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IL TURISMO

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Title: IL TURISMO Author: Guido Migliaccio Last modified by: Dases 5 Created Date: 4/23/2006 5:23:29 AM Document presentation format: Presentazione su schermo – PowerPoint PPT presentation

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Title: IL TURISMO


1
Cap. VI La recente evoluzione della legislazione
sul bilancio desercizio e le prospettive
internazionali
2
Principali aree di intervento della Riforma
La riforma del diritto societario
  • Società per azioni
  • Società a responsabilità limitata
  • Gruppi di società
  • Controlli interni
  • Società Cooperative
  • Disciplina delle controversie
  • Aspetti contabili

3
Tempi di attuazione
La riforma del diritto societario (segue)
  • 2003
  • Possibilità di adeguamento immediato degli
    statuti, con efficacia dal 1 gennaio 2004
  • 1 gennaio 2004
  • Entrata in vigore della riforma
  • 30 settembre 2004
  • Termine ultimo per adeguamento statuti societari
  • Scadenza della possibilità di redazione dei
    bilanci con alternativa tra vecchia e nuova
    disciplina

4
Tempi di attuazione
La riforma del diritto societario (segue)
  • 31 dicembre 2004
  • Termine ultimo per ladeguamento degli statuti
    delle cooperative
  • 31 dicembre 2009
  • Scadenza della proroga automatica dei patti
    parasociali
  • Disposizioni transitorie
  • S.p.A. già costituite possono mantenere il loro
    capitale (inferiore a 120.000 ) fino alla
    scadenza prevista in statuto

5
Disciplina dei controlli interni
La riforma del diritto societario (segue)
6
Prospetto riepilogativo dei controlli interno e
contabile nelle s.p.a.IL SISTEMA ORDINARIO
La riforma del diritto societario (segue)
7
Prospetto riepilogativo dei controlli interno e
contabile nelle s.p.a. IL SISTEMA DUALISTICO
La riforma del diritto societario (segue)
8
Prospetto riepilogativo dei controlli interno e
contabile nelle s.p.a. IL SISTEMA MONISTICO
La riforma del diritto societario (segue)
9
Impatti contabili le interferenze fiscali
La riforma del diritto societario (segue)
  • In base alle nuove disposizioni saranno
    realizzati i seguenti obiettivi
  • Il bilancio di esercizio verrà redatto in
    relazione alle disposizioni del Codice Civile
    delle quali sono parte i principi contabili.
    Nessun criterio fiscale influenzerà la
    valutazione di alcuna voce.
  • In tal senso deve leggersi labolizione del
    comma 2 art. 2426 Codice Civile che affermava è
    consentito effettuare rettifiche di valore e
    accantonamenti esclusivamente in applicazione di
    norme tributarie.

10
Impatti contabili le interferenze fiscali (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
  • In base alle nuove disposizioni saranno
    realizzati i seguenti obiettivi
  • Viene superato il principio in base al quale, la
    deducibilità fiscale dei costi è condizionata
    dallinserimento degli stessi nel conto
    economico.
  • Infatti, nonostante il novellato art. 109 del
    TUIR subordina la deducibilità dei componenti
    negativi di reddito alla loro preventiva
    imputazione al conto economico, sono tuttavia
    introdotte numerose eccezioni (p.e. amm.ti
    anticipati, accantonamenti fiscali, ecc.) che
    salvaguardano il principio di disinquinamento del
    bilancio civilistico dalla normativa fiscale.

11
Impatti contabili le interferenze fiscali (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
  • In base alle nuove disposizioni saranno
    realizzati i seguenti obiettivi
  • I criteri fiscali che non sono o non saranno in
    linea con quelli civilistici, verranno utilizzati
    unicamente nella redazione della dichiarazione
    dei redditi, per cui le rettifiche fiscali al
    bilancio saranno inserite esclusivamente
    nellapposito prospetto allegato alla denuncia
    annuale.
  • Si determina una dipendenza della norma fiscale
    da quella civilistica in quanto il reddito
    civilistico viene rettificato (in aumento o in
    diminuzione) per determinare limponibile.

