Title: LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA
1LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA PER AZIONI
- Lo scioglimento delle s.p.a
- è disciplinato dagli artt. 2484-2496 c.c.
2CAUSE DI SCIOGLIMENTO
- decorso del termine di durata
- conseguimento delloggetto sociale o la
sopravvenuta impossibilità di conseguirlo - impossibilità di funzionamento o la continuata
inattività dellassemblea - la riduzione del capitale (per perdite) al di
sotto del minimo legale - la delibera dellassemblea straordinaria di
scioglimento anticipato - le altre cause previste dallatto costitutivo o
dallo statuto. - Dopo la riforma del 2003 non è più causa di
scioglimento la dichiarazione di fallimento della
società.
3ADEMPIMENTI
- Verificatasi una causa di scioglimento gli
amministratori devono procedere senza indugio al
suo accertamento ed alliscrizione nel registro
delle imprese della relativa dichiarazione o
della deliberazione assembleare che dispone lo
scioglimento in caso di omissione da parte degli
amministratori, il Tribunale, su istanza dei
singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci,
accerta il verificarsi della causa di
scioglimento con decreto soggetto ad iscrizione
nel registro delle imprese. - Alla denominazione della società deve essere
aggiunta lindicazione che si tratta di società
in liquidazione.
4 EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTOPer
esigenze di certezze, in via di principio,
decorre dalliscrizione nel registro delle
imprese delliscrizione della dichiarazione di
accertamento dellorgano amministrativo o della
delibera assembleare che dispone lo
scioglimento.Da tale momento si producono,
almeno nei confronti dei terzi, tutti gli effetti
che lordinamento ricollega al verificarsi di una
causa di scioglimento.
5La società in stato di liquidazione
- Il verificarsi di una causa di scioglimento non
determina limmediata estinzione della società
si deve prima provvedere, attraverso il
procedimento di liquidazione, al pagamento dei
creditori sociali ed alla ripartizione fra i soci
delleventuale residuo attivo.
6La società che entra in stato di liquidazione
produce effetti che coinvolge i vari organi
sociali
7EFFETTI SUGLI AMMINISTRATORI
- Gli amministratori restano in carica fino alla
nomina dei liquidatori, ma, contestualmente
allaccertamento della causa di scioglimento,
devono convocare lassemblea per le deliberazioni
relative alla liquidazione. - Sono inoltre responsabili della conservazione dei
beni sociali fin quando non li abbiano consegnati
ai liquidatori. - Infine e soprattutto, vedono limitati i loro
poteri. Infatti, per il semplice verificarsi
della causa di scioglimento gli amministratori
conservano il potere di gestire la società ai
soli fini della conservazione dellintegrità e
del valore del patrimonio sociale in attesa di
farne consegna ai liquidatori.
8EFFETTI SUL COLLEGIO SINDACALE
-
- Il collegio sindacale che continuerà a svolgere
la consueta attività di controllo anche nei
confronti dei liquidatori che subentrano agli
amministratori.
9EFFETTI SULLATTIVITA DELIBERATIVA DELLASSEMBLEA
- È controverso se siano compatibili con lo stato
di liquidazione talune delibere modificative
dello statuto quali laumento del capitale
sociale a pagamento, la riduzione facoltativa,
trasferimento della sede sociale allestero, la
trasformazione. - È comunque certamente consentita la fusione con
altre società fin quando non sia iniziata la
distribuzione dellattivo.
10La revoca dello stato di liquidazione
- La società può in ogni momento revocare lo stato
di liquidazione e tornare ad una fase di normale
esercizio con delibera dellassemblea
straordinaria, ma nelle società che non fanno
appello al mercato del capitale di rischio è
richiesta la maggioranza rafforzata di un terzo
del capitale sociale anche in seconda
convocazione. Inoltre ai soci che non hanno
concorso alla deliberazione è riconosciuto il
diritto di recesso. -
- La revoca ha infatti effetto solo dopo 60 giorni
dalliscrizione nel registro delle imprese,
termine entro il quale i creditori sociali
anteriori alliscrizione possono proporre
opposizione secondo le modalità e con gli effetti
previsti dalla disciplina della riduzione
facoltative del capitale sociale.
