Title: I REATI AMBIENTALI
1I REATI AMBIENTALI
2LE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
- DISCIPLINATE DAL TESTO UNICO DELLAMBIENTE (D.LGS
152/2006) - SEGUENDO LO SCHEMA DELLO STESSO CODICE, SUDDIVISO
PER MATRICI AMBIENTALI
3- PARTE TERZA
- NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA
ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE
IDRICHE
4ART. 137 SANZIONI PENALI
- CHIUNQUE APRA O EFFETTUI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI, SENZA AUTORIZZAZIONE, O CONTINUI A
SCARICARE CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA. - AGGRAVANTE SE GLI SCARICHI RIGUARDANO SOSTANZE
PERICOLOSE CONTENUTE IN UN ELENCO ALLEGATO. - CHIUNQUE EFFETTUI UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
CONTENUTE IN UN ELENCO ALLEGATO SENZA OSSERVARE
LE PRESCIZIONI DELLAUTORIZZAZIONE. - CHIUNQUE VIOLI LE PRESCRIZIONI CONCERNENTI
LINSTALLAZIONE, LA GESTIONE DEI CONTROLLI O
LOBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI RISULTATI
5ART. 137 SANZIONI PENALI
- CHIUNQUE, NELLEFFETTUARE UNO SCARICO DI ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI, SUPERI I VALORI LIMITE
FISSATI DALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO.
6Nozione di acque reflue industriali
- Art. 74, lett. h)
- acque reflue industriali qualsiasi tipo di
acque reflue provenienti da edifici od
installazioni in cui si svolgono attività
commerciali o di produzione di beni, differenti
qualitativamente dalle acque reflue domestiche e
da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi
per tali anche quelle venute in contatto con
sostanze o materiali, anche inquinanti, non
connessi con le attività esercitate nello
stabilimento
7Nozione di acque reflue domestiche.
- Art. 74, lett. i) acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e
da attività domestiche
8APPLICAZIONE ALLE AZIENDE.
9ECCEZIONE
- ART. 137 co. 6 è punito anche il gestore di
impianti di trattamento delle acque reflue urbane
che nelleffettuazione dello scarico supera i
limiti indicati dalla tabella. - Applicazione ai gestori dei depuratori - ACQUE
REFLUE URBANE - il miscuglio di acque reflue domestiche, di
acque reflue industriali, e/o di quelle
meteoriche di dilavamento convogliate in reti
fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato
10ART. 137 altre ipotesi di reato
- Chiunque impedisce il controllo dellautorità
preposta. - Chiunque non osservi le prescrizioni regionali
imposte per raggiungere gli obiettivi di qualità
delle acque. - Chiunque non ottemperi le regole imposte dalla
Regione per le acque di prima pioggia e di
dilavamento. - Chiunque esegua scarichi al suolo (espressamente
vietati dallart. 103).
11PARTE QUARTA NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI
- ART. 256 co. 1
- - chiunque effettua attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti senza la prescritta
autorizzazione. - Pena più grave se i rifiuti sono classificati
come pericolosi.
12ART. 256 co. 2 ipotesi speciale per le aziende.
- Le pene di cui al comma 1 si applicano ai
titolari di imprese ed ai responsabili di enti
che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti. - Se non sono imprese, si applica larticolo 255
sanzione amministrativa.
13ART. 256 co. 3
- Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata. - Due condotte punite autonomamente.
- Pena più grave se si tratta di rifiuti
classificati come pericolosi.
14Omessa bonifica.
- Giurisprudenza in materia pre Testo Unico (art.
51bis dellabrogato decreto Ronchi) - Secondo tale norma, Chiunque cagiona
l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale
di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma
2, è punito . se non provvede alla bonifica
secondo il procedimento di cui all'articolo 17.
15Omessa bonifica
- Un primo orientamento riteneva il reato
contravvenzionale in questione di natura
puramente omissiva, (in particolare, un reato
omissivo proprio, privo di evento in senso
naturalistico), in quanto lo stesso sarebbe stato
realizzato semplicemente dalla inottemperanza
allobbligo di bonifica secondo le cadenze e la
procedura stabilite dall'art. 17 del D. lgs.
22/97 (mentre linquinamento od il pericolo
concreto ed attuale di inquinamento avrebbero
rappresentato soltanto un presupposto di fatto
della fattispecie di reato, ma non un elemento
essenziale della stessa).
