CONSIGLIO DELL - PowerPoint PPT Presentation

1 / 40
About This Presentation
Title:

CONSIGLIO DELL

Description:

consiglio dell ordine degli avvocati di roma scuola forense v.e. orlando avv. valeria simeoni atto di appello nell interesse dell imputato – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:94
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 41
Provided by: valer221
Category:
Tags: consiglio | dell | scuola

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: CONSIGLIO DELL


1
CONSIGLIO DELLORDINE DEGLI AVVOCATI DI
ROMASCUOLA FORENSE V.E. ORLANDOAVV. VALERIA
SIMEONIATTO DI APPELLO NELLINTERESSE
DELLIMPUTATO 30.4.2014
2
Lipotesi di reato contestata a Tizio è quella
di favoreggiamento personale ai sensi degli artt.
81 cpv., 378 c.p., 61 n. 9 c.p. In particolare,
secondo lipotesi accusatoria Tizio colonnello
dei carabinieri presso il Servizio, dopo la
consumazione del sequestro di persona in danno di
Caio, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, aiutava due suoi superiori ed
altri sconosciuti appartenenti al Servizio ad
eludere le investigazioni dellAutorità in
particolare Tizio, avendo appreso che due suoi
superiori erano sottoposti ad indagini
preliminari per il sequestro di persona avvenuto
nei confronti di Caio circa due anni prima,
consentiva che gli stessi utilizzassero
lapparecchio di telefonia mobile del Servizio
che egli aveva in dotazione per scambiarsi
informazioni sul procedere delle indagini in
corso per il sequestro, per concordare
prospettazioni difensive, per indurre potenziali
testimoni a dichiarare il falso ove convocati
dallA.G..
2
3
A Tizio era altresì contestata laggravante di
cui allart. 61 n. 9 c.p., per aver commesso il
fatto con violazione dei doveri inerenti la sua
qualità di pubblico ufficiale, in quanto
appartenente al Servizio. Allesito del giudizio
di primo grado, il Tribunale in composizione
condannava Tizio alla pena di anni tre di
reclusione, oltre che allinterdizione dei
pubblici uffici per 5 anni. Il Tribunale negava
le attenuanti generiche, mentre riconosceva la
circostanza aggravante comune dellart. 61 n. 9
c.p.. Tizio è stato altresì condannato al
risarcimento dei danni in favore delle parti
civili costituite Caio e della moglie Beta.
4
Al riguardo, risulta in atti che la condanna per
favoreggiamento nei confronti di Tizio si fonda
esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche
disposte sulle utenze in uso a funzionari del
Servizio nel corso delle indagini preliminari
relative al delitto di sequestro di persona,
contestato a imputati diversi da Tizio, che sono,
in realtà, radicalmente inutilizzabili. Il
Tribunale ha, infatti indicato quali FONTI DI
PROVA della condanna di Tizio per
favoreggiamento solo le intercettazioni
telefoniche, poi acquisite in dibattimento.
5
(Articoli 581 e ss. c.p.p.) Ecc.ma Corte di
Appello di Proc. pen. n.
Reg. Gen. Trib
Sentenza Trib n. Atto di appello
nellinteresse di Tizio Il sottoscritto Tizio e
il sottoscritto difensore di Tizio nel
procedimento in epigrafe, Avvocato, come da
nomina con contestuale procura speciale in calce
al presente atto, del quale costituisce parte
integrante, con il presente atto,propongono
appelloavverso la sentenza n. pronunciata dal
Tribunale di ,in composizione monocratica,
sezione, giudice dott. ..
6
in data con la quale Tizio, imputato per il
reato di cui agli artt. 81 cpv., 378 c.p., 61 n.
9 c.p., (circostanza aggravante comune), è stato
condannato, previa esclusione delle circostanze
attenuanti generiche, alla pena di anni tre di
reclusione, nonché allinterdizione dei pubblici
uffici per anni 5. Tizio è stato altresì
condannato al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili costituite Caio e della moglie
Beta. Con il presente atto di appello, si
impugnano altresì, ai sensi dellart. 586 c.p.p.,
le ordinanze pronunciate nel corso del
dibattimento dal Tribunale di nel procedimento
indicato in epigrafe in data ., con le quali è
stata ammessa la costituzione di parte civile di
Caio e Beta anche nei confronti di Tizio per il
reato di cui allart. 378 c.p. a lui contestato.
