazione ambientale tiene conto dei
seguenti principi - - devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dellinquinamento applicando le BAT
(Best Avoilable Technics migliori tecniche
disponibili). Il comma 1 dellart. 4 del Decreto
Legislativo 59/2005 prevede che con decreto siano
emanate le LINEE GUIDA per lindividuazione e
lutilizzazione delle migliori tecniche
disponibili ed il loro successivo aggiornamento.
Con ulteriore decreto il comma successivo prevede
che venga istituita, per fornire il necessario
supporto tecnico alla definizione delle linee
guida, una commissione composta da esperti della
materia (con decreto 19 novembre 2002 è stata
istituita la citata commissione
interministeriale). A livello europeo è già in
corso lattività di gruppi di lavoro per
lindividuazione delle BAT dei vari settori (per
il settore dei rifiuti si sta lavorando a livello
europeo per la definizione delle BAT per
lincenerimento e per il trattamento rifiuti a
livello nazionale la commissione
interministeriale guidata dallAPAT ha terminato
i lavori per la definizione delle BAT per le
varie categorie di attività ricadenti nella
disciplina e, in particolare per i rifiuti
tramite Gruppi ristretti suddivisi in funzione
delle differenti tipologie di trattamento. La
documentazione predisposta è allesame del
Ministero dellAmbiente). - non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi - deve essere evitata la produzione di rifiuti
quelli prodotti vanno recuperati o eliminati
riducendo il più possibile limpatto ambientale - lenergia deve essere utilizzata in modo
efficace - al momento della cessazione definitiva
dellattività il sito deve essere ripristinato ai
sensi della normativa in materia di bonifiche e
ripristino ambientale.
15Incontro su IPPC Maggio 2005
MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI(MTD/BAT)
Le tecniche (impiantistiche e gestionali) più
efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dellambiente nel suo complesso tra
quelle economicamente e tecnicamente sostenibili
nel pertinente comparto industriale IN SOSTANZA
- Le BAT (o MTD) sono il riferimento in base al
quale si deve giudicare la prestazione ambientale
di un impianto esistente oppure valutare la
proposta di un nuovo progetto. - Il gestore, comunque, NON ha lobbligo di
utilizzare una determinata tecnica o tecnologia,
ma potrà raggiungere la performance ambientale
imposta (livello di emissione) anche utilizzando
tecniche diverse.
16Incontro su IPPC Maggio 2005
PRINCIPALI FASI PROCEDURALI PREVISTE DALLA
DIRETTIVA IPPC PER LADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
ESISTENTI E RELATIVA TEMPISTICA (ART. 5)
- La domanda di autorizzazione dellinteressato
deve contenere tra laltro descrizione
dellimpianto (tipo di portata e attività ), stato
del sito e ubicazione dellimpianto, fonti di
emissione, (tecnologia utilizzata per prevenire
e/o ridurre le emissioni dellimpianto), misure
previste per il recupero dei rifiuti prodotti
dallimpianto. - LAutorità competente stabilisce il calendario
delle scadenze per la presentazione delle domande
di AIA. - LAutorità competente individua gli uffici per la
consultazione del pubblico. - LAutorità competente comunica al gestore
dellimpianto la data di avvio del procedimento. - Entro 15 giorni da tale data il gestore ottempera
con le modalità previste dal comma 7, alle misure
di pubblicità previste entro 30 giorni da tale
data i soggetti interessati possono presentare
osservazioni in forma scritta (c.7). - Per listruttoria e la consulenza tecnica
connesse al rilascio delle AIA di competenza
statale è istituita presso il Ministero Ambiente
una Commissione composta da 27 esperti. - Per il rilascio dellautorizzazione integrata
lautorità competente convoca apposita conferenza
dei servizi alla quale invita le amministrazioni
competenti in materia di autorizzazioni
ambientali (c.10). - Entro 150 giorni dalla presentazione della
domanda lautorità competente rilascia
lautorizzazione che garantisce la conformitÃ
dellimpianto alle prescrizioni contenute nel
decreto e sostituisce ogni altra autorizzazione,
visto, parere, nulla osta in materia ambientale
e, in ogni caso, sostituisce le autorizzazioni di
cui allAll. II del decreto. In caso di impianti
soggetti a VIA, il termine è sospeso fino alla
conclusione di tale procedura (c.12). - Le prescrizioni contenute nellautorizzazione
devono essere comunque attuate entro il 30
ottobre 2007 (c. 18).
