Title: Consiglio dell
1Consiglio dellOrdine degli Avvocati di
RomaScuola Forense V.E. OrlandoParere di
diritto penale. 5.11.2012Avv. Antonio
MazzoneAvv. Luigi PanellaCommissario della
Polizia di Stato Noemi Riccio Avv. Margherita
Saccà
2- Parere
-
- I Presidenti dei Consigli di Amministrazione di
importanti gruppi bancari italiani, nellanno
2009, venivano iscritti nel registro degli
indagati della Procura della Repubblica di Alfa
in relazione ad alcune operazione di credito. - In particolare, la pubblica accusa riteneva che
il tasso soglia praticato nelle operazioni di
credito intervenute con alcune imprese locali dai
funzionari bancari preposti allo specifico
settore dei finanziamenti dovesse considerarsi
usurario. - Nella valutazione circa leventuale superamento
del tasso soglia, la pubblica accusa riteneva
doversi tenere in considerazione, anche la c.d.
commissione di massimo scoperto, ulteriore onere
generalmente praticato dalle banche in occasione
della stipulazione di un contratto di credito. - Successivamente, con il D.L. n. 70 del 2011,
convertito in legge n. 106 del 2011, era stata
prevista una modifica migliorativa per le
aperture di credito in conto corrente, sotto
forma di aumento dei limiti oltre i quali i tassi
dinteresse sono sempre usurari.
3- Pertanto, gli stessi si rivolgevano ad un legale
di fiducia per conoscere se, a seguito
dellemanazione della normativa che ha
rideterminato la soglia del tasso dinteresse
superata la quale si realizza il delitto di
usura, si sarebbe prodotta una abolitio criminis
parziale con riferimento a quei casi,
assimilabili a quello di specie, in cui la
remunerazione per il credito non oltrepassava i
nuovi limiti stabiliti dalla legge. - Il candidato, assunte le vesti del difensore dei
Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle
Banche, rediga parere motivato in ordine alla
ascrivibilità in capo agli stessi del delitto di
usura per mancato esercizio dellattività di
controllo rispetto ai funzionari addetti al
settore del credito.
3
4DELITTO DI USURA BANCARIA (art. 644 c.p.)
5Chiunque, fuori dai casi previsti dallart.643
c.p., si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi usurari, è punito
con...
6Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso
di concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro o di altra
utilità facendo dare o promettere, a sé o ad
altri, per la mediazione, un compenso usurario.
7Il comma 3 dellart. 644 puntualizza cheLa
legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari.
8Sono altresì usurari gli interessi, anche se
inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o
compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e al tasso medio praticato
per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità, ovvero allopera di
mediazione, quando chi li ha dati o promessi si
trova in condizione di difficoltà economica o
finanziaria.
9Per la determinazione del tasso di interesse
usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate
alla erogazione del credito.
10- ORIGINE DEL TERMINEUSURA
- Risale al periodo in cui cominciò a
- diffondersi la necessità della corresponsione di
- un pagamento a fronte dell USO del denaro.
10
11Il Cristianesimo stigmatizzò lusura accentuando
il disvalore del pagamento degli interessi a
fronte del prestito di una somma di denaro.
12Il codice Zanardelli del 1889 non prevedeva
lusura quale reatola concezione eticizzante
dello Stato fascista portò allintroduzione di
tale fattispecie nel codice Rocco.
13Testo precedente alla riforma introdotta dalla
legge del 1996 n. 108.Chiunque, approfittando
dello stato di bisogno di una persona, si fa da
questa dare o promettere sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra cosa mobile,
interessi o altri vantaggi usurari.
14Il precedente testo, inoltre, prevedevaChiunqu
e, fuori dai casi di concorso nel delitto
preveduto nella disposizione precedente, procura
ad una persona in stato di bisogno una somma di
denaro o altra cosa mobile, facendo dare o
promettere a sé o ad altri , per la mediazione un
compenso usuraio.
15Tale disposizione al contrario di quella
attualmente in vigorenon definiva la nozione di
interesse usurario.
16Spostava sullinterprete il compito di
individuare lambito applicativo della
normaulteriori difficoltà sorgevano anche per
la difficile interpretazione dei concetti
normativi di stato di bisogno e
approfittamento
17Per stato di bisogno si intendeva quella
situazione di necessità o disagio conseguente
alla mancanza dei mezzi per soddisfare le
esigenze primarie non rientrandovi quelle
economiche ed aziendali.
18Introduzione dellart. 644 bis c.p.dalla legge
del 1992 (art. abrogato dalla legge n. 108 del
1996).Chiunque fuori dai casi previsti
dallart. 644, approfittando delle condizioni di
difficoltà economica e finanziaria di persona che
svolge una attività imprenditoriale o
professionale, si fa dare o promettere sotto
qualsiasi forma per sé o per altri in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di
altra cosa mobile interessi o altri vantaggi
usurari è punito con
19Elemento oggettivo del delitto di
usuraChiunque fuori dai casi previsti
dallart. 643c.p.
20La norma rinvia al delitto di
circonvenzione di incapace che si configura
qualorataluno, per procurare a sé o ad altri
un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni
o dellinesperienza di una persona minore, ovvero
abusando dello stato dinfermità o deficienza
psichica di una persona, anche se non interdetta
o inabilitata, la induce a compiere un atto, che
importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per
altri dannoso, è punito...
21Elemento oggettivoChiunque si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per
altri, in corrispettivo di una prestazione di
denaro o di altra utilità interessi o vantaggi
usurari
22INTERESSISi tratta dei frutti civili
derivanti dal denaro. In specie, essi
rappresentano il costo del denaro poiché
integrano il corrispettivo per il suo
godimento.ALTRI VANTAGGISi identificano con
qualsiasi prestazione diversa dal denaro,
economicamente valutabile.
23Il vantaggio può anche non avere carattere
patrimoniale, ma deve essere economicamente
valutabile altrimenti non sarebbe rapportabile ad
una controprestazione.