7
  • Lappello si riferisce a tutti i capi e punti
    della sentenza impugnata relativi
  • allaffermazione di penale responsabilità di
    Tizio per il reato di cui al capo
    dellimputazione e alla conseguente condanna alla
    pena principale e a quella accessoria.
  • In particolare, tra laltro, come sarà
    specificato nei motivi che seguono, si impugnano
    tutti i punti della sentenza relativi
  • Alla violazione della normativa in materia di
    segreto di Stato ai sensi della L. 124/2007 e
    delle sentenze della Corte Costituzionale n.
    106/2009, 24/2014 e alla dichiarazione di non
    doversi procedere nei confronti di Tizio per la
    sussistenza del segreto di Stato.
  • allaffermazione di responsabilità penale di
    Tizio per il reato di favoreggiamento a lui
    contestato, con riferimento allutilizzazione di
    intercettazioni telefoniche per il reato di
    favoreggiamento contestatogli, sulle quali si
    fonda in modo esclusivo la sentenza di condanna
    nei confronti di Tizio, di cui si deduce
    linutilizzabilità radicale

8
  • per la violazione del segreto di Stato ai sensi
    dellart. 41 L. 124/2007 e dellart. 202 c.p.p.
    (Corte Costituzionale 106/2009 e Corte
    Costituzionale n. 24/2014), sia per violazione
    degli artt. 266, e 4 c.p.p.
  • allentità della pena principale e della
    conseguente pena accessoria
  • al mancato riconoscimento delle circostanze
    attenuanti generiche prevalenti sulla contestata
    aggravante comune di cui allart. 61 n. 9 c.p.
  • alla condanna di Tizio al risarcimento dei danni
    a favore delle parti civili costituite
  • La sentenza impugnata è infatti illegittima per i
    seguenti

9
MOTIVIIViolazione della normativa in materia
di segreto di Stato ai sensi della L. 124/2007 e
dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale
nelle sentenze n. 106/2009 e 24/2014 poiché le
intercettazioni telefoniche sulle quali si fonda
la sentenza di condanna di Tizio sono
inutilizzabili in quanto si riferiscono,
direttamente o indirettamente, ad ambiti coperti
dal segreto di Stato I. 1 Le sentenza della
Corte Costituzionale n. 106/2009 e 24/2014 e
larea coperta dal segreto di StatoNel
procedimento penale in oggetto, Tizio non
indagato né imputato per lipotesi del sequestro
di persona, veniva condannato alla pena di anni
tre di reclusione per il reato di favoreggiamento
personale ai sensi degli artt. 81 cpv., 378 c.p.,
con la sola circostanza aggravante comune
dellart. 61 n. 9 c.p., per aver agito con
violazione dei doveri inerenti la sua qualità di
pubblico ufficiale, in quanto appartenente al
Servizio.
10
Al riguardo, risulta in atti che le uniche
fonti di prova dellipotesi di reato contestata a
Tizio sono intercettazioni telefoniche effettuate
sulla utenza di servizio dellAmministrazione di
appartenenza, in uso temporaneo ai funzionari del
Servizio, ritenute nella sentenza impugnata di
insuperabile rilevanza probatoria, in realtà
totalmente INUTILIZZABILI per la violazione del
segreto di Stato ai sensi dellart. 41 L.
124/2007 e dellart. 202 c.p.p.. Tali
intercettazioni si riferiscono, infatti, ad
ambiti coperti dal segreto di Stato, come
precisato dalla Corte Costituzionale nelle
sentenze n. 106/2009 e 24/2014.
10
11
In estrema sintesi, la Corte Costituzionale con
la sentenza n. 106/2009 pronunciata in esito a
conflitti di attribuzioni insorti tra poteri
dello Stato nel medesimo procedimento, ha
evidenziato che il segreto di Stato non ha mai
avuto ad oggetto il reato di sequestro di persona
in sé, accertabile dallAutorità Giudiziaria nei
modi ordinari, bensì una serie di aspetti in
qualche modo collegati direttamente e
indirettamente al fatto di reato stesso e
attinenti ai rapporti tra Servizi italiani e
stranieri e agli assetti operativi e
organizzativi (interna corporis) del Servizio
italiano.
