Title: L
1Limpugnazione dellatto Amministrativo
- Guida rapida
- A cura di Cinzia Olivieri
2Indice
- Limpugnazione dellatto amministrativo
- Il ricorso amministrativo
- - Ricorso gerarchico proprio e improprio
- - Ricorso in opposizione
- - Ricorso straordinario al Capo dello Stato
- Limpugnazione giurisdizionale. Il TAR
- Limpugnazione giurisdizionale. Il Consiglio di
Stato - Lannullamento dufficio degli atti
amministrativi - Il reclamo contro i provvedimenti della scuola
- Impugnazioni avverso le sanzioni disciplinari e
conflitti sullapplicazione dello statuto e del
regolamento
3LImpugnazione dellAtto Amministrativo
- Un atto amministrativo può essere impugnato in
via amministrativa o in via giurisdizionale anche
in considerazione delle caratteristiche dellatto
e dei tempi per il ricorso.ì - Una caratteristica dellimpugnazione in via
giurisdizionale è quella di poter ottenere la
sospensione del provvedimento impugnato laddove
si riscontri la sussistenza del fumus boni iuris
e cioè della non manifesta infondatezza delle
ragioni del ricorrente del periculum in mora
cioè di un danno grave ed irreparabile che
deriverebbe allo stesso dallapplicazione del
provvedimento - Per laccesso agli atti necessari ai fini
dellimpugnazione occorre presentare
allamministrazione istanza motivata ai sensi
della L 241/90 (artt. 22 e ss) - Torna allindice
4Il ricorso amministrativo
- È unistanza diretta ad una pubblica
amministrazione per ottenere lannullamento, la
revoca o la riforma del provvedimento che si
ritiene illegittimo in quanto lesivo di una
propria situazione giuridica soggettiva - Esistono quattro tipi di ricorsi amministrativi,
tre ordinari il ricorso gerarchico proprio, il
ricorso gerarchico improprio ed il ricorso in
opposizione esperibili avverso provvedimenti non
definitivi sia per fa valere diritti soggettivi
che interessi legittimi ed uno straordinario il
ricorso straordinario al Capo dello Stato (del
quale però oggi si riconosce invece la natura
giurisdizionale) avverso provvedimenti definitivi
con il quale possono essere dedotti solo vizi di
legittimità e non di merito - Un provvedimento diventa definitivo dopo la
decisione sul ricorso gerarchico decorsi 90
giorni dalla proposizione del ricorso, anche se
non vi è stata alcuna decisione per legge,
perché non vi è autorità superiore che possa
sindacare il provvedimento e decorso il termine
previsto per proporre ricorso - Torna allindice
5Ricorso gerarchico proprio e improprio
- La norma di riferimento è il DPR 1199/71
- Si tratta di un rimedio generale che permette di
impugnare un provvedimento non definitivo dinanzi
allorgano gerarchicamente sovraordinato a quello
che ha emanato latto - Per vizi di legittimità (violazione di legge,
incompetenza, eccesso di potere) o di merito
(opportunità, convenienza, giustizia) - Il ricorso proprio presuppone un rapporto di
gerarchia e cioè di subordinazione (e quindi
ormai trova difficile applicazione nella prassi)
il ricorso improprio è un rimedio a carattere
eccezionale in assenza di un rapporto gerarchico
tra organo che ha emanato latto e lorgano che
deciderà sul ricorso - Il ricorso va spedito con raccomandata a/r o
notificato a mezzo ufficiale giudiziario
direttamente all'autorità a cui si ricorre Entro
30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del
provvedimento - È deciso entro 90 giorni trascorso tale termine
si intende respinto e si può fare ricorso
straordinario al Capo dello Stato o
giurisdizionale al TAR - Torna allindice
6Il ricorso in opposizione
- È un ricorso amministrativo atipico proposto per
tutelare un diritto soggettivo o un interesse
legittimo sia per vizi di merito che per vizi di
legittimità - È proposto allo stesso organo che ha emanato il
provvedimento non definitivo entro 30 giorni
dalla notifica o emanazione dellatto impugnato - I casi in cui può essere esperito questo rimedio
sono tassativamente previsti dalla legge - Torna allindice
7Ricorso straordinario al Capo dello Stato
- È regolato dal DPR 1199/71
- Può essere proposto solo contro atti definitivi
per motivi di legittimità - Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare il
ricorso straordinario e viceversa - Va proposto entro 120 giorni dalla notificazione
o piena conoscenza del provvedimento con
notificazione all'autorità che ha emanato l'atto
e ad almeno uno dei controinteressati (cioè
coloro che hanno un interesse che coincide con
quello dellamministrazione) e depositato con la
prova della notifica all'organo che ha emanato
l'atto (che lo trasmette immediatamente al
Ministero competente) o direttamente al ministero
competente. Se l'atto non è riferibile ad un
ministero, il ricorso va presentato alla
Presidenza del consiglio dei Ministri - Non necessita dellassistenza di un legale
- La L 111/11 ha previsto per tali ricorsi il
pagamento di un contributo unificato ora
dellimporto di 650,00 come per il TAR - segue
- Torna allindice
8Ricorso straordinario al Capo dello Stato
- Entro 60 giorni i controinteressati possono
presentare deduzioni e documenti, proporre
ricorso incidentale oppure chiedere che il
ricorso venga deciso in via giurisdizionale, con
opposizione notificata al ricorrente, il quale
può rinunciare o proporre ricorso al TAR - L'istruzione del ricorso viene fatta dal
Ministero e deve essere conclusa entro 120 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione
di deduzioni e documentazioni - La decisione viene emanata sotto forma di decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministero e sentito il parere del Consiglio di
Stato - Il decreto può essere impugnato con la procedura
della revocazione - Torna allindice
9Ricorso straordinario al Capo dello Statoil
giudizio di ottemperanza
- La Cassazione ha affermato (sentenza n. 23464/12)
che il ricorso straordinario ha natura
giurisdizionale - Conseguentemente ha statuito lammissibilità del
giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione
delle decisioni assunte dal Capo dello Stato in
sede di ricorso straordinario (Cass. S.U. civ.,
