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DIRITTO URBANISTICO

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DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO. Il termine . diritto, nella sua pi nota accezione, identifica l'insieme ed il complesso sistematico delle norme che regolano la ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: DIRITTO URBANISTICO


1
.
  • DIRITTO URBANISTICO
  • Docente Prof. Antonino Longo
  • Orario di ricevimento mer. 11-14
  • Email alongo_at_dau.unict.it
  • Luogo di ricevimento D.A.U., piano III
  • Corso di Laurea Edile-Architettura
  • Anno di corso I
  • Semestre I
  • Numero totale dei crediti 5 cfu

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.
  • CONTENUTO DEL CORSO (testo Urbani)
  • Parte I principi, funzioni, soggetti.
  • Nozioni generali
  • Evoluzione e fonti del diritto urbanistico
  • Attori pubblici e funzioni urbanistiche
  • La funzione di salvaguardia
  • La funzione di disciplina sostanziale
  • Parte II la funzione precettiva
  • VI. I procedimenti di pianificazione urbanistica
    e territoriale. Profili generali
  • VII. Gli strumenti urbanistici comunali
  • Sezione I il piano regolatore generale
  • Sezione II la funzione di gestione
  • Sezione III la riconversione urbana
  • VIII. Le convenzioni urbanistiche
  • IX. La pianificazione sovracomunale e di
    coordinamento e gli interesse differenziati
  • X. La proprietà
  • XI. Le opere pubbliche
  • XII. Lurbanistica consensuale.
  • Parte III Controllo dellattività edilizia

3
.
  • CONTENUTO DEL CORSO (Testo Longo)
  • Capitolo I La riforma del Titolo V della
    Costituzione rilancia la territorialità quale
    fattore unificante dei governi
  • Capitolo II Il consenso interistituzionale e la
    pianificazione territoriale
  • Capitolo III La tutela nazionale degli
    interessi territoriali sul piano collaborativo e
    sussidiario
  • Capitolo IV I percorsi di cooperazione
    territoriale in Europa
  • Capitolo V Limiti dei moduli concertativi
    nellordinamento italiano
  • Capitolo VI La necessità ineludibile di una
    legge di principi
  • Capitolo VII Alcune considerazioni finali

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TESTI DI RIFERIMENTO
  • URBANI P., CIVITARESE S., Diritto Urbanistico,
    Torino, Giappichelli, 2010.
  • LONGO A., Governo del territorio, Milano,
    Giuffrè, 2009.
  • Slides, dispense ed altro materiale didattico
    saranno resi disponibili durante lo svolgimento
    delle lezioni

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MODALITA DESAME
  • Durante lo svolgimento delle lezioni saranno
    raccolte le firme attestanti la presenza.
  • Controappelli saranno effettuati per verificare
    leffettiva frequenza degli studenti.
  • Saranno effettuate verifiche scritte o colloqui
    orali in itinere sulla preparazione conseguita
    dagli studenti frequentanti ad integrazione
    dellesame finale.
  • Lesame finale consisterà in una prova orale

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UOMO E DIRITTO
  • Ubi societas, ibi ius è una locuzione latina che
    significa "dove c'è una società (civile), lì vi è
    il diritto".
  • Ogni società non può che fondarsi sul diritto,
    non può esservi alcuna società (civile) che non
    avverta l'esigenza di regolamentarsi.
  • "Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius.
    Ergo ubi homo, ibi ius".
  • Principio di origine romanistica che sta ad
    indicare come l'uomo abbisogni necessariamente di
    regole giuridiche per poter vivere. Difatti se
    l'uomo è un "animale sociale" per usare una
    espressione di Aristotele, ossia necessariamente
    deve vivere con altri uomini e si relaziona
    costantemente con altri uomini. Per poter fare
    tutto questo è necessaria la creazione di regole.

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DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO
  • Il termine diritto, nella sua più nota accezione,
    identifica l'insieme ed il complesso sistematico
    delle norme che regolano la vita dei membri della
    comunità di riferimento.
  • Due concetti del diritto naturale e positivo.
  • Una delle concezioni più risalenti è la c.d.
    teoria del diritto naturale, o giusnaturalismo.
    Tale teoria postula lesistenza di una serie di
    princìpi eterni e immutabili, inscritti nella
    natura umana.
  • Il diritto positivo (cioè il diritto
    effettivamente vigente) non sarebbe altro che la
    traduzione in norme di quei princìpi. Il metodo
    adottato dal legislatore è, dunque, un metodo
    deduttivo da princìpi universali si ricavano
    (per deduzione) le norme particolari.

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LE NORME
  • Per norma giuridica si intende la regola di
    condotta, dotata dei caratteri della generalità
    e dellastrattezza, avente la capacità di
    determinare, in maniera tendenzialmente stabile,
    l'ordinamento giuridico generale (ossia il
    diritto oggettivo). Una norma è una proposizione
    volta a stabilire un comportamento condiviso
    secondo i valori presenti all'interno di un
    gruppo sociale. Essa è finalizzata a regolare il
    comportamento dei singoli appartenenti al gruppo,
    per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire
    i fini che lo stesso ritiene preminenti.
  • La generalità consiste nella ripetuta
    applicabilità della stessa ogni qual volta si
    presentino le condizioni prescritte.
  • Lastrattezza si riferisce al fatto che la norma
    giuridica non deve essere ricondotta ad un caso
    specifico, ma deve riferirsi ad un situazione
    astratta, ciò per garantire l'applicabilità ad
    una molteplicità di casi concreti.

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COATTIVITA DELLE NORME GIURIDICHE
  • La norma giuridica viene assimilata ad un
    comando, che impone all'individuo un determinato
    comportamento. Il carattere "coattivo" della
    norma giuridica è, dunque, imprescindibile.
    Questo elemento centrale della norma giuridica
    contribuisce, in modo determinante, a
    differenziarla da altri tipi di norme, come
    quelle morali o religiose, che appartengono ad
    una sfera non coattiva.
  • L'individuo è libero o meno di assecondare un
    comando religioso o morale. Può sentirsi perfino
    obbligato a farlo ma tale obbligo non è
    generalizzabile. Affini alle norme giuridiche
    vere e proprie possono considerarsi quelle
    deontologiche, che appartengono più alla sfera
    morale, ma che, quando sono inserite in
    disciplinari di ordini professionali o di
    associazioni di produttori, possono prevedere
    anche sanzioni in caso di violazione.

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CARATTERISTICHE DELLE NORME GIURIDICHE
  • Le caratteristiche di una norma sono la
    generalità, l'astrattezza, la novità,
    l'imperatività o coazione.
  • A parte generalità ed astrattezza di cui si è
    detto innanzi, la novità è intesa nel senso che
    ogni norma viene emanata per regolare un
    comportamento che fino a ieri si riteneva che non
    dovesse essere regolato, oppure allo scopo di
    modificare un già esistente regolamento di quel
    tale comportamento. L'imperatività (o coazione)
    consiste nel fatto che, accanto ad una norma che
    contiene un precetto, esiste una norma che
    prevede la sanzione. Gli atti o fatti da cui
    scaturiscono le norme giuridiche costituiscono le
    fonti del diritto, e, più esattamente, le fonti
    di produzione normativa o normogenetiche.

