Politecnico di Milano - PowerPoint PPT Presentation

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Politecnico di Milano

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Title: Politecnico di Milano


1
Politecnico di Milano
  • Codice in Materia di Protezione dei Dati
    Personali
  • Legge Delega 127/2001

Milano, 18 Dicembre 2003
Gli Adempimenti Le Sanzioni
(Profili Civilistici e Penalistici)
2
LEGGE 675/96
DEFINIZIONI
SI INTENDE PER BANCA DATI, QUALSIASI
COMPLESSO ORGANIZZATO DI DATI PERSONALI,
RIPARTITO IN UNA O PIU UNITA DISLOCATE IN UNO O
PIU SITI SI INTENDE PER TRATTAMENTO, QUALUNQ
UE OPERAZIONE O COMPLESSO DI OPERAZIONI,
EFFETTUATE ANCHE SENZA LAUSILIO DI STRUMENTI
ELETTRONICI, CONCERNENTI LA RACCOLTA, LA
REGISTRAZIONE, LORGANIZZAZIONE, LA
CONSERVAZIONE, LA CONSULTAZIONE, L'ELABORAZIONE,
LA MODIFICAZIONE, LA SELEZIONE, LESTRAZIONE, IL
RAFFRONTO, LUTILIZZO, LINTERCONNESSIONE, IL
BLOCCO, LA COMUNICAZIONE, LA DIFFUSIONE, LA
CANCELLAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI DATI, ANCHE
SE NON REGISTRATI IN UNA BANCA DI DATI
3
LEGGE 675/96
SI INTENDE PER DATO PERSONALE
, QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A PERSONA
FISICA, PERSONA GIURIDICA, ENTE OD ASSOCIAZIONE,
IDENTIFICABILI O IDENTIFICABILI, ANCHE
INDIRETTAMENTE, MEDIANTE RIFERIMENTO A QUALSIASI
ALTRA INFORMAZIONE, IVI COMPRESO UN NUMERO DI
IDENTIFICAZIONE PERSONALE SI INTENDE PER
TITOLARE , LA PERSONA FISICA, LA PERSONA
GIURIDICA, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO
CUI COMPETONO, ANCHE UNITAMENTE AD ALTRO
TITOLARE, LE DECISIONI IN ORDINE ALLE FINALITÀ,
ALLE MODALITA DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
E AGLI STRUMENTI UTILIZZATI, IVI COMPRESO IL
PROFILO DELLA SICUREZZA.
DEFINIZIONI
4
LEGGE 675/96
SI INTENDE PER RESPONSABILE , LA PERSONA
FISICA, LA PERSONA GIURIDICA, LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E QUALSIASI ALTRO ENTE,
ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO PREPOSTO DAL TITOLARE
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI INTENDE
PER INTERESSATO , LA PERSONA FISICA, LA
PERSONA GIURIDICA, LENTE O ASSOCIAZIONE CUI SI
RIFERISCONO I DATI PERSONALI SI INTENDE PER
COMUNICAZIONE , IL DARE CONOSCENZA DEI DATI
PERSONALI A UNO O PIÙ SOGGETTI DETERMINATI
DIVERSI DALLINTERESSATO, DAL RAPPRESENTANTE DEL
TITOLARE NEL TERRITORIO DELLO STATO, DAL
RESPONSABILE E DAGLI INCARICATI, IN QUALUNQUE
FORMA, ANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A
DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONE .
DEFINIZIONI
5
LEGGE 675/96
SI INTENDE PER DIFFUSIONE , IL DARE
CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A SOGGETTI
INDETERMINATI, IN QUALUNQUE FORMA, ANCHE MEDIANTE
LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONE SI
INTENDE PER DATO ANONIMO , IL DATO CHE IN
ORIGINE, O A SEGUITO DI TRATTAMENTO, NON PUÒ
ESSERE ASSOCIATO AD UN INTERESSATO IDENTIFICATO O
IDENTIFICABILE SI INTENDE PER BLOCCO , LA
CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI CON SOSPENSIONE
TEMPORANEA DI OGNI ALTRA OPERAZIONE DEL
TRATTAMENTO SI INTENDE PER GARANTE
, L'AUTORITÀ DI CUI ALLALTRICOLO 153, ISTITUITA
DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675.