11
12
La Corte Costituzionale evidenzia, altresì,
...con la conseguenza, quanto alla fonte di
prova in questione, dello sbarramento al potere
giurisdizionale derivante dalla opposizione e
dalla conferma, ritualmente intervenuti del
segreto di Stato.In particolare, per quanto
concerne la pur ritenuta legittimità formale
delle intercettazioni telefoniche acquisite
durante le indagini preliminari, la Corte ha
precisato con riferimento alla concreta
utilizzabilità processuale del contenuto delle
intercettazioni disposte dagli inquirenti che
l'Autorità giudiziaria non potrà comunque porre
a fondamento delle sue determinazioni, in
qualsiasi momento della scansione processuale,
elementi conoscitivi che dovessero risultare
coperti dal segreto di Stato.
13
In estrema sintesi, pertanto, come ha sancito la
Corte Costituzionale, la conferma del segreto di
Stato inibisce allAutorità giudiziaria
lacquisizione delle fonti di prova, nonché
lutilizzazione delle fonti di prove già
acquisite, ivi comprese le intercettazioni
telefoniche, che si riferiscano, direttamente o
indirettamente, allarea coperta dal segreto di
Stato, anche se in qualche modo collegati al
fatto reato per cui si procede. Deve rilevarsi
che le intercettazioni telefoniche utilizzate nei
confronti di Tizio si riferiscono direttamente o
indirettamente, allarea coperta dal segreto di
Stato nei termini riconosciuti legittimi e
corretti dalla Corte Costituzionale con la
sentenza del n. 106/2009 e n. 24/2014. Tali
intercettazioni non potevano quindi essere
utilizzate e non potevano quindi in alcun modo
fondare la condanna di Tizio per favoreggiamento
personale e il Tribunale doveva dichiarare non
doversi procedere nei confronti di Tizio per la
sussistenza del segreto di Stato ai sensi
dellart. 41 L. 124/2007.
14
I. 2 Lopposizione del segreto di Stato da parte
di Tizio nel corso del dibattimento
Preliminarmente si osserva che il Tribunale a
seguito della decisione della Corte
Costituzionale di conferma del segreto di Stato
revocava lordinanza di ammissione dei testi a
discarico di Tizio essendo tali testimoni non
ammissibili in quanto loggetto del capitolo di
prova ricade in modo inequivoco nellambito del
segreto di Stato così come delineato dalla
sentenza della Corte. Successivamente, Tizio
durante il giudizio di primo grado, in esito
allesame ai sensi dellart. 503 c.p.p richiesto
dal P.M., opponeva il segreto di Stato con
riferimento a quanto egli avrebbe dovuto esporre
a sua difesa in ordine agli assetti organizzativi
e operativi del Servizio, con particolare
riferimento alla disponibilità dellutenza
telefonica sottoposta ad intercettazione al fine
di consentire lattivazione da parte della
Autorità Giudiziaria procedente dellinterpello
al Presidente del Consiglio per confermare o
rimuovere il divieto di riferire ai sensi
dellart. 41 L. 124/2007.
14
15
Come è noto, lart. 41 L. 124/2007 prevede, tra
laltro, che Ai pubblici ufficiali, ai pubblici
impiegati e agli incaricati di pubblico servizio
è fatto divieto di riferire riguardo a fatti
coperti dal segreto di Stato. Tale norma ha
infatti enucleato, a carico di tutti i pubblici
ufficiali come lo era Tizio e agli incaricati di
pubblico servizio, indipendentemente dalla loro
qualifica di imputati o di testimoni, lesistenza
di uno specifico obbligo di astenersi dal
deporre su fatti coperti dal segreto di Stato,
obbligo la cui violazione, ha indicato
espressamente la Corte, è sanzionata penalmente
dallart. 261 c.p. e di cui gli interessati
dovranno essere resi edotti anche alla luce dei
contenuti della presente sentenza (cfr. Corte
costituzionale 106/2009). A fronte
dellopposizione del segreto di Stato da parte di
Tizio, il Tribunale rigettava con ordinanza la
richiesta di interpello da parte del P.M.ex art.
41, co. 3, L. 124/07, poiché, con riferimento a
Tizio linterpello era sostanzialmente ultroneo
e inutilmente defatigatorio riguardando un
ambito già sottoposto alla definizione del
segreto da parte della medesima, confermata
dalla sentenza della Corte costituzionale
106/2009.
