Title: IL CODICE DEI BENI CULTURALI
1- IL CODICE DEI BENI CULTURALI
- E DEL PAESAGGIO
2Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
- Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
(d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) è la legge
fondamentale per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale italiano. - E il punto di arrivo di una lunga e originale
tradizione giuridica, ma nello stesso tempo è un
corpus normativo dinamico, che deve essere
adeguato alla evoluzione costituzionale e
giurisprudenziale, nonché ai trattati ed alle
convenzioni internazionali.
3Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
- In particolare nella concezione della tutela, il
Codice raccoglie lesperienza giuridica originale
dellItalia ed attua il dettato dellart. 9 della
Costituzione - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. - Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
4Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
- Le radici storiche e culturali.
- La prima legge di tutela, la L. 185/1902, era
imperniata sulla identificazione / catalogazione
dei beni, ma ebbe scarsa efficacia. - Le leggi che ancora oggi costituiscono in gran
parte limpianto degli istituti della tutela
sono quelle del 1939, in particolare la L. 1089
(Tutela delle cose di interesse storico e
artistico).
5Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
- Caratteri principali della legislazione del 1939
- Il bene, ancorché di proprietà privata, è
collegato alle finalità pubbliche implicate dalle
sue caratteristiche estetico culturali
linteresse pubblico della conservazione prevale
sul diritto di proprietà e, in un ambito
rigorosamente definito dalla legge, ne limita
lesercizio. - Lesercizio della tutela presuppone
lidentificazione dei beni, o in quanto
appartenenti a particolari categorie (es. cose
dinteresse archeologico), o attraverso un
procedimento amministrativo (dichiarazione
dinteresse storico artistico). - Il fine necessario e sufficiente della tutela è
la conservazione - Ai beni dello Stato viene assegnato un regime
speciale tale da distinguerli e proteggerli
rispetto ad ogni altro bene o posizione
soggettiva. - Si rafforza unapposita amministrazione di
settore, cruciale per la regolazione e gestione
degli interventi in materia.
6Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
- Levoluzione della legislazione
- Legislazione di settore (antichità e belle arti,
bellezze naturali, archivi, biblioteche) - Il Testo Unico (d.lgsl. 490/1999)
- Il Codice (d.lgs. 42/2004)
- Successive modifiche dd.lgs. 156 e 157 del 2006,
dd.lgs. 62 e 63 del 2008 - Il processo di regionalizzazione
- Il d.lgs. 112/1998
- La legge costituzionale 3/2001
7Il Codice dei beni culturali e del paesaggio -
Premessa
- Nota esplicativa
- Il Testo Unico è una raccolta organica delle
norme vigenti per i diversi settori, coordinate
con il d.lgs. 112/1998, redatto dal Governo su
delega del Parlamento ed approvato con decreto
legislativo. Ha quindi un carattere
essenzialmente ricognitivo. - Il Codice è una legge organica che, nei limiti
della delega conferita dal Parlamento ed in
particolare per la necessità di armonizzare la
legislazione con la riforma del titolo V della
Costituzione, ha innovato lordinamento
previgente in diversi punti. Anche il Codice è
stato approvato con decreto legislativo. - Il decreto legislativo è un provvedimento di
legge adottato dal Governo su delega del
Parlamento, come previsto dallart. 14 della L.
400/1988. La legge di delega deve definire in
modo sufficientemente preciso i limiti
dellattività legislativa del governo
8Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Liter del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio - la delega al Governo (art.10 della legge
137/2002) - Motivazioni
- Inadeguatezza della legge 1089/39, a fronte del
dilatarsi della concezione di bene culturale - Adeguamento della legislazione alla modifica del
Titolo V della Costituzione, che aveva introdotto
una ripartizione di competenze tra Stato e
Regioni in base alle funzioni (tutela /
valorizzazione) e non agli oggetti (o al loro
rilievo) determinando una frattura innaturale tra
attività sempre concepite unitariamente. - Contenuti
- Adeguamento al nuovo assetto costituzionale
- Armonizzazione con la normativa UE (in materia di
circolazione) - Definizione dei concetti fondamentali
(patrimonio, tutela, valorizzazione,
conservazione) - Miglioramento dellefficacia dellazione
amministrativa - Aggiornamento degli strumenti di individuazione e
protezione del patrimonio - Apertura al settore privato (gestione e
valorizzazione).
9Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Decreto Legislativo n. 42/2004 recante il
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai
sensi dellart.10 della legge 137/2002 - Parte I Disposizioni Generali (artt.1-9)
- Parte II Beni culturali (art.10-130)
- Parte III Beni Paesaggistici (art.131-159)
- Parte IV Sanzioni (art.160-181)
- Parte V Disposizioni Transitorie
(artt.182-184) - Allegato A (categorie di beni e valori)
10Codice Parte I Codice Parte I
- La parte I del Codice dei beni culturali (artt.
1-9) - Principi
- Il patrimonio culturale
- La tutela del patrimonio culturale
- Funzioni dello Stato in materia di tutela
- Cooperazione delle regioni e degli enti pubblici
territoriali in materia di tutela - Valorizzazione
- Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
- Beni culturali di interesse religioso
11Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
- Articolo 1 Principi
- La Repubblica tutela e valorizza il patrimonio
culturale alla luce del nuovo art. 114 della
Costituzione la R. è costituita dai comuni, dalle
province, dalle città metropolitane, dalle
regioni e dallo Stato. Tutti questi soggetti
concorrono ad assicurare e sostenere la
conservazione del patrimonio culturale e a
favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione. - Nellattuale assetto costituzionale, lo Stato
dispone di potestà legislativa esclusiva in tema
di tutela le regioni hanno competenza
concorrente sulla valorizzazione (art. 117). La
legge statale disciplina forme dintesa e di
coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
12Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I la nozione di patrimonio culturale
- La nozione di patrimonio culturale
-
- Il termine patrimonio adottato dal Codice
comprende i beni culturali ed i beni
paesaggistici (art. 2). - Lespressione è presente nella legislazione
precedente (art. 733 CP alcuni articoli della
legge 1089/1939 art. 9 Cost. L. 44/1975
d.lgs.112/1998) soprattutto in riferimento al
tema della salvaguardia. - In Italia, a differenza di altri paesi e
dellordinamento comunitario ed internazionale,
prevaleva luso delle distinte espressioni beni
culturali e beni paesaggistici. - Il recupero del termine unificante patrimonio
intensifica il richiamo della disposizione
costituzionale e razionalizza il raccordo,
concettuale e gerarchico, tra la salvaguardia del
patrimonio culturale e la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali e dei beni
paesaggistici. -
13Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I la nozione di patrimonio culturale
- Il riferimento ad un patrimonio nazionale, vale
a dire ad un insieme complesso ma unitario,
comporta lidea di una aggregazione consolidatasi
nel tempo, della quale la cosa non
necessariamente fa parte sin dalla sua genesi e
comporta la considerazione dei beni come
complesso dinsieme in qualche modo organico,
coerentemente al riferimento soggettivo della sua
appartenenza allintera Nazione.
14Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I la nozione di patrimonio culturale
- Lespressione patrimonio evidenzia lo scopo
conservativo patrimonio (ingl. heritage) evoca
un complesso di cose che, a chiunque
appartengano, in ragione di una loro comune
connotazione sono assoggettate ad un regime di
limitazione in vista di un interesse conservativo
reputato superiore alla libera disponibilità
proprietaria. - In coerenza con questa funzione eminente, il
Codice ribadendo un concetto fondamentale del
Testo unico - espressamente prevede la prevalenza
della funzione conservativa, esplicata nei modi
della tutela, sulla fruizione e sulla
valorizzazione. - La portata pratica del rapporto di
subordinazione è notevole in epoca in cui gli
interessi legati alla valorizzazione economica
spesso sembrano voler dominare (si pensi a
rischiosi spostamenti di opere darte per
mostre). - Il bene culturale vale in sé e non quale oggetto
di scambio o di godimento è il c. d. diritto
allinutilità del bene culturale.
15Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I La nozione di patrimonio culturale
- Il patrimonio culturale è della Nazione in
quanto ne costituisce un elemento identitario
essenziale (Appartengono al patrimonio culturale
della Nazione tutti i Beni aventi riferimento
alla storia della civiltà recita lesordio della
dichiarazione conclusiva della Commissione
Franceschini). Ciò esclude la possibilità di
individuare un patrimonio di interesse locale. - Lappartenenza del patrimonio alla Nazione,
conforme allart. 9 Cost., non è meramente
descrittiva di un elemento identificativo
dellidentità nazionale, ma ha anche valore
precettivo il che vale in particolar modo circa
lorganizzazione come circa i criteri di
esercizio della funzione pubblica. Questa
appartenenza nazionale rende infatti
imprescindibile il riferimento allo Stato
dellattività di tutela, richiede lomogeneità e
lunitarietà della tutela stessa e dei suoi
criteri su tutto il territorio nazionale e, come
riflesso organizzativo, postula lunitarietà
dellapparato competente e della relativa azione.
Un tale significato di unitarietà di funzione e
di compiti si riferisce non solo alla tutela, ma
anche nei limiti dei principi fondamentali
alla valorizzazione.
16Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
- Art. 3 Tutela del patrimonio culturale.
- Per la prima volta il Codice dà una definizione
compiuta del concetto di tutela (precedentemente
lart. 148 del d.lgs. 112/1998 laveva espressa
solo in relazione al riparto di competenze con le
Regioni) - La tutela consiste nellesercizio delle funzioni
e nella disciplina delle attività dirette, sulla
base di unadeguata attività conoscitiva, ad
individuare i beni costituenti il patrimonio
culturale ed a garantirne la protezione e la
conservazione per fini di pubblica fruizione.
Lesercizio delle funzioni di tutela si esplica
anche attraverso provvedimenti volti a conformare
e regolare diritti e comportamenti inerenti al
patrimonio culturale. - E stato osservato che si tratta della
disposizione cardine (insieme al successivo art.
6) del Codice, sia per le relazioni orizzontali
con gli altri articoli della parte I, sia per
quelle verticali con lintero titolo I della II
parte, che ne costituisce una specificazione.
17Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
- Art. 4 Funzioni dello Stato in materia di
tutela. - La norma attribuisce le funzioni di tutela al
Ministero per i beni e le attività culturali, che
le esercita direttamente o ne può conferire
lesercizio alle regioni attraverso intese e
coordinamenti. Il Ministero esercita le funzioni
di tutela sui beni culturali di proprietà statale
anche se in consegna o in uso ad amministrazioni
e soggetti diversi.
18Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
- Art. 5 Cooperazione delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali in materia di tutela
del patrimonio culturale. - Nellambito dellesercizio della tutela il ruolo
delle regioni e delle autonomie locali, con
lesclusione delle competenze già delegate dalla
legge (in particolare su alcune tipologie di beni
librari), è fortemente subordinato, e si esplica
attraverso accordi o intese, previo parere della
Conferenza Stato Regioni. Al Ministero spettano
comunque la potestà di indirizzo e di vigilanza
ed il potere sostitutivo in caso di perdurante
inerzia o inadempienza.
19Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
- Art. 6 Valorizzazione del patrimonio culturale.
- Come lart.3 per la tutela, lart. 6 rappresenta
la prima compiuta definizione della funzione
della valorizzazione, concetto reso quanto mai
ambiguo dalluso (incremento del mero valore
economico diretto o indiretto). La valorizzazione
è diretta a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione, al fine
di promuovere lo sviluppo della cultura e
comprende la promozione ed il sostegno degli
interventi di conservazione. Sono state
introdotte specificazioni delle attività relative
alla valorizzazione dei beni paesaggistici. - La valorizzazione deve essere attuata in forme
compatibili con le esigenze di tutela. - La Repubblica (quindi Stato, regioni, enti
locali) favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli e associati. - Quanto ai soggetti cui spetta lesercizio della
funzione, occorre ricordare che la Corte
Costituzionale, con sentenza del 2004 (n. 26) ha
affermato il cosiddetto principio dominicale,
che limita la potestà legislativa regionale al
solo ambito dei beni non statali, ammettendo la
potestà regolamentare, anche di dettaglio, del
Ministero in materia di beni statali. Per altro
il comma 4 dellart. 112 del Codice, riformulato
dal d.lgs. 156/2006, rinvia ad accordi tra Stato,
regioni ed enti locali, la definizione di
strategie ed obiettivi comuni e lelaborazione di
piani strategici di sviluppo culturale.
20Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
- Lart. 7 (Funzioni e compiti in materia di
valorizzazione del patrimonio culturale),
richiama lart. 117, c. 3, della Costituzione,
introducendo le disposizioni successive,
contenute nella parte II, titolo II, capo II
(artt. 111 e seg.), da intendersi come principi
fondamentali ai quali deve informarsi la
legislazione concorrente delle regioni. - Il d.lgs. 62/2008 ha integrato il Codice con un
art. 7 bis che recepisce le convenzioni UNESCO
del 3 novembre 2003 (salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale) e 20 ottobre 2005
(protezione e promozione delle diversità
culturali), assoggettando alle disposizioni del
Codice le espressioni di identità culturale
collettiva, limitatamente alle testimonianze
materiali.
21Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
- Lart. 8 conferma le potestà attribuite alla
regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione. - In realtà solo la regione siciliana e le due
province autonome dispongono di potestà
legislativa esclusiva in materia di beni
culturali (con lesclusione dei beni
archivistici). Le altre regioni a statuto
speciale hanno invece poteri grosso modo
corrispondenti a quelli previsti dal vecchio art.
117 Cost., inferiori a quelli attualmente
attribuiti alle regioni a statuto ordinario.
Inoltre gli statuti più antichi non fanno
riferimento ai beni paesaggistici (Sicilia,
Sardegna,Val dAosta). Si deve quindi ritenere
(C.Cost., sent. n. 274/1973) che la norma più
favorevole del nuovo art. 117 si estenda alle
regioni a statuto speciale.
22Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parte I
- Art. 9 Beni culturali di interesse religioso
- I beni culturali di interesse religioso rientrano
nellintegrale competenza dello Stato in materia
di tutela del patrimonio culturale, fatto salvo
il principio di collaborazione espressamente
richiamato, ad esempio, allart. 12 della L.
121/1985 (Accordo di revisione del Concordato
conla Chiesa cattoica). Il Codice, tuttavia, come
già il T.U. 490/1999, considera il concorrente
interesse delle confessioni religiose a
preservare una componente essenziale della
propria identità collettiva e attribuisce una
rafforzata responsabilità alle autorità religiose
in ragione del particolare rilievo che i beni da
esse detenuti hanno nel quadro del patrimonio
storico e artistico della Nazione. La nozione di
beni culturali di interesse religioso,
conformemente al dettato costituzionale, supera
quello contemplato dalla L. 1089/1939 di cose
appartenenti ad enti ecclesiastici. - Il limite allazione del Ministero (e delle
regioni) è dato dalle esigenze di culto, per le
quali è necessaria la concorrente valutazione
delle autorità religiose.
23Il Codice La nozione di bene culturale
- La II parte del Codice Beni culturali Tutela
- 1. Loggetto della tutela (artt. 10 17)
- Caratteri della nozione di bene culturale
- Tipicità (il carattere di testimonianza avente
carattere di civiltà richiede una qualificazione
da parte del legislatore. - Pluralità (caratterizzazione per categorie)
- Materialità (i beni che il legislatore ha sin qui
individuato sono cose)
24Il Codice Le categorie di beni culturali
- Le categorie generali (art. 10 Codice)
- Lordinamento ha previsto, sin dalla legge 1089
del 1939, una distinzione soggettiva tra beni
pubblici o appartenenti a enti privati senza fini
di lucro e beni privati dichiarati. Per i primi è
richiesto, ai fini dellassoggettamento alle
disposizioni di tutela, il semplice interesse
culturale. Per gli altri un interesse
qualificato, particolarmente importante o
eccezionale. - I beni appartenenti a soggetti pubblici
- Le cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico. - Le raccolte dei musei, pinacoteche, gallerie
pubblici. - Gli archivi ed i singoli documenti pubblici.
- Le raccolte librarie delle biblioteche
pubbliche.
