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Diritto del lavoro

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Diritto del lavoro Il soggetto e l azione sindacale CHI contratta COSA QUANDO DOVE CON QUALI EFFETTI Soggetto e azione sindacale nella Costituzione: tre ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diritto del lavoro


1
Diritto del lavoro
  • Il soggetto e lazione sindacale

2
IL SOGGETTO E LAZIONE SINDACALE
  • CHI contratta
  • COSA
  • QUANDO
  • DOVE
  • CON QUALI EFFETTI

3
Soggetto e azione sindacale nella Costituzione
tre disposizioni
Malgrado ciò, la razionalizzazione giuridica,
sul piano della definizione del soggetto e
dellazione sindacale, si fonda ancora in buona
misura sulle regole del diritto privato
  • Il principio di libertà di organizzazione
    sindacale (39.1 Cost.)
  • Il diritto di sciopero (40 Cost.)
  • Un modello di contrattazione collettiva (39.ss
    Cost.)

4
  • La soggettività sindacale nella costituzione
    formale
  • Ai sindacati non può essere imposto altro
    obbligo se non la registrazione presso uffici
    locali o centrali, secondo norme di legge (art.
    39 comma 2)
  • La nozione civilistica di associazione
  • Associazione riconosciuta
  • Associazione non riconosciuta
  • e nella costituzione materiale
  • Linattuazione dellart. 39. Il sindacato
    ricondotto alla nozione civilistica di
    associazione

5
La scelta per la formula dellassociazione non
riconosciuta
  • Lordinamento interno e lamministrazione delle
    associazioni non riconosciute come persone
    giuridiche sono regolati dagli accordi degli
    associati(art. 36 c.c.)
  • PERCHE QUESTA SCELTA?

Il principio di autorganizzazione per la
gestione degli affari interni. Si coniuga con
una forte aspirazione politica dei sindacati.
6
I limiti della disciplina codicista
  • E al più idonea a regolare lattività interna o
    endoassociativa
  • la democrazia interna
  • i rapporti patrimoniali
  • Non anche lattività esterna
  • la contrattazione collettiva

I problemi del contratto collettivo come
contratto di diritto comune (rinvio)
7
Il contratto collettivo come atto La
contrattazione collettiva come attività
Contrattazione collettiva
Contratto collettivo
  • Strumento per definire bilateralmente le
    condizioni economico normative della prestazione
    lavorativa
  • Procedimento di produzione di regole normative
    (soggetti, competenze, materie, regole
    procedurali)

8
  • La struttura della contrattazione collettiva in
    Italia

9
La complessità interna delle fonti negoziali
Il contratto collettivo costituzionale
  • Le diverse tipologie di contratto collettivo

Il contratto collettivo corporativo
Il contratto collettivo di diritto comune
Il contratto collettivo di diritto comune
Il contratto collettivo esteso erga omnes
10
I livelli del contratto collettivo di diritto
comune
Il contratto collettivo nazionale di categoria
Gli accordi interconfederali
Il contratto collettivo territoriale (commercio,
edilizia, agricoltura)
Il contratto collettivo aziendale
11
Il contratto collettivo nel sistema delle fonti
TIPOLOGIE di contratto collettivo
LIVELLI di contratto collettivo
12
Lassociazionismo sindacale in Italia
Chi stipula i C.C.N.L?
  • Una domanda preliminare rispetto allanalisi
    giuridica della fonte contrattuale

Vari modelli possibili, derivanti dalla
combinazione di DUE varianti
Sindacalismo di mestiere/di industria
Organizzazione orizzontale/verticale del sindacato
13
La prima variante
SINDACALISMO DI MESTIERE
Aggrega lavoratori sulla base della loro
professione Es. Sindacato nel quale si
organizzano i camionisti, quale che sia
lattività svolta nella impresa presso la quale
sono occupati.
Aggrega lavoratori sulla base del settore
produttivo nel quale operano, a prescindere dalla
loro professione Es. Sindacato nel quale si
organizzano tutti i dipendenti delle imprese
tessili (addetti alla produzione, camionisti,
contabili)
SINDACALISMO DI INDUSTRIA
14
Seconda variante
  • Strutture sindacali verticali
  • raggruppano ai vari livelli i lavoratori
    appartenenti ad una professione o ad una
    categoria
  • Le federazioni provinciali, regionali o nazionali
    di categoria.
  • Strutture sindacali orizzontali
  • raggruppano tutti i lavoratori residenti in un
    area territoriale determinata
  • Le Camere del lavoro e le Unioni sindacali

