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IL CODICE DEI BENI CULTURALI

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Title: IL CODICE DEI BENI CULTURALI


1
  • IL CODICE DEI BENI CULTURALI
  • E DEL PAESAGGIO

2
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
  • Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
    (d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) è la legge
    fondamentale per la tutela e la valorizzazione
    del patrimonio culturale italiano.
  • E il punto di arrivo di una lunga e originale
    tradizione giuridica, ma nello stesso tempo è un
    corpus normativo dinamico, che deve essere
    adeguato alla evoluzione costituzionale e
    giurisprudenziale, nonché ai trattati ed alle
    convenzioni internazionali.

3
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
  • In particolare nella concezione della tutela, il
    Codice raccoglie lesperienza giuridica originale
    dellItalia ed attua il dettato dellart. 9 della
    Costituzione
  • La Repubblica promuove lo sviluppo della
    cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
  • Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
    artistico della Nazione.

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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
  • Le radici storiche e culturali.
  • La prima legge di tutela, la L. 185/1902, era
    imperniata sulla identificazione / catalogazione
    dei beni, ma ebbe scarsa efficacia.
  • Le leggi che ancora oggi costituiscono in gran
    parte limpianto degli istituti della tutela
    sono quelle del 1939, in particolare la L. 1089
    (Tutela delle cose di interesse storico e
    artistico).

5
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
  • Caratteri principali della legislazione del 1939
  • Il bene, ancorché di proprietà privata, è
    collegato alle finalità pubbliche implicate dalle
    sue caratteristiche estetico culturali
    linteresse pubblico della conservazione prevale
    sul diritto di proprietà e, in un ambito
    rigorosamente definito dalla legge, ne limita
    lesercizio.
  • Lesercizio della tutela presuppone
    lidentificazione dei beni, o in quanto
    appartenenti a particolari categorie (es. cose
    dinteresse archeologico), o attraverso un
    procedimento amministrativo (dichiarazione
    dinteresse storico artistico).
  • Il fine necessario e sufficiente della tutela è
    la conservazione
  • Ai beni dello Stato viene assegnato un regime
    speciale tale da distinguerli e proteggerli
    rispetto ad ogni altro bene o posizione
    soggettiva.
  • Si rafforza unapposita amministrazione di
    settore, cruciale per la regolazione e gestione
    degli interventi in materia.

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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
  • Levoluzione della legislazione
  • Legislazione di settore (antichità e belle arti,
    bellezze naturali, archivi, biblioteche)
  • Il Testo Unico (d.lgsl. 490/1999)
  • Il Codice (d.lgs. 42/2004)
  • Successive modifiche dd.lgs. 156 e 157 del 2006,
    dd.lgs. 62 e 63 del 2008
  • Il processo di regionalizzazione
  • Il d.lgs. 112/1998
  • La legge costituzionale 3/2001

7
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
  • Nota esplicativa
  • Il Testo Unico è una raccolta organica delle
    norme vigenti per i diversi settori, coordinate
    con il d.lgs. 112/1998, redatto dal Governo su
    delega del Parlamento ed approvato con decreto
    legislativo. Ha quindi un carattere
    essenzialmente ricognitivo.
  • Il Codice è una legge organica che, nei limiti
    della delega conferita dal Parlamento ed in
    particolare per la necessità di armonizzare la
    legislazione con la riforma del titolo V della
    Costituzione, ha innovato lordinamento
    previgente in diversi punti. Anche il Codice è
    stato approvato con decreto legislativo.
  • Il decreto legislativo è un provvedimento di
    legge adottato dal Governo su delega del
    Parlamento, come previsto dallart. 14 della L.
    400/1988. La legge di delega deve definire in
    modo sufficientemente preciso i limiti
    dellattività legislativa del governo