16Omessa bonifica
- Il secondo orientamento invece riteneva che
laver cagionato linquinamento od il pericolo
concreto ed attuale di inquinamento rientrasse a
pieno titolo tra gli elementi costitutivi del
fatto tipico di reato (anzi, di due distinte
ipotesi di reato di pericolo e di danno),
costituendo la mancata bonifica soltanto una
condizione obiettiva di punibilità, od una causa
di non punibilità.
17Omessa bonifica
- La Cassazione aveva dichiarato la propria
adesione all'orientamento che considerava il
reato previsto dallart. 51 bis un reato omissivo
proprio, il cui presupposto era sì l'aver
cagionato l'inquinamento od il suo pericolo
attuale e concreto, ma in cui il disvalore penale
punito era prevalentemente incentrato sul
pericolo (presunto ex lege, e distinto dal
pericolo di inquinamento concreto ed attuale
presupposto quale elemento esterno al fatto
punito) derivante dal non aver ottemperato
all'obbligo di attivare e rispettare la procedura
di bonifica.
18- In pratica, secondo questa ricostruzione, una
volta accertata la situazione di inquinamento o
di pericolo concreto ed attuale di inquinamento,
lordinamento attribuiva alla mancata attivazione
del procedimento di bonifica una presunzione di
pericolosità, che esonerava il giudice dallo
svolgere indagini ulteriori, essendo la semplice
condotta omissiva di per sé soggetta alla
sanzione penale. Essendo il disvalore penale
concentrato sullomessa attivazione del
procedimento di bonifica, è soltanto in relazione
a detta omissione che doveva essere valutata la
colpevolezza dellagente.
19- Conseguenze pratiche Seguendo la tesi che
ricostruisce lart. 51 bis in termini di reato di
evento, per il principio di irretroattività della
sanzione penale, questo non avrebbe mai trovato
applicazione con riferimento a fatti di
inquinamento pregresso, e cioè realizzati prima
dellentrata in vigore delle succitate norme.
Viceversa, la configurazione dellart. 51 bis
quale reato omissivo proprio accettata dalla
Corte ne consentiva lapplicazione anche a fatti
di inquinamento pregresso, dato che la condotta
punita (e cioè la mancata attivazione del
procedimento di bonifica) si sarebbe realizzata
interamente dopo lentrata in vigore, e la piena
operatività, della norma incriminatrice.
20Art. 257
- Il Codice dellambiente prevede ora allart. 257
che Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo,
del sottosuolo, delle acque superficiali o delle
acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio e' punito . se
non provvede alla bonifica in conformità al
progetto approvato dall'autorità competente
nell'ambito del procedimento di cui agli articoli
242 e seguenti.
21Art. 257
- È sparito il pericolo.
- Nuova interpretazione della Cassazione levento
è esclusivamente di danno, perché consiste solo
nellinquinamento (non nel pericolo di
inquinamento) ed è definito come superamento
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
(tabelle allegate). - Inquadrando il fatto tipico nellaver cagionato
linquinamento, il completamento di una procedura
di bonifica opera, a tutto concedere, come causa
di non punibilità. La Cassazione, con la
ricostruzione da ultimo proposta, da un lato
abbandona quindi il concetto di reato omissivo
(non è più lomissione della bonifica ad essere
punita, venendo la bonifica ad essere considerata
una mera condizione di non punibilità), ma bensì
laver cagionato linquinamento, e dallaltro
afferma come la nuova fattispecie sarebbe un
reato di evento di danno, e non di pericolo, con
ciò che ne consegue anche sul piano probatorio. - Lomessa bonifica è una condizione obiettiva di
punibilità in senso negativo.
22- Cass. Sez. III n. 35774 del 6 ottobre 2010 (Ud. 2
lug. 2010)Anche ai sensi del sopravvenuto art.