24NATURA GIURIDICAREATO COMUNE la norma non
richiede una particolare qualifica soggettiva in
capo allagenteDI PERICOLO a c.d.
consumazione anticipataDI MERA CONDOTTA
poiché non si richiede per il suo perfezionamento
il verificarsi di un evento in senso
naturalistico.
25Configurabilità del TENTATIVOnel delitto di
usuraDIBATTITO
261. TESI SFAVOREVOLERitiene non configurabile
il tentativo del delitto di usura, poiché si
tratta di un delitto a consumazione anticipata ed
in quanto tale incompatibile con listituto
giuridico del tentativo atteso, altrimenti
opinando, leccessivo arretramento della soglia
di rilevanza penale della fattispecie così
strutturata.
27-
- 2. TESI FAVOREVOLE
- Ritiene configurabile il tentativo del delitto
di usura qualora alla richiesta di interessi o
vantaggi usurari non segua laccettazione del
soggetto passivo.
27
28MOMENTO
CONSUMATIVO DEL DELITTO DI USURADIBATTITO
291. TESI REATO A CONDOTTA FRAZIONATA (Cass. n.
41045 del 2005),Si valorizza lart. 644 ter a
tenore del quale la prescrizione decorre
dellultima riscossione sia degli interessi che
del capitale. Si ritiene si tratti di una norma
applicativa di quella di cui allart. 158 c.p.
secondo la quale la prescrizione decorre dalla
consumazione.Pertanto, lultima riscossione
segna il momento consumativo del delitto ed il
termine di decorrenza della prescrizione.
302. TESI PREVALENTE DELITTO ISTANTANEO CON
EFFETTI PERMANENTI.Lusura è un delitto
istantaneo che si consuma nel momento in cui
lagente si fa dare o promettere interessi o
altri vantaggi usurari, con effetti permanenti se
questi vengono corrisposti in proseguo di tempo
in esecuzione della iniziale promessa. (Cass.
sentenza del 1991, n. 3672).
31OGGETTO GIURIDICO INVIOLABILITA DEL
PATRIMONIOLIBERTA DI DETERMINAZIONE NEGOZIALE
DELLINDIVIDUO
32In particolare, con la fattispecie dell USURA
BANCARIA il legislatore avrebbe inteso
tutelareLORDINE ECONOMICO ,poiché attraverso
lintroduzione del tasso limite il legislatore
avrebbe voluto controllare il corretto esercizio
del credito quale strumento delleconomia
nazionale.
33Le tre forme di usura previste dallart. 644
c.p.USURA PRESUNTAUSURA CONCRETAMEDIAZIONE
USURARIA.
34Prima forma di USURA c.d. PRESUNTASi
configura qualora gli interessi dati o promessi
superino il limite massimo fissato dallo Stato.
35Il superamento oggettivo di una certa soglia
determina la rilevanza penale del fatto
36Ai fini della determinazione del tasso di
interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo e
delle spese, escluse quelle per imposte e tasse
collegate allerogazione del credito.
37Determinazione del limite di usurarietà degli
interessiart. 2 e 3 della legge 7 marzo 1996 n.
108, come modificati dal d.l. 13 maggio del 2011
n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106.
38Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca
dItalia e lUfficio Italiano dei Cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi
praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dallUfficio Italiano dei cambi e dalla Banca
dItalia ai sensi degli artt. 106 e 107 del
d.lgs. 1993 n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura
39Il limite previsto dal terzo comma dellart. 644
c. p., oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, è stabilito nel tasso medio risultante
dallultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente
alla categoria di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge
un margine di ulteriori quattro punti
percentuali. La differenza tra il limite e tasso
medio non può essere superiore a otto punti
percentuali.
40Natura giuridica della norma che prevede la
fattispecie dellusura presuntaNorma penale in
bianco
41Le norme penali in bianco sono anche dette norme
dal precetto incompleto o indeterminato in
relazione al quale rinviano ad altra fonte.
42Problema di compatibilità con la riserva di legge
in materia penaleposta a livello costituzionale
dallart. 25 Cost. nella parte in cui lart. 644
rinvia ad altra fonte subordinata, vale a dire il
decreto ministeriale, per determinare un elemento
fondamentale della fattispecie criminosa.
43Al riguardo, la Cassazione (sentenza del 2003 n.
20148) ha giudicato la questione di legittimità
costituzionale infondata in quanto ha optato per
la teoria ormai prevalente in dottrina secondo la
quale il principio della riserva di legge, in
materia penale, non è da intendersi in senso
assoluto ma solo tendenzialmente assoluto .
44Il principio, in tal caso, è sicuramente
rispettato posto che è lo stesso legislatore ad
indicare il procedimento per la determinazione
dei tassi soglia affidando al Ministero il
compito di monitorare, secondo criteri e dati
tecnici landamento dei tassi finanziari nulla
viene rimandato a scelte di opportunità e
valutazioni non fondate su criteri tecnici.La
fonte non legislativa ha dunque natura di atto
meramente ricognitivo
45Critiche da parte della Dottrina più attenta Si
sostiene, infatti, che la rilevazione trimestrale
del Tasso Effettivo globale medio non è assistita
da alcuna garanzia perché non è operata dal
Ministero competente ma si basa su una raccolta
di dati da parte di operatori non terzi come le
banche e gli intermediari finanziari inoltre si
sostiene ladozione di criteri di calcolo diversi
comporta soluzioni diverse cioè soglie
differenti. Ne consegue che le classificazioni
delle operazioni sono demandate alla scelta
discrezionale dellautorità amministrativa.
46La descrizione formale e astratta dei requisiti
strutturali dellusura presunta, data la
complessità tecnica della materia e la necessità
di continui aggiornamenti viene di fatto rimessa
alle istruzioni operative della Banca dItalia ed
allinterprete la definizione in concreto della
loro portata applicativa.
