DANNI DA MALFUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE SANITARIA - PowerPoint PPT Presentation

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DANNI DA MALFUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE SANITARIA

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Title: DANNI DA MALFUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE SANITARIA


1
  • DANNI DA MALFUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE
    SANITARIA

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  • IL CASO

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Paziente sottoposto ad intervento chirurgico
    presso casa di cura per correzione di deviazione
    del setto nasale da parte di medico libero
    professionista.
  • Durante loperazione, a causa del
    malfunzionamento del bisturi elettrico, il cui
    elettrodo era stato applicato sulla gamba destra,
    il paziente riporta ustioni di terzo grado,
    comportanti postumi permanenti.

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Il Tribunale e la Corte dAppello di Roma
    condannano la casa di cura al risarcimento dei
    danni subiti dal paziente ma non il medico libero
    professionista.

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Il medico, in primo luogo, non sarebbe stato
    in grado di percepire il malfunzionamento del
    bisturi elettrico, perché la parte ustionata,
    coperta dallelettrodo, non era visibile, e,
    soprattutto, una preventiva verifica della
    funzionalità delle apparecchiature era
    inesigibile dal chirurgo, trattandosi di
    attività estranea alle sue competenze, dovendo
    tale controllo essere eseguito dalla struttura
    che, difatti, era stata condannata.

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Sentenza della Corte dAppello cassata in
    quanto anche il medico deve considerarsi
    responsabile su queste basi.

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • In via di principio, pur quando manchi un
    rapporto di subordinazione o di collaborazione
    tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un
    collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno
    tra il medico ed il paziente, e l'altro, tra il
    paziente e la Casa di cura.

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Il primo contratto (medico-paziente) ha ad
    oggetto prestazioni di natura professionale
    medica, comportanti l'obbligo di abile e
    diligente espletamento della prestazione
    chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di
    raggiungimento di un determinato risultato)

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Il secondo contratto (paziente-Casa di Cura)
    ha ad oggetto prestazione di servizi accessori di
    natura alberghiera, di natura infermieristica
    ovvero aventi ad oggetto la concessione in
    godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e
    di strutture edilizie specificamente destinate
    allo svolgimento di attività terapeutiche e/o
    chirurgiche.

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Il collegamento tra i due contratti, per così
    dire ontologico, che dal piano fattuale assume
    inevitabilmente rilevanza su quello giuridico,
    può discendere da eventi contingenti ovvero anche
    dalla determinazione volitiva delle parti.

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Si consideri che, di norma, l'individuazione
    della Casa di cura dove il medico eseguirà la
    prestazione promessa costituisce parte
    fondamentale del contenuto del contratto
    stipulato tra il paziente ed il professionista,
    nel senso che ciascun medico opera esclusivamente
    presso determinate cliniche e che, a sua volta,
    ciascuna Casa di cura accetta solo i pazienti
    curati da determinati medici

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Da ciò ne consegue che deve ritenersi
    consustanziale al dovere di diligente
    espletamento della prestazione l'obbligo del
    medico di accertarsi preventivamente che la Casa
    di cura dove si appresta ad operare sia
    pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire
    tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale
    espletamento della propria attività

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Reciprocamente, la Casa di cura è obbligata a
    vigilare che chi si avvale della sua
    organizzazione sia abilitato all'esercizio della
    professione medica in generale e, in particolare,
    al compimento della specifica prestazione di
    volta in volta richiesta nel caso concreto.

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Pertanto, da un lato è vero che la natura
    pacificamente contrattuale del rapporto che si
    instaura tra paziente, da un lato, e casa di cura
    privata o ente ospedaliero, dall'altro (confr.
    Cass. civ., sez. un. 1 luglio 2002, n. 9556
    Cass. n. 14 giugno 2007, n. 13953), comporta che
    la struttura risponde, ex art. 1218 cod. civ.,
    non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su
    di essa tout court incombenti, ma, ai sensi
    dell'art. 1228 cod. civ., anche
    dell'inadempimento della prestazione
    medico-professionale svolta dal sanitario, quale
    ausiliario necessario dell'organizzazione
    aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di
    lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Daltro canto è altrettanto vero che il
    medico, a sua volta, in virtù della medesima
    norma, quale debitore della prestazione
    chirurgica e/o terapeutica promessa, è
    responsabile dell'operato dei terzi della cui
    attività si avvale.

