Title: La tassazione delle attivit
1La tassazione delle attività finanziarie
- Lezione 13
- Scienza delle finanze - CLEP
- a.a. 2010-2011
2Il regime fiscale dei redditi delle attività
finanziarie (interessi, dividendi e plusvalenze)
distingue tre casi (1)
- Redditi percepiti da persone fisiche al di fuori
di ogni attività di impresa - 12,5 sugli interessi delle obbligazioni
pubbliche e delle più rilevanti tipologie di
obbligazioni private (durata maggiore 18 mesi) - inclusione del 49,72 (era 40 con Ires al 33)
di dividendi e plusvalenze azionarie
nellimponibile Irpef per partecipazioni
qualificate (nel caso dei titoli quotati, almeno
il 2 dei diritti di voto esercitabili
nellassemblea ordinaria o il 5 del capitale
della società partecipata. Nel caso dei titoli
non quotati le due percentuali salgono,
rispettivamente, al 20 e al 25) - 12,5 sulle plusvalenze e sui dividendi,
derivanti da partecipazioni non qualificate,
ossia quelle che riguardano il pubblico dei
risparmiatori che detengono porzioni molto
piccole del capitale delle società (vedi sopra) - 12,5 sul risultato di gestione dei fondi comuni,
in capo al fondo - 27 sui depositi e conti correnti bancari e
postali, accettazioni bancarie, titoli atipici,
obbligazioni inferiori 18 mesi
3Il regime fiscale dei redditi delle attività
finanziarie (interessi, dividendi e plusvalenze)
distingue tre casi (2)
- 2. Redditi percepiti da un soggetto-Irpef che
esercita attività di impresa - dividendi e plusvalenze azionarie sono inclusi
per il 49,72 (era 40 con Ires al 33)
nellimponibile Irpef, con aliquote che vanno
attualmente da un minimo del 23 ad un massimo
del 43. (Lo stesso trattamento si ha nel caso in
cui questi redditi vadano a un socio persona
fisica diversa da impresa su partecipazioni
qualificate vedi slide precedente) - interessi e altri redditi di capitale sono
inclusi in Irpef e sottoposti a tassazione
ordinaria
4Il regime fiscale dei redditi delle attività
finanziarie (interessi, dividendi e plusvalenze)
distingue tre casi (3)
- 3. Redditi percepiti da società di capitali
- dividendi e plusvalenze azionarie godono di un
regime di sostanziale esenzione (se valgono le
condizioni per la cosiddetta PEX) - interessi e altri redditi di capitale sono
inclusi in Ires e sottoposti a tassazione
ordinaria
5La tassazione per un soggetto persona fisica che
non esercita attività di impresa (1)
- Interessi
- Non sono inclusi in Irpef (erosione base
imponibile Irpef e scostamento da Comprehensive
Income Tax) - Tassazione proporzionale (non progressiva) reale
(non personale) - In passato molte discriminazioni. Esenzione dei
titoli pubblici fino al 1986. Nel tempo si è
proceduto ad una uniformità delle aliquote, ma
permangono ancora due aliquote 12,5 e 27 poco
giustificabili sia sul piano dellequità, sia su
quello dellefficienza - Dal primo gennaio 1997 non si applica ritenuta
alla fonte, ma imposta sostitutiva dellIrpef,
operata dagli intermediari. (modifica importante
per soggetti per i quali la ritenuta era
dacconto o che essendo esenti, avevano diritto a
un rimborso, come nel caso di investitori non
residenti sistema attuale più trasparente ed
efficiente per la negoziazione dei titoli, che
avviene su rendimenti lordi) -
6La tassazione per un soggetto persona fisica che
non esercita attività di impresa (2)
- 2. Dividendi differenza fra soci con
partecipazioni qualificate e non qualificate - Fino al 2003 era in vigore un credito di imposta
ai dividendi, in grado di rimborsare limposta
pagata in capo alla società a titolo di Irpeg. I
dividendi erano inclusi nellimponibile Irpef. Il
sistema era obbligatorio per soci con
partecipazioni qualificate e opzionale per altri
soci (in alternativa allimposta sostitutiva con
aliquota 12,5) - Dal 2004 il sistema del credito di imposta è
stato abolito. I dividendi su partecipazioni non
qualificate restano assoggettati al 12,5 (senza
più opzione) e gli altri (partecipazioni
qualificate) devono essere inclusi in Irpef il
40 (da 2008 49,72) dei dividendi - Tra i motivi dellabolizione del credito vi sono
alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea
che hanno condannato regimi di tassazione dei
dividendi che discriminano fra soci residenti e
non residenti (come è solitamente il caso del
credito, che è riservato ai soli soci residenti).