15
16
Il Tribunale evidenziava, altresì, che le
domande poste dallufficio del P.M. anche nei
confronti Tizio apparivano ictu oculi foriere
di risposte che, in qualche modo, potevano
toccare larea del segreto di Stato anche se
riguardanti aspetti finalizzati al compimento del
reato di sequestro di persona o di
favoreggiamento personale e che non possono,
nemmeno indirettamente, costituire oggetto di
accertamento da parte del Tribunale.Allesito
del giudizio di primo grado, il Tribunale ha
tuttavia condannato Tizio in relazione ai
medesimi fatti rientranti nellambito del segreto
di Stato, come da esso stesso indicato nella
suindicata ordinanza, per i quali aveva ritenuto
superfluo attivare linterpello.
17
La conseguenza è paradossale poiché, per la
sussistenza del segreto di Stato, Tizio non si è
potuto difendere direttamente avendo dovuto
opporre preliminarmente il segreto di Stato ex
art. 41, co. 1, L. 124/2007, nei termini
evidenziati (divieto di riferire la cui
violazione è sanzionata ex art. 261 c.p. secondo
la Corte costituzionale). In particolare, non si
è potuto in alcun modo difendere fornendo la
spiegazione delle ragioni per le quali i suoi
superiori potevano utilizzare il telefono di
Servizio sottoposto ad intercettazione, per
lesistenza del segreto di Stato,che ha invano
opposto ai sensi dellart. 41L.124/2007, ma viene
condannato per le stesse intercettazioni
telefoniche, utilizzate nonostante il segreto di
Stato e persino, come vedremo, nonostante il
codice di procedura penale.
18
Al riguardo, è necessario precisare che la natura
essenziale di quanto Tizio avrebbe dovuto
esporre riguardava i fatti a lui contestati
poiché, come evidenziato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 24/2014, a Tizio
è stata contestata laggravante di cui allart.
61 n. 9 c.p. e limputazione delinea un fatto
commesso con abuso dei poteri inerenti alle
funzioni di appartenenti al Servizio. Tizio,
quindi, per poter esercitare il proprio diritto
di difesa con riferimento alla condotta di
favoreggiamento personale aggravata ai sensi
dellart. 61 n. 9 c.p., avrebbe dovuto spiegare
la posizione gerarchica operativa allinterno del
Servizio, le ragioni per cui lapparecchio di
telefonia mobile in contestazione non era il suo
e le ragioni per cui egli non poteva in alcun
modo non consentire lutilizzo di tale telefono
di servizio da parte di un suo superiore, ma
aveva preliminarmente dovuto opporre il segreto
di Stato ai sensi dellart. 41 L. 124/2007 (cfr.
Corte Costituzionale 24/2014).
19
  • Il Tribunale, invece
  • non attivava linterpello ex art. 41 L. 124/2007
    in esito allopposizione del segreto di Stato da
    parte di Tizio sullassunto che il segreto
    riguardasse un ambito già coperto dal segreto di
    Stato, non liberando quindi Tizio dal divieto di
    riferire
  • revocava lordinanza di ammissione dei testi a
    discarico sui fatti costituenti oggetto delle
    prove a carico ex art. 495 c.p.p. costituite
    dalle citate intercettazioni
  • condannava ugualmente Tizio.
  • La sentenza di condanna era, quindi, adottata
    in violazione del segreto di Stato ai sensi
    dellart. 41 L 124/2007, nei termini sanciti
    dalle sentenze 106/2009 e 24/2014 della Corte
    Costituzionale.

19
20
Peraltro, nei confronti di Tizio non risultavano
elementi autonomi e indipendenti dagli atti,
documenti e cose coperti dal segreto ex art. 41,
co. 6, L. 124/2007 e art. 202, co. 6, c.p.p.,
riferibili al reato di favoreggiamento personale
ad egli contestato ed il Tribunale avrebbe dovuto
dichiarare, anche nei confronti del medesimo il
non doversi procedere per lesistenza del
segreto di Stato, alla stregua di quanto deciso
con riferimento agli altri imputati appartenenti
al Servizio.
20
21
II Assoluzione perché il fatto non sussiste
poichè la sentenza di condanna si fonda
esclusivamente su intercettazioni telefoniche
inutilizzabili per il delitto di favoreggiamento
personale ex art. 378 c.p., ai sensi degli artt.