In Italia cè una combinazione dei due modelli,
ma le funzioni negoziali sono esercitate
prevalentemente dalle strutture verticali
15
LE STRUTTURE SINDACALI ORIZZONTALI
Camera del lavoro di MESSINA(CGIL)
Unione sindacale di MESSINA (CISL)
Unione del lavoro di MESSINA (UIL)
Impresa metalmeccanica
Università di MESSINA
Impresa chimica
16
LE STRUTTURE SINDACALI VERTICALI PER SETTORE
(PRIVATO) O COMPARTO (PUBBLICO)
FILCEA CGIL
FEMCA CISL
SNUR CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
FIOM CGIL
FIM CISL
UILCEM UIL
UILM UIL
Industrie chimiche italiane
Industrie metalmeccaniche italiane
Università italiane
17
FILCEA CGIL
FEMCA CISL
SNUR CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
FIOM CGIL
FIM CISL
UILCEM UIL
UILM UIL
LE STRUTTURE SINDACALI CONFEDERALI
18
Il soggetto che stipula i C.C.N.L. (il tipo di
contratto collettivo di cui principalmente ci
occuperemo)
  • La federazione nazionale di categoria
  • (espressione verticale di un sindacalismo di
    industria)

19
Il coordinamento tra i livelli contrattuali
attraverso la disciplina della rappresentanza
20
Una chiave di lettura generalmente adottata
nelle analisi dei sistemi negoziali
Centralizzazione Decentramento
21
La prima fase gli anni 50
  • Forte centralizzazione, attuata a livello
    interconfederale i grandi accordi sulle
    Commissioni interne e sui licenziamenti.

Contrattazione di categoria debole
Contrattazione aziendale inesistente
22
Gli anni 60
  • Laffermazione del contratto collettivo di
    categoria
  • Affiorano i primi contratti aziendali,
    soprattutto grazie allintervento del sindacato
    esterno
  • Decentramento ancora parziale

Emergono gli strumenti giuridici della
articolazione del sistema
CLAUSOLE DI RINVIO E CLAUSOLE DI TREGUA
23
IL CICLO 1968-1973
  • Forte decentramento e fine dellordine gerarchico
    fondato sulle clausole di rinvio e di tregua
  • La contrattazione di categoria come strumento di
    generalizzazione di risultati ottenuti in alcune
    realtà aziendali

LO STATUTO INTERVIENE COME STRUMENTO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA PRESENZA SINDACALE IN
AZIENDA
24
Fino alla prima metà degli anni 80
  • Contesto di crisi, calo delle tensioni
    rivendicative e ricentralizzazione
  • Le politiche dei redditi e di contenimento del
    costo del lavoro presuppongono una
    centralizzazione del sistema

I primi grandi accordi triangolari (1983 e 1984)
25
La soluzione vigenteil Protocollo del luglio
1993
  • Il compito di ridisegnare il sistema
    contrattuale, in Italia, è stato assunto dal
    sistema contrattuale stesso

Il Protocollo del 23 luglio 1993 come carta
costituzionale delle relazioni industriali
italiane (Treu)
26
I contenuti dellaccordo
il decentramento centralizzato
  • La contrattazione aziendale riguarda materie ed
    istituti diversi e non ripetitivi rispetto a
    quelli retributivi propri della
    contrattazione nazionale

27
Il presupposto fondamentale del sistema di
coordinamento delineato dal Protocollo del 1993
  • Il coordinamento tra livelli presuppone il
    coordinamento tra i soggetti protagonisti ai
    diversi livelli

tra livelli
tra i soggetti
28
e contrattuale
  • I soggetti della rappresentanza sindacale a
    livello decentrato
  • (nei luoghi di lavoro)

29
Chi contratta nei luoghi di lavoro?
  • Contratta chi è rappresentante dei lavoratori
  • E rappresentante dei lavoratori chi usufruisce
    dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro