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FONTI DEL DIRITTO
  • Le fonti del diritto si distinguono in fonti di
    cognizione e fonti di produzione.
  • Per fonti di cognizione s'intende l'insieme dei
    documenti che fornisce la conoscibilità legale
    della norma e sono, quindi, documenti che
    raccolgono i testi delle norme giuridiche, come
    la Costituzione, la Gazzetta Ufficiale e i
    codici.
  • Per fonti di produzione s'intendono gli atti e i
    fatti idonei a produrre norme giuridiche. Le
    fonti di produzione si distinguono, a loro volta,
    in fonti-atto e fonti-fatto.
  • Per fonti-atto si intendono atti giuridici
    volontari imputabili a soggetti determinati ed
    implicano l'esercizio di un potere ad esso
    attribuito (atti normativi), mentre le
    fonti-fatto, pur non essendo riconducibili ad
    azioni volontarie, sono accettati
    dall'ordinamento nella loro oggettività, fatto
    normativo" (si tratta, in altri termini, di meri
    fatti giuridici).

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ATTI GIURIDICI
  • L'atto giuridico è un fatto giuridico consistente
    in un comportamento umano volontario. Per gli
    atti giuridici, quindi, è rilevante l'imputazione
    ad un soggetto di diritto, che può essere la
    persona fisica che ha voluto il loro accadimento
    o la persona giuridica per la quale detta persona
    fisica ha agito in qualità di organo.
  • Sono esempi di atto giuridico la promessa, il
    testamento, la sentenza, il contratto, l'atto
    amministrativo. Sono, altresì, atti la legge, il
    regolamento e, in generale, tutti gli atti che
    sono fonti del diritto in quanto il loro effetto
    è la produzione, modificazione o abrogazione di
    una norma giuridica (atti normativi).
  • Essi possono essere recettizi, non recettizi,
    leciti, illeciti, unilaterali, bilaterali,
    plurilaterali, collegiali, pubblici, privati.

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E FATTI GIURIDICI
  • Con il termine fatto giuridico si indica un
    avvenimento o una situazione prevista dalla
    fattispecie di una norma. Al verificarsi del
    fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di
    un effetto giuridico, ossia la costituzione,
    modificazione o estinzione di un rapporto
    giuridico.
  • Il fatto giuridico si distingue dal fatto
    naturalistico. Se un fatto naturalistico è
    previsto nella fattispecie di una norma, esso
    diventa giuridicamente rilevante in seno
    all'ordinamento giuridico ed è qualificabile come
    fatto giuridico.
  • I fatti giuridici si possono inoltre distinguere
    in
  • meri fatti, se per l'ordinamento è irrilevante la
    volontà del loro accadimento, a prescindere che
    sia determinato da un'azione umana o da una forza
    della natura (ad esempio la morte di una persona,
    un evento meteorologico)
  • atti giuridici, se, invece, per l'ordinamento è
    rilevante la volontà del loro accadimento,
    determinato da un'azione umana (ad esempio un
    testamento, una sentenza, un contratto)

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NORMA E LEGGE
  • La norma non va in nessun caso confusa con la
    legge. Mentre la legge è un atto, la norma è la
    conseguenza di questo. La legge è una delle fonti
    del diritto, la norma è diritto. La norma è un
    comando che si ricava dall'interpretazione delle
    fonti del diritto (ermeneutica dottrina e
    giurisprudenza).
  • Le norme sono solitamente desumibili da una
    formulazione linguistica scritta (costituzione,
    legge, regolamento...) al fine di conferire alla
    stessa un alto grado di certezza e durevolezza
    nel tempo.

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Fonti di produzione nell'ordinamento italiano
(ABROGABILITA E IRRETROATTIVITA)
  • Costituzione (sovraordinata a tutte le altre
    fonti)
  • legge costituzionale
  • legge ordinaria
  • decreto legislativo
  • decreto legge
  • referendum abrogativo
  • regolamento
  • contratto collettivo di lavoro
  • legge regionale
  • L'art. 117 della Costituzione, cosi come
    modificato dalla riforma del titolo V con
    l.3/2001, individua tre tipi di competenza
    legislativa
  • la competenza esclusiva dello Stato
  • la competenza ripartita tra Stato e Regioni
    (entrambe, nelle materie espressamente indicate)
  • la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte
    le materie non enumerate (principio di
    residualità).
  • le leggi regionali sono completamente equiparate
    alle leggi statali o ordinarie, per tale motivo
    si collocano insieme con esse tra le fonti
    primarie subcostituzionali.

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FONTI-FATTI
  • Le fonti sopradette, sono cd. fonti-atti, vale a
    dire manifestazioni di volontà espresse da un
    organo dello Stato o da altro ente a ciò
    legittimato dalla Costituzione, che, di regola,
    sono formulate per iscritto.
  • Nel nostro ordinamento sono, però, previste anche
    fonti-fatti, cioè comportamenti oggettivi od atti
    di produzione esterni all'ordinamento che possono
    essere schematicamente sintetizzate in 
  • consuetudine
  • norme di diritto internazionale generalmente
    riconosciute
  • accordi internazionali
  • fonti di ordinamenti stranieri richiamate
    nell'ordinamento

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FONTI INTERNAZIONALI
  • L'ordinamento internazionale e quello interno
    convivono su piani paralleli, essendo espressione
    di distinti processi di integrazione politica.
    Perciò, affinché le norme internazionali entrino
    a far parte dell'ordinamento interno, si deve
    verificare ciò che si indica con il termine di
    "adattamento", che può essere automatico o
    speciale.
  • L'adattamento automatico o generale è previsto
    dall'art. 10 della Costituzione, laddove dispone
    che l'ordinamento giuridico italiano si conforma
    alle norme del diritto internazionale
    generalmente riconosciute (cioè le consuetudini
    internazionali).
  • L'adattamento speciale, invece, impiegato per il
    diritto internazionale pattizio, può consistere
  • Nel semplice ordine di esecuzione, che opera
    direttamente solo in relazione a trattati
    contenenti norme self-executing
  • nell'adattamento speciale ordinario, ossia in
    atti normativi interni necessari per dare
    esecuzione a norme internazionali che non siano
    self-executing. In seguito all'adattamento, le
    norme internazionali assumono, nell'ordinamento
    giuridico interno, la stessa posizione gerarchica
    delle fonti che lo operano

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E IL DIRITTO DELLU.E.
  • Una particolare posizione presenta, nel quadro
    del diritto internazionale, il diritto
    dell'Unione Europea, in quanto i Trattati e le
    fonti che ne derivano godono di una particolare
    copertura costituzionale (art. 11 l'Italia
    ... consente, in condizioni di parità con gli
    altri Stati, alle limitazioni di sovranità
    necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
    e la giustizia fra le Nazioni), in virtù della
    quale presentano una particolare forza attiva,
    paragonabile a quella delle norme costituzionali,
    consistendo in una limitazione definitiva dei
    diritti sovrani dello Stato, e una resistenza
    passiva rinforzata, prevalendo, in virtù della
    ripartizione di competenza operata dai Trattati,
    le norme comunitarie su quelle interne anche
    successive.
  • Sono dette per questo motivo norme interposte in
    quanto si frappongono tra la Costituzione e le
    altre fonti primarie. La giurisprudenza della
    Corte Costituzionale ha avallato la prassi per
    cui il diritto comunitario può derogare anche
    leggi Costituzionali purché non siano norme
    fondamentali e immodificabili quali ad esempio
    diritti fondamentali, e democraticità
    dell'ordinamento italiano.

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ORDINAMENTO GIURIDICO
  • Con il termine ordinamento giuridico si intende
    sia una comunità organizzata in vista del
    perseguimento di uno scopo comune (quindi, in
    questo senso, si può dire che lo Stato è un
    ordinamento giuridico) sia l'insieme delle norme
    (il diritto positivo) che regolano la vita di
    questa comunità (in questo senso, quindi, si dirà
    che lo Stato ha un ordinamento giuridico).
  • Il diritto positivo è il diritto vigente in un
    determinato ambito politico-territoriale in un
    determinato spazio di tempo, posto dal potere
    sovrano dello Stato mediante norme generali ed
    astratte contenute dalle leggi nonché da
    disposizioni concrete ed individuate di carattere
    "regolamentare-amministrativo.

