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Presentazione di PowerPoint

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Cani morsicatori: normativa in vigore Dott.ssa Porta Arianna Medico Veterinario Evento: morsicatura Applicazione DPR 320/54 Applicazione LRT 59/09 e suo regolamento ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Presentazione di PowerPoint


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Cani morsicatori normativa in vigore
Dott.ssa Porta Arianna Medico Veterinario
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Evento morsicatura
Applicazione DPR 320/54
Applicazione LRT 59/09 e suo regolamento DPRGT
38/R del 2011
Art 1 e Art 83 e seguenti
Art 9 e 23 LRT 59/09 e art 4 DPRG 38/R del 2011
3
Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio
1954 n. 320 art. 1 e dall'art 83 all'art 92
4
  • La rabbia è una malattia denunciabile e soggetta
    a provvedimenti
  • sanitari ai sensi dellart. 1 del decreto del
    Presidente della
  • Repubblica dell8 febbraio 1954 n. 320,
    concernente il
  • Regolamento di polizia veterinaria.
  • Inoltre, gli articoli da 83 a 92 del medesimo
    d.p.r. definiscono
  • le ulteriori misure profilattiche nei confronti
    della rabbia. La norma nazionale prevede,
    inoltre, lobbligo di sequestro e
  • osservazione di tutti i cani e gatti morsicatori
    o che, pur non avendo
  • morsicato, presentino manifestazioni riferibili
    allinfezione della
  • rabbia (art. 86 d.p.r. 320/54)
  • In particolare, si dispongono misure restrittive
    alla movimentazione
  • degli animali, il prefetto può rendere
    obbligatoria la vaccinazione delle specie
    sensibili.

5
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59 Norme per
la tutela degli animali. Abrogazione della legge
regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la
gestione dellanagrafe del cane, la tutela degli
animali daffezione e la prevenzione del
randagismo). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2011, n.
38/R Regolamento di attuazione della legge
regionale 20 ottobre 2009, n. 59 Norme per la
tutela degli animali. Abrogazione della legge
regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la
gestione dellanagrafe del cane, la tutela degli
animali daffezione e la prevenzione del
randagismo).
6
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59 Art.
9 Divieto di soppressione 1. E vietato
sopprimere gli animali se non perché gravemente
malati e incurabili. 2. E consentita la
soppressione di soggetti ritenuti di comprovata
pericolosità per lincolumità delle
persone, secondo la procedura definita dal
regolamento di cui allarticolo 41. 3. La
soppressione è effettuata in modo
eutanasico provvedono alla soppressione degli
animali solo i medici veterinari che rilasciano
al responsabile dellanimale un certificato dal
quale risulti la causa della soppressione.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4
agosto 2011, n. 38/R Art. 4 Accertamento della
pericolosità dellanimale (art. 9 l.r.
59/2009) 1. Ai fini di cui allarticolo 9 della
l.r. 59/2009, la condizione di comprovata
pericolosità dellanimale per lincolumità delle
persone è attestata da una commissione composta
da tre medici veterinari, tra cui un veterinario
comportamentalista, ove presente allinterno
dellazienda unità sanitaria locale. 2. La
Regione promuove, nel quadro delleducazione conti
nua dei medici veterinari del servizio sanitario
regionale, lo sviluppo di competenze tecniche di
medicina comportamentale.
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  • Art. 23
  • Cani morsicatori
  • Ai fini della valutazione del rischio e dei
    successivi
  • provvedimenti di prevenzione e di polizia
    veterinaria,
  • le morsicature e le aggressioni di cani devono
    essere
  • segnalate al servizio veterinario dellazienda
    USL di
  • Riferimento.
  • 2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo
    da
  • parte di medici veterinari dellazienda USL di
    riferimento.

9
3. I medici veterinari del servizio veterinario
regionale, nel caso di rilevazione di rischio
potenziale elevato, in base alla gravità delle
lesioni provocate a persone, animali o cose,
stabiliscono le misure di prevenzione e la
eventuale necessità di un intervento
terapeutico comportamentale da parte di medici
veterinari esperti in comportamento animale, con
spese a carico del proprietario o del
detentore. 4. Qualora, al termine
dellintervento terapeutico comportamentale, i
servizi veterinari dellazienda USL accertino
lincapacità di gestione del cane da parte
del proprietario o del detentore, lautorità
sanitaria territorialmente competente adotta un
provvedimento di sequestro finalizzato alla
confisca del cane.
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5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà
di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a
rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato
a sostenere le spese di mantenimento e
dellintervento terapeutico comportamentale, sino
al momento di uneventuale cambiamento di
proprietà. 6. Qualora un cane venga certificato
come irrecuperabile può essere mantenuto, a
spese del proprietario o del detentore, presso
strutture autorizzate che garantiscano lincolumit
à a persone e altri animali nonché le condizioni
di cui alla presente legge, o con le
stesse garanzie ceduto ad unassociazione per la
protezione degli animali. 7. I servizi
veterinari devono tenere un registro aggiornato
dei cani identificati a rischio potenziale elevato
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Grazie per lattenzione!!!!!!
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