LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - PowerPoint PPT Presentation

1 / 30
About This Presentation
Title:

LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA

Description:

... per il semplice verificarsi della causa ... CONSEGUENZE INVALIDITA La responsabilit dei soci La trasformazione opera solo per il futuro e non pu ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:62
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 31
Provided by: unip82
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA


1
LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA PER AZIONI
  • Lo scioglimento delle s.p.a
  • è disciplinato dagli artt. 2484-2496 c.c.

2
CAUSE DI SCIOGLIMENTO
  • decorso del termine di durata
  • conseguimento delloggetto sociale o la
    sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
  • impossibilità di funzionamento o la continuata
    inattività dellassemblea
  • la riduzione del capitale (per perdite) al di
    sotto del minimo legale
  • la delibera dellassemblea straordinaria di
    scioglimento anticipato
  • le altre cause previste dallatto costitutivo o
    dallo statuto.
  • Dopo la riforma del 2003 non è più causa di
    scioglimento la dichiarazione di fallimento della
    società.

3
ADEMPIMENTI
  • Verificatasi una causa di scioglimento gli
    amministratori devono procedere senza indugio al
    suo accertamento ed alliscrizione nel registro
    delle imprese della relativa dichiarazione o
    della deliberazione assembleare che dispone lo
    scioglimento in caso di omissione da parte degli
    amministratori, il Tribunale, su istanza dei
    singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci,
    accerta il verificarsi della causa di
    scioglimento con decreto soggetto ad iscrizione
    nel registro delle imprese.
  • Alla denominazione della società deve essere
    aggiunta lindicazione che si tratta di società
    in liquidazione.

4
EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTOPer
esigenze di certezze, in via di principio,
decorre dalliscrizione nel registro delle
imprese delliscrizione della dichiarazione di
accertamento dellorgano amministrativo o della
delibera assembleare che dispone lo
scioglimento.Da tale momento si producono,
almeno nei confronti dei terzi, tutti gli effetti
che lordinamento ricollega al verificarsi di una
causa di scioglimento.

5
La società in stato di liquidazione
  • Il verificarsi di una causa di scioglimento non
    determina limmediata estinzione della società
    si deve prima provvedere, attraverso il
    procedimento di liquidazione, al pagamento dei
    creditori sociali ed alla ripartizione fra i soci
    delleventuale residuo attivo.

6
La società che entra in stato di liquidazione
produce effetti che coinvolge i vari organi
sociali

7
EFFETTI SUGLI AMMINISTRATORI
  • Gli amministratori restano in carica fino alla
    nomina dei liquidatori, ma, contestualmente
    allaccertamento della causa di scioglimento,
    devono convocare lassemblea per le deliberazioni
    relative alla liquidazione.
  • Sono inoltre responsabili della conservazione dei
    beni sociali fin quando non li abbiano consegnati
    ai liquidatori.
  • Infine e soprattutto, vedono limitati i loro
    poteri. Infatti, per il semplice verificarsi
    della causa di scioglimento gli amministratori
    conservano il potere di gestire la società ai
    soli fini della conservazione dellintegrità e
    del valore del patrimonio sociale in attesa di
    farne consegna ai liquidatori.

8
EFFETTI SUL COLLEGIO SINDACALE
  • Il collegio sindacale che continuerà a svolgere
    la consueta attività di controllo anche nei
    confronti dei liquidatori che subentrano agli
    amministratori.

9
EFFETTI SULLATTIVITA DELIBERATIVA DELLASSEMBLEA
  • È controverso se siano compatibili con lo stato
    di liquidazione talune delibere modificative
    dello statuto quali laumento del capitale
    sociale a pagamento, la riduzione facoltativa,
    trasferimento della sede sociale allestero, la
    trasformazione.
  • È comunque certamente consentita la fusione con
    altre società fin quando non sia iniziata la
    distribuzione dellattivo.

10
La revoca dello stato di liquidazione
  • La società può in ogni momento revocare lo stato
    di liquidazione e tornare ad una fase di normale
    esercizio con delibera dellassemblea
    straordinaria, ma nelle società che non fanno
    appello al mercato del capitale di rischio è
    richiesta la maggioranza rafforzata di un terzo
    del capitale sociale anche in seconda
    convocazione. Inoltre ai soci che non hanno
    concorso alla deliberazione è riconosciuto il
    diritto di recesso.
  • La revoca ha infatti effetto solo dopo 60 giorni
    dalliscrizione nel registro delle imprese,
    termine entro il quale i creditori sociali
    anteriori alliscrizione possono proporre
    opposizione secondo le modalità e con gli effetti
    previsti dalla disciplina della riduzione
    facoltative del capitale sociale.