DEFINIZIONI
6
  • QUINDI L. 675/96 E UN VERO PROVVEDIMENTO
    NORMATIVO CHE
  • TUTELA IL TRATTAMENTO IN SENSO LATO DEL DATO
    PERSONALE
  • 2. AMPLIA LA CONCEZIONE DI PRIVACY
    DETERMINANDO
  • 2.1 LIMITI ALLINVIOLABILITA STABILENDO
    LE REGOLE DEL
  • TRATTAMENTO
  • 2.2 SANZIONANDO PESANTEMENTE OGNI
    VIOLAZIONE DELLA
  • PRIVACY CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE
    DELLE REGOLE
  • DEL TRATTAMENTO
  • 2.3 FISSA IL TRATTAMENTO NELLAMBITO
    DELLE ATTIVITA
  • PERICOLOSE (ART. 2050 C.C.)

LEGGE 675/96
DEFINIZIONI
7
OBBLIGATORIETA
Art. 37 (Notificazione del trattamento) 1.
Il titolare notifica al Garante il trattamento di
dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda a) dati genetici,
biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una
rete di comunicazione elettronica b) dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per
via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e
diffusive, sieropositività, trapianto di organi e
tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria c)
dati idonei a rivelare la vita sessuale o la
sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale
8
OBBLIGATORIETA
d) dati trattati con lausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la
personalità dellinteressato, o ad analizzare
abitudini o scelte di consumo, ovvero a
monitorare lutilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti e) dati sensibili
registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonché dati
sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie
f) dati registrati in apposite banche di dati
gestite con strumenti elettronici e relative al
rischio sulla solvibilità economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento
di obbligazioni, a comportamenti illeciti o
fraudolenti.
9
VARIABILITA EX GARANTE
2. Il Garante può individuare altri trattamenti
suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e
alle libertà dellinteressato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati
personali, con proprio provvedimento adottato
anche ai sensi dellarticolo 17. Con analogo
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana il Garante può anche
individuare, nellambito dei trattamenti di cui
al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e
pertanto sottratti allobbligo di notificazione.
10
PARTICOLARI MODALITA TECNICHE
3. La notificazione è effettuata con unico atto
anche quando il trattamento comporta il
trasferimento allestero dei dati. 4. Il
Garante inserisce le notificazioni ricevute in un
registro dei trattamenti accessibile a chiunque e
determina le modalità per la sua consultazione
gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il
proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite
la consultazione del registro possono essere
trattate per esclusive finalità di applicazione
della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.
11
GENERALITA
Art. 38 (Modalità di notificazione) 1. La
notificazione del trattamento è presentata al
Garante prima dellinizio del trattamento ed una
sola volta, a prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento da
effettuare, e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
12
ESCLUSIVITA
2. La notificazione è validamente effettuata
solo se è trasmessa per via telematica
utilizzando il modello predisposto dal Garante e
osservando le prescrizioni da questi impartite,
anche per quanto riguarda le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e di conferma
del ricevimento della notificazione. 3. Il
Garante favorisce la disponibilità del modello
per via telematica e la notificazione anche
attraverso convenzioni stipulate con soggetti
autorizzati in base alla normativa vigente, anche
presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
13
OBBLIGATORIETA / ADEGUAMENTO
4. Una nuova notificazione è richiesta solo
anteriormente alla cessazione del trattamento o
al mutamento di taluno degli elementi da indicare
nella notificazione medesima. 5. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche previste dalla normativa vigente.
14
ECCEZIONE
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto
alla notificazione al Garante ai sensi
dellarticolo 37 fornisce le notizie contenute
nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi
pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque.
15
OBBLIGATORIETA
  • Art. 39
  • (Obblighi di Comunicazione)
  • 1. Il titolare del trattamento è tenuto a
    comunicare previamente al Garante le seguenti
    circostanze
  • comunicazione di dati personali da parte di un
    soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non
    prevista da una norma di legge o di regolamento,
    effettuata in qualunque forma anche mediante
    convenzione
  • b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato
    di salute previsto dal programma di ricerca
    biomedica o sanitaria di cui allarticolo 110,
    comma 1, primo periodo.