12
Impatti contabili la fiscalità differita
La riforma del diritto societario (segue)
  • In applicazione del principio di disinquinamento
    del bilancio civilistico dalla normativa fiscale
    viene affermato listituto della fiscalità
    differita, già peraltro considerato nella prassi
    in applicazione del Principio Contabile n. 25.
    La riforma ha interessato i seguenti articoli

Art. 2424 Nella voce CII-Crediti dellattivo sono state inserite le sottovoci 4-bis - crediti tributari e 4-ter - imposte anticipate La voce B2 Fondi per rischi ed oneri per imposte del passivo è stata modificata nel modo seguente B2 Fondi per rischi ed oneri per imposte, anche differite
Art. 2425 La voce C22 Imposte sul reddito dellesercizio del Conto economico è stata modificata nel modo seguente voce 22 Imposte sul reddito dellesercizio, correnti differite e anticipate
Art. 2427, n.14 Viene modificata linformativa richiesta in nota disponendo la necessità di evidenziare, anche attraverso un apposito prospetto, gli elementi informativi connessi alle imposte differite attive e passive.
13
Impatti contabili la fiscalità differita (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
  • Attraverso le imposte differite è possibile
    trattare in bilancio le differenze temporanee tra
    competenza civilista e fiscale.
  • Tali differenze conducono alla determinazione di
    un risultato economico civilistico che diverge
    dal risultato fiscale.
  • La divergenza è però temporanea, in quanto nei
    successivi esercizi le differenze tra risultato
    civilistico e quello fiscale andranno ad assumere
    lo stesso valore assoluto ma segno opposto in
    modo da risultare esattamente compensative.

14
Impatti contabili la fiscalità differita (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
  • A seconda del segno della differenza temporanea
    tra reddito civilistico e fiscale si distinguono
    due ipotesi di analisi
  • Reddito civilistico lt Reddito fiscale
    (imponibile)
  • Si è in presenza di una variazione fiscale che
    incrementa limponibile di un anno poi compensata
    da una diminuzione di pari importo in un periodo
    successivo. Esempi
  • Tale differenza genera imposte differite attive
    o imposte anticipate
  • Reddito civilistico gt Reddito fiscale
    (imponibile)
  • Si è in presenza di una variazione fiscale che
    riduce limponibile di un anno poi compensata da
    un incremento di pari importo in un periodo
    successivo.
  • Tale differenza genera imposte differite passive
    o imposte differite in senso stretto

15
Impatti contabili la fiscalità differita (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
Il caso dellammortamento anticipato
  • Si considerino i dati di seguito esposti in cui
    si evidenzia il diverso andamento del risultato
    civilistico e fiscale nel caso di ammortamento
    anticipato per un impianto il cui costo storico è
    100 e laliquota di amm.to ordinaria applicata è
    il 25. Laliquota fiscale è, per comodità, il
    40.

IV anno
III anno
II anno
I anno
C.E. c.c./fisco C.C. Fisco C.C. Fisco C.C. Fisco C.C. Fisco
Ricavi 100 100 100 100 100 100 100 100
Ammortamenti 25 50 25 50 25 0 25 0
Risultato 75 50 75 50 75 100 75 100
Imposte 30 (2010) 20 30 (2010) 20 30 (40-10) 40 30 (40-10) 40
Per evitare interferenze fiscali lammortamento
anticipato (ossia il maggiore amm.to fiscale) non
viene imputato a C.E. ma viene considerato come
una variazione del redditi civilistico al fine di
ottenere limponibile fiscale
16
Impatti contabili la fiscalità differita (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
Il caso dei compensi agli amministratori
  • Si considerino i dati di seguito esposti in cui
    si evidenzia il diverso andamento del risultato
    civilistico e fiscale nel caso di compensi agli
    amministratori maturati nellanno 1 ma
    corrisposti nellanno 2. Laliquota fiscale è,
    per comodità, il 40.

II anno
I anno
C.E. c.c./fisco C.C. Fisco C.C. Fisco
Ricavi 100 100 100 100
Compensi amm.ri 40 0 0 40
Risultato 60 100 100 60
Imposte 24 (40 -16) 40 40 (2416) 24
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Impatti contabili il leasing
La riforma del diritto societario (segue)
  • Linformativa di bilancio relativamente al
    leasing deve realizzarsi tenendo conto del metodo
    finanziario e non solo del metodo patrimoniale.
  • Metodo patrimoniale
  • Il metodo è quello attualmente utilizzato. I
    contratti sono rilevati in base alla forma
    giuridica negoziale, per cui i beni oggetto di
    locazione costituiscono attività patrimoniali nel
    bilancio del concedente che provvede
    allammortamento degli stessi e rileva i canoni
    corrisposti dallutilizzatore tra i propri
    ricavi. Lutilizzatore, invece, contabilizza
    periodicamente i canoni per la quota di
    competenza, in funzione della loro competenza
    economica, tra i costi desercizio. In pratica
    tale impostazione considera la locazione
    finanziaria come un contratto pluriennale di
    locazione, in attesa dellacquisto.