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ORDINAMENTO ORIGINARIO E DERIVATO
  • Un ordinamento giuridico può essere originario
    oppure derivato. È originario quando non deriva
    la sua sovranità da nessun altro ordinamento (ad
    esempio, lo Stato la Chiesa, la Comunità
    internazionale) è invece derivato quando la sua
    sovranità non è diretta e immediata, ma un
    riflesso della sovranità di un altro ordinamento
    (le Regioni italiane e lUnione europea sono
    entrambi ordinamenti giuridici derivati).
  • La sovranità è l'espressione della somma dei
    poteri di governo riconosciuta ad un soggetto di
    diritto pubblico internazionale. Tale istituto
    giuridico rappresenta uno degli elementi
    costitutivi dello Stato, assieme al territorio ed
    al popolo. La sovranità connota il potere supremo
    dello Stato nei rapporti internazionali e la sua
    essenziale indipendenza

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STATO
  • Lo Stato è un ordinamento giuridico politico,
    ovvero esercitante il potere sovrano su un
    determinato territorio e sui soggetti ad esso
    appartenenti. Esso comanda anche mediante l'uso
    della forza armata, della quale detiene il
    monopolio legale.
  • Alla parola Stato afferiscono due concetti
    distinti
  • Stato-Comunità popolo, stanziato su un
    territorio definito, che è organizzato attorno ad
    un potere centrale (comunemente chiamato
    Stato-nazione").
  • Stato-apparato (o Stato-organizzazione) quel
    potere centrale sovrano, organizzato in possibili
    differenti modi, che detiene il monopolio della
    forza, e impone il rispetto di determinate norme
    nell'ambito di un territorio ben definito.

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STATO E NAZIONE
  • Una nazione (dal latino natio nascita") è un
    complesso di persone che, avendo in comune
    caratteristiche quali la storia, la lingua, il
    territorio, la cultura, letnia, la politica, si
    identificano in una comune identità a cui sentono
    di appartenere legati da un sentimento di
    solidarietà. È questa coscienza di un'identità
    condivisa, questo sentimento di appartenenza a
    tale identità e di solidarietà che li lega,
    diffusi a livello di massa e non solo tra
    ristrette cerchie di persone, che rende una
    comunità etnica, culturale, politica una nazione.
  • Al fine di autodeterminare la propria esistenza,
    spesso la nazione aspira a diventare Stato, cioè
    a darsi un ordinamento giuridico che ne affermi
    la sovranità. In tal caso si parlerà di
    Stato-nazione.
  • Esistono nazioni senza Stato.

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STATO COME ENTE TERRITORIALE
  • lo Stato è anche un ente territoriale, in quanto
    individuato da una porzione di territorio che è
    soggetta alla sua sovranità.
  • Lo Stato è sovrano giacché superiore ad ogni
    altro soggetto entro i suoi confini. Per essere
    tale, la sovranità deve manifestarsi come
    "indipendenza" nei rapporti reciproci per tale
    ragione, allora, lo Stato è indipendente e
    sovrano sovrano al suo interno, indipendente nei
    confronti degli altri Stati.
  • Lo Stato esercita i seguenti poteri
  • la sovranità (esercitata attraverso i tre poteri
    pubblici legislativo, esecutivo e giudiziario) e
    il monopolio della forza affinché vi sia un
    fondamento obbligatorio.

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PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI
  • La separazione dei poteri è uno dei principi
    fondamentali dello stato di diritto.
  • Il concetto dello stato di diritto presuppone che
    l'agire dello Stato sia sempre vincolato e
    conforme alle leggi vigenti dunque lo Stato
    sottopone se stesso al rispetto delle norme di
    diritto, e questo avviene tramite una
    Costituzione scritta (principio della civil
    law).La separazione dei poteri consiste
    nell'individuazione di tre funzioni pubbliche -
    legislazione, amministrazione e giurisdizione - e
    nell'attribuzione delle stesse a tre distinti
    poteri dello stato, intesi come organi o
    complessi di organi dello stato indipendenti
    dagli altri poteri.

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I TRE POTERI DELLO STATO
  • Nelle moderne democrazie
  • la funzione legislativa è attribuita al
    parlamento, nonché eventualmente ai parlamenti
    degli stati federati o agli analoghi organi di
    altri enti territoriali dotati di autonomia
    legislativa, che costituiscono il potere
    legislativo
  • la funzione amministrativa è attribuita agli
    organi che compongono il governo e, alle
    dipendenze di questo, la pubblica
    amministrazione, i quali costituiscono il potere
    esecutivo
  • la funzione giurisdizionale è attribuita ai
    giudici che costituiscono il potere giudiziario.

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POTERE LEGISLATIVO
  • Il potere legislativo è uno dei tre poteri
    fondamentali attribuiti allo Stato.
  • Negli stati contemporanei del potere legislativo
    è titolare
  • il parlamento a livello nazionale
  • i parlamenti degli stati federati e nelle
    federazioni
  • eventuali organi, analoghi al parlamento, di
    regioni e altri enti territoriali ai quali è
    riconosciuta autonomia legislativa.
  • Detti organi producono le norme attraverso un
    atto che prende il nome di legge.

27
POTERE ESECUTIVO
  • Il potere esecutivo, generalmente posseduto da
    un'istituzione denominata governo", è il potere
    di applicare le leggi, distinto dal potere
    legislativo, che è il potere di fare le leggi e
    da quello giudiziario che è il potere di
    giudicare, ed eventualmente punire, chi non
    rispetta le leggi.
  • Il potere esecutivo è esercitato da organi che
    eseguono le prescrizioni di legge e attuano in
    concreto le pubbliche finalità. I suoi compiti
    sono di
  • far rispettare l'ordine e la legge attraverso la
    gestione delle forze di polizia e dei
    penitenziari
  • condurre la politica estera dello Stato
  • dirigere le forze militari
  • dirigere i servizi pubblici e la pubblica
    amministrazione.

28
POTERE GIUDIZIARIO
  • Il potere giudiziario è quel potere che, in
    quanto organo costituzionale, permette in via
    definitiva e autonoma di risolvere una
    controversia di natura civile, penale e
    amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni)
    applicando la legge, nel rispetto del
    contraddittorio delle parti, trasparenza del
    procedimento e motivazione della decisione, da
    parte di un Giudice terzo.
  • Questo procedimento si svolge in diversi uffici a
    seconda il grado di giudizio nellambito del
    quale il cittadino viene giudicato con la
    possibilità di impugnare le eventuali sentenze.

29
GIURISDIZIONE ORDINARIA
  • Esistono due diverse giurisdizioni una ordinaria
    e una speciale.
  • Quella ordinaria si occupa di materie civile e
    penale.
  • In ambito civile la controversia sorge tra
    soggetti privati che prendono il nome di "attore"
    (per colui che avvia la procedura) e "convenuto"
    (colui che si difende). In questo caso ci si
    rivolge in primo grado al Giudice di pace o al
    Tribunale, in secondo grado alla Corte d'Appello
    e in terzo grado (definitivo) alla Suprema Corte
    di Cassazione.

