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Diapositiva 1

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Title: Diapositiva 1 Author: Iolanda Last modified by: Alberto Spano Created Date: 11/2/2005 8:50:37 AM Document presentation format: Presentazione su schermo (4:3) – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


1
CBUI Collegio dei Biologi delle Università
Italiane
LE PROSPETTIVE DEL BIOLOGO E LORDINAMENTO
PROFESSIONALE


A.Spanò Roma, 11 giugno 2012
2
Il Biologo levoluzione normativa

3
La biologia ha avuto un vertiginoso sviluppo
in questi ultimi decenni pertanto essa e
posta al centro delle speranze umane, come la
potenziale fonte di conoscenza che può risolvere
i problemi più impellenti relativi ai settori
  • dell ambiente
  • della salute

4
Classi di accesso Esami di Stato e Albi ONB
(DPR n.328/01)
Lauree Magistrali (S.MFN, Med.Ch, Far., Agr.,
Vet.)
Lauree Triennali (S.MFN, Med.Ch, Far., Agr.,
Vet.)
Esame di Stato (Sezione B)
Esame di Stato (Sezione A)
5
NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN SANITA
  • Ordinamenti della professione ove previsti
  • Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del
    Servizio Sanitario Nazionale.
  • D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Stato giuridico
    del personale delle unità sanitarie locali.
  • D.P.C.M. 10 febbraio 1984 Indirizzo e
    coordinamento dellattività amministrativa delle
    regioni in materia di requisiti minimi di
    strutturazione, di dotazione strumentale e di
    qualificazione funzionale del personale dei
    presidi che erogano prestazioni di diagnostica di
    laboratorio.
  • D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 Attribuzioni
    del personale non medico addetto ai presidi,
    servizi e uffici delle Unità Sanitarie Locali
  • D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 Norme risultanti
    dalla disciplina prevista dallaccordo sindacale
    per il triennio 1985-87, relativa al comparto del
    personale dipendente del S.S.N..
  • D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 Regolamento per
    il recepimento di norme risultanti dalla
    disciplina prevista dallaccordo del 6 aprile
    1990 concernente il personale del comparto del
    S.S.N. di cui allart. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986,
    n. 68.


6
  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della
    disciplina in materia sanitaria a norma dellart.
    1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
  • D.M. Sanità 26 settembre 1994, n. 745
    Regolamento concernente lindividuazione della
    figura e del relativo profilo professionale del
    tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
  • DL. 20 giugno 1997, n. 175 Convertito con
    modificazioni dalla L. 7 agosto 1997, n. 272
    Disposizioni urgenti in materia di attività
    professionale della dirigenza sanitaria
    dellS.S.N..
  • D.M. Sanità 31 luglio 1997 Attività Libero
    ProfeSsionale e incompatibilità del personale
    della dirigenza sanitaria dellS.S.N..
  • D.M. Sanità 31 luglio 1997 Linee guida
    dellOrganizzazione dellattività libero
    professionale intramuraria della dirigenza
    sanitaria dellS.S.N..
  • D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 Regolamento
    recante la disciplina concorsuale per il
    personale dirigenziale del S.S.N..
  • D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 Regolamento
    Recante la determinazione dei requisiti per
    laccesso alla direzione sanitaria aziendale e
    dei requisiti e dei criteri per laccesso al
    secondo livello dirigenziale per il personale del
    ruolo sanitario del S.S.N..

7
  • D.M. Sanità 30 gennaio 1998, Tabelle relative
    alle discipline equipollenti previste dalla
    normativa regolamentare per laccesso al secondo
    livello dirigenziale per il personale del ruolo
    sanitario dellS.S.N.
  • D.M. Sanità 31 gennaio 1998, Tabella relativa
    alle specializzazioni affini previste dalla
    disciplina concorsuale per il personale
    dirigenziale dellS.S.N.
  • L. 30 novembre 1998, n. 419 Delega al Governo
    per la razionalizzazione dellS.S.N. per
    ladozione di un testo unico in materia di
    organizzazione e funzionamento dellS.S.N.
    Modifiche al D.Lgs. n. 502.
  • D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 Norme per la
    razionalizzazione dellS.S.N. a norma dellart.
    1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419.
  • D.P.C.M. 27 marzo 2000, Atto di indirizzo e
    coordinamento concernente lattività libero
    professionale intramuraria del personale della
    dirigenza sanitaria dellS.S.N.
  • Accordo 11 luglio 2002 Accordo tra il Ministro
    della Salute, le Regioni e le province autonome
    di Trento e Bolzano per lindividuazione
    discipline epidemiologia per i dirigenti del
    ruolo sanitario non medici.
  • D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed
    integrazioni della disciplina dei requisiti per
    lammissione allesame di Stato e delle relative
    prove per lesercizio di talune professioni,
    nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