257 il reato è integrato allorché il responsabile
dellinquinamento impedisce di predisporre e di
realizzare la bonifica già attraverso la mancata
attuazione del piano di caratterizzazione. Non è
infatti censurabile la tesi del giudice del
merito che ha ritenuto configurabile il reato in
questione allorché il soggetto non provvede alla
bonifica in conformità al progetto approvato
dallautorità competente nellambito del
procedimento di cui agli articoli 242 e
seguenti, anche qualora il soggetto, come nel
caso di specie, addirittura impedisce la stessa
formazione del progetto di bonifica, e quindi la
sua realizzazione, attraverso la mancata
attuazione del piano di caratterizzazione,
necessario per predisporre il progetto di
bonifica. Non si tratta di non consentita
interpretazione estensiva in malam partem o di
applicazione analogica della norma penale
incriminatrice, ma dellunica interpretazione
sistematica atta a rendere il sistema razionale e
non in contrasto con il principio di
ragionevolezza di cui allart. 3 Cost. Invero,
come esattamente rilevato dal giudice del merito,
sarebbe manifestamente irrazionale una disciplina
che prevedesse la punizione di un soggetto che dà
esecuzione al piano di caratterizzazione ma poi
omette di eseguire il conseguente progetto di
bonifica ed invece esonerasse da pena il soggetto
che addirittura omette anche di adempiere al
piano di caratterizzazione così ostacolando ed
impedendo la stessa formazione del progetto di
bonifica.
23PARTE QUINTA NORME IN MATERIA DI TUTELA
DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA
- ART. 279 sanzioni penali.
- Chi installa o esercita un impianto senza
lautorizzazione o con autorizzazione scaduta,
revocata o sospesa. - Chi sottopone limpianto a modifica sostanziale
senza comunicarlo - Chi viola i valori limite stabili nellallegata
tabella.
24Sversamenti in mare
- Art. 8 e 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.
- Ipotesi dolosa e colposa
- si tratta di un reato proprio che può essere
commesso, salvo concorso esterno, solo dal
Comandante di una nave, dai membri
dellequipaggio, dal proprietario della nave e
dallarmatore della nave. - la condotta criminosa consiste nel versamento in
mare di sostanze inquinanti o nel causare lo
sversamento in mare di dette sostanze. Il divieto
di sversamento ha ad oggetto le acque interne,
compresi i porti, le acque territoriali, gli
stretti utilizzati per la navigazione
internazionale e soggetti al regime di passaggio
di transito, lalto mare.
25Conseguenze del reato
- Pene non eccessive, molte oblazionabili (pena
alternativa dellarresto e dellammenda o solo
ammenda). - In ogni modo, spesso applicate in concreto pene
inferiori ai sei mesi sostituibili con pene
pecuniarie.
26- Forte anticipazione della tutela sanzionatoria
sono reati di pericolo presunto, si realizzano a
prescindere dalla sussistenza di un effettivo
danno ambientale (o reati di inosservanza -
assenza di autorizzazione). -
- Reati puniti indifferentemente a titolo di colpa
o dolo.
27Conseguenze per limpresa
- Codice appalti art. 38 requisiti per la
partecipazione alle gare pubbliche questi reati
rilevano per lesclusione discrezionale. - Confisca disposta con la sentenza di condanna o
sentenza 444 c.p.p. nellipotesi di discarica
abusiva.
28Risarcimento
- Eccezione alle regole generali il beneficio
della sospensione condizionale della pena può
essere subordinato al risarcimento del danno e
allesecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino.
29DELEGA DI FUNZIONI
- Conferita per iscritto
- A un soggetto competente
- Con poteri di spesa
- Esclude la responsabilità dei vertici aziendali
30REATI IN MATERIA AMBIENTALE
31Art. 258 violazione degli obblighi in materia di
formulari.
- Ogni rifiuto deve essere trasportato con un
formulario. Chi falsifica il certificato di
analisi dei rifiuti che accompagna il formulario
è punito con la pena prevista dallart. 483 c.p.
(falsità ideologica commessa da privato in atto
pubblico)
32Art. 260 bis
- Sistema tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
Rinvio. - Se si falsificano i certificati di analisi
utilizzati nellambito del Sistri, si applicano
le pene previste dallart. 483 c.p. - Se si alterano fraudolentemente le schede Sistri,
si applicano le pene previste dagli artt. 477 e
482 c.p. (falsità materiale del privato in
certificazioni)
33I DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE
- Art. 260 1. Chiunque, al fine di conseguire un
ingiusto profitto, con più operazioni e
attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, cede, riceve,
trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si
applica la pena della reclusione da tre a otto
anni.
34ART. 260
- Parallelismo con lassociazione a delinquere ma
la pluralità di agenti non è richiesta come
elemento costitutivo della fattispecie. - Reato di pura condotta. Più condotte autonome -
- Necessaria una struttura organizzata
linserimento di tali operazioni nel contesto di
una struttura organizzata, che operi con
continuità. La fattispecie criminosa deve, in
effetti, essere espletata attraverso più
operazioni e con lallestimento di mezzi e
attività continuative organizzate
35Art. 260
- Ingente quantità di rifiuti difficile valutare,
esclusa lillegittimità costituzionale (esempio,
piccole quantità ripetutamente). - Fine di lucro dolo intenzionale - non
necessariamente di natura patrimoniale, ben
potendo essere integrato anche dal mero risparmio
di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra
natura .