A chi sono attribuiti i diritti sindacali nei
luoghi di lavoro?
30
Lart. 19 dello Statuto
LE RAGIONI DELLA SCELTA perseguire una
politica del diritto che favorisca le forme di
aggregazione sindacale più ampie, allinterno
delle quali i diversi egoismi di settore trovino
compensazione (Giugni)
  • Rappresentanze sindacali aziendali possono
    essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in
    ogni unità produttiva nellambito
  • A) delle associazioni aderenti alle
    confederazioni maggiormente rappresentative sul
    piano nazionale
  • B) delle associazioni sindacali, non affiliate
    alle predette confederazioni, che siano
    firmatarie di contratti collettivi nazionali o
    provinciali applicati nellunità produttiva

confederazioni
maggiormente
rappresentative sul piano
nazionale
31
IL PROBLEMA DELLART. 19 LA RAPPRESENTATIVITA
MISURATA ALLESTERNO DELLAZIENDA
32
  • Il referendum abrogativo del 1995

33
Il nuovo art. 19 sulle rappresentanze sindacali
aziendali dopo il referendum
  • Rappresentanze sindacali aziendali possono
    essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in
    ogni unità produttiva nellambito
  • A) delle associazioni aderenti alle
    confederazioni maggiormente rappresentative sul
    piano nazionale
  • B) delle associazioni sindacali,
    non affiliate alle predette confederazioni, che
    siano firmatarie di contratti collettivi
    nazionali o provinciali
    applicati nellunità produttiva

34
Come si fa a garantire che rappresentanti
aziendali così definiti rispettino la
ripartizione delle competenze sancita a livello
centrale?
La nuova disciplina dellart. 19 garantisce un
sistema contrattuale ordinato ?
Esiste una sfasatura tra la gerarchia del sistema
predisposta dal protocollo del 1993, e le spinte
centrifughe generate dalla disciplina
post-referendaria dellart. 19
NO, nella misura in cui riconosce cittadinanza
al sindacato aziendale
35
Laccordo interconfederale sulle RSU (1993) come
risposta a due esigenze
Quale tecnica è in grado di garantirle entrambe?
  1. Verificare la rappresentatività dei
    rappresentanti aziendali
  2. Garantire un coordinamento tra i soggetti
    dellazione contrattuale centrale e i soggetti
    della azione contrattuale decentrata

Un organismo che sia espressione della
collettività dei lavoratori ma anche delle
associazioni firmatarie dei CCNL
LEGITTIMAZIONE ELETTIVA E TECNICA DEL TERZO
RISERVATO
36
Accordo sulle RSU (1993)Riforma delle RSA (1995)
  • La coesistenza delle due riforme dellart.
    19 Statuto

Le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente accordo, rinunciano formalmente a
costituire RSA ai sensi della norma sopra
menzionata (Accordo 1993, clausola 8)
37
  • IL CONTRATTO COLLETTIVO

38
I problemi giuridici del contratto collettivo di
diritto comune
  • Si tratta di fornire una risposta a due domande

Quali sono gli effetti del contratto
collettivo nei confronti dei soggetti a cui si
applica?
A chi si applica il contratto collettivo?
LEFFICACIA SOGGETTIVA
LEFFICACIA OGGETTIVA
39
LEFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
  • Perché - ad un secolo dopo le prime esperienze
    negoziali - lefficacia soggettiva del contratto
    collettivo è ancora un problema?

Almeno due tentativi, superati o falliti per
motivi diversi, di risolvere il problema

40
I tentativo
  • LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL COSTITUENTE
  • Art. 39 Cost.
  • Ai sindacati non può essere imposto altro
    obbligo se non la loro registrazione
  • E condizione per la registrazione che gli
    statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
    interno a base democratica
  • I sindacati registrati hanno personalità
    giuridica. Possono, rappresentati unitariamente
    in proporzione dei loro iscritti, stipulare
    contratti collettivi con efficacia obbligatoria
    per tutti gli appartenenti alle categorie alle
    quali il contratto si riferisce

rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi con efficacia
obbligatoria
41
Le ragioni della scelta costituzionale
  • Consapevolezza della frammentazione ideologica
    del sindacalismo italiano
  • Necessità di trovare un criterio in grado di
    conciliare pluralismo sindacale e disciplina
    unitaria dei rapporti di lavoro
  • QUALE CRITERIO?
  • Il criterio proporzionalistico (preso in
    prestito dalla rappresentanza politica)