8
D.P.C.M. 10 febbraio 1984 Indirizzo e
coordinamento dellattività amministrativa delle
regioni in materia di requisiti minimi di
strutturazione, di dotazione strumentale e di
qualificazione funzionale del personale dei
presidi che erogano prestazioni di diagnostica di
laboratorio.
Art. 8 Organico e qualificazione funzionale del
personale
Lorganico minimo del personale dei laboratori
generali di base è costituito da 1) Un
direttore medico o biologo. Entrambi devono
essere iscritti allalbo dellordine di
appartenenza, essere in possesso della laurea in
medicina e chirurgia e della specializzazione o
della libera docenza in una delle branche
attinenti al laboratorio di analisi cliniche o,
in alternativa, della laurea in Scienze
Biologiche. Omissis.
9
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dellart.
1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 6 ter Fabbisogno di personale sanitario 1.
Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro
della sanità, sentiti la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e
Collegi professionali interessati, determina con
uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio
sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni,
in ordine ai medici chirurghi, veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici,
fisici, psicologi, nonché al personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione
ai soli fini della programmazione da parte del
ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi
di diploma di laurea, alle scuole di formazione
specialistica e ai corsi di diploma universitario
.omissis
10

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dellart.
1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 15. Disciplina della dirigenza medica e
delle professioni sanitarie. 1. Fermo restando
il principio dell'invarianza della spesa, la
dirigenza sanitaria è collocata in un unico
ruolo, distinto per profili professionali, e in
un unico livello, articolato in relazione alle
diverse responsabilità professionali e
gestionali.omisis
11
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dellart.
1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 16-quinquies. Formazione manageriale 1. La
formazione di cui al presente articolo è
requisito necessario per lo svolgimento degli
incarichi relativi alle funzioni di direzione
sanitaria aziendale e per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali di secondo livello per le
categorie dei medici, odontoiatri, veterinari,
farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologiomissis
12
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 Regolamento
recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del S.S.N..
PROFILO PROFESSIONALE
Art. 40 Concorso per titoli ed esami, per la
posizione funzionale di primo livello
dirigenziale del profilo professionale di
requisiti specifici di ammissione
  • I requisiti specifici di ammissione sono i
    seguenti
  • Diploma di laurea
  • Specializzazione nella disciplina oggetto del
    concorso
  • Iscrizione dellalbo professionale attestata da
    certificato in data non anteriore a 6 mesi
    rispetto a quella di scadenza del bando

13
Riassetto delle Scuole di Specializzazione di
Area Medica
  • PROPOSTA DI RIASSETTO DELLE SCUOLE
  • DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

14
PRESENTAZIONEIl Gruppo di Lavoro, composto
da esperti del settore, è stato istituito dal
MIUR (D.M. 1/2/2001, all. 1 D.M. 28/2/2001, all.
2) con il compito di elaborare una proposta di
riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole
di Specializzazione di Area Sanitaria nel quadro
della riforma generale degli studi universitari.
Il Gruppo di lavoro ha tenuto conto delle
proposte redatte dai Referenti Nazionali delle
Scuole di Specializzazione nelle riunioni
coordinate dal CUN e dal MIUR negli ultimi cinque
anni (all. 3). Ha tenuto presente i compiti
assegnati all'Osservatorio Nazionale della
Formazione Medica Specialistica (D.M. 23/10/2000,
all. 4 D.M. 06/05/2002, all. 5) preposto più
specificamente alla determinazione degli standard
per laccreditamento dei requisiti di idoneità
nonché al monitoraggio delle Scuole.

15
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
  • La proposta di riassetto delle Scuole di
    Specializzazione di Area Sanitaria è basata sulla
    esigenza di adeguare gli ordinamenti didattici
    delle Scuole alle direttive dellUnione Europea
    nel quadro della riforma generale degli studi
    universitari. In questo contesto si è perseguito
    lo scopo di razionalizzare gli ordinamenti
    didattici delle Scuole finalizzandole al
    conseguimento di una piena e autonoma capacità
    professionale dello specializzando, fondata su
    una solida base scientifica.
  • Si è ritenuto opportuno raccogliere in un unico
    provvedimento organico e coerente gli ordinamenti
    didattici delle Scuole di Area Sanitaria attivate
    o proposte in tempi diversi con provvedimenti
    distinti. Sono state prese in considerazione le
    Scuole di Area Sanitaria a normativa CEE (all.
    6), le Scuole attivate per le esigenze del
    Servizio Sanitario Nazionale (all. 6), altre
    Scuole dellArea Sanitaria per cui è stata
    chiesta lattivazione (all. 7). A queste vanno
    aggiunte le Scuole di Specializzazione dellArea
    Veterinaria (all. 8).