8
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
  • Liter del Codice dei Beni Culturali e del
    Paesaggio
  • la delega al Governo (art.10 della legge
    137/2002)
  • Motivazioni
  • Inadeguatezza della legge 1089/39, a fronte del
    dilatarsi della concezione di bene culturale
  • Adeguamento della legislazione alla modifica del
    Titolo V della Costituzione, che aveva introdotto
    una ripartizione di competenze tra Stato e
    Regioni in base alle funzioni (tutela /
    valorizzazione) e non agli oggetti (o al loro
    rilievo) determinando una frattura innaturale tra
    attività sempre concepite unitariamente.
  • Contenuti
  • Adeguamento al nuovo assetto costituzionale
  • Armonizzazione con la normativa UE (in materia di
    circolazione)
  • Definizione dei concetti fondamentali
    (patrimonio, tutela, valorizzazione,
    conservazione)
  • Miglioramento dellefficacia dellazione
    amministrativa
  • Aggiornamento degli strumenti di individuazione e
    protezione del patrimonio
  • Apertura al settore privato (gestione e
    valorizzazione).

9
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
  • Decreto Legislativo n. 42/2004 recante il
    Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai
    sensi dellart.10 della legge 137/2002
  • Parte I Disposizioni Generali (artt.1-9)
  • Parte II Beni culturali (art.10-130)
  • Parte III Beni Paesaggistici (art.131-159)
  • Parte IV Sanzioni (art.160-181)
  • Parte V Disposizioni Transitorie
    (artt.182-184)
  • Allegato A (categorie di beni e valori)

10
Codice Parte I Codice Parte I
  • La parte I del Codice dei beni culturali (artt.
    1-9)
  • Principi
  • Il patrimonio culturale
  • La tutela del patrimonio culturale
  • Funzioni dello Stato in materia di tutela
  • Cooperazione delle regioni e degli enti pubblici
    territoriali in materia di tutela
  • Valorizzazione
  • Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
  • Beni culturali di interesse religioso

11
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
  • Articolo 1 Principi
  • La Repubblica tutela e valorizza il patrimonio
    culturale alla luce del nuovo art. 114 della
    Costituzione la R. è costituita dai comuni, dalle
    province, dalle città metropolitane, dalle
    regioni e dallo Stato. Tutti questi soggetti
    concorrono ad assicurare e sostenere la
    conservazione del patrimonio culturale e a
    favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione.
  • Nellattuale assetto costituzionale, lo Stato
    dispone di potestà legislativa esclusiva in tema
    di tutela le regioni hanno competenza
    concorrente sulla valorizzazione (art. 117). La
    legge statale disciplina forme dintesa e di
    coordinamento nella materia della tutela dei beni
    culturali.

12
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I la nozione di patrimonio culturale
  • La nozione di patrimonio culturale
  • Il termine patrimonio adottato dal Codice
    comprende i beni culturali ed i beni
    paesaggistici (art. 2).
  • Lespressione è presente nella legislazione
    precedente (art. 733 CP alcuni articoli della
    legge 1089/1939 art. 9 Cost. L. 44/1975
    d.lgs.112/1998) soprattutto in riferimento al
    tema della salvaguardia.
  • In Italia, a differenza di altri paesi e
    dellordinamento comunitario ed internazionale,
    prevaleva luso delle distinte espressioni beni
    culturali e beni paesaggistici.
  • Il recupero del termine unificante patrimonio
    intensifica il richiamo della disposizione
    costituzionale e razionalizza il raccordo,
    concettuale e gerarchico, tra la salvaguardia del
    patrimonio culturale e la tutela e la
    valorizzazione dei beni culturali e dei beni
    paesaggistici.

13
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I la nozione di patrimonio culturale
  • Il riferimento ad un patrimonio nazionale, vale
    a dire ad un insieme complesso ma unitario,
    comporta lidea di una aggregazione consolidatasi
    nel tempo, della quale la cosa non
    necessariamente fa parte sin dalla sua genesi e
    comporta la considerazione dei beni come
    complesso dinsieme in qualche modo organico,
    coerentemente al riferimento soggettivo della sua
    appartenenza allintera Nazione.

