Title: IL TURISMO
1 Cap. VI La recente evoluzione della legislazione
sul bilancio desercizio e le prospettive
internazionali
2Principali aree di intervento della Riforma
La riforma del diritto societario
- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Gruppi di società
- Controlli interni
- Società Cooperative
- Disciplina delle controversie
- Aspetti contabili
3Tempi di attuazione
La riforma del diritto societario (segue)
- 2003
- Possibilità di adeguamento immediato degli
statuti, con efficacia dal 1 gennaio 2004 - 1 gennaio 2004
- Entrata in vigore della riforma
- 30 settembre 2004
- Termine ultimo per adeguamento statuti societari
- Scadenza della possibilità di redazione dei
bilanci con alternativa tra vecchia e nuova
disciplina
4Tempi di attuazione
La riforma del diritto societario (segue)
- 31 dicembre 2004
- Termine ultimo per ladeguamento degli statuti
delle cooperative - 31 dicembre 2009
- Scadenza della proroga automatica dei patti
parasociali - Disposizioni transitorie
- S.p.A. già costituite possono mantenere il loro
capitale (inferiore a 120.000 ) fino alla
scadenza prevista in statuto
5Disciplina dei controlli interni
La riforma del diritto societario (segue)
6Prospetto riepilogativo dei controlli interno e
contabile nelle s.p.a.IL SISTEMA ORDINARIO
La riforma del diritto societario (segue)
7Prospetto riepilogativo dei controlli interno e
contabile nelle s.p.a. IL SISTEMA DUALISTICO
La riforma del diritto societario (segue)
8Prospetto riepilogativo dei controlli interno e
contabile nelle s.p.a. IL SISTEMA MONISTICO
La riforma del diritto societario (segue)
9Impatti contabili le interferenze fiscali
La riforma del diritto societario (segue)
- In base alle nuove disposizioni saranno
realizzati i seguenti obiettivi - Il bilancio di esercizio verrà redatto in
relazione alle disposizioni del Codice Civile
delle quali sono parte i principi contabili.
Nessun criterio fiscale influenzerà la
valutazione di alcuna voce. - In tal senso deve leggersi labolizione del
comma 2 art. 2426 Codice Civile che affermava è
consentito effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie.
10Impatti contabili le interferenze fiscali (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
- In base alle nuove disposizioni saranno
realizzati i seguenti obiettivi - Viene superato il principio in base al quale, la
deducibilità fiscale dei costi è condizionata
dallinserimento degli stessi nel conto
economico. - Infatti, nonostante il novellato art. 109 del
TUIR subordina la deducibilità dei componenti
negativi di reddito alla loro preventiva
imputazione al conto economico, sono tuttavia
introdotte numerose eccezioni (p.e. amm.ti
anticipati, accantonamenti fiscali, ecc.) che
salvaguardano il principio di disinquinamento del
bilancio civilistico dalla normativa fiscale.
11Impatti contabili le interferenze fiscali (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
- In base alle nuove disposizioni saranno
realizzati i seguenti obiettivi - I criteri fiscali che non sono o non saranno in
linea con quelli civilistici, verranno utilizzati
unicamente nella redazione della dichiarazione
dei redditi, per cui le rettifiche fiscali al
bilancio saranno inserite esclusivamente
nellapposito prospetto allegato alla denuncia
annuale. - Si determina una dipendenza della norma fiscale
da quella civilistica in quanto il reddito
civilistico viene rettificato (in aumento o in
diminuzione) per determinare limponibile.
12Impatti contabili la fiscalità differita
La riforma del diritto societario (segue)
- In applicazione del principio di disinquinamento
del bilancio civilistico dalla normativa fiscale
viene affermato listituto della fiscalità
differita, già peraltro considerato nella prassi
in applicazione del Principio Contabile n. 25.