30
E QUELLA SPECIALE
  • Per quanto riguarda la giurisdizione speciale si
    divide in amministrativa, contabile e militare.
  • La prima risolve controversie dove sono coinvolte
    le pubbliche amministrazioni (tutela degli
    interessi legittimi) e se ne occupa il giudice
    amministrativo, ovvero in primo grado il
    Tribunale Amministrativo Regionale e in secondo
    grado il Consiglio di Stato.
  • La seconda risolve controversie sulla contabilità
    pubblica ed enti finanziari dallo Stato se ne
    occupa il giudice contabile in primo grado la
    Corte dei Conti nella sezione regionale mentre,
    in secondo grado, nella sezione centrale.
  • Infine, quella militare, si occupa dei reati
    commessi dalle forze armate.

31
IL DIRITTO URBANISTICO
  • Solo di recente il Diritto Urbanistico ha assunto
    una dignità disciplinare autonoma rispetto agli
    altri insegnamenti di materie giuridiche.
  • Si tratta di una materia tipicamente
    interdisciplinare che seca trasversalmente
    numerosi campi disciplinari, sia tecnici sia
    giuridici.
  • Esso afferisce, tuttavia, in misura largamente
    prevalente, al Diritto Amministrativo di cui
    costituisce un settore di estrema rilevanza non
    solo teorica, ma anche pratica.
  • Il D.U. incide, peraltro, sui rapporti giuridici
    privati, sul regime giuridico del diritto di
    proprietà dei beni immobili, si confronta
    costantemente con il diritto costituzionale anche
    di derivazione sovranazionale secondo quanto
    previsto dal novellato art. 117 Cost..
  • E anche oggetto di studio del diritto penale
    laddove, come spesse, accade, le trasformazioni
    fisiche del suolo poste in essere in violazione
    della disciplina urbanistica, determinano
    feedback penalmente rilevanti.

32
ELEMENTI DEFINITORI
  • Il D.U. presenta contorni disciplinari di
    carattere estremamente incerto e mutevole nel
    tempo.
  • In un periodo compreso fra la legge urbanistica
    generale (L. n. 1150/1942) e i primi anni
    Settanta si pensava che il D.U. coincidesse con
    la regolamentazione dellincremento edilizio e la
    definizione dellassetto urbano attraverso
    ladozione di determinati piani urbanistici (D.U.
    in senso stretto).
  • Più di recente il D.U. ha assunto connotati più
    fluidi, afferendo alla disciplina degli usi del
    territorio e delle sue risorse al fine di
    preservarli da iniziative economiche
    incompatibili con gli obiettivi della tutela e
    della conservazione (D.U. in senso lato).
  • Prescindendo dai problemi definitori il D.U. ha
    assistito ad una notevolissima proliferazione
    della legislazione statale e regionale
    riguardante la disciplina degli usi, delle
    trasformazioni e della tutela del territorio nei
    suoi vari elementi costitutivi (paesaggio,
    risorse naturali, infrastrutture, centri abitati)
    ed al conseguente incremento dellintervento
    della P.A. con vieppiù ampi poteri di regolazione
    e controllo.

33
IL D.U. E I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
AMMINISTRATIVO
  • Il D.U. è ritenuto una partizione del Diritto
    Amministrativo di cui mutua concetti e relativi
    istituti giuridici.
  • E, pertanto, necessario individuare
    preliminarmente la natura giuridica della
    funzione amministrativa cercando di distinguerla
    dalla funzione legislativa e da quella
    giurisdizionale.
  • Secondo la dottrina più classica la funzione
    amministrativa coincide con la funzione
    esecutiva rappresenterebbe attività esecutiva
    della legge. Ciò in scrupolosa applicazione del
    principio di separazione dei poteri secondo cui a
    ciascun potere deve necessariamente corrispondere
    una specifica funzione.
  • 1) Il potere legislativo, con il compito di fare
    le leggi e di creare il diritto oggettivo
  • 2) Il potere esecutivo, con il compito di dare
    esecuzione alla previsione legislativa
  • 3) il potere giudiziario, con il compito di
    garantire losservanza dellordinamento giuridico.

34
.
  • In questottica la funzione amministrativa
    rappresenta la cura concreta dellinteresse
    pubblico in esecuzione di quanto previsto da una
    norma giuridica.
  • La più recente dottrina ha, peraltro, rilevato la
    mancata rispondenza di tale tradizionale
    tripartizione alla concreta realtà delle cose,
    poiché ciascuno dei poteri esercita di fatto
    funzioni che sarebbero proprie di altri poteri.
    Non solo.
  • La stessa funzione amministrativa non potrebbe
    comunque essere relegata a mera esecuzione di
    leggi dovendo, invece, ritenersi riconducibile,
    più in generale alla regolazione e disciplina di
    rapporti giuridici e comportamenti, alla
    predisposizione di strumenti finanziari, alla
    definizione dei poteri dei privati, alla
    pianificazione territoriale.
  • FUNZIONE AMMINISTRATIVA identifica, pertanto,
    linsieme delle attività svolte dagli apparati
    amministrativi dello Stato e delle altre
    amministrazioni pubbliche per la cura
    dellinteresse generale.

35
IL MOTIVO
  • A differenza di quanto accade in genere nel
    diritto privato, lattività posta in essere da
    unamministrazione ai fini del perseguimento di
    un determinato scopo risulta giuridicamente
    rilevante per lordinamento.
  • Se una società privata decide di far costruire un
    edificio da destinare a propria sede, ciò che
    rileva è semplicemente che la proposta di
    affidamento dellappalto sia effettuata da chi è
    legittimato a rappresentare la società e che tale
    proposta non sia viziata da errore, violenza o
    dolo. Quando, tuttavia, la stessa attività viene
    posta in essere da unamministrazione pubblica
    assume rilevanza IL MOTIVO ossia linteresse
    pubblico per la tutela del quale si vuole
    procedere a tale realizzazione, se e a chi serve,
    chi sarà il contraente e perché, quanto costerà
    lopera pubblica, in quale luogo e perché
    localizzarvi ledificio.
  • Tutta la relativa attività sarà, ovviamente,
    caratterizzata da una sequela di atti
    amministrativi.
  • Il tratto connotativo dellattività posta in
    essere dalla P.A. è rappresentato dalla necessità
    che il suo operato sia controllabile e
    verificabile esigenza di controllo che
    costituisce la ragione precipua della
    qualificazione dellattività amministrativa come
    esercizio di una funzione.

36
TRIPARTIZIONE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA
  • Lattività amministrativa si distingue in tre
    funzioni principali
  • 1) attiva
  • 2) consultiva
  • 3) di controllo.
  • La prima è lattività finalizzata alla cura degli
    interessi pubblici attraverso lemanazione di
    atti o il compimento di azioni reali (ad es.
    lordine di demolizione) di un fabbricato
  • La seconda serve a consigliare
    lamministrazione sul modo migliore di curare
    linteresse pubblico e da luogo ai pareri
  • La terza è volta a sindacare loperato delle
    amministrazioni pubbliche cui sono affidati i
    compiti di amministrazione attiva.
  • Soltanto per gli atti di amministrazione attiva
    si utilizzerà il termine di PROVVEDIMENTO (atto
    con cui si esprime la volontà imperativa
    dellente).
  • Gli altri atti verranno denominati semplicemente
    atti amministrativi poiché strumentali, o
    collegati, allatto amministrativo provvedimento.