191. cp.p. 266, 4 e 271 c.p.p. Lulteriore
profilo di inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche su cui si basa esclusivamente la
sentenza di condanna nei confronti di Tizio
consiste nella inutilizzabilità radicale ai sensi
degli artt. 266, 4 e 271 c.p.p., con riferimento
al reato di favoreggiamento così come contestato
a Tizio. Lart. 271 c.p.p., vieta, infatti,
lutilizzazione dei risultati delle
intercettazioni eseguite fuori dei casi
consentiti o senza losservanza delle
disposizioni di cui agli artt. 267 e 268, co. 1 e
3, prescrivendo addirittura in ogni stato e
grado del processo la distruzione della relativa
documentazione.
21
22
Si tratta, giova ripeterlo, di una
inutilizzabilità radicale ai sensi degli artt.
266, 4 e 271 c.p.p., con riferimento al reato di
favoreggiamento così come contestato a
Tizio. Lart. 271 c.p.p., vieta, infatti,
lutilizzazione dei risultati delle
intercettazioni eseguite fuori dei casi
consentiti o senza losservanza delle
disposizioni di cui agli artt. 267 e 268, co. 1 e
3, prescrivendo addirittura in ogni stato e
grado del processo la distruzione della relativa
documentazione.
22
23
In particolare lart. 266 c.p.p. co. 1 lett. a)
consente la Intercettazione di Conversazioni o
Comunicazioni telefoniche e di altre forme di
telecomunicazione esclusivamente per i delitti
non colposi per i quali è prevista la pena
dellergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma
dellart. 4 cp.p. (lart. 266, fa infatti,
rinvio allart. 4 c.p.p. per il criterio di
determinazione della pena ed escludendo quindi
dal computo di essa la continuazione ex art. 81
cpv. e le circostanze aggravanti comuni, come
quella di cui allart. 61 n. 9 c.p. contestata al
Tizio). Lart. 266 co. 1 lett. b) c), d), e),
f), f bis) c.p.p. consente, altresì, le
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
telefoniche per ipotesi di reato, specificamente
indicate, tra le quali non è previsto il
favoreggiamento personale di cui allart. 378
c.p. che è punito con la reclusione fino a
quattro anni.
23
24
Tale limite di pena massima nel caso di specie
non può subire alcun aumento, non essendo
contestate a Tizio né le circostanze aggravanti
per la quale la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria dal reato, né
quelle ad effetto speciale, ai sensi dellart. 4
c.p.p, che avrebbero consentito il superamento
del limite dei cinque anni ex art. 266
c.p.p.. Al riguardo, è indiscusso nella
Giurisprudenza di legittimità che la disciplina
dellart. 266 c.p.p in ordine ai limiti di
ammissibilità delle intercettazioni telefoniche
non è suscettibile di deroghe né di
interpretazioni estensive (cfr. Cass.
pen.1.10.1997, Bonavolta in dottrina, per tutti,
Le Fonti del Diritto Italiano, a cura di
Tranchina, Giuffrè editore, 2008 come è noto, la
tutela della riservatezza delle comunicazioni è
sancita dallart. 15 Cost. cfr. Corte Cost.
6.4.1973, n. 34, richiamata anche dalla
giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. sez. I,
12.11.1997, n. 3133 cfr. Corte Cost. 21.04.2005,
n. 163).
24
25
Pertanto, il favoreggiamento personale di cui
allart. 378 c.p., aggravato solo ai sensi
dellart. 61 n. 9 c.p. è escluso dalla disciplina
dellart. 266 c.p.p. ed è pertanto un reato per
il quale le intercettazioni telefoniche non sono
consentite e i cui risultati non possono essere,
in ogni caso, utilizzati ex art. 271 c.p.p. e ciò
anche laddove indizi di tale delitto emergessero
da intercettazioni telefoniche legittimamente
disposte per un reato diverso per il quale le
stesse siano consentite e che presenti profili di
connessione ex art. 12 c.p.p.. Al riguardo, la
Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del
15.1.2004 n. 4942, sez. VI pen., con espresso
riferimento ad un caso concreto di
favoreggiamento personale in relazione al quale
erano state utilizzate intercettazioni
telefoniche disposte con riferimento ad un reato
connesso, ha affermato
25
26
le intercettazioni telefoniche relative alla
prova di reati non previsti dallart. 266 c.p.p.,
ancorché disposte ed acquisite in relazione a
reati connessi ex art. 12 c.p.p. non possono
essere né ammesse quali prove nel dibattimento
non possono neppure costituire il presupposto
per lincriminazione del soggetto a cui sono
riferite pongono nel nulla la base probatoria
su cui si fonda laccusa e la conseguente
condanna
26
27
Nel procedimento a carico di taluno per reato
non compreso tra quello per i quali, ai sensi
dellart. 266 c.p.p, puo farsi luogo ad
intercettazioni di comunicazioni, non è
consentita lutilizzazione dei risultati di
intercettazioni effettuate in altro procedimento
instaurato a carico di altri soggetti, per quanto
il reato anzidetto sia connesso a quelli
addebitati a costoro Dirimente e quindi
assorbente rispetto ad ulteriori censure di
legittimità appare il rilievo che in ordine al
reato contestato allimputata (art. 378 c.p.),
punito con la pena massima fino a 4 anni di
reclusione, non è consentita lintercettazione di
comunicazioni o conversazioni telefoniche o di
altre forme di telecomunicazione ai sensi
dellart. 266, c. 1, lett. a) c.p.p..