25Il Codice Le categorie di beni culturali
- I beni di proprietà privata linteresse
qualificato. - Le cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico ed
etnoantropologico particolarmente importante - Gli archivi e i singoli documenti che rivestono
interesse storico particolarmente importante - Le raccolte librarie di eccezionale interesse
culturale - Le cose immobili e mobili che rivestono un
interesse particolarmente importante per il
riferimento con la storia politica, militare,
della letteratura, dellarte e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dellidentità
e della storia delle istituzioni pubbliche,
collettive e religiose - Le collezioni o serie di oggetti che per
tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali, rivestono come complesso un
eccezionale interesse artistico o storico
26Il Codice Le categorie di beni culturali
- Specificazione di particolari beni compresi tra
le cose immobili e mobili - Le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civiltà, la numismatica - Manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli,
libri, stampe, incisioni, carte geografiche,
spartiti musicali, fotografie con relativi
negativi e matrici, pellicole cinematografiche e
supporti audiovisivi aventi carattere di rarità e
di pregio - Ville, parchi, giardini, pubbliche piazze, vie,
strade e altri spazi aperti urbani di interesse
artistico o storico - I siti minerari di interesse storico o
antropologico - Le navi e i galleggianti dinteresse artistico,
storico o etnoantropologico - Le architetture rurali quali testimonianze
delleconomia rurale tradizionale
27Il Codice La verifica dellinteresse culturale
- Art. 12
- Fino allentrata in vigore del Codice gli enti
pubblici diversi dallo Stato e le persone
giuridiche private senza fini di lucro erano
tenute a presentare elenchi dei propri beni
mobili ed immobili aventi interesse artistico e
storico, soggetti a validazione del Ministero
(declaratoria). Anche beni non inclusi negli
elenchi potevano comunque essere assoggettati
alla disciplina di tutela. Per i beni di
proprietà statale non si prevedeva alcuna
procedura di individuazione. - Il sistema era fonte di incertezze, anche perché
lobbligo della dichiarazione era largamente
disatteso, e rendeva di fatto inattuabile la
dismissione di beni pubblici, anche qualora non
avessero interesse culturale. - Il Codice ha sostanzialmente modificato tale
situazione, prevedendo che tutti i beni di
proprietà pubblica opera di autore non più
vivente e che abbiano più di 50 anni siano
soggetti a verifica dellinteresse culturale.
Nelle more del procedimento i beni sono
assoggettati alla disciplina di tutela. La
verifica positiva è equiparata a tutti gli
effetti alla dichiarazione di cui al successivo
art. 13 (ad es. trascrizione nei registri
immobiliari). La verifica deve concludersi entro
120 giorni. Il d.lgs. 156/2007 ha eliminato il
silenzio assenso, che aveva suscitato numerose
polemiche, per cui in caso di inadempimento
dellAmministrazione è possibile solo il ricorso
in via amministrativa. - Le modalità attuative sono state definite
mediante intese per i beni dello Stato, e con
decreti ministeriali per gli altri soggetti.
28Il Codice La dichiarazione dellinteresse
culturale
- Il riconoscimento della qualità di bene
culturale - la dichiarazione dellinteresse culturale
(artt.13 - 16) - La dichiarazione è un atto amministrativo con cui
il bene viene sottoposto ad un regime giuridico
che ne limita la piena disponibilità in ragione
di un superiore interesse pubblico. - Nel procedimento devono essere rispettate le
norme che riguardano la partecipazione degli
interessati (L. 241/1990). - Contro il provvedimento è ammesso ricorso al
Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
La presentazione del ricorso sospende gli effetti
del provvedimento, fatte salve le misure
cautelari di tutela. Il Ministero, sentito il
competente organo consultivo (Comitato tecnico
scientifico di settore), decide sul ricorso entro
90 giorni, e può annullare o riformare latto
impugnato. - La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che
il provvedimento di vincolo, nella parte in cui
esprime il giudizio di particolare interesse,
rappresenta il frutto di un apprezzamento
tecnico - discrezionale. Ne consegue che le
valutazioni dellamministrazione sono sindacabili
solo in relazione alla congruità ed alla
manifesta illogicità della motivazione.