11Il procedimento di liquidazione
- Il procedimento di liquidazione si apre con la
nomina di uno o più liquidatori che, salvo
diversa disposizione dello statuto, sono nominati
dallassemblea straordinaria (art. 2487 c.c.).
12I LIQUIDATORI
- I liquidatori restano in carica per tutta la
durata del procedimento di liquidazione, salvo
che non sia espressamente fissato un termine. - Valgono per essi le cause di ineleggibilità e di
decadenze previste per gli amministratori. - I liquidatori possono essere revocati
dallassemblea con le maggioranze prescritte per
lassemblea straordinaria. - I provvedimenti di nomina e revoca dei
liquidatori sono soggetti ad iscrizione nel
registro delle imprese.
13ATTIVITA DEI LIQUIUDATORI
- Lattività dei liquidatori deve essere
innanzitutto diretta al pagamento dei creditori
sociali. - Essi non possono perciò ripartire fra i soci i
beni della società fin quando non siano pagati
tutti i creditori noti e non siano state
accantonate le somme necessarie per pagarli. - Lattuale disciplina consente tuttavia la
distribuzione ai soci di acconti durante la
liquidazione, sia pure con le opportune cautele
volte ad evitare che siano pregiudicati i
creditori sociali. - I liquidatori sono solidalmente e personalmente
responsabili per i danni che derivano a questi
ultimi. - I liquidatori devono redigere ogni anno il
bilancio e sottoporlo allapprovazione
dellassemblea. - Completata la liquidazione del patrimonio sociale
con la conversione in denaro dellattivo, i
liquidatori devono redigere il bilancio finale di
liquidazione, indicando la parte spettante a
ciascun socio nella divisione dellattivo.
14Lestinzione della società
- Approvato il bilancio finale di liquidazione i
liquidatori devono chiedere la cancellazione
della società dal registro delle imprese. - I libri della società sono depositati presso
lufficio del registro delle imprese. Inoltre
lattuale disciplina prevede la cancellazione di
ufficio quando per oltre 3 anni consecutivi non
viene depositato il bilancio annuale di
liquidazione.
15TRASFORMAZIONE
- La trasformazione omogenea è il cambiamento del
tipo di società. - È il passaggio da un tipo ad altro tipo
di società.
16TRASFORMAZIONE
- La trasformazione era nel sistema del codice
del 1942 un istituto tipicamente societario anche
se utilizzato spesso dalla legislazione speciale
fuori dal settore societario per i vantaggi che
listituto offre. Questa linea di tendenza è
stata recepita dallattuale disciplina con la
trasformazione omogenea e trasformazione
eterogenea.
17TRASFORMAZIONE
- Non si ha estinzione della società preesistente e
nascita di una nuova società in quanto è la
stessa società che continua a vivere in una
rinnovata veste giuridica e che conserva i
diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i
rapporti anche processuali dellente che ha
effettuato la trasformazione.
18- La trasformazione costituisce perciò un duttile
strumento per adattare lassetto organizzativo
della società alle nuove esigenze sopravvenute
durante la vita della stessa. - Consente infatti di realizzare tale obiettivo
senza che i soci siano costretti a liquidare la
precedente società ed a costituirne una nuova con
notevoli vantaggi anche di carattere fiscale.
19La trasformazione omogenea
- È il passaggio da un tipo
- ad altro tipo di
- società.