36Conseguenze del reato.
- Pene alte.
- Alla condanna conseguono le pene accessorie di
cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del
codice penale (interdizione pubblici uffici,
interdizione professione e arte, interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle imprese,
incapacità di contrarre con la PA). - Il giudice, con la sentenza di condanna o con
quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, ordina il ripristino
dello stato dell'ambiente e può subordinare la
concessione della sospensione condizionale della
pena all'eliminazione del danno o del pericolo
per l'ambiente.
37DISASTRO AMBIENTALE
- Codice penale art. 434 Crollo di costruzioni o
altri disastri dolosi. - Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli
articoli precedenti, commette un fatto diretto a
cagionare il crollo di una costruzione o di una
parte di essa ovvero un altro disastro è punito,
se dal fatto deriva pericolo per la pubblica
incolumità, con la reclusione da uno a cinque
anni. - La pena è della reclusione da tre a dodici anni
se il crollo o il disastro avviene. - Reato punito nella forma colposa dallart. 449
c.p.
38Art. 434
- Norma di chiusura del capo dedicato ai delitti di
comune pericolo mediante violenza, preceduto da
strage, incendio, naufragio e disastro aviatorio,
disastro ferroviario - C.d. disastro innominato ovvero un altro
disastro unica ipotesi non tipicamente
descritta.
39DISASTRO AMBIENTALE
- Per configurare il reato di disastro è
sufficiente che il nocumento metta in pericolo,
anche solo potenzialmente, un numero
indeterminato di persone. - Infatti, il requisito che connota la nozione di
"disastro" ambientale, delitto previsto
dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva del
nocumento" anche se non irreversibile, e
l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica
incolumità".
40DISASTRO AMBIENTALE
- Tipici esempi Stava, Vajont.
- Ma la giurisprudenza tende ad applicare questo
reato anche in ipotesi in cui levento di
pericolo è meno imponente il termine disastro
(nella specie ambientale) implica che esso sia
cagione di un evento di danno o di pericolo per
la pubblica incolumità "straordinariamente grave
e complesso", ma non "eccezionalmente immane
(Cassazione Sez. V, n 40330/2006). Pertanto, "è
necessario e sufficiente che il nocumento abbia
un carattere di prorompente diffusione che
esponga a pericolo, collettivamente, un numero
indeterminato di persone" (Cassazione Sezione 5
sentenza 11486/1989).
41DISASTRO AMBIENTALE
- Nella specie, i Giudici avevano evidenziato una
imponente contaminazione di siti realizzata dagli
indagati mediante l'accumulo sul territorio e lo
sversamento nelle acque di ingenti quantitativi
di rifiuti speciali altamente pericolosi. Tali
condotte hanno insita una elevata portata
distruttiva dellambiente con conseguenze gravi,
complesse ed estese ed hanno una alta
potenzialità lesiva tanto da provocare un
effettivo pericolo per la incolumità fisica di un
numero indeterminato di persone idonee a
confermare gli arrestati domiciliari a un
imprenditore per lo smaltimento illecito di
rifiuti speciali pericolosi (Cass. 9418/2008).
42- QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE PER
INDETERMINATEZZA, SENTENZA INTERPRETATIVA DI
RIGETTO 327/08 - Interpretazione sistematica lart. 434 è una
norma di chiusura, accadimento diverso da quelli
precedentemente disciplinati, ma comunque
omogeneo sul piano delle caratteristiche
strutturali.
43- Nozione unitaria di disastro
- Sul piano dimensionale evento distruttivo di
proporzioni straordinarie, anche se non
necessariamente immani, atto a produrre effetti
dannosi gravi, complessi ed estesi. - Sul piano delloffesa pericolo per la vita o per
lintegrità fisica di un numero indeterminato di
persone, anche se non serve leffettiva morte di
uno o più soggetti.
44Art. 439 c.p.
- Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
- Chiunque avvelena acque o sostanze destinate
allalimentazione, prima che siano attinte o
distribuite per il consumo, è punito con la
reclusione non inferiore a 15 anni. - Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si
applica lergastolo e nel caso di morte di più
persone si applica la pena di morte.
