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I REATI AMBIENTALI

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I REATI AMBIENTALI CONTRAVVENZIONI ART. 260 Parallelismo con l associazione a delinquere: ma la pluralit di agenti non richiesta come elemento costitutivo ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: I REATI AMBIENTALI


1
I REATI AMBIENTALI
  • CONTRAVVENZIONI

2
LE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
  • DISCIPLINATE DAL TESTO UNICO DELLAMBIENTE (D.LGS
    152/2006)
  • SEGUENDO LO SCHEMA DELLO STESSO CODICE, SUDDIVISO
    PER MATRICI AMBIENTALI

3
  • PARTE TERZA
  • NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA
    ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE
    DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE
    IDRICHE

4
ART. 137 SANZIONI PENALI
  • CHIUNQUE APRA O EFFETTUI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
    INDUSTRIALI, SENZA AUTORIZZAZIONE, O CONTINUI A
    SCARICARE CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA.
  • AGGRAVANTE SE GLI SCARICHI RIGUARDANO SOSTANZE
    PERICOLOSE CONTENUTE IN UN ELENCO ALLEGATO.
  • CHIUNQUE EFFETTUI UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE
    INDUSTRIALI CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
    CONTENUTE IN UN ELENCO ALLEGATO SENZA OSSERVARE
    LE PRESCIZIONI DELLAUTORIZZAZIONE.
  • CHIUNQUE VIOLI LE PRESCRIZIONI CONCERNENTI
    LINSTALLAZIONE, LA GESTIONE DEI CONTROLLI O
    LOBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI RISULTATI

5
ART. 137 SANZIONI PENALI
  • CHIUNQUE, NELLEFFETTUARE UNO SCARICO DI ACQUE
    REFLUE INDUSTRIALI, SUPERI I VALORI LIMITE
    FISSATI DALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO.

6
Nozione di acque reflue industriali
  • Art. 74, lett. h)
  • acque reflue industriali qualsiasi tipo di
    acque reflue provenienti da edifici od
    installazioni in cui si svolgono attività
    commerciali o di produzione di beni, differenti
    qualitativamente dalle acque reflue domestiche e
    da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi
    per tali anche quelle venute in contatto con
    sostanze o materiali, anche inquinanti, non
    connessi con le attività esercitate nello
    stabilimento

7
Nozione di acque reflue domestiche.
  • Art. 74, lett. i) acque reflue provenienti da
    insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
    derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e
    da attività domestiche

8
APPLICAZIONE ALLE AZIENDE.
9
ECCEZIONE
  • ART. 137 co. 6 è punito anche il gestore di
    impianti di trattamento delle acque reflue urbane
    che nelleffettuazione dello scarico supera i
    limiti indicati dalla tabella.
  • Applicazione ai gestori dei depuratori - ACQUE
    REFLUE URBANE
  • il miscuglio di acque reflue domestiche, di
    acque reflue industriali, e/o di quelle
    meteoriche di dilavamento convogliate in reti
    fognarie, anche separate, e provenienti da
    agglomerato

10
ART. 137 altre ipotesi di reato
  • Chiunque impedisce il controllo dellautorità
    preposta.
  • Chiunque non osservi le prescrizioni regionali
    imposte per raggiungere gli obiettivi di qualità
    delle acque.
  • Chiunque non ottemperi le regole imposte dalla
    Regione per le acque di prima pioggia e di
    dilavamento.
  • Chiunque esegua scarichi al suolo (espressamente
    vietati dallart. 103).

11
PARTE QUARTA NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI
  • ART. 256 co. 1
  • - chiunque effettua attività di raccolta,
    trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
    intermediazione di rifiuti senza la prescritta
    autorizzazione.
  • Pena più grave se i rifiuti sono classificati
    come pericolosi.

12
ART. 256 co. 2 ipotesi speciale per le aziende.
  • Le pene di cui al comma 1 si applicano ai
    titolari di imprese ed ai responsabili di enti
    che abbandonano o depositano in modo
    incontrollato i rifiuti.
  • Se non sono imprese, si applica larticolo 255
    sanzione amministrativa.

