Title: IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL SISTEMA DELL
1IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL SISTEMA
DELLAFFIDAMENTO CONDIVISO
- Art. 155 c.c., IV comma
- Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti
dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al
proprio reddito il giudice stabilisce, ove
necessario , la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità da determinare considerando - Le attuali esigenze del figlio
- Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza
di convivenza con entrambi i genitori - I tempi di permanenza presso ciascun genitore
- Le risorse economiche di entrambi i genitori
- La valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti da ciascun genitore
2Quadro normativo di riferimento
- Art. 30 cost. ..E dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli
anche se nati fuori dal matrimonio.. - Art. 147 c.c. ..Il matrimonio impone ad ambedue
i coniugi lobbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole tenendo conto delle capacità,
dellinclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli.. - Art. 148 c.c. ..I coniugi devono adempiere
lobbligazione prevista nellarticolo precedente
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo
le loro capacità di lavoro professionale o
casalingo
3- Diritto fondamentale della persona
costituzionalmente garantito (Cass. n. 7713 del
2000 Lesione del diritto come danno
esistenziale e alla vita di relazione) - Dovere in senso ampio, non solo bisogno
alimentare (Cass. n. 12076 del 2013
Mantenimento come predisposizione di stabile
organizzazione domestica idonea a rispondere a
tutte le necessità di cura e di educazione) - Diritto/dovere posto a carico di entrambi i
genitori secondo un criterio di proporzionalità
(Ciascun genitore provvede al mantenimento in
base alle proprie risorse economiche e capacità
di lavoro. Complesso patrimoniale della persona) - Obbligo gravante sui genitori per il solo fatto
della procreazione (Anche figli maggiorenni,
aventi diritto 155 quinquies sino al
raggiungimento dellautosufficienza economica.
Versamento diretto dellassegno laddove ritenuto
opportuno dal giudice Trib. Padova, ord.
29.1.13 Trib. Varese 22.7.11 Trib. Marsala
26.2.07 Trib. Messina 5.5.06) Legittimità
intervento volontario figlio maggiorenne nel
giudizio di separazione (Cass. civ., Sez. I, n.
4296 del 2012)
4- Art. 155 c.c., IV comma
- Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti
dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al
proprio reddito il giudice stabilisce, ove
necessario , la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità da determinare considerando - Le attuali esigenze del figlio
- Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza
di convivenza con entrambi i genitori - I tempi di permanenza presso ciascun genitore
- Le risorse economiche di entrambi i genitori
- La valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti da ciascun genitore
5Quale accordo?
- No per escludere lobbligo di mantenimento di un
genitore - No per limitare la durata del mantenimento
- No per derogare alla regola della
proporzionalità - No per assegno omnicomprensivo (Cass., Sez. I, n.
9372 del 2012) - Sì per determinare le modalità di adempimento (m.
diretto suddivisione per capitoli di spesa m.
misto m. in unica soluzione Cass. civ. n.
9500/87, Cass. civ. n. 11343/04, Trib. Reggio
Emilia 26.3.2007)
6Criteri di ripartizione/determinazione del
mantenimento
- Natura polivalente sia per lan, sia per il
quantum dellassegno. - Attuali esigenze del figlio criterio automatico
- Tenore di vita del figlio criterio orientativo
- Tempi di permanenza presso ciascun genitore
conseguenza della regola del m. diretto - Risorse economiche di ciascun genitore poste
attive poste passive (costi abitativi, costi
viaggio, oneri figli generati da altra relazione)
Cass. civ. n. 4551/12 Cass. civ. n. 23090/13 - Valenza compiti domestici e di cura rilevanza
del sacrificio in termini di risorse personali e
di tempo. - In più, valenza economica dellassegnazione casa
coniugale (art. 155 quater c.c. componente in
natura dellobbligo di mantenimento) Cass. civ.
n. 4203/06
7Le spese straordinarie
- Contribuzione aggiuntiva.
- Giurisprudenza
- Spese straord. carattere eccezionale e non
prevedibile. Periodicità, gravosità, necessità
delle spese Cass. civ. n. 16664/12 - Modalità di adempimento diretto/indiretto
- Suddivisione percentuali paritarie o distinte
- Assegno omnicomprensive esclusione Cass. civ.
n. 9372/12 - Necessità di accordo preventivo? incerta prassi
giurisprudenziale Protocolli dintesa presso
alcuni Tribunali.
8Art. 155 c.c. IV comma
- ciascuno dei genitori provvede al mantenimento
del figlio in misura proporzionale al proprio
reddito il giudice stabilisce, ove necessario,
la corresponsione di un assegno periodico al fine
di realizzare il principio di proporzionalità.. - Mantenimento Diretto regola generale
- Assegno funzione riequilibratrice.