sent. n. 2065 del 28.01.2011) per ottenere
dall'amministrazione l'esecuzione della decisione
del ricorso straordinario, nel caso in cui essa
non si conformi ad essa, in fase esecutiva - Torna allindice
10Limpugnazione Giurisdizionale - Il TAR
- Il giudice amministrativo si chiama Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) - Fonte normativa era fino a poco fa la L 1034/71
come modificata dalla L 205/00 nonché dalla L
133/08 - Oggi i ricorsi giurisdizionali innanzi al TAR ed
al Consiglio di Stato sono regolati dal Dlgs
104/10 (Codice del Processo Amministrativo) - Competenza
- TAR Regionale per gli atti emanati da autorità
locali - TAR Lazio per gli atti emanati dal Ministero e/o
con rilevanza generale - Torna allindice
11Limpugnazione Giurisdizionale - Il TAR
- Può essere proposto contro atti definitivi e non
definitivi - Può impugnarsi anche il silenzio della Pubblica
Amministrazione - Il TAR può annullare o modificare latto solo per
vizi di legittimità per incompetenza, per
violazione di legge (es. mancanza di
motivazione), per eccesso di potere (es.
illogicità o contraddittorietà dellatto,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta) - Occorre lassistenza di un avvocato e il
pagamento del contributo unificato secondo la
tipologia dellatto impugnato - Entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione
dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza il
ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha
emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali
controinteressati - Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso
va depositato al TAR - Per danni gravi ed irreparabili il ricorrente può
chiedere al TAR la sospensione del provvedimento
impugnato - Entro 60 giorni dalla notifica la sentenza del
TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio
di Stato - Torna allindice
12Limpugnazione GiurisdizionaleIl Consiglio di
Stato
- Il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale è di 60 giorni dalla data in
cui la decisione amministrativa è stata
notificata nelle forme e nei modi stabiliti dalle
norme che ne disciplinano il procedimento (RD
642/1907 e RD 1054/1924 ) o dalla data in cui
risulti che l'interessato ne ha avuta piena
cognizione - Il procedimento si svolge con caratteristiche
analoghe a quelle descritte per il TAR - Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è
obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori - Torna allindice
13Lannullamento dufficio degli atti
amministrativi
- La L 15/05 modificando la L 241/90 ha introdotto
lart. 21 nonies - (Annullamento d'ufficio)
- 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai
sensi dell'articolo 21-octies può essere
annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro un termine ragionevole
e tenendo conto degli interessi dei destinatari e
dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla
legge. - 2. È fatta salva la possibilità di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico ed entro un termine
ragionevole - Torna allindice
14Il reclamo contro i provvedimenti della scuola
- Lart. 14 settimo comma del DPR 275/99 prevede
I provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche, fatte salve le specifiche
disposizioni in materia di disciplina del
personale e degli studenti, divengono definitivi
il quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
termine, chiunque abbia interesse può proporre
reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che
deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine
di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi
a seguito della decisione sul reclamo - Questo è il rimedio che può essere adottato
avverso le deliberazioni del Consiglio di
Istituto - Torna allindice
15Impugnazioni avverso sanzioni disciplinari e
conflitti sullapplicazione di statuto e
regolamento
- Ricorso allOrgano di garanzia interno
- Può ricorrere chiunque vi abbia interesse
- Entro quindici giorni dalla comunicazione della
irrogazione della sanzione - Tempi per la decisione dieci giorni.
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16Impugnazioni sanzioni disciplinari e conflitti
sullapplicazione di statuto e regolamento
- Ricorso allorgano di garanzia regionale
- Vi si può ricorrere avverso le decisioni assunte
dallorgano di garanzia interno. - Possono ricorrere gli studenti della scuola
secondaria superiore o chiunque vi abbia
interesse - Decide definitivamente il Direttore dell'ufficio
scolastico regionale, o un dirigente da questi
delegato, previo parere vincolante di un organo
di garanzia regionale - L'organo di garanzia regionale verifica la
corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria
sulla base dell'esame della documentazione o di
eventuali memorie scritte prodotte da chi propone
il reclamo o dall'Amministrazione - (segue)
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17Impugnazioni sanzioni disciplinari e conflitti
sullapplicazione di statuto e regolamento
- (segue)
- Ricorso allorgano di garanzia regionale
- Il parere è reso entro il termine perentorio di
trenta giorni - In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere, o senza che l'organo
di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze
istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico
regionale può decidere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Si applica
l'articolo 16, comma 4, della L 241/90 (Nel caso
in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità,
dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il
termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo
ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal
momento della ricezione, da parte dell'organo
stesso, delle notizie o dei documenti richiesti,
ovvero della sua prima scadenza) - Torna allindice
18Limpugnazione dellatto Amministrativo
- Grazie per lattenzione
- A cura di Cinzia Olivieri cinzia_olivieri_at_yahoo.it
- Sportello Genitori Studenti e Scuola
- http//www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsporte
llo.html