16
TERMINE / MODALITA
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai
sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi
quarantacinque giorni dal ricevimento della
comunicazione salvo diversa determinazione anche
successiva del Garante. 3. La comunicazione di
cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e
trasmessa a questultimo per via telematica
osservando le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e conferma del ricevimento di cui
allarticolo 38, comma 2, oppure mediante telefax
o lettera raccomandata.
17
TERMINE / MODALITA
Art. 40 (Autorizzazioni Generali) 1. Le
disposizioni del presente codice che prevedono
unautorizzazione del Garante sono applicate
anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
18
TERMINE / MODALITA
Art. 41 (Richieste di Autorizzazione) 1.
Il titolare del trattamento che rientra
nellambito di applicazione di unautorizzazione
rilasciata ai sensi dellarticolo 40 non è tenuto
a presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda
un trattamento autorizzato ai sensi dellarticolo
40 il Garante può provvedere comunque sulla
richiesta se le specifiche modalità del
trattamento lo giustificano.
19
TERMINE / MODALITA
Art. 41 (Richieste di Autorizzazione) 3.
Leventuale richiesta di autorizzazione è
formulata utilizzando esclusivamente il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante e
trasmessa a questultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e
conferma del ricevimento di cui allarticolo 38,
comma 2. La medesima richiesta e lautorizzazione
possono essere trasmesse anche mediante telefax o
lettera raccomandata. 4. Se il richiedente è
invitato dal Garante a fornire informazioni o ad
esibire documenti, il termine di quarantacinque
giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre
dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto. 5. In presenza di
particolari circostanze, il Garante può
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo
determinato. N.B. E sempre richiamato
implicitamente lArt. 15.
20
INTERESSATO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
PREPONE UN
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
INCARICATI
21
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
ART. 28 (TITOLARE DEL TRATTAMENTO) QUANDO IL
TRATTAMENTO E EFFETTUATO DA UNA PERSONA
GIURIDICA, DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DA
UN QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD
ORGANISMO, TITOLARE DEL TRATTAMENTO E LENTITA
NEL SUO COMPLESSO O LUNITA OD ORGANISMO
PERIFERICO CHE ESERCITA UN POTERE DECISIONALE DEL
TUTTO AUTONOMO SULLE FINALITA E SULLE MODALITA
DEL TRATTAMENTO, IVI COMPRESO IL PROFILO DELLA
SICUREZZA.
22
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
  • ART. 29
  • (RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO)
  • IL RESPONSABILE E DESIGNATO DAL TITOLARE
    FACOLTATIVAMENTE
  • SE DESIGNATO, IL RESPONSABILE E INDIVIDUO TRA
    SOGGETTI CHE PER ESPERIENZA, CAPACITA ED
    AFFIDABILITA FORNISCANO IDONEA GARANZIA DEL
    PIENO RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN
    MATERIA DI TRATTAMENTO, IVI COMPRESO IL PROFILO
    RELATIVO ALLA SICUREZZA
  • OVE NECESSARIO PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE,
    POSSONO ESSERE DESIGNATI PIU SOGGETTI, ANCHE
    MEDIANTE SUDDIVISIONE DEI COMPITI
  • I COMPITI AFFIDATI AL RESPONSABILE SONO
    ANALITICAMENTE SPECIFICATI PER ISCRITTO DAL
    TITOLARE
  • IL RESPONSABILE EFFETTUA IL TRATTAMENTO
    ATTENENDOSI ALLE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL
    TITOLARE IL QUALE, ANCHE TRAMITE VERIFICHE
    PERIODICHE, VIGILA PUNTUALE OSSERVANZA DELLE
    DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2 E DELLE PROPRIE
    ISTRUZIONI.