45Art. 452 c.p.
- Ipotesi colposa di avvelenamento
- Nel caso di morte di più persone, si applica la
pena da 3 a 12 anni - Nel caso di morte di una persona si applica la
pena da 1 a 5 anni - Per il solo avvelenamento si applica la pena da 6
mesi a 3 anni.
46Avvelenamento
- Nel sistema del codice è un delitto contro
lincolumità pubblica, volto a proteggere dal
contatto con acque o sostanze alimentari
avvelenate il pubblico di coloro che potrebbero
bere le acque avvelenate o mangiare gli alimenti
avvelenati dopo la loro distribuzione per il
consumo. La tutela è anticipata alla soglia del
pericolo per lincolumità pubblica.
47Avvelenamento - Oggetto
- Secondo linterpretazione prevalente in passato,
il concetto di destinazione alla alimentazione è
inteso in senso diretto ed immediato, sicchè le
acque destinate alla alimentazione sarebbero solo
quelle destinate ad essere bevute oppure quelle
impiegate per cucinare. - Anni 70 il concetto di destinazione
allalimentazione sarebbe da intendere in senso
più snello, indiretto e mediato, e cioè nel senso
di ritenere destinata alla alimentazione anche
lacqua di superficie che serva alla coltivazione
delle piante e per lallevamento del bestiame. - CASI acque balneari, molluschi, bovini, falde.
48Avvelenamento - Nozione
- Pericolo presunto, accertamento in concreto del
pericolo insito nellaccertamento
dellavvelenamento. - il concetto di avvelenamento di per sé denota una
situazione spiccatamente pericolosa. - "il pericolo è l'aspetto sostanziale
dell'avvelenamento se non sorge alcun pericolo,
l'acqua non si può dire 'avvelenata', e perciò
non vi è reato". È questo il senso
dellaffermazione ricorrente in dottrina e in
giurisprudenza, secondo cui il pericolo per la
pubblica incolumità non è espressamente
menzionato dal legislatore, in quanto insito
nello stesso avvelenamento
49Avvelenamento - Nozione
- Avvelenamento è ogni fatto che renda tossica
lacqua o la sostanza di cui si tratta, mediante
elementi inorganici od organici .. Non si
richiede che venga usato un veleno assolutamente
mortifero, basta chesso possa produrre sconcerto
o malattia, cioè generare pericolo per la salute
delle persone critica. - termine avvelenare perché lacqua possa
considerarsi avvelenata, integrando lelemento
materiale del reato, vi deve essere
necessariamente il pericolo che essa determini
effetti tossici nelle persone che vi entrino in
contatto alimentare.
50Avvelenamento - Nozione
- Cass. 13 febbraio 2007, n. 15216 La norma
incriminatrice non richiede apertis verbis che
dal fatto sia derivato un pericolo per la salute
pubblica e la considerazione può ritenersi
sufficiente a giustificare lorientamento
giurisprudenziale che considera il reato in esame
come fattispecie di pericolo presunto. Ciò
nondimeno il giudice è tenuto, anzitutto, ad
accertare che si sia verificato lavvelenamento
(termine che ha pregnanza semantica tale da
renderne deducibile in via normale il pericolo
per la salute pubblica, bene giuridico tutelato),
che è levento del reato.
51Avvelenamento - Nozione
- Cass. 13 febbraio 2007, n. 15216la Cassazione ha
annullato (con rinvio) la sentenza impugnata,
che afferma in modo del tutto apodittico la
sussistenza dellavvelenamento non spiega, in
altre parole, da quali elementi abbia dedotto che
il cromo versato nel rio avesse determinato
lavvelenamento delle acque. Manca, tra laltro,
nella decisione impugnata, ogni considerazione
sulleffettiva quantità di cromo finita nelle
acque, benché lavvelenamento non possa riferirsi
se non a condotte che, per la qualità e la
quantità dellinquinante, siano pericolose per la
salute pubblica, pericolosità che va
scientificamente accertata. - Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in
altre parole quella dose di sostanza contaminante
alla quale le indagini scientifiche hanno
associato effetti avversi per la salute. Non è
corretto, invece, il riferimento a schemi
presuntivi in particolare, i limiti soglia, di
cui parla la sentenza impugnata, costituiscono
una prudenziale indicazione sulla quantità di
sostanza, presente in alimenti, che luomo può
assumere senza rischio, quotidianamente e sul
lungo periodo.