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Consiglio dell

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Title: Scuola forense Vittorio Emanuele Orlando Avv. Antonio Mazzone Avv. Antonio Luigi Paolo Panella Dott.ssa Noemi Riccio Avv. Margherita Sacc – PowerPoint PPT presentation

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Title: Consiglio dell


1
Consiglio dellOrdine degli Avvocati di
RomaScuola Forense V.E. OrlandoParere di
diritto penale. 5.11.2012Avv. Antonio
MazzoneAvv. Luigi PanellaCommissario della
Polizia di Stato Noemi Riccio Avv. Margherita
Saccà
2
  • Parere
  •  
  • I Presidenti dei Consigli di Amministrazione di
    importanti gruppi bancari italiani, nellanno
    2009, venivano iscritti nel registro degli
    indagati della Procura della Repubblica di Alfa
    in relazione ad alcune operazione di credito.
  • In particolare, la pubblica accusa riteneva che
    il tasso soglia praticato nelle operazioni di
    credito intervenute con alcune imprese locali dai
    funzionari bancari preposti allo specifico
    settore dei finanziamenti dovesse considerarsi
    usurario.
  • Nella valutazione circa leventuale superamento
    del tasso soglia, la pubblica accusa riteneva
    doversi tenere in considerazione, anche la c.d.
    commissione di massimo scoperto, ulteriore onere
    generalmente praticato dalle banche in occasione
    della stipulazione di un contratto di credito.
  • Successivamente, con il D.L. n. 70 del 2011,
    convertito in legge n. 106 del 2011, era stata
    prevista una modifica migliorativa per le
    aperture di credito in conto corrente, sotto
    forma di aumento dei limiti oltre i quali i tassi
    dinteresse sono sempre usurari.

3
  • Pertanto, gli stessi si rivolgevano ad un legale
    di fiducia per conoscere se, a seguito
    dellemanazione della normativa che ha
    rideterminato la soglia del tasso dinteresse
    superata la quale si realizza il delitto di
    usura, si sarebbe prodotta una abolitio criminis
    parziale con riferimento a quei casi,
    assimilabili a quello di specie, in cui la
    remunerazione per il credito non oltrepassava i
    nuovi limiti stabiliti dalla legge.
  • Il candidato, assunte le vesti del difensore dei
    Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle
    Banche, rediga parere motivato in ordine alla
    ascrivibilità in capo agli stessi del delitto di
    usura per mancato esercizio dellattività di
    controllo rispetto ai funzionari addetti al
    settore del credito.

3
4
DELITTO DI USURA BANCARIA (art. 644 c.p.)

5
Chiunque, fuori dai casi previsti dallart.643
c.p., si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi usurari, è punito
con...
6
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso
di concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro o di altra
utilità facendo dare o promettere, a sé o ad
altri, per la mediazione, un compenso usurario.
7
Il comma 3 dellart. 644 puntualizza cheLa
legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari.
8
Sono altresì usurari gli interessi, anche se
inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o
compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e al tasso medio praticato
per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità, ovvero allopera di
mediazione, quando chi li ha dati o promessi si
trova in condizione di difficoltà economica o
finanziaria.
9
Per la determinazione del tasso di interesse
usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate
alla erogazione del credito.
10
  • ORIGINE DEL TERMINEUSURA
  • Risale al periodo in cui cominciò a
  • diffondersi la necessità della corresponsione di
  • un pagamento a fronte dell USO del denaro.

10
11
Il Cristianesimo stigmatizzò lusura accentuando
il disvalore del pagamento degli interessi a
fronte del prestito di una somma di denaro.
12
Il codice Zanardelli del 1889 non prevedeva
lusura quale reatola concezione eticizzante
dello Stato fascista portò allintroduzione di
tale fattispecie nel codice Rocco.
13
Testo precedente alla riforma introdotta dalla
legge del 1996 n. 108.Chiunque, approfittando
dello stato di bisogno di una persona, si fa da
questa dare o promettere sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra cosa mobile,
interessi o altri vantaggi usurari.
14
Il precedente testo, inoltre, prevedevaChiunqu
e, fuori dai casi di concorso nel delitto
preveduto nella disposizione precedente, procura
ad una persona in stato di bisogno una somma di
denaro o altra cosa mobile, facendo dare o
promettere a sé o ad altri , per la mediazione un
compenso usuraio.
15
Tale disposizione al contrario di quella
attualmente in vigorenon definiva la nozione di
interesse usurario.
16
Spostava sullinterprete il compito di
individuare lambito applicativo della
normaulteriori difficoltà sorgevano anche per
la difficile interpretazione dei concetti
normativi di stato di bisogno e
approfittamento
17
Per stato di bisogno si intendeva quella
situazione di necessità o disagio conseguente
alla mancanza dei mezzi per soddisfare le
esigenze primarie non rientrandovi quelle
economiche ed aziendali.
18
Introduzione dellart. 644 bis c.p.dalla legge
del 1992 (art. abrogato dalla legge n. 108 del
1996).Chiunque fuori dai casi previsti
dallart. 644, approfittando delle condizioni di
difficoltà economica e finanziaria di persona che
svolge una attività imprenditoriale o
professionale, si fa dare o promettere sotto
qualsiasi forma per sé o per altri in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di
altra cosa mobile interessi o altri vantaggi
usurari è punito con
19
Elemento oggettivo del delitto di
usuraChiunque fuori dai casi previsti
dallart. 643c.p.
20
La norma rinvia al delitto di
circonvenzione di incapace che si configura
qualorataluno, per procurare a sé o ad altri
un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni
o dellinesperienza di una persona minore, ovvero
abusando dello stato dinfermità o deficienza
psichica di una persona, anche se non interdetta
o inabilitata, la induce a compiere un atto, che
importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per
altri dannoso, è punito...
21
Elemento oggettivoChiunque si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per
altri, in corrispettivo di una prestazione di
denaro o di altra utilità interessi o vantaggi
usurari
22
INTERESSISi tratta dei frutti civili
derivanti dal denaro. In specie, essi
rappresentano il costo del denaro poiché
integrano il corrispettivo per il suo
godimento.ALTRI VANTAGGISi identificano con
qualsiasi prestazione diversa dal denaro,
economicamente valutabile.
23
Il vantaggio può anche non avere carattere
patrimoniale, ma deve essere economicamente
valutabile altrimenti non sarebbe rapportabile ad
una controprestazione.
24
NATURA GIURIDICAREATO COMUNE la norma non
richiede una particolare qualifica soggettiva in
capo allagenteDI PERICOLO a c.d.
consumazione anticipataDI MERA CONDOTTA
poiché non si richiede per il suo perfezionamento
il verificarsi di un evento in senso
naturalistico.
25
Configurabilità del TENTATIVOnel delitto di
usuraDIBATTITO
26
1. TESI SFAVOREVOLERitiene non configurabile
il tentativo del delitto di usura, poiché si
tratta di un delitto a consumazione anticipata ed
in quanto tale incompatibile con listituto
giuridico del tentativo atteso, altrimenti
opinando, leccessivo arretramento della soglia
di rilevanza penale della fattispecie così
strutturata.
27
  • 2. TESI FAVOREVOLE
  • Ritiene configurabile il tentativo del delitto
    di usura qualora alla richiesta di interessi o
    vantaggi usurari non segua laccettazione del
    soggetto passivo.