14
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I la nozione di patrimonio culturale
  • Lespressione patrimonio evidenzia lo scopo
    conservativo patrimonio (ingl. heritage) evoca
    un complesso di cose che, a chiunque
    appartengano, in ragione di una loro comune
    connotazione sono assoggettate ad un regime di
    limitazione in vista di un interesse conservativo
    reputato superiore alla libera disponibilità
    proprietaria.
  • In coerenza con questa funzione eminente, il
    Codice ribadendo un concetto fondamentale del
    Testo unico - espressamente prevede la prevalenza
    della funzione conservativa, esplicata nei modi
    della tutela, sulla fruizione e sulla
    valorizzazione.
  • La portata pratica del rapporto di
    subordinazione è notevole in epoca in cui gli
    interessi legati alla valorizzazione economica
    spesso sembrano voler dominare (si pensi a
    rischiosi spostamenti di opere darte per
    mostre).
  • Il bene culturale vale in sé e non quale oggetto
    di scambio o di godimento è il c. d. diritto
    allinutilità del bene culturale.

15
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I La nozione di patrimonio culturale
  • Il patrimonio culturale è della Nazione in
    quanto ne costituisce un elemento identitario
    essenziale (Appartengono al patrimonio culturale
    della Nazione tutti i Beni aventi riferimento
    alla storia della civiltà recita lesordio della
    dichiarazione conclusiva della Commissione
    Franceschini). Ciò esclude la possibilità di
    individuare un patrimonio di interesse locale.
  • Lappartenenza del patrimonio alla Nazione,
    conforme allart. 9 Cost., non è meramente
    descrittiva di un elemento identificativo
    dellidentità nazionale, ma ha anche valore
    precettivo il che vale in particolar modo circa
    lorganizzazione come circa i criteri di
    esercizio della funzione pubblica. Questa
    appartenenza nazionale rende infatti
    imprescindibile il riferimento allo Stato
    dellattività di tutela, richiede lomogeneità e
    lunitarietà della tutela stessa e dei suoi
    criteri su tutto il territorio nazionale e, come
    riflesso organizzativo, postula lunitarietà
    dellapparato competente e della relativa azione.
    Un tale significato di unitarietà di funzione e
    di compiti si riferisce non solo alla tutela, ma
    anche nei limiti dei principi fondamentali
    alla valorizzazione.

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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
  • Art. 3 Tutela del patrimonio culturale.
  • Per la prima volta il Codice dà una definizione
    compiuta del concetto di tutela (precedentemente
    lart. 148 del d.lgs. 112/1998 laveva espressa
    solo in relazione al riparto di competenze con le
    Regioni)
  • La tutela consiste nellesercizio delle funzioni
    e nella disciplina delle attività dirette, sulla
    base di unadeguata attività conoscitiva, ad
    individuare i beni costituenti il patrimonio
    culturale ed a garantirne la protezione e la
    conservazione per fini di pubblica fruizione.
    Lesercizio delle funzioni di tutela si esplica
    anche attraverso provvedimenti volti a conformare
    e regolare diritti e comportamenti inerenti al
    patrimonio culturale.
  • E stato osservato che si tratta della
    disposizione cardine (insieme al successivo art.
    6) del Codice, sia per le relazioni orizzontali
    con gli altri articoli della parte I, sia per
    quelle verticali con lintero titolo I della II
    parte, che ne costituisce una specificazione.

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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
  • Art. 4 Funzioni dello Stato in materia di
    tutela.
  • La norma attribuisce le funzioni di tutela al
    Ministero per i beni e le attività culturali, che
    le esercita direttamente o ne può conferire
    lesercizio alle regioni attraverso intese e
    coordinamenti. Il Ministero esercita le funzioni
    di tutela sui beni culturali di proprietà statale
    anche se in consegna o in uso ad amministrazioni
    e soggetti diversi.

18
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
  • Art. 5 Cooperazione delle regioni e degli altri
    enti pubblici territoriali in materia di tutela
    del patrimonio culturale.
  • Nellambito dellesercizio della tutela il ruolo
    delle regioni e delle autonomie locali, con
    lesclusione delle competenze già delegate dalla
    legge (in particolare su alcune tipologie di beni
    librari), è fortemente subordinato, e si esplica
    attraverso accordi o intese, previo parere della
    Conferenza Stato Regioni. Al Ministero spettano
    comunque la potestà di indirizzo e di vigilanza
    ed il potere sostitutivo in caso di perdurante
    inerzia o inadempienza.