18
Impatti contabili il leasing (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
  • Metodo finanziario
  • Sulla base di tale metodo, il bene locato deve
    essere iscritto nel bilancio dellutilizzatore
    tra le immobilizzazioni materiali e va
    assoggettato ad ammortamento in funzione della
    sua vita utile-economica. Il canone viene
    suddiviso nella quota capitale e in quella
    interessi la prima rileva come debito, mentre la
    seconda va registrata per competenza assieme agli
    oneri accessori. Il concedente rileva in bilancio
    un credito per la parte relativa al capitale, con
    la separazione per competenza della parte
    finanziaria del canone e degli oneri accessori.

19
Normativa civilistica
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
  • Il codice civile prevede che la rappresentazione
    in bilancio della locazione finanziaria venga
    effettuata tenendo conto anche del metodo
    finanziario e non solo del metodo patrimoniale.
  • A tal proposito il codice civile dispone
  • Lindicazione separata, nello schema di stato
    patrimoniale, delle immobilizzazioni concesse in
    locazione finanziaria (art. 2424)
  • La presentazione, in nota integrativa, di un
    apposito prospetto allo scopo di evidenziare le
    differenze contabili esistenti tra i due metodi,
    al fine di far emergere la sostanza
    delloperazione (art. 2427, comma 1, punto 22).

20
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
Normativa civilistica
  • Per il principio di prevalenza della sostanza
    economica delloperazione di leasing sulla forma,
    si distinguono
  • - leasing finanziario (o locazione finanziaria)
    tutti i rischi e benefici relativi alla proprietà
    del bene sono trasferiti al locatario e pertanto
    loperazione deve essere equiparata allacquisto
    di una immobilizzazione finanziaria del locatore
  • - leasing operativi (o locazione operativa) i
    rischi e i benefici relativi alla proprietà del
    bene non sono trasferiti al locatario e pertanto
    loperazione deve essere equiparata ad una
    locazione.

21
La riforma del diritto societario (segue)
Indicatori di un leasing finanziario

22
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
Indicatori di un leasing finanziario (segue)

I costi legati ad eventuali interruzioni del
contratto sono a carico dellocatario
No

Utili o perdite derivanti da variazioni nel fair
value del bene sono dicompetenza del locatario
No
Il locatario ha la possibilità di prolungare il
contratto a prezzi sostanzialmente inferiori a
quelli di mercato

No
Leasingoperativo
Leasingfinanziario
23
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
Leasing operativo Trattamento contabile
  • Lutilizzatore deve registrare, per competenza
    economica, i canoni di locazione (leasing) come
    costi nel conto economico sulla base di un
    criterio sistematico rappresentativo del periodo
    di utilizzo
  • Lutilizzatore dovrà indicare limporto dei
    canoni residui da pagare alla data di chiusura di
    bilancio, oltre a quello costituito dal prezzo di
    riscatto del bene, nei conti dordine

24
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
Leasing operativo Trattamento contabile
  • Con il metodo patrimoniale vengono movimentate le
    seguenti voci nel bilancio del locatario

Conto economico
Costi
Ricavi
Voce B/7 Costi della produzione/per servizi
Canoni di competenza
Nei Conti dordine va indicato limporto dei
canoni a scadere
25
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili il leasing (segue)
Leasing finanziario Trattamento contabile
  • Con il metodo finanziario vengono movimentate le
    seguenti voci nel bilancio del locatario

Stato patrimoniale
Attivo
Passivo
Voce D/7 Debiti V/fornitori (quota capitale)
Voce B/II Immobilizzazioni materiali (al netto
delle quote di amm.to)
Conto economico
Costi
Ricavi
Voce C/17 Interessi passivi
Voce C/10b Ammortamenti
26
Impatti contabili operazioni in valuta
La riforma del diritto societario (segue)
  • Lart. 2426 classifica operazioni in valuta in
    immobilizzate e correnti
  • Le immobilizzazioni in valuta devono essere
    devono essere iscritte al tasso di cambio al
    momento del loro acquisto o a quello inferiore
    alla data di chiusura dellesercizio se la
    riduzione debba giudicarsi durevole
  • Le altre attività o passività in valuta
    (correnti), devono essere valutate al tasso di
    cambio a pronti alla data di chiusura
    dellesercizio le differenze saranno imputate
    alla voce 17-bis del conto economico Utile e
    perdita su scambi una nuova posta, questa,
    nellambito del conto economico. Leventuale
    utile netto deve essere accantonato in
    unapposita riserva non distribuibile fino al
    momento del realizzo.