37
UFFICI, ORGANI, POTESTA, COMPETENZE E
ATTRIBUZIONI
  • Lelemento basilare dellarticolazione della P.A.
    è rappresentato dallUFFICIO.
  • Esso costituisce la struttura organizzativa di
    base dei soggetti pubblici ogni soggetto
    pubblico ha, cioè, un disegno organizzativo
    secondo cui a ciascun ufficio è affidato lo
    svolgimento di un certo compito (uffici
    funzionali).
  • Taluni uffici sono denominati ORGANI giacché
    hanno il compito di imputare gli effetti della
    propria attività allorganizzazione cui
    appartengono (il soggetto pubblico si esprime
    attraverso il suo organo).
  • Così accade per il Consiglio Comunale il quale è
    organo del Comune poiché esso può emettere atti
    rivolti allesterno che modificano situazioni
    giuridiche soggettive come ladozione di un piano
    urbanistico.
  • Prima di tale atto altri uffici avranno istruito
    la pratica, consultato ulteriori uffici,
    preparato e scritto materialmente il
    provvedimento (essi non sono, tuttavia, organi
    poiché la loro attività rileva solo ai fini
    dellorganizzazione interna).

38
.
  • La POTESTA rappresenta lespressione del potere
    autoritativo ed unilaterale della P.A.. (fra gli
    atti e le attività che ne sono espressione si
    ricordano il potere di stipulare contratti, di
    rilasciare certificati, di erogare prestazioni,
    di raccogliere dati, ecc.).
  • Sia le potestà sia gli altri compiti vengono
    comunque ripartiti fra le varie amministrazioni
    secondo due criteri lATTRIBUZIONE e la
    COMPETENZA.
  • Attribuzione è lambito degli interessi pubblici
    che una norma giuridica affida alla cura di un
    soggetto in una determinata materia.
  • Competenza va, invece, riferita esclusivamente
    allattività degli organi e degli uffici (è un
    concetto più ristretto rispetto a quello di
    attribuzione).
  • Es. Il Comune ha attribuzione in materia di
    pianificazione urbanistica, il Consiglio Comunale
    (orano del Comune) ha competenza ad adottare il
    piano regolatore generale.

39
I POTERI AUTORITATIVI DELLA P.A.
  • La funzione amministrativa può essere esercitata
    in via autoritativa e non autoritativa (per
    accordi).
  • Il potere di agire mediante atti dimperio
    costituisce il più tangibile connotato del
    diritto speciale delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando unamministrazione esercita una potestà
    pubblica, si dice che emette un provvedimento
    amministrativo autoritativo, incidendo, cioè,
    unilateralmente sullaltrui sfera giuridica, in
    particolare costituendo, modificando o
    estinguendo situazioni giuridiche soggettive.
  • Allimperatività si ricollegano tre
    caratteristiche principali
  • 1) lesecutività i provvedimenti producono i
    relativi effetti indipendentemente dalla loro
    legittimità (c.d. presunzione di legittimità
    degli atti amministrativi i cui effetti cessano
    di prodursi solo a seguito di annullamento).
  • 2) lesecutorietà la P.A. può ottenere
    lesecuzione coattiva del proprio provvedimento
    anche con limpiego della forza pubblica.
  • Tale caratteristica è espressione del c.d. potere
    di autotutela esecutiva delle amministrazioni
    pubbliche le quali, a differenza di quanto accade
    per i privati, nellambito delle proprie
    attribuzioni possono portare ad esecuzione i
    propri atti senza la necessità di rivolgersi
    allautorità giudiziaria.

40
.
  • Nellambito dellautotutela esecutiva la dottrina
    fa rientrare anche il potere di eliminare o
    modificare i propri atti che risultino viziati e,
    quindi, irregolari o invalidi secondo le modalità
    ed i limiti fissati dalla legge.
  • Nei casi in cui venga, infatti, sollevata da
    parte di un terzo privato o dalla stessa
    amministrazione una questione circa la regolarità
    dellatto, possono essere aperti procedimenti
    amministrativi specifici detti di riesame il
    cui esito va dalla conferma allannullamento
    dufficio, alla riforma dellatto stesso.
  • I procedimenti di riesame differiscono
    sostanzialmente da quelli di revisione che danno
    luogo alle misure della revoca, ritiro o
    abrogazione dellatto..
  • Peraltro, mentre lannullamento dufficio può
    essere pronunciato soltanto in presenza di un
    vizio di legittimità del provvedimento, la revoca
    rappresenta la misura da adottare nel caso in cui
    lamministrazione dovesse reputare inopportuna
    una determinata decisione a seguito di una nuova
    valutazione degli interessi in gioco, oppure in
    ragione delle mutate circostanze di fatto oppure
    ancora in relazione a fatti di cui non si era
    tenuto conto in precedenza al momento
    dellemanazione del provvedimento.

41
.
  • 3) Linoppugnabilità detta anche consolidazione,
    sicché una volta spirato il termine di sessanta
    giorni dalla conoscenza del provvedimento, non se
    ne può più chiedere al giudice amministrativo il
    relativo annullamento.
  • Decorso il predetto termine (che è di decadenza),
    solo la stessa amministrazione può eliminarlo in
    virtù dei suddetti poteri di autotutela
    esercitabili in ogni tempo.
  • Linoppugnabilità è, comunque, legata alla
    effettiva conoscenza del provvedimento medesimo
    da parte dei soggetti destinatari interessati
    alla sua impugnazione.
  • In taluni casi è la stessa legge a fissare le
    modalità di effettiva conoscenza del
    provvedimento mediante la fissazione di
    presunzioni ad esempio per i PRG si presume la
    conoscenza del piano mediante la pubblicazione
    dello stesso sul Bollettino Ufficiale della
    Regione.
  • In tutti gli altri casi è onere dei destinatari
    del provvedimento che si intende impugnare la
    dimostrazione della data e della modalità di
    avvenuta conoscenza del provvedimento. Trascorsi
    inutilmente i sessanta giorni dalla conoscenza
    dellatto, il provvedimento si consolida e, per
    leffetto, non può più essere annullato.

42
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLATTIVITA
AMMINISTRATIVA
  • I principi fondamentali dellattività
    amministrativa sono quattro
  • 1) il principio di legalità
  • 2) la riserva di legge
  • 3) il principio di imparzialità
  • 4) il principio del buon andamento.
  • Il primo trova il suo fondamento normativo nella
    L. 241/1990 gli altri tre nella Carta
    Costituzionale.
  • Allorché lazione amministrativa si svolge in
    contrasto con i predetti principi essa diviene
    ingiusta (illegittima) ragione per cui
    lOrdinamento giuridico accorda ai cittadini
    lutilizzo di taluni strumenti di controllo volti
    alla difesa da possibili abusi da parte della
    P.A.

43
IL PRINCIPIO DI LEGALITA
  • Esso rappresenta il fondamento del c.d. Stato di
    diritto, laddove tutti i poteri devono essere
    subordinati alla legge.
  • Si tratta del primato della legge
    sullamministrazione, ossia del Parlamento,
    espressione della volontà popolare (per ciò
    legittimato democraticamente), sui funzionari
    della P.A.
  • In forza di tale principio nessun potere può
    legittimamente essere conferito
    allamministrazione se non previsto da una norma
    giuridica.
  • Il principio di legalità si configura un
    paradigma declinato in due distinti principi di
    tipicità e di innovatività dei provvedimenti
    amministrativi.
  • Il principio di tipicità postula la necessità che
    ogni ad ogni provvedimento amministrativo
    corrisponde una funzione tipica deve, cioè,
    avere una precisa finalità prevista da una norma.
  • Il principio di innovatività stabilisce, invece,
    la tassatività del numero dei provvedimenti
    amministrativi (dotati di imperatività) non
    essendo consentito dalla legge lemanazione di
    provvedimenti non tipici, ossia non previsti
    espressamente dallordinamento giuridico (cosa
    che, di converso, può accadere nel diritto
    privato).