17Incontro su IPPC Maggio 2005
RINNOVO E RIESAME(ART. 9)
- LAutorità competente rinnova ogni 5 anni (ogni 8
anni qualora limpianto è registrato ai sensi del
Regolamento EMAS e ogni 6 anni se limpianto è
certificato ISO 14001) le condizioni
dellautorizzazione integrata, confermandole o
aggiornandole. - Entro 6 mesi dalla scadenza il gestore
dellimpianto deve presentare domanda di rinnovo
corredata da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni. - Lautorità competente si esprime nei successivi
150 giorni. Fino alla pronuncia dellautoritÃ
competente il gestore continua lattività sulla
base della precedente autorizzazione ambientale
integrata. - Al comma 4 vengono individuati i casi in cui il
riesame deve essere effettuato in ogni caso
quando, ad esempio
- vi è un elevato inquinamento ed è quindi
necessario rivedere i valori limite fissati
nellautorizzazione integrata - vi è una modifica delle BAT che consentono una
notevole riduzione dellinquinamento - le nuove disposizioni legislative comunitarie o
nazionali lo esigono.
18Incontro su IPPC Maggio 2005
DISCARICHE(art. 4, co. 4 art. 5, co. 18)
- Si considerano soddisfatti i requisiti tecnici
del decreto IPPC, se sono soddisfatti i requisiti
tecnici di cui al decreto 36/03 (art. 4, co. 4)
- Nel caso in cui norme attuative di disposizione,
comunitarie di settore dispongono dati successivi
per lattuazione delle prescrizioni,
lautorizzazione deve essere comunque rilasciata
entro il 30 ottobre 2007.
19Incontro su IPPC Maggio 2005
RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELLAIA Controlli e
Osservatorio(ART. 11 e 13)
- LAPAT per gli impianti di competenza statale e
le ARPA per quelli di competenza regionale
accertano, sulla base di quanto previsto e
programmato nellautorizzazione, con oneri a
carico del gestore - 1) il rispetto delle condizioni dellAIA
- 2) la regolarità dei controlli a carico del
gestore - 3) che il gestore abbia ottemperato agli
obblighi di comunicazione. - Lautorità competente, nellambito delle
disponibilità finanziarie del proprio bilancio
può, comunque, disporre ispezioni straordinarie
ed il gestore deve fornire per tutti i controlli
lassistenza necessaria. - Gli esiti dei controlli da parte di APAT e ARPA
vengono comunicati allAutorità competente che li
metterà a disposizione del pubblico. - Con cadenza annuale le Autorità competenti
comunicano allOsservatorio istituito presso il
Ministero dellAmbiente (il cui funzionamento e
la cui organizzazione saranno stabiliti da un
successivo DM) dati relativi a autorizzazioni
rilasciate, aggiornamenti ed inviano un rapporto
sulle situazioni di mancato rispetto delle
prescrizioni contenute nellAIA.
20Incontro su IPPC Maggio 2005
SANZIONI (ART. 16)
In caso di inosservanza degli obblighi previsti
in materia di autorizzazione ambientale integrata
sono previste sanzioni detentive o pecuniarie.