Labolizione dei sistemi di imputazione (credito
di imposta) è tratto comune ad altri paesi UE. - Ora la doppia tassazione (Ires/Irpef) è solo
attenuata, non è eliminata
7La tassazione per un soggetto persona fisica che
non esercita attività di impresa (3)
- 3. Plusvalenze (redditi diversi)
- 3a. Plusvalenze azionarie anche in questo caso,
come per i dividendi, vi è differenza fra
plusvalenze derivanti da cessioni di
partecipazioni qualificate e non qualificate - Fino al 2003 12,5 se derivanti da cessioni di
partecipazioni non qualificate 27 se
qualificate - Dal 2004 12,5 se derivanti da cessioni di
partecipazioni non qualificate inclusione del
40 (da 2008 49,72) della plusvalenze in Irpef,
se qualificate - Dalla tassazione alla maturazione (riforma del
1998) alla tassazione al realizzo (dal 2001, con
abolizione equalizzatore) - 3b. Altre plusvalenze (relative a qualsiasi tipo
di partecipazione, ogni altro valore mobiliare,
valute e metalli preziosi) 12,5. Vengono
compresi fra i redditi diversi anche tutti i
proventi dei derivati, con o senza attività
sottostanti. -
8Tassazione delle plusvalenze (CG) aspetti
problematici (1)
- Alcuni CG sono imputabili a variazioni nel
livello dei prezzi andrebbero tassate solo le
plusvalenze reali (difficilmente si corregge per
linflazione). - In alcuni casi, es. zero coupon bond, le
variazioni patrimoniali non si discostano dal
reddito andrebbero tassate come il relativo
reddito es. interessi) così è in molti
ordinamenti tra cui il nostro - I CG possono essere di origine speculativa vi è
generalmente consenso che questi debbano essere
tassati più onerosamente di altri CG, ma è
difficile distinguere (in alcuni casi si fa
riferimento al periodo di detenzione) - Se i CG derivano da utili trattenuti e già
tassati in capo alla società si pone problema di
doppia imposizione - I CG dovrebbero essere tassati al netto delle
eventuali minusvalenze (solitamente le
minusvalenze sono deducibili dai redditi di
uguale natura)
9Tassazione delle plusvalenze (CG) aspetti
problematici (2)
- Tassazione alla maturazione o al realizzo?
- Equità secondo un concetto di reddito entrata
andrebbero tassate alla maturazione - Efficienza la tassazione alla maturazione evita
il fenomeno del lock in effect - Elusione la tassazione alla maturazione elimina
linteresse a trasformare altri redditi in
plusvalenze, per beneficiare dei vantaggi del
differimento, e a realizzare subito le minus,
posticipando il realizzo delle plus - Controindicazioni della tassazione alla
maturazione - Difficoltà di conoscenza del prezzo di mercato
del titolo (per titoli non quotati e per soggetti
non tenuti alla contabilità a prezzi di mercato) - Possibili vincoli di liquidità per il contribuente
10Tassazione retrospettiva delle plusvalenze
maturate
- Possibile applicazione
- Si tassano le plusvalenze alla realizzazione
- Si corregge la tassazione per tener conto del
vantaggio del differimento dellimposta - Se non si conosce il valore del titolo alla fine
di ogni periodo (ossia il CG maturato di periodo
in periodo) si può presumere un certo sentiero di
maturazione delle plusvalenze - Le imposte dovute su tali incrementi maturati
(veri o presunti) vengono capitalizzate
attraverso un opportuno tasso di interesse (ad
esempio di un paniere di titoli rappresentativi) - Un correttivo di questo tipo è stato introdotto
con la riforma 1998 (equalizzatore). Abolito nel
2001
11Tassazione retrospettiva delle plusvalenzeHp
r5 t10 titolo acquistato 1/1/2001 al prezzo
p1000 e venduto il 31/12/2003 al prezzo di 1500
CG maturato Relativa imposta capitalizzata CG imputato (es. 1/3) Relativa imposta capitalizzata
31/12/2001 200 0,10200(10,05)2 22,05 166,67 0,10166,67(10,05)2 18,37