27
28
MOMENTO
CONSUMATIVO DEL DELITTO DI USURADIBATTITO
29
1. TESI REATO A CONDOTTA FRAZIONATA (Cass. n.
41045 del 2005),Si valorizza lart. 644 ter a
tenore del quale la prescrizione decorre
dellultima riscossione sia degli interessi che
del capitale. Si ritiene si tratti di una norma
applicativa di quella di cui allart. 158 c.p.
secondo la quale la prescrizione decorre dalla
consumazione.Pertanto, lultima riscossione
segna il momento consumativo del delitto ed il
termine di decorrenza della prescrizione.
30
2. TESI PREVALENTE DELITTO ISTANTANEO CON
EFFETTI PERMANENTI.Lusura è un delitto
istantaneo che si consuma nel momento in cui
lagente si fa dare o promettere interessi o
altri vantaggi usurari, con effetti permanenti se
questi vengono corrisposti in proseguo di tempo
in esecuzione della iniziale promessa. (Cass.
sentenza del 1991, n. 3672).
31
OGGETTO GIURIDICO INVIOLABILITA DEL
PATRIMONIOLIBERTA DI DETERMINAZIONE NEGOZIALE
DELLINDIVIDUO
32
In particolare, con la fattispecie dell USURA
BANCARIA il legislatore avrebbe inteso
tutelareLORDINE ECONOMICO ,poiché attraverso
lintroduzione del tasso limite il legislatore
avrebbe voluto controllare il corretto esercizio
del credito quale strumento delleconomia
nazionale.
33
Le tre forme di usura previste dallart. 644
c.p.USURA PRESUNTAUSURA CONCRETAMEDIAZIONE
USURARIA.
34
Prima forma di USURA c.d. PRESUNTASi
configura qualora gli interessi dati o promessi
superino il limite massimo fissato dallo Stato.
35
Il superamento oggettivo di una certa soglia
determina la rilevanza penale del fatto
36
Ai fini della determinazione del tasso di
interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo e
delle spese, escluse quelle per imposte e tasse
collegate allerogazione del credito.
37
Determinazione del limite di usurarietà degli
interessiart. 2 e 3 della legge 7 marzo 1996 n.
108, come modificati dal d.l. 13 maggio del 2011
n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106.
38
Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca
dItalia e lUfficio Italiano dei Cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi
praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dallUfficio Italiano dei cambi e dalla Banca
dItalia ai sensi degli artt. 106 e 107 del
d.lgs. 1993 n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura
39
Il limite previsto dal terzo comma dellart. 644
c. p., oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, è stabilito nel tasso medio risultante
dallultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente
alla categoria di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge
un margine di ulteriori quattro punti
percentuali. La differenza tra il limite e tasso
medio non può essere superiore a otto punti
percentuali.
40
Natura giuridica della norma che prevede la
fattispecie dellusura presuntaNorma penale in
bianco
41
Le norme penali in bianco sono anche dette norme
dal precetto incompleto o indeterminato in
relazione al quale rinviano ad altra fonte.
42
Problema di compatibilità con la riserva di legge
in materia penaleposta a livello costituzionale
dallart. 25 Cost. nella parte in cui lart. 644
rinvia ad altra fonte subordinata, vale a dire il
decreto ministeriale, per determinare un elemento
fondamentale della fattispecie criminosa.
43
Al riguardo, la Cassazione (sentenza del 2003 n.
20148) ha giudicato la questione di legittimità
costituzionale infondata in quanto ha optato per
la teoria ormai prevalente in dottrina secondo la
quale il principio della riserva di legge, in
materia penale, non è da intendersi in senso
assoluto ma solo tendenzialmente assoluto .
44
Il principio, in tal caso, è sicuramente
rispettato posto che è lo stesso legislatore ad
indicare il procedimento per la determinazione
dei tassi soglia affidando al Ministero il
compito di monitorare, secondo criteri e dati
tecnici landamento dei tassi finanziari nulla
viene rimandato a scelte di opportunità e
valutazioni non fondate su criteri tecnici.La
fonte non legislativa ha dunque natura di atto
meramente ricognitivo
45
Critiche da parte della Dottrina più attenta Si
sostiene, infatti, che la rilevazione trimestrale
del Tasso Effettivo globale medio non è assistita
da alcuna garanzia perché non è operata dal
Ministero competente ma si basa su una raccolta
di dati da parte di operatori non terzi come le
banche e gli intermediari finanziari inoltre si
sostiene ladozione di criteri di calcolo diversi
comporta soluzioni diverse cioè soglie
differenti. Ne consegue che le classificazioni
delle operazioni sono demandate alla scelta
discrezionale dellautorità amministrativa.
46
La descrizione formale e astratta dei requisiti
strutturali dellusura presunta, data la
complessità tecnica della materia e la necessità
di continui aggiornamenti viene di fatto rimessa
alle istruzioni operative della Banca dItalia ed
allinterprete la definizione in concreto della
loro portata applicativa.
47
USURA IN CONCRETO(art. 644, comma 3, c.p.)Si
configura nel caso in cui gli interessi, i
vantaggi o i compensi, pur inferiori ai limiti di
legge, risultino per le concrete modalità del
fatto o in considerazione del tasso medio
praticato per operazioni similari, comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità. Deve, inoltre,
considerarsi la condizione di difficoltà
economica e finanziaria in cui deve trovarsi il
soggetto che ha dato o promesso gli interessi.
48
RATIO LEGISIntende evitare che attraverso
la previsione della corresponsione di interessi
di poco inferiori al limite legale si possa
sostanzialmente eludere la norma.In tal modo,
potranno essere sanzionate anche quelle forme di
usura che sfuggirebbero dallambito di
applicazione del delitto di usura presunta pur
essendo meritevoli di sanzione penale atteso lo
sfruttamento da parte dellagente della
situazione di difficoltà della vittima e quindi
di minore resistenza della stessa.
49
Ipotesi sussidiaria rispetto alla fattispecie
principale dell usura presunta.Si pone in linea
di continuità rispetto al delitto di usura ante
riforma ex lege del 1996 n. 108 poiché ricalca i
criteri già previsti delle condizioni di
difficoltà economica o finanziaria della vittima
e della sproporzione tra le prestazioni dedotte
in contratto. Elimina lelemento che dava adito
a maggiori dubbi ermeneutici lo sfruttamento
dello stato di bisogno.
50
MEDIAZIONE USURARIA(art. 644,comma 2, e 3
c.p.)Chi Fuori dai casi di concorso nel
delitto previsto dal primo comma procura a
taluno una somma di denaro o altra utilità
facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per
la mediazione un compenso usurario.
51
Il legislatore sanzione la mediazione usuraria
sia con riferimento allusura presunta, sia con
riferimento allusura in concreto.Si tratta di
unautonoma fattispecie criminosa caratterizzata
dal fatto che il soggetto attivo è persona
diversa da quella che effettua la sovvenzione che
in ipotesi può essere anche perfettamente lecita.
52
Leventuale concorso del mediatore nel delitto di
usura presunta o concreta rileverà ai fini della
configurabilità della fattispecie del concorso di
persone neldelitto di usura.Questa fattispecie
assorbe quella della mediazione usuraria.
53
Ai fini della punibilità non si richiede che
lintermediazione sia svolta da un soggetto
professionale, lattività potendo rivestire anche
carattere del tutto occasionale.
54
USURA BANCARIA
Elemento soggettivo. Effettività della
colpevolezza e non mera responsabilità da
posizione.
55
Individuazione delle competenze degli organi
apicali e atti in base ai quali si determinano le
funzioni degli stessi.
56
Responsabilità per condotte attive e
responsabilità per condotte omissive. In
relazione alle condotte omissive, individuazione
della posizione di garanzia.
57
Condizioni di efficacia della delega e, in
particolare, condizioni che consentano di
attribuire capacità esonerante alleventuale
delega di funzioni.
58
Oggetto e forme di manifestazione del dolo del
delitto di usura Dolo di condotta attiva e dolo
di condotta omissiva
59
Configurabilità del DOLO EVENTUALE ante e post
riforma ex legge n. 108/96
60
Condizione di rilevanza dellerrore ex art. 5 in
base alla sentenza della Corte Costituzionale n.
364/88
61
Errore scusabile ed errore inescusabile elementi
utili per valutare la scusabilità o
inescusabilità dellerrore. Tema dellAGENTE
QUALIFICATO
62
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONEPENALE SEZ. II(23
novembre 2011, n. 46669).
63
  • PREMESSA
  • Successioni di leggi penali (art.2
    c.p.)Nessuno può essere punito per un fatto
    che, secondo la legge del tempo in cui fu
    commesso, non costituiva reato.Nessuno può
    essere punito per un fatto che, secondo una legge
    posteriore, non costituisce reato e, se vi è
    stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli
    effetti penali.Se vi è stata condanna a pena
    detentiva e la legge posteriore prevede
    esclusivamente la pena pecuniaria, la pena
    detentiva inflitta si converte immediatamente
    nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi
    dell'articolo 135. (1)Se la legge del tempo in
    cui fu commesso il reato e le posteriori sono
    diverse, si applica quella le cui disposizioni
    sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata
    pronunciata sentenza irrevocabile.