16
I nuovi ordinamenti didattici si
caratterizzano nella loro impostazione sotto
numerosi aspetti rispetto agli ordinamenti
attuali. Meritano di essere segnalati i seguenti
punti, che verranno successivamente sviluppati
nella relazione generalea) Coerentemente
allimpostazione professionalizzante, un peso
preponderante è assegnato alle attività formative
che caratterizzano la specificità della Scuola.
Oltre due terzi dellimpegno orario dello
specializzando sono riservati alle attività
pratiche professionalizzanti
ASPETTI INNOVATIVI
17
b) Un terzo dellimpegno complessivo dello
specializzando è riservato alle attività
formative didattiche, onde assicurare una solida
preparazione scientifica. Alla didattica
interattiva è assegnato un peso preponderante
rispetto alla didattica formale, al fine di
assicurare lacquisizione critica del sapere
attraverso un impegno personalizzato e attivo
dello specializzando.c) Le attività formative,
didattiche e professionalizzanti, sono articolate
in un rapporto integrato e continuativo, durante
tutto il percorso della Scuola. In particolare,
in armonia con limpostazione della Scuola, non è
prevista una distinzione né una cesura tra la
cosiddetta formazione di base e la formazione
pratica professionalizzante.
18
d) Per gruppi di Scuole omogenee è stato
individuato un ambito di saperi comuni denominato
tronco comune, inteso come complesso fondamentale
di saperi che valga a supportare e integrare le
attività formative specifiche di
ciascunatipologia.e) Lattività formativa è
affidata a docenti universitari e docenti
affiliati, operanti in strutture non
universitarie inserite nella rete della Scuola.
Particolare importanza è assegnata alla funzione
tutoriale articolata in tre figure distinte a)
docente-tutore ad personam b) docente-tutore di
gruppo c) specializzando-tutore.f) La verifica
della qualità dell'apprendimento è affidata a
diversi strumenti, quali le prove in itinere, il
libretto-diario e la prova finale (discussione
della tesi di specializzazione integrata dalle
valutazioni periodiche e dal giudizio dei
docenti-tutori).
19
g) A ciascuna Scuola è assegnata una
autonomia funzionale e organizzativa, con
afferenza alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e
lintegrazione in una rete formativa di strutture
universitarie ed extra universitarie,
proporzionata al numero degli specializzandi e
adeguata al conseguimento di un completo
addestramento professionale, secondo gli
obiettivi formativi della Scuola.h) Per
garantire una piena ed efficiente utilizzazione
delle risorse umane e strutturali sono indicate
le linee generali per adeguare il numero e le
dimensioni delle Scuole alle esigenze del sistema
sanitario, secondo i criteri di accreditamento
stabiliti dallOsservatorio Nazionale della
Formazione Specialistica.
20
1. Le Scuole di Specializzazione di Area
Sanitaria sono state ripartite in tre aree Area
Medica (all. 9), Area Chirurgica (all. 10) e Area
dei Servizi Clinici (all. 11). Per motivi di
opportunità operativa lArea dei Servizi Clinici
è stata suddivisa in tre sotto-aree sotto-area
dei Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici,
sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e
della Sanità Pubblica, sotto-area Veterinaria.
Per alcune Scuole si è ritenuto opportuno
proporre denominazioni diverse da quelle attuali
più aderenti agli obiettivi formativi, al profilo
professionale e ai nuovi ordinamenti didattici
(all. 12). In armonia con limpostazione della
riforma universitaria (D.M. 509/99), nellambito
delle singole aree le Scuole sono aggregate in
Classi omogenee al fine di consentire una
migliore utilizzazione delle risorse strutturali,
didattiche, assistenziali. Per la costruzione
delle Classi e degli Ordinamenti Didattici sono
stati adottati i criteri seguiti per le Lauree e
le Lauree Specialistiche.
AREE E CLASSI
21
SPECIALIZZANDI
  • 1. Lo specializzando è inserito a tempo pieno
    nelle attività formative della Scuola e prende
    parte attiva alle attività assistenziali.
  • 2. L'attività assistenziale degli specializzandi
    è finalizzata alla acquisizione di competenze
    professionali specifiche con una progressiva
    assunzione di responsabilità personale nella
    esplicazione delle attività professionalizzanti
    fino a raggiungere la piena autonomia. Va
    peraltro assicurata una adeguata formazione
    culturale basata su una solida preparazione
    scientifica.