31/12/2002 100 0,10100(10,05) 10,5 166,67 0,10166,67(10,05) 17,50
31/12/2003 200 0,10200 20 166,67 0,10166,67 16,667
Totale 500 52,55 500 52,54
12Riforma 1998 principali obiettivi
- Prima della riforma le plusvalenze erano
generalmente escluse dal prelievo. Tassate solo
se derivanti da titoli partecipativi (azioni o
quote di società) con regimi sostitutivi
fortemente agevolativi (tassazione sospesa per
titoli quotati) - Obiettivo riforma 1998 introdurre un sistema
generale e omogeneo su tutti i redditi delle
attività finanziarie. Finalità - Equità evitare che redditi di uguale natura
siano tassati in modo difforme - Efficienza evitare di distorcere le scelte
allocative - Efficacia antielusiva se il sistema non è
generale e uniforme si apre la possibilità di
arbitraggi volti a sfruttare il differenziale di
tassazione.
13Riforma 1998 principali caratteristiche
- Principali caratteristiche della riforma 1998
- Progressiva uniformità delle aliquote ne
permangono due (12,5 e 27, tuttora in vigore)
ma lobiettivo era unificazione al 19 o 20
(come la prima aliquota Irpef di allora) - Generalità della tassazione (soprattutto con la
tassazione generalizzata delle plusvalenze e dei
derivati) - Tassazione delle plusvalenze alla maturazione
- Ampio coinvolgimento degli intermediari
nellaccertamento e nel prelievo dellimposta. - Tre regimi di prelievo
- Risparmio amministrato
- Risparmio gestito
- Regime della dichiarazione
- Con i primi due sistemi è centrale il ruolo degli
intermediari. - E garantito anche lanonimato.
14Regime del risparmio amministrato
- Risparmio amministrato il risparmiatore tiene i
propri titoli, quote o certificati in custodia o
amministrazione presso intermediari, senza
affidarne loro la gestione. - La tassazione di interessi e dividendi avviene
con le imposte sostitutive descritte in
precedenza. - Sulle plusvalenze lintermediario effettua il
prelievo del 12,5 sulla singola operazione. Le
minus possono essere dedotte dalla plus nellanno
in corso o nei quattro successivi. - Il prelievo avviene in forma anonima a carico
dellintermediario - Lopzione per questo regime non è ammessa per le
partecipazioni qualificate
15Regime del risparmio gestito (1)
- Risparmio gestito il risparmiatore affida a un
intermediario la gestione di parte o di tutto il
proprio patrimonio. E il sistema più innovativo
della riforma 1998. - Si applica con alcuni adattamenti anche ai fondi
comuni e alle Sicav. In questo modo gestioni
collettive e individuali del risparmio hanno lo
stesso trattamento fiscale (il fisco è neutrale) - la tassazione dei redditi di capitale (interessi
e dividendi) e dei redditi diversi (plusvalenze e
proventi da derivati) è unitaria e contestuale - la base imponibile, infatti, è il risultato netto
di gestione - Valore del patrimonio al termine del periodo
- meno
- Valore del patrimonio allinizio del periodo
- più prelievi
- meno conferimenti e altri redditi (es. i redditi
tassati al 5, ad eccezione depositi c/c bancari
la cui giacenza media non ecceda il 5
dellattivo gestito. )
16Regime del risparmio gestito (2)
- Sono dunque comprese nel risultato netto di
gestione - Tutte le plusvalenze,
- I proventi dei prodotti derivati
- I redditi tassati al 12,5
- Gli interessi sui c/c bancari la cui giacenza
media non superi il 5 dellattivo - Il risultato netto di gestione
- è tassato al 12,5
- se negativo può compensare il risultato positivo
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto - I CG sono tassati alla maturazione
- Il prelievo avviene in forma anonima
- Le minusvalenze e le altre perdite sono
deducibili anche da redditi di diversa natura
(es. interessi e dividendi tassati al 12,5).