64
  • Successione mediata di leggi penaliIndividua
    quel fenomeno successorio in cui a mutare non
    sono le disposizioni incriminatrici, bensì
    disposizioni esterne ad esse e al contempo da
    queste richiamate a qualificare un elemento
    normativo della fattispecie.In questa evenienza,
    la modifica che interessa direttamente la norma
    extrapenale comporta, in via indiretta o mediata,
    la modifica della stessa disposizione
    incriminatrice.Il problema che si pone è quello
    di verificare se tale vicenda successoria possa
    essere assoggettata alla più benevola disciplina
    di cui allart. 2 c.p., oppure se debba
    applicarsi la regola generale posta dallart. 11
    disp. Prel. c.c., in tema di efficacia nel tempo
    della legge.

65
  • DIVERSE TESI1. TESI. Art. 25, Co. 2,
    Costituzione e Artt. 1 e 2 c.p. fanno riferimento
    a un fatto previsto dalla legge come reato.
  • Diritto penale del fatto
  • Nelle norme penali in bianco, la violazione della
    norma extrapenale contribuisce a determinare il
    fatto previsto dalla legge come reato.

66
  • La modifica della norma extrapenale incide
    quindsi direttamente sul fatto previsto dalla
    legge come reato.
  • Un fatto prima illecito diventa lecito, ovvero
    viene disciplinato dalla legge penale in modo
    diverso, più o meno favorevole al reo.

67
  • Secondo questa prima tesi, deve ritenersi
    applicabile lart. 2 c.p. sulla base del
    concetto di medesimezza del fatto criminoso
    accolto dal legislatore.
  • Il concetto di fatto rilevante è quello di
    accadimento storicamente determinato in tutti gli
    aspetti rilevanti ai fini dellapplicazione della
    disposizione incriminatrice, ivi compresi gli
    aspetti disciplinati da norme extrapenali.