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • In definitiva, ne deriva che, contrariamente
    a quanto ritenuto dal giudice di merito, il
    quale, dopo aver riconosciuto la sussistenza di
    un generale obbligo del medico di controllare gli
    strumenti utilizzati, ha poi contraddittoriamente
    ritenuto inesigibile la previa verifica tecnica
    dell'apparecchiatura necessaria all'esecuzione
    dell'intervento, il chirurgo operatore ha un
    dovere di controllo specifico del buon
    funzionamento della stessa, al fine di
    scongiurare possibili e non del tutto
    imprevedibili, eventi che possano intervenire nel
    corso dell'operazione

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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
  • Questioni
  • A) La responsabilità sanitaria per utilizzo di
    prodotti difettosi (bisturi, protesi,
    apparecchiature, e comunque di dispositivi medici
    e strumentazione sanitaria)
  • B) Le responsabilità delle strutture
  • C) Le responsabilità dei medici

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QUESTIONI
  • A) La responsabilità sanitaria per utilizzo di
    prodotti difettosi (bisturi, protesi,
    apparecchiature, e comunque di dispositivi medici
    e strumentazione sanitaria)

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LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
  • La responsabilità per i danni cagionati da
    prodotti difettosi è regolata dalla direttiva CEE
    85/374 del 25 luglio 1985 (Ravvicinamento delle
    disposizioni legislative, regolamentari ed
    amministrative degli Stati membri in materia di
    responsabilità per danno da prodotti difettosi)
    recepita in Italia dal D.P.R. 24 maggio 1988 n.
    224.
  • Tale normativa oggi è stata abrogata e
    sostituita dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
    (Codice del Consumo) così come modificato dal D.
    Lgs. 23.10.2007 n. 221

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LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
  • La responsabilità per danno da prodotti
    difettosi è regolata in particolare nella parte
    IV, Titolo II (artt. 114-127) del Codice del
    Consumo.
  • Lart. 114 statuisce che il produttore è
    responsabile del danno cagionato dai difetti del
    suo prodotto.

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LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
  • Si tratta di unipotesi di responsabilità di
    natura oggettiva del produttore.
  • Si prescinde dalla colpa del produttore
  • Viene richiesto esclusivamente (art. 120) di
    provare il difetto, il danno ed il rapporto di
    causalità tra il fatto (il difetto del prodotto
    nel nostro caso) e levento dannoso (il danno) .
  • La responsabilità (non la colpa) è presunta
  • Favor assoluto per il consumatore

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LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
  • Produttore, ai sensi dellart. 115, 2 bis è
    il fabbricante del prodotto finito o di una sua
    componente, il produttore della materia prima
    (articolo modificato dal D. Lgs. N. 221/2007).
  • Per Produttore, in sintesi, devono intendersi
    tutti gli operatori della catena di produzione (o
    fabbricazione) del bene.
  • Del resto, dal momento della consegna del
    prodotto allacquirente o allutilizzatore (i
    quali potrebbero essere anche operatori
    commerciali, come i rivenditori) ovvero al
    vettore per linvio allacquirente il fabbricante
    non può più essere considerato responsabile per
    difetti intervenuti successivamente (vedi anche
    art. 118 lettera b e 119).

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LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
  • Responsabilità (sussidiaria) del fornitore
    (art. 116 ex art. 4 del DPR n. 224/1988)
  • Quando il produttore non sia individuato, è
    sottoposto alla stessa responsabilità il
    fornitore che abbia distribuito il prodotto
    nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha
    omesso di comunicare al danneggiato, entro il
    termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e
    il domicilio del produttore o della persona che
    gli ha fornito il prodotto.
  • La richiesta deve essere fatta per iscritto e
    deve indicare il prodotto che ha cagionato il
    danno, il luogo e, con ragionevole
    approssimazione, la data dell'acquisto deve
    inoltre contenere l'offerta in visione del
    prodotto, se ancora esistente.

