Title: LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DELLE FUNZIONI COMUNALI
1LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DELLE
FUNZIONI COMUNALI
- "Molti borghi e villaggi hanno il nome di Comuni
senza averne la vitalità. Per toglierli
dall'impotenza e dall'isolamento in cui sono e
per collegare meglio l'interesse locale al
generale, si concede ad essi la facoltà di
riunirsi in consorzio per certi servizi comunali,
la cui trascuranza fa reclamare, a danno della
libertà locale, l'ingerenza dello Stato
Francesco Crispi - 1887
2LA SITUAZIONE ATTUALE
- Scadenza termini al 31 dicembre 2014.
- Accenno di esercizio potere sostitutivo da parte
delle Prefetture (art. 19, comma 1, legge n.
135/2012) gt Circolare ministeriale del 12 gennaio
gt ordine ai Prefetti di procedere alla diffida
con termine perentorio. - Dietrofront! Nuova Circolare ministeriale del 23
gennaio 2015 - Atteso il particolare rilievo, la questione
relativa all'attuazione del complessivo disegno
legislativo è stata anche oggetto di specifico
esame nella riunione della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali del 22 gennaio u.s. che,
nella prospettiva di accompagnare il percorso dei
processi associativi, ha tra l'altro registrato
positivamente un'ipotesi di differimento dei
termini attualmente previsti dal citato art. 14
3LA SITUAZIONE ATTUALE
- In tale riunione è stata condivisa la necessità,
proprio nell'ottica della più proficua e leale
collaborazione, che il delicato iter di
costituzione dei modelli di governance locale
trovi la sede naturale di verifica e confronto
nell'ambito delle Conferenze provinciali
permanenti, con il necessario contributo delle
rappresentanze territoriali dell'Anci, al fine di
registrare e valutare le diverse criticità, anche
di natura interpretativa, che emergeranno nelle
singole realtà locali. - Degli esiti delle attività svolte le SS.LL
avranno cura di riferire a questo Dipartimento ai
fini del successivo esame in Conferenza
Stato-città e AA. LL. gt attività di verifica?? - Si ringrazia e si resta, pertanto, in attesa
della rappresentazione delle situazioni
rispettivamente riscontrate.
4LA SITUAZIONE ATTUALE
- Quindi, sembra che L'intervento sostitutivo
dei Prefetti venga sospeso ma gli stessi
rappresentanti del Governo dovranno verificare
lattività delle conferenze provinciali, per
riferire al ministero dell'Interno, il quale
utilizzerà i riscontri nelle attività in
Conferenza unificata. - Ma tutto questo ha senso solo sulla base di un
quid sconosciuto della Conferenza
Stato-Città-Autonomie Locali ha registrato
positivamente un'ipotesi di differimento dei
termini?? Una sospensione tacita non fondata
su di una normativa!!
5CONFERENZA PROVINCIALE PERMANENTE
- Le Conferenze Provinciali permanenti, previste
dall'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono organi
che coadiuvano il prefetto nell'esercizio delle
funzioni di coordinamento delle attività degli
uffici periferici dello Stato e di leale
collaborazione di tali uffici con gli enti
locali. La Conferenza è presieduta dal Prefetto
ed è composta, a livello provinciale, dai
responsabili delle strutture periferiche dello
Stato, dal Presidente della Provincia, dal
rappresentante della Città metropolitana, ove
costituita, dal Sindaco del comune capoluogo e
dai Sindaci dei comuni eventualmente interessati
alle questioni trattate, o loro delegati, nonché
da tutti quei soggetti istituzionali la cui
partecipazione è ritenuta utile, in relazione
agli impegni che si dovranno prendere. - La Conferenza Permanente si articola, di prassi,
in quattro sezioni corrispondenti ad altrettante
aree organiche di materie - Amministrazioni
d'ordine - Sviluppo economico ed attività
produttive - Territorio, ambiente ed
infrastrutture - Servizi alla persona e alla
comunità.
6CONCETTI GENERALI
- Dal 22 febbraio 2014, il numero ufficiale dei
comuni italiani è paria 8.057. Dall'inizio del
2014, sono stati istituiti 24 nuovi comuni a
seguito di fusioni di territorio che hanno
portato alla soppressione di un totale di 57
comuni. - Nel 1861, anno dell'unità d'Italia, i comuni
erano 7.720. In corrispondenza del censimento del
1921 è stato registrato il maggior numero di
comuni (9.195), mentre al censimento successivo
del 1931 si registrarono 7.311 comuni, valore
minimo raggiunto.
7CONCETTI GENERALI
- POLVERIZZAZIONE COMUNI
- Sussistenza di una forte disomogeneità nella
distribuzione dei Comuni per Regione. In due sole
Regioni, il Piemonte e la Lombardia, si
concentra, infatti, circa un terzo dei Comuni
italiani. - Alla fine del 2010, i Comuni con meno di 1.000
abitanti erano 1.946 e per quasi la metà
appartenevano alle due suddette Regioni. In
Provincia di Torino, che conta 315 Comuni, ve ne
erano ben 113.
8PICCOLI COMUNI PUNTI CRITICI
- LA VULGATA TRADIZIONALE
- Mancanza di economie di scala
- Prezzi di acquisto più elevati
- Sottoutilizzazione di alcune attrezzature
- Stessi compiti amministrativi e stessi vincoli
dei Comuni mediograndi, con meno risorse per
assolverli - Maggiori difficoltà a trovare valide competenze
professionali per i nuovi adempimenti.
9PICCOLI COMUNI VANTAGGI DELLA GESTIONE ASSOCIATA
- LA VULGATA TRADIZIONALE
- Economie di scala
- Maggiori professionalità
- Miglioramento delle prestazioni
- Maggiore specializzazione dei dipendenti
- Maggiore peso politico complessivo
- Diffusione delle best practices
10CONCETTI GENERALI Funzione pubblica
- Funzione pubblica l'attività svolta da un
soggetto, solitamente pubblico, nell'interesse
della collettività. - In questo senso, sono funzioni pubbliche le
seguenti classiche funzioni dello Stato - Funzione legislativa o normativa
- Funzione amministrativa
- Funzione giurisdizionale
- Funzione di indirizzo politico.