La riforma ha interessato i seguenti articoli
Art. 2424 Nella voce CII-Crediti dellattivo sono state inserite le sottovoci 4-bis - crediti tributari e 4-ter - imposte anticipate La voce B2 Fondi per rischi ed oneri per imposte del passivo è stata modificata nel modo seguente B2 Fondi per rischi ed oneri per imposte, anche differite
Art. 2425 La voce C22 Imposte sul reddito dellesercizio del Conto economico è stata modificata nel modo seguente voce 22 Imposte sul reddito dellesercizio, correnti differite e anticipate
Art. 2427, n.14 Viene modificata linformativa richiesta in nota disponendo la necessità di evidenziare, anche attraverso un apposito prospetto, gli elementi informativi connessi alle imposte differite attive e passive.
13Impatti contabili la fiscalità differita (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
- Attraverso le imposte differite è possibile
trattare in bilancio le differenze temporanee tra
competenza civilista e fiscale. - Tali differenze conducono alla determinazione di
un risultato economico civilistico che diverge
dal risultato fiscale. - La divergenza è però temporanea, in quanto nei
successivi esercizi le differenze tra risultato
civilistico e quello fiscale andranno ad assumere
lo stesso valore assoluto ma segno opposto in
modo da risultare esattamente compensative.
14Impatti contabili la fiscalità differita (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
- A seconda del segno della differenza temporanea
tra reddito civilistico e fiscale si distinguono
due ipotesi di analisi - Reddito civilistico lt Reddito fiscale
(imponibile) - Si è in presenza di una variazione fiscale che
incrementa limponibile di un anno poi compensata
da una diminuzione di pari importo in un periodo
successivo. Esempi - Tale differenza genera imposte differite attive
o imposte anticipate - Reddito civilistico gt Reddito fiscale
(imponibile) - Si è in presenza di una variazione fiscale che
riduce limponibile di un anno poi compensata da
un incremento di pari importo in un periodo
successivo. - Tale differenza genera imposte differite passive
o imposte differite in senso stretto
15Impatti contabili la fiscalità differita (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
Il caso dellammortamento anticipato
- Si considerino i dati di seguito esposti in cui
si evidenzia il diverso andamento del risultato
civilistico e fiscale nel caso di ammortamento
anticipato per un impianto il cui costo storico è
100 e laliquota di amm.to ordinaria applicata è
il 25. Laliquota fiscale è, per comodità, il
40.
IV anno
III anno
II anno
I anno
C.E. c.c./fisco C.C. Fisco C.C. Fisco C.C. Fisco C.C. Fisco
Ricavi 100 100 100 100 100 100 100 100
Ammortamenti 25 50 25 50 25 0 25 0
Risultato 75 50 75 50 75 100 75 100
Imposte 30 (2010) 20 30 (2010) 20 30 (40-10) 40 30 (40-10) 40
Per evitare interferenze fiscali lammortamento
anticipato (ossia il maggiore amm.to fiscale) non
viene imputato a C.E. ma viene considerato come
una variazione del redditi civilistico al fine di
ottenere limponibile fiscale
16Impatti contabili la fiscalità differita (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
Il caso dei compensi agli amministratori
- Si considerino i dati di seguito esposti in cui
si evidenzia il diverso andamento del risultato
civilistico e fiscale nel caso di compensi agli
amministratori maturati nellanno 1 ma
corrisposti nellanno 2. Laliquota fiscale è,
per comodità, il 40.
II anno
I anno
C.E. c.c./fisco C.C. Fisco C.C. Fisco
Ricavi 100 100 100 100
Compensi amm.ri 40 0 0 40
Risultato 60 100 100 60
Imposte 24 (40 -16) 40 40 (2416) 24
17Impatti contabili il leasing
La riforma del diritto societario (segue)
- Linformativa di bilancio relativamente al
leasing deve realizzarsi tenendo conto del metodo
finanziario e non solo del metodo patrimoniale. - Metodo patrimoniale
- Il metodo è quello attualmente utilizzato. I
contratti sono rilevati in base alla forma
giuridica negoziale, per cui i beni oggetto di
locazione costituiscono attività patrimoniali nel
bilancio del concedente che provvede
allammortamento degli stessi e rileva i canoni
corrisposti dallutilizzatore tra i propri
ricavi. Lutilizzatore, invece, contabilizza
periodicamente i canoni per la quota di
competenza, in funzione della loro competenza
economica, tra i costi desercizio. In pratica
tale impostazione considera la locazione
finanziaria come un contratto pluriennale di
locazione, in attesa dellacquisto.