13
ART. 256 co. 3
  • Chiunque realizza o gestisce una discarica non
    autorizzata.
  • Due condotte punite autonomamente.
  • Pena più grave se si tratta di rifiuti
    classificati come pericolosi.

14
Omessa bonifica.
  • Giurisprudenza in materia pre Testo Unico (art.
    51bis dellabrogato decreto Ronchi)
  • Secondo tale norma, Chiunque cagiona
    l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale
    di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma
    2, è punito . se non provvede alla bonifica
    secondo il procedimento di cui all'articolo 17.

15
Omessa bonifica
  • Un primo orientamento riteneva il reato
    contravvenzionale in questione di natura
    puramente omissiva, (in particolare, un reato
    omissivo proprio, privo di evento in senso
    naturalistico), in quanto lo stesso sarebbe stato
    realizzato semplicemente dalla inottemperanza
    allobbligo di bonifica secondo le cadenze e la
    procedura stabilite dall'art. 17 del D. lgs.
    22/97 (mentre linquinamento od il pericolo
    concreto ed attuale di inquinamento avrebbero
    rappresentato soltanto un presupposto di fatto
    della fattispecie di reato, ma non un elemento
    essenziale della stessa).

16
Omessa bonifica
  • Il secondo orientamento invece riteneva che
    laver cagionato linquinamento od il pericolo
    concreto ed attuale di inquinamento rientrasse a
    pieno titolo tra gli elementi costitutivi del
    fatto tipico di reato (anzi, di due distinte
    ipotesi di reato di pericolo e di danno),
    costituendo la mancata bonifica soltanto una
    condizione obiettiva di punibilità, od una causa
    di non punibilità.

17
Omessa bonifica
  • La Cassazione aveva dichiarato la propria
    adesione all'orientamento che considerava il
    reato previsto dallart. 51 bis un reato omissivo
    proprio, il cui presupposto era sì l'aver
    cagionato l'inquinamento od il suo pericolo
    attuale e concreto, ma in cui il disvalore penale
    punito era prevalentemente incentrato sul
    pericolo (presunto ex lege, e distinto dal
    pericolo di inquinamento concreto ed attuale
    presupposto quale elemento esterno al fatto
    punito) derivante dal non aver ottemperato
    all'obbligo di attivare e rispettare la procedura
    di bonifica.

18
  • In pratica, secondo questa ricostruzione, una
    volta accertata la situazione di inquinamento o
    di pericolo concreto ed attuale di inquinamento,
    lordinamento attribuiva alla mancata attivazione
    del procedimento di bonifica una presunzione di
    pericolosità, che esonerava il giudice dallo
    svolgere indagini ulteriori, essendo la semplice
    condotta omissiva di per sé soggetta alla
    sanzione penale. Essendo il disvalore penale
    concentrato sullomessa attivazione del
    procedimento di bonifica, è soltanto in relazione
    a detta omissione che doveva essere valutata la
    colpevolezza dellagente.

19
  • Conseguenze pratiche Seguendo la tesi che
    ricostruisce lart. 51 bis in termini di reato di
    evento, per il principio di irretroattività della
    sanzione penale, questo non avrebbe mai trovato
    applicazione con riferimento a fatti di
    inquinamento pregresso, e cioè realizzati prima
    dellentrata in vigore delle succitate norme.
    Viceversa, la configurazione dellart. 51 bis
    quale reato omissivo proprio accettata dalla
    Corte ne consentiva lapplicazione anche a fatti
    di inquinamento pregresso, dato che la condotta
    punita (e cioè la mancata attivazione del
    procedimento di bonifica) si sarebbe realizzata
    interamente dopo lentrata in vigore, e la piena
    operatività, della norma incriminatrice.

20
Art. 257
  • Il Codice dellambiente prevede ora allart. 257
    che Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo,
    del sottosuolo, delle acque superficiali o delle
    acque sotterranee con il superamento delle
    concentrazioni soglia di rischio e' punito . se
    non provvede alla bonifica in conformità al
    progetto approvato dall'autorità competente
    nell'ambito del procedimento di cui agli articoli
    242 e seguenti.