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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
  • Art. 6 Valorizzazione del patrimonio culturale.
  • Come lart.3 per la tutela, lart. 6 rappresenta
    la prima compiuta definizione della funzione
    della valorizzazione, concetto reso quanto mai
    ambiguo dalluso (incremento del mero valore
    economico diretto o indiretto). La valorizzazione
    è diretta a promuovere la conoscenza del
    patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori
    condizioni di utilizzazione e fruizione, al fine
    di promuovere lo sviluppo della cultura e
    comprende la promozione ed il sostegno degli
    interventi di conservazione. Sono state
    introdotte specificazioni delle attività relative
    alla valorizzazione dei beni paesaggistici.
  • La valorizzazione deve essere attuata in forme
    compatibili con le esigenze di tutela.
  • La Repubblica (quindi Stato, regioni, enti
    locali) favorisce e sostiene la partecipazione
    dei soggetti privati, singoli e associati.
  • Quanto ai soggetti cui spetta lesercizio della
    funzione, occorre ricordare che la Corte
    Costituzionale, con sentenza del 2004 (n. 26) ha
    affermato il cosiddetto principio dominicale,
    che limita la potestà legislativa regionale al
    solo ambito dei beni non statali, ammettendo la
    potestà regolamentare, anche di dettaglio, del
    Ministero in materia di beni statali. Per altro
    il comma 4 dellart. 112 del Codice, riformulato
    dal d.lgs. 156/2006, rinvia ad accordi tra Stato,
    regioni ed enti locali, la definizione di
    strategie ed obiettivi comuni e lelaborazione di
    piani strategici di sviluppo culturale.

20
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
  • Lart. 7 (Funzioni e compiti in materia di
    valorizzazione del patrimonio culturale),
    richiama lart. 117, c. 3, della Costituzione,
    introducendo le disposizioni successive,
    contenute nella parte II, titolo II, capo II
    (artt. 111 e seg.), da intendersi come principi
    fondamentali ai quali deve informarsi la
    legislazione concorrente delle regioni.
  • Il d.lgs. 62/2008 ha integrato il Codice con un
    art. 7 bis che recepisce le convenzioni UNESCO
    del 3 novembre 2003 (salvaguardia del patrimonio
    culturale immateriale) e 20 ottobre 2005
    (protezione e promozione delle diversità
    culturali), assoggettando alle disposizioni del
    Codice le espressioni di identità culturale
    collettiva, limitatamente alle testimonianze
    materiali.

21
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
  • Lart. 8 conferma le potestà attribuite alla
    regioni a statuto speciale ed alle province
    autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e
    dalle relative norme di attuazione.
  • In realtà solo la regione siciliana e le due
    province autonome dispongono di potestà
    legislativa esclusiva in materia di beni
    culturali (con lesclusione dei beni
    archivistici). Le altre regioni a statuto
    speciale hanno invece poteri grosso modo
    corrispondenti a quelli previsti dal vecchio art.
    117 Cost., inferiori a quelli attualmente
    attribuiti alle regioni a statuto ordinario.
    Inoltre gli statuti più antichi non fanno
    riferimento ai beni paesaggistici (Sicilia,
    Sardegna,Val dAosta). Si deve quindi ritenere
    (C.Cost., sent. n. 274/1973) che la norma più
    favorevole del nuovo art. 117 si estenda alle
    regioni a statuto speciale.

22
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
  • Art. 9 Beni culturali di interesse religioso
  • I beni culturali di interesse religioso rientrano
    nellintegrale competenza dello Stato in materia
    di tutela del patrimonio culturale, fatto salvo
    il principio di collaborazione espressamente
    richiamato, ad esempio, allart. 12 della L.
    121/1985 (Accordo di revisione del Concordato
    conla Chiesa cattoica). Il Codice, tuttavia, come
    già il T.U. 490/1999, considera il concorrente
    interesse delle confessioni religiose a
    preservare una componente essenziale della
    propria identità collettiva e attribuisce una
    rafforzata responsabilità alle autorità religiose
    in ragione del particolare rilievo che i beni da
    esse detenuti hanno nel quadro del patrimonio
    storico e artistico della Nazione. La nozione di
    beni culturali di interesse religioso,
    conformemente al dettato costituzionale, supera
    quello contemplato dalla L. 1089/1939 di cose
    appartenenti ad enti ecclesiastici.
  • Il limite allazione del Ministero (e delle
    regioni) è dato dalle esigenze di culto, per le
    quali è necessaria la concorrente valutazione
    delle autorità religiose.