23
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
  • ART. 30
  • (INCARICATI DEL TRATTAMENTO)
  • LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO POSSONO ESSERE
    EFFETTUATE SOLO DA INCARICATI CHE OPERANO SOTTO
    LA DIRETTA AUTORITA DEL TITOLARE E DEL
    RESPONSABILE, ATTENENDOSI ALLE ISTRUZIONI
    IMPARTITE
  • 2. LA DESIGNAZIONE E EFFETTUATA PER ISCRITTO E
    INDIVIDUA PUNTUALMENTE LAMBITO DEL TRATTAMENTO
    CONSENSITO. SI CONSIDERA TALE ANCHE LA
    DOCUMENTATA PREPOSIZIONE DELLA PERSONA FISICA AD
    UNA UNITA PER AL QUALE E INDIVIDUATO, PER
    ISCRITTO, LAMBITO DEL TRATTAMENTO CONSENTITO
    AGLI ADDETTI ALLUNITA MEDESIMA.

24
(No Transcript)
25
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
PERSONA FISICA
PERSONA GIURIDICA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALTRO ENTE O ASSOCIAZIONE O ORGANISMO
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
INCARICATO DEL TRATTAMENTO
26
RESPONSABILITA
TITOLARE DIRETTA INDIRETTA ART. 28
ART. 2049 C.C. ART. 29.1
RESPONSABILE DIRETTA
INDIRETTA ART. 29 ART. 2049
C.C.
INCARICATO DIRETTA ART. 30
27
PERSONE GIURIDICHE
ART. 2380 BIS C.C. AMMINISTRAZIONE CONFERITA AD
UN UNICO AMMINISTRATORE O A PIÙ AMMINISTRATORI
ART. 2381 C.C. COMITATO ESECUTIVO
E AMMINISTRATORI DELEGATI
AMMINISTRATORI DELEGATI
COMITATO ESECUTIVO
RESPONSABILITÀ IN FORMA DELLOBBLIGO DI VIGILARE
E DI AMMINISTRARE
RESPONSABILITÀ DIRETTA DI CIASCUN DELEGATO
NON VIENE
VIGILANZA
MENO
ART. 2392 C.C. RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ
28
ART. 2392 C.C. RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ
CONTEMPLA QUINDI LA POSSIBILITÀ DELLA COSÌ DETTA
DELEGA TIPICA, CONFERITA IN FORZA DEL DETTATO
DELLART. 2381 C.C., CHE PUO ESCLUDERE LA
RESPONSABILITA AGLI AMMINISTRATORI SE SI TRATTA
DI ATTRIBUZIONE DELL A.D. O DEL COMITATO
ESECUTIVO, FERMO COMUNQUE IL DOVERE DI UGUAGLIANZA
A
OGNI DIVERSO CONFERIMENTO DI INCARICO DAL POTERE
AMMINISTRATIVO GESTIONALE COLLEGIALE AD UNO DEGLI
AMMINISTRATORI, COME AD ESEMPIO NELLIPOTESI DI
INCARICO AVENTE NATURA TECNICA E NON GESTIONALE
COSTITUISCE DELEGA ATIPICA, CHE PER SUA STESSA
DEFINIZIONE NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ
DELLORGANO COLLEGIALE.
29
ART. 2392 C.C. RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ
B
ANCHE NELLIPOTESI DI PRESENZA DI UN COMITATO
ESECUTIVO VALE IL PRINCIPIO PROPRIO
DELLATTRIBUZIONE DALLORGANO COLLEGIALE
ALLAMMINISTRATORE DELEGATO, E QUINDI ULTERIORI
DELEGHE INTERNE AL COMITATO ESECUTIVO RIENTRANO
NELLE DELEGHE ATIPICHE CON PERMANENZA DELLA
RESPONSABILITÀ ALLORGANO COLLEGIALE.