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LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
  • Ai sensi dellart. 117 Codice del consumo
    Il prodotto è difettoso quando non offre la
    sicurezza che ci si può legittimamente attendere
    tenuto conto di tutte le circostanze.
  • Tra cui a) il modo in cui il prodotto è
    stato messo in circolazione, la sua
    presentazione, le sue caratteristiche palesi, le
    istruzioni e le avvertenze fornite b) luso al
    quale il prodotto può essere ragionevolmente
    destinato e i comportamenti che, in relazione ad
    esso, si possono ragionevolmente prevedere c) il
    tempo in cui il prodotto è stato messo in
    circolazione. (art. 117 Cod. cons.)

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LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
  • La responsabilità oggettiva del produttore può
    essere esclusa nelle ipotesi tassativamente
    indicate dallart. 118 del codice del consumo
  • se il produttore non ha messo il prodotto in
    circolazione
  • se il difetto che ha cagionato il danno non
    esisteva quando il produttore ha messo il
    prodotto in circolazione
  • se il produttore non ha fabbricato il prodotto
    per la vendita o per qualsiasi altra forma di
    distribuzione a titolo oneroso, né lo ha
    fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua
    attività professionale
  • se il difetto è dovuto alla conformità del
    prodotto a una norma giuridica imperativa o a un
    provvedimento vincolante
  • se lo stato delle conoscenze scientifiche e
    tecniche, al momento in cui il produttore ha
    messo in circolazione il prodotto, non permetteva
    ancora di considerare il prodotto come difettoso
  • nel caso del produttore o fornitore di una parte
    componente o di una materia prima, se il difetto
    è interamente dovuto alla concezione del prodotto
    in cui è stata incorporata la parte o materia
    prima o alla conformità di questa alle istruzioni
    date dal produttore che la ha utilizzata

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LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
  • Deve essere ovviamente lo stesso produttore a
    fornire la prova del verificarsi in concreto di
    una di tali ipotesi, come previsto secondo comma
    dellart. 120 del codice del consumo (già art. 8
    del d.p.r. n. 224/1988).

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In ambito medico D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
  • Con il D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 di
    attuazione della Direttiva n. 93/42/CEE del 14
    giugno 1993 (come modificato dai D.Lgs.
    08.09.2000 n. 332 e 25.01.2010 n. 37), è stata
    disciplinata la responsabilità del produttore di
    dispositivi medici. La direttiva è generale,
    nel senso che si applica a tutti i dispositivi
    che non rientrano nelle direttive di carattere
    speciale (vedi ad esempio direttiva 90/385/CEE
    relativa ai dispositivi impiantabili attivi,
    98/79/CE relativa ai dispositivi
    medico-diagnostici in vitro, 2003/32/CEE relativa
    ai dispositivi medici fabbricati con tessuti di
    origine animale, ecc.)

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In ambito medico D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
  • Con lespressione dispositivi medici il
    Legislatore intende qualunque strumento,
    apparecchio, impianto, software, sostanza o altro
    prodotto destinato ad essere impiegato sulluomo
    a fini di diagnosi, prevenzione, terapia e
    controllo di una malattia o per lo svolgimento di
    indagini cliniche.