47USURA IN CONCRETO(art. 644, comma 3, c.p.)Si
configura nel caso in cui gli interessi, i
vantaggi o i compensi, pur inferiori ai limiti di
legge, risultino per le concrete modalità del
fatto o in considerazione del tasso medio
praticato per operazioni similari, comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità. Deve, inoltre,
considerarsi la condizione di difficoltà
economica e finanziaria in cui deve trovarsi il
soggetto che ha dato o promesso gli interessi.
48RATIO LEGISIntende evitare che attraverso
la previsione della corresponsione di interessi
di poco inferiori al limite legale si possa
sostanzialmente eludere la norma.In tal modo,
potranno essere sanzionate anche quelle forme di
usura che sfuggirebbero dallambito di
applicazione del delitto di usura presunta pur
essendo meritevoli di sanzione penale atteso lo
sfruttamento da parte dellagente della
situazione di difficoltà della vittima e quindi
di minore resistenza della stessa.
49Ipotesi sussidiaria rispetto alla fattispecie
principale dell usura presunta.Si pone in linea
di continuità rispetto al delitto di usura ante
riforma ex lege del 1996 n. 108 poiché ricalca i
criteri già previsti delle condizioni di
difficoltà economica o finanziaria della vittima
e della sproporzione tra le prestazioni dedotte
in contratto. Elimina lelemento che dava adito
a maggiori dubbi ermeneutici lo sfruttamento
dello stato di bisogno.
50MEDIAZIONE USURARIA(art. 644,comma 2, e 3
c.p.)Chi Fuori dai casi di concorso nel
delitto previsto dal primo comma procura a
taluno una somma di denaro o altra utilità
facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per
la mediazione un compenso usurario.
51Il legislatore sanzione la mediazione usuraria
sia con riferimento allusura presunta, sia con
riferimento allusura in concreto.Si tratta di
unautonoma fattispecie criminosa caratterizzata
dal fatto che il soggetto attivo è persona
diversa da quella che effettua la sovvenzione che
in ipotesi può essere anche perfettamente lecita.
52Leventuale concorso del mediatore nel delitto di
usura presunta o concreta rileverà ai fini della
configurabilità della fattispecie del concorso di
persone neldelitto di usura.Questa fattispecie
assorbe quella della mediazione usuraria.
53Ai fini della punibilità non si richiede che
lintermediazione sia svolta da un soggetto
professionale, lattività potendo rivestire anche
carattere del tutto occasionale.
54USURA BANCARIA
Elemento soggettivo. Effettività della
colpevolezza e non mera responsabilità da
posizione.
55Individuazione delle competenze degli organi
apicali e atti in base ai quali si determinano le
funzioni degli stessi.
56Responsabilità per condotte attive e
responsabilità per condotte omissive. In
relazione alle condotte omissive, individuazione
della posizione di garanzia.
57Condizioni di efficacia della delega e, in
particolare, condizioni che consentano di
attribuire capacità esonerante alleventuale
delega di funzioni.
58Oggetto e forme di manifestazione del dolo del
delitto di usura Dolo di condotta attiva e dolo
di condotta omissiva
59Configurabilità del DOLO EVENTUALE ante e post
riforma ex legge n. 108/96
60Condizione di rilevanza dellerrore ex art. 5 in
base alla sentenza della Corte Costituzionale n.
364/88
61Errore scusabile ed errore inescusabile elementi
utili per valutare la scusabilità o
inescusabilità dellerrore. Tema dellAGENTE
QUALIFICATO
62SENTENZA CORTE DI CASSAZIONEPENALE SEZ. II(23
novembre 2011, n. 46669).
63- PREMESSA
- Successioni di leggi penali (art.2
c.p.)Nessuno può essere punito per un fatto
che, secondo la legge del tempo in cui fu
commesso, non costituiva reato.Nessuno può
essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato e, se vi è
stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli
effetti penali.Se vi è stata condanna a pena
detentiva e la legge posteriore prevede
esclusivamente la pena pecuniaria, la pena
detentiva inflitta si converte immediatamente
nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi
dell'articolo 135. (1)Se la legge del tempo in
cui fu commesso il reato e le posteriori sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni
sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile.
64- Successione mediata di leggi penaliIndividua
quel fenomeno successorio in cui a mutare non
sono le disposizioni incriminatrici, bensì
disposizioni esterne ad esse e al contempo da
queste richiamate a qualificare un elemento
normativo della fattispecie.In questa evenienza,
la modifica che interessa direttamente la norma
extrapenale comporta, in via indiretta o mediata,
la modifica della stessa disposizione
incriminatrice.Il problema che si pone è quello
di verificare se tale vicenda successoria possa
essere assoggettata alla più benevola disciplina
di cui allart. 2 c.p., oppure se debba
applicarsi la regola generale posta dallart. 11
disp. Prel. c.c., in tema di efficacia nel tempo
della legge.
65- DIVERSE TESI1. TESI. Art. 25, Co. 2,
Costituzione e Artt. 1 e 2 c.p. fanno riferimento
a un fatto previsto dalla legge come reato. - Diritto penale del fatto
- Nelle norme penali in bianco, la violazione della
norma extrapenale contribuisce a determinare il
fatto previsto dalla legge come reato. -
66- La modifica della norma extrapenale incide
quindsi direttamente sul fatto previsto dalla
legge come reato. - Un fatto prima illecito diventa lecito, ovvero
viene disciplinato dalla legge penale in modo
diverso, più o meno favorevole al reo.
67- Secondo questa prima tesi, deve ritenersi
applicabile lart. 2 c.p. sulla base del
concetto di medesimezza del fatto criminoso
accolto dal legislatore. - Il concetto di fatto rilevante è quello di
accadimento storicamente determinato in tutti gli
aspetti rilevanti ai fini dellapplicazione della
disposizione incriminatrice, ivi compresi gli
aspetti disciplinati da norme extrapenali.