30
PERTANTO RITENIAMO CHE PER QUANTO CONCERNE LE
SOCIETÀ DI CAPITALI, IL TITOLARE DEBBA ESSERE
IDENTIFICATO COME SEGUE A) IN PRESENZA DI UN
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE, O DI
AMMINISTRATORE UNICO, CIASCUN AMMINISTRATORE
ASSUME LA QUALIFICA DI TITOLARE B) IN
PRESENZA DI CONSIGLIO CON DELEGHE AD
AMMINISTRATORI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO SARÒ DA
INTENDERSI QUALE TITOLARE ( VEDASI IN TAL
SENSO IL DISPOSTO DELLART. 2392 C.C. COMMA 1),
MENTRE SUL CONSIGLIO GRAVERÀ SEMPRE IL DIRITTO /
DOVERE DI VIGILARE SULLA GESTIONE DEGLI
AMMINISTRATORI DELEGATI, AL FINE DI IMPEDIRE IL
COMPIMENTO DI ATTI PREGIUDIZIEVOLI PER LA SOCIETÀ
(VEDASI ART. 2392 COMMA 2). NE CONSEGUE CHE,
COMUNQUE, SOLO I DELEGATI POSSANO IDENTIFICARSI
NEL TITOLARE
31
PERTANTO RITENIAMO CHE PER QUANTO CONCERNE LE
SOCIETÀ DI CAPITALI, IL TITOLARE DEBBA ESSERE
IDENTIFICATO COME SEGUE
C) IN PRESENZA DI UN COMITATO ESECUTIVO SARANNO
I MEMBRI DI QUESTULTIMO AD ASSUMERE LA QUALIFICA
DI TITOLARE, FERMO RESTANDO IL POTERE DI
CONTROLLO DELLINTERO CONSIGLIO (VEDASI PUNTO
B) D) IN PRESENZA DI DELEGHE PROFESSIONALI,
NON RITENENDOSI POSSIBILE LESISTENZA DI DELEGHE
ATIPICHE LA QUALIFICA SPETTERÀ ALLORGANO
INCARICATO (VEDASI ART. 2392 COMMA 1 E 2).
32
IPOTESI A
E IL TITOLARE
INCARICATO
CONTRATTO DI SERVICE OUTSOURCING FACILITY
MANAGEMENT DISASTER RECOVERY
INCARICATO
E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
IPOTESI B
33
SI È INNANZI AD UNA RESPONSABILITÀ DI NATURA
CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE CHE INVESTE, A
CASCATA A) IL TITOLARE E IL GESTORE DELLA
BANCA DATI B) I TERZI CONTRATTUALMENTE LEGATI AI
PRIMI PER FORNITURE DI BENI SERVIZI NEI
CONFRONTI DELLINTERESSATO, CIOÈ DELLA PERSONA
FISICA O GIURIDICA O COMUNQUE DELLENTE CUI SI
RIFERISCONO I DATI PERSONALI
34
ART. 15 LEGGE 675/96 (DANNI CAGIONATI PER EFFETTO
DEL TRATTAMENTO)
  • CHIUNQUE CAGIONA DANNO AD ALTRI PER EFFETTO DEL
    TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI È TENUTO AL
    RISARCIMENTO AI SENSI DELLART. 2050 C.C
  • IL DANNO NON PARTIMONIALE E RISARCIBILE ANCHE IN
    CASO DI VIOLAZIONE DELLARTICOLO 11.

ART. 2050 C.C.
CHIUNQUE CAGIONA DANNO AD ALTRI NELLO
SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ PERICOLOSA, PER SUA
NATURA O PER LA NATURA DEI MEZZI ADOPERATI, È
TENUTO AL RISARCIMENTO, SE NON PROVA DI AVERE
ADOTTATO TUTTE LE MISURE IDONEE A EVITARE IL
DANNO.
35
GRAVANDO SUL TITOLARE LA RESPONSABILITÀ EX ART.
2050 C.C., QUEST'ULTIMO È GRAVATO DALLA INERENTE
PRESUNZIONE E DOVRA DIMOSTRARE DI AVER ADOTTATO
TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA POSSIBILI E
RIFERIBILI ALLO STATO ATTUALE DI
CONOSCENZA. TECNICA E SCIENTIFICA. È, IN ALTRE
PAROLE, LO STESSO PRINCIPIO ATTUATO DALLA LEGGE
SULLA RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO
DIFETTOSO. LEGGE 24/05/88 N. 224
ORA, CON LA LEGGE 675/96
  • SI È INNANZI A
  • UNESTENSIONE EX LEGE DEL PRINCIPIO DI ATTIVITÀ
    PERICOLOSA ( ART.