68
  • A sostegno di queste considerazioni, si evidenzia
    che se la variazione della norma extrapenale si
    rifletta in una nuova incriminazione nessuno
    dubita delloperatività dellartart. 2 c.p.
    precludendo lapplicazione retroattiva della
    nuova disposizione incriminatrice.
  • Conseguentemente, alla stregua di tale lettura,
    la variazione di una norma extrapenale che si
    risolva in unabolitio criminis ben può essere
    attratta alla disciplina dellart. 2, comma 2,
    c.p., identica essendo la nozione di fatto
    accolta da questultima norma

69
  • 2. TESI Si critica la tesi precedente poiché
    comporta unindiscriminata estensione a tutte le
    norme extrapenali richiamate dalle norme
    incriminatrici dellapplicazione della disciplina
    di cui allart. 2 c.p., senza apprezzare il
    permanere o meno del giudizio di disvalore. Tale
    disciplina può applicarsi solo nel caso in cui la
    variazione legislativa abbia avuto unincidenza
    sul giudizio di disvalore espresso dal
    legislatore penale.

70
  • Tale tesi, tuttavia, introduce elementi di
    incertezza, legati a giudizi di valore
    sullincidenza della modifica normativa sul
    disvalore penale astratto.

71
  • 3. TESI
  • Sottolinea come le norme extrapenali di regola
    non apportino alcun elemento aggiuntivo al
    nucleo di disvalore espresso dalla fattispecie
    incriminatrice. Al contrario, tali norme incidono
    solo sui dati di fatto presupposti per
    lapplicazione della fattispecie penale
    incriminatrice.

72
  • Di conseguenza, la variazione legislativa che
    interessi tali disposizioni potrà interessare
    solo lapplicabilità o meno della norma
    incriminatrice ad una determinata situazione
    concreta, in atto in quel momento
  • viceversa, non incidendo sulla fattispecie legale
    astratta, tale variazione non potrà essere
    sussunta nellalveo di applicabilità dellart. 2
    c.p.
  • Tale tesi è quella oggi sostanzialmente accolta
    dalla giurisprudenza.

73
  • Secondo la giurisprudenza prevalente, la regola è
    quella della non applicabilità
  • della disciplina dellart. 2 c.p. alle modifiche
    relative a norme extrapenali, con due eccezioni
  • Quando le norme extrapenali siano integratrici
    del precetto e formino un corpo unico con la
    norma penale (si pensi alla violazione di legge,
    elemento costitutivo di fattispecie dellabuso
    dufficio ex art. 323 c.p.)
  • Quando la retroattività della modifica della
    norma extrapenale sia espressamente prevista (ad
    esempio, con normativa transitoria).

74
  • Una riflessione critica sullorientamento
    prevalente della giurisprudenza
  • E vero che lart. 25, co. 2 Costituzione, vieta
    solo la retroattività della norma penale
    incriminatrice e non lultrattività di una norma
    penale in bianco, che continua ad applicarsi ai
    fatti commessi durante la sua vigenza, nonostante
    la modifica della norma extrapenale.
  • Tuttavia, il principio di uguaglianza sancito
    dallart. 3 Costituzione impone di non
    discriminare condotte omogenee sul mero
    presupposto del tempo in cui sono attuate.

75
  • In sostanza, secondo la giurisprudenza, un
    fatto che non costituisce più reato, in esito
    alla modifica di una norma extrapenale, sia
    invece ancora da ritenere illecito penale con
    riferimento alle condotte poste in essere durante
    la vigenza della precedente disciplina.
  • La compatibilità di tale conclusione con lart. 3
    della Costituzione andrebbe probabilmente
    approfondita.

76
Corte di Cassazione 23.11.2011
  • 1. QUESTIONE
  • La sentenza, in prima battuta, affronta la
    tematica dellapplicabilità della nuova normativa
    introdotta con il D.L. del 13 maggio 2011 n. 70,
    poi, convertito in legge in data 7 luglio del
    2011 n. 106, alle fattispecie di usura bancaria
    commesse prima dellentrata in vigore della nuova
    normativa.

77
  • In particolare, la Corte ha ritenuto fondamentale
    premettere che Listituto della successione
    delle legge penali riguarda la successione nel
    tempo delle norme incriminatrici tra le quali non
    rientrano le vicende successorie di norme
    extrapenali che non integrano la fattispecie
    incriminatrice né quelle di atti o fatti
    amministrativi che, pur influendo sulla
    punibilità o meno di determinate condotte, non
    implicano una modifica della disposizione
    sanzionatoria penale, che resta, pertanto,
    immutata e quindi in vigore.

78
  • Con riferimento alla norma di cui all art.
    644 c. p., la Corte senza soluzione di continuità
    rispetto alla giurisprudenza e alla dottrina
    maggioritarie, ha ritenuto che
  • configura una norma penale in bianco il cui
    precetto è destinato ad essere completato da un
    elemento esterno, che completa la fattispecie
    incriminatrice giacché rinvia, al fine di
    adeguare gli obblighi di legge alla
    determinazione del tasso soglia, ad una fonte
    diversa da quella penale, con carattere di
    temporaneità, con la conseguenza che la
    punibilità della condotta non dipende dalla
    normativa vigente al momento in cui viene emessa
    la decisione, ma dal momento in cui avviene
    laccertamento con esclusione dellapplicabilità
    del principio di retroattività della legge più
    favorevole.

79
  • In altri termini, il fatto che costituisce usura
    deve essere valutato
  • con riferimento al tasso soglia esistente quando
    lo stesso viene posto in essere
  • alla normativa extrapenale allepoca vigente,
    non rilevando le modifiche successive.

80
  • La Corte si chiede, infatti, se alla luce
    dellart. 2, comma 3, c.p. in caso di successione
    di norme extrapenali integratrici del precetto
    penale, debba trovare applicazione la normativa
    precedente o successiva al fine della punibilità
    della condotta realizzata sotto la vigenza della
    normativa preesistente e sul punto chiarisce che
    lapplicazione del principio di retroattività
    della legge penale più favorevole, sancito
    dallart. 2 c. p., comma 3, presuppone una
    modifica in via generale della fattispecie
    incriminatrice, cioè di quelle norme che
    definiscono il reato nella sua struttura
    essenziale e circostanziata, comprese le norme
    extrapenali che la integrano

81
  • Alla luce di quanto esposto la Corte ha ritenuto
    che la modifica della normativa secondaria
    avvenuta con il D.L. n. 70 del 2011, poi
    convertito in legge, non trova applicazione
    retroattiva ex art. 2 c.p., comma 2, non
    modificandosi la norma incriminatrice, essendo il
    tasso soglia variabile anche con riferimento a
    valutazioni di carattere economico che hanno
    valore, ai fini della individuazione del tasso
    usurario, per larco temporale di applicazione
    della relativa normativa e non vengono meno a
    seguito della successiva modifica di tali limiti
    che hanno validità solo per il periodo
    successivo .