27
28
Nessun rilievo può avere il fatto che
lintercettazione sia avvenuta in altro
procedimento, riguardante soggetti diversi e per
reati in relazione ai quali lintercettazione è
consentita. Infatti, lutilizzo in un
procedimento, ove lintercettazione è stata
legittimamente effettuata e di cui peraltro la
difesa pone in dubbio la connessione con quello
attuale (ma il tema è eventualmente subordinato)
non può comportarne lutilizzo in un diverso
procedimento contro altri imputati salve far
venir meno il presupposto fondamentale dettato
dalla norma citata di cui allart. 266, c. 1,
lett. a) c.p.p.. Se così non fosse, la norma in
questione sarebbe surrettiziamente (e facilmente)
aggirabile attraverso listituto della
connessione, con grave pregiudizio per gli
interessi sostanziali tutelati dallart. 266
c.p.p., che intende porre un limite alla
interferenza nella libertà e segretezza delle
comunicazioni in conformità allart. 15 della
Costituzione.
28
29
Si deve quindi affermare con chiarezza che, se
nellambito di intercettazioni consentite per
determinati reati, emergono indizi di
colpevolezza a carico di terzi per reati in
relazione ai quali le intercettazioni stesse non
sono consentite (e quindi non sono utilizzabili),
tali intercettazioni non possono costituire il
presupposto per lincriminazione del terzo.
Nel caso in esame la evidente inutilizzabilità
delle intercettazioni ambientali è tale da porre
nel nulla la base probatoria su cui si articola
laccusa e la conseguente condanna.Consegue la
dichiarazione di nullità dellimpugnata sentenza,
senza possibilità di rinvio per il venir meno del
substrato probatorio, perché il fatto non
sussiste (cfr. Cass. sez. VI pen., 15.1.2004, n.
4942 giurisprudenza la quale ammette la
possibilità di utilizzare i risultati delle
intercettazioni telefoniche per il reato di
favoreggiamento personale solo ove sia contestata
unaggravante ad effetto speciale che consenta
quindi il superamento del limite di pena dei
cinque anni cfr. Cass. pen. Sez. VI, 15.10.2009,
n. 4452 Cass. pen. Sez. II, 26.05.2009, n.25590).
29
30
Alla luce della legge e delle decisioni della
Suprema Corte, può affermarsi pertanto che
limputazione di favoreggiamento ex artt. 81
cpv., 378 e 61 n. 9 c.p. nei confronti di Tizio
non poteva e non doveva essere neppure formulata,
attesa linutilizzabilità ai sensi degli artt.
266 e 271 c.p.p. delle intercettazioni
telefoniche, esclusivo elemento di indagine ed
unico fondamento dellaccusa. Tali
intercettazioni telefoniche non potevano
costituire in ogni caso Fonti di Prova nella
sentenza pronunciata nei confronti di
Tizio. Tizio doveva pertanto essere assolto
perché il fatto non sussiste. Peraltro, un
ulteriore profilo di inutilizzabilità, riguarda
lomesso controllo del Tribunale in ordine alla
ammissibilità delle intercettazioni in oggetto,
poiché, solo dopo la verifica in concreto dei
presupposti di legittimità delle intercettazioni,
il giudice di merito può valutare ed utilizzare
i risultati acquisiti con lesecuzione delle
operazioni di intercettazione (Cass. 6.2.96,
Filoni, Cass.pen. 97, 1434 cfr. Cass. pen. sez.