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Il Codice La nozione di bene culturale
  • La II parte del Codice Beni culturali Tutela
  • 1. Loggetto della tutela (artt. 10 17)
  • Caratteri della nozione di bene culturale
  • Tipicità (il carattere di testimonianza avente
    carattere di civiltà richiede una qualificazione
    da parte del legislatore.
  • Pluralità (caratterizzazione per categorie)
  • Materialità (i beni che il legislatore ha sin qui
    individuato sono cose)

24
Il Codice Le categorie di beni culturali
  • Le categorie generali (art. 10 Codice)
  • Lordinamento ha previsto, sin dalla legge 1089
    del 1939, una distinzione soggettiva tra beni
    pubblici o appartenenti a enti privati senza fini
    di lucro e beni privati dichiarati. Per i primi è
    richiesto, ai fini dellassoggettamento alle
    disposizioni di tutela, il semplice interesse
    culturale. Per gli altri un interesse
    qualificato, particolarmente importante o
    eccezionale.
  • I beni appartenenti a soggetti pubblici
  • Le cose immobili e mobili che presentano
    interesse artistico, storico, archeologico o
    etnoantropologico.
  • Le raccolte dei musei, pinacoteche, gallerie
    pubblici.
  • Gli archivi ed i singoli documenti pubblici.
  • Le raccolte librarie delle biblioteche
    pubbliche.

25
Il Codice Le categorie di beni culturali
  • I beni di proprietà privata linteresse
    qualificato.
  • Le cose immobili e mobili che presentano
    interesse artistico, storico, archeologico ed
    etnoantropologico particolarmente importante
  • Gli archivi e i singoli documenti che rivestono
    interesse storico particolarmente importante
  • Le raccolte librarie di eccezionale interesse
    culturale
  • Le cose immobili e mobili che rivestono un
    interesse particolarmente importante per il
    riferimento con la storia politica, militare,
    della letteratura, dellarte e della cultura in
    genere, ovvero quali testimonianze dellidentità
    e della storia delle istituzioni pubbliche,
    collettive e religiose
  • Le collezioni o serie di oggetti che per
    tradizione, fama e particolari caratteristiche
    ambientali, rivestono come complesso un
    eccezionale interesse artistico o storico

26
Il Codice Le categorie di beni culturali
  • Specificazione di particolari beni compresi tra
    le cose immobili e mobili
  • Le cose che interessano la paleontologia, la
    preistoria e le primitive civiltà, la numismatica
  • Manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli,
    libri, stampe, incisioni, carte geografiche,
    spartiti musicali, fotografie con relativi
    negativi e matrici, pellicole cinematografiche e
    supporti audiovisivi aventi carattere di rarità e
    di pregio
  • Ville, parchi, giardini, pubbliche piazze, vie,
    strade e altri spazi aperti urbani di interesse
    artistico o storico
  • I siti minerari di interesse storico o
    antropologico
  • Le navi e i galleggianti dinteresse artistico,
    storico o etnoantropologico
  • Le architetture rurali quali testimonianze
    delleconomia rurale tradizionale