82
  • Preso atto, dunque, che la giurisprudenza di
    legittimità sul punto non segue un orientamento
    uniforme ritiene di aderire allorientamento che
    afferma linapplicabilità del principio previsto
    dallart. 2,comma 3, c.p. in caso di successione
    nel tempo di norme extrapenali integratrici del
    precetto penale, che non incidano sulla struttura
    essenziale del reato, ma comportino
    esclusivamente una variazione del contenuto del
    precetto delineando la portata del comando.

83
  • Il principio esposto dallart. 2, comma 3, c.p.
    troverebbe applicazione solo nella diversa
    ipotesi in cui la nuova disciplina, anziché
    limitarsi a regolamentare diversamente i
    presupposti per lapplicazione della norma
    penale, modificando i criteri di individuazione
    del tasso soglia avesse esclusa lilliceità
    oggettiva della condotta. Invece, la nuova
    disciplina non ha inteso sminuire il disvalore
    sociale della condotta posta in essere sotto la
    vigenza della normativa precedente, ma solo per
    il futuro i presupposti per lapplicazione della
    norma incriminatrice penale.

84
  • I criteri di individuazione del tasso soglia
    precedenti alla modifica normativa sono
    riconducibili a una condotta penalmente
    sanzionata perché ritenuta comunque ricollegabile
    alla tutela del bene protetto dalla disciplina
    del reato di usura la relativa normativa è
    caratterizzata dalla natura formale dei criteri
    di individuazione del tasso soglia, accentuando
    lesigenza di valutare il disvalore con
    riferimento alle condotte relative alla
    determinazione del tasso soglia vigente al
    momento del fatto non trattandosi di una vera e
    propria abrogatio criminis.

85
  • La successione di norme extrapenali determina
    esclusivamente una variazione del contenuto del
    precetto con decorrenza dalla emanazione del
    successivo provvedimento e, in tale ipotesi, non
    viene meno il disvalore penale del fatto
    anteriormente commesso.

86
  • Alla luce di quanto esposto, la Corte ha quindi
    ritenuto che la modifica della normativa
    secondaria avvenuta con il D.L. n. 70 del 2011,
    poi convertito in legge, non trova applicazione
    retroattiva ex art. 2 c.p., comma 2, non
    modificandosi la norma incriminatrice, essendo il
    tasso soglia variabile anche con riferimento a
    valutazioni di carattere economico che hanno
    valore, ai fini della individuazione del tasso
    usurario, per larco temporale di applicazione
    della relativa normativa e non vengono meno a
    seguito della successiva modifica di tali limiti
    che hanno validità solo per il periodo
    successivo .

87
  • La norma secondaria abrogata resta, infatti,
    vigente, per il periodo anteriore alla
    abrogazione, impedendo, per lo stesso periodo,
    l'applicazione della nuova normativa, in quanto
    sarebbe contrario al sistema considerare
    ampliato, ora per allora, il raggio di azione di
    quest'ultima norma, non differenziando la
    punizione dei fatti commessi sotto il vigore
    della legge abrogatrice da quelli commessi
    successivamente.

88
  • La portata dell'intervento innovativo sulla
    determinazione dei criteri di individuazione del
    tasso soglia e la mancanza di norme transitorie,
    certamente non dovuta a disattenzione, denotano
    che si è voluto dare alla normativa (che ha
    introdotto un regime maggiormente favorevole agli
    istituti bancari in relazione al reato di usura)
    operatività con esclusivo riferimento a condotte
    poste in essere dopo la sua entrata in vigore,
    senza produrre effetti su preesistenti
    situazioni, regolate dalla normativa precedente.

89
Considerazione
  • Alla luce dellorientamento della Suprema Corte
  • Un fatto ormai lecito, a causa della modifica
    della legge extrapenale alla quale la norma
    penale in bianco fa riferimento, resta illecito
    penale per le condotte poste in essere durante la
    vigenza della precedente disciplina.
  • Resta aperta la questione del rispetto dellart.
    3 Costituzione e del principio di uguaglianza
    non discriminare condotte omogenee sul mero
    presupposto del tempo.

90
  • 2. QUESTIONE
  • Un altro aspetto fondamentale trattato dalla
    sentenza della Suprema Corte in oggetto concerne
    la determinazione del tasso di interesse usurario
    ai sensi dellart. 644, comma 4, c.p. con
    riferimento alla necessità di computare a tal
    fine la commissione di massimo scoperto.

91
  • Natura giuridica della commissione di massimo
    scoperto.
  • Dal punto di vista tecnico bancario e secondo
    le istruzioni della Banca dItalia la CMS
    costituisce il corrispettivo pagato dal cliente
    per compensare lintermediario dellonere di
    dover essere sempre in grado di fronteggiare una
    rapida espansione nellutilizzo dello scoperto di
    conto.

92
  • Al riguardo occorre prima puntualizzare alcuni
    aspetti.
  • In giurisprudenza, ormai da tempo, sussiste un
    acceso dibattito concernente la commissione di
    massimo scoperto.Diverse pronunce avevano
    disapplicato parzialmente i decreti ministeriali
    e le istruzioni della Banca dItalia in essi
    recepite poiché, a dispetto del disposto
    normativo di cui allart. 644 c.p., escludevano
    dal computo del tasso relativo ai rapporti di
    affidamento in conto corrente bancario la
    commissione di massimo scoperto.

93
  • In realtà, si è evidenziato si tratterebbe di una
    somma ulteriore, da aggiungere allinteresse
    corrispettivo, rapportato alla somma messa a
    disposizione dellaffidato. Quindi si somma al
    pagamento degli interessi corrispettivi e
    concorre a formare il prezzo complessivo che il
    cliente della banca deve sostenere per
    sottoscrivere un contratto di apertura di credito
    regolato in conto corrente.