42
Le ragioni della mancata attuazione dellart. 39
  • Timori di ingerenza statuali nella vita
    associativa interna
  • Controlli sulla democraticità verifica del
    numero di iscritti
  • Opposizione dei sindacati minoritari
  • Collaterali alle forze di governo
  • Autonomo sviluppo del sistema in senso diverso
  • La costituzione materiale
  • Leffettività di fatto del contratto collettivo
    di diritto comune
  • La scelta di politica del diritto di promuovere
    il sindacato attraverso una diversa tecnica
  • La legislazione di sostegno (lo Statuto dei
    lavoratori)

Proposta di abrogazione nellambito della
Commissione per la riforma nel 1985
43
II tentativo
LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL LEGISLATORE
POST-COSTITUZIONALE
  • I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
  • Eccesso di delega (art. 76 Cost.)
  • Violazione dellart. 39 lefficacia negativa
    o ostativa delle disposizioni costituzionali
  • La legge Vigorelli
  • (l. 741/1959)
  • Il meccanismo di recezione dei contratti
    collettivi attraverso una serie di decreti
    delegati

Si cercava di conseguire il medesimo obiettivo
del Costituente, con mezzi diversi da quelli
approntati dal Costituente
44
Dopo il fallimento dei tentativi
  • Linsuccesso dei tentativi determina il ritorno
    al punto di partenza
  • lefficacia del contratto collettivo affidata
    alle regole del diritto comune dei contratti

Sulla base del principio della rappresentanza di
diritto comune, il contratto collettivo dovrebbe
vincolare.
soltanto gli iscritti alle organizzazioni
sindacali che lhanno stipulato
diritto comune
dei contratti
45
Il contratto collettivo ad efficacia limitata
Sindacato dei lavoratori (rappresentante, in
senso tecnico giuridico degli iscritti)
Associazione datoriale (rappresentante, in senso
tecnico giuridico delle imprese aderenti)
Contratto collettivo
Efficacia soggettiva limitata ai lavoratori
iscritti ai sindacati stipulanti e occupati
alle dipendenze di un impresa iscritta
allassociazione datoriale stipulante
Lavoratori Iscritti
Imprese aderenti
iscritti
iscritta
46
Gli inconvenienti della doppia iscrizione come
condizione di efficacia del contratto collettivo
Azienda il cui datore di lavoro è iscritto
allassociazione stipulante
Area di non applicazione del contratto
Area di applicazione del contratto
Lavoratori non iscritti al sindacato stipulante
Lavoratori iscritti al sindacato stipulante
47
Linsostenibilità della efficacia soggettiva
limitata agli iscritti
Nella prassi, problemi di natura gestionale,
contabile e amministrativa inducono i datori di
lavoro - a prescindere dai vincoli giuridici -
a non operare distinzioni di trattamento fra
iscritti e non iscritti alle associazioni
sindacali.
  • Difficoltà di pianificazione dei costi
  • Doppia contabilità
  • Necessarie diverse strategie di gestione delle
    risorse umane

48
La prima tesi che incrina lo schema della
doppia iscrizione
  • Elemento decisivo per la generalizzazione degli
    effetti del contratto collettivo è costituito
    dalla iscrizione
  • Nella seconda metà degli anni 70, la
    giurisprudenza di legittimità accoglie e ratifica
    una precedente tesi dottrinaria

DEL SOLO DATORE DI LAVORO
49
Il problema dellefficacia erga omnes del
contratto collettivo di diritto comune rimane
  • allorché neppure il datore di lavoro è vincolato
    al rispetto del contratto collettivo, in quanto
    non iscritto allassociazione stipulante

50
Gli inconvenienti della iscrizione del datore di
lavoro come condizione di efficacia del contratto
collettivo
Area di non applicazione del contratto
collettivo
Azienda il cui datore di lavoro NON è iscritto
allassociazione stipulante
(anche i lavoratori iscritti al sindacato
rimangono esclusi)
51
La razionalizzazione giuridica della estensione
del contratto collettivo di diritto comune
  • Il ruolo decisivo della giurisprudenza

