IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL SISTEMA DELL - PowerPoint PPT Presentation

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IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL SISTEMA DELL

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Title: IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL SISTEMA DELL


1
IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL SISTEMA
DELLAFFIDAMENTO CONDIVISO
  • Art. 155 c.c., IV comma
  • Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti
    dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
    mantenimento dei figli in misura proporzionale al
    proprio reddito il giudice stabilisce, ove
    necessario , la corresponsione di un assegno
    periodico al fine di realizzare il principio di
    proporzionalità da determinare considerando
  • Le attuali esigenze del figlio
  • Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza
    di convivenza con entrambi i genitori
  • I tempi di permanenza presso ciascun genitore
  • Le risorse economiche di entrambi i genitori
  • La valenza economica dei compiti domestici e di
    cura assunti da ciascun genitore

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Quadro normativo di riferimento
  • Art. 30 cost. ..E dovere e diritto dei
    genitori mantenere, istruire ed educare i figli
    anche se nati fuori dal matrimonio..
  • Art. 147 c.c. ..Il matrimonio impone ad ambedue
    i coniugi lobbligo di mantenere, istruire ed
    educare la prole tenendo conto delle capacità,
    dellinclinazione naturale e delle aspirazioni
    dei figli..
  • Art. 148 c.c. ..I coniugi devono adempiere
    lobbligazione prevista nellarticolo precedente
    in proporzione alle rispettive sostanze e secondo
    le loro capacità di lavoro professionale o
    casalingo

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  1. Diritto fondamentale della persona
    costituzionalmente garantito (Cass. n. 7713 del
    2000 Lesione del diritto come danno
    esistenziale e alla vita di relazione)
  2. Dovere in senso ampio, non solo bisogno
    alimentare (Cass. n. 12076 del 2013
    Mantenimento come predisposizione di stabile
    organizzazione domestica idonea a rispondere a
    tutte le necessità di cura e di educazione)
  3. Diritto/dovere posto a carico di entrambi i
    genitori secondo un criterio di proporzionalità
    (Ciascun genitore provvede al mantenimento in
    base alle proprie risorse economiche e capacità
    di lavoro. Complesso patrimoniale della persona)
  4. Obbligo gravante sui genitori per il solo fatto
    della procreazione (Anche figli maggiorenni,
    aventi diritto 155 quinquies sino al
    raggiungimento dellautosufficienza economica.
    Versamento diretto dellassegno laddove ritenuto
    opportuno dal giudice Trib. Padova, ord.
    29.1.13 Trib. Varese 22.7.11 Trib. Marsala
    26.2.07 Trib. Messina 5.5.06) Legittimità
    intervento volontario figlio maggiorenne nel
    giudizio di separazione (Cass. civ., Sez. I, n.
    4296 del 2012)

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  • Art. 155 c.c., IV comma
  • Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti
    dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
    mantenimento dei figli in misura proporzionale al
    proprio reddito il giudice stabilisce, ove
    necessario , la corresponsione di un assegno
    periodico al fine di realizzare il principio di
    proporzionalità da determinare considerando
  • Le attuali esigenze del figlio
  • Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza
    di convivenza con entrambi i genitori
  • I tempi di permanenza presso ciascun genitore
  • Le risorse economiche di entrambi i genitori
  • La valenza economica dei compiti domestici e di
    cura assunti da ciascun genitore

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Quale accordo?
  • No per escludere lobbligo di mantenimento di un
    genitore
  • No per limitare la durata del mantenimento
  • No per derogare alla regola della
    proporzionalità
  • No per assegno omnicomprensivo (Cass., Sez. I, n.
    9372 del 2012)
  • Sì per determinare le modalità di adempimento (m.
    diretto suddivisione per capitoli di spesa m.
    misto m. in unica soluzione Cass. civ. n.
    9500/87, Cass. civ. n. 11343/04, Trib. Reggio
    Emilia 26.3.2007)

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Criteri di ripartizione/determinazione del
mantenimento
  • Natura polivalente sia per lan, sia per il
    quantum dellassegno.
  • Attuali esigenze del figlio criterio automatico
  • Tenore di vita del figlio criterio orientativo
  • Tempi di permanenza presso ciascun genitore
    conseguenza della regola del m. diretto
  • Risorse economiche di ciascun genitore poste
    attive poste passive (costi abitativi, costi
    viaggio, oneri figli generati da altra relazione)
    Cass. civ. n. 4551/12 Cass. civ. n. 23090/13
  • Valenza compiti domestici e di cura rilevanza
    del sacrificio in termini di risorse personali e
    di tempo.
  • In più, valenza economica dellassegnazione casa
    coniugale (art. 155 quater c.c. componente in
    natura dellobbligo di mantenimento) Cass. civ.
    n. 4203/06

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Le spese straordinarie
  • Contribuzione aggiuntiva.
  • Giurisprudenza
  • Spese straord. carattere eccezionale e non
    prevedibile. Periodicità, gravosità, necessità
    delle spese Cass. civ. n. 16664/12
  • Modalità di adempimento diretto/indiretto
  • Suddivisione percentuali paritarie o distinte
  • Assegno omnicomprensive esclusione Cass. civ.
    n. 9372/12
  • Necessità di accordo preventivo? incerta prassi
    giurisprudenziale Protocolli dintesa presso
    alcuni Tribunali.