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D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
  • La novità consiste nellaver predisposto,
    accanto alla tradizionale area di tutela del
    consumatore che opera ex post, una volta che il
    danno si è prodotto, un sistema di sorveglianza
    svolto da autorità amministrative e privati che
    tende ad evitare che il danno stesso si produca,
    agendo, quindi, ex ante.
  • Lart. 3, in particolare prevede che I
    dispositivi medici possono essere immessi in
    commercio o messi in servizio unicamente se
    rispondono ai requisiti prescritti dal presente
    decreto, sono correttamente forniti e installati,
    sono oggetto di unadeguata manutenzione e sono
    utilizzati in conformità della loro destinazione

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D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
  • Per quanto riguarda la tutela ex post, si
    deve rilevare che la menzionata normativa
    speciale, pur prevedendo sanzioni di carattere
    amministrativo e penale, non detta specifiche
    regole in ordine alla responsabilità civile.
    Pertanto, nel caso di danno provocato da un
    dispositivo medico potrà in primo luogo invocarsi
    la disciplina generale della responsabilità del
    produttore, oggi contenuta nel codice del
    consumo, o in subordine, la responsabilità
    extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o comunque
    quella contrattuale.
  • Non vi sono del resto dubbi che un
    dispositivo medico possa essere considerato un
    prodotto.

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CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
  • Paziente veniva sottoposta ad un intervento
    di mastectomia radicale per neoplasia mammaria,
    con conseguente applicazione di una protesi
    mammaria fabbricata dalla Corporation e fornita
    allente ospedaliero dalla S.p.a.
  • Due anni dopo lintervento la protesi
    mammaria si svuotava e la soluzione salina ivi
    contenuta si diffondeva nei tessuti.
  • La paziente, pertanto, conveniva in giudizio
    la società fornitrice del prodotto e quella
    produttrice, chiedendone la condanna in solido al
    risarcimento dei danni patiti.
  • Questultima, poi, chiamava in causa
    lospedale presso il quale era stato effettuato
    lintervento, nonché il medico chirurgo che
    materialmente aveva proceduto allimpianto
    adducendo linosservanza delle istruzioni e
    raccomandazioni indicate per la corretta
    esecuzione delloperazione.

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CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
  • In primo grado la domanda veniva accolta nei
    confronti del produttore e del fornitore della
    protesi (struttura e medico sono stati assolti).
  • In secondo grado, la Corte territoriale
    respingeva invece la domanda per mancato
    assolvimento dellonere probatorio da parte
    dellattrice.

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CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
  • La Suprema Corte ha accolto il ricorso
    presentato dalla danneggiata, cassando la
    sentenza di secondo grado e rinviando la causa
    alla Corte di Appello in diversa composizione.

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CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
  • Con il primo motivo di ricorso B.D., in
    particolare, denuncia violazione e falsa
    applicazione del D.P.R. n. 224 del 1988
    sostenendo come la pronuncia della Corte di
    Appello avesse violato il fondamento della
    normativa posta a tutela del consumatore,
    stravolgendone lo spirito e il contenuto in
    quanto l'onere della prova dell'assenza di
    difetti incombe in ogni caso sul produttore e non
    sul consumatore come ha erroneamente ritenuto,
    stravolgendo lo spirito della norma, il Giudice
    d'Appello né può essere soppressa o limitata la
    responsabilità del produttore con clausole
    esonerative o limitative della responsabilità
    come erroneamente ritenuto dallo stesso
    giudice..

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CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
  • Secondo la Suprema Corte il motivo è fondato
    in quanto il secondo comma dellart. 8 (oggi 120
    del CdC) recita ... il produttore deve provare
    i fatti che possono escludere la responsabilità
    secondo le disposizioni dell' art. 6. Ai fini
    dell'esclusione da responsabilità prevista
    nell'art. 6, lettera b), è sufficiente dimostrare
    che, tenuto conto delle circostanze, è probabile
    che il difetto non esistesse ancora nel momento
    in cui il prodotto è stato messo in
    circolazione".
  • L'articolo 6 odierno art. 118 del CdC
    (Esclusione della responsabilità") citato da
    detta norma stabilisce che "1. la responsabilità
    è esclusa
  • a) se il produttore non ha messo il prodotto in
    circolazione
  • b) se il difetto che ha cagionato il danno non
    esisteva quando il produttore ha messo il
    prodotto in circolazione....".