94
  • Pertanto, l interpretazione operata dalla Banca
    dItalia volta ad escludere la CMS dal tasso
    effettivo globale medio ai sensi della legge
    sullusura, così prevedendo una rilevazione
    separata per tale onere, è stata dalla
    giurisprudenza più volte considerata extra legem.
  • Anche la sentenza in questione chiamata a
    pronunciarsi su tale aspetto ha evidenziato che

95
  • anche la CMS deve essere tenuta in considerazione
    quale fattore potenzialmente produttivo di usura,
    essendo rilevanti ai fini della determinazione
    del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente
    sopporta in relazione all'utilizzo del credito,
    indipendentemente dalle istruzioni o direttive
    della Banca d'Italia (circolare della Banca
    d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si
    prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata
    ai fini della determinazione del tasso effettivo
    globale degli interessi, traducendosi in un
    aggiramento della norma penale che impone alla
    legge di stabilire il limite oltre il quale gli
    interessi sono sempre usurari.

96
  • Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia
    non rappresentano una fonte di diritti ed
    obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti
    bancari si conformino ad una erronea
    interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in
    una circolare, non può essere esclusa la
    sussistenza del reato sotto il profilo
    dell'elemento oggettivo.
  • Le circolari o direttive, ove illegittime e in
    violazione di legge, non hanno efficacia
    vincolante per gli istituti bancari sottoposti
    alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure
    quale mezzo di interpretazione, trattandosi di
    questione nota nell'ambiente del commercio che
    non presenta in se particolari difficoltà, stante
    anche la qualificazione soggettiva degli organi
    bancari e la disponibilità di strumenti di
    verifica da parte degli istituti di credito.

97
  • La materia penale è dominata esclusivamente dalla
    legge e la legittimità si verifica solo mediante
    il confronto con la norma di legge (art. 644
    c.p., comma 4) che disciplina la determinazione
    del tasso soglia che deve ricomprendere le
    remunerazioni a qualsiasi titolo", ricomprendendo
    tutti gli oneri che l'utente sopporti in
    connessione con il credito ottenuto e, in
    particolare, anche la CMS che va considerata
    quale elemento potenzialmente produttivo di usura
    nel rapporto tra istituto bancario e prenditore
    del credito.

98
  • Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal Tasso
    Effettivo Globale Medio della CMS ai fini della
    determinazione del tasso usuraio,
    indipendentemente dalle circolari e istruzioni
    impartite dalla Banca d'Italia al riguardo.

99
  • La Corte di Cassazione, dunque, nel caso di
    specie ha ritenuto accertata la sussistenza
    oggettiva del delitto di usura bancaria per
    superamento dei tassi soglia calcolato tenendo
    conto anche della CMS.
  • Acclarata tale circostanza, la Cassazione si è
    posta il quesito ulteriore circa la sussistenza
    dellelemento soggettivo del delitto in questione
    in capo agli organi apicali della Banca.

100
  • 3. QUESTIONE
  • Con riferimento alla posizione del presidenti
    dei consigli di amministrazione delle banche
    interessate ha chiarito che costoro non possono
    invocare l'inevitabilità dell'errore sulla legge
    penale svolgendo attività in uno specifico
    settore rispetto al quale gli organi di vertice
    hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla
    normativa esistente, essendo loro attribuiti, dai
    relativi statuti, poteri in materia di erogazione
    del credito, rientranti nell'ambito dei più
    generali poteri di indirizzo dell'impresa,

101
  • Sussiste in capo agli stessi una posizione di
    garanzia essendo gli interessi protetti dalla
    norma incriminatrice soggetti alla sfera d'azione
    e di potenziale controllo dei presidenti e legali
    rappresentanti degli istituti di credito.

102
  • La specifica competenza che connota o deve,
    comunque, connotare gli organi di vertice della
    banca, consente di individuare negli stessi i
    garanti primari della corretta osservanza delle
    disposizioni di legge in tema di usura,
    indipendentemente dalla suddivisione dei compiti
    al1 interno dell'istituto che non esonera i
    vertici dall'obbligo di vigilanza e controllo
    della osservanza delle disposizioni di leggi,
    segnatamente in tema di superamento del tasso
    soglia.

103
  • A seguito della riforma societaria (L. 3 ottobre
    2001, n. 366 e D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) la
    struttura delle società e quindi anche degli
    istituti bancari può seguire il modello c.d.
    dualistico con la possibilità di attribuzione
    diretta, senza quindi delega da parte dell'organo
    apicale, ad altri organismi, quali ad esempio i
    comitati direttivi o i comitati centrali, con
    compiti di gestione sottratti alla sfera di
    ingerenza del consiglio di amministrazione e del
    suo presidente.

104
  • Tuttavia, il mancato controllo e vigilanza su
    specifiche questioni concernenti l'erogazione del
    credito, quali la determinazione del tasso di
    usura, rientrando tra le funzioni specifiche
    delle banche, sono ricomprese nell'alveo di
    competenza degli organi di vertice,
    indipendentemente dal decentramento di tali
    funzioni a altri organismi sottordinati e interni
    alla banca, con possibilità di affermare, in caso
    di omissione di controllo, in quest'ultimo caso,
    quantomeno la corresponsabilità, sotto il profilo
    penale di tali organi verticistici, ricadendo
    tale omissione nella sfera di azione dell'art. 40
    c.p., comma 2, secondo cui "non impedire un
    evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
    equivale a cagionarlo".

105
  • E' attribuibile ai presidenti degli istituti
    bancari e dei relativi consigli di
    amministrazione una c.d. "posizione di garanzia",
    in quanto la formale rappresentanza dell'istituto
    bancario, se non accompagnata da poteri di
    decisione o gestione operativa, appare totalmente
    priva di significato nell'ottica della tutela di
    interessi che ricevono protezione penale. Si deve
    quindi affermare che i presidenti delle banche,
    quali persone fisiche, siano garanti agli effetti
    penali, cioè tenuti a rendere operativa una
    posizione di garanzia, che, in ultima analisi, fa
    capo all'ente, centro d'imputazione dell'attività
    di erogazione del credito nell'ambito della quale
    ben può essere ravvisata la violazione del
    precetto penale anche in capo ai predetti organi.

106
  • Tale rilievo è valido anche nel caso in cui non
    risultino attribuite, dalla legge o dagli statuti
    dei singoli enti, specifiche attribuzioni ad
    altro organo, senza possibilità di interferenze
    da parte di altri organismi, ancorché posti in
    posizione apicale rispetto all'organo subordinato
    competente per determinate materie, in un'ottica
    monistica, in cui anche la gestione operativa
    dell'istituto spetta al consiglio di
    amministrazione.