21
Art. 257
  • È sparito il pericolo.
  • Nuova interpretazione della Cassazione levento
    è esclusivamente di danno, perché consiste solo
    nellinquinamento (non nel pericolo di
    inquinamento) ed è definito come superamento
    delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
    (tabelle allegate).
  • Inquadrando il fatto tipico nellaver cagionato
    linquinamento, il completamento di una procedura
    di bonifica opera, a tutto concedere, come causa
    di non punibilità. La Cassazione, con la
    ricostruzione da ultimo proposta, da un lato
    abbandona quindi il concetto di reato omissivo
    (non è più lomissione della bonifica ad essere
    punita, venendo la bonifica ad essere considerata
    una mera condizione di non punibilità), ma bensì
    laver cagionato linquinamento, e dallaltro
    afferma come la nuova fattispecie sarebbe un
    reato di evento di danno, e non di pericolo, con
    ciò che ne consegue anche sul piano probatorio.
  • Lomessa bonifica è una condizione obiettiva di
    punibilità in senso negativo.

22
  • Cass. Sez. III n. 35774 del 6 ottobre 2010 (Ud. 2
    lug. 2010)Anche ai sensi del sopravvenuto art.
    257 il reato è integrato allorché il responsabile
    dellinquinamento impedisce di predisporre e di
    realizzare la bonifica già attraverso la mancata
    attuazione del piano di caratterizzazione. Non è
    infatti censurabile la tesi del giudice del
    merito che ha ritenuto configurabile il reato in
    questione allorché il soggetto non provvede alla
    bonifica in conformità al progetto approvato
    dallautorità competente nellambito del
    procedimento di cui agli articoli 242 e
    seguenti, anche qualora il soggetto, come nel
    caso di specie, addirittura impedisce la stessa
    formazione del progetto di bonifica, e quindi la
    sua realizzazione, attraverso la mancata
    attuazione del piano di caratterizzazione,
    necessario per predisporre il progetto di
    bonifica. Non si tratta di non consentita
    interpretazione estensiva in malam partem o di
    applicazione analogica della norma penale
    incriminatrice, ma dellunica interpretazione
    sistematica atta a rendere il sistema razionale e
    non in contrasto con il principio di
    ragionevolezza di cui allart. 3 Cost. Invero,
    come esattamente rilevato dal giudice del merito,
    sarebbe manifestamente irrazionale una disciplina
    che prevedesse la punizione di un soggetto che dà
    esecuzione al piano di caratterizzazione ma poi
    omette di eseguire il conseguente progetto di
    bonifica ed invece esonerasse da pena il soggetto
    che addirittura omette anche di adempiere al
    piano di caratterizzazione così ostacolando ed
    impedendo la stessa formazione del progetto di
    bonifica.

23
PARTE QUINTA NORME IN MATERIA DI TUTELA
DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA
  • ART. 279 sanzioni penali.
  • Chi installa o esercita un impianto senza
    lautorizzazione o con autorizzazione scaduta,
    revocata o sospesa.
  • Chi sottopone limpianto a modifica sostanziale
    senza comunicarlo
  • Chi viola i valori limite stabili nellallegata
    tabella.

24
Sversamenti in mare
  • Art. 8 e 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.
  • Ipotesi dolosa e colposa
  • si tratta di un reato proprio che può essere
    commesso, salvo concorso esterno, solo dal
    Comandante di una nave, dai membri
    dellequipaggio, dal proprietario della nave e
    dallarmatore della nave.
  • la condotta criminosa consiste nel versamento in
    mare di sostanze inquinanti o nel causare lo
    sversamento in mare di dette sostanze. Il divieto
    di sversamento ha ad oggetto le acque interne,
    compresi i porti, le acque territoriali, gli
    stretti utilizzati per la navigazione
    internazionale e soggetti al regime di passaggio
    di transito, lalto mare.

25
Conseguenze del reato
  • Pene non eccessive, molte oblazionabili (pena
    alternativa dellarresto e dellammenda o solo
    ammenda).
  • In ogni modo, spesso applicate in concreto pene
    inferiori ai sei mesi sostituibili con pene
    pecuniarie.