44
LA RISERVA DI LEGGE
  • Tale principio rappresenta un rafforzamento della
    funzione garantista del principio di legalità.
  • La riserva di legge esclude, infatti, che una
    determinata materia, in mancanza di una espressa
    disciplina legislativa, possa essere oggetto di
    una regolamentazione attraverso atti normativi
    secondari (regolamenti).
  • Si tratta di una garanzia posta a tutela dei
    cittadini secondo la quale determinati argomenti
    di particolare rilevanza i cui effetti sono
    suscettibili di poter incidere in modo
    significativo sulla sfera giuridica soggettiva
    dei singoli, debba necessariamente essere normata
    con legge del Parlamento.
  • Secondo lart. 23 della Costituzione, ad esempio,
    limposizione di tasse e tributi può essere
    disposta esclusivamente in forza di una norma di
    legge.
  • In definitiva la riserva di legge ha una
    funzione essenziale di garanzia in quanto intende
    assicurare che in materie particolarmente
    delicate, come quella dei diritti fondamentali
    del cittadino, le decisioni vengano assunte
    dallorgano più rappresentativo del potere
    sovrano dello Stato il Parlamento.

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I PRINCIPI DI IMPARZIALITA E BUON ANDAMENTO
  • I principi di imparzialità e buon andamento della
    P.A. sono previsti dallart. 97 della Carta
    Costituzionale.
  • Buon andamento significa efficienza della P.A.
    che si traduce in economicità ed efficacia
    dellazione amministrativa a cui risultano
    affiancati quelli di imparzialità, di pubblicità
    e di trasparenza.
  • Sulla scorta di tali principi la P.A. deve
    informare il proprio agire al raggiungimento del
    miglior risultato costi/benefici non potendo
    limitarsi allattestazione di un risultato
    meramente formale.
  • Limparzialità è attuazione del principio di
    giustizia.
  • La P.A., nellesercizio delle proprie funzioni, è
    tenuta a tenere in assoluta considerazione tutti
    i fatti afferenti agli interessi considerati
    dalla legge secondo le regole improntate a
    certezza, trasparenza e democraticità.
  • Esso costituisce corollario del più generale
    principio di uguaglianza sancito dallart. 3
    della Costituzione.
  • Costituisce tipica espressione del principio di
    imparzialità lobbligo di motivazione dei
    provvedimenti amministrativi, il principio di
    partecipazione dei privati al procedimento
    amministrativo, il vizio delleccesso di potere.
  • Ai superiori principi generali se ne affiancano
    di ulteriori aventi origine nella giurisprudenza
    della Corte di Giustizia dellUnione Europea e,
    specificamente
  • - il principio di proporzionalità e quello di non
    discriminazione.

46
LA DISCREZIONALITA AMMINISTRATIVA
  • La discrezionalità amministrativa rappresenta un
    concetto fondamentale del diritto amministrativo.
  • Vi sono taluni casi nei quali la funzione
    amministrativa si trova sostanzialmente vincolata
    allorché, in presenza di determinati presupposti
    stabiliti da una norma di legge, la P.A. non ha
    altra scelta che assumere un determinato
    comportamento (provvedimento).
  • In tali ipotesi la P.A. si limita
    allaccertamento circa la sussistenza dei
    necessari presupposti sanciti dalla norma per
    ladozione di quel determinato provvedimento
    richiesto (come accade nel permesso di
    costruire).
  • In altri casi, invece, lattività amministrativa
    è discrezionale.
  • La discrezionalità è il metodo mediante il quale
    la P.A., secondo il proprio prudente
    apprezzamento, stabilisce come realizzare, in
    concreto, linteresse pubblico quando ciò non sia
    prestabilito dalla legge.
  • Le norme di legge, infatti, nellattribuire il
    potere allamministrazione, indicano, seppure
    raramente, linteresse pubblico da tutelare
    (interesse primario) che dovrà, tuttavia,
    necessariamente collidere con altri interessi,
    pubblici o privati (secondari), ritenuti
    subordinati al primario interesse pubblico da
    curare.
  • La P.A. dovrà, pertanto, esercitare i poteri
    attribuiti dalla legge scegliendo di soddisfare
    linteresse primario o ritenere prevalenti gli
    interessi secondari.
  • La c.d. discrezionalità amministrativa sta
    proprio nella prudente ponderazione comparativa
    dellinteresse primario con gli interessi
    secondari.
  • Lesito di tale valutazione sarà lindividuazione
    dellinteresse meritevole di tutela da parte
    dellamministrazione.

47
.
  • Tale giudizio di prevalenza varia a seconda
    dellambito di discrezionalità concesso dalla
    norma alla P.A.
  • La norma di legge può, infatti, attribuire alla
    P.A. la determinazione discrezionale del
    contenuto del provvedimento (discrezionalità sul
    quid)
  • Può lascare alla P.A. solo la scelta su se
    emanare il provvedimento (discrezionalità
    sullan)
  • Può consentire alla P.A. solo i tempi e i modi di
    adozione di un provvedimento (discrezionalità sul
    quomodo).
  • Ad esempio, nella formazione di un piano
    territoriale obbligatorio per legge la P.A. ha
    discrezionalità nel quid, ma non anche nellan,
    ben potendo stabilire discrezionalmente i
    contenuti del piano , ma non anche la necessità o
    meno di adottarlo (lo deve adottare).
  • La discrezionalità amministrativa non va confusa
    con la discrezionalità assoluta la P.A. non gode
    affatto della liberta di scelta al contrario
    necessita che ogni decisione sia il frutto
    dellosservanza di precisi criteri alcuni dei
    quali sono espressione di principi generali
    (ragionevolezza, imparzialità, uguaglianza,
    trasparenza, ecc) ciò quando tali criteri non
    siano già contenuti nella norma attributiva del
    potere amministrativo di adozione del
    provvedimento (circostanza rara).

48
LA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
  • Elemento essenziale per rendere trasparente
    lutilizzo dei criteri stabiliti dalla norma ai
    fini delladozione del provvedimento è che tali
    criteri, posti a fondamento del provvedimento,
    siano resi noti allesterno.
  • La motivazione del provvedimento è posta a
    giustificazione della decisione adottata nei
    confronti di tutti i cittadini i quali devono
    essere posti nelle condizioni di conoscere se la
    scelta adottata dalla P.A. risulti o meno
    coerente con i criteri che lamministrazione ha
    dichiarato di porre a base della decisione.
  • vi è, pertanto, una stretta correlazione
    nellattività amministrativa fra interesse
    pubblico, scelta discrezionale e motivazione
    della scelta, dovendo lamministrazione
    evidenziare lattualità dellinteresse pubblico
    da soddisfare.
  • (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7/1999).

49
ESEMPIO
  • LAssessorato Regionale al territorio, che ha
    competenza sui beni paesaggistici, viene a
    conoscenza della costruzione di unabitazione
    privata in una zona vincolata senza la
    necessaria autorizzazione (N.O. Soprintendenza
    per i BB.CC.AA.).
  • Lufficio preposto può adottare tre distinte
    soluzioni
  • 1) ordinare la demolizione della costruzione
  • 2) autorizzare i lavori in sanatoria
  • 3) autorizzare i lavori con prescrizioni.
  • In tutte le ipotesi menzionate la P.A. irrogherà
    una sanzione amministrativa pecuniaria
    (obbligatoria per legge Codice dei bb.cc.).
  • Nel primo caso la sanzione coinciderà con la
    demolizione
  • Nel secondo e terzo la sanzione pecuniari si
    accompagnerà al rilascio di unautorizzazione in
    sanatoria.
  • La P.A. dovrà, comunque, motivare la propria
    decisione in relazione allinteresse primario
    (tutela del patrimonio paesaggistico) e agli
    interessi secondari (quello privato).
  • Nellipotesi in cui decidesse per la demolizione
    dovrà necessariamente dimostrare la necessità del
    suo abbattimento per la liberazione del panorama
    tutelato laddove, in caso contrario, la relativa
    decisione sarebbe ritenuta sproporzionata ed
    irragionevole e, quindi, annullabile.
  • Nellipotesi in cui, viceversa, dovesse decidere
    per il mantenimento della costruzione (sanatoria
    e prescrizioni) dovrà necessariamente
    giustificare il provvedimento sulla base
    dellininfluenza della costruzione in ordine alla
    tutela del paesaggio, magari disponendo
    leliminazione solo di una parte delledificio.