27
Impatti contabili operazioni in valuta (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
  • Lart. 2425 introduce la voce 17 bis destinata ad
    accogliere le componenti economiche di reddito
    relative ad utili e perdite su cambi.
  • Lart. 2425-bis, comma 2, dispone che i ricavi e
    i proventi, i costi e gli oneri relativi ad
    operazioni in valuta devono essere determinati al
    cambio corrente alla data nella quale la relativa
    operazione è compiuta.
  • Lart 2427, punto 6-bis, impone di evidenziare in
    Nota integrativa gli eventuali effetti
    significativi delle variazioni nei cambi valutari
    verificatesi successivamente alla chiusura
    dell'esercizio.

28
Impatti contabili operazioni pronto contro
termine
La riforma del diritto societario (segue)
  • Lart. 2424-bis, comma 5, che detta le
    disposizioni relative a singole voci dello stato
    patrimoniale, stabilisce che le attività oggetto
    di contratti di compravendita con obbligo di
    retrocessione a termine devono essere iscritte
    nello stato patrimoniale del venditore, perché
    loperazione configura un investimento di
    liquidità e non una transazione in titoli.
  • Lart. 2425-bis dispone che proventi ed oneri
    relativi alle stesse operazioni, vengano iscritti
    per le quote di competenza dellesercizio, anche
    per la differenza tra prezzo a termine e prezzo a
    pronti
  • Lart. 2427, punto 6-ter, impone di evidenziare
    distintamente in Nota integrativa l'ammontare dei
    crediti e dei debiti relativi ad operazioni che
    prevedono l'obbligo per l'acquirente di
    retrocessione a termine

29
Impatti contabili debiti verso soci per
finanziamenti
La riforma del diritto societario (segue)
  • Lart. 2424 introduce la voce D 3 Debiti verso
    soci per finanziamenti destinata ad accogliere
    le somme versate dai soci in qualità di apporti
    temporanei di liquidità.
  • La considerazione di tale fattispecie comporta la
    necessità di distinguere gli apporti dei soci a
    seconda che rappresentino
  • Apporti di capitale proprio
  • Versamenti in c/capitale senza obbligo di
    restituzione tale fattispecie è assimilabile
    agli apporti di capitale
  • Debiti di finanziamento.

30
Impatti contabili debiti verso soci per
finanziamenti (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
  • La qualificazione di un apporto dei soci in
    termini di debito di finanziamento va fatta
    tenendo conto
  • dellelemento volontaristico ossia della volontà
    espressa dei soci di voler considerare tale
    apporto in termini di capitale di credito
  • dellelemento strutturale attinente
    allinterpretazione sostanziale del rapporto
    giudicato rispetto alla destinazione dei fondi
    (investimenti strutturali duraturi o investimenti
    correnti), alle caratteristiche contrattuali
    delloperazione (previsione o meno di una
    scadenza per il rimborso e/o previsione di un
    tasso di interesse), alla situazione finanziaria
    della società (p.e. eccessiva capitalizzazione o
    sottocapitalizzazione).

31
Impatti contabili patrimoni destinati ad un
unico affare
La riforma del diritto societario (segue)
  • Ai sensi del nuovo art. 2447- bis c.c., la
    società può, entro i limiti dellattività che
    costituisce loggetto sociale
  • costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali
    destinato in via esclusiva ad uno specifico
    affare
  • convenire che nel contratto relativo al
    finanziamento di uno specifico affare al rimborso
    totale o parziale del finanziamento medesimo
    siano destinati i proventi dellaffare stesso, o
    parte di essi.
  • Il patrimonio o i patrimoni dedicati non
    possono essere costituiti per un valore
    complessivamente superiore al 10 del patrimonio
    netto della società e per lesercizio di affari
    attinenti ad attività riservate in base a leggi
    speciali.