Importante vantaggio rispetto agli altri regimi.
17Regime della dichiarazione
- Regime della dichiarazione opzionale ai primi
due e obbligatorio nel caso il risparmiatore non
si affidi ad un intermediario per la custodia o
gestione delle proprie attività patrimoniali. - I redditi di capitale (interessi e dividendi)
sono assoggettati alle imposte sostitutive
descritte in precedenza. - Il regime non è anonimo ed è soggetto a
monitoraggio
18Tassazione delle plusvalenze nei tre regimi
- Riforma 1998 per equiparare la tassazione delle
plusvalenze alla maturazione nel caso di
risparmio gestito, con quella al realizzo, nel
caso di dichiarazione e risparmio amministrato si
applicava un correttivo chiamato equalizzatore. - Equalizzatore abolito nel 2001
- Adesso vi è un regime misto, che crea distorsioni
- Le plusvalenze realizzate nellambito del
risparmio gestito sono tassate alla maturazione - Le altre sono tassate al realizzo
- Discriminazione fra fondi comuni interni ed
esteri (tassati al realizzo)
19Proposte di riforma
- Governi di centro sinistra in genere favorevoli a
aliquota intermedia tra 12,5 e 27 e tassazione
delle plusvalenze alla maturazione
(equalizzatore), ma con molte differenze che
hanno impedito attuazione riforma d.d.l. delega
2006 (non approvato) rinviava luniformità delle
aliquote e prevedeva - Fondi comuni tassazione alla realizzazione con
equalizzatore (anche per fondi esteri) - Tassazione alla maturazione (come adesso) per
regime di risparmio gestito individuale (es.
gestioni patrimoniali) - Tassazione alla realizzazione per risparmio
amministrato (come adesso), ma con equalizzatore
e con possibilità di dedurre minusvalenze anche
da redditi di capitale - Governi di centro destra (es. legge delega
80/2003) favorevoli a unificazione aliquote al
12,5 e ritorno generalizzato ad un sistema di
tassazione delle plusvalenze al momento del
realizzo. Vedremo .
20Proposte di riforma principi
- Il livello a cui decidere di uniformare le
aliquote dipende da molti fattori, ma soprattutto
deve essere deciso congiuntamente alla tassazione
del reddito di impresa e degli altri redditi,
inclusi quelli di lavoro. Come abbiamo visto la
tassazione dei redditi di capitale è un tassello
centrale nel definire il sistema di imposizione
diretta
21Proposte di riforma problemi
- Timori che un aumento dellaliquota del 12,5
possa rivelarsi un boomerang, con effetti
negativi sul gettito - Costituisca in larga parte una partita di giro,
per gli interessi sui titoli del debito pubblico.
- Argomentazione per collocare i titoli più
tassati lo stato dovrebbe aumentare il rendimento
lordo a fronte delle maggiori entrate vi
sarebbero maggiori spese per interessi - Obiezione non vi può essere traslazione completa
(i soggetti interessati allaumento dellaliquota
detengono meno di un quarto dei titoli in
circolazione) - Possa provocare una fuga di capitali.
- Argomentazione si preferirebbe investire
allestero per evitare la maggiore imposta. - Obiezione non vi è perfetta mobilità di capitali
(ad es. home bias) vi è monitoraggio e
soprattutto direttiva UE sullo scambio di
informazioni. Tuttavia, la concorrenza fiscale
può giustificare la non inclusione in Irpef (vedi
motivazioni Dit Nordica) e t relativamente bassa.
22Riferimenti bibliografici
- P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nelleconomia
italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2010. - Per saperne di più
- Ministero dellEconomia e delle finanze,
Commissione di studio sulla tassazione dei
redditi di capitale e dei redditi diversi di
natura finanziaria, Relazione finale, Tributi,
Supplemento 2, 2008, http//www.ssef.it/sites/ssef
/files/Documenti/Rivista20Tributi/Sogei20supp_2.
pdf - G. Ricotti, A. Sanelli, Conti finanziari e
fiscalità unanalisi storica, presentato al
Convegno I conti finanziari la storia, i
metodi, lItalia, i confronti internazionali,
Perugia, SADIBA, Banca dItalia, 1-2 dicembre
2005.