29Il Codice La conservazione
- Misure di conservazione (artt. 29-44)
- Art. 29 La conservazione del patrimonio
culturale è assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attività di studio,
prevenzione, manutenzione e restauro. - Definizione giuridica dei concetti di
- Prevenzione Complesso delle attività idonee a
limitare le situazioni di rischio connesse al
bene culturale nel suo contesto - Manutenzione Complesso delle attività e degli
interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dellintegrità, dellefficienza funzionale e
dellidentità del bene e delle sue parti. - Restauro Lintervento diretto sul bene
attraverso un complesso di operazioni finalizzate
allintegrità materiale ed al recupero del bene
medesimo, alla protezione ed alla trasmissione
dei suoi valori culturali.
30Il Codice La conservazione
- Segue art. 29
- Lart. 29 definisce anche
- Competenza del MiBAC, in concorso con le Regioni
e con la collaborazione delle Università e degli
istituti di ricerca, in materia di linee di
indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli
dintervento in materia di conservazione dei beni
culturali - Competenza esclusiva dei restauratori per
lesecuzione del restauro di beni mobili e
superfici decorate e riserva del MiBAC per la
definizione dei profili professionali - Competenza del MiBAC per laccreditamento delle
scuole di restauro - Modalità di istituzione di centri cui affidare
attività di ricerca, sperimentazione, studio,
documentazione ed attuazione di interventi di
particolare complessità e scuole di alta
formazione.
31Il Codice Circolazione I beni culturali
pubblici
- Il demanio culturale (artt. 53 54)
- Il legislatore ha attribuito allo Stato ed agli
enti territoriali un ruolo di proprietario
privilegiato, in considerazione della
funzionalizzazione allinteresse pubblico dei
beni, ove lappartenenza pubblica corrisponde al
godimento libero da parte della collettività, ad
una fruizione potenzialmente universale.
Sostanzialmente al diritto alla fruizione
corrisponde un dovere pubblico alla conservazione
ed alla utilizzazione collettiva. - Di qui lassoggettamento dei beni culturali
appartenenti allo Stato, alle regioni ed agli
altri enti pubblici territoriali al regime
demaniale stabilito dagli artt. 822 e 824 del
Codice Civile, nonché dallart. 11 della legge
281/1970. Il principio di inalienabilità dei beni
culturali demaniali, pertanto, è derogabile solo
nei modi previsti dal Codice, quale legge
speciale. Tale previsione rende inapplicabile ad
essi qualsiasi norma che disponesse la
dismissione del patrimonio pubblico. - Il demanio culturale è costituito da
- a) immobili ed aree di interesse archeologico
- b) monumenti nazionali
- c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie,
biblioteche - d) gli archivi
32Il Codice Circolazione I beni culturali
pubblici
- Segue art. 54
- Altri beni culturali inalienabili
- a) i beni mobili e immobili di cui allart.10 c.
1 che non siano stati oggetto di verifica
negativa ex art. 12 - b) le cose mobili di autori viventi o aventi
meno di 50 anni facenti parte di raccolte
appartenenti allo Stato o ad enti pubblici
territoriali - c) singoli documenti di enti territoriali e
archivi e singoli documenti di enti non
territoriali - d) immobili appartenenti allo Stato o ad enti
pubblici territoriali dichiarate di interesse
particolarmente importante quali testimonianze
dellidentità e della storia delle istituzioni
pubbliche, collettive e religiose. - POSSONO TUTTAVIA ESSERE OGGETTO DI TRASFERIMENTO
- TRA STATO, REGIONI, ENTI TERRITORIALI
33Il Titolo II del Codice fruizione e
valorizzazione la fruizione
- Gli artt. 101 110 inquadrano la fruizione come
una funzione distinta dalla valorizzazione, anche
se sostanzialmente i principi sono riconducibili
a questultima. Occorre ricordare che lart.1 del
Codice pone lobbligo di garantire la fruizione
(e non la valorizzazione) in capo a tutti i
soggetti pubblici, anche non territoriali - In questa parte del Codice vengono in primo luogo
definiti gli istituti e luoghi della cultura,
in parte in modo innovativo (ad es. definizioni
di museo, archivio, biblioteca, complesso
monumentale) (art. 101). - Recependo la sentenza 9/2004 C.Cost., lobbligo
di assicurare la fruizione è in capo a ciascuno
dei soggetti pubblici che li detiene, mentre alla
legge regionale compete disciplinarne lesercizio
negli istituti e luoghi non statali. - Il coordinamento, larmonizzazione e
lintegrazione tra i diversi soggetti pubblici è
perseguito mediante gli accordi previsti dal
successivo art. 112, con i quali il Ministero può
trasferire alle regioni ed agli enti territoriali
la disponibilità di istituti e luoghi della
cultura statali (principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza) (art.102). - I beni pubblici possono essere concessi in uso a
singoli richiedenti per finalità compatibili con
la loro destinazione culturale, mediante il
corrispettivo del canone. La concessione è
subordinata ad autorizzazione del Soprintendente
per i beni non statali.