22
ACCESSI
  • L'accesso degli specializzandi non medici alle
    Scuole di Specializzazioni di Area Sanitaria,
    pone lesigenza di armonizzare in un unico corso
    competenze specifiche con diverse connotazioni
    professionali. Questo problema si presenta nel
    caso delle Scuole delle Classi di Neuroscienze e
    Scienze Cliniche del Comportamento, di Medicina
    Diagnostica e di Laboratorio e di Servizi Clinici
    Specialistici Biomedici. In particolare, è
    opportuno che linsieme delle lauree
    specialistiche che consentono laccesso alla
    Classe della Medicina Diagnostica e di
    Laboratorio venga rivalutato anche in funzione
    delle professionalità richieste dal SSN.
  • Nella proposta di riassetto i percorsi formativi
    delle tipologie interessate sono stati
    opportunamente differenziati per tenere conto
    delle diverse competenze professionali per le
    quali potrebbe essere anche previsto il rilascio
    di titoli distinti. Questo è particolarmente
    rilevante per la Classe dei Servizi Clinici
    Specialistici Biomedici nella quale il titolo di
    laurea posseduto dallo specializzando prelude a
    figure professionali fortemente distinte fra loro.

23
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 Regolamento
Recante la determinazione dei requisiti per
laccesso alla direzione sanitaria aziendale e
dei requisiti e dei criteri per laccesso al
secondo livello dirigenziale per il personale del
ruolo sanitario del S.S.N.
Art. 4 Discipline
24
Accordo 11 luglio 2002 Accordo tra il Ministro
della Salute, le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano per lindividuazione
discipline epidemiologia per i dirigenti del
ruolo sanitario non medici.
Sancisce tra il Ministro della Salute, le
Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano il seguente accordo nei termini sotto
indicati Le discipline nelle quali possono
essere conferiti gli incarichi dirigenziali di
struttura complessa per i professionisti non
medici del ruolo sanitario, sono le
seguenti E) CATEGORIA PROFESIONALE DEI
BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI, FARMACISTI,
MEDICI EPIDEMIOLOGIA ricompresa nellarea di
sanità pubblica
25
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per
lammissione allesame di Stato e delle relative
prove per lesercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
PROFESSIONE DI BIOLOGO
26
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per
lammissione allesame di Stato e delle relative
prove per lesercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
BIOLOGO
  • Art. 30
  • Sezioni e titoli professionali
  • .Nell'albo professionale dell'ordine sono
    istituite la sezione A e la sezione B.
  • 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo
    professionale di biologo.
  • 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo
    professionale di biologo junior.
  • 4. L'iscrizione all'albo professionale è
    accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni
    "Sezione dei biologi", "Sezione dei biologi
    juniores".


27

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per
lammissione allesame di Stato e delle relative
prove per lesercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti
COMPETENZE
PROFESSIONALI
28

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per
lammissione allesame di Stato e delle relative
prove per lesercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti
BIOLOGO Art. 31(Attività professionali) 1.
Formano oggetto dell'attività professionale degli
iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando
immutate le riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attività
indicate nel comma 2, in particolare le attività
che implicano l'uso di metodologie avanzate,
innovative o sperimentali, quali a)controllo e
studi di attività, sterilità, innocuità di
insetticidi, anticrittogamici, antibiotici,
vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini,
medicamenti in genere, radioisotopi
29

b)analisi biologiche (urine, essudati,
escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche,
istologiche, di gravidanza, metaboliche e
genetiche c) analisi e controlli dal punto di
vista biologico delle acque potabili e minerali e
valutazione dei parametri ambientali (acqua,
aria, suolo) in funzione della valutazione
dell'integrità degli ecosistemi naturali

30

d) identificazione di agenti patogeni (infettanti
ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle
piante identificazione degli organismi dannosi
alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al
patrimonio artistico indicazione dei relativi
mezzi di lotta e) identificazioni e controlli
di merci di origine biologica f) progettazione,
direzione lavori e collaudo di impianti
relativamente agli aspetti biologici
31

g)
classificazione e biologia degli animali e delle
piante h) problemi di genetica dell'uomo, degli
animali e delle piante e valutazione dei loro
bisogni nutritivi ed energetici i)valutazione
di impatto ambientale, relativamente agli aspetti
biologici.
32