20COMPETENZA
- La trasformazione omogenea deve essere deliberata
dallassemblea straordinaria secondo le modalità
previste per le modificazioni dellatto
costitutivo e con losservanza delle relative
maggioranze. - Al fine di favorire la trasformazione delle
società di persone in società di capitali,
lattuale disciplina non richiede più, come per
il passato il consenso di tutti i soci in quanto
se latto costitutivo non dispone diversamente è
sufficiente al riguardo il consenso della
maggioranza dei soci determinata secondo la
partecipazione attribuita a ciascuno negli utili. - Al socio che non ha consentito alla decisione è
però riconosciuto il diritto di recesso. -
21PROCEDIMENTO
- Nel caso di trasformazione di società di
capitali, lattuale disciplina prescrive che gli
amministratori devono predisporre una relazione
per illustrare motivazione ed effetti della
trasformazione. - Nel caso di trasformazione di società di persone
in società di capitali, la relativa delibera deve
risultare da atto pubblico e deve contenere le
indicazioni prescritte dalla legge per latto
costitutivo del tipo di società prescelto. - Alla delibera di trasformazione deve inoltre
essere allegata una relazione giurata di stima
del patrimonio sociale redatta secondo le norme
stabilite per i conferimenti in natura nelle spa
o nelle srl.
22ATTO DI TRASFORMAZIONE - CONSEGUENZE
- La delibera di trasformazione in società di
capitali al pari delatto costitutivo è soggetta
a controllo di legittimità da parte del notaio
che ha redatto il verbale ed a iscrizione nel
registro delle imprese. - Con tale iscrizione il procedimento di
trasformazione si completa e la trasformazione
produce i suoi effetti. - Ogni socio ha diritto allassegnazione di un
numero di azioni o quote proporzionale alla sua
partecipazione, mentre regole specifiche sono
dettate per lassegnazione al socio dopera (art.
25500- quater c.c.).
23INVALIDITA
- Completati gli adempimenti pubblicitari
prescritti linvalidità della trasformazione non
può essere più pronunciata. - Resta tuttavia salvo il diritto al risarcimento
dei danni da parte dei soci o dei terzi
danneggiati dalla trasformazione.
24La responsabilità dei soci
- Se in seguito alla trasformazione i soci assumono
responsabilità illimitata per le obbligazioni
sociali lattuale disciplina dispone che è
comunque richiesto il consenso dei soci che
assumono responsabilità illimitata. - Tale responsabilità opera anche per le
obbligazioni anteriori alla trasformazione.
25La trasformazione opera solo per il futuro e non
può pregiudicare la posizione dei creditori
sociali anteriori contro la loro volontà.Per
favorire la trasformazione è però introdotta una
disciplina ch agevola la liberazione dei soci in
quantoil consenso dei creditori alla
trasformazione vale come consenso alla
liberazione di tutti i soci a responsabilità
illimitatail consenso alla trasformazione si
presume se ai singoli creditori è stata
comunicata per raccomandata la delibera di
trasformazione ed essi non hanno negato
espressamente la loro adesione nel termine di 60
giorni dal ricevimento della comunicazione. Il
silenzio vale quindi consenso.
26 La trasformazione eterogeneaUna società
di capitali può trasformarsi in ltltconsorzi,
società consortili, società cooperative,
comunioni di azienda, associazioni non
riconosciute e fondazionigtgt. Non invece in
associazioni riconosciuta.Più articolata è la
disciplina della trasformazione eterogenea in
società di capitali prevista per ltlti consorzi, le
società consortili, li comunioni di azienda, le
associazioni riconosciute e le fondazionigtgt.
27LA FUSIONE
- La fusione è lunificazione di due o più società
in una sola. - Essa può essere realizzata in due diversi modi
- con la costituzione di una nuova società che
prende il posto di tutte le società che si
fondono (fusione in senso stretto) - mediante assorbimento in una società preesistente
di una o più altre società (fusione per
incorporazione).
28PROCEDIMENTO
- Il procedimento di fusione si articola in 3 fasi
essenziali - il progetto di fusione
- la delibera di fusione
- latto di fusioone.
29- La scissione
- La scissione può essere totale o parziale.
- Beneficiaria della scissione possono essere
- società di nuova costituzione che nascono per
gemmazione dalla società che si scinde (scissione
in senso stretto) ed i soci della società scissa
sono inizialmente i soci della società risultante
dalla scissione - una o più società preesistenti (scissione per
incorporazione), che vedono nel contempo
incrementati il loro patrimonio e la compagine
sociale per lingresso dei soci della società
scissa.
30PROCEDIMENTO
- Il procedimento di scissione ricalca sia pure con
i necessari adattamenti quello dettato per la
fusione.