107
  • Anche nel caso in cui, in base a norme
    statutarie, l'azienda sia stata suddivisa in
    distinti settori e servizi, così come avviene
    solitamente nelle banche di notevoli dimensioni
    con l'istituzione di una direzione generale a cui
    vengono affidati specifici compiti, e a cui siano
    stati preposti soggetti qualificati idonei, con
    poteri e autonomia per la gestione di determinati
    affari, può ravvisarsi una responsabilità penale
    nei confronti del presidente del consiglio di
    amministrazione o dei suoi componenti, in virtù
    dei poteri di indirizzo e coordimento e, più in
    generale "di garanzia", a tutela dell'osservanza
    delle norme di legge.

108
  • Gli istituti di credito di rilievo nazionale sono
    generalmente strutturati in base a una complessa
    organizzazione amministrativa e funzionale con
    una suddivisione di compiti essendo demandati
    solitamente agli organi di vertice funzioni di
    rappresentanza generale (generalmente in capo al
    presidente), di governance strategica (in capo al
    consiglio d'amministrazione) e controllo (in capo
    al collegio dei revisori).

109
  • Gli organi centrali sovente sono strutturati in
    un sottosistema che, a sua volta, comprende
    direzione generale e direzioni centrali con
    compiti gestionali e operativi e varie gestioni
    periferiche, così come solitamente avviene per
    l'erogazione del credito e la determinazione dei
    relativi tassi. E' compito degli organi apicali
    vigilare e impedire che venga superato il tasso
    soglia, mentre l'applicazione delle relative
    condizioni può essere demandata agli organi
    gestionali, .

110
  • In tal caso, è ravvisabile in capo al presidente
    o al consiglio di amministrazione un potere di
    controllo gestionale sull'attività della
    direzione generale o centrale commerciale con
    specifico riferimento alla determinazione dei
    tassi di interesse, anche se a termini statutari
    tali organismi sottordinati abbiano autonomia
    gestionale operativa, con conseguente
    responsabilità penale concorrente degli organi
    apicali ove venga superato il tasso soglia degli
    interessi in ordine alla erogazione del credito
    alla clientela.

111
  • In mancanza di specifiche attribuzioni agli
    organi di vertice delle banche, nessuna delega
    era necessaria per attribuire alla direzione
    generale o centrale della stessa la competenza a
    determinare le condizioni da applicare alla
    clientela e, quindi, anche i relativi tassi
    soglia, trattandosi di competenze autonomamente
    attribuite dallo statuto o da altre norme
    regolamentari a tali organi sottordinati.

112
  • Tali norme statutarie, tuttavia, non esonerano,
    come già evidenziato, i Presidenti delle Banche
    dal controllo gestionale generale relativo alla
    determinazione del tasso soglia e dalla
    responsabilità, sia penale sia civile connessa al
    suo superamento, anche se non hanno concretamente
    partecipato alla determinazione dei tassi di
    interesse con riferimento ai singoli clienti.

113
  • La Suprema Corte ravvisa dunque una posizione di
    garanzia ai sensi dellart. 40, co. 2, c.p., con
    riferimento a un delitto, quale quello di usura,
    di mera condotta e tradizionalmente ritenuto
    privo di evento in senso naturalistico.

114
  • Levento rispetto al quale il Presidente del
    C.d.A. assume la posizione di garanzia è il
    superamento del tasso soglia, quindi, in
    sostanza, levento in senso giuridico, che viene
    a coincidere con loffesa del bene giuridico
    tutelato.

115
  • Un evento del genere è ovviamente presente in
    tutti i reati, per cui linterpretazione offerta
    dalla Suprema Corte consente di ravvisare
    posizioni di garanzia anche rispetto a reati di
    mera condotta, privi di evento in senso
    naturalistico.

116
  • Lelemento soggettivo secondo la Suprema Corte
  • Non è scusabile, in linea di principio, da
    parte di un istituto di credito, l'errore
    riferibile al calcolo dell'ammontare degli
    interessi usurari trattandosi di interpretazione
    che, oltre ad essere nota all'ambiente bancario,
    non presenta in sé particolari difficoltà.

117
  • Tale dovere è particolarmente rigoroso nei
    confronti degli organi di vertice della banca,
    essendo per costoro particolarmente accentuato il
    dovere di informazione sulla legislazione in
    materia, esistendo sempre un obbligo incombente
    su chi svolge attività in un determinato settore
    di informarsi con molta diligenza sulla normativa
    esistente e, nel caso di dubbio, di astenersi dal
    porre in essere la condotta.

118
  • Invece, la scusabilità dell ignoranza e
    l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta
    ogniqualvolta l'errore sia stato originato da un
    comportamento positivo degli organi
    amministrativi o da un complessivo pacifico
    orientamento giurisprudenziale da cui l'agente
    abbia tratto il convincimento della correttezza
    della interpretazione e, conseguentemente della
    liceità del comportamento futuro in forza della
    sentenza n. 364 del 1988 della Corte
    Costituzionale.

119
  • La Consulta, con la sentenza 24 marzo 1988 n. 364
    e con la successiva sentenza 22 aprile 1992 n.
    185, ha attribuito rilevanza alla sola "ignoranza
    inevitabile" della legge penale (art. 5 c.p.). A
    tal fine, come già puntualizzato dalle Sezioni
    unite (sentenza 10 giugno 1994, Calzetta), per
    stabilirne i presupposti e i limiti, deve
    ritenersi che per il comune cittadino
    l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta in
    tutte le occasioni in cui l'agente abbia assolto,
    con il criterio della normale diligenza, al
    cosiddetto "dovere di informazione", attraverso
    l'espletamento di qualsiasi utile accertamento
    per conseguire la conoscenza della legislazione
    vigente in materia.

120
  • Invece, per tutti coloro che svolgono
    professionalmente una determinata attività, tale
    dovere è particolarmente rigoroso, incombendo su
    di essi, in ragione appunto della loro posizione,
    un obbligo di informarsi con tutta la diligenza
    possibile e essi rispondono dell'illecito anche
    alla stregua della culpa levis in questa seconda
    situazione, occorre cioè, ai fini della
    scusabilità dell'ignoranza, che da un
    comportamento positivo degli organi
    amministrativi o da un complessivo pacifico
    orientamento giurisprudenziale l'agente abbia
    tratto il convincimento della correttezza
    dell'interpretazione normativa e,
    conseguentemente, della liceità del comportamento
    tenuto.

