Title: Diritto del lavoro
1Diritto del lavoro
- Il soggetto e lazione sindacale
2IL SOGGETTO E LAZIONE SINDACALE
- CHI contratta
- COSA
- QUANDO
- DOVE
- CON QUALI EFFETTI
3Soggetto e azione sindacale nella Costituzione
tre disposizioni
Malgrado ciò, la razionalizzazione giuridica,
sul piano della definizione del soggetto e
dellazione sindacale, si fonda ancora in buona
misura sulle regole del diritto privato
- Il principio di libertà di organizzazione
sindacale (39.1 Cost.) - Il diritto di sciopero (40 Cost.)
- Un modello di contrattazione collettiva (39.ss
Cost.)
4- La soggettività sindacale nella costituzione
formale - Ai sindacati non può essere imposto altro
obbligo se non la registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo norme di legge (art.
39 comma 2)
- La nozione civilistica di associazione
- Associazione riconosciuta
- Associazione non riconosciuta
- e nella costituzione materiale
- Linattuazione dellart. 39. Il sindacato
ricondotto alla nozione civilistica di
associazione
5La scelta per la formula dellassociazione non
riconosciuta
- Lordinamento interno e lamministrazione delle
associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati dagli accordi degli
associati(art. 36 c.c.) -
Il principio di autorganizzazione per la
gestione degli affari interni. Si coniuga con
una forte aspirazione politica dei sindacati.
6I limiti della disciplina codicista
- E al più idonea a regolare lattività interna o
endoassociativa - la democrazia interna
- i rapporti patrimoniali
- Non anche lattività esterna
- la contrattazione collettiva
I problemi del contratto collettivo come
contratto di diritto comune (rinvio)
7Il contratto collettivo come atto La
contrattazione collettiva come attività
Contrattazione collettiva
Contratto collettivo
- Strumento per definire bilateralmente le
condizioni economico normative della prestazione
lavorativa
- Procedimento di produzione di regole normative
(soggetti, competenze, materie, regole
procedurali)
8- La struttura della contrattazione collettiva in
Italia
9La complessità interna delle fonti negoziali
Il contratto collettivo costituzionale
- Le diverse tipologie di contratto collettivo
Il contratto collettivo corporativo
Il contratto collettivo di diritto comune
Il contratto collettivo di diritto comune
Il contratto collettivo esteso erga omnes
10I livelli del contratto collettivo di diritto
comune
Il contratto collettivo nazionale di categoria
Gli accordi interconfederali
Il contratto collettivo territoriale (commercio,
edilizia, agricoltura)
Il contratto collettivo aziendale
11Il contratto collettivo nel sistema delle fonti
TIPOLOGIE di contratto collettivo
LIVELLI di contratto collettivo
12Lassociazionismo sindacale in Italia
Chi stipula i C.C.N.L?
- Una domanda preliminare rispetto allanalisi
giuridica della fonte contrattuale
Vari modelli possibili, derivanti dalla
combinazione di DUE varianti
Sindacalismo di mestiere/di industria
Organizzazione orizzontale/verticale del sindacato
13La prima variante
SINDACALISMO DI MESTIERE
Aggrega lavoratori sulla base della loro
professione Es. Sindacato nel quale si
organizzano i camionisti, quale che sia
lattività svolta nella impresa presso la quale
sono occupati.
Aggrega lavoratori sulla base del settore
produttivo nel quale operano, a prescindere dalla
loro professione Es. Sindacato nel quale si
organizzano tutti i dipendenti delle imprese
tessili (addetti alla produzione, camionisti,
contabili)
SINDACALISMO DI INDUSTRIA
14Seconda variante
- Strutture sindacali verticali
- raggruppano ai vari livelli i lavoratori
appartenenti ad una professione o ad una
categoria - Le federazioni provinciali, regionali o nazionali
di categoria.