52
NON TUTTE LE TESI GIURISPRUDENZIALI HANNO LO
STESSO RILIEVO SISTEMATICO
  • ALCUNE SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI MINORI
  • Clausola esplicita di rinvio al contratto o alla
    contrattazione collettiva contenuta nel contratto
    individuale
  • Il comportamento concludente (applicazione
    spontanea e costante del contratto collettivo da
    parte del datore di lavoro che non vi sia tenuto)
  • In sede processuale necessità di eccepire la non
    applicazione del contratto collettivo al momento
    della costituzione in giudizio

53
LA TESI GIURISPRUDENZIALE REGINA
  • Si basa sul combinato disposto degli artt. 36
    Cost. e 2099 c.c.

54
PRINCIPIO COSTITUZIONALE (art. 36) La
retribuzione deve essere proporzionata e
sufficiente
Rapporto di lavoro
In mancanza di norme corporative o di accordo
tra le parti la retribuzione è determinata dal
giudice
Rapporto di lavoro
Rapporto di lavoro
Lart. 2099 costituisce il tramite
tecnico-giuridico attraverso il quale i parametri
storico-sociali della retribuzione sufficiente
penetrano nel contratto di lavoro
55
Per completare loperazione manca ancora un
passaggio Qual è la retribuzione sufficiente?
  • Nelle tabelle retributive contenute nei
    contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di
    esperienza, quel momento di equilibrio tra
    confliggenti interessi, che più di ogni altro può
    costituire un ragionevole punto di riferimento
    per un tal genere di giudizio equitativo

56
Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art.
36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema
dellefficacia soggettiva dei contratti
collettivi di diritto comune nellordinamento
italiano?
  • Rimane pur sempre una tipica espressione
    giudiziale dell'equità del caso singolo, inidonea
    a produrre effetti al di là delle parti in
    giudizio ed esposta nella pratica al rischio di
    valutazioni soggettive.
  • In ogni caso, in linea di principio limitata alle
    clausole retributive
  • NO, Per i limiti intrinseci alla soluzione
    basata sull'art. 36.

57
I meccanismi legali di estensione dellefficacia
soggettiva
  • Lart. 36 Statuto
  • Impone alle amministrazioni pubbliche di
    inserire, nei provvedimenti di concessione di
    agevolazioni finanziarie e nei capitolati di
    appalto di opere pubbliche, una clausola
    determinante lobbligo, di applicare ai
    dipendenti condizioni di trattamento economico e
    normativo non inferiori a quelli stabiliti dai
    contratti collettivi

Costituisce una violazione dellart. 39? E una
legislazione assimilabile alla legge Vigorelli?
NO. NON SI TRATTA DI UN OBBLIGO DI RISPETTARE
I CONTRATTI COLLETTIVI
MA DI UNA SORTA DI ONERE
SE INTENDE OTTENERE IL BENEFICIO O LAPPALTO, IL
DATORE DI LAVORO DEVE APPLICARE IL CONTRATTO
58
Come è cambiata nel tempo limpostazione del
problema
  • Tutte le tesi giurisprudenziali elaborate al
    fine di estendere la sfera di efficacia del
    contratto collettivo di diritto comune
    presuppongono la funzione acquisitiva del
    contratto collettivo

Il rovesciamento del problema dellefficacia
soggettiva
59
Lefficacia soggettiva dei contratti collettivi
che distribuiscono sacrifici
  • ALTRA DIMENSIONE DELLEFFICACIA SOGGETTIVA

ANALOGO IL PROBLEMA GIURIDICO lestensione degli
effetti del contratto
DIVERSA LA FUNZIONE DEL CONTRATTO distribuire
sacrifici e non vantaggi
Il diverso contenuto del contratto ne modifica
anche le condizioni di efficacia?
60
Cosa succede nei casi di esplicito dissenso di un
lavoratore nei confronti di un contratto
collettivo che distribuisce sacrifici?
  • La tendenza della giurisprudenza, a partire dalla
    fine degli anni 80, è quella di tutelare coloro
    che intendono sottrarsi ad un contratto
    collettivo che non considerano vantaggioso,
    valorizzando la volontà individuale
  • Del lavoratore non iscritto
  • Ma anche quella del lavoratore iscritto, se
    esplicitamente dissenziente

61
Unimportante svolta giurisprudenziale (Cass.
1403/1990)
  • La ricorrente si duole dell'applicazione nei
    suoi confronti del contratto collettivo aziendale
    stipulato da un sindacato (Cgil) diverso da
    quello di sua appartenenza (Cisnal), e ciò
    malgrado il suo espresso dissenso.