21Incontro su IPPC Maggio 2005
CARTOGRAFIA NAZIONALE
- www.atlanteitaliano.it
- per consentire agli operatori, alle istituzioni
ed agli organi di controllo di avere tutte le
informazioni di carattere territoriale ed
ambientale su una certa area di interesse - password dal Ministero a livello locale potrÃ
essere richiesta di chi farà domanda di AIA - software del Ministero
22Incontro su IPPC Maggio 2005
23Incontro su IPPC Maggio 2005
INES normativa
INES Inventario Nazionale delle Emissioni e loro
Sorgenti www.sinanet.anpa.it
Direttiva 96/61/EC D.Lgs. 372, 1 agosto 1999 di
attuazione della 96/61/CE. Art. 10 disciplina
inventario INES D.M. del 23 novembre 2001, G.U.
13.02.2002 che definisce dati e formato della
comunicazione D.M. 26 aprile 2002 di rettifica
di quello del 23/11/2002 Decreto legislativo n.
59/2005 di attuazione della Direttiva 96/61/CE
art. 12
24INES
Incontro su IPPC Maggio 2005
- Art. 12 del Decreto Legislativo n. 59/2005
- rinvio
- Art. 10 del D.Lgs. 372/99
- rinvio
- D.M. per stabilire dati e
- formato sulla comunicazione
I gestori degli impianti di cui allAll. I
trasmettono allAutorità competente ed al
Ministero dellAmbiente ENTRO IL 30 APRILE di
ogni anno dati su emissione di aria, acqua e
suolo relativi allanno precedente.
25Incontro su IPPC Maggio 2005
Decreto 23 novembre 2001 (Art. 4, co. 1) Tutti i
gestori di complessi IPPC comunicano allautoritÃ
competente di cui allart. 2, comma 1, numero 8),
del decreto legislativo 372/99 e allANPA secondo
le modalità indicate allart. 3, entro il 1
giugno del 2002, i dati identificativi del
complesso e, nel caso in cui siano superati i
valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3
allegate al decreto, anche i dati sulle
emissioni, relativi allanno 2001.
EMENDATO DA
Decreto 26 aprile 2002 (Art. 4, co. 1) Tutti i
gestori dei complessi IPPC, che superano i valori
di soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3
dellallegato I del presente decreto, entro il 1
giugno 2002 devono comunicare allautoritÃ
competente di cui allart. 2, comma 1, numero 8),
del decreto legislativo n. 372/99 e allANPA solo
i dati identificativi dei complessi industriali,
mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare
i dati sulle emissioni relativi allanno 2002.
PERTANTO
Solo i complessi che superano i valori soglia
devono comunicare i dati sulle Emissioni in Aria
e Acqua tramite il MUD entro il 30 aprile di ogni
anno.
26LA NORMATIVA IPPC E IL MONITORAGGIO DELLE
EMISSIONI
Incontro su IPPC Maggio 2005
DM 23 novembre 2001
Il Decreto, conformemente a quanto disposto dalla
Commissione Europea, prevede che, entro il 30
aprile di ogni anno, tutti i gestori dei
complessi IPPC, le cui emissioni in aria ed in
acqua superano i valori soglia indicati
rispettivamente nelle tabelle 1.6.2 e 1.6.3
dellallegato I, comunichino alle AutoritÃ
Competente e allAPAT i dati sulle emissioni
relativi allanno precedente.
Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 dellallegato
I sono riportate sottoliste specifiche, che
indicano per ciascuna categoria di attività , i
principali inquinanti, rispettivamente in aria e
in acqua. Le sottoliste sono liste di controllo
che devono essere utilizzate solo come guida per
la selezione degli inquinanti da dichiarare.
Le informazioni dichiarate andranno a costituire
lInventario nazionale INES (Inventario Nazionale
delle Emissioni e loro Sorgenti) e il Registro
EPER (European Pollutant Emission Register).
27MUD 2005
Incontro su IPPC Maggio 2005
- Per la trasmissione dei dati i soggetti
interessati devono collegarsi al sito - www.sinanet.apat.it
- oppure
- www.minambiente.it
- www.minindustria.it
- www.unioncamere.it
28Incontro su IPPC Maggio 2005
SANZIONI
In caso di inosservanza degli obblighi previsti
in materia di comunicazione dei dati sulle
emissioni in aria ed acqua NON sono previste
sanzioni.