I, 12.11.1997, n. 3133, Cass. SS.UU.).
30
31
Alla luce di quanto evidenziato, la sentenza di
condanna pronunciata nei confronti di Tizio è
illegittima perché basata esclusivamente su
intercettazioni telefoniche inutilizzabili con
riferimento al delitto di favoreggiamento
personale, in violazione degli artt. 191, 266, 4
e 271 c.p.p.. Si confida pertanto che lEcc.ma
Corte adita, in riforma della sentenza impugnata,
voglia assolvere Tizio perché il fatto non
sussiste.
31
32
III La pena edittale inflitta a Tizio è eccessiva
anche alla luce della erronea applicazione
dellart. 62 bis c.p. per la mancata concessione
circostanze attenuanti generichePer mero
scrupolo difensivo, la difesa impugna anche i
capi della sentenza relativi allentità della
pena ed alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.Tizio è stato condannato alla pena di
anni 3 di reclusione senza lapplicazione delle
attenuanti generiche, nonché alla pena accessoria
dellinterdizione ai pubblici uffici per anni 5.
Come è noto, le circostanze attenuanti
generiche, quali circostanze del reato in senso
tecnico, hanno la funzione di adeguare la
commisurazione della pena allentità del fatto e
alla concreta responsabilità dellimputato e,
fermo restante la loro natura discrezionale e
facoltativa, il diniego di esse a fronte della
richiesta nellinteresse dellimputato deve
essere motivato adeguatamente e correttamente.
Nel caso di specie, il trattamento processuale
dellimputato che ha opposto il segreto di
Stato non configura, come erroneamente ritenuto
dal Tribunale mancanza di comportamenti di
resipiscenza e collaborazione, se mai
concretizza un comportamento processuale leale
corretto perché rispettoso del divieto di
riferire di fatti coperti dal segreto, come in
precedenza evidenziato.
32
33
IV Erronea applicazione dellart. 133 c.p. ed
eccessività della pena inflitta Alla luce di
tutto quanto sopra osservato, la pena di anni tre
di reclusione inflitta a Tizio con particolare
riferimento alla gravità del fatto a lui
contestato, oltre che radicalmente ingiusta è
eccessiva, anche alla luce dei criteri legali
relativi alla commisurazione della pena ex art.
133 c.p. dei quali è stata fatta erronea
applicazione. Infatti, non sono state prese in
considerazione dal Tribunale né la incensuratezza
nè la mancanza della capacità a delinquere
dellimputato, che sono tra i parametri di
riferimento della valutazione espressa dal
giudice sul quantum della pena.
34
Al riguardo, occorre evidenziare il principio
risalente, consolidato e ribadito anche da
recentissime sentenze della Suprema Corte secondo
il quale nellipotesi in cui la gravità del fatto
assurge quale criterio di riferimento della pena
il primo giudice - se anche non tenuto ad
effettuare un esame analitico di tutti gli
elementi di cui all'art. 133 c.p. - deve,
tuttavia, precisare la condanna con una
motivazione approfondita che dia conto, al di là
dell'affermazione di maniera sulla gravità del
fatto e sulla personalità dell'imputato,
dell'effettiva gravità dei comportamenti in
termini di maggiore concretezza, che non si è
configurata nel caso di specie attesa
limpossibilità di esercitare il diritto di
difesa da parte di Tizio (Cassazione penale  sez.
V, 26 novembre 1996, n. 511 Cass. pen. sez. sez.
III, 03 maggio 2012,  n. 46822).
34
35

V Leccessività della pena anche con
riferimento alla pena accessoria
dellinterdizione temporanea dai Pubblici Uffici
ai sensi degli artt. 28, 29, 31 e 133 c.p.
Allapplicazione della pena di tre anni di
reclusione è conseguita lautomatica
applicazione dellinterdizione dai pubblici
uffici nella misura di 5 anni, ai sensi dellart.
29 c.p.p. La rideterminazione della pena
inflitta a Tizio, alla luce di quanto evidenziato
nei precedenti motivi, inciderebbe altresì, sulla
misura della pena accessoria della interdizione
dai pubblici uffici nel rispetto dei criteri
generali per la commisurazione di tali pene alla
pena principale di cui agli artt, 28, 29, 31 e
133 c.p..