11
Il procedimento di liquidazione
  • Il procedimento di liquidazione si apre con la
    nomina di uno o più liquidatori che, salvo
    diversa disposizione dello statuto, sono nominati
    dallassemblea straordinaria (art. 2487 c.c.).

12
I LIQUIDATORI
  • I liquidatori restano in carica per tutta la
    durata del procedimento di liquidazione, salvo
    che non sia espressamente fissato un termine.
  • Valgono per essi le cause di ineleggibilità e di
    decadenze previste per gli amministratori.
  • I liquidatori possono essere revocati
    dallassemblea con le maggioranze prescritte per
    lassemblea straordinaria.
  • I provvedimenti di nomina e revoca dei
    liquidatori sono soggetti ad iscrizione nel
    registro delle imprese.

13
ATTIVITA DEI LIQUIUDATORI
  1. Lattività dei liquidatori deve essere
    innanzitutto diretta al pagamento dei creditori
    sociali.
  2. Essi non possono perciò ripartire fra i soci i
    beni della società fin quando non siano pagati
    tutti i creditori noti e non siano state
    accantonate le somme necessarie per pagarli.
  3. Lattuale disciplina consente tuttavia la
    distribuzione ai soci di acconti durante la
    liquidazione, sia pure con le opportune cautele
    volte ad evitare che siano pregiudicati i
    creditori sociali.
  4. I liquidatori sono solidalmente e personalmente
    responsabili per i danni che derivano a questi
    ultimi.
  5. I liquidatori devono redigere ogni anno il
    bilancio e sottoporlo allapprovazione
    dellassemblea.
  6. Completata la liquidazione del patrimonio sociale
    con la conversione in denaro dellattivo, i
    liquidatori devono redigere il bilancio finale di
    liquidazione, indicando la parte spettante a
    ciascun socio nella divisione dellattivo.

14
Lestinzione della società
  1. Approvato il bilancio finale di liquidazione i
    liquidatori devono chiedere la cancellazione
    della società dal registro delle imprese.
  2. I libri della società sono depositati presso
    lufficio del registro delle imprese. Inoltre
    lattuale disciplina prevede la cancellazione di
    ufficio quando per oltre 3 anni consecutivi non
    viene depositato il bilancio annuale di
    liquidazione.

15
TRASFORMAZIONE
  • La trasformazione omogenea è il cambiamento del
    tipo di società.
  • È il passaggio da un tipo ad altro tipo
    di società.

16
TRASFORMAZIONE
  • La trasformazione era nel sistema del codice
    del 1942 un istituto tipicamente societario anche
    se utilizzato spesso dalla legislazione speciale
    fuori dal settore societario per i vantaggi che
    listituto offre. Questa linea di tendenza è
    stata recepita dallattuale disciplina con la
    trasformazione omogenea e trasformazione
    eterogenea.

17
TRASFORMAZIONE
  • Non si ha estinzione della società preesistente e
    nascita di una nuova società in quanto è la
    stessa società che continua a vivere in una
    rinnovata veste giuridica e che conserva i
    diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i
    rapporti anche processuali dellente che ha
    effettuato la trasformazione.

18
  • La trasformazione costituisce perciò un duttile
    strumento per adattare lassetto organizzativo
    della società alle nuove esigenze sopravvenute
    durante la vita della stessa.
  • Consente infatti di realizzare tale obiettivo
    senza che i soci siano costretti a liquidare la
    precedente società ed a costituirne una nuova con
    notevoli vantaggi anche di carattere fiscale.

19
La trasformazione omogenea
  • È il passaggio da un tipo
  • ad altro tipo di
  • società.

20
COMPETENZA
  • La trasformazione omogenea deve essere deliberata
    dallassemblea straordinaria secondo le modalità
    previste per le modificazioni dellatto
    costitutivo e con losservanza delle relative
    maggioranze.
  • Al fine di favorire la trasformazione delle
    società di persone in società di capitali,
    lattuale disciplina non richiede più, come per
    il passato il consenso di tutti i soci in quanto
    se latto costitutivo non dispone diversamente è
    sufficiente al riguardo il consenso della
    maggioranza dei soci determinata secondo la
    partecipazione attribuita a ciascuno negli utili.
  • Al socio che non ha consentito alla decisione è
    però riconosciuto il diritto di recesso.