29Incontro su IPPC Maggio 2005
INES - EPER
ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO Trasmette
allAutorità competente tramite lAPAT i dati
sulle emissioni in aria, acqua, suolo, relativi
allanno precedente (MUD)
GESTORE
APAT
Acquisisce ed elabora i dati e li trasmette
allAutorità competente ed al Ministero
dellAmbiente
MINISTERO AMBIENTE
- Annualmente pubblica INES (art. 5, co. 1, DM
23/11/01 e succ. modif. e integraz. - Trasmette alla Comunità Europea una relazione
sullattuazione della Direttiva 96/61/CE
Pubblica ogni 3 anni un inventario delle
principali emissioni e loro fonti in base ai dati
comunicati dagli Stati membri (art. 15, co 3,
della Direttiva 96/61/CE)
COMMISSIONE EUROPEA
30Incontro su IPPC Maggio 2005
Decreto 23 novembre 2001 (S.O. n 23 della G.U.
n 37 del 13/2/02)
INDICE 1.1 LA DICHIARAZIONE E LE LINEE GUIDA
.. 15 1.2 CRITERI ED
INDICAZIONI PER LA DICHIARAZIONE 1.2.1 Il
complesso IPPC ...
.. 17 1.2.2 La attività IPPC
..... 17
1.2.3 Gli inquinanti e i valori soglia
... 18
1.2.4 Chi deve dichiarare?
...... 19 1.2.5 Attività IPPC e
non IPPC ...... 19
1.2.6 La principale attività IPPC
.... 19
1.2.7 Le sottoliste ..
..... 19 1.2.8 Emissioni in aria
... 20
1.2.9 Emissioni in acqua
...... 20 Depurazione
off-site presso un depuratore che è ununitÃ
tecnica a sé (depuratore consortile) ..21
1.2.10 Misurare, calcolare e stimare
.. 22
1.2.11 Che cosa faccio misuro, calcolo e stimo?
...... 23 1.2.12
Che cosa indico M, C o S?
...... 24 1.2.13 Come devo
esprimere il dato di emissione?
... 24 1.2.14
Misura delle emissioni in aria
..... 24 1.2.15 Misura delle
emissioni in acqua ..
25 1.2.16 Calcolo e stima delle
emissioni in aria ........
25 1.2.17 Calcolo e stima delle
emissioni in acqua ........
27 1.2.18 Ufficio Europeo IPPC e
documenti BREF ..... 27
31Tab. 1.6.4.5. Sottoliste degli inquinanti nelle
emissioni in ARIA Attività IPPC 5 Gestione
rifiuti
Incontro su IPPC Maggio 2005
32Tab. 1.6.5.5. Sottolista degli inquinanti nelle
emissioni in ACQUA Attività IPPC 5 Gestione
rifiuti
Incontro su IPPC Maggio 2005
332.4.2 Scheda 6 Emissioni totali in acqua del
complesso dichiarante
Incontro su IPPC Maggio 2005
34Emissioni totali in aria del complesso dichiarante
Incontro su IPPC Maggio 2005
35L. 308/04 Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e lintegrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta
applicazione
Incontro su IPPC Maggio 2005
- Il Governo è delegato ad emanare entro 18 mesi
(entro luglio 2006) decreti legislativi di
riordino, anche mediante testi unici. Nelle
seguenti materie
- Tra i principi ed i criteri direttivi a cui si
devono ispirare i decreti legislativi
- Garanzia, salvaguardia e tutela dellambiente
- Coordinamento e integrazione del sistema
sanzionatorio - Adozione di strumenti economici per incentivare
ladozione di sistemi di certificazione ambientale
36LAVORI CONFINDUSTRIALI SU DELEGA AMBIENTALE
Incontro su IPPC Maggio 2005
- Creazione di GdL
Uno per ciascuna materia della delega
- GdL VIA/IPPC
Riunione con cadenza quindicinale Sottogruppo di
saggi riunioni settimanali e articolazioni delle
proposte Presentazione delle proposte al GdL
allargato Definizione di un documento
confindustriale di proposte in materia di IPPC e
VIA da inviare alla Commissione creata dal
Ministero dellAmbiente per la preparazione dei
Testi Unici
37PROPOSTE EMERSE IN CONFINDUSTRIA(Legge Delega)
Incontro su IPPC Maggio 2005
Proposte di modifica/integrazione al decreto
legislativo di recepimento della Direttiva
96/61/CE
- prevedere agevolazioni di carattere
economico-finanziario per aziende certificate
EMAS e ISO 14001 (ad es. riduzioni garanzie
finanziarie) - riduzione oneri spese istruttoria per aziende
eco-certificate - semplificazione e programmazione controlli per
aziende eco-certificate.