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Art. 155 c.c. IV comma
  • ciascuno dei genitori provvede al mantenimento
    del figlio in misura proporzionale al proprio
    reddito il giudice stabilisce, ove necessario,
    la corresponsione di un assegno periodico al fine
    di realizzare il principio di proporzionalità..
  • Mantenimento Diretto regola generale
  • Assegno funzione riequilibratrice.

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Tribunale Catania 25 Settembre 2009
  • il mantenimento diretto dei figli svolge la
    proficua funzione di far partecipare attivamente
    e concretamente alla vita della prole anche il
    genitore con questa non stabilmente convivente e
    ciò in linea con la riforma introdotta dalla l.
    54/06 che, volendo assicurare, anche dopo la
    separazione, la continuità del ruolo genitoriale
    ha previsto, allart. 155 c.c., che la
    corresponsione di un assegno periodico sia
    imposta solo ove necessaria al fine di
    realizzare il principio di proporzionalità
  • Posizione Minoritaria

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Cass. civ., I Sez., 18 Giugno 2006, n. 18187
  • Tutela dellinteresse esistenziale del minore e
    tutela dellinteresse materiale
  • Affido condiviso e mantenimento diretto non
    opera lautomaticità
  • Potere discrezionale del giudice.

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Negazione della bigenitorialità in campo economico
  • A Principio del collocamento prevalente presso
    uno dei genitori
  • Cass., Sez. I, 4.11.2009, n. 23411
  • Cass., Sez. I, n. 22502 del 2010
  • Corte dAppello Catania, 21.04.2009
  • Tribunale Messina, sez. I, 27.11.2012
  • Tribunale Bari, 01.02.2008

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Negazione della bigenitorialità in campo economico
  • B Mantenimento diretto non è regola generale
  • La conflittualità esclude il m. diretto.
  • Cass. civ. del 20.01.2012 n. 785
  • Lart. 155 riformato () dispone che il
    giudice fissi altresì la misura e il modo con cui
    ciascuno di essi deve contribuire al
    mantenimento, così conferendo allo stesso
    giudice unampia discrezionalità ()
  • Eliminazione mantenimento diretto e conflitti
  • laccentuata litigiosità dei genitori, quale
    circostanza idonea a sollevare ulteriori
    conflitti in un contesto che al contrario esige
    una condotta pienamente collaborativa

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Negazione della bigenitorialità in campo economico
  • C Mantenimento ed esigenze del minore
  • Cass. civ., Sez. I, n. 15566/11
  • Corte dAppello Perugia, 18.08.2010 n. 336
  • il genitore non collocatario non può essere
    esonerato dal suo obbligo di mantenimento dei
    figli a motivo delle tre cene settimanali e dei
    fine settimana (tutti) in cui tiene con sé i
    minori, non riducendosi a queste le esigenze dei
    figli che necessitano anche di una casa,
    riscaldamento, vestiario, istruzione, occasioni
    di vita sociale e di quantaltro necessario al
    loro mantenimento, istruzione educazione

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Negazione della bigenitorialità in campo economico
  • C Mantenimento ed esigenze del minore
  • Trib. Foggia, febbraio 2013 mantenimento in
    forma diretta quando il genitore indica le voci
    di spesa di cui intende farsi carico. Non
    ostativa la convivenza prevalente

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Mantenimento diretto giurisprudenza minoritaria
  • Tribunale Bologna, ord.za g.i., 18.01.2010
  • ritenuto che il fatto sopravvenuto della perdita
    del lavoro (il sig. X è stato licenziato per
    soppressione del posto di lavoro, art. 3 l.
    604/66) giustifica la revoca dellattuale
    contributo ordinario, avuto altresì riguardo
    allapprezzabile durata dei tempi di permanenza
    del minore presso il padre (sia pure non uguale a
    quella della permanenza presso la madre) resta
    pertanto lobbligo di entrambi i genitori di
    contribuire in via diretta al mantenimento del
    figlio

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Mantenimento diretto giurisprudenza
minoritaria(continua)
  • Tribunale Catania, 25.09.2009, il mantenimento
    diretto ha
  • la proficua funzione di far partecipare
    attivamente e concretamente alla vita del figlio
    anche il genitore con questi non stabilmente
    convivente
  • e più oltre
  • è opportuno indicare le voci di spesa attraverso
    cui realizzare il mantenimento diretto del
    coniuge non collocatario (sicché per sottrazione
    si individuano le voci a carico dellaltro)

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Mantenimento diretto quantificazione
  • Tribunale Catania, 21.04.2006
  • appare congruo, in relazione alle esigenze dei
    figli, al tenore di vita dagli stessi goduto, ai
    tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle
    risorse economiche di entrambi e alla valenza dei
    compiti domestici e di cura da essi assunti (e in
    particolare, dalla madre, presso la quale i figli
    sono collocati), nonché al godimento di fatto
    della casa familiare (in comproprietà fra le
    parti) da parte della F., disporre che il T.
    versi alla moglie, per il mantenimento dei figli
    minori, un assegno mensile pari ad euro 250,00 e
    che provveda alla contribuzione diretta (mediante
    lacquisto di beni o servizi per le esigenze dei
    minori) per euro 150,00

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Caso particolare contribuzione diretta dufficio
  • Cass. civ. n. 20139 del 3 settembre 2013
    condanna dufficio al pagamento di metà rata
    mutuo - Modalità di adempimento dellobbligo di
    mantenimento.
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