27
Il Codice La verifica dellinteresse culturale
  • Art. 12
  • Fino allentrata in vigore del Codice gli enti
    pubblici diversi dallo Stato e le persone
    giuridiche private senza fini di lucro erano
    tenute a presentare elenchi dei propri beni
    mobili ed immobili aventi interesse artistico e
    storico, soggetti a validazione del Ministero
    (declaratoria). Anche beni non inclusi negli
    elenchi potevano comunque essere assoggettati
    alla disciplina di tutela. Per i beni di
    proprietà statale non si prevedeva alcuna
    procedura di individuazione.
  • Il sistema era fonte di incertezze, anche perché
    lobbligo della dichiarazione era largamente
    disatteso, e rendeva di fatto inattuabile la
    dismissione di beni pubblici, anche qualora non
    avessero interesse culturale.
  • Il Codice ha sostanzialmente modificato tale
    situazione, prevedendo che tutti i beni di
    proprietà pubblica opera di autore non più
    vivente e che abbiano più di 50 anni siano
    soggetti a verifica dellinteresse culturale.
    Nelle more del procedimento i beni sono
    assoggettati alla disciplina di tutela. La
    verifica positiva è equiparata a tutti gli
    effetti alla dichiarazione di cui al successivo
    art. 13 (ad es. trascrizione nei registri
    immobiliari). La verifica deve concludersi entro
    120 giorni. Il d.lgs. 156/2007 ha eliminato il
    silenzio assenso, che aveva suscitato numerose
    polemiche, per cui in caso di inadempimento
    dellAmministrazione è possibile solo il ricorso
    in via amministrativa.
  • Le modalità attuative sono state definite
    mediante intese per i beni dello Stato, e con
    decreti ministeriali per gli altri soggetti.

28
Il Codice La dichiarazione dellinteresse
culturale
  • Il riconoscimento della qualità di bene
    culturale
  • la dichiarazione dellinteresse culturale
    (artt.13 - 16)
  • La dichiarazione è un atto amministrativo con cui
    il bene viene sottoposto ad un regime giuridico
    che ne limita la piena disponibilità in ragione
    di un superiore interesse pubblico.
  • Nel procedimento devono essere rispettate le
    norme che riguardano la partecipazione degli
    interessati (L. 241/1990).
  • Contro il provvedimento è ammesso ricorso al
    Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
    La presentazione del ricorso sospende gli effetti
    del provvedimento, fatte salve le misure
    cautelari di tutela. Il Ministero, sentito il
    competente organo consultivo (Comitato tecnico
    scientifico di settore), decide sul ricorso entro
    90 giorni, e può annullare o riformare latto
    impugnato.
  • La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che
    il provvedimento di vincolo, nella parte in cui
    esprime il giudizio di particolare interesse,
    rappresenta il frutto di un apprezzamento
    tecnico - discrezionale. Ne consegue che le
    valutazioni dellamministrazione sono sindacabili
    solo in relazione alla congruità ed alla
    manifesta illogicità della motivazione.

29
Il Codice La conservazione
  • Misure di conservazione (artt. 29-44)
  • Art. 29 La conservazione del patrimonio
    culturale è assicurata mediante una coerente,
    coordinata e programmata attività di studio,
    prevenzione, manutenzione e restauro.
  • Definizione giuridica dei concetti di
  • Prevenzione Complesso delle attività idonee a
    limitare le situazioni di rischio connesse al
    bene culturale nel suo contesto
  • Manutenzione Complesso delle attività e degli
    interventi destinati al controllo delle
    condizioni del bene culturale e al mantenimento
    dellintegrità, dellefficienza funzionale e
    dellidentità del bene e delle sue parti.
  • Restauro Lintervento diretto sul bene
    attraverso un complesso di operazioni finalizzate
    allintegrità materiale ed al recupero del bene
    medesimo, alla protezione ed alla trasmissione
    dei suoi valori culturali.

30
Il Codice La conservazione
  • Segue art. 29
  • Lart. 29 definisce anche
  • Competenza del MiBAC, in concorso con le Regioni
    e con la collaborazione delle Università e degli
    istituti di ricerca, in materia di linee di
    indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli
    dintervento in materia di conservazione dei beni
    culturali
  • Competenza esclusiva dei restauratori per
    lesecuzione del restauro di beni mobili e
    superfici decorate e riserva del MiBAC per la
    definizione dei profili professionali
  • Competenza del MiBAC per laccreditamento delle
    scuole di restauro
  • Modalità di istituzione di centri cui affidare
    attività di ricerca, sperimentazione, studio,
    documentazione ed attuazione di interventi di
    particolare complessità e scuole di alta
    formazione.