68- A sostegno di queste considerazioni, si evidenzia
che se la variazione della norma extrapenale si
rifletta in una nuova incriminazione nessuno
dubita delloperatività dellartart. 2 c.p.
precludendo lapplicazione retroattiva della
nuova disposizione incriminatrice. - Conseguentemente, alla stregua di tale lettura,
la variazione di una norma extrapenale che si
risolva in unabolitio criminis ben può essere
attratta alla disciplina dellart. 2, comma 2,
c.p., identica essendo la nozione di fatto
accolta da questultima norma
69- 2. TESI Si critica la tesi precedente poiché
comporta unindiscriminata estensione a tutte le
norme extrapenali richiamate dalle norme
incriminatrici dellapplicazione della disciplina
di cui allart. 2 c.p., senza apprezzare il
permanere o meno del giudizio di disvalore. Tale
disciplina può applicarsi solo nel caso in cui la
variazione legislativa abbia avuto unincidenza
sul giudizio di disvalore espresso dal
legislatore penale.
70- Tale tesi, tuttavia, introduce elementi di
incertezza, legati a giudizi di valore
sullincidenza della modifica normativa sul
disvalore penale astratto.
71- 3. TESI
- Sottolinea come le norme extrapenali di regola
non apportino alcun elemento aggiuntivo al
nucleo di disvalore espresso dalla fattispecie
incriminatrice. Al contrario, tali norme incidono
solo sui dati di fatto presupposti per
lapplicazione della fattispecie penale
incriminatrice.
72- Di conseguenza, la variazione legislativa che
interessi tali disposizioni potrà interessare
solo lapplicabilità o meno della norma
incriminatrice ad una determinata situazione
concreta, in atto in quel momento - viceversa, non incidendo sulla fattispecie legale
astratta, tale variazione non potrà essere
sussunta nellalveo di applicabilità dellart. 2
c.p. -
- Tale tesi è quella oggi sostanzialmente accolta
dalla giurisprudenza.
73- Secondo la giurisprudenza prevalente, la regola è
quella della non applicabilità - della disciplina dellart. 2 c.p. alle modifiche
relative a norme extrapenali, con due eccezioni - Quando le norme extrapenali siano integratrici
del precetto e formino un corpo unico con la
norma penale (si pensi alla violazione di legge,
elemento costitutivo di fattispecie dellabuso
dufficio ex art. 323 c.p.) - Quando la retroattività della modifica della
norma extrapenale sia espressamente prevista (ad
esempio, con normativa transitoria).
74- Una riflessione critica sullorientamento
prevalente della giurisprudenza - E vero che lart. 25, co. 2 Costituzione, vieta
solo la retroattività della norma penale
incriminatrice e non lultrattività di una norma
penale in bianco, che continua ad applicarsi ai
fatti commessi durante la sua vigenza, nonostante
la modifica della norma extrapenale. - Tuttavia, il principio di uguaglianza sancito
dallart. 3 Costituzione impone di non
discriminare condotte omogenee sul mero
presupposto del tempo in cui sono attuate.
75- In sostanza, secondo la giurisprudenza, un
fatto che non costituisce più reato, in esito
alla modifica di una norma extrapenale, sia
invece ancora da ritenere illecito penale con
riferimento alle condotte poste in essere durante
la vigenza della precedente disciplina. - La compatibilità di tale conclusione con lart. 3
della Costituzione andrebbe probabilmente
approfondita.
76 Corte di Cassazione 23.11.2011
- 1. QUESTIONE
- La sentenza, in prima battuta, affronta la
tematica dellapplicabilità della nuova normativa
introdotta con il D.L. del 13 maggio 2011 n. 70,
poi, convertito in legge in data 7 luglio del
2011 n. 106, alle fattispecie di usura bancaria
commesse prima dellentrata in vigore della nuova
normativa.
77- In particolare, la Corte ha ritenuto fondamentale
premettere che Listituto della successione
delle legge penali riguarda la successione nel
tempo delle norme incriminatrici tra le quali non
rientrano le vicende successorie di norme
extrapenali che non integrano la fattispecie
incriminatrice né quelle di atti o fatti
amministrativi che, pur influendo sulla
punibilità o meno di determinate condotte, non
implicano una modifica della disposizione
sanzionatoria penale, che resta, pertanto,
immutata e quindi in vigore.
78- Con riferimento alla norma di cui all art.
644 c. p., la Corte senza soluzione di continuità
rispetto alla giurisprudenza e alla dottrina
maggioritarie, ha ritenuto che - configura una norma penale in bianco il cui
precetto è destinato ad essere completato da un
elemento esterno, che completa la fattispecie
incriminatrice giacché rinvia, al fine di
adeguare gli obblighi di legge alla
determinazione del tasso soglia, ad una fonte
diversa da quella penale, con carattere di
temporaneità, con la conseguenza che la
punibilità della condotta non dipende dalla
normativa vigente al momento in cui viene emessa
la decisione, ma dal momento in cui avviene
laccertamento con esclusione dellapplicabilità
del principio di retroattività della legge più
favorevole.
79- In altri termini, il fatto che costituisce usura
deve essere valutato - con riferimento al tasso soglia esistente quando
lo stesso viene posto in essere - alla normativa extrapenale allepoca vigente,
non rilevando le modifiche successive.
80- La Corte si chiede, infatti, se alla luce
dellart. 2, comma 3, c.p. in caso di successione
di norme extrapenali integratrici del precetto
penale, debba trovare applicazione la normativa
precedente o successiva al fine della punibilità
della condotta realizzata sotto la vigenza della
normativa preesistente e sul punto chiarisce che
lapplicazione del principio di retroattività
della legge penale più favorevole, sancito
dallart. 2 c. p., comma 3, presuppone una
modifica in via generale della fattispecie
incriminatrice, cioè di quelle norme che
definiscono il reato nella sua struttura
essenziale e circostanziata, comprese le norme
extrapenali che la integrano
81- Alla luce di quanto esposto la Corte ha ritenuto
che la modifica della normativa secondaria
avvenuta con il D.L. n. 70 del 2011, poi
convertito in legge, non trova applicazione
retroattiva ex art. 2 c.p., comma 2, non
modificandosi la norma incriminatrice, essendo il
tasso soglia variabile anche con riferimento a
valutazioni di carattere economico che hanno
valore, ai fini della individuazione del tasso
usurario, per larco temporale di applicazione
della relativa normativa e non vengono meno a
seguito della successiva modifica di tali limiti
che hanno validità solo per il periodo
successivo .