26
  • Forte anticipazione della tutela sanzionatoria
    sono reati di pericolo presunto, si realizzano a
    prescindere dalla sussistenza di un effettivo
    danno ambientale (o reati di inosservanza -
    assenza di autorizzazione).
  • Reati puniti indifferentemente a titolo di colpa
    o dolo.

27
Conseguenze per limpresa
  • Codice appalti art. 38 requisiti per la
    partecipazione alle gare pubbliche questi reati
    rilevano per lesclusione discrezionale.
  • Confisca disposta con la sentenza di condanna o
    sentenza 444 c.p.p. nellipotesi di discarica
    abusiva.

28
Risarcimento
  • Eccezione alle regole generali il beneficio
    della sospensione condizionale della pena può
    essere subordinato al risarcimento del danno e
    allesecuzione degli interventi di messa in
    sicurezza, bonifica e ripristino.

29
DELEGA DI FUNZIONI
  • Conferita per iscritto
  • A un soggetto competente
  • Con poteri di spesa
  • Esclude la responsabilità dei vertici aziendali

30
REATI IN MATERIA AMBIENTALE
  • I DELITTI

31
Art. 258 violazione degli obblighi in materia di
formulari.
  • Ogni rifiuto deve essere trasportato con un
    formulario. Chi falsifica il certificato di
    analisi dei rifiuti che accompagna il formulario
    è punito con la pena prevista dallart. 483 c.p.
    (falsità ideologica commessa da privato in atto
    pubblico)

32
Art. 260 bis
  • Sistema tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
    Rinvio.
  • Se si falsificano i certificati di analisi
    utilizzati nellambito del Sistri, si applicano
    le pene previste dallart. 483 c.p.
  • Se si alterano fraudolentemente le schede Sistri,
    si applicano le pene previste dagli artt. 477 e
    482 c.p. (falsità materiale del privato in
    certificazioni)

33
I DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE
  • Art. 260 1. Chiunque, al fine di conseguire un
    ingiusto profitto, con più operazioni e
    attraverso l'allestimento di mezzi e attività
    continuative organizzate, cede, riceve,
    trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
    abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e'
    punito con la reclusione da uno a sei anni.
  • Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si
    applica la pena della reclusione da tre a otto
    anni.

34
ART. 260
  • Parallelismo con lassociazione a delinquere ma
    la pluralità di agenti non è richiesta come
    elemento costitutivo della fattispecie.
  • Reato di pura condotta. Più condotte autonome -
  • Necessaria una struttura organizzata
    linserimento di tali operazioni nel contesto di
    una struttura organizzata, che operi con
    continuità. La fattispecie criminosa deve, in
    effetti, essere espletata attraverso più
    operazioni e con lallestimento di mezzi e
    attività continuative organizzate

35
Art. 260
  • Ingente quantità di rifiuti difficile valutare,
    esclusa lillegittimità costituzionale (esempio,
    piccole quantità ripetutamente).
  • Fine di lucro dolo intenzionale - non
    necessariamente di natura patrimoniale, ben
    potendo essere integrato anche dal mero risparmio
    di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra
    natura .

36
Conseguenze del reato.
  • Pene alte.
  • Alla condanna conseguono le pene accessorie di
    cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del
    codice penale (interdizione pubblici uffici,
    interdizione professione e arte, interdizione
    temporanea dagli uffici direttivi delle imprese,
    incapacità di contrarre con la PA).
  • Il giudice, con la sentenza di condanna o con
    quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del
    codice di procedura penale, ordina il ripristino
    dello stato dell'ambiente e può subordinare la
    concessione della sospensione condizionale della
    pena all'eliminazione del danno o del pericolo
    per l'ambiente.

37
DISASTRO AMBIENTALE
  • Codice penale art. 434 Crollo di costruzioni o
    altri disastri dolosi.
  • Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli
    articoli precedenti, commette un fatto diretto a
    cagionare il crollo di una costruzione o di una
    parte di essa ovvero un altro disastro è punito,
    se dal fatto deriva pericolo per la pubblica
    incolumità, con la reclusione da uno a cinque
    anni.
  • La pena è della reclusione da tre a dodici anni
    se il crollo o il disastro avviene.
  • Reato punito nella forma colposa dallart. 449
    c.p.