Proposte di definizione della normativa quadro di
recepimento della normativa comunitaria
- premialità sotto vari profili per imprese
eco-certificate - prevedere raccordo con procedura IPPC laddove
impianto ricada nel campo di applicazione di
entrambe le discipline - definizione del concetto di modifica sostanziale
- Risoluzione problema derivante dalla criticitÃ
del riferimento ad una classificazione superata
per lindividuazione degli impianti soggetti a
VIA nazionale.
accorpamento, in un unico provvedimento
autorizzativo, delle diverse autorizzazioni
ambientali nel caso di impianti NON soggetti a
IPPC ma sottoposti a più di unautorizzazione
ambientale settoriale. (L. 308/04, art. 1, co. 9)
38SINTESI CONTRIBUTIVIA SU IMPIANTI A VALENZA
NAZIONALEE RACCORDO CON PROCEDURA IPPC
Incontro su IPPC Maggio 2005
39SINTESI CONTRIBUTIVIA SU IMPIANTI A VALENZA
REGIONALE E RACCORDO CON PROCEDURA IPPC
Incontro su IPPC Maggio 2005
40PROPOSTE INDUSTRIALIIN MATERIA
Incontro su IPPC Maggio 2005
- Eliminare discrezionalità dellAutoritÃ
competente che, interessata di sua modifica
sostanziale ai sensi della disciplina IPPC, NON
rimetta in discussione le valutazioni giÃ
acquisite in sede di VIA - in caso di modifica sostanziale il procedimento
NON dovrà riguardare tutto limpianto, ma solo la
parte interessata dalla modifica sostanziale - LAutorità competente nella definizione delle
prescrizioni di monitoraggio contante nellAIA
tenga conto di quanto già pianificato dalle
imprese in possesso di certificazione per evitare
duplicazioni e aggravi di costi - Introduzione di riduzioni tariffarie per le spese
di istruttoria e controllo per le imprese
ecocertificate nella seguente misura - - 40 EMAS
- - 20 ISO 14001
41TAVOLO di LAVOROcon Confindustrie Locali
Incontro su IPPC Maggio 2005
- promuovere una modulistica standardizzata
- promuovere unarmonizzazione delle tariffe per
listruttoria per non creare distorsioni di
mercato - monitoraggio applicazione della disciplina e
analisi problematiche per definire possibili
soluzioni condivise.
42ASPETTI PROBLEMATICIEPOSSIBILI SOLUZIONI
43DISCARICHE(art. 4, co. 4 art. 5, co. 18)
Incontro su IPPC Maggio 2005
- Si considerano soddisfatti i requisiti tecnici
del decreto IPPC, se sono soddisfatti i requisiti
tecnici di cui al decreto 36/03 (art. 4, co. 4)
- Nel caso in cui norme attuative di disposizione,
comunitarie di settore dispongano date successive
per lattuazione delle prescrizioni,
lautorizzazione deve essere comunque rilasciata
entro il 30 ottobre 2007.