- Articolo 357 c.p. (Nozione del pubblico
ufficiale) Agli effetti della legge penale,
sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano
una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica
la funzione amministrativa disciplinata da norme
di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di
poteri autoritativi o certificativi
11CONCETTI GENERALI Funzione pubblica
- Funzione pubblica amministrativa
- attività autoritativa, esercitata da una Pubblica
amministrazione - disciplinata da norme di diritto pubblico e da
atti autoritativi - caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della Pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di
poteri autoritativi o certificativi - svolgentesi attraverso lesercizio di attività
amministrativa. - Ecco di che cosa ci occupiamo!
12CONCETTI GENERALISERVIZIO PUBBLICO
- Servizio pubblico
- Tesi soggettiva esercizio di attività non
autoritativa, assunta da un pubblico potere. - Tesi oggettiva servizio pubblico è l'attività
che il Legislatore disciplina come tale per
orientarla a fini sociali Ai fini della
identificazione di un servizio pubblico, è
irrilevante la natura pubblica del gestore (Tar
Calabria, sez. Catanzaro I, n. 1422/2011). - Servizio pubblico locale "gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali" (art. 112, TUEL) gt attività non
autoritativa e di contenuto economico Deve
ritenersi, ai sensi dellart. 112 TUEL, che la
qualificazione di servizio pubblico locale spetti
a quelle attività caratterizzate, sul piano
oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e
di sviluppo della società civile, selezionati in
base a scelte di carattere eminentemente
politico, quanto alla destinazione delle risorse
economiche disponibili ed all'ambito di
intervento (Consiglio di Stato, sez. V, n.
7369/2006).
13CONCETTI GENERALISERVIZIO PUBBLICO
- Tale posizione deve essere rivista alla luce di
più recente giurisprudenza Per identificare
giuridicamente un servizio pubblico, non è
indispensabile a livello soggettivo la natura
pubblica del gestore, mentre è necessaria la
vigenza di una norma legislativa che,
alternativamente, ne preveda l'obbligatoria
istituzione e la relativa disciplina oppure che
ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione
all'Amministrazione. Oltre alla natura pubblica
delle regole che presiedono allo svolgimento
delle attività di servizio pubblico e alla
doverosità del loro svolgimento, è ancora
necessario, nella prospettiva di una definizione
oggettiva della nozione, che le suddette attività
presentino un carattere economico e produttivo e
che le utilità da esse derivanti siano dirette a
vantaggio di una collettività, più o meno ampia,
di utenti. - (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2.021 del 5
aprile 2012 in tema di attività di messa in
sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di
interesse nazionale).
14CONCETTI GENERALISERVIZIO PUBBLICO
- Una sentenza di enorme interesse, che consente di
affermare che si è in presenza di un servizio
pubblico, laddove vi sia la sussistenza dei
seguenti presupposti - Una disposizione normativa di rango primario
(legislativa) e di particolare contenuto, in
quanto - prevedente lobbligatoria istituzione del
servizio, con la connessa e relativa disciplina - oppure delegante listituzione e la disciplina
organizzativa allAmministrazione. - Natura pubblica delle regole che presiedono allo
svolgimento delle attività di servizio pubblico. - Doverosità dello svolgimento delle attività di
servizio pubblico. - Carattere economico e produttivo delle attività,
che solo eventualmente costituiscano anche
esercizio di funzioni amministrative. - Le utilità, prodotte dal servizio pubblico,
devono essere a vantaggio di una collettività,
più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi
divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in
caso di servizi indivisibili).
15PERCORSO LEGISLATIVO DIFETTI
- Percorso normativo non (sempre) organico e
coerente (troppi provvedimenti emergenziali) - Lintreccio delle competenze legislative con la
Regione complica ulteriormente il percorso
associativo - Troppa disinvoltura e leggerezza nel legiferare
in generale - Disposizioni non (sempre) chiare e soluzioni non
sempre praticabili - Esiti incerti, sia sugli effetti che queste
disposizioni possono determinare in termini di
risparmio effettivo.
16NORMATIVA
- ART. 118 COST.
- Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza. - I Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie
e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze. - La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di
intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali. - Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà.
17NORMATIVA
- ART. 3 D.LGS 112/1998 - Conferimenti alle
regioni e agli enti locali e strumenti di
raccordo - 1) Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro sei mesi dall'emanazione del presente
decreto legislativo, determina, in conformità al
proprio ordinamento, le funzioni amministrative
che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale, provvedendo contestualmente a
conferire tutte le altre agli enti locali, in
conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4,
comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997,
nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. - 2) La generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative è attribuita ai comuni, alle
province e alle comunità montane, in base ai
principi di cui all'articolo 4, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro
dimensioni territoriali, associative ed
organizzative, con esclusione delle sole funzioni
che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale. Le regioni, nell'emanazione della
legge di cui al comma 1 del presente articolo,
attuano il trasferimento delle funzioni nei
confronti della generalità dei comuni. Al fine di
favorire l'esercizio associato delle funzioni dei
comuni di minore dimensione demografica, le
regioni individuano livelli ottimali di esercizio
delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative di cui al comma 5 del presente
articolo. Nell'ambito della previsione regionale,
i comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti,
le forme e le metodologie, entro il termine
temporale indicato dalla legislazione regionale.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la
regione esercita il potere sostitutivo nelle
forme stabilite dalla legge stessa. La legge
regionale prevede altresì appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato
delle funzioni.
18NORMATIVA
- D.LGS N. 267/2000 ARTICOLO 13 - FUNZIONI
- 1. Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed
il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla
comunita', dell'assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze. - 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in
ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di
decentramento sia di cooperazione con altri
comuni e con la provincia.
19NORMATIVA
- Articolo 33 D.lgs. 267/2000 (Esercizio associato
di funzioni e servizi da parte dei Comuni) - 1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di
conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il
trasferimento delle funzioni nei confronti della
generalità dei comuni. - 2. Al fine di favorire lesercizio associato
delle funzioni dei comuni di minore dimensione
demografica, le regioni individuano livelli
ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli
nelle sedi concertative di cui all'articolo 4.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni
esercitano le funzioni in forma associata,
individuando autonomamente i soggetti, le forme e
le metodologie, entro il termine temporale
indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione
esercita il potere sostitutivo nelle forme
stabilite dalla legge stessa. - 3. Le regioni predispongono, concordandolo con i
comuni nelle apposite sedi concertative, un
programma di individuazione degli ambiti per la
gestione associata sovracomunale di funzioni e
servizi, realizzato anche attraverso le unioni,
che può prevedere altresì la modifica di
circoscrizioni comunali e i criteri per la
corresponsione di contributi e incentivi alla
progressiva unificazione. Il programma è
aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto
delle unioni di comuni regolarmente costituite.