32
Impatti contabili patrimoni destinati ad un
unico affare (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
  • Viene introdotto un regime di separazione
    contabile sia a livello di contabilizzazione
    delle transazioni connesse alle gestioni dei
    singoli affari che a livello di bilancio.
    Infatti è necessario
  • tenere separatamente i libri e le scritture
    contabili prescritti dagli artt. 2214 e ss. c.c..
    Un apposito libro deve altresì tenersi
    relativamente ad eventuali strumenti finanziari
    emessi dalla società per lo specifico affare
  • che i beni e i rapporti compresi nei patrimoni
    destinati siano distintamente indicati nello
    stato patrimoniale della società
  • Illustrare, nella nota integrativa, il valore e
    la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici
    compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi
    inclusi quelli apportati da terzi, i criteri
    adottati per la imputazione degli elementi comuni
    di costo e di ricavo, nonché il corrispondente
    regime di responsabilità.

Art. 2447-sexies/septies
33
Impatti contabili patrimoni destinati ad un
unico affare (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
  • La separazione contabile è ulteriormente
    rafforzata dalla necessità di alimentare un
    processo di reporting parallelo e distinto
    rispetto al processo di bilancio.
  • Infatti
  • per ciascun patrimonio destinato gli
    amministratori devono redigere un rendiconto
    separato, allegato al bilancio, secondo quanto
    previsto dagli artt. 2423 e ss. c.c.
  • Una volta che laffare cui è stato destinato il
    patrimonio sia realizzato o divenuto impossibile,
    gli amministratori devono redigere un rendiconto
    finale che, accompagnato da una relazione dei
    sindaci e del soggetto incaricato della revisione
    contabile, deve essere depositato presso il
    registro delle imprese.

34
Impatti contabili patrimoni destinati ad un
unico affare (segue)
La riforma del diritto societario (segue)
  • Per completare linformativa di bilancio, lart
    2447-septies stabilisce che nella nota
    integrativa devono illustrarsi
  • il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti
    giuridici compresi in ciascun patrimonio
    destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi
  • i criteri adottati per la imputazione degli
    elementi comuni di costo e di ricavo
  • il regime della responsabilità (limitata o
    illimitata secondo quanto stabilito dalla dalla
    deliberazione costitutiva del patrimonio
    destinato allo specifico affare) per le
    obbligazioni contratte in relazione allo
    specifico affare.

35
Lintroduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili
  • In base al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e del
    successivo Regolamento (CE) n. 1725/2003, tutti i
    Bilanci Consolidati delle società quotate
    dellUnione Europea (circa 7.000) devono essere
    redatti secondo gli IFRS (International Financial
    Reporting Standard).
  • Tal obbligo vale a partire dallesercizio con
    inizio il 1 gennaio 2005.
  • A causa del principio della comparazione è stato
    necessario predisporre un bilancio secondo IFRS
    già per lesercizio 2004. Per fare il quale è
    necessario avere una situazione patrimoniale al
    31 dicembre 2003 conforme agli IFRS.
  • Gli stati membri possono estendere lobbligo o la
    facoltà di utilizzare gli IAS sia ai bilanci
    desercizio delle società quotate che ai bilanci,
    individuali e consolidati, delle società non
    quotate.

36
Lintroduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili (segue) Le
motivazioni delladozione degli IFRS
  • Migliorare linformazione finanziaria per
    azionisti e operatori.
  • Ottenere maggiore comparabilità e trasparenza dei
    risultati.
  • Rendere più agevoli i processi di quotazione e
    finanziamenti cross-border.
  • Ottenere un unico e comune linguaggio finanziario
    per reporting gestionale e legale per tutte le
    società del gruppo.
  • Migliorare la comunicazione con investitori e
    borsa.
  • Rendere più efficiente e snello il processo di
    financial reporting.
  • Migliorare la qualità e la tempestività dei
    financial data.
  • Ridurre le attività fortemente time consuming a
    basso valore aggiunto (ad es. Riconciliazioni,
    quadrature, ecc..).

37
Lintroduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili (segue) Le
principali novità introdotte dagli IFRS
  • Prevalenza del principio della sostanza sulla
    forma (es. leasing).
  • Maggiore utilizzo del principio del fair value
    nella valutazione delle immobilizzazioni.
  • Diversa determinazione e valutazione del goodwill
    (fair value e impairment test annuale).
  • Nuove modalità di presentazione del Bilancio
    segment reporting e conseguente maggiore
    trasparenza e comparabilità delle performance dei
    diversi business del Gruppo.
  • Calcoli complessi per la definizione delle
    passività connesse al personale dipendente.