- Strutture sindacali orizzontali
- raggruppano tutti i lavoratori residenti in un
area territoriale determinata - Le Camere del lavoro e le Unioni sindacali
In Italia cè una combinazione dei due modelli,
ma le funzioni negoziali sono esercitate
prevalentemente dalle strutture verticali
15LE STRUTTURE SINDACALI ORIZZONTALI
Camera del lavoro di MESSINA(CGIL)
Unione sindacale di MESSINA (CISL)
Unione del lavoro di MESSINA (UIL)
Impresa metalmeccanica
Università di MESSINA
Impresa chimica
16LE STRUTTURE SINDACALI VERTICALI PER SETTORE
(PRIVATO) O COMPARTO (PUBBLICO)
FILCEA CGIL
FEMCA CISL
SNUR CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
FIOM CGIL
FIM CISL
UILCEM UIL
UILM UIL
Industrie chimiche italiane
Industrie metalmeccaniche italiane
Università italiane
17FILCEA CGIL
FEMCA CISL
SNUR CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
FIOM CGIL
FIM CISL
UILCEM UIL
UILM UIL
LE STRUTTURE SINDACALI CONFEDERALI
18Il soggetto che stipula i C.C.N.L. (il tipo di
contratto collettivo di cui principalmente ci
occuperemo)
- La federazione nazionale di categoria
- (espressione verticale di un sindacalismo di
industria)
19Il coordinamento tra i livelli contrattuali
attraverso la disciplina della rappresentanza
20 Una chiave di lettura generalmente adottata
nelle analisi dei sistemi negoziali
Centralizzazione Decentramento
21La prima fase gli anni 50
- Forte centralizzazione, attuata a livello
interconfederale i grandi accordi sulle
Commissioni interne e sui licenziamenti.
Contrattazione di categoria debole
Contrattazione aziendale inesistente
22Gli anni 60
- Laffermazione del contratto collettivo di
categoria - Affiorano i primi contratti aziendali,
soprattutto grazie allintervento del sindacato
esterno - Decentramento ancora parziale
Emergono gli strumenti giuridici della
articolazione del sistema
CLAUSOLE DI RINVIO E CLAUSOLE DI TREGUA
23IL CICLO 1968-1973
- Forte decentramento e fine dellordine gerarchico
fondato sulle clausole di rinvio e di tregua
- La contrattazione di categoria come strumento di
generalizzazione di risultati ottenuti in alcune
realtà aziendali
LO STATUTO INTERVIENE COME STRUMENTO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA PRESENZA SINDACALE IN
AZIENDA
24Fino alla prima metà degli anni 80
- Contesto di crisi, calo delle tensioni
rivendicative e ricentralizzazione - Le politiche dei redditi e di contenimento del
costo del lavoro presuppongono una
centralizzazione del sistema
I primi grandi accordi triangolari (1983 e 1984)
25La soluzione vigenteil Protocollo del luglio
1993
- Il compito di ridisegnare il sistema
contrattuale, in Italia, è stato assunto dal
sistema contrattuale stesso
Il Protocollo del 23 luglio 1993 come carta
costituzionale delle relazioni industriali
italiane (Treu)
26I contenuti dellaccordo
il decentramento centralizzato
- La contrattazione aziendale riguarda materie ed
istituti diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli retributivi propri della
contrattazione nazionale
27Il presupposto fondamentale del sistema di
coordinamento delineato dal Protocollo del 1993
- Il coordinamento tra livelli presuppone il
coordinamento tra i soggetti protagonisti ai
diversi livelli
tra livelli
tra i soggetti
28e contrattuale
- I soggetti della rappresentanza sindacale a
livello decentrato - (nei luoghi di lavoro)
29Chi contratta nei luoghi di lavoro?
- Contratta chi è rappresentante dei lavoratori
- E rappresentante dei lavoratori chi usufruisce
dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro
A chi sono attribuiti i diritti sindacali nei
luoghi di lavoro?
30Lart. 19 dello Statuto
LE RAGIONI DELLA SCELTA perseguire una
politica del diritto che favorisca le forme di
aggregazione sindacale più ampie, allinterno
delle quali i diversi egoismi di settore trovino
compensazione (Giugni)
- Rappresentanze sindacali aziendali possono
essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in
ogni unità produttiva nellambito - A) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale - B) delle associazioni sindacali, non affiliate
alle predette confederazioni, che siano
firmatarie di contratti collettivi nazionali o
provinciali applicati nellunità produttiva
confederazioni
maggiormente
rappresentative sul piano
nazionale
31IL PROBLEMA DELLART. 19 LA RAPPRESENTATIVITA
MISURATA ALLESTERNO DELLAZIENDA
32- Il referendum abrogativo del 1995
33Il nuovo art. 19 sulle rappresentanze sindacali
aziendali dopo il referendum
- Rappresentanze sindacali aziendali possono
essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in
ogni unità produttiva nellambito - A) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale - B) delle associazioni sindacali,
non affiliate alle predette confederazioni, che
siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali
applicati nellunità produttiva
34Come si fa a garantire che rappresentanti
aziendali così definiti rispettino la
ripartizione delle competenze sancita a livello
centrale?
