Title: La tassazione delle banche LEZIONE 7
1La tassazione delle bancheLEZIONE 7
Tassazione internazionale delle società - PARTE
II ClamepEconomia della tassazione e della
regolazione dei mercati finanziari-Clamfim 4
crediti 30 ore8.11.2008- 15.12.2008
2Imposte e mercati finanziari
- Sono molteplici le imposte che possono influire
sulla struttura e sullevoluzione dei mercati - Tassazione di dividendi, interessi, plusvalenze e
prodotti derivati, interni ed esteri - Tassazione del risparmio gestito e di altri
circuiti di intermediazione, considerata nei suoi
tra aspetti fondamentali raccolta, gestione,
erogazione - Imposte sulle società, a cui sono solitamente
assoggettate le banche e altre società di
intermediazione - Imposte indirette e altri oneri specifici
- Forme di tassazione implicita
- Adempimenti fiscali
- Regole amministrative
3Tassazione banche
- In linea di principio non ci sono differenze con
altre società - Imposte
- IRES 27,5
- IRAP 4,25 (in passato più elevata)
maggiorazioni in alcune regioni (assieme a
comparto assicurativo) - Base imponibile
- IRES non vi sono norme specificamente
settoriali, a parte art. 106 c.3 Tuir su
svalutazione crediti e accantonamento rischi su
crediti - IRAP regole ad hoc per banche e altri enti e
società finanziarie
4Determinazione reddito imponibile IRES
- Come per tutti i soggetti IRES, il punto di
partenza per la determinazione della base
imponibile è il risultato di bilancio su cui
vengono apportate specifiche variazioni previste
dal legislatore fiscale (variazioni in
diminuzione e in aumento) - Finanziaria 2008 importanti novità soprattutto
riconoscimento dei criteri contabili
internazionali (IAS) adottati dalle banche
(art.83 Tuir)
5Art 83 Tuir
- Testo in vigore dal 01/01/2008 modificato da
L del 24/12/2007 n. 244 art. 1 - 1. Il reddito complessivo e' determinato
apportando all'utile o alla perdita risultante
dal conto economico, relativo all'esercizio
chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in
aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle
successive disposizioni della presente sezione.
In caso di attivita' che fruiscono di regimi di
parziale o totale detassazione del reddito,
le relative perdite fiscali assumono
rilevanza nella stessa misura in cui
assumerebbero rilevanza i risultati positivi.
Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della
presente sezione, i criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti da detti principi contabili.
-
6I crediti
- Lattività di erogazione del credito è centrale
nellattività bancaria e su questo aspetto
(trattamento dei crediti) il legislatore è
intervenuto spesso. - Essendo lunica previsione della normativa
fiscale specifica per il settore del credito, è
stata oggetto di ripetuti interventi e modifiche
(se si vuole intervenire sul solo sistema
bancario si agisce su questa norma) - Intervento più recente (restrittivo) manovra
estiva 2008 - Art. 106 Tuir
7Art 106 Tuir c.3
- Testo in vigore dal in vigore dal 25/06/2008
- 3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le
svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,
per l'importo non coperto da garanzia
assicurativa, che derivano dalle operazioni di
erogazione del credito alla clientela, compresi i
crediti finanziari concessi a Stati, banche
centrali o enti di Stato esteri destinati al
finanziamento delle esportazioni italiane o delle
attivita' ad esse collegate, sono deducibili in
ciascun esercizio nel limite dello 0,30 ndr
prima era 0,40 e prima ancora, da 2004 a 2005,
0,60 per cento del valore dei crediti risultanti
in bilancio, aumentato dell'ammontare delle
svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare
complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30
per cento e' deducibile in quote costanti nei
diciotto esercizi successivi ndr prima era 9.
Ai fini del presente comma le svalutazioni si
assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio. Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e'
inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono
ammessi in deduzione, fino al predetto limite,
accantonamenti per rischi su crediti. Gli
accantonamenti non sono piu' deducibili quando il
loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per
cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio alla fine dell'esercizio.