2. Formano
oggetto dell'attività professionale degli
iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando
immutate le riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa, le attività che
implicano l'uso di metodologie standardizzate,
quali l'esecuzione con autonomia tecnico
professionale di
33

a) procedure analitico-strumentali connesse alle
indagini biologiche b) procedure
tecnico-analitiche in ambito biotecnologico,
biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad
attività di ricerca
34

c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in
ambito ambientale e di igiene delle acque,
dell'aria, del suolo e degli alimenti d)
procedure tecnico-analitiche in ambito
chimico-fisico, biochimico, microbiologico,
tossicologico, farmacologico e di genetica e)
procedure di controllo di qualità.
35
3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente per lo
svolgimento delle attività professionali di cui
ai commi 1 e 2 da parte dei dipendenti dalle
aziende del Servizio sanitario nazionale.
36
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per
lammissione allesame di Stato e delle relative
prove per lesercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
Art. 32Esami di Stato per l'iscrizione nella
sezione A e relative prove
  • L'iscrizione nella sezione A è subordinata al
    superamento di apposito esame di Stato.
  • 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
    richiesto il possesso della laurea magistrale in
    una delle seguenti classi
  • a) Classe Biologia
  • b) Classe Biotecnologie agrarie
  • c) Classe Biotecnologie industriali
  • d) Classe Biotecnologie mediche, veterinarie, e
  • farmaceutiche
  • e) Classe Scienze e tecnologie per l'ambiente e
    il
  • territorio
  • f) Classe Scienze della nutrizione umana.

37
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove a) una prima prova scritta in ambito
biofisico, biochimico, biomolecolare,
biotecnologico, biomatematico e biostatistico,
biomorfologico, clinico biologico, ambientale,
microbiologico b) una seconda prova scritta
nelle materie relative a igiene, management e
legislazione professionale, certificazione e
gestione della qualità
38
c) una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale d) una prova pratica
consistente in valutazioni epidemiologiche e
statistiche, utilizzo di strumenti per la
gestione e valutazione della qualità, valutazione
dei risultati sperimentali ed esempi di
finalizzazione di esiti.
39

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a
sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla
Sezione A sono esentati dalla seconda prova
scritta e dalla prova pratica.
40
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per
lammissione allesame di Stato e delle relative
prove per lesercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
Art. 33Esami di Stato per l'iscrizione nella
sezione B e relative prove
  • L'iscrizione nella sezione B è subordinata al
    superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle
seguenti classi a )Classe Scienze biologiche
b )Classe - Biotecnologie c) Classe - Scienze
e tecnologie per l'ambiente e la natura
41
  • 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
    prove
  • una prima prova scritta in ambito biofisico,
    biochimico, biomolecolare, biomatematico e
    statistico
  • b) una seconda prova scritta in ambito
    biomorfologico, ambientale, microbiologico,
    merceologico
  • c) una prova orale nelle materie oggetto delle
    prove scritte ed in legislazione e deontologia
    professionale
  • d) una prova pratica consistente nella soluzione
    di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti
    disciplinari e nella esecuzione diretta o con
    mezzi informatici di esperimenti relativi agli
    ambiti disciplinari di competenza.

42
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per
lammissione allesame di Stato e delle relative
prove per lesercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
Art. 34Norme finali e transitorie
  • Gli attuali appartenenti all'ordine sono iscritti
    nella sezione A dell'albo .
  • 2. Coloro i quali sono in possesso
    dell'abilitazione professionale alla data di
    entrata in vigore del presente regolamento
    possono iscriversi nella sezione A dell'albo.
  • 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
    professionale all'esito di esami di Stato indetti
    prima della data di entrata in vigore del
    presente regolamento possono iscriversi nella
    sezione A dell'albo.

43
Il biologo prospettive
44
  • 4. La collocazione dei biologi in particolare in
    sanità
  • rientra negli ambiti professionali riconosciuti
    dalla legislazione
  • rappresenta una realtà consolidata e
    pluridecennale
  • Le competenze degli attuali biologi sanitari
  • sono essenziali, perfettamente compatibili e
    complementari
  • a quelle degli altri operatori del settore
  • si prestano ad sovrapposizione/confusione di
    ruoli,
  • attribuzioni o funzioni ?

45
Biologi strategie e linee dazione
46
STRATEGIE E LINEE DAZIONE EFFICACI
  • Azioni concertate ai vari livelli istituzionali
  • Coordinamento centralizzato tra università e
    mondo professionale
  • Collaborazione attiva tra Ordine , Società
    scientifiche e Sindacati

47
STRATEGIE E LINEE DAZIONE EFFICACI
Tavoli di confronto con le istituzioni
Coordinamento centralizzato da parte del Collegio
Nazionale Biologi
Attività cogestite di formazione e orientamento
dei giovani laureati ai settori di potenziale
occupazione
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