La nuova disciplina dellart. 19 garantisce un
sistema contrattuale ordinato ?
Esiste una sfasatura tra la gerarchia del sistema
predisposta dal protocollo del 1993, e le spinte
centrifughe generate dalla disciplina
post-referendaria dellart. 19
NO, nella misura in cui riconosce cittadinanza
al sindacato aziendale
35Laccordo interconfederale sulle RSU (1993) come
risposta a due esigenze
Quale tecnica è in grado di garantirle entrambe?
- Verificare la rappresentatività dei
rappresentanti aziendali - Garantire un coordinamento tra i soggetti
dellazione contrattuale centrale e i soggetti
della azione contrattuale decentrata
Un organismo che sia espressione della
collettività dei lavoratori ma anche delle
associazioni firmatarie dei CCNL
LEGITTIMAZIONE ELETTIVA E TECNICA DEL TERZO
RISERVATO
36Accordo sulle RSU (1993)Riforma delle RSA (1995)
- La coesistenza delle due riforme dellart.
19 Statuto
Le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente accordo, rinunciano formalmente a
costituire RSA ai sensi della norma sopra
menzionata (Accordo 1993, clausola 8)
37 38I problemi giuridici del contratto collettivo di
diritto comune
- Si tratta di fornire una risposta a due domande
Quali sono gli effetti del contratto
collettivo nei confronti dei soggetti a cui si
applica?
A chi si applica il contratto collettivo?
LEFFICACIA SOGGETTIVA
LEFFICACIA OGGETTIVA
39LEFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
- Perché - ad un secolo dopo le prime esperienze
negoziali - lefficacia soggettiva del contratto
collettivo è ancora un problema?
Almeno due tentativi, superati o falliti per
motivi diversi, di risolvere il problema
40I tentativo
- LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL COSTITUENTE
- Art. 39 Cost.
- Ai sindacati non può essere imposto altro
obbligo se non la loro registrazione - E condizione per la registrazione che gli
statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica - I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente
in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce
rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi con efficacia
obbligatoria
41Le ragioni della scelta costituzionale
- Consapevolezza della frammentazione ideologica
del sindacalismo italiano - Necessità di trovare un criterio in grado di
conciliare pluralismo sindacale e disciplina
unitaria dei rapporti di lavoro
- QUALE CRITERIO?
- Il criterio proporzionalistico (preso in
prestito dalla rappresentanza politica)
42Le ragioni della mancata attuazione dellart. 39
- Timori di ingerenza statuali nella vita
associativa interna - Controlli sulla democraticità verifica del
numero di iscritti - Opposizione dei sindacati minoritari
- Collaterali alle forze di governo
- Autonomo sviluppo del sistema in senso diverso
- La costituzione materiale
- Leffettività di fatto del contratto collettivo
di diritto comune - La scelta di politica del diritto di promuovere
il sindacato attraverso una diversa tecnica - La legislazione di sostegno (lo Statuto dei
lavoratori)
Proposta di abrogazione nellambito della
Commissione per la riforma nel 1985
43II tentativo
LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL LEGISLATORE
POST-COSTITUZIONALE
- I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
- Eccesso di delega (art. 76 Cost.)