50
LIMITI INTERNI ED ESTERNI ALLA DISCREZIONALITA
  • La presenza di altri interessi (non primari)
    suscettibili di poter incidere sfavorevolmente
    sulla soddisfazione dellinteresse pubblico
    primario ha imposto i c.d. limiti interni alla
    discrezionalità della P.A..
  • Qualora tali limiti dovessero essere superati si
    configurerebbe un eccesso di potere con la
    conseguente invalidità del relativo provvedimento
    amministrativo.
  • Dai predetti limiti interni vanno distinti i c.d.
    limiti esterni che si indirizzano non alla
    discrezionalità della decisione amministrativa
    quanto direttamente al potere della P.A. che
    viene limitato allorigine attraverso una
    contrazione dei poteri stessi.
  • Es. Nei procedimenti di pianificazione
    urbanistica, ove è massima leterogeneità degli
    interessi in gioco, linteresse primario
    (lordinato e razionale assetto del territorio) è
    frutto di unarticolata quanto complessa
    ponderazione degli interessi da tutelare.
  • Ladozione di una soluzione rispetto ad unaltra
    dipenderà da scelte discrezionali a cui è
    assolutamente difficile apporre limiti se non
    nellorganizzazione, da parte della norma, della
    discrezionalità amministrativa, in articolati
    procedimenti che siano idonei a contemperare il
    più elevato numero di interessi in campo.

51
La discrezionalità tecnica
  • Diversa dalla discrezionalità amministrativa di
    cui abbiamo finora parlato è la c.d.
    discrezionalità tecnica la quale consiste
    nellassunzione, allinterno del procedimento, di
    quelle regole desperienza e/o della scienza e/o
    della tecnica che non implicano ponderazione e
    valutazione degli interessi in gioco.
  • Si tratta di una scelta obbligata da parte
    della P.A. determinata dalla valutazione di fatti
    alla stregua di conoscenza extragiuridiche.
  • Es. la sismicità di una zona verrà dichiarata con
    provvedimento amministrativo in ragione dei
    rilievi geologici e delle indagini storiche
    effettuate sul territorio in questione.
  • Quali conseguenze sul piano operativo
  • La giurisprudenza ritiene che gli atti
    caratterizzati da discrezionalità tecnica siano
    sindacabili solo in presenza di sintomi di
    assoluta e manifesta illogicità.
  • Ciò ha ricadute enormi nellambito dei
    procedimenti di pianificazione urbanistica il
    principio generale è che i provvedimenti
    amministrativi generali (che sono diretti ad un
    pluralità indefinita di soggetti), di cui i
    provvedimenti di piano costituiscono una species,
    (ad es. il PRG) non vanno obbligatoriamente
    motivati. Laddove, invece, gli atti individuali
    (destinati, invece, a singoli soggetti o ad una
    pluralità definita di soggetti) necessita della
    motivazione.

52
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
  • Il procedimento amministrativo è un istituto
    finalizzato allassoggettamento dellesercizio
    del potere amministrativo a regole controllabili,
    verificabili dallesterno, e si trova in stretta
    correlazione con la discrezionalità giacché è
    proprio attraverso il procedimento amministrativo
    che si esplica quella valutazione degli interessi
    che rappresentano la manifestazione di tale
    discrezionalità.
  • Esso può essere definito come una sequenza di
    atti posti in essere dalla P.A. fra loro
    correlati e volti al perseguimento di un unico
    scopo. Scopo che definisce il procedimento
    attraverso lemanazione di un provvedimento.
  • Va precisato come il procedimento amministrativo
    si distingua da altri procedimenti (sequenza di
    atti finalizzati allemanazione di una sentenza o
    di una legge) poiché la successione di atti
    preordinata allemanazione di un provvedimento
    amministrativo costituisce un complesso atti
    amministrativi volti alla ponderazione di una
    pluralità, più o meno complessa, di interessi.

53
.
  • Così, ad es., per il rilascio di una licenza di
    abitabilità, il procedimento sarà determinato
    esclusivamente dalla verifica circa la
    sussistenza di taluni semplici presupposti (la
    conformità del fabbricato al progetto e
    linsussistenza di cause di insalubrità) da parte
    di un organo monocratico del Comune (lUfficio
    preposto).
  • Quando, invece, si parla pianificazione
    urbanistica la complessità e la pluralità degli
    interessi pubblici e privati in gioco oggetto
    della necessaria ponderazione da parte del Comune
    impone linstaurazione di un procedimento
    amministrativo correlativamente complesso
    costituito da più atti amministrativi strumentali
    al conseguimento dello scopo (decisione finale
    rappresentata dal provvedimento amministrativo),
    posti in essere da più uffici di varie
    amministrazioni pubbliche.

54
LE FASI DEL PROCEDIMENTO
  • Le fasi del procedimento amministrativo sono
    quattro
  • 1) la fase di iniziativa
  • 2) la fase istruttoria
  • 3) la fase decisoria
  • 4) la fase di integrazione dellefficacia.
  • La fase diniziativa apre il procedimento e ne
    determina loggetto introducendo linteresse
    primario.
  • Latto di iniziativa può provenire da un soggetto
    privato, ed allora riceverà impulso di parte se,
    invece, proviene dalla stessa amministrazione,
    allora si ha liniziativa dufficio.
  • La concessione edificatoria è rilasciata
    dallamministrazione su istanza di parte un
    piano urbanistico viene disposto
    dallamministrazione dufficio.
  • La fase istruttoria serve ad introdurre gli altri
    interessi (quelli secondari) da ponderare nel
    procedimento e a raccogliere i fatti e gli atti
    necessaria alla valutazione del peso degli
    interessi in gioco maggiore sarà il numero di
    questi, più complessa sarà listruttoria.
  • Lo scopo di tale fase è quello di preparare il
    materiale necessario alla formazione della
    decisione della P.A.
  • Vediamo i più ricorrenti.

55
.
  • Lacquisizione e la presentazione di documenti e
    certificazioni (talvolta richiesti a pena di
    improcedibilità, come lallegazione
    dellelaborato di progetto nellipotesi di
    richiesta di permesso di costruire)
  • Lacquisizione di attività di scienza, quali le
    ispezioni dei luoghi, sovente affidati a tecnici
    abilitati, interni o esterni allamministrazione,
    come nel caso della progettazione di un piano
    urbanistico
  • Lattività di pareristica resa da altre
    amministrazioni, che possono consistere in
    consigli obbligatori o facoltativi. Nel primo
    caso essi devono essere richiesti
    dallamministrazione decidente in mancanza il
    procedimento risulta viziato e, pertanto il
    relativo provvedimento impugnabile per il
    relativo annullamento. Nel secondo caso il parere
    può essere richiesto a discrezione
    dellamministrazione procedente.
  • Tali pareri non vanno confusi con i c.d. pareri
    vincolanti i quali non sono veri e propri
    consigli, ma atti vincolanti la decisione
    dellamministrazione procedente sicché si avrà
    una decisione preliminare.
  • Gli atti istruttori di intervento nel
    procedimento (come ad esempio le osservazioni, le
    proposte o le opposizioni formulate dai singoli
    privati in ordine alladozione di un piano
    urbanistico).