121
  • Per l'effetto, venendo al caso di specie, va
    riconosciuta la pretesa buona fede nei confronti
    degli organi apicali delle banche, in forza delle
    circolari della Banca d'Italia e dei Decreti
    ministeriali dell'epoca che non comprendevano la
    CMS nel calcolo del tasso soglia usurario e da
    una consolidata giurisprudenza di merito,
    previgente ai fatti di causa, che escludeva
    nell'atteggiamento delle banche alcuna ipotesi di
    reato, assolvendo gli operatori bancari a ogni
    livello o non ravvisando gli estremi per iniziare
    l'azione penale.

122
  • In particolare la circolare della Banca d'Italia
    del 30.9.1996, aggiornata al dicembre 2002 e in
    vigore fino al secondo trimestre 2009
    (trattamento degli onere e delle spese), prevede,
    tra l'altro, al punto C5, che la commissione di
    massimo scoperto non entrava nel calcolo del TEG,
    venendo rilevata separatamente, espressa in
    termini percentuali.

123
  • Tale metodologia per il calcolo del TEG applicata
    dalla Banca d'Italia, fin dalla prima
    rilevazione, è stata posta a fondamento dei
    decreti ministeriali nei quali è contenuta la
    rilevazione trimestrale del tasso effettivo
    globale medio in base al quale è stabilito il
    limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3,
    oltre il quale gli interessi sono sempre usurari,
    ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2,
    comma 1.
  • Fin dal primo decreto Ministeriale (D.M. 22 marzo
    1997) il Ministro del Tesoro determinava la
    tabella dei tassi di interesse effettivi globali
    medi, precisando che "i tassi non sono
    comprensivi della commissione di massimo scoperto
    eventualmente applicata".

124
  • Solamente col D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art.
    2 bis, comma 1, convertito nella L. 28 gennaio
    2009, n. 2 si prevede che "te commissioni ...
    comunque denominate ... sono comunque rilevanti
    ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c.,
    dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n.
    108, artt. 2 e 3".

125
  • La Banca d'Italia, solo nell'agosto 2009, in
    applicazione di tale nuova normativa ha emanato
    le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi
    globali medi ai sensi della legge sull'usura,
    ricomprendendo nel calcolo delle varie voci la
    commissione di massimo scoperto, correggendo una
    prassi amministrativa difforme.

126
  • Dunque ha ritenuto la Corte che nel caso di
    specie, invece, in mancanza di un orientamento
    giurisprudenziale di legittimità, sia civile che
    penale, all'epoca, che ritenesse illecita tale
    prassi bancaria, sviluppatosi poi
    successivamente, nessuna censura di mancanza di
    doverosa prudenza può essere posta a carico dei
    Presidenti delle banche e, in base a tale duplice
    valutazione, non può ritenersi violato il dovere
    di diligenza nella ricostruzione dei criteri
    applicabili ai fini della individuazione del
    tasso soglia a carico degli organi di vertici
    degli istituti bancari.
  • Devono, quindi, ritenersi mancare, stante le
    vicende richiamate a fondamento della buona fede
    dei ricorrenti, profili di colpa incompatibili
    con la pronuncia liberatoria.

127
  • Tuttavia, Accertata la sussistenza del fatto
    reato sotto il profilo oggettivo da parte degli
    istituto di credito, trattandosi comunque di
    illecito avente rilevanza civilistica, non
    rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato
    accertato il responsabile penale della condotta
    illecita, in quanto l'azione, risarcitoria civile
    ben potrà essere espletata nei confronti degli
    istituti interessati che rispondono, comunque, ex
    art. 1118 e 1228 c.c., del fatto dei propri
    dipendenti.

128
  • Il rilievo della personalità della attività
    bancaria sbiadisce mentre emerge il ruolo
    preponderante svolto dalla corretta
    proceduralizzazione di un'attività collettiva,
    comunque imputabile all'istituto.

129
  • Su questa base la responsabilità della banca
    sussiste per il solo fatto che il danno ingiusto
    si è verificato per una condotta comunque alla
    stessa imputabile, dovendosi limitare
    l'apprezzamento della condotta dolosa o colposa
    (poco importa tale distinzione ai fini
    civilistici), alla comparazione tra standards
    normativi - come nella fattispecie in cui viene
    in rilievo la violazione dell'art. 644 c.p.,
    comma 4, - situazione concreta, idonea a far
    ricadere sulla banca anche il rischio dei c.d.
    "danni anonimi", cioè di cui non sia stato
    individuato il responsabile

130
  • Ulteriore profilo, non trattato dalla Suprema
    Corte, in quanto estraneo alla contestazione.
  • CONFIGURABILITA DELLA RESPONSABILITA
    AMMINISTRATIVA DELLA BANCA AI SENSI DEL D.LGS.
    231/2001.

131
CONCLUSIONI
  • Nella condotta posta in essere dalle Banche sono
    ravvisabili gli estremi dellelemento oggettivo
    del delitto di usura di cui allart. 644 c.p.

132
  • La commissione di massimo scoperto concorre a
    determinare il tasso globale medio ai fini della
    determinazione del tasso soglia usurario,
    nonostante la circolare della Banca dItalia del
    1996 e i conseguenti decreti ministeriali che lo
    escludevano.

133
  • La modifica normativa di cui al D.L. 70/2011,
    convertito dalla L. 106/2011 non ha realizzato
    unabrogatio criminis ai sensi dellart. 2 c.p.

134
  • I presidenti dei C.d.A. delle Banche rivestono
    una posizione di garanzia ai sensi dellart. 40,
    co. 2, c.p.
  • Risulta quindi integrato lelemento oggettivo del
    delitto di usura, del quale, quindi, potrebbero
    rispondere anche i Presidenti dei C.d.A., per
    omesso controllo, funzione non delegabile

135
  • Sotto il profilo soggettivo, tuttavia, la
    circolare della Banca dItalia del 1996 e i
    conseguenti decreti ministeriali, nonché
    liniziale orientamento della giurisprudenza,
    consentono di escludere il dolo.
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