31
Il Codice Circolazione I beni culturali
pubblici
  • Il demanio culturale (artt. 53 54)
  • Il legislatore ha attribuito allo Stato ed agli
    enti territoriali un ruolo di proprietario
    privilegiato, in considerazione della
    funzionalizzazione allinteresse pubblico dei
    beni, ove lappartenenza pubblica corrisponde al
    godimento libero da parte della collettività, ad
    una fruizione potenzialmente universale.
    Sostanzialmente al diritto alla fruizione
    corrisponde un dovere pubblico alla conservazione
    ed alla utilizzazione collettiva.
  • Di qui lassoggettamento dei beni culturali
    appartenenti allo Stato, alle regioni ed agli
    altri enti pubblici territoriali al regime
    demaniale stabilito dagli artt. 822 e 824 del
    Codice Civile, nonché dallart. 11 della legge
    281/1970. Il principio di inalienabilità dei beni
    culturali demaniali, pertanto, è derogabile solo
    nei modi previsti dal Codice, quale legge
    speciale. Tale previsione rende inapplicabile ad
    essi qualsiasi norma che disponesse la
    dismissione del patrimonio pubblico.
  • Il demanio culturale è costituito da
  • a) immobili ed aree di interesse archeologico
  • b) monumenti nazionali
  • c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie,
    biblioteche
  • d) gli archivi

32
Il Codice Circolazione I beni culturali
pubblici
  • Segue art. 54
  • Altri beni culturali inalienabili
  • a) i beni mobili e immobili di cui allart.10 c.
    1 che non siano stati oggetto di verifica
    negativa ex art. 12
  • b) le cose mobili di autori viventi o aventi
    meno di 50 anni facenti parte di raccolte
    appartenenti allo Stato o ad enti pubblici
    territoriali
  • c) singoli documenti di enti territoriali e
    archivi e singoli documenti di enti non
    territoriali
  • d) immobili appartenenti allo Stato o ad enti
    pubblici territoriali dichiarate di interesse
    particolarmente importante quali testimonianze
    dellidentità e della storia delle istituzioni
    pubbliche, collettive e religiose.
  • POSSONO TUTTAVIA ESSERE OGGETTO DI TRASFERIMENTO
  • TRA STATO, REGIONI, ENTI TERRITORIALI

33
Il Titolo II del Codice fruizione e
valorizzazione la fruizione
  • Gli artt. 101 110 inquadrano la fruizione come
    una funzione distinta dalla valorizzazione, anche
    se sostanzialmente i principi sono riconducibili
    a questultima. Occorre ricordare che lart.1 del
    Codice pone lobbligo di garantire la fruizione
    (e non la valorizzazione) in capo a tutti i
    soggetti pubblici, anche non territoriali
  • In questa parte del Codice vengono in primo luogo
    definiti gli istituti e luoghi della cultura,
    in parte in modo innovativo (ad es. definizioni
    di museo, archivio, biblioteca, complesso
    monumentale) (art. 101).
  • Recependo la sentenza 9/2004 C.Cost., lobbligo
    di assicurare la fruizione è in capo a ciascuno
    dei soggetti pubblici che li detiene, mentre alla
    legge regionale compete disciplinarne lesercizio
    negli istituti e luoghi non statali.
  • Il coordinamento, larmonizzazione e
    lintegrazione tra i diversi soggetti pubblici è
    perseguito mediante gli accordi previsti dal
    successivo art. 112, con i quali il Ministero può
    trasferire alle regioni ed agli enti territoriali
    la disponibilità di istituti e luoghi della
    cultura statali (principi di sussidiarietà,
    differenziazione e adeguatezza) (art.102).
  • I beni pubblici possono essere concessi in uso a
    singoli richiedenti per finalità compatibili con
    la loro destinazione culturale, mediante il
    corrispettivo del canone. La concessione è
    subordinata ad autorizzazione del Soprintendente
    per i beni non statali.