21
PROCEDIMENTO
  • Nel caso di trasformazione di società di
    capitali, lattuale disciplina prescrive che gli
    amministratori devono predisporre una relazione
    per illustrare motivazione ed effetti della
    trasformazione.
  • Nel caso di trasformazione di società di persone
    in società di capitali, la relativa delibera deve
    risultare da atto pubblico e deve contenere le
    indicazioni prescritte dalla legge per latto
    costitutivo del tipo di società prescelto.
  • Alla delibera di trasformazione deve inoltre
    essere allegata una relazione giurata di stima
    del patrimonio sociale redatta secondo le norme
    stabilite per i conferimenti in natura nelle spa
    o nelle srl.

22
ATTO DI TRASFORMAZIONE - CONSEGUENZE
  • La delibera di trasformazione in società di
    capitali al pari delatto costitutivo è soggetta
    a controllo di legittimità da parte del notaio
    che ha redatto il verbale ed a iscrizione nel
    registro delle imprese.
  • Con tale iscrizione il procedimento di
    trasformazione si completa e la trasformazione
    produce i suoi effetti.
  • Ogni socio ha diritto allassegnazione di un
    numero di azioni o quote proporzionale alla sua
    partecipazione, mentre regole specifiche sono
    dettate per lassegnazione al socio dopera (art.
    25500- quater c.c.).

23
INVALIDITA
  • Completati gli adempimenti pubblicitari
    prescritti linvalidità della trasformazione non
    può essere più pronunciata.
  • Resta tuttavia salvo il diritto al risarcimento
    dei danni da parte dei soci o dei terzi
    danneggiati dalla trasformazione.

24
La responsabilità dei soci
  • Se in seguito alla trasformazione i soci assumono
    responsabilità illimitata per le obbligazioni
    sociali lattuale disciplina dispone che è
    comunque richiesto il consenso dei soci che
    assumono responsabilità illimitata.
  • Tale responsabilità opera anche per le
    obbligazioni anteriori alla trasformazione.

25
La trasformazione opera solo per il futuro e non
può pregiudicare la posizione dei creditori
sociali anteriori contro la loro volontà.Per
favorire la trasformazione è però introdotta una
disciplina ch agevola la liberazione dei soci in
quantoil consenso dei creditori alla
trasformazione vale come consenso alla
liberazione di tutti i soci a responsabilità
illimitatail consenso alla trasformazione si
presume se ai singoli creditori è stata
comunicata per raccomandata la delibera di
trasformazione ed essi non hanno negato
espressamente la loro adesione nel termine di 60
giorni dal ricevimento della comunicazione. Il
silenzio vale quindi consenso.
26
La trasformazione eterogeneaUna società
di capitali può trasformarsi in ltltconsorzi,
società consortili, società cooperative,
comunioni di azienda, associazioni non
riconosciute e fondazionigtgt. Non invece in
associazioni riconosciuta.Più articolata è la
disciplina della trasformazione eterogenea in
società di capitali prevista per ltlti consorzi, le
società consortili, li comunioni di azienda, le
associazioni riconosciute e le fondazionigtgt.
27
LA FUSIONE
  • La fusione è lunificazione di due o più società
    in una sola.
  • Essa può essere realizzata in due diversi modi
  • con la costituzione di una nuova società che
    prende il posto di tutte le società che si
    fondono (fusione in senso stretto)
  • mediante assorbimento in una società preesistente
    di una o più altre società (fusione per
    incorporazione).

28
PROCEDIMENTO
  • Il procedimento di fusione si articola in 3 fasi
    essenziali
  • il progetto di fusione
  • la delibera di fusione
  • latto di fusioone.

29
  • La scissione
  • La scissione può essere totale o parziale.
  • Beneficiaria della scissione possono essere
  • società di nuova costituzione che nascono per
    gemmazione dalla società che si scinde (scissione
    in senso stretto) ed i soci della società scissa
    sono inizialmente i soci della società risultante
    dalla scissione
  • una o più società preesistenti (scissione per
    incorporazione), che vedono nel contempo
    incrementati il loro patrimonio e la compagine
    sociale per lingresso dei soci della società
    scissa.

30
PROCEDIMENTO
  • Il procedimento di scissione ricalca sia pure con
    i necessari adattamenti quello dettato per la
    fusione.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com