82- Preso atto, dunque, che la giurisprudenza di
legittimità sul punto non segue un orientamento
uniforme ritiene di aderire allorientamento che
afferma linapplicabilità del principio previsto
dallart. 2,comma 3, c.p. in caso di successione
nel tempo di norme extrapenali integratrici del
precetto penale, che non incidano sulla struttura
essenziale del reato, ma comportino
esclusivamente una variazione del contenuto del
precetto delineando la portata del comando.
83- Il principio esposto dallart. 2, comma 3, c.p.
troverebbe applicazione solo nella diversa
ipotesi in cui la nuova disciplina, anziché
limitarsi a regolamentare diversamente i
presupposti per lapplicazione della norma
penale, modificando i criteri di individuazione
del tasso soglia avesse esclusa lilliceità
oggettiva della condotta. Invece, la nuova
disciplina non ha inteso sminuire il disvalore
sociale della condotta posta in essere sotto la
vigenza della normativa precedente, ma solo per
il futuro i presupposti per lapplicazione della
norma incriminatrice penale.
84- I criteri di individuazione del tasso soglia
precedenti alla modifica normativa sono
riconducibili a una condotta penalmente
sanzionata perché ritenuta comunque ricollegabile
alla tutela del bene protetto dalla disciplina
del reato di usura la relativa normativa è
caratterizzata dalla natura formale dei criteri
di individuazione del tasso soglia, accentuando
lesigenza di valutare il disvalore con
riferimento alle condotte relative alla
determinazione del tasso soglia vigente al
momento del fatto non trattandosi di una vera e
propria abrogatio criminis.
85- La successione di norme extrapenali determina
esclusivamente una variazione del contenuto del
precetto con decorrenza dalla emanazione del
successivo provvedimento e, in tale ipotesi, non
viene meno il disvalore penale del fatto
anteriormente commesso.
86- Alla luce di quanto esposto, la Corte ha quindi
ritenuto che la modifica della normativa
secondaria avvenuta con il D.L. n. 70 del 2011,
poi convertito in legge, non trova applicazione
retroattiva ex art. 2 c.p., comma 2, non
modificandosi la norma incriminatrice, essendo il
tasso soglia variabile anche con riferimento a
valutazioni di carattere economico che hanno
valore, ai fini della individuazione del tasso
usurario, per larco temporale di applicazione
della relativa normativa e non vengono meno a
seguito della successiva modifica di tali limiti
che hanno validità solo per il periodo
successivo .
87- La norma secondaria abrogata resta, infatti,
vigente, per il periodo anteriore alla
abrogazione, impedendo, per lo stesso periodo,
l'applicazione della nuova normativa, in quanto
sarebbe contrario al sistema considerare
ampliato, ora per allora, il raggio di azione di
quest'ultima norma, non differenziando la
punizione dei fatti commessi sotto il vigore
della legge abrogatrice da quelli commessi
successivamente.
88- La portata dell'intervento innovativo sulla
determinazione dei criteri di individuazione del
tasso soglia e la mancanza di norme transitorie,
certamente non dovuta a disattenzione, denotano
che si è voluto dare alla normativa (che ha
introdotto un regime maggiormente favorevole agli
istituti bancari in relazione al reato di usura)
operatività con esclusivo riferimento a condotte
poste in essere dopo la sua entrata in vigore,
senza produrre effetti su preesistenti
situazioni, regolate dalla normativa precedente.
89Considerazione
- Alla luce dellorientamento della Suprema Corte
- Un fatto ormai lecito, a causa della modifica
della legge extrapenale alla quale la norma
penale in bianco fa riferimento, resta illecito
penale per le condotte poste in essere durante la
vigenza della precedente disciplina. - Resta aperta la questione del rispetto dellart.
3 Costituzione e del principio di uguaglianza
non discriminare condotte omogenee sul mero
presupposto del tempo.
90- 2. QUESTIONE
- Un altro aspetto fondamentale trattato dalla
sentenza della Suprema Corte in oggetto concerne
la determinazione del tasso di interesse usurario
ai sensi dellart. 644, comma 4, c.p. con
riferimento alla necessità di computare a tal
fine la commissione di massimo scoperto.
91- Natura giuridica della commissione di massimo
scoperto. - Dal punto di vista tecnico bancario e secondo
le istruzioni della Banca dItalia la CMS
costituisce il corrispettivo pagato dal cliente
per compensare lintermediario dellonere di
dover essere sempre in grado di fronteggiare una
rapida espansione nellutilizzo dello scoperto di
conto.
92- Al riguardo occorre prima puntualizzare alcuni
aspetti. - In giurisprudenza, ormai da tempo, sussiste un
acceso dibattito concernente la commissione di
massimo scoperto.Diverse pronunce avevano
disapplicato parzialmente i decreti ministeriali
e le istruzioni della Banca dItalia in essi
recepite poiché, a dispetto del disposto
normativo di cui allart. 644 c.p., escludevano
dal computo del tasso relativo ai rapporti di
affidamento in conto corrente bancario la
commissione di massimo scoperto.
93- In realtà, si è evidenziato si tratterebbe di una
somma ulteriore, da aggiungere allinteresse
corrispettivo, rapportato alla somma messa a
disposizione dellaffidato. Quindi si somma al
pagamento degli interessi corrispettivi e
concorre a formare il prezzo complessivo che il
cliente della banca deve sostenere per
sottoscrivere un contratto di apertura di credito
regolato in conto corrente.