34Il Titolo II del Codice fruizione e
valorizzazione la valorizzazione
- Gli artt. 111 121 sono dedicati ai principi
della valorizzazione. - Lart. 111 è sostanzialmente teso a collocare
nellambito della valorizzazione le attività
consistenti nella gestione dei beni, rimaste
prive di una propria autonoma previsione sia nel
nuovo Titolo V della Costituzione che nello
stesso Codice. Viene riconosciuto il ruolo dei
soggetti privati, che possono concorrere e
partecipare alliniziativa pubblica, ma anche
agire autonomamente. I principi che ispirano la
valorizzazione ad iniziativa pubblica sono
quelli, di derivazione comunitaria, propri
dellerogazione dei servizi pubblici. Della
valorizzazione ad iniziativa privata viene
riconosciuta lutilità sociale e la finalità di
solidarietà sociale ad essa sono quindi
applicabili le normative di favore previste, sia
in termini di contributi e sovvenzioni, sia di
agevolazioni fiscali.
35Il Titolo II del Codice fruizione e
valorizzazione la valorizzazione
- A valle della legislazione concorrente dello
Stato e delle regioni, lobiettivo di coordinare
le politiche dei diversi soggetti istituzionali
che devono assicurare la valorizzazione è
affidato ad accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni, nonché per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo
culturale e i programmi, che possono riguardare
anche beni privati previo consenso degli
interessati. Tali accordi possono riguardare
lambito regionale o subregionale. A tal fine lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire appositi
soggetti giuridici, ai quali possono partecipare
privati proprietari di beni culturali e persone
giuridiche senza fini di lucro (es. fondazioni
che abbiano tali interventi nelle proprie
finalità statutarie). - Ulteriori accordi possono essere stipulati tra i
soggetti istituzionali per regolare servizi
strumentali comuni destinati alla fruizione e
valorizzazione, eventualmente istituendo forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di
uffici comuni. (Art. 112)
36Il Titolo II del Codice fruizione e
valorizzazione la valorizzazione
- Lart. 112 si coordina con lart. 114, che
prevede che il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali, anche con il concorso
delle università, fissano i livelli minimi di
qualità delle attività di valorizzazione su beni
di pertinenza pubblica e ne curano
laggiornamento periodico. Tutti i soggetti che
hanno la gestione delle attività di
valorizzazione sono tenuti a rispettare i livelli
adottati. - Questa previsione, quindi, costituisce una forma
di garanzia rispetto alla possibile gestione
indiretta delle attività di valorizzazione. - Viene quindi attribuito al Ministero, in base
allart. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione,
il compito di definire i livelli essenziali del
servizio in modo omogeneo sul territorio
nazionale. Ciò non sembra escludere la
possibilità che i livelli minimi possano essere
integrati o migliorati, su base regionale.
37Il Titolo II del Codice fruizione e
valorizzazione la valorizzazione
- La gestione delle attività di valorizzazione può
avvenire in forma diretta o indiretta (art. 115). - Essa può essere svolta quindi dalle strutture
organizzative interne che devono disporre di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile e di idoneo personale
tecnico. A questo fine si può dar luogo a
consorzi pubblici. - In alternativa, al fine di assicurare un miglior
livello di valorizzazione e previa valutazione
comparativa in termini di sostenibilità e di
efficacia, la gestione delle attività può essere
affidata a terzi, anche in forma congiunta e
integrata, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione
comparativa di specifici progetti. - Il contratto di servizio con il concessionario
deve determinare contenuti e tempi di attuazione
del progetto di gestione, i livelli di qualità
delle attività e dei servizi, le professionalità
degli addetti, nonché i servizi essenziali da
garantire per la pubblica fruizione.