56
.
  • Nellalveo della fase istruttoria del
    procedimento amministrativo assume particolare
    rilievo la figura del R.U.P. (Responsabile Unico
    del Procedimento) il quale ha il compito precipuo
    di curare ogni aspetto dellistruttoria e
    linterfaccia diretta dellamministrazione
    rispetto a tutti i cittadini interessati al
    procedimento medesimo.
  • C) La fase decisoria o costitutiva è quella in
    cui viene adottato il provvedimento
    amministrativo e rappresenta lesito del
    procedimento amministrativo.
  • Il soggetto decidente può essere un organo
    monocratico (il dirigente, il prefetto, il
    sindaco) sia un organo collegiale (il consiglio
    comunale).
  • Può accadere che alladozione della decisione
    concorrano diversi organi, monocratici e
    collegiali in tal caso si ha un provvedimento
    assunto di concerto fra più organi
    dellamministrazione o di più amministrazioni
    coinvolte dalla decisione (ad es. lintesa fra il
    Comune ed il Genio Civile in sede di adozione di
    un piano urbanistico ricadente in zona sismica).
  • D) la fase di integrazione dellefficacia è una
    fase eventuale e non necessaria poiché spesso i
    provvedimenti amministrativi risultano efficaci
    al momento dellesito del procedimento senza la
    necessità che ciò necessiti una fase ulteriore.
    Si dice che il procedimento si è perfezionato
    con la definizione del provvedimento
    amministrativo.

57
.
  • Talvolta, tuttavia, accade che un provvedimento
    amministrativo, per acquisire efficacia, debba
    necessariamente essere sottoposto ad una fase
    ulteriore ciò si verifica, ad es., allorché il
    PRG adottato debba essere necessariamente
    pubblicato sul Bollettino Regionale affinché
    possa essere conoscibile alla collettività ed
    acquisti la relativa efficacia.
  • Subprocedimento.
  • Accade spesso che, allinterno del procedimento
    amministrativo, formato da una sequenza di atti
    amministrativi preordinati alladozione del
    provvedimento finale, si ritrovi un atto a sua
    volta frutto di unulteriore procedimento
    amministrativo si ha, in tal caso un
    Subprocedimento allorché uno o più atti
    rappresentano il risultato di un ulteriore
    procedimento amministrativo dipendente da altra
    amministrazione diversa da quella procedente.
    Lesito del subprocedimento è quello di un vero e
    proprio provvedimento o subprovvedimento
    necessario alla prosecuzione dellistruttoria e
    dellesito del procedimento.

58
DIRITTI SOGGETTIVI E
  • Cosa è una situazione giuridica soggettiva?
  • Una relazione qualificata fra un interesse ed
    un soggetto ritenuta meritevole di tutela da
    parte dellordinamento giuridico.
  • Quando una norma valuta favorevolmente un
    determinato interesse lo eleva a situazione
    giuridica soggettiva.
  • Una situazione giuridica soggettiva implica un
    rapporto giuridico, ossia una relazione fra due o
    più soggetti regolata dal diritto (es. vendita,
    fornitura, ecc.)
  • Ogni situazione giuridica soggettiva può essere
    declinata variamente mediante le sue plurime
    manifestazioni giuridiche
  • sul lato attivo del rapporto, il diritto
    soggettivo che si esprime tramite poteri e
    facoltà
  • sul lato passivo del rapporto, il dovere,
    l'obbligo e la soggezione.

59
.
  • Il diritto soggettivo è il potere di agire in
    base al proprio libero apprezzamento per il
    soddisfacimento del proprio interesse, protetto
    dallordinamento giuridico. E la pretesa che
    altri tenga un comportamento di contenuto
    positivo (dare o fare) o negativo (non fare) (es.
    diritto di credito, diritto di proprietà).
  • la facoltà situazione giuridica soggettiva
    attiva- è la possibilità di tenere un determinato
    comportamento e, quindi, l'opposto del dovere o
    obbligo- situazioni giuridiche soggettive passive
    (la facoltà di usare il bene di cui il titolare
    del diritto soggettivo di proprietà è titolare e
    il corrispondente obbligo di tutti i terzi di
    astenersi dal porre in essere condotte turbative
    del diritto).
  • Diverso dallobbligo o dovere l'onere che è la
    situazione giuridica soggettiva caratterizzata
    dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto
    ad un determinato comportamento nel proprio
    interesse, poiché in mancanza non si produrrebbe
    un effetto giuridico a lui favorevole.
  • Il potere, situazione giuridica soggettiva
    attiva è la possibilità attribuita
    dall'ordinamento ad un soggetto di produrre
    effetti giuridici, ossia di creare, modificare o
    estinguere un rapporto giuridico (il potere di
    agire in giudizio a tutela di propri diritti
    soggettivi di credito).
  • Se il soggetto attivo del rapporto è titolare di
    un potere, in capo al soggetto passivo sussiste
    la corrispondente soggezione.

60
INTERESSI LEGITTIMI
  • Dal punto di vista della P.A. può dirsi che il
    suo potere autoritativo si esprime mediante
    lesercizio di una potestà pubblica.
  • Se ci si pone nella prospettiva del singolo
    cittadino di fronte alla potestà espressa dalla
    P.A., allora il singolo si trova in una posizione
    di soggezione. Egli, di fronte allimperatività
    del provvedimento, si trova costretto a subirne
    gli effetti.
  • Se il cittadino posto nella situazione di
    soggezione è titolare di un diritto soggettivo
    questi può subire lazzeramento della propria
    situazione giuridica soggettiva (perdita del
    diritto di proprietà in caso di espropriazione
    per pubblica utilità) ovvero vederla limitare (la
    facoltà di edificazione in conformità ai
    parametri ed ai criteri stabiliti dai piani
    urbanistici).
  • Vi sono altri casi nei quali la P.A. non
    manifesta una potestà incidendo sui diritti
    soggettivi dei singoli, ma costituisce essa
    stessa diritti in capo ai singoli (rilascio di
    una concessione edificatoria o laggiudicazione
    di un pubblico appalto).
  • In tali ultime ipotesi ciascun singolo privato,
    persona fisica o giuridica, aspira al
    conseguimento di unutilità legata ad una
    decisione della P.A. (provvedimento
    amministrativo). Va da sé che non tutte le
    aspettative espresse dai singoli privati potranno
    risultare soddisfatte sicché linteresse sotteso
    da tale aspettativa e correlato allesercizio del
    potere amministrativo (funzione amministrativa)
    viene denominato interesse legittimo.

61
INTERESSE LEGITTIMO E DIRITTO SOGGETTIVO
  • Linteresse legittimo, contrariamente al diritto
    soggettivo, non garantisce al suo titolare una
    tutela diretta, ragione per cui si dice che, di
    fronte al potere espresso dalla P.A., il titolare
    della situazione giuridica soggettiva
    corrispondente allinteresse legittimo eserciti
    un diritto soggettivo, per così dire,
    affievolito essendo privo dei relativi poteri
    di espressione della decisione finale in realtà
    spettante alla P.A. con lemanazione del relativo
    provvedimento sul quale il soggetto destinatario
    può incidere soltanto attraverso gli strumenti
    approntati dallordinamento e finalizzati
    allorientamento della P.A. in ordine alla
    determinazione del suo contenuto.
  • Attraverso tali strumenti il soggetto
    amministrato può far valere linteresse legittimo
    al corretto uso del potere amministrativo in
    conformità al dettato normativo (il candidato che
    dovesse risultare escluso da una procedura
    concorsua
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