20NORMATIVA
- 4. Al fine di favorire il processo di
riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle
funzioni e delle strutture, le regioni provvedono
a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito
del programma territoriale di cui al comma 3, le
forme di incentivazione dell'esercizio associato
delle funzioni da parte dei comuni, con
l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un
apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto
stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32,
le regioni si attengono ai seguenti principi
fondamentali - a) nella disciplina delle incentivazioni
- b) favoriscono il massimo grado di integrazione
tra i comuni, graduando la corresponsione dei
benefici in relazione al livello di unificazione,
rilevato mediante specifici indicatori con
riferimento alla tipologia ed alle
caratteristiche delle funzioni e dei servizi
associati o trasferiti in modo tale da erogare il
massimo dei contributi nelle ipotesi di massima
integrazione - c) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei
contributi nelle ipotesi di fusione e di unione,
rispetto alle altre forme di gestione
sovracomunale - d) promuovono le unioni di comuni, senza alcun
vincolo alla successiva fusione, prevedendo
comunque ulteriori benefici da corrispondere alle
unioni che autonomamente deliberino, su conforme
proposta dei consigli comunali interessati, di
procedere alla fusione.
21NORMATIVA
- Decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.
122/2010, art. 14, commi 25-31 (Patto di
stabilità interno ed altre disposizioni sugli
enti territoriali). - Decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n.
148/2011, art. 16 (Riduzione dei costi relativi
alla rappresentanza politica nei comuni e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali). - Decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n.
135/2012, art. 19 (Funzioni fondamentali dei
comuni e modalità di esercizio associato di
funzioni e servizi comunali).
22NORMATIVA
- ARTICOLO 19, DL 95/201 comma 1 lettera b),
convertito in legge n. 135/2012 I comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni
il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di più isole e il comune di
Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente
in forma associata, mediante unione di comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera
l). - Quindi - CONVENZIONE gt art. 30 Dlgs 267/2000
- UNIONE DEI COMUNI gt art. 32 Dlgs 267/2000
- FINALITA il comma 25, dellarticolo 14, del
decreto legge n. 78/2010 stabilisce che la
finalità da perseguire è quella del
coordinamento della finanza pubblica e il
contenimento delle spese per l'esercizio delle
funzioni fondamentali dei comuni.
23NORMATIVA
- L'espressione "funzioni fondamentali" indica
quelle funzioni che sono basilari, fondamentali,
che devono necessariamente essere esercitate dai
Comuni. Questa espressione ricalca quella più
antica, delle "spese obbligatorie e facoltative",
che erano imposte a Comuni e Province dalle leggi
comunali e provinciali, e che stabilivano che
questi enti potevano effettuare le spese
facoltative soltanto dopo che erano state
eseguite le spese obbligatorie, puntualmente
enumerate. - Si ritiene che al posto di questa antica
espressione si è utilizzata quella di "funzioni
fondamentali", ma la sostanza è rimasta la
medesima e ciò non depone a favore dell'autonomia
e del senso di responsabilità degli Enti locali.
24NORMATIVA
- Le funzioni fondamentali da porre in gestione
associata (previste dallart. 14 DL n. 78/2010,
poi modificato) sono le seguenti - organizzazione generale dellamministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo - organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale - catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute
allo Stato dalla normativa vigente - la pianificazione urbanistica ed edilizia di
ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello
sovracomunale
25NORMATIVA
- e) attività, in ambito comunale, di
pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi - f) lorganizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi
tributi - g) progettazione e gestione del sistema locale
dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto
dallarticolo 118, quarto comma della
Costituzione - h) edilizia scolastica, per la parte non
attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- i) polizia municipale e polizia amministrativa
locale - l) tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione e compiti in materia di servizi
anagrafici nonché in materia di servizi
elettorali, nellesercizio delle funzioni di
competenza statale(lettera così modificata
dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012). - l-bis) i servizi in materia statistica (lettera
aggiunta dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del
2012).
26CRITICHE SULLINDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI
- Difficoltà nellindividuazione del contenuto
concreto delle funzioni fondamentali (le cui aree
funzionali individuate continuano a dare adito a
forti critiche anche per la loro diversa
consistenza sul piano dellassetto organizzativo
comunale). - Difficoltà nellindividuazione delle eventuali
funzioni non fondamentali (rispetto a quelle
proprie e delegate). - Difficoltà nel chiarire il groviglio
terminologico delle funzioni proprie e delegate
dei comuni per una corretta allocazione delle
funzioni amministrative, rispetto allarticolo 13
del Testo Unico degli Enti locali.
27DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- Art. 14, comma 29, Legge n. 122/2010
- I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata.
La medesima funzione non può essere svolta da più
di una forma associativa.
28RISPARMI DA CONSEGUIRE
- MINISTERO DELLINTERNO, DECRETO 11 settembre 2013
(Determinazione dei contenuti e delle modalità
delle attestazioni dei Comuni comprovanti il
conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione associata
delle funzioni) - Lattestazione dellefficienza si fonda sui dati
contabili di bilancio relativi ai valori della
spesa corrente. - I dati desunti dalla contabilità finanziaria
dovranno dimostrare, al termine del triennio di
osservazione, un risparmio complessivo di spesa
corrente degli enti convenzionati di almeno il 5
per cento rispetto alle spese sostenute
nellesercizio finanziario precedente alla
gestione associata mediante convenzione, con
lesclusione delle entrate correnti per
contributi di amministrazioni pubbliche aventi
destinazione finalizzata al finanziamento di
funzioni comunali e delle entrate per rimborsi
allente per le spese gestite in convenzione e di
quelle riferite a servizi precedentemente non
attivati.
29NORMATIVA REGIONALE
- L.R. 22/2011, art.8
- 1. In attuazione dellarticolo 14, comma 31, del
DL 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010,
l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le
funzioni fondamentali in forma associata mediante
la forma associativa dell'unione di comuni o
della convenzione deve raggiungere il limite
demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a
3.000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o
appartenuti a comunità montane, o pari al
quadruplo del numero degli abitanti del comune
demograficamente più piccolo tra quelli
associati. La popolazione complessiva residente
nei territori dei comuni tenuti all'obbligo di
cui al presente comma è calcolata alla data del
31 dicembre 2009.