38
Lintroduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento Il principio del Fair value
Larticolo 2426 del codice civile, numeri 1 e 9,
prevede il costo quale criterio base per le
valutazioni delle poste in bilancio. Tale
criterio di valutazione riguarda le valutazioni
di bilancio dellimpresa in funzionamento ed è
quello che, in teoria, dovrebbe lasciare minor
spazio agli apprezzamenti soggettivi. La norma,
inoltre, prevede che il costo debba essere
costantemente riesaminato al fine di non
precludere il riconoscimento di eventuali
perdite in conseguenza della rilevazione di
perdite e svalutazioni, se queste vengono meno,
si impone il ripristino del costo originario.
Tuttavia, la prassi contabile internazionale e,
in particolare, i principi contabili
internazionali (Ias), sono attualmente orientati,
il taluni casi, allabbandono del costo in favore
del fair value, che lo Ias 32 e lo Ias 39
definiscono come già detto, il corrispettivo al
quale unattività può essere scambiata, o una
passività estinta, tra parti consapevoli e
disponibili, in unoperazione fra terzi.
39
Lintroduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento Il principio del Fair value
In sostanza, si tratta della valutazione al
valore che si può definire di mercato, tradotto
dalle direttive comunitarie in valore equo.
Le motivazioni dellintroduzione del Fair
Value Il diverso approccio al bilancio dei
principi contabili internazionali rispetto alla
prassi vigente nel nostro Paese e, più in
generale, in altri Paesi, che deriva dalle
direttive comunitarie infatti, i primi si
rivolgono agli investitori e presentano il
bilancio in una visione prevalentemente
prospettica, mentre i secondi, interessati alla
tutela dei soci e dei creditori, hanno come
finalità la prudente valutazione ai fini della
conservazione del capitale.
40
Lintroduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento Il principio del Fair value
In sostanza, i principi contabili internazionali
interpretano il bilancio in chiave evolutiva
(dinamica) e, seppure nel rispetto del principio
di competenza, il risultato dellesercizio è
visto quale indicazione delle performance
aziendali future. Da questo punto di vista i
documenti internazionali sono vicini alla prassi
contabile statunitense, che interpreta in
bilancio in chiave prospettica, al fine di
fornire agli investitori la possibilità di
stimare la capacità di generare utili futuri e di
interpretare eventuali rischi futuri connessi
allinvestimento, in modo tale da potere assumere
decisioni in campo economico finanziario.
41
Lintroduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento Il principio del Fair value
I valori correnti, rispetto ai costi storici,
hanno il pregio di costituire un migliore
riferimento ai fini della capacità
previsionale.Il fair value, come il costo, deve
essere correttamente interpretato e
rappresentato. In sostanza, il fair value
costituisce una stima, al pari di tutte le
valutazioni di bilancio e, quale stima, deve
rispettare il principio generale che presiede
alla formazione del bilancio, ovvero la
rappresentazione veritiera e corretta, prevista
dallarticolo 2423, comma 2, del codice civile.
Le stime in sostanza devono essere attendibili.
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Lintroduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili (segue) Documenti
di Bilancio
Documenti IFRS (Futuro) Codice Civile e Principi Contabili (Attuale)
Stato Patrimoniale Obbligatorio Il formato non è definito, è basato sulla liquidità dei singoli elementi (distinzione tra attività e passività correnti e non correnti) Obbligatorio Il formato è analitico e definito dalla legge
Conto Economico Obbligatorio Il formato non è definito, nelle note ci deve essere analisi dei costi per natura o per destinazione Obbligatorio Il formato è analitico e definito dalla legge e prevede forma scalare per natura
Prospetto delle variazioni nelle poste di patrimonio netto Obbligatorio E richiesto su due esercizi Obbligatorio E richiesto nella nota integrativa (art. 2426 punto 7-bis)
Rendiconto Finanziario Obbligatorio Si basa sul concetto di cash and cash equivalent (denaro, depositi e investimenti a breve molto liquidi), deve presentare separatamente i flussi della gestione operativa, di investimento, finanziaria Non obbligatorio ma consigliato dai PPCC Si basa sul concetto di liquidità o di capitale circolante netto
Note Illustrative Gli IFRS prevedono una serie di informazioni ma non uno schema predefinito Il contenuto informativo previsto dagli IFRS è molto più ampio e dettagliato di quello previsto dalla normativa italiana La nota integrativa è obbligatoria
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