34
Il Titolo II del Codice fruizione e
valorizzazione la valorizzazione
  • Gli artt. 111 121 sono dedicati ai principi
    della valorizzazione.
  • Lart. 111 è sostanzialmente teso a collocare
    nellambito della valorizzazione le attività
    consistenti nella gestione dei beni, rimaste
    prive di una propria autonoma previsione sia nel
    nuovo Titolo V della Costituzione che nello
    stesso Codice. Viene riconosciuto il ruolo dei
    soggetti privati, che possono concorrere e
    partecipare alliniziativa pubblica, ma anche
    agire autonomamente. I principi che ispirano la
    valorizzazione ad iniziativa pubblica sono
    quelli, di derivazione comunitaria, propri
    dellerogazione dei servizi pubblici. Della
    valorizzazione ad iniziativa privata viene
    riconosciuta lutilità sociale e la finalità di
    solidarietà sociale ad essa sono quindi
    applicabili le normative di favore previste, sia
    in termini di contributi e sovvenzioni, sia di
    agevolazioni fiscali.

35
Il Titolo II del Codice fruizione e
valorizzazione la valorizzazione
  • A valle della legislazione concorrente dello
    Stato e delle regioni, lobiettivo di coordinare
    le politiche dei diversi soggetti istituzionali
    che devono assicurare la valorizzazione è
    affidato ad accordi per definire strategie ed
    obiettivi comuni, nonché per elaborare i
    conseguenti piani strategici di sviluppo
    culturale e i programmi, che possono riguardare
    anche beni privati previo consenso degli
    interessati. Tali accordi possono riguardare
    lambito regionale o subregionale. A tal fine lo
    Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
    territoriali possono costituire appositi
    soggetti giuridici, ai quali possono partecipare
    privati proprietari di beni culturali e persone
    giuridiche senza fini di lucro (es. fondazioni
    che abbiano tali interventi nelle proprie
    finalità statutarie).
  • Ulteriori accordi possono essere stipulati tra i
    soggetti istituzionali per regolare servizi
    strumentali comuni destinati alla fruizione e
    valorizzazione, eventualmente istituendo forme
    consortili non imprenditoriali per la gestione di
    uffici comuni. (Art. 112)

36
Il Titolo II del Codice fruizione e
valorizzazione la valorizzazione
  • Lart. 112 si coordina con lart. 114, che
    prevede che il Ministero, le regioni e gli altri
    enti pubblici territoriali, anche con il concorso
    delle università, fissano i livelli minimi di
    qualità delle attività di valorizzazione su beni
    di pertinenza pubblica e ne curano
    laggiornamento periodico. Tutti i soggetti che
    hanno la gestione delle attività di
    valorizzazione sono tenuti a rispettare i livelli
    adottati.
  • Questa previsione, quindi, costituisce una forma
    di garanzia rispetto alla possibile gestione
    indiretta delle attività di valorizzazione.
  • Viene quindi attribuito al Ministero, in base
    allart. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione,
    il compito di definire i livelli essenziali del
    servizio in modo omogeneo sul territorio
    nazionale. Ciò non sembra escludere la
    possibilità che i livelli minimi possano essere
    integrati o migliorati, su base regionale.

37
Il Titolo II del Codice fruizione e
valorizzazione la valorizzazione
  • La gestione delle attività di valorizzazione può
    avvenire in forma diretta o indiretta (art. 115).
  • Essa può essere svolta quindi dalle strutture
    organizzative interne che devono disporre di
    adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
    finanziaria e contabile e di idoneo personale
    tecnico. A questo fine si può dar luogo a
    consorzi pubblici.
  • In alternativa, al fine di assicurare un miglior
    livello di valorizzazione e previa valutazione
    comparativa in termini di sostenibilità e di
    efficacia, la gestione delle attività può essere
    affidata a terzi, anche in forma congiunta e
    integrata, mediante procedure di evidenza
    pubblica, sulla base della valutazione
    comparativa di specifici progetti.
  • Il contratto di servizio con il concessionario
    deve determinare contenuti e tempi di attuazione
    del progetto di gestione, i livelli di qualità
    delle attività e dei servizi, le professionalità
    degli addetti, nonché i servizi essenziali da
    garantire per la pubblica fruizione.
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