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CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
  • Orbene La circostanza che il legislatore
    abbia incluso nell'onere probatorio a carico del
    produttore la circostanza di cui al punto b) ora
    citato, e cioè abbia previsto che sia detto
    produttore a dover provare che "...il difetto che
    ha cagionato il danno non esisteva quando il
    produttore ha messo il prodotto in
    circolazione....", rende impossibile sostenere
    che un onere siffatto gravi sul danneggiato.

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CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
  • In altri termini è escluso che il
    danneggiato debba dimostrare la sussistenza del
    difetto fin dal momento in cui il produttore ha
    messo il prodotto in circolazione

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CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
  • Lunica interpretazione logicamente
    possibile e coerente con la ratio del D.P.R. in
    esame (chiaramente volta ad assicurare una
    maggiore tutela del danneggiato) consiste
    nellinterpretare il primo comma dell'art. 8 cit.
    (art. 8. prova 1 . "il danneggiato deve provare
    il danno, il difetto e la connessione causale tra
    difetto e danno....") nel senso che detto
    danneggiato deve dimostrare (oltre al danno ed
    alla connessione causale predetta) che l'uso del
    prodotto ha comportato risultati anomali rispetto
    alle normali aspettative e cioè ha lonere di
    provare che il prodotto (durante detto uso) si è
    dimostrato difettoso.

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CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
  • Una volta che il danneggiato ha dimostrato che
    il prodotto ha evidenziato il difetto durante
    l'uso, che ha subito un danno e che quest'ultimo
    è in connessione causale con detto difetto, è il
    produttore che ha l'onere di provare che
    quest'ultimo (il difetto riscontrato) non
    esisteva quando ha posto il prodotto in
    circolazione

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CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
  • La Corte conclude, quindi, affermando il
    seguente principio di diritto Lart. 8 comma
    primo del D.P.R. n. 244/1988 (odierno art. 120)
    va interpretato nel senso che detto danneggiato
    deve provare (oltre al danno ed alla connessione
    causale) che l'uso del prodotto ha comportato
    risultati anomali rispetto alle normali
    aspettative e tali da evidenziare la sussistenza
    di un difetto invece il produttore deve provare
    (ex artt. 6 ed 8 D.P.R. cit.), che è probabile
    che il difetto non esistesse ancora nel momento
    in cui il prodotto è stato messo in circolazione".

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
  • La vicenda riguarda la responsabilità di un
    prestatore di servizi che utilizzi, nellambito
    dellerogazione di cure in ambiente ospedaliero,
    apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il
    produttore ai sensi dellart. 3 Direttiva
    85/374/CEE, cagionando danni al destinatario
    della prestazione.

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
  • Il danneggiato, Sig. D, allepoca tredicenne,
    è stato vittima, nel corso di un intervento
    chirurgico presso il CHU di Besançon, di ustioni
    causate da un difetto del sistema di
    termoregolazione del materasso riscaldante su cui
    era stato posto.
  • Il Tribunal administratif di Besançon
    condannava il CHU a risarcire il danno arrecato
    al D.
  • Lappello proposto avverso tale sentenza dal
    CHU veniva respinto.

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
  • Il CHU proponeva quindi ricorso per
    cassazione avanti al Conseil dètat sostenendo
    che che la sentenza in appello avrebbe violato
    lart. 13 della Direttiva 85/374 (sui prodotti
    difettosi), affermando che detta direttiva non
    osta allapplicazione del principio
    giurisprudenziale secondo cui il servizio
    pubblico ospedaliero è responsabile, anche in
    assenza di sua colpa, delle conseguenze dannose
    per gli utenti derivanti dal malfunzionamento di
    prodotti o di apparecchi utilizzati nellambito
    delle cure fornite.
  • Dalla suddetta direttiva risulterebbe,
    infatti, che il produttore del materasso dovrebbe
    essere considerato lunico responsabile, in
    quanto, nella fattispecie, debitamente
    identificato.