18Impatti contabili il leasing (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
- Metodo finanziario
- Sulla base di tale metodo, il bene locato deve
essere iscritto nel bilancio dellutilizzatore
tra le immobilizzazioni materiali e va
assoggettato ad ammortamento in funzione della
sua vita utile-economica. Il canone viene
suddiviso nella quota capitale e in quella
interessi la prima rileva come debito, mentre la
seconda va registrata per competenza assieme agli
oneri accessori. Il concedente rileva in bilancio
un credito per la parte relativa al capitale, con
la separazione per competenza della parte
finanziaria del canone e degli oneri accessori.
19Normativa civilistica
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
- Il codice civile prevede che la rappresentazione
in bilancio della locazione finanziaria venga
effettuata tenendo conto anche del metodo
finanziario e non solo del metodo patrimoniale. - A tal proposito il codice civile dispone
- Lindicazione separata, nello schema di stato
patrimoniale, delle immobilizzazioni concesse in
locazione finanziaria (art. 2424) - La presentazione, in nota integrativa, di un
apposito prospetto allo scopo di evidenziare le
differenze contabili esistenti tra i due metodi,
al fine di far emergere la sostanza
delloperazione (art. 2427, comma 1, punto 22).
20La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
Normativa civilistica
- Per il principio di prevalenza della sostanza
economica delloperazione di leasing sulla forma,
si distinguono - - leasing finanziario (o locazione finanziaria)
tutti i rischi e benefici relativi alla proprietà
del bene sono trasferiti al locatario e pertanto
loperazione deve essere equiparata allacquisto
di una immobilizzazione finanziaria del locatore - - leasing operativi (o locazione operativa) i
rischi e i benefici relativi alla proprietà del
bene non sono trasferiti al locatario e pertanto
loperazione deve essere equiparata ad una
locazione.
21La riforma del diritto societario (segue)
Indicatori di un leasing finanziario
Sì
22La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
Indicatori di un leasing finanziario (segue)
Sì
I costi legati ad eventuali interruzioni del
contratto sono a carico dellocatario
No
Sì
Utili o perdite derivanti da variazioni nel fair
value del bene sono dicompetenza del locatario
No
Il locatario ha la possibilità di prolungare il
contratto a prezzi sostanzialmente inferiori a
quelli di mercato
Sì
No
Leasingoperativo
Leasingfinanziario
23La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
Leasing operativo Trattamento contabile
- Lutilizzatore deve registrare, per competenza
economica, i canoni di locazione (leasing) come
costi nel conto economico sulla base di un
criterio sistematico rappresentativo del periodo
di utilizzo - Lutilizzatore dovrà indicare limporto dei
canoni residui da pagare alla data di chiusura di
bilancio, oltre a quello costituito dal prezzo di
riscatto del bene, nei conti dordine
24La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
Leasing operativo Trattamento contabile
- Con il metodo patrimoniale vengono movimentate le
seguenti voci nel bilancio del locatario
Conto economico
Costi
Ricavi
Voce B/7 Costi della produzione/per servizi
Canoni di competenza
Nei Conti dordine va indicato limporto dei
canoni a scadere
25La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
Leasing finanziario Trattamento contabile
- Con il metodo finanziario vengono movimentate le
seguenti voci nel bilancio del locatario
Stato patrimoniale
Attivo
Passivo
Voce D/7 Debiti V/fornitori (quota capitale)
Voce B/II Immobilizzazioni materiali (al netto
delle quote di amm.to)
Conto economico
Costi
Ricavi
Voce C/17 Interessi passivi
Voce C/10b Ammortamenti
26Impatti contabili operazioni in valuta
La riforma del diritto societario (segue)
- Lart. 2426 classifica operazioni in valuta in
immobilizzate e correnti - Le immobilizzazioni in valuta devono essere
devono essere iscritte al tasso di cambio al
momento del loro acquisto o a quello inferiore
alla data di chiusura dellesercizio se la
riduzione debba giudicarsi durevole - Le altre attività o passività in valuta
(correnti), devono essere valutate al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura
dellesercizio le differenze saranno imputate
alla voce 17-bis del conto economico Utile e
perdita su scambi una nuova posta, questa,
nellambito del conto economico. Leventuale
utile netto deve essere accantonato in
unapposita riserva non distribuibile fino al
momento del realizzo.