9Tribunale Catania 25 Settembre 2009
- il mantenimento diretto dei figli svolge la
proficua funzione di far partecipare attivamente
e concretamente alla vita della prole anche il
genitore con questa non stabilmente convivente e
ciò in linea con la riforma introdotta dalla l.
54/06 che, volendo assicurare, anche dopo la
separazione, la continuità del ruolo genitoriale
ha previsto, allart. 155 c.c., che la
corresponsione di un assegno periodico sia
imposta solo ove necessaria al fine di
realizzare il principio di proporzionalità - Posizione Minoritaria
10Cass. civ., I Sez., 18 Giugno 2006, n. 18187
- Tutela dellinteresse esistenziale del minore e
tutela dellinteresse materiale - Affido condiviso e mantenimento diretto non
opera lautomaticità - Potere discrezionale del giudice.
11Negazione della bigenitorialità in campo economico
- A Principio del collocamento prevalente presso
uno dei genitori - Cass., Sez. I, 4.11.2009, n. 23411
- Cass., Sez. I, n. 22502 del 2010
- Corte dAppello Catania, 21.04.2009
- Tribunale Messina, sez. I, 27.11.2012
- Tribunale Bari, 01.02.2008
12Negazione della bigenitorialità in campo economico
- B Mantenimento diretto non è regola generale
- La conflittualità esclude il m. diretto.
- Cass. civ. del 20.01.2012 n. 785
- Lart. 155 riformato () dispone che il
giudice fissi altresì la misura e il modo con cui
ciascuno di essi deve contribuire al
mantenimento, così conferendo allo stesso
giudice unampia discrezionalità () - Eliminazione mantenimento diretto e conflitti
- laccentuata litigiosità dei genitori, quale
circostanza idonea a sollevare ulteriori
conflitti in un contesto che al contrario esige
una condotta pienamente collaborativa
13Negazione della bigenitorialità in campo economico
- C Mantenimento ed esigenze del minore
- Cass. civ., Sez. I, n. 15566/11
- Corte dAppello Perugia, 18.08.2010 n. 336
- il genitore non collocatario non può essere
esonerato dal suo obbligo di mantenimento dei
figli a motivo delle tre cene settimanali e dei
fine settimana (tutti) in cui tiene con sé i
minori, non riducendosi a queste le esigenze dei
figli che necessitano anche di una casa,
riscaldamento, vestiario, istruzione, occasioni
di vita sociale e di quantaltro necessario al
loro mantenimento, istruzione educazione
14Negazione della bigenitorialità in campo economico
- C Mantenimento ed esigenze del minore
- Trib. Foggia, febbraio 2013 mantenimento in
forma diretta quando il genitore indica le voci
di spesa di cui intende farsi carico. Non
ostativa la convivenza prevalente
15Mantenimento diretto giurisprudenza minoritaria
- Tribunale Bologna, ord.za g.i., 18.01.2010
- ritenuto che il fatto sopravvenuto della perdita
del lavoro (il sig. X è stato licenziato per
soppressione del posto di lavoro, art. 3 l.
604/66) giustifica la revoca dellattuale
contributo ordinario, avuto altresì riguardo
allapprezzabile durata dei tempi di permanenza
del minore presso il padre (sia pure non uguale a
quella della permanenza presso la madre) resta
pertanto lobbligo di entrambi i genitori di
contribuire in via diretta al mantenimento del
figlio
16Mantenimento diretto giurisprudenza
minoritaria(continua)
- Tribunale Catania, 25.09.2009, il mantenimento
diretto ha - la proficua funzione di far partecipare
attivamente e concretamente alla vita del figlio
anche il genitore con questi non stabilmente
convivente - e più oltre
- è opportuno indicare le voci di spesa attraverso
cui realizzare il mantenimento diretto del
coniuge non collocatario (sicché per sottrazione
si individuano le voci a carico dellaltro)
17Mantenimento diretto quantificazione
- Tribunale Catania, 21.04.2006
- appare congruo, in relazione alle esigenze dei
figli, al tenore di vita dagli stessi goduto, ai
tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle
risorse economiche di entrambi e alla valenza dei
compiti domestici e di cura da essi assunti (e in
particolare, dalla madre, presso la quale i figli
sono collocati), nonché al godimento di fatto
della casa familiare (in comproprietà fra le
parti) da parte della F., disporre che il T.
versi alla moglie, per il mantenimento dei figli
minori, un assegno mensile pari ad euro 250,00 e
che provveda alla contribuzione diretta (mediante
lacquisto di beni o servizi per le esigenze dei
minori) per euro 150,00
18Caso particolare contribuzione diretta dufficio
- Cass. civ. n. 20139 del 3 settembre 2013
condanna dufficio al pagamento di metà rata
mutuo - Modalità di adempimento dellobbligo di
mantenimento.