  • 15)
  • B) UNESTENSIONE IMPLICITA DERIVANTE DALLA NATURA
    DELLATTIVITÀ DI RACCOLTA, GESTIONE ED
    TRATTAMENTO DEI DATI CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI
    MARGINI DI SICUREZZA
  • ( ART. 31-32-33-34-35-36)

36
INOLTRE
LART. 36 LEGGE 675/96 VA COLLOCATO ANCHE IN
RAFFRONTO CON GLI ART. 614-615 E 615 TER
INTRODOTTI DALLA LEGGE 547/93 SUI COMPUTER
CRIMES RELATIVI AL PRINCIPIO DELLA SICUREZZA DEL
SISTEMA INFORMATIVO.
37
DANNO
IL TERMINE DANNO EVOCA DI PER SE STESSO UNA
SITUAZIONE SPIACEVOLE, NEGATIVA, PORTATRICE DI
RIPERCUSSIONI NON CERTO POSITIVE CHE INFLUENZANO
SIA LA SFERA SOGGETTIVA DI CHI IL DANNO SUBISCE,
CHE QUELLA DI CHI IL DANNO ABBIA CAUSATO. QUINDI
UN EFFETTO LESIVO, UN EFFETTO NEGATIVO SUL
SOGGETTO DANNEGGIATO ED INFINE IL RISARCIMENTO
DEL DANNO PATITO DAL DANNEGGIATO.
IN QUESTA PRIMA PARTE DEL LAVORO, AFFRONTEREMO,
PUR PER SOMMI CAPI, LA PROBLEMATICA DEL DANNO
ALLA PERSONA, QUALE FONTE DIR RESPONSABILITÀ PER
CHI LABBIA CAUSATO E DI DIRITTI DI RISARCIMENTO
PER CHI LABBIA PATITO.
38
DANNO
LA QUESTIONE DANNO NON È DI POCO CONTO, ED È
STATA OGGETTO DI TRAVAGLIATE E NON SEMPRE
CONCORDANTI, ANALISI DA PARTE DEGLI AUTORI DI
DIRITTO E DELLA GIURISPRUDENZA, CHE SOVENTE HANNO
BATTUTO STRADE DIVERSE. VA COMUNQUE RICONOSCIUTO
CHE I GIUDICI, ANCHE ATTRAVERSO LA CORTE
COSTITUZIONALE, E SOPRATTUTTO TRAMITE LE
NUMEROSISSIME SENTENZE DI MERITO CIVILI E PENALI,
HANNO TRACCIATO UNA PRECISA AREA DI INFLUENZA.
39
DANNO
TUTTO HA SUBITO UNA SVOLTA INCISIVA CON LA
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 14.7.1986 N.
184 , CHE , INTERVENENDO IN MERITO ALLART. 2059
C.C. , HA STATUITO POSTO CHE LAR. 2059 C.C.
ATTIENE ESCLUSIVAMENTE AI DANNI MORALI SUBIETTIVI
E NON ESCLUDE CHE ALTRE DISPOSIZIONI PREVEDANO LA
RISARCIBILITÀ DEL DANNO BIOLOGICO PER SÉ
CONSIDERATO B) IL DIRITTO VIVENTE INDIVIDUA
NELLART. 2043 C.C., IN RELAZIONE ALLART. 32
COST. LA DISPOSIZIONE CHE PERMETTE LA
RISARCIBILITÀ IN OGNI CASO DI TALE PREGIUDIZIO, È
INFONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DELLART. 2059 C.C. NELLA PARTE IN
CUI PREVEDE LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON
PATRIMONIALE DERIVANTE DALLA LESIONE DEL DIRITTO
ALLA SALUTE SOLTANTO IN CONSEGUENZA DI UN REATO,
I RIFERIMENTO AGLI ART. 2,3,24 E 32 COST. E CON
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 17.2.1994
N. 37 CHE AVEVA IDENTIFICATO IL DANNO MORALE
SOGGETTIVO, INTESO QUALE TRANSEUNTE TURBAMENTO
PSICOLOGICO, COME DANNO-CONSEGUENZA , IN QUANTO
TALE RISARCIBILE SOLO OVE DERIVI DALLA
MENOMAZIONE DELLINTERGITÀ PSICO-FISICA
DELLOFFESO O DA ALTRO TIPO DI EVENTO PRODUTTIVO
DI DANNO PATRIMONIALE. ENTRAVA COSÌ
PREPOTENTEMENTE IN CAMPO LA NOZIONE DI DANNO
BIOLOGICO.