27Impatti contabili operazioni in valuta (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
- Lart. 2425 introduce la voce 17 bis destinata ad
accogliere le componenti economiche di reddito
relative ad utili e perdite su cambi. - Lart. 2425-bis, comma 2, dispone che i ricavi e
i proventi, i costi e gli oneri relativi ad
operazioni in valuta devono essere determinati al
cambio corrente alla data nella quale la relativa
operazione è compiuta. - Lart 2427, punto 6-bis, impone di evidenziare in
Nota integrativa gli eventuali effetti
significativi delle variazioni nei cambi valutari
verificatesi successivamente alla chiusura
dell'esercizio.
28Impatti contabili operazioni pronto contro
termine
La riforma del diritto societario (segue)
- Lart. 2424-bis, comma 5, che detta le
disposizioni relative a singole voci dello stato
patrimoniale, stabilisce che le attività oggetto
di contratti di compravendita con obbligo di
retrocessione a termine devono essere iscritte
nello stato patrimoniale del venditore, perché
loperazione configura un investimento di
liquidità e non una transazione in titoli. - Lart. 2425-bis dispone che proventi ed oneri
relativi alle stesse operazioni, vengano iscritti
per le quote di competenza dellesercizio, anche
per la differenza tra prezzo a termine e prezzo a
pronti - Lart. 2427, punto 6-ter, impone di evidenziare
distintamente in Nota integrativa l'ammontare dei
crediti e dei debiti relativi ad operazioni che
prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine
29Impatti contabili debiti verso soci per
finanziamenti
La riforma del diritto societario (segue)
- Lart. 2424 introduce la voce D 3 Debiti verso
soci per finanziamenti destinata ad accogliere
le somme versate dai soci in qualità di apporti
temporanei di liquidità. - La considerazione di tale fattispecie comporta la
necessità di distinguere gli apporti dei soci a
seconda che rappresentino - Apporti di capitale proprio
- Versamenti in c/capitale senza obbligo di
restituzione tale fattispecie è assimilabile
agli apporti di capitale - Debiti di finanziamento.
30Impatti contabili debiti verso soci per
finanziamenti (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
- La qualificazione di un apporto dei soci in
termini di debito di finanziamento va fatta
tenendo conto - dellelemento volontaristico ossia della volontà
espressa dei soci di voler considerare tale
apporto in termini di capitale di credito - dellelemento strutturale attinente
allinterpretazione sostanziale del rapporto
giudicato rispetto alla destinazione dei fondi
(investimenti strutturali duraturi o investimenti
correnti), alle caratteristiche contrattuali
delloperazione (previsione o meno di una
scadenza per il rimborso e/o previsione di un
tasso di interesse), alla situazione finanziaria
della società (p.e. eccessiva capitalizzazione o
sottocapitalizzazione). -
31Impatti contabili patrimoni destinati ad un
unico affare
La riforma del diritto societario (segue)
- Ai sensi del nuovo art. 2447- bis c.c., la
società può, entro i limiti dellattività che
costituisce loggetto sociale - costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali
destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare - convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare al rimborso
totale o parziale del finanziamento medesimo
siano destinati i proventi dellaffare stesso, o
parte di essi. - Il patrimonio o i patrimoni dedicati non
possono essere costituiti per un valore
complessivamente superiore al 10 del patrimonio
netto della società e per lesercizio di affari
attinenti ad attività riservate in base a leggi
speciali.
32Impatti contabili patrimoni destinati ad un
unico affare (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
- Viene introdotto un regime di separazione
contabile sia a livello di contabilizzazione
delle transazioni connesse alle gestioni dei
singoli affari che a livello di bilancio.
Infatti è necessario - tenere separatamente i libri e le scritture
contabili prescritti dagli artt. 2214 e ss. c.c..