30NORMATIVA REGIONALE
- L.R. 22/2011, art.10
- 1. In caso di documentata impossibilità nel
conseguimento dei limiti demografici di cui agli
articoli 8 e 9, la Regione può consentire
deroghe, su richiesta motivata dei comuni
interessati. - L.R. 24/2014, art.21 gt condizioni alternative
- a) essere confinante unicamente con comuni non
tenuti all'esercizio delle funzioni fondamentali
in forma associata e non intenzionati ad
associarsi con il comune in obbligo - b) avere superato la soglia demografica prevista
per l'obbligo di gestione associata ai sensi del
DL 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 dopo
la data di entrata in vigore dello stesso
decreto.
31CONVENZIONE Linee generali
- La convenzione costituisce un istituto
associativo previsto, per la prima volta, dalla
legge 142 /1990, con lo scopo di consentire ai
Comuni di avvalersi, per lesercizio associato
dei servizi e delle funzioni di competenza
locale, di uno strumento estremamente più agevole
dei consorzi. - Caratteri
- Maggior grado di flessibilità
- Non comporta la nascita di un nuovo soggetto
giuridico - Le funzioni ed i servizi oggetto dellaccordo,
benché svolti in forma associata, restano sempre
nella titolarità degli enti partecipanti alla
convenzione (in gestione convenzionata va
lesercizio della funzione) - Finalità di garantire lefficienza e la qualità
dellazione amministrativa connessa allesercizio
delle funzioni - Evitare suddivisioni territoriali artificiali,
nellespletamento di funzioni e servizi, che non
trovano riscontro in reali peculiarità
geografiche o in particolari esigenze
dellutenza (Venchi, I servizi pubblici e le
forme associative e di cooperazione. Nuovo
ordinamento delle autonomie locali, in Riv. Amm.
Rep. It. 1991, pag. 490 Caringella, Giuncato,
Romano, Lordinamento degli Enti Locali nel testo
unico, Milanofiori, Assago 2000).
32CONVENZIONE Linee generali
- Natura giuridica
- Accordo fra soggetti pubblici, equiordinati,
avente natura contrattuale e civilistica. - Forma di associazione fra enti locali La
fattispecie convenzionale disciplinata dall'art.
30 del D.Lgs n. 267/2000, rappresenta una forma
associativa tra enti locali finalizzata allo
svolgimento coordinato di funzioni e servizi
determinati, tant'è che il secondo comma di tale
norma prevede che dette convenzioni devono
stabilire i fini, la durata, le forme di
partecipazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie (Tar Piemonte, sez. II, n. 3.607/2007
Consiglio di Stato, sez. V, n. 7274/2010). - Dunque un accordo, di natura più organizzativa
che contrattuale, diretto a disciplinare lo
svolgimento coordinato di funzioni e servizi (la
finalità associativa), rientrante nel genus degli
accordi, di cui allart. 15 legge n. 241/1990 gt
le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
33CONVENZIONE Linee generali
- Articolo 30 D.Lgs n. 267/2000
- 1. 1. Al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali
possono stipulare tra loro apposite convenzioni. - 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la
durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie. - 3. Per la gestione a tempo determinato di uno
specifico servizio o per la realizzazione di
un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di
propria competenza, possono prevedere forme di
convenzione obbligatoria fra enti locali, previa
statuizione di un disciplinare-tipo. - 4. Le convenzioni di cui al presente articolo
possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi,
che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
34CONVENZIONE Linee generali
- Ai sensi dellarticolo 30, la convenzione deve
necessariamente individuare. - I fini, che si intendono perseguire.
- La sua durata, che deve essere determinata
proprio in quanto con tale istituto gli enti
partecipanti non rinunciano alla titolarità dei
compiti messi in comune. - Le forme di consultazione dei soggetti
contraenti. - I loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie. Si tratta di un elemento di
grande importanza, in quanto è assolutamente
necessaria lindividuazione dei costi della
gestione associata, sia al fine di valutarne
leconomicità, sia allo scopo di provvedere alla
ripartizione del peso economico della gestione
tra gli enti partecipanti. È chiaro, inoltre, che
nel computo della ripartizione economica del
costo occorre tener presente sia la funzioni di
coordinamento e direzione, sia il personale
affidato alla gestione comune, sia, infine, le
prestazioni di carattere economico rese dagli
enti, quali garanzie, cauzioni, fornitura di
mezzi strumentali. - Gli adempimenti specifici (azioni, interventi,
atti, etc.), cui sono tenute le singole
Amministrazioni convenzionate. - Le convenzioni devono essere approvate dal
Consiglio comunale, ai sensi dellarticolo 42,
comma 2, lett. c (costituzione e formazioni di
forme associative).
35CONVENZIONE Linee generali
- Il comma 3 fa riferimento, invece, alle cd.
convenzioni obbligatorie, che lo Stato e la
Regione possono stabilire nelle materie di loro
spettanza, quando tale strumento sia ritenuto
idoneo a meglio assicurare la gestione temporanea
di un servizio o la realizzazione di unopera
pubblica. Le convenzioni incontrano dei limiti
temporali e di oggetto, in ciò differenziandosi
dalle facoltative, che possono essere a tempo
indeterminato e plurifunzionali. Queste, infatti,
per un verso debbono avere unefficacia limitata
nel tempo, potendo riguardare solo la gestione a
tempo determinato di uno specifico servizio. Per
altro verso, afferiscono alla realizzazione di
un'opera.
36CONVENZIONE Linee generali
- La competenza allapprovazione delle convenzioni
risiede nei consigli degli enti (art. 42, comma
2, lett. c) D.Lgs n. 267/2000. Al riguardo,
occorre tener conto che La competenza
consiliare in materia di convenzioni, ai sensi
dellart. 42, c. 2, lett. c), del d.lgs. n.
267/2000, è circoscritta ai soli accordi che
presentino le caratteristiche di cui allart. 30,
c. 2 del medesimo d.lgs. Le convenzioni devono
stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciprochi obblighi e
garanzie (nella specie, allaccordo avente ad
oggetto lindividuazione del sito potenzialmente
idoneo ad ospitare un nuovo termovalorizzatore,
è stata riconosciuta natura di mera
individuazione di comuni intenti, come tale
rientrante nella competenza della giunta) (Tar
Piemonte, sez. II, n. 3607/2007).