40
DANNO
  • QUINDI SI AVRANNODIVERSI CRITERI DI DANNO, TRA
    CUI
  • 1. DANNI ALLA SALUTE PSICO FISICA CON RIFLESSI
    PECULIARI LESIONI CHE
  • ALLA PERSONA CHE SI TRADUCONO IN ESBORSI
    PECUNIARI O COMUNQUE CON
  • INCIDENZA SUL REDDITO FUTURO DEL SOGGETTO
    LESO.
  • 2. DANNI ALLA SALUTE PSICO FISICA INDIPENDENTI
    DAI RIFLESSI PECUNIARI , E
  • QUINDI SENZA FAR RIFERIMENTO AI LORO
    RIFLESSI NEGATIVI SUL PATRIMONIO
  • E SUL REDDITO DEL SOGGETTO OFFESO.
  • 3. DANNI DA SOFFERENZE ( CONSIDERATE
    INDIPENDENTEMENTE DALLE LESIONI
  • IN SÉ ALLA SALUTE, CON RIFLESSI PECULIARI
    AFFLIZIONI , DOLORI,
  • TURBAMENTI, CHE SI TRADUCONO IN MANCATI
    GUADAGNI E CHE COMUNQUE SI
  • HANNO INFLUENZA NEGATIVA SUL REDDITO DEL
    DANNEGGIATO.
  • 4. DANNI DA SOFFERENZE CHE, A DIFFERENZA DI
    QUELLI DI CUI AL PUNTO
  • PRECEDENTE, SONO INDIPENDENTI DA INCIDENZE
    PECUNIARIE.

41
DANNO
I DANNI DI CUI AI PUNTI 1 E 3 SONO I COSÌ DETTI
DANNI PATRIMONIALI, LA CUI RISARCIBILITÀ È
STABILITA DAGLI ARTT. 1223, 126 E 2043 C.C., I
DANNI DI CUI AL PUNTO 4 SONO STATI DEFINITI COME
DANNI NON PATRIMONIALI O MORALI, ED INFINE
NELLAMBITO DI CUI AL PUNTO 2 SONO
RICOMPRENDIBILI I DANNI BIOLOGICI O ALLA
SALUTE. TALI ULTIMI DANNI NON SONO PERÒ LIMITATI
ALLA SEMPLICE LESIONE DELLINTEGRITÀ FISICA, MA
RISPECCHIANO ANCHE IL DANNO PSICHICO.
42
DANNO
IN ORDINE AI DANNI MORALI SI OSSERVA COME A
FRONTE DELLA DISCUSSIONE DOTTRINALE E
GIURISPRUDENZIALE SE IL DANNO MORALE FOSSE
RISARCIBILE SOLO IN PRESENZA DI MENOMAZIONE
FISICA DELLOFFESO O DI DANNO PATRIMONIALE ,
OPPURE NO, LA CORTE DI CASSAZIONE, CON SENTENZA A
SEZIONI UNITE, 7 DICEMBRE 2001 N. 2515 , HA
STABILITO ( NELLA CAUSA ICMESA ) IN CASO DI
COMPROMISSIONE DELLAMBIENTE A SEGUITO DI
DISASTRO COLPOSO ( ART.449 C.P.) IL DANNO MORALE
SOGGETTIVO , LAMENTATO DAI SOGGETTI CHE SI
TROVINO IN UNA PARTICOLARE SITUAZIONE ( IN QUANTO
ABITINO E/O LAVORINO IN DETTO AMBIENTE ) E CHE
PROVINO IN CONCRETO DI AVER SUBITO UN TURBAMENTO
PSICHICO ( SOFFERENZE, PATEMI DANIMO ) DI NATURA
TRANSITORIA A CAUSA DELLESPOSIZIONE A SOSTANZE
INQUINANTI ED ALLE CONSEGUENTI NORMALI
LIMITAZIONI DEL NORMALE SVOLGIMENTO DELLA LORO
VITA, È RISARCIBILE AUTONOMAMENTE ANCHE IN
MANCANZA DI UNA LESIONE ALLINTEGRITÀ PSICOFISICA
( DANNO BIOLOGICO ) O DI ALTRO EVENTO PRODUTTIVO
DI DANNO PATRIMONIALE . CIÒ IN QUANTO IL REATO
PLURIOFFENSIVO COMPORTA, OLTRE ALLOFFESA
ALLAMBIENTE ED ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ,
LOFFESA AI SINGOLI, PREGIUDICATI NELLA LORO
SFERA INDIVIDUALE .