38
Art. 434
  • Norma di chiusura del capo dedicato ai delitti di
    comune pericolo mediante violenza, preceduto da
    strage, incendio, naufragio e disastro aviatorio,
    disastro ferroviario
  • C.d. disastro innominato ovvero un altro
    disastro unica ipotesi non tipicamente
    descritta.

39
DISASTRO AMBIENTALE
  • Per configurare il reato di disastro è
    sufficiente che il nocumento metta in pericolo,
    anche solo potenzialmente, un numero
    indeterminato di persone.
  • Infatti, il requisito che connota la nozione di
    "disastro" ambientale, delitto previsto
    dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva del
    nocumento" anche se non irreversibile, e
    l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica
    incolumità".

40
DISASTRO AMBIENTALE
  • Tipici esempi Stava, Vajont.
  • Ma la giurisprudenza tende ad applicare questo
    reato anche in ipotesi in cui levento di
    pericolo è meno imponente il termine disastro
    (nella specie ambientale) implica che esso sia
    cagione di un evento di danno o di pericolo per
    la pubblica incolumità "straordinariamente grave
    e complesso", ma non "eccezionalmente immane
    (Cassazione Sez. V, n 40330/2006). Pertanto, "è
    necessario e sufficiente che il nocumento abbia
    un carattere di prorompente diffusione che
    esponga a pericolo, collettivamente, un numero
    indeterminato di persone" (Cassazione Sezione 5
    sentenza 11486/1989).

41
DISASTRO AMBIENTALE
  • Nella specie, i Giudici avevano evidenziato una
    imponente contaminazione di siti realizzata dagli
    indagati mediante l'accumulo sul territorio e lo
    sversamento nelle acque di ingenti quantitativi
    di rifiuti speciali altamente pericolosi. Tali
    condotte hanno insita una elevata portata
    distruttiva dellambiente con conseguenze gravi,
    complesse ed estese ed hanno una alta
    potenzialità lesiva tanto da provocare un
    effettivo pericolo per la incolumità fisica di un
    numero indeterminato di persone idonee a
    confermare gli arrestati domiciliari a un
    imprenditore per lo smaltimento illecito di
    rifiuti speciali pericolosi (Cass. 9418/2008).

42
  • QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE PER
    INDETERMINATEZZA, SENTENZA INTERPRETATIVA DI
    RIGETTO 327/08
  • Interpretazione sistematica lart. 434 è una
    norma di chiusura, accadimento diverso da quelli
    precedentemente disciplinati, ma comunque
    omogeneo sul piano delle caratteristiche
    strutturali.

43
  • Nozione unitaria di disastro
  • Sul piano dimensionale evento distruttivo di
    proporzioni straordinarie, anche se non
    necessariamente immani, atto a produrre effetti
    dannosi gravi, complessi ed estesi.
  • Sul piano delloffesa pericolo per la vita o per
    lintegrità fisica di un numero indeterminato di
    persone, anche se non serve leffettiva morte di
    uno o più soggetti.

44
Art. 439 c.p.
  • Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
  • Chiunque avvelena acque o sostanze destinate
    allalimentazione, prima che siano attinte o
    distribuite per il consumo, è punito con la
    reclusione non inferiore a 15 anni.
  • Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si
    applica lergastolo e nel caso di morte di più
    persone si applica la pena di morte.

45
Art. 452 c.p.
  • Ipotesi colposa di avvelenamento
  • Nel caso di morte di più persone, si applica la
    pena da 3 a 12 anni
  • Nel caso di morte di una persona si applica la
    pena da 1 a 5 anni
  • Per il solo avvelenamento si applica la pena da 6
    mesi a 3 anni.

46
Avvelenamento
  • Nel sistema del codice è un delitto contro
    lincolumità pubblica, volto a proteggere dal
    contatto con acque o sostanze alimentari
    avvelenate il pubblico di coloro che potrebbero
    bere le acque avvelenate o mangiare gli alimenti
    avvelenati dopo la loro distribuzione per il
    consumo. La tutela è anticipata alla soglia del
    pericolo per lincolumità pubblica.