37CONVENZIONE Linee generali
- DISCREZIONALITA DELLE FORME ORGANIZZATIVE
- Articolo 33 D.lgs. 267/2000
- 2. Al fine di favorire lesercizio associato
delle funzioni dei comuni di minore dimensione
demografica, le regioni individuano livelli
ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli
nelle sedi concertative di cui all'articolo 4.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni
esercitano le funzioni in forma associata,
individuando autonomamente i soggetti, le forme e
le metodologie, entro il termine temporale
indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione
esercita il potere sostitutivo nelle forme
stabilite dalla legge stessa. - Articolo 30, D.Lgs n. 267/2000
- 4. Le convenzioni di cui al presente articolo
possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi,
che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
38CONVENZIONE UFFICIO COMUNE
- LUfficio comune è quello che opera con personale
distaccato dagli enti partecipanti, ai quale è
stato affidato l'esercizio delle funzioni
pubbliche e dei servizi pubblici in luogo degli
enti partecipanti all'accordo. Caratteri - si costituisce un nuovo (cioè non esistente
prima) singolo ufficio, composto dal personale
distaccato degli enti aderenti - il personale preposto allufficio comune rimane
dipendente dellente di appartenenza, ed è allo
scopo distaccato per lo svolgimento del servizio
o della funzione nellambito dellufficio comune - tale Ufficio esercita tutte le funzioni ed i
servizi del settore per tutti gli Enti aderenti - diversamente dal Consorzio non ha distinta
personalità giuridica, in quanto lattività viene
imputata agli Enti aderenti.
39CONVENZIONE UFFICIO COMUNE
- Il distacco funzionale
- Non modifica lo stato giuridico ed economico del
dipendente presso il comune di appartenenza, sul
quale continua ad incombere lobbligo retributivo
(fisso ed accessorio) e contributivo - Con la convenzione ed il conseguente distacco
di personale, verrà disciplinato, in modo
distinto, il rapporto organico ed il rapporto
funzionale dei dipendenti interessati. Il
rapporto organico resta in capo al comune di
appartenenza, mentre il rapporto funzionale sarà
di competenza del Comune sede dellUfficio
comune. Rientreranno, pertanto, nelle competenze
dellUfficio comune la disciplina dei seguenti
istituti compiti e mansioni, ordini di servizio,
orario di lavoro, sede o sedi dove prestare
servizio, ferie, permessi, attribuzione di
specifiche responsabilità, autorizzazione al
lavoro straordinario (nel limite stabilito
dallente di appartenenza), misurazione e
valutazione della performance, competenze in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (ex
d.lgs 81/2008).
40CONVENZIONE UFFICIO DELEGATO
- LUfficio delegato è quello costituito attraverso
listituto della delega di funzioni, da parte
degli enti partecipanti all'accordo a favore di
uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti. La delega consiste nel
trasferimento dellesercizio di poteri da un
organo (delegante, che ne conserva la titolarità)
ad un altro (delegato). I presupposti di
legittimità della delega sono a) l'atto di
conferimento in forma scritta da parte
dell'organo delegante b) la sussistenza di una
specifica previsione di legge, che autorizzi la
delega. - Importante non si crea un nuovo Ufficio, ma ad
uno preesistente viene trasferito lesercizio di
poteri o funzioni anche di altri Enti.
41CONVENZIONE UTILIZZO DEL PERSONALE
- Articolo 14 - Contratto Collettivo del comparto
Regioni-Autonomie locali (2002/2005)
Personale utilizzato a tempo parziale e servizi
in convenzione - 1. Al fine di soddisfare la migliore
realizzazione dei servizi istituzionali e di
conseguire una economica gestione delle risorse,
gli enti locali possono utilizzare, con il
consenso dei lavoratori interessati, personale
assegnato da altri enti cui si applica il
presente CCNL per periodi predeterminati e anche
per una parte del tempo di lavoro dobbligo
mediante convenzione e previo assenso dellente
di appartenenza. La convenzione definisce, tra
laltro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel
rispetto del vincolo dellorario settimanale
dobbligo, la ripartizione degli oneri finanziari
e tutti gli altri aspetti utili per regolare il
corretto utilizzo del lavoratore. La
utilizzazione parziale, che non si configura come
rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile
anche per la gestione dei servizi in convenzione. - 2. Il rapporto di lavoro del personale
utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la
disciplina sulle progressioni verticali e sulle
progressioni economiche orizzontali, è gestito
dallente di provenienza, titolare del rapporto
stesso, previa acquisizione dei necessari
elementi di conoscenza da parte dellente di
utilizzazione.
42CONVENZIONE UTILIZZO DEL PERSONALE
- 3. La contrattazione decentrata dellente
utilizzatore può prevedere forme di
incentivazione economica a favore del personale
assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina
dellart. 17 del CCNL dell1.4.1999 ed
utilizzando le risorse disponibili secondo lart.
31. - 4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale
possono essere anche incaricati della
responsabilità di una posizione organizzativa
nellente di utilizzazione o nei servizi
convenzionati di cui al comma 7 il relativo
importo annuale, indicato nel comma 5, è
riproporzionato in base al tempo di lavoro e si
cumula con quello eventualmente in godimento per
lo stesso titolo presso lente di appartenenza
che subisce un corrispondente riproporzionamento.
43CONVENZIONE UTILIZZO DEL PERSONALE
- 5. Il valore complessivo,su base annua per
tredici mensilità, della retribuzione di
posizione per gli incarichi di cui al comma 4
può variare da un minimo di 5.164,56 ad un
massimo di 16.000. Per la eventuale
retribuzione di risultato limporto può variare
da un minimo del 10 fino ad un massimo del 30
della retribuzione di posizione in godimento. Per
il relativo finanziamento trova applicazione la
generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL
del 31.3.1999. - 6. Al personale utilizzato a tempo parziale
compete, ove ne ricorrano le condizioni e con
oneri a carico dellente utilizzatore, il
rimborso delle sole spese sostenute nei limiti
indicati nei commi 2 e 4 dellart. 41 del CCNL
del 14.9.2000 (trattamento di trasferta e
rimborso missioni?). - 7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova
applicazione anche nei confronti del personale
utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i
servizi in convenzione ai sensi dellart. 30 del
D.Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a
carico delle risorse per la contrattazione
decentrata dellente di appartenenza, con
esclusione di quelli derivanti dalla applicazione
del comma 6.