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
  • Il Conseil decide di sospendere il giudizio e di
    sottoporre alla Corte le seguenti questioni
    pregiudiziali
  • 1) Se, tenuto conto delle disposizioni del suo
    art. 13 la direttiva consenta lattuazione di un
    regime di responsabilità fondato sulla situazione
    particolare dei pazienti delle strutture
    sanitarie pubbliche che riconosca loro il diritto
    di ottenere da dette strutture, anche senza colpa
    delle stesse, il risarcimento dei danni causati
    dal malfunzionamento dei prodotti e degli
    apparecchi da questi utilizzati, ferma restando
    la possibilità per la struttura sanitaria di
    esercitare unazione di regresso contro il
    produttore.

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
  • 2) Se la direttiva 85/374 limiti la possibilità
    per gli Stati membri di definire la
    responsabilità delle persone che utilizzino
    apparecchi o prodotti difettosi nel quadro di una
    prestazione di servizi, causando in tal modo
    danni al destinatario della prestazione.

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
  • La Corte ha in realtà risposto solo sulla
    seconda questione (ritenendo assorbita la prima)
    affermando che Nella fattispecie, si deve
    rilevare che la responsabilità che può gravare su
    un utilizzatore il quale, come il CHU, impieghi,
    nellambito di una prestazione di cure in favore
    di un paziente, un prodotto o un apparecchio
    precedentemente acquistato , non rientra tra gli
    aspetti disciplinati dalla direttiva 85/374 ed
    esula quindi dal suo ambito di applicazione..

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
  • Infatti siffatto utilizzatore non può
    essere considerato quale partecipante alla catena
    di fabbricazione e di commercializzazione del
    prodotto in questione, alla quale fa
    riferimento la definizione di produttore
    enunciata allart. 3 della direttiva 85/374.
  • Per tale ragione, aggiunge la Corte, lente
    ospedaliero non può essere qualificato come
    fornitore di tale prodotto ai sensi del n. 3 di
    detto articolo. In particolare, non si può
    affermare che, nella causa principale, il CHU di
    Besançon ha fornito al paziente un prodotto
    destinato ad essere utilizzato da questultimo.

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
  • Quanto alla coesistenza, accanto al regime di
    responsabilità istituito dalla direttiva 85/374,
    di un regime nazionale che preveda la
    responsabilità oggettiva del prestatore di
    servizi (come quello francese), tale coesistenza
    non è idonea a pregiudicare né lefficacia del
    suddetto regime di responsabilità del produttore
    né gli obiettivi principale perseguiti dal
    Legislatore dellUnione

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
  • Anzi leventuale responsabilità oggettiva
    del prestatore di servizi, potendo anzi
    aggiungersi alla responsabilità del produttore
    derivante dalla direttiva N. 85/374 è idonea a
    contribuire ad un rafforzamento della tutela del
    consumatore

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
  • Concludendo la responsabilità di un
    prestatore di servizi che utilizzi, nellambito
    di una prestazione di servizi quale lerogazione
    di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o
    prodotti difettosi di cui non sia il produttore
    ai sensi dellart. 3 della direttiva 85/374 e
    causi in tal modo danni al destinatario della
    prestazione non rientra nellambito di
    applicazione di tale direttiva.

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
  • La Direttiva non osta, pertanto, a che uno
    Stato membro istituisca un regime, come quello di
    cui alla causa principale, che preveda la
    responsabilità di un simile prestatore per i
    danni in tal modo cagionati, anche in assenza di
    qualunque colpa imputabile al medesimo, a
    condizione, tuttavia, che sia fatta salva la
    facoltà per la vittima e/o per il suddetto
    prestatore di invocare la responsabilità del
    produttore in base alla citata direttiva, qualora
    risultino soddisfatte le condizioni previste
    dalla medesima.

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • 10.05.2001, C-203/99 Caso Veedfald
  • Non è contraria a tali conclusioni neppure la
    precedente decisione in materia della Corte di
    Giustizia.
  • La vicenda riguarda un signore che era stato
    ricoverato in un ospedale pubblico danese per
    essere sottoposto a trapianto del rene.
  • Dopo essere stato espiantato dal donatore il
    rene veniva sottoposto ad un trattamento con
    irrorazione dellorgano con un liquido di
    perfusione.
  • A causa di un difetto di tale liquido il rene
    diventava inutilizzabile.