94- Pertanto, l interpretazione operata dalla Banca
dItalia volta ad escludere la CMS dal tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge
sullusura, così prevedendo una rilevazione
separata per tale onere, è stata dalla
giurisprudenza più volte considerata extra legem. - Anche la sentenza in questione chiamata a
pronunciarsi su tale aspetto ha evidenziato che
95- anche la CMS deve essere tenuta in considerazione
quale fattore potenzialmente produttivo di usura,
essendo rilevanti ai fini della determinazione
del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente
sopporta in relazione all'utilizzo del credito,
indipendentemente dalle istruzioni o direttive
della Banca d'Italia (circolare della Banca
d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si
prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata
ai fini della determinazione del tasso effettivo
globale degli interessi, traducendosi in un
aggiramento della norma penale che impone alla
legge di stabilire il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari.
96- Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia
non rappresentano una fonte di diritti ed
obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti
bancari si conformino ad una erronea
interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in
una circolare, non può essere esclusa la
sussistenza del reato sotto il profilo
dell'elemento oggettivo. - Le circolari o direttive, ove illegittime e in
violazione di legge, non hanno efficacia
vincolante per gli istituti bancari sottoposti
alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure
quale mezzo di interpretazione, trattandosi di
questione nota nell'ambiente del commercio che
non presenta in se particolari difficoltà, stante
anche la qualificazione soggettiva degli organi
bancari e la disponibilità di strumenti di
verifica da parte degli istituti di credito.
97- La materia penale è dominata esclusivamente dalla
legge e la legittimità si verifica solo mediante
il confronto con la norma di legge (art. 644
c.p., comma 4) che disciplina la determinazione
del tasso soglia che deve ricomprendere le
remunerazioni a qualsiasi titolo", ricomprendendo
tutti gli oneri che l'utente sopporti in
connessione con il credito ottenuto e, in
particolare, anche la CMS che va considerata
quale elemento potenzialmente produttivo di usura
nel rapporto tra istituto bancario e prenditore
del credito.
98- Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal Tasso
Effettivo Globale Medio della CMS ai fini della
determinazione del tasso usuraio,
indipendentemente dalle circolari e istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia al riguardo.
99- La Corte di Cassazione, dunque, nel caso di
specie ha ritenuto accertata la sussistenza
oggettiva del delitto di usura bancaria per
superamento dei tassi soglia calcolato tenendo
conto anche della CMS. - Acclarata tale circostanza, la Cassazione si è
posta il quesito ulteriore circa la sussistenza
dellelemento soggettivo del delitto in questione
in capo agli organi apicali della Banca.
100- 3. QUESTIONE
- Con riferimento alla posizione del presidenti
dei consigli di amministrazione delle banche
interessate ha chiarito che costoro non possono
invocare l'inevitabilità dell'errore sulla legge
penale svolgendo attività in uno specifico
settore rispetto al quale gli organi di vertice
hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla
normativa esistente, essendo loro attribuiti, dai
relativi statuti, poteri in materia di erogazione
del credito, rientranti nell'ambito dei più
generali poteri di indirizzo dell'impresa,
101- Sussiste in capo agli stessi una posizione di
garanzia essendo gli interessi protetti dalla
norma incriminatrice soggetti alla sfera d'azione
e di potenziale controllo dei presidenti e legali
rappresentanti degli istituti di credito.
102- La specifica competenza che connota o deve,
comunque, connotare gli organi di vertice della
banca, consente di individuare negli stessi i
garanti primari della corretta osservanza delle
disposizioni di legge in tema di usura,
indipendentemente dalla suddivisione dei compiti
al1 interno dell'istituto che non esonera i
vertici dall'obbligo di vigilanza e controllo
della osservanza delle disposizioni di leggi,
segnatamente in tema di superamento del tasso
soglia.
103- A seguito della riforma societaria (L. 3 ottobre
2001, n. 366 e D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) la
struttura delle società e quindi anche degli
istituti bancari può seguire il modello c.d.
dualistico con la possibilità di attribuzione
diretta, senza quindi delega da parte dell'organo
apicale, ad altri organismi, quali ad esempio i
comitati direttivi o i comitati centrali, con
compiti di gestione sottratti alla sfera di
ingerenza del consiglio di amministrazione e del
suo presidente.
104- Tuttavia, il mancato controllo e vigilanza su
specifiche questioni concernenti l'erogazione del
credito, quali la determinazione del tasso di
usura, rientrando tra le funzioni specifiche
delle banche, sono ricomprese nell'alveo di
competenza degli organi di vertice,
indipendentemente dal decentramento di tali
funzioni a altri organismi sottordinati e interni
alla banca, con possibilità di affermare, in caso
di omissione di controllo, in quest'ultimo caso,
quantomeno la corresponsabilità, sotto il profilo
penale di tali organi verticistici, ricadendo
tale omissione nella sfera di azione dell'art. 40
c.p., comma 2, secondo cui "non impedire un
evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo".
105- E' attribuibile ai presidenti degli istituti
bancari e dei relativi consigli di
amministrazione una c.d. "posizione di garanzia",
in quanto la formale rappresentanza dell'istituto
bancario, se non accompagnata da poteri di
decisione o gestione operativa, appare totalmente
priva di significato nell'ottica della tutela di
interessi che ricevono protezione penale. Si deve
quindi affermare che i presidenti delle banche,
quali persone fisiche, siano garanti agli effetti
penali, cioè tenuti a rendere operativa una
posizione di garanzia, che, in ultima analisi, fa
capo all'ente, centro d'imputazione dell'attività
di erogazione del credito nell'ambito della quale
ben può essere ravvisata la violazione del
precetto penale anche in capo ai predetti organi.
106- Tale rilievo è valido anche nel caso in cui non
risultino attribuite, dalla legge o dagli statuti
dei singoli enti, specifiche attribuzioni ad
altro organo, senza possibilità di interferenze
da parte di altri organismi, ancorché posti in
posizione apicale rispetto all'organo subordinato
competente per determinate materie, in un'ottica
monistica, in cui anche la gestione operativa
dell'istituto spetta al consiglio di
amministrazione.