In altri termini la ricorrente prospetta il
problema dei limiti dell'efficacia soggettiva del
contratto collettivo aziendale e sostiene
l'inapplicabilità di tale accordo al lavoratore
dissenziente non iscritto al sindacato stipulante
62
La premessa della Cassazione
  • L inattuazione dellart. 39 Cost. ha fatto sì
    che i contratti collettivi stipulati al di fuori
    del quadro delineato dalla Costituzione ricadono
    nell'area dell'autonomia privata e che il
    problema dei loro effetti sul piano soggettivo è
    condizionato dal riferimento alle categorie
    proprie della disciplina privatistica

63
La Cassazione riconosce il ruolo della
contrattazione nella gestione delle crisi...
  • La necessità di gestire in qualche modo il
    fenomeno della crisi

ma ciò non è sufficiente a superare gli schemi
privatistici
non può condurre ad una introduzione di fatto di
un sistema di contrattazione collettiva con
efficacia erga omnes in contrasto con l'art. 39
Cost.
64
  • Il mutamento della situazione economica e la
    mancanza di interventi normativi non possono
    condurre all'obliterazione del dettato
    costituzionale

ed al restringimento della tutela dei lavoratori
che non intendano far gestire alle organizzazioni
sindacali il sacrificio della loro posizione,
delegando alle stesse il potere di verificare la
sussistenza delle condizioni che renderebbero la
modifica in peius il solo mezzo di salvaguardia
dell'interesse generale
La rivalutazione dellautonomia individuale
sussistenza delle condizioni che renderebbero la
modifica in peius il solo mezzo di salvaguardia
dell'interesse generale
65
Conclusione
  • Deve ritenersi, alla stregua delle
    considerazioni esposte, l'impossibilità,
    nell'attuale sistema normativo, di riconoscere
    efficacia c.d. erga omnes ai contratti
    collettivi, anche se posti in essere dai
    sindacati maggiormente rappresentativi, atteso il
    contrasto con la procedura imposta dall'art. 39
    Cost.

66
Queste posizioni annullano ogni possibilità di
estendere lefficacia soggettiva dei contratti
collettivi della crisi?
  • E la stessa legge che spesso rinvia al contratto
    collettivo, individuandolo come fonte destinata a
    disciplinare alcune fasi critiche del rapporto
    o nel mercato del lavoro.

67
Altri casi di superamento dellart. 39 Cost.
  • I contratti collettivi nel pubblico impiego
  • I contratti collettivi che individuano le
    prestazioni indispensabili in caso di sciopero
    nei s.p.e.
  • I contratti collettivi non normativi

TRE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
68
I contratti collettivi non normativi (I)il
contratto gestionale
  • La funzione non è normativa né in positivo, né
    in negativo
  • La funzione è gestionale - volta a disciplinare
    materie di per sé indivisibili in relazione alla
    adesione o non adesione dei singoli lavoratori al
    sindacato stipulante
  • La diversa funzione giustificherebbe, ed anzi
    imporrebbe, una efficacia necessariamente
    generalizzata

Es. artt. 4 e 6 Statuto
69
I contratti collettivi non normativi (II)i
contratti di procedimentalizzazione dei poteri
datoriali
  • La sentenza della Corte costituzionale n.
    263/1994 sulla efficacia dei contratti collettivi
    che prevedono criteri di scelta sui licenziamenti
    collettivi alternativi a quelli legali

70
La norma impugnata è ritenuta lesiva
  • dell'art. 39, 4 comma, perché ai contratti
    collettivi conferisce efficacia vincolante anche
    per i lavoratori non aderenti ai sindacati
    stipulanti, senza le condizioni alle quali
    l'efficacia erga omnes del contratto collettivo è
    subordinata dalla norma costituzionale