44DISCARICHE
Incontro su IPPC Maggio 2005
- Il comma 4 dellart. 4 del provvedimento IPPC ha
modificato la connessione tra le due discipline
(Discariche e IPPC) - IMPIANTI ESISTENTI solo quando il gestore avrÃ
ottemperato a tutte le previsioni tecniche
previste dalla disciplina del D.Lgs. n.
36/03 soddisferà i requisiti previsti dalla
normativa IPPC. - Applicazione art. 17, comma 2 Disposizioni
transitorie i procedimenti di rilascio di
autorizzazioni che ricomprendono lautorizzazione
integrata ambientale, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono
portati a termine dalla medesima autorità presso
la quale sono stati avviati. - Â
- IMPIANTI NUOVI
- profilo tecnico rispetto disposizioni previste
dalla normativa discariche - profilo procedurale rispetto disposizioni
previste dalla normativa IPPC.
45AUTORITA COMPETENTI E UFFICI PREPOSTI
Incontro su IPPC Maggio 2005
Uffici diversi da quelli su cui oggi ricade la
competenza autorizzativa per la gestione dei
rifiuti criticità Autorità competente Regione
o Provincia se delegata
46REGIONI COMMISSARIATE
Incontro su IPPC Maggio 2005
Regioni in stato di emergenza problema del
coordinamento della normativa AIA, con i poteri
straordinari riconosciuti ai Commissari.
47LINEE GUIDA
Incontro su IPPC Maggio 2005
Linee guida orizzontali non ancora pubblicate
(attualmente sono alla registrazione della Corte
dei Conti) Linee guida settoriali comparto dei
rifiuti devono essere ancora esaminate e
approvate dal Ministero. Se le linee guida non
venissero pubblicate al momento dellentrata in
vigore della disciplina si potrebbe verificare la
seguente situazione
- IMPIANTI NUOVI le Autorità competenti potrebbero
rilasciare le AIA con lausilio dellAllegato IV
del decreto - IMPIANTI ESISTENTI il gestore potrebbe
presentare la domanda per la richiesta di
ottenimento AIA, ma lAutoritÃ
competente non potrebbero, formalmente,
rilasciare il provvedimento autorizzatorio.
48MODULISTICA
Incontro su IPPC Maggio 2005
Ministero dellAmbiente sta procedendo alla
definizione di una modulistica standardizzata per
gli impianti di competenza nazionale e inviterÃ
le autorità locali a conformarsi ad
essa. Regioni possono procedere autonomamente
alla definizione della modulistica
49PROCEDURE SEMPLIFICATE
Incontro su IPPC Maggio 2005
Impianto produttivo soggetto ad AIA (Allegato I)
ricompreso tra le attività a cui si applicano le
procedure semplificate può, nellarco della
durata dellautorizzazione integrata ambientale
AIA (5 anni), modificare o integrare lutilizzo
del rifiuto (che beneficia del regime agevolato
ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 22/97)
senza dover richiedere una nuova AIA.
50CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
E SMALTIMENTO
Incontro su IPPC Maggio 2005
Difformità esistente a livello regionale e
provinciale, nellattribuzione del codice
relativo alloperazione di trattamento o
smaltimento stesse attività autorizzate dalle
autorità competenti locali in modo diverso.
Disomogenee applicazioni della normativa IPPC
Pesanti ricadute sulle condizioni di mercato
Possibile emanazione di atto di indirizzo e
coordinamento o circolare ministeriale
51IPPC
- CONTESTUALIZZAZIONE
- REGIONE EMILIA ROMAGNA
52STRALCIO CALENDARIO SCADENZE PER PRESENTAZIONE
DOMANDE AIA(Delibera Giunta Regione Emilia
Romagna)
Incontro su IPPC Maggio 2005
La presentazione delle DOMANDE di AIA può essere
effettuata dopo 90 giorni dallapprovazione della
presente deliberazione.