107- Anche nel caso in cui, in base a norme
statutarie, l'azienda sia stata suddivisa in
distinti settori e servizi, così come avviene
solitamente nelle banche di notevoli dimensioni
con l'istituzione di una direzione generale a cui
vengono affidati specifici compiti, e a cui siano
stati preposti soggetti qualificati idonei, con
poteri e autonomia per la gestione di determinati
affari, può ravvisarsi una responsabilità penale
nei confronti del presidente del consiglio di
amministrazione o dei suoi componenti, in virtù
dei poteri di indirizzo e coordimento e, più in
generale "di garanzia", a tutela dell'osservanza
delle norme di legge.
108- Gli istituti di credito di rilievo nazionale sono
generalmente strutturati in base a una complessa
organizzazione amministrativa e funzionale con
una suddivisione di compiti essendo demandati
solitamente agli organi di vertice funzioni di
rappresentanza generale (generalmente in capo al
presidente), di governance strategica (in capo al
consiglio d'amministrazione) e controllo (in capo
al collegio dei revisori).
109- Gli organi centrali sovente sono strutturati in
un sottosistema che, a sua volta, comprende
direzione generale e direzioni centrali con
compiti gestionali e operativi e varie gestioni
periferiche, così come solitamente avviene per
l'erogazione del credito e la determinazione dei
relativi tassi. E' compito degli organi apicali
vigilare e impedire che venga superato il tasso
soglia, mentre l'applicazione delle relative
condizioni può essere demandata agli organi
gestionali, .
110- In tal caso, è ravvisabile in capo al presidente
o al consiglio di amministrazione un potere di
controllo gestionale sull'attività della
direzione generale o centrale commerciale con
specifico riferimento alla determinazione dei
tassi di interesse, anche se a termini statutari
tali organismi sottordinati abbiano autonomia
gestionale operativa, con conseguente
responsabilità penale concorrente degli organi
apicali ove venga superato il tasso soglia degli
interessi in ordine alla erogazione del credito
alla clientela.
111- In mancanza di specifiche attribuzioni agli
organi di vertice delle banche, nessuna delega
era necessaria per attribuire alla direzione
generale o centrale della stessa la competenza a
determinare le condizioni da applicare alla
clientela e, quindi, anche i relativi tassi
soglia, trattandosi di competenze autonomamente
attribuite dallo statuto o da altre norme
regolamentari a tali organi sottordinati.
112- Tali norme statutarie, tuttavia, non esonerano,
come già evidenziato, i Presidenti delle Banche
dal controllo gestionale generale relativo alla
determinazione del tasso soglia e dalla
responsabilità, sia penale sia civile connessa al
suo superamento, anche se non hanno concretamente
partecipato alla determinazione dei tassi di
interesse con riferimento ai singoli clienti.
113- La Suprema Corte ravvisa dunque una posizione di
garanzia ai sensi dellart. 40, co. 2, c.p., con
riferimento a un delitto, quale quello di usura,
di mera condotta e tradizionalmente ritenuto
privo di evento in senso naturalistico.
114- Levento rispetto al quale il Presidente del
C.d.A. assume la posizione di garanzia è il
superamento del tasso soglia, quindi, in
sostanza, levento in senso giuridico, che viene
a coincidere con loffesa del bene giuridico
tutelato.
115- Un evento del genere è ovviamente presente in
tutti i reati, per cui linterpretazione offerta
dalla Suprema Corte consente di ravvisare
posizioni di garanzia anche rispetto a reati di
mera condotta, privi di evento in senso
naturalistico.
116- Lelemento soggettivo secondo la Suprema Corte
- Non è scusabile, in linea di principio, da
parte di un istituto di credito, l'errore
riferibile al calcolo dell'ammontare degli
interessi usurari trattandosi di interpretazione
che, oltre ad essere nota all'ambiente bancario,
non presenta in sé particolari difficoltà.
117- Tale dovere è particolarmente rigoroso nei
confronti degli organi di vertice della banca,
essendo per costoro particolarmente accentuato il
dovere di informazione sulla legislazione in
materia, esistendo sempre un obbligo incombente
su chi svolge attività in un determinato settore
di informarsi con molta diligenza sulla normativa
esistente e, nel caso di dubbio, di astenersi dal
porre in essere la condotta.
118- Invece, la scusabilità dell ignoranza e
l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta
ogniqualvolta l'errore sia stato originato da un
comportamento positivo degli organi
amministrativi o da un complessivo pacifico
orientamento giurisprudenziale da cui l'agente
abbia tratto il convincimento della correttezza
della interpretazione e, conseguentemente della
liceità del comportamento futuro in forza della
sentenza n. 364 del 1988 della Corte
Costituzionale.
119- La Consulta, con la sentenza 24 marzo 1988 n. 364
e con la successiva sentenza 22 aprile 1992 n.
185, ha attribuito rilevanza alla sola "ignoranza
inevitabile" della legge penale (art. 5 c.p.). A
tal fine, come già puntualizzato dalle Sezioni
unite (sentenza 10 giugno 1994, Calzetta), per
stabilirne i presupposti e i limiti, deve
ritenersi che per il comune cittadino
l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta in
tutte le occasioni in cui l'agente abbia assolto,
con il criterio della normale diligenza, al
cosiddetto "dovere di informazione", attraverso
l'espletamento di qualsiasi utile accertamento
per conseguire la conoscenza della legislazione
vigente in materia.
120- Invece, per tutti coloro che svolgono
professionalmente una determinata attività, tale
dovere è particolarmente rigoroso, incombendo su
di essi, in ragione appunto della loro posizione,
un obbligo di informarsi con tutta la diligenza
possibile e essi rispondono dell'illecito anche
alla stregua della culpa levis in questa seconda
situazione, occorre cioè, ai fini della
scusabilità dell'ignoranza, che da un
comportamento positivo degli organi
amministrativi o da un complessivo pacifico
orientamento giurisprudenziale l'agente abbia
tratto il convincimento della correttezza
dell'interpretazione normativa e,
conseguentemente, della liceità del comportamento
tenuto.