71
La sentenza della Corte costituzionale 268/94
E' infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 comma 1 della legge n.
223 del 1991, nella parte in cui prevede che un
accordo sindacale possa stabilire criteri di
scelta dei lavoratori da licenziare per riduzione
di personale
72
Come ha fatto la Corte a superare leffetto di
blocco dellart. 39 Cost.?
I contratti collettivi di proceduralizzazione NON
SONO i contratti collettivi di cui si occupa
lart. 39 Cost
  • Gli accordi sindacali che stabiliscono i criteri
    di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità
    non appartengono alla specie dei contratti
    collettivi normativi, i soli di cui si occupa
    l'art. 39 Cost

73
si tratta di un tipo diverso di contratto
Non è laccordo che licenzia il lavoratore è
latto di recesso del datore, che potrebbe essere
compiuto a prescindere dallaccordo
  • Il contratto collettivo incide sul singolo
    prestatore di lavoro soltanto indirettamente,
    attraverso l'atto di recesso del datore,
    vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di
    scelta concordati in sede sindacale.

74
Quali sono gli effetti del contratto
collettivo nei confronti dei soggetti a cui si
applica? LEFFICACIA OGGETTIVA
A chi si applica il contratto collettivo? LEFFIC
ACIA SOGGETTIVA
75
Lefficacia oggettivale ragioni sostanziali del
problema
Lesigenza sul piano dei fatti
La realizzazione sul piano giuridico
IL CONTRATTO INDIVIDUALE NON PUÒ CONTENERE
CLAUSOLE PEGGIORATIVE RISPETTO AL CONTRATTO
COLLETTIVO
  • Evitare di vanificare la funzione della
    contrattazione collettiva, consentendo che i
    lavoratori accettino condizioni deteriori
    rispetto a quelle stabilite collettivamente

76
Il problema giuridico della efficacia oggettiva
  • Quali sono le disposizioni e i principi giuridici
    in grado di giustificare leffetto della
    inderogabilità in peius del contratto collettivo
    ad opera del contratto individuale?

77
3 vie 1 per giustificare linderogabilità
1) La soluzionegiurisprudenzialepiù comune
78
Lapproccio pragmatico della giurisprudenza
Lart. 2077 del codice civile I contratti
individuali di lavoro tra gli appartenenti alle
categorie alle quali si riferisce il contratto
collettivo devono uniformarsi alle disposizioni
di questo. Le clausole difformi dei contratti
individuali, preesistenti o successivi al
contratto collettivo, sono sostituite di diritto
da quelle del contratto collettivo, salvo che
contengano speciali condizioni più favorevoli ai
prestatori di lavoro
sono sostituite di diritto da quelle
del contratto collettivo,
79
Cosa non funziona nella ricostruzione della
giurisprudenza, apparentemente semplice e
inattaccabile?
80
2) Critica dottrinale alla tesi giurisprudenziale
  • La norma che costituisce il quadro entro il quale
    si inserisce lart. 2077 c.c.
  • Le clausole, i prezzi di beni o di servizi,
    imposti dalla legge o da norme corporative sono
    di diritto inseriti nel contratto, anche in
    sostituzione delle clausole difformi apposte
    dalle parti (art. 1339 c.c.)
  • Solo il contesto corporativo - nel quale i
    contratti collettivi erano equiparati alla legge
    - può giustificare lattivazione del meccanismo
    della inserzione automatica

norme corporative
81
Le alternative prospettate dalla dottrina
  • Limpossibilità di ricorrere allo schema
    eteronomistico (lart. 2077 e 1339) e

3) il ritorno alle categorie privatistiche del
mandato e della rappresentanza
82
  • LEFFICACIA OGGETTIVA
  • SECONDO
  • LO SCHEMA DEL MANDATO

Lo schema della rappresentanza non spiega
però PERCHÉ IL MANDANTE NON POSSA
RIAPPROPRIARSIDELLA MATERIA, MODIFICANDO LA
DISCIPLINA STABILITA DAL MANDATARIO
LAVORATORE
LO SCHEMA DELLA RAPPRESENTANZA SPIEGA IL VINCOLO
SOGGETTIVO (sulla base del mandato conferito nel
momento della adesione alla associazione)
SINDACATO
83
La spiegazione di F. Santoro Passarelli
Art. 1723 c.c Il mandato conferito anche
nellinteresse del mandatario non si estingue per
revoca da parte del mandante
Art. 1726 c.c Se il mandato è stato conferito da
più persone per un affare di interesse comune, la
revoca non ha effetto qualora non sia effettuata
da tutti i mandanti
Cosa centra tutto questo con
la inderogabilità del contratto collettivo?
revoca
revoca
La pattuizione difforme del contratto
individuale viene qualificata come una revoca del
mandato conferito alla associazione sindacale
revoca
Una revoca - e quindi una pattuizione individuale
difforme - giuridicamente impossibile, vista la
particolare natura del mandato
84
Una possibile critica alla teoria del mandato
irrevocabile
  • Se davvero limpossibilità di pattuizioni
    individuali difformi dovesse basarsi sulla
    irrevocabilità del mandato conferito ex artt.
    1723 e 1726. . .
  • . . . Tutte le pattuizioni difformi dovrebbe
    essere impossibili