36
VI Limpugnazione dellordinanza con la quale è
stata ammessa la costituzione di parte civile di
Caio e della moglie Beta nei confronti di Tizio,
imputato per il solo reato di favoreggiamento
personale e limpugnazione dellordinanza con la
quale è stata rigettata la richiesta di
esclusione delle predette parti civili In via
preliminare si osserva che la Suprema Corte di
Cassazione a a Sezioni Unite ha sancito
limpugnabilità delle ordinanze ammissive della
costituzione di parte civile unitamente alla
sentenza, proprio al fine di consentire anche al
giudice dellimpugnazione di valutare leffettiva
esistenza del diritto al risarcimento del danno
asserito. Nel caso di specie, le parti civili si
sono costituite nei confronti di tutti gli
imputati per tutti i capi di imputazione per il
reato di sequestro, ma anche nei confronti di
Tizio per il reato di cui allart. 378 c.p,
tuttavia tale costituzione era inammissibile nei
confronti di Tizio.
37
In particolare, le parti civili non sono state
danneggiate dal reato di favoreggiamento a lui
contestato. Come è noto, il bene giuridico
protetto dal reato di favoreggiamento è il
regolare andamento dellamministrazione della
giustizia, bene riferibile unicamente ed in via
esclusiva allo Stato. Ne deriva che nemmeno la
persona che abbia denunciato una condotta di
favoreggiamento è legittimata a costituirsi parte
civile nel procedimento scaturito, in quanto non
titolare di un diritto soggettivo né di un
interesse legittimo relativo al bene protetto
dalla norma incriminatrice. Sul punto è pacifica
linterpretazione della Suprema Corte che, anche
in sentenze recenti ha ribadito limpossibilità
di costituirsi parte civile nei confronti di un
imputato accusato di favoreggiamento (Cass. Pen.
Sez. V, 19.11.2008 n. 43207, Cass. Pen. Sez.
Fall. 4.10.2003 n. 37812).
38
Peraltro, anche senza fare riferimento ad
interpretazioni giurisprudenziali, appare
evidente che nella condotta di favoreggiamento
contestata a Tizio non potrebbe mai ipotizzarsi
un danno diretto per le asserite persone offese.
Tale condotta, invero, si pone in un contesto
temporale e logico di molto successivo alla
condotta ipotizzata di sequestro e non poteva, e
non può, quindi avere alcuna conseguenza su fatti
già avvenuti, atteso, tra laltro, come è noto,
che il delitto di favoreggiamento personale ex
art. 378 c.p. si configura fuori dei casi di
concorso nel reato presupposto. Anche in questo
caso, quindi, il Giudice di primo grado ha
commesso un errore clamoroso nellammettere la
costituzione di parte civile nei confronti di
Tizio e nel condannarlo alle statuizioni civili.
39
Proprio ad evitare tali conseguenze la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, nel pronunciarsi
favorevolmente sulla possibilità di impugnare le
ordinanze relative alla ammissibilità della
costituzione di parte civile, ha stabilito in
data 19.5.1999 che è compito specifico del
giudice quello di valutare preliminarmente la
legittimazione della costituzione anche al fine
di evitare di liquidare necessariamente ed
automaticamente le spese processuali ad un
soggetto che sia privo di legittimazione. Nelle
parole della Corte, il giudice ha, infatti, il
potere dovere di valutare la legittimazione
della costituzione di parte civile durante tutto
il corso del processo ed in misura ancora più
attenta al momento della pronuncia della
sentenza.
40
Oltre ai requisiti di proponibilità della
domanda, secondo la Corte, devono sempre
sussistere anche i presupposti formali di
ammissibilità della domanda risarcitoria, già
oggetto di un accertamento anticipato e
provvisorio, la cui osservanza il giudice è
tenuto a sindacare, allesito del dibattimento,
con la sentenza di merito. Alla luce di tutto
quanto evidenziato si confida che lEcc.ma Corte
dAppello adita voglia assolvere Tizio perché il
fatto non sussiste, ovvero dichiarare il non
doversi procedere nei confronti di Tizio per la
sussistenza del segreto di Stato ai sensi degli
artt. 529 c.p.p. e 41 L. 124/2007 Firme
Imputato e difensori Procura speciale e nomina
di difensore del giudizio di appello.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com