44CONVENZIONE
- Art. 14, comma 31-bis Le convenzioni di cui al
comma 28 hanno durata almeno triennale e alle
medesime si applica, in quanto compatibile,
larticolo 30 del D.Lgs n. 267/2000. Ove alla
scadenza del predetto periodo, non sia
comprovato, da parte dei comuni aderenti, il
conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro
dellinterno, da adottare entro sei mesi, sentita
la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i
comuni interessati sono obbligati ad esercitare
le funzioni fondamentali esclusivamente mediante
unione di comuni.
45CONVENZIONE
- Il MINISTERO DELLINTERNO, con decreto dell11
settembre 2013, è intervenuto a disciplinare tale
materia, prevedendo indicatori di efficienza e di
efficacia. Larticolo 4 del decreto, in tema di
indicatori di efficienza, prevede che
l'attestazione della medesima si fonda sui dati
contabili di bilancio relativi ai valori della
spesa corrente. Nel secondo comma, si prevede
espressamente che i dati desunti dalla
contabilità finanziaria dovranno dimostrare, al
termine del triennio di osservazione, un
risparmio complessivo di spesa corrente degli
enti convenzionati di almeno il 5 per cento
rispetto alle spese sostenute nell'esercizio
finanziario precedente alla gestione associata
mediante convenzione, con l'esclusione delle
entrate correnti per contributi di
amministrazioni pubbliche aventi destinazione
finalizzata al finanziamento di funzioni comunali
e delle entrate per rimborsi all'ente per le
spese gestite in convenzione e di quelle riferite
a servizi precedentemente non attivati.
46CONVENZIONE
- Problematiche personale in convenzione
- individuazione della sede o delle sedi di lavoro
- disciplina degli spostamenti dalla propria
abitazione alla/e sede/i di lavoro e i
trasferimenti tra le sedi - rilevazioni delle presenze, in presenza di più
sedi - ricadute del trattamento economico accessorio sul
fondo delle risorse decentrate nellente di
appartenenza, anche alla luce dei blocchi e
tagli previsti dallart. 9, commi 1 e 2-bis, del
d.l. n. 78/2010.
47UNIONE DI COMUNIDISCIPLINA GENERALE
- A seguito delle modifiche introdotte dalla legge
n. 56/2014 - legge Del Rio) - A) L'unione di comuni è l'ente locale costituito
da due o più comuni, di norma contermini,
finalizzato all'esercizio associato di funzioni e
servizi. - B) Ogni comune può far parte di una sola unione
di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare
apposite convenzioni tra loro o con singoli
comuni.
48UNIONE DI COMUNIDISCIPLINA GENERALE
- C) Gli organi dellUnione sono
- Presidente viene scelto tra i Sindaci dei Comuni
associati. - Giunta è costituita da soggetti scelti tra i
componenti dellesecutivo dei Comuni associati. - Consiglio è composto da un numero di consiglieri
definito nello statuto, eletti dai singoli
consigli dei Comuni associati tra i propri
componenti, garantendo la rappresentanza delle
minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni
Comune. - Come è ben facile desumere, la composizione degli
organi istituzionali risulta pesantemente
condizionata dal principio di gratuità delle
cariche. Infatti, ai sensi dellarticolo 1, comma
105, lettera a, della legge Del Rio, gli
organi debbono costituirsi ed operare senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli
amministratori non possono essere attribuite
retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti.
49UNIONE DI COMUNIDISCIPLINA GENERALE
- D) L'unione ha potestà statutaria e regolamentare
e ad essa si applicano, in quanto compatibili e
non derogati con le disposizioni della legge
recante disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni,
i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni,
con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e
contabile, al personale e all'organizzazione. - E) Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità
di funzionamento degli organi e ne disciplina i
rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto
dell'unione è approvato dai consigli dei comuni
partecipanti e le successive modifiche sono
approvate dal consiglio dell'unione. - F) L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione
sono approvati dai consigli dei comuni
partecipanti con le procedure e con la
maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. - G) Lo statuto individua le funzioni svolte
dall'unione e le corrispondenti risorse.
50UNIONE DI COMUNIDISCIPLINA GENERALE
- H) All'unione sono conferite dai comuni
partecipanti le risorse umane e strumentali
necessarie all'esercizio delle funzioni loro
attribuite. - I) Fermi restando i vincoli previsti dalla
normativa vigente in materia di personale, la
spesa sostenuta per il personale dell'Unione non
può comportare, in sede di prima applicazione, il
superamento della somma delle spese di personale
sostenute precedentemente dai singoli comuni
partecipanti. A regime, attraverso specifiche
misure di razionalizzazione organizzativa e una
rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono
essere assicurati progressivi risparmi di spesa
in materia di personale. - L) Il presidente dell'unione di comuni si avvale
del segretario di un comune facente parte
dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione
di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. - M) Alle unioni competono gli introiti derivanti
dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad esse affidati.
51SPESE PERSONALE FACOLTA ASSUNZIONALI
- LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma
450 - Nell'ambito dei processi associativi di cui ai
commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
facoltà assunzionali sono considerate in maniera
cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme
di compensazione fra gli stessi, fermi restando i
vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e
l'invarianza della spesa complessivamente
considerata. - REGOLA DEL CUMULOgt Le spese di personale e le
capacità assunzionali delle gestioni associate si
calcolano cumulativamente (unico grande
aggregato).
52GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
- Associare significa unificare?? gt Art. 19. DL.
95/2012 Funzioni fondamentali dei comuni e
modalità di esercizio associato di funzioni e
servizi comunali. - Associare Ammettere qualcuno a partecipare a
qualcosa. SIN. affiliare, aggregare. - Unificare Ridurre più cose o parti a un tutto
unico, riunirle e fonderle insieme in un tutto
omogeneo.
53GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
- Discrezionalita delle forme organizzative -
Articolo 33, c. 2, D.lgs. 267/2000 Al fine di
favorire lesercizio associato delle funzioni dei
comuni .i comuni esercitano le
funzioni in forma associata, individuando
autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, .. - Articolo 30, D.Lgs
n. 267/2000 Le convenzioni di cui al presente
articolo possono prevedere anche la costituzione
di
54GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
- CORTE DEI CONTI, PIEMONTE, 30 AGOSTO 2012, N. 387
- Con specifico riguardo alla concreta
organizzazione di ciascuna funzione, è evidente
che gli Enti interessati dallaggregazione
debbano unificare gli uffici e, a seconda delle
attività che in concreto caratterizzano la
funzione, prevedere la responsabilità del
servizio in capo ad un unico soggetto che
disponga dei necessari poteri organizzativi e
gestionali, nominato secondo le indicazioni
contenute nellarticolo 109 del TUEL (anche
Corte dei conti, Lombardia, 3 ottobre 2012, n.
426).
55GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
- Il parere della Corte dei conti prende spunto
dalla seguente questione, prospettata da un
Comune il Sindaco del Comune di Riva presso
Chieri ha domandato alla Sezione se possa
ritenersi contabilmente corretto, dopo aver
provveduto ad individuare al vertice di ogni
singola funzione gestita in forma associata un
unico Responsabile di servizio, continuare a
riconoscere, per una o più funzioni di
particolare complessità, la posizione
organizzativa e conseguentemente la retribuzione
di posizione e di risultato oltre che al
Responsabile del servizio così come sopra
individuato anche ad altro dipendente del
medesimo servizio svolto in forma associata, di
categoria D cui siano affidati compiti
organizzativi complessi, caratterizzati da un
elevato grado di autonomia gestionale ed
organizzativa.
56GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
- In altri termini, il Sindaco chiede se sarà
legittimo continuare a corrispondere lindennità
di posizione e la retribuzione di risultato ai
dipendenti apicali del suo Comune (cioè titolari
di Posizioni Organizzative), dopo che sarà
individuato e nominato il Responsabile del
servizio in gestione associata, in riferimento
alla medesima funzione o fascio di funzioni. La
domanda è abbastanza chiara e la risposta, invero
non potrebbe che essere scontata. Infatti, appare
evidente che la corresponsione delle predette
indennità e retribuzioni, in favore del proprio
Responsabile, non può più essere garantita se
verrà nominato un responsabile in gestione
associata, cui dovranno essere erogate le
predette retribuzioni. La doppia corresponsione
darebbe luogo sicuramente ad unindebita
duplicazione, fonte di danno erariale.
57GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
- E evidente che gli Enti interessati
dallaggregazione debbano unificare gli uffici e,
a seconda delle attività che in concreto
caratterizzano la funzione, prevedere la
responsabilità del servizio in capo ad un unico
soggetto. - Nella predisposizione del modello organizzativo
gli Enti interessati dovranno tenere conto degli
obiettivi di finanza pubblica (cioè il risparmio)
e dovranno, quindi, evitare di adottare soluzioni
organizzative che, di fatto, si pongano in
contrasto con le finalità, anche di risparmio di
spesa, perseguite dal legislatore e che, nella
sostanza, mantengano lorganizzazione
precedente.
58GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
- Lesercizio unificato della funzione implica che
sia ripensata ed organizzata ciascuna attività,
cosicché ciascun compito che caratterizza la
funzione sia considerato in modo unitario e non
quale sommatoria di più attività simili. - Una soluzione che lasciasse intravedere
ununificazione solo formale delle attività
rientranti in ciascuna funzione e che, di fatto,
permettesse a ciascun Ente di continuare a
svolgere con la sua organizzazione ed ai medesimi
costi i compiti inerenti alla funzione non
risponderebbe allobbligo previsto dalla legge.
59GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
- Nella predisposizione del modello organizzativo
gli Enti interessati dovranno tenere conto degli
obiettivi di finanza pubblica e dovranno, quindi,
evitare di adottare soluzioni organizzative che,
di fatto, si pongano in contrasto con le
finalità, anche di risparmio di spesa, perseguite
dal legislatore e che, nella sostanza, mantengano
lorganizzazione precedente. - In proposito, una soluzione che lasciasse
intravedere ununificazione solo formale delle
attività rientranti in ciascuna funzione e che,
di fatto, permettesse a ciascun Ente di
continuare a svolgere con la sua organizzazione
ed ai medesimi costi i compiti inerenti alla
funzione non risponderebbe allobbligo previsto
dallart. 14, co. 27 e segg. del d.l. 31 maggio
2010 (Corte Conti Lombardia, n. 326/2012)
60GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
- Per quel che concerne la concreta organizzazione
di ciascuna funzione, è evidente che gli Enti
interessati alla gestione associata debbano
unificare gli uffici e, a seconda delle attività
che in concreto caratterizzano la funzione,
prevedere la responsabilità del servizio in capo
ad un unico soggetto che disponga dei necessari
poteri organizzativi e gestionali, nominato
secondo le indicazioni contenute nellart. 109
del T.U.E.L. (Corte conti Lombardia, n.
513/2012).
61GESTIONE ASSOCIATA O UNIFICATA?
- RIFLESSIONI
- Pensare di dar vita, da subito, ad una gestione
unificata (e non solo associata), attraverso un
Ufficio comune e delegato, implica il fatto di
aver risolto, ed in senso positivo (!), diversi
problemi, fra cui a) il Responsabile unico
conosce, già da subito, tutte le problematiche di
tutti i singoli Enti? b) i pregressi Responsabili
di servizio, poi retrocessi a meri responsabili
istruttori, collaboreranno con gioia ed
entusiasmo con il neo mega-Responsabile? c) come
saranno articolati i flussi informativi e
conoscitivi fra i singoli Uffici dei diversi
Comuni? Dovrebbero già bastare solo queste tre
questioni per far sorgere almeno il sospetto che
principiare con una gestione unificata,
attraverso un unico e demiurgico Responsabile,
costituisca uniniziativa a dir poco ardita se
non utopica. Infatti, occorre rendersi conto ed
accettare un elemento organizzativo
imprescindibile approvata e stipulata la
convenzione, gli Enti aderenti debbono
conoscersi ed in tale onere conoscitivo i
dipendenti esplicano un ruolo insostituibile.
62SPESA AGGREGATA
- Si osserva che la gestione associata delle
funzioni in forma convenzionata deve svolgersi in
modo tale che non venga superata la spesa
aggregata complessiva in precedenza destinata a
tali funzioni dai singoli comuni convenzionati.