Un apposito libro deve altresì tenersi
relativamente ad eventuali strumenti finanziari
emessi dalla società per lo specifico affare - che i beni e i rapporti compresi nei patrimoni
destinati siano distintamente indicati nello
stato patrimoniale della società - Illustrare, nella nota integrativa, il valore e
la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici
compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi
inclusi quelli apportati da terzi, i criteri
adottati per la imputazione degli elementi comuni
di costo e di ricavo, nonché il corrispondente
regime di responsabilità.
Art. 2447-sexies/septies
33Impatti contabili patrimoni destinati ad un
unico affare (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
- La separazione contabile è ulteriormente
rafforzata dalla necessità di alimentare un
processo di reporting parallelo e distinto
rispetto al processo di bilancio. - Infatti
- per ciascun patrimonio destinato gli
amministratori devono redigere un rendiconto
separato, allegato al bilancio, secondo quanto
previsto dagli artt. 2423 e ss. c.c. - Una volta che laffare cui è stato destinato il
patrimonio sia realizzato o divenuto impossibile,
gli amministratori devono redigere un rendiconto
finale che, accompagnato da una relazione dei
sindaci e del soggetto incaricato della revisione
contabile, deve essere depositato presso il
registro delle imprese.
34Impatti contabili patrimoni destinati ad un
unico affare (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
- Per completare linformativa di bilancio, lart
2447-septies stabilisce che nella nota
integrativa devono illustrarsi - il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti
giuridici compresi in ciascun patrimonio
destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi - i criteri adottati per la imputazione degli
elementi comuni di costo e di ricavo - il regime della responsabilità (limitata o
illimitata secondo quanto stabilito dalla dalla
deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato allo specifico affare) per le
obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare.
35Lintroduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili
- In base al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e del
successivo Regolamento (CE) n. 1725/2003, tutti i
Bilanci Consolidati delle società quotate
dellUnione Europea (circa 7.000) devono essere
redatti secondo gli IFRS (International Financial
Reporting Standard). - Tal obbligo vale a partire dallesercizio con
inizio il 1 gennaio 2005. - A causa del principio della comparazione è stato
necessario predisporre un bilancio secondo IFRS
già per lesercizio 2004. Per fare il quale è
necessario avere una situazione patrimoniale al
31 dicembre 2003 conforme agli IFRS. - Gli stati membri possono estendere lobbligo o la
facoltà di utilizzare gli IAS sia ai bilanci
desercizio delle società quotate che ai bilanci,
individuali e consolidati, delle società non
quotate.
36Lintroduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili (segue) Le
motivazioni delladozione degli IFRS
- Migliorare linformazione finanziaria per
azionisti e operatori. - Ottenere maggiore comparabilità e trasparenza dei
risultati. - Rendere più agevoli i processi di quotazione e
finanziamenti cross-border. - Ottenere un unico e comune linguaggio finanziario
per reporting gestionale e legale per tutte le
società del gruppo. - Migliorare la comunicazione con investitori e
borsa. - Rendere più efficiente e snello il processo di
financial reporting. - Migliorare la qualità e la tempestività dei
financial data. - Ridurre le attività fortemente time consuming a
basso valore aggiunto (ad es. Riconciliazioni,
quadrature, ecc..).
37Lintroduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili (segue) Le
principali novità introdotte dagli IFRS
- Prevalenza del principio della sostanza sulla
forma (es. leasing). - Maggiore utilizzo del principio del fair value
nella valutazione delle immobilizzazioni. - Diversa determinazione e valutazione del goodwill
(fair value e impairment test annuale). - Nuove modalità di presentazione del Bilancio
segment reporting e conseguente maggiore
trasparenza e comparabilità delle performance dei
diversi business del Gruppo. - Calcoli complessi per la definizione delle
passività connesse al personale dipendente.
38Lintroduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento Il principio del Fair value
Larticolo 2426 del codice civile, numeri 1 e 9,
prevede il costo quale criterio base per le
valutazioni delle poste in bilancio. Tale
criterio di valutazione riguarda le valutazioni
di bilancio dellimpresa in funzionamento ed è
quello che, in teoria, dovrebbe lasciare minor
spazio agli apprezzamenti soggettivi. La norma,
inoltre, prevede che il costo debba essere
costantemente riesaminato al fine di non
precludere il riconoscimento di eventuali
perdite in conseguenza della rilevazione di
perdite e svalutazioni, se queste vengono meno,
si impone il ripristino del costo originario.
Tuttavia, la prassi contabile internazionale e,
in particolare, i principi contabili
internazionali (Ias), sono attualmente orientati,
il taluni casi, allabbandono del costo in favore
del fair value, che lo Ias 32 e lo Ias 39
definiscono come già detto, il corrispettivo al
quale unattività può essere scambiata, o una
passività estinta, tra parti consapevoli e
disponibili, in unoperazione fra terzi.
39Lintroduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento Il principio del Fair value
In sostanza, si tratta della valutazione al
valore che si può definire di mercato, tradotto
dalle direttive comunitarie in valore equo.
Le motivazioni dellintroduzione del Fair
Value Il diverso approccio al bilancio dei
principi contabili internazionali rispetto alla
prassi vigente nel nostro Paese e, più in
generale, in altri Paesi, che deriva dalle
direttive comunitarie infatti, i primi si
rivolgono agli investitori e presentano il
bilancio in una visione prevalentemente
prospettica, mentre i secondi, interessati alla
tutela dei soci e dei creditori, hanno come
finalità la prudente valutazione ai fini della
conservazione del capitale.
40Lintroduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento Il principio del Fair value
In sostanza, i principi contabili internazionali
interpretano il bilancio in chiave evolutiva
(dinamica) e, seppure nel rispetto del principio
di competenza, il risultato dellesercizio è
visto quale indicazione delle performance
aziendali future. Da questo punto di vista i
documenti internazionali sono vicini alla prassi
contabile statunitense, che interpreta in
bilancio in chiave prospettica, al fine di
fornire agli investitori la possibilità di
stimare la capacità di generare utili futuri e di
interpretare eventuali rischi futuri connessi
allinvestimento, in modo tale da potere assumere
decisioni in campo economico finanziario.
41Lintroduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento Il principio del Fair value
I valori correnti, rispetto ai costi storici,
hanno il pregio di costituire un migliore
riferimento ai fini della capacità
previsionale.Il fair value, come il costo, deve
essere correttamente interpretato e
rappresentato. In sostanza, il fair value
costituisce una stima, al pari di tutte le
valutazioni di bilancio e, quale stima, deve
rispettare il principio generale che presiede
alla formazione del bilancio, ovvero la
rappresentazione veritiera e corretta, prevista
dallarticolo 2423, comma 2, del codice civile.
Le stime in sostanza devono essere attendibili.
42Lintroduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili (segue) Documenti
di Bilancio
Documenti IFRS (Futuro) Codice Civile e Principi Contabili (Attuale)
Stato Patrimoniale Obbligatorio Il formato non è definito, è basato sulla liquidità dei singoli elementi (distinzione tra attività e passività correnti e non correnti) Obbligatorio Il formato è analitico e definito dalla legge
Conto Economico Obbligatorio Il formato non è definito, nelle note ci deve essere analisi dei costi per natura o per destinazione Obbligatorio Il formato è analitico e definito dalla legge e prevede forma scalare per natura
Prospetto delle variazioni nelle poste di patrimonio netto Obbligatorio E richiesto su due esercizi Obbligatorio E richiesto nella nota integrativa (art. 2426 punto 7-bis)
Rendiconto Finanziario Obbligatorio Si basa sul concetto di cash and cash equivalent (denaro, depositi e investimenti a breve molto liquidi), deve presentare separatamente i flussi della gestione operativa, di investimento, finanziaria Non obbligatorio ma consigliato dai PPCC Si basa sul concetto di liquidità o di capitale circolante netto
Note Illustrative Gli IFRS prevedono una serie di informazioni ma non uno schema predefinito Il contenuto informativo previsto dagli IFRS è molto più ampio e dettagliato di quello previsto dalla normativa italiana La nota integrativa è obbligatoria