43
DANNO
LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, HANNO RITENUTO
SUPERABILE IL DETTATO DELLE CITATE SENTENZE
COSTITUZIONALI SULLA BASE DELLEVOLVERSI DELLA
SITUAZIONE DI FATTO E GIURIDICA , ANCHE ALLA LUCE
DELLA SUCCESSIVA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 24
OTTOBRE 1994 N. 372, CHE APPROFONDENDO LA
TEMATICA, HA AFFERMATO LAUTONOMA RISARCIBILITÀ
DEL DANNO ALLA SALUTE E DEL DANNO MORALE .
44
ILLECITI PENALI
  • Art. 167
  • (Trattamento Illecito di Dati)
  • - Modifica precedente Art. 35 -
  • Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
    chiunque (soggetto attivo), al fine di trarne per
    sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un
    danno, procede al trattamento di dati personali
    in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli
    18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in
    applicazione dellarticolo 129, è punito, se dal
    fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei
    a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
    comunicazione o diffusione (aggravante), con la
    reclusione da sei a ventiquattro mesi.
  • 2. Salvo che il fatto costituisca più grave
    reato, chiunque,(dolo specifico) al fine di
    trarne per sé o per al-tri profitto o di recare
    ad altri un danno, procede al trattamento di dati
    personali in vio-lazione di quanto disposto dagli
    articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27
    e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento
    (condizione di applicabilità), con la reclusione
    da uno a tre anni.

45
ILLECITI PENALI
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante) - Modifica precedente
Art. 34 - 1. Chiunque, nella notificazione di
cui allarticolo 37 o in comunicazioni, atti,
documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di
accer-tamenti, dichiara o attesta falsamente
notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi (dolo specifico), è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
46
ILLECITI PENALI
Art. 169 (Misure di Sicurezza) 1. Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dallarticolo 33 è punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
diecimila euro a cinquan-tamila euro (vedi Art.
615 ter C.P. Slide successiva) 2. Allautore
del reato, allatto dellaccertamento o, nei casi
complessi, anche con succes-sivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolariz-zazione non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità o
per loggettiva difficoltà delladempimento e
comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se
risulta ladempimento alla prescrizione, l'autore
del reato è ammesso dal Garante a pagare una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'a-dempimento
e il pagamento estinguono il reato. Lorgano che
impartisce la prescrizione e il pubblico
ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
47
ILLECITI PENALI
Art. 615-ter. - Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico. Chiunque abusivamente
si introduce in un sistema informati telematico
protetto da misure di sicurezza ovvero vi si
mantiene contro la volontà espressa o tacita di
chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la
reclusione fino a tre anni. La pena è della
reclusione da uno a cinque anni 1) se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio, con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
alla funzione o al servizio, o da chi esercita
anche abusivamente la professione di
investigatore privato, o con abuso della qualità
di operatore del sistema (357 s.) 2) se il
colpevole per commettere il fatto usa violenza
sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesemente armato 3) se dal fatto deriva la
distruzione o il danneggiamento del sistema o
l'interruzione totale o parziale del suo
funzionamento, ovvero la distruzione o il
danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti (635-bfs). Qualora i
fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino
sistemi informatici o telematici di interesse
militare o relativi all'ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica o alla sanità o alla
protezione civile o comunque di interesse
pubblico, la pena è, rispettivamente, della
reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto
anni. Nel caso previsto dal primo comma il
delitto è punibile a querela della persona
offesa negli altri casi si procede dufficio.
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