8Titoli e partecipazioni
- Dopo i crediti, tra le componenti di maggior
rilievo del bilancio bancario vi sono i titoli,
detenuti sia come proprietà che per
intermediazione - LF 2008 importanti novità per i soggetti che
redigono il bilancio in base agli IAS - si considerano immobilizzazioni finanziarie gli
strumenti finanziari diversi da quelli detenuti
per la negoziazione - per i titoli di trading (sia azionari che
obbligazionari) si prevede il riconoscimento
delle operazioni di valutazione effettuate (in
base al fair value). Ciò implica che la
tassazione delle plusvalenze e la deduciblità
delle minusvalenze non siano rinviate al momento
della realizzazione, evitando complessi
disallineamenti contabili.
9Interessi passivi art.96 Tuir
- Testo in vigore dal 22/08/2008
- c.1. Gli interessi passivi e gli oneri
assimilati, diversi da quelli compresi nel costo
dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),
dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun
periodo d'imposta fino a concorrenza degli
interessi attivi e proventi assimilati.
L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica.. - 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche e agli altri soggetti
finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con
l'eccezione delle societa' che esercitano in via
esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione
di partecipazioni in societa' esercenti attivita'
diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle
imprese di assicurazione nonche' alle societa
capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. .
10Interessi passivi art.96 Tuir
- Testo in vigore dal 22/08/2008
- c.5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai
soggetti indicati nel primo periodo del comma 5,
sono deducibili dalla base imponibile della
predetta imposta nei limiti del 96 per cento del
loro ammontare. Nell'ambito del consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129,
l'ammontare complessivo degli interessi passivi
maturati in capo a soggetti partecipanti al
consolidato a favore di altri soggetti
partecipanti sono integralmente deducibili sino a
concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo ai soggetti di
cui al periodo precedente partecipanti a favore
di soggetti estranei al consolidato..
11IRAP
- Per lungo tempo aliquote differenziate, più
onerose su banche e assicurazioni (5,4, poi
progressivamente ridotta). Sentenza corte
costituzionale n.21/2005 ha convalidato la scelta
operata dal legislatore. - Adesso vi sono maggiorazioni regionali es
Lombardia 5,25 sin dal 2002. - Base imponibile (BI) LF 2008 ha apportato una
radicale revisione della base imponibile, al fine
di renderla il più simile possibile alla
definizione di valore della produzione adottata
dalla contabilità nazionale.
12IRAP base imponibile
- In particolare, per le banche e gli altri enti e
società finanziari la BI è determinata dalla
somma delle seguenti voci del conto economico
margine di intermediazione ridotto del 50 dei
dividendi, ammortamenti dei beni materiali e
immateriali ad uso funzionale per un importo del
90, altre spese amministrative per un importo
del 90. Inoltre, in base a quanto previsto della
manovra estiva 2008, il 3 degli interessi
passivi (4 a regime)
13Imposte indirette
- IVA regime di esenzione per servizi finanziari
- Lassoluta prevalenza di operazioni esenti fa si
che il pro-rata Iva (rapporto fra operazioni che
danno luogo a detrazione e operazioni
complessive, incluse cioè quelle esenti) sia
prossimo a zero, sicchè molte imprese hanno
esercitato lopzione (art.36-bis decreto Iva, Dpr
633/72) secondo cui il contribuente che abbia
dato preventiva comunicazione allamministrazione
finanziaria è dispnsato dagli obblighi di
fatturazione e di registrazione relativamente
alle operazioni esenti, perdendo però ogni
residua detraibilità dellIva a monte - Disomogeneità nel contesto europeo (anche nella
definizione dei servizi finanziari esenti) - Imposta di bollo limposta di bollo risulta
dovuta per il semplice fatto di essere titolari
di un rapporto di conto corrente o di deposito
titoli (assente in molti paesi) - Imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari
(sostitutiva di bollo, registro, ipotecarie e
catastali..) - .