121- Per l'effetto, venendo al caso di specie, va
riconosciuta la pretesa buona fede nei confronti
degli organi apicali delle banche, in forza delle
circolari della Banca d'Italia e dei Decreti
ministeriali dell'epoca che non comprendevano la
CMS nel calcolo del tasso soglia usurario e da
una consolidata giurisprudenza di merito,
previgente ai fatti di causa, che escludeva
nell'atteggiamento delle banche alcuna ipotesi di
reato, assolvendo gli operatori bancari a ogni
livello o non ravvisando gli estremi per iniziare
l'azione penale.
122- In particolare la circolare della Banca d'Italia
del 30.9.1996, aggiornata al dicembre 2002 e in
vigore fino al secondo trimestre 2009
(trattamento degli onere e delle spese), prevede,
tra l'altro, al punto C5, che la commissione di
massimo scoperto non entrava nel calcolo del TEG,
venendo rilevata separatamente, espressa in
termini percentuali.
123- Tale metodologia per il calcolo del TEG applicata
dalla Banca d'Italia, fin dalla prima
rilevazione, è stata posta a fondamento dei
decreti ministeriali nei quali è contenuta la
rilevazione trimestrale del tasso effettivo
globale medio in base al quale è stabilito il
limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3,
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari,
ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2,
comma 1. - Fin dal primo decreto Ministeriale (D.M. 22 marzo
1997) il Ministro del Tesoro determinava la
tabella dei tassi di interesse effettivi globali
medi, precisando che "i tassi non sono
comprensivi della commissione di massimo scoperto
eventualmente applicata".
124- Solamente col D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art.
2 bis, comma 1, convertito nella L. 28 gennaio
2009, n. 2 si prevede che "te commissioni ...
comunque denominate ... sono comunque rilevanti
ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c.,
dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n.
108, artt. 2 e 3".
125- La Banca d'Italia, solo nell'agosto 2009, in
applicazione di tale nuova normativa ha emanato
le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi
globali medi ai sensi della legge sull'usura,
ricomprendendo nel calcolo delle varie voci la
commissione di massimo scoperto, correggendo una
prassi amministrativa difforme.
126- Dunque ha ritenuto la Corte che nel caso di
specie, invece, in mancanza di un orientamento
giurisprudenziale di legittimità, sia civile che
penale, all'epoca, che ritenesse illecita tale
prassi bancaria, sviluppatosi poi
successivamente, nessuna censura di mancanza di
doverosa prudenza può essere posta a carico dei
Presidenti delle banche e, in base a tale duplice
valutazione, non può ritenersi violato il dovere
di diligenza nella ricostruzione dei criteri
applicabili ai fini della individuazione del
tasso soglia a carico degli organi di vertici
degli istituti bancari. - Devono, quindi, ritenersi mancare, stante le
vicende richiamate a fondamento della buona fede
dei ricorrenti, profili di colpa incompatibili
con la pronuncia liberatoria.
127- Tuttavia, Accertata la sussistenza del fatto
reato sotto il profilo oggettivo da parte degli
istituto di credito, trattandosi comunque di
illecito avente rilevanza civilistica, non
rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato
accertato il responsabile penale della condotta
illecita, in quanto l'azione, risarcitoria civile
ben potrà essere espletata nei confronti degli
istituti interessati che rispondono, comunque, ex
art. 1118 e 1228 c.c., del fatto dei propri
dipendenti.
128- Il rilievo della personalità della attività
bancaria sbiadisce mentre emerge il ruolo
preponderante svolto dalla corretta
proceduralizzazione di un'attività collettiva,
comunque imputabile all'istituto.
129- Su questa base la responsabilità della banca
sussiste per il solo fatto che il danno ingiusto
si è verificato per una condotta comunque alla
stessa imputabile, dovendosi limitare
l'apprezzamento della condotta dolosa o colposa
(poco importa tale distinzione ai fini
civilistici), alla comparazione tra standards
normativi - come nella fattispecie in cui viene
in rilievo la violazione dell'art. 644 c.p.,
comma 4, - situazione concreta, idonea a far
ricadere sulla banca anche il rischio dei c.d.
"danni anonimi", cioè di cui non sia stato
individuato il responsabile
130- Ulteriore profilo, non trattato dalla Suprema
Corte, in quanto estraneo alla contestazione. - CONFIGURABILITA DELLA RESPONSABILITA
AMMINISTRATIVA DELLA BANCA AI SENSI DEL D.LGS.
231/2001.
131CONCLUSIONI
- Nella condotta posta in essere dalle Banche sono
ravvisabili gli estremi dellelemento oggettivo
del delitto di usura di cui allart. 644 c.p.
132- La commissione di massimo scoperto concorre a
determinare il tasso globale medio ai fini della
determinazione del tasso soglia usurario,
nonostante la circolare della Banca dItalia del
1996 e i conseguenti decreti ministeriali che lo
escludevano.
133- La modifica normativa di cui al D.L. 70/2011,
convertito dalla L. 106/2011 non ha realizzato
unabrogatio criminis ai sensi dellart. 2 c.p.
134- I presidenti dei C.d.A. delle Banche rivestono
una posizione di garanzia ai sensi dellart. 40,
co. 2, c.p. - Risulta quindi integrato lelemento oggettivo del
delitto di usura, del quale, quindi, potrebbero
rispondere anche i Presidenti dei C.d.A., per
omesso controllo, funzione non delegabile
135- Sotto il profilo soggettivo, tuttavia, la
circolare della Banca dItalia del 1996 e i
conseguenti decreti ministeriali, nonché
liniziale orientamento della giurisprudenza,
consentono di escludere il dolo. -