47
Avvelenamento - Oggetto
  • Secondo linterpretazione prevalente in passato,
    il concetto di destinazione alla alimentazione è
    inteso in senso diretto ed immediato, sicchè le
    acque destinate alla alimentazione sarebbero solo
    quelle destinate ad essere bevute oppure quelle
    impiegate per cucinare.
  • Anni 70 il concetto di destinazione
    allalimentazione sarebbe da intendere in senso
    più snello, indiretto e mediato, e cioè nel senso
    di ritenere destinata alla alimentazione anche
    lacqua di superficie che serva alla coltivazione
    delle piante e per lallevamento del bestiame.
  • CASI acque balneari, molluschi, bovini, falde.

48
Avvelenamento - Nozione
  • Pericolo presunto, accertamento in concreto del
    pericolo insito nellaccertamento
    dellavvelenamento.
  • il concetto di avvelenamento di per sé denota una
    situazione spiccatamente pericolosa.
  • "il pericolo è l'aspetto sostanziale
    dell'avvelenamento se non sorge alcun pericolo,
    l'acqua non si può dire 'avvelenata', e perciò
    non vi è reato". È questo il senso
    dellaffermazione ricorrente in dottrina e in
    giurisprudenza, secondo cui il pericolo per la
    pubblica incolumità non è espressamente
    menzionato dal legislatore, in quanto insito
    nello stesso avvelenamento

49
Avvelenamento - Nozione
  • Avvelenamento è ogni fatto che renda tossica
    lacqua o la sostanza di cui si tratta, mediante
    elementi inorganici od organici .. Non si
    richiede che venga usato un veleno assolutamente
    mortifero, basta chesso possa produrre sconcerto
    o malattia, cioè generare pericolo per la salute
    delle persone critica.
  • termine avvelenare perché lacqua possa
    considerarsi avvelenata, integrando lelemento
    materiale del reato, vi deve essere
    necessariamente il pericolo che essa determini
    effetti tossici nelle persone che vi entrino in
    contatto alimentare.

50
Avvelenamento - Nozione
  • Cass. 13 febbraio 2007, n. 15216 La norma
    incriminatrice non richiede apertis verbis che
    dal fatto sia derivato un pericolo per la salute
    pubblica e la considerazione può ritenersi
    sufficiente a giustificare lorientamento
    giurisprudenziale che considera il reato in esame
    come fattispecie di pericolo presunto. Ciò
    nondimeno il giudice è tenuto, anzitutto, ad
    accertare che si sia verificato lavvelenamento
    (termine che ha pregnanza semantica tale da
    renderne deducibile in via normale il pericolo
    per la salute pubblica, bene giuridico tutelato),
    che è levento del reato.

51
Avvelenamento - Nozione
  • Cass. 13 febbraio 2007, n. 15216la Cassazione ha
    annullato (con rinvio) la sentenza impugnata,
    che afferma in modo del tutto apodittico la
    sussistenza dellavvelenamento non spiega, in
    altre parole, da quali elementi abbia dedotto che
    il cromo versato nel rio avesse determinato
    lavvelenamento delle acque. Manca, tra laltro,
    nella decisione impugnata, ogni considerazione
    sulleffettiva quantità di cromo finita nelle
    acque, benché lavvelenamento non possa riferirsi
    se non a condotte che, per la qualità e la
    quantità dellinquinante, siano pericolose per la
    salute pubblica, pericolosità che va
    scientificamente accertata.
  • Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in
    altre parole quella dose di sostanza contaminante
    alla quale le indagini scientifiche hanno
    associato effetti avversi per la salute. Non è
    corretto, invece, il riferimento a schemi
    presuntivi in particolare, i limiti soglia, di
    cui parla la sentenza impugnata, costituiscono
    una prudenziale indicazione sulla quantità di
    sostanza, presente in alimenti, che luomo può
    assumere senza rischio, quotidianamente e sul
    lungo periodo.
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