Anche quelle in melius
85
Altre teorie più recenti che scartano la
categoria del mandato
  • Dalla Costituzione sarebbe possibile ricavare una
    riserva a favore dei sindacati a regolare gli
    interessi collettivi dei lavoratori
  • Il sindacato non è rappresentante di interessi
    altrui, ma gestisce un interesse proprio ed
    esclusivo.

4) La tesi del potere originario del
sindacato, basata sullart. 39 Cost.
86
I problemi della efficacia oggettiva del
contratto collettivo di diritto comune Le
diverse soluzioni prospettate
  • Il contratto collettivo costretto dentro
    vestiti non suoi
  • Il contratto normativo
  • Il contratto tipo
  • La scorciatoia giurisprudenziale
  • Lart. 2077 cod. civ.
  • Ancora la categoria del mandato
  • Il mandato irrevocabile ( impossibilità della
    pattuizione individuale difforme)
  • La soluzione originaria
  • Quando contratta, il sindacato non rappresenta
    interessi altrui. Gestisce un interesse proprio

87
  • Tutte le posizioni analizzate hanno dei punti
    deboli
  • Come si risolve il problema?

La novella del 1973
88
5) La tesi prevalente
  • La soluzione dell'inderogabilità del contratto
    collettivo basata sul combinato disposto di DUE
    norme del codice civile

89
Lart. 1374 c.c.
Lintegrazione del contratto
  • Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è
    nel medesimo espresso, ma anche a tutte le
    conseguenze che ne derivano secondo la legge, o,
    in mancanza secondo gli usi e lequità

tutte le
conseguenze che ne derivano
secondo la legge
90
Quali sono le conseguenze che derivano secondo la
legge in materia di inderogabilità del contratto
collettivo?
  • Fino al 1973, non esistevano norme di legge in
    grado di integrare gli effetti del contratto
    individuale nel senso di obbligare le parti
    (1374 c.c.) alla inderogabilità in peius del
    contratto collettivo ad esse applicabile.

91
Il pezzo mancante
  • La novella del 1973 (riforma del processo del
    lavoro) modifica lart. 2113 cod. civ.
  • Le rinunzie e le transazioni
    che hanno per oggetto diritti del prestatore di
    lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
    della legge o dei contratti collettivi,
    non sono valide

Le rinunzie
che hanno per oggetto diritti
derivanti da
contratti collettivi
non sono valide
92
Lart. 2113 c.c. è la norma che integra gli
effetti del contratto ex art. 1374 c.c.
93
Le pattuizioni individuali peggiorativequal è
la loro qualificazione giuridica?
La pattuizione individuale peggiorativa non è
più considerata una revoca (illegittima) di un
mandato collettivo (Santoro Passarelli)
E neanche una indebita invasione individuale di
un terreno riservato dalla Costituzione alla
autonomia collettiva (Scognamiglio)
94
La pattuizione individuale peggiorativa è un
atto di rinuncia (invalido) ad un diritto
inderogabile
95
  • La derogabilità in melius

96
Quando un trattamento è migliorativo rispetto ad
un altro?
  • La risposta può non essere così facile e
    immediata come sembra

97
Due criteri di comparazione
  • IL CRITERIO DEL CUMULO
  • La logica del mosaico tra vari pezzi di
    disciplina
  • IL CRITERIO DEL CONGLOBAMENTO
  • La necessità di una valutazione di insieme

Prevalente
  • LE CLAUSOLE DI INSCINDIBILITÀ
  • La valutazione giudiziale condizionata dalle
    parti collettive
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