14Oneri impliciti
- Ruolo delle banche nei confronti del fisco, non
come contribuente proprio, ma come soggetto terzo - Esistono diversi tipi di adempimento, alcuni
specifici per le banche , altri comuni a tutte le
imprese, ma di particolare rilievo per le banche - Gli adempimenti fiscali possono comprendere le
segnalazioni nominative (dipende dalle norme a
volte si mantiene anonimato, a volte no ma
comunque la ns normativa non prevede segreto
bancario)
15Oneri impliciti
- Svolgimento di compiti che altrimenti dovrebbero
essere svolti dallamministrazione o dal
contribuente - Corretta individuazione delle fattispecie
oggetto dei predetti adempimenti - Responsabile in proprio per eventuali sanzioni
nel caso di inesattezze (coinvolgimento del
contribuente previsto se contestazione riguarda
la base imponibile) - Gli obblighi sono imposta dalla normativa e non
sono remunerati (né dallo stato, né dal
contribuente)
16Collaborazione obbligatoria
- Obblighi relativi alla applicazione delle
imposte dovute da dipendenti, collaboratori ed
altri prestatori di servizi (fiscalità del
lavoro) - Obblighi di applicazione delle imposte connesse
ai proventi delle operazioni finanziarie svolte
dalla clientela bancaria (fiscalità
dellintermediazione) - Svolgimento di attività di ausilio
allamministrazione finanziaria per fini di
accertamento relative alla clientela (anagrafe,
monitoraggio, etc.) (strumenti per
laccertamento) - Adempimenti imposti dalla normativa comunitariA
(Direttiva sul risparmio) - Adempimenti richiesti ai fini dellimposta di
successioni e donazioni)
17Fiscalità del lavoro
- La normativa che regola gli adempimenti dovuti
come sostituti di imposta per i redditi di lavoro
non è una peculiarità del sistema bancario, ma
riguarda la generalità delle imprese. - Non vi sono regole specifiche per le banche..
- ma le banche possono presentare particolari
complessità
18Fiscalità dellintermdiazione
- Principali istituti impositivi che rientrano in
questambito - Regime delle ritenute alla fonte per quei
prodotti emessi dalla banca che ancora sono
soggetti a questa forma di imposizione (es.
depositi e c/c bancari, CD, ..) - Regime delle ritenute alla fonte per prodotti
emessi da altri soggetti ma per i quali compete
alla banca applicare tale forma di imposizione
(dividendi esteri, proventi di fondi comuni di
diritto estero, etc..) - Regime dellimposta sostituiva applicata da
banche e altri intermediari su titoli di stato e
altre obbligazioni adempimenti ai fini del
riconoscimento dellesenzione per i soggetti non
r - Regime del risparmio amministrato per plusvalenze
e altri redditi diversi - Regime del risparmio gestito per plusvalenze,
altri redditi diversi e redditi di capitale. - A seconda della tipologia gi adempimenti sono
diversi in alcuni casi semplici e meccanici (es.
ritenute su dep.) in altri complessi (es
risparmio gestito et.c.)
19Banche come ausiliarie per laccertamento
- Occorre distinguere fra
- Segnalazioni effettuate in via automatica dalle
banche - Esempi segnalazioni dovute sulla base del cd
monitoraggio fiscale dei soggetti residenti
(oggetto di segnalazione sono le movimentazioni
di denaro e altri flussi di carattere finanziario
da e per lestero direttiva sul risparmio. - Segnalazioni effettuate su richiesta
dellAmministrazione - Indagini riguardanti uno specifico cliente (dati
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata dal cliente
(indagini tributarie) - Segnalazioni dirette allanagrafe dei rapporti
con gli operatori finanziari - Decreto Bersani luglio 2006 (operativo dal
2007) sono oggetto di segnalazione i dati
anagrafici e CF del soggetto che intrattiene il
rapporto