Se il comune di Viganò non ha registrato la spesa
di personale per lassenza di personale interno
di polizia locale, appare chiaro che, con la
convenzione, sosterrà una spesa aggiuntiva, che
però dovrà essere compensata con la minore spesa
di personale riferita alle altre due funzioni
fondamentali da gestire in forma associata (Corte
conti Lombardia, n. 513/2012).
63RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICO
- La Sezione ritiene assai dubbia la possibilità di
estendere la portata applicativa della suddetta
disposizione per individuare il responsabile del
servizio fra i componenti dellorgano esecutivo
in favore dellamministrazione comunale posta a
capofila della convenzione (art. 53, comma 23,
L. 388/2000). In primo luogo, si osserva che la
disposizione presenta caratteri di eccezionalità
rispetto al principio di separazione fra funzione
dindirizzo politico e funzione amministrativa.
Poi, si rileva che la disposizione derogatoria
implica un necessario collegamento con il
territorio comunale amministrato, non potendosi
ammettere che i rappresentanti dellorgano
esecutivo di un comune possano essere
responsabili di funzioni associate che servono un
bacino di utenza di altro territorio comunale,
mancando il necessario collegamento fra elettori
ed eletti (Corte conti Lombardia, n. 513/2012)
64RIMBORSO SPESE MISSIONI
- Gli stessi principi si ritiene debbano trovare
applicazione anche al caso di specie, venendo in
rilievo, anche in questo caso, la necessità di
sollevare il personale di servizio dalle spese
sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi
istituzionali ove vengono espletate le funzioni
in convenzione. Un onere, anche in questa
fattispecie, che assume carattere negoziale e che
come tale deve trovare in ciascuna convenzione la
sua disciplina. Non può pertanto ritenersi
sufficiente che il nuovo modello organizzativo
non preveda costi superiori alla fase precedente
nella quale ciascuna funzione era svolta
singolarmente da ogni Ente. Pertanto, nel caso
di specie, occorrerà assicurare anche che le
spese in parola non siano in alcun modo di
ostacolo, avuto riguardo a tutti gli effetti
determinati dal nuovo modello organizzativo
adottato, alla necessaria riduzione della spesa
complessiva (Corte conti Piemonte, n. 118/2013).
65CONTEGGIO SPESE
- Da quanto sopra argomentato se ne ricava che, sul
piano del rispetto della normativa vincolistica
in materia di assunzioni di personale, il Comune
di Cirigliano ben può usufruire del servizio di
polizia locale reso dallAssociazione dei Comuni
alla quale partecipa senza dover assumere proprio
personale. Peraltro, sul piano della contabilità
dellEnte neppure rileva come spesa di personale,
da porre in rapporto alla spesa corrente, il
pagamento della quota parte della spesa
complessiva del servizio associato, dal momento
che la spesa del personale impiegato è
contabilizzata per intero da ciascun Ente al
quale detto personale è legato da rapporto
organico di lavoro. A tal proposito si dovrebbe
prendere in considerazione la opportunità che,
simmetricamente, la spesa sostenuta a titolo di
rimborso a favore del servizio reso dalla
gestione associata debba essere neutralizzata ai
soli fini del calcolo del rapporto spesa di
personale/spesa corrente (Corte conti Basilicata
113/2013)
66CONTEGGIO SPESE
- Si consideri, infatti, preliminarmente che,
salvo che un ente non sia animato (avendone la
possibilità) da spirito oblativo, le convenzioni
che, come si è visto, per dettato normativo
hanno ad oggetto funzioni e servizi determinati
normalmente non saranno unidirezionali, e
quindi ciascuno dei vari enti convenzionati potrà
fornire il personale necessario per lesercizio
delle singole funzioni da associare, e quindi
assumerne la delega o distaccare le risorse umane
necessarie allufficio comune. Conseguentemente,
gli enti locali che accettino di rinunciare a
parte della prestazione lavorativa di un proprio
dipendente in favore di altri enti convenzionati,
pur dovendo computarne integralmente la spesa ai
fini della predetta norma, riceveranno beneficio
dal mancato conteggio della quota necessaria a
retribuire la prestazione svolta in favore dei
propri cittadini dal personale di altri enti
(Corte conti Basilicata 51/2013).
67AUSILI TERZI??
- Si deve notare che il Legislatore vede con
sfavore altre forme soggettivizzate di
esercizio associato delle funzioni che si
sovrappongono ai comuni per questo ha, da un
lato, previsto la soppressione dei consorzi di
funzioni e, dallaltro, per i comuni di piccole
dimensioni, obbligato allesercizio associato di
funzioni solo attraverso unioni o, in via
congiunta o alternativa, convenzioni. Debbono
ritenersi escluse formule organizzative
consistenti nella partecipazione ad aziende
consortili o ad altre forme di aggregazione
(Corte dei conti, Lombardia, 11 settembre 2012,
n. 418)
68AUSILI TERZI??
- In definitiva, per tali comuni di minori
dimensioni, la previsione dellart. 14, commi 27
e ss., del D.L. n. 78/2010 costituisce lunica
applicabile quando ricorrono congiuntamente le
due seguenti circostanze a) il comune
interessato si ponga al di sotto della soglia
demografica di legge (3 mila o 5 mila abitanti)
b) lattività in forma associata, a prescindere
dalla sua connotazione teorica quale servizio o
funzione, ricada nellelencazione legislativa
delle funzioni fondamentali (Corte dei conti,
Lombardia, 11 settembre 2012, n. 418).
69AUSILI TERZI??
- Di conseguenza, il comune istante, nei tempi
definiti dalla norma primaria, sarà tenuto a
cessare la propria partecipazione allazienda
consortile e a organizzare lo svolgimento delle
attività di cui in premessa in forma associata,
tramite la partecipazione a convenzione o unione
(Corte dei conti, Lombardia, 11 settembre 2012,
n. 418) gt Impossibilità di utilizzare, in sede di
gestione associata, le prestazioni di altri
Enti o Aziende consortili. In buona sostanza, le
funzioni devono essere gestite, in modo
associato, facendo leva solo sul personale e
sulle strutture dei Comuni e non di altri Enti
(fattispecie di azienda consortile operante nel
settore dei servizi alla persona).
70SEGRETARIO COMUNALE
- Il Segretario comunale costituisce un distinto
organo monocratico, la cui attività e il cui
ruolo e status è disciplinato espress