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • 10.05.2001, C-203/99 Caso Veedfald
  • Sia il laboratorio dove era stato prodotto il
    liquido che lospedale dove il liquido era stato
    utilizzato erano di proprietà del medesimo ente
    pubblico danese.

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • 10.05.2001, C-203/99 Caso Veedfald
  • In questo caso, la Corte aveva ritenuto
    applicabile la direttiva sul prodotto difettoso
    N. 85/374

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CORTE DI GIUSTIZIA
  • 10.05.2001, C-203/99 Caso Veedfald
  • Nella decisione del 21.12.2011, la Corte ha
    tuttavia chiarito che nel caso Veedfald poiché
    la persona giuridica la cui responsabilità era
    chiamata in causa era non solo prestatore del
    servizio interessato ma anche produttore ai sensi
    della direttiva N. 85/374, non si poneva affatto
    la questione se tale direttiva potesse
    riguardare anche la responsabilità di un
    prestatore di servizi che utilizzi prodotti
    difettosi di cui non sia il produttore.

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CONCLUSIONI
  • La responsabilità di un prestatore di servizi
    che utilizzi apparecchi o prodotti difettosi di
    cui non sia il produttore non rientra nellambito
    dellapplicazione della direttiva europea N.
    85/374 (così come ovviamente attuata in Italia
    oggi dal Codice del Consumo)
  • La normativa della direttiva può invece
    essere richiamata laddove il prestatore di
    servizi sia anche produttore ai sensi di tale
    normativa (si pensi alle protesi eseguite dagli
    odontoiatri, ecc.)

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QUESTIONI
  • B) Le responsabilità delle strutture

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LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
  • Le strutture (pubbliche e private, convenzionate
    o non) sono responsabili, sia contrattualmente
    che extracontrattualmente, dei danni provocati ai
    pazienti che si sono a loro rivolti.

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LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
  • è irrilevante che si tratti di una casa di
    cura privata o di un ospedale pubblico in quanto
    sostanzialmente equivalenti sono a livello
    normativo gli obblighi dei due tipi di strutture
    verso il fruitore dei servizi, ed anche nella
    giurisprudenza si riscontra una equiparazione
    completa della struttura privata a quella
    pubblica quanto al regime della responsabilità
    civile, anche in considerazione del fatto che si
    tratta di violazioni che incidono sul bene
    salute (Cass. Sezioni Unite 11.01.2008 n. 577)

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LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
  • Laccettazione di un paziente in una
    struttura ospedaliera, ai fini del ricovero o di
    una visita ambulatoriale, comporta la conclusione
    di un contratto, con conseguente responsabilità
    ex artt. 1218 e 1228 c.c.(vedi anche Cass.
    08.10.2008 n. 24791 Cass. 28.11.2008 n. 24742
    Cass. 02.04.2009 n. 7996 Cass. 11.05.2009 n.
    10743 Cass. 28.08.2009 n. 18805 Cass.
    09.12.2010 n. 24853 Cass. 07.01.2011 n. 257
    Cass. 30.06.2011 n. 1405 e Cass. 03.02.2012 n.
    1620)

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LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
  • Il c.d. contratto atipico di spedalità o di
    assistenza sanitaria comprende una serie di
    prestazioni delle strutture (diagnosi e cura,
    somministrazione di medicine, disponibilità di
    personale medico ed ausiliario nonché di
    attrezzature per la cura, ecc.).

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LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
  • Oggi dunque la responsabilità contrattuale
    della struttura verso il paziente danneggiato può
    essere dovuta
  • - A) per inadempimenti (ivi compresa la
    mancata acquisizione del consenso informato)
    imputabili, ex art. 1228 c.c., ai medici e/o
    comunque al personale sanitario, non solo
    dipendente,ma anche ausiliario,

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63
LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
  • - B) per deficit organizzativi e gestionali (per
    fatti propri) ex art. 1218 c.c.
  • Ad esempio apparecchiature carenti o
    insufficienti inadeguata asepsi degli ambienti
    mancata custodia o sorveglienza del paziente
    somministrazione preparati difettosi o nocivi
    utilizzo prodotti difettosi, ecc.
  • La responsabilità della clinica può infatti
    prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale
    mancanza di responsabilità del medico in ordine
    all'esito infausto di un intervento o al sorgere
    di un danno che non ha connessione diretta con
    l'esito dell'intervento chirurgico

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QUESTIONI
  • C) Le responsabilità dei medici

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CASS. 14.06.2007 N. 13953
  • Vicenda in cui una signora veniva colpita da
    infezione post-operatoria a seguito di intervento
    di chirurgia estetica di liposuzione agli arti
    inferiori eseguito presso casa di cura privata
    per uso di sonda suttrice non adeguatamente
    sterilizzata.
  • Tribunale e Corte dAppello condannano in
    solido sia il medico chirurgo che la casa di cura
  • La Cassazione ha confermato la decisione
    impugnata sia dal medico chirurgo che dalla Casa
    di Cura.

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CASS. 14.06.2007 N. 13953
  • Per quanto riguarda il medico chirurgo, in
    particolare Il principio generale emergente
    dall'art. 1228 cod. civ., secondo il quale,
    nell'adempimento dell'obbligazione importante la
    possibile insorgenza di una responsabilità di
    tipo contrattuale, il debitore risponde anche
    dell'opera dei terzi della cui collaborazione si
    avvale, è applicabile anche al rapporto tra
    medico operatore e personale di supporto messogli
    a disposizione da una struttura sanitaria dalla
    quale il medico non dipende, dovendosi esigere
    dal chirurgo operatore un dovere di controllo
    specifico sull'attività e sulle iniziative
    espletate dal personale sanitario con riguardo a
    possibili e non del tutto prevedibili eventi che
    possono intervenire non solo durante, ma anche
    prima dell'intervento e in preparazione di esso.

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CASS. 14.06.2007 N. 13953
  • E stata dunque ribadita la responsabilità di un
    medico chirurgo che aveva effettuato, presso una
    casa di cura privata dalla quale non dipendeva,
    un intervento - ritenuto di "routine" - di
    liposuzione agli arti inferiori ad una paziente
    rimasta danneggiata in virtù di un'infezione
    batterica che ne era conseguita, respingendo così
    il ricorso del medico secondo il quale non
    avrebbe potuto essergli addebitata alcuna
    responsabilità in relazione all'attività
    disimpegnata dal personale della clinica per il
    fatto che in ordine alla stessa egli non avrebbe
    avuto la possibilità, giuridica e di fatto, di
    esercitare qualsivoglia potere di direzione,
    vigilanza e controllo, ivi compreso quello sulla
    perfetta sterilizzazione della sonda suttrice e
    concretamente utilizzata, dalla quale si era
    propagata l'infezione conseguita in danno della
    paziente.

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CARENZE INFORMATIVE E RESPONSABILITA DEL MEDICO
  • Nellobbligo di informazione a carico del medico
    vi è, tra laltro, anche il dovere di segnalare
    le eventuali inadeguatezze della strutture dove
    lintervento verrà eseguito Il medico che operi
    all'interno di una clinica privata, ne sia o meno
    dipendente, ha sempre il dovere di informare il
    paziente di eventuali carenze o limiti
    organizzativi o strutturali della clinica stessa
    (come, nella specie, la mancanza di una adeguata
    struttura di rianimazione neonatale) ove ciò non
    faccia, egli risponde in solido con la clinica
    del danno patito dal paziente in conseguenza di
    quel "deficit" organizzativo o strutturale, ove
    possa presumersi che il paziente, se
    correttamente informato, si sarebbe avvalso di
    altra struttura sanitaria. (Cass. 17.02.2011 n.
    3847 in senso conforme Cass. 21.07.2003 n. 11316
    e Cass. 16.05.2000 n. 6318)

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