- Violazione dellart. 39 lefficacia negativa
o ostativa delle disposizioni costituzionali
- La legge Vigorelli
- (l. 741/1959)
- Il meccanismo di recezione dei contratti
collettivi attraverso una serie di decreti
delegati
Si cercava di conseguire il medesimo obiettivo
del Costituente, con mezzi diversi da quelli
approntati dal Costituente
44Dopo il fallimento dei tentativi
- Linsuccesso dei tentativi determina il ritorno
al punto di partenza - lefficacia del contratto collettivo affidata
alle regole del diritto comune dei contratti
Sulla base del principio della rappresentanza di
diritto comune, il contratto collettivo dovrebbe
vincolare.
soltanto gli iscritti alle organizzazioni
sindacali che lhanno stipulato
diritto comune
dei contratti
45Il contratto collettivo ad efficacia limitata
Sindacato dei lavoratori (rappresentante, in
senso tecnico giuridico degli iscritti)
Associazione datoriale (rappresentante, in senso
tecnico giuridico delle imprese aderenti)
Contratto collettivo
Efficacia soggettiva limitata ai lavoratori
iscritti ai sindacati stipulanti e occupati
alle dipendenze di un impresa iscritta
allassociazione datoriale stipulante
Lavoratori Iscritti
Imprese aderenti
iscritti
iscritta
46Gli inconvenienti della doppia iscrizione come
condizione di efficacia del contratto collettivo
Azienda il cui datore di lavoro è iscritto
allassociazione stipulante
Area di non applicazione del contratto
Area di applicazione del contratto
Lavoratori non iscritti al sindacato stipulante
Lavoratori iscritti al sindacato stipulante
47Linsostenibilità della efficacia soggettiva
limitata agli iscritti
Nella prassi, problemi di natura gestionale,
contabile e amministrativa inducono i datori di
lavoro - a prescindere dai vincoli giuridici -
a non operare distinzioni di trattamento fra
iscritti e non iscritti alle associazioni
sindacali.
- Difficoltà di pianificazione dei costi
- Doppia contabilità
- Necessarie diverse strategie di gestione delle
risorse umane
48La prima tesi che incrina lo schema della
doppia iscrizione
- Elemento decisivo per la generalizzazione degli
effetti del contratto collettivo è costituito
dalla iscrizione
- Nella seconda metà degli anni 70, la
giurisprudenza di legittimità accoglie e ratifica
una precedente tesi dottrinaria
DEL SOLO DATORE DI LAVORO
49Il problema dellefficacia erga omnes del
contratto collettivo di diritto comune rimane
- allorché neppure il datore di lavoro è vincolato
al rispetto del contratto collettivo, in quanto
non iscritto allassociazione stipulante
50Gli inconvenienti della iscrizione del datore di
lavoro come condizione di efficacia del contratto
collettivo
Area di non applicazione del contratto
collettivo
Azienda il cui datore di lavoro NON è iscritto
allassociazione stipulante
(anche i lavoratori iscritti al sindacato
rimangono esclusi)
51La razionalizzazione giuridica della estensione
del contratto collettivo di diritto comune
- Il ruolo decisivo della giurisprudenza
52 NON TUTTE LE TESI GIURISPRUDENZIALI HANNO LO
STESSO RILIEVO SISTEMATICO
- ALCUNE SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI MINORI
- Clausola esplicita di rinvio al contratto o alla
contrattazione collettiva contenuta nel contratto
individuale - Il comportamento concludente (applicazione
spontanea e costante del contratto collettivo da
parte del datore di lavoro che non vi sia tenuto) - In sede processuale necessità di eccepire la non
applicazione del contratto collettivo al momento
della costituzione in giudizio
53LA TESI GIURISPRUDENZIALE REGINA
- Si basa sul combinato disposto degli artt. 36
Cost. e 2099 c.c.
54PRINCIPIO COSTITUZIONALE (art. 36) La
retribuzione deve essere proporzionata e
sufficiente
Rapporto di lavoro
In mancanza di norme corporative o di accordo
tra le parti la retribuzione è determinata dal
giudice
Rapporto di lavoro
Rapporto di lavoro
Lart. 2099 costituisce il tramite
tecnico-giuridico attraverso il quale i parametri
storico-sociali della retribuzione sufficiente
penetrano nel contratto di lavoro
55Per completare loperazione manca ancora un
passaggio Qual è la retribuzione sufficiente?
- Nelle tabelle retributive contenute nei
contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di
esperienza, quel momento di equilibrio tra
confliggenti interessi, che più di ogni altro può
costituire un ragionevole punto di riferimento
per un tal genere di giudizio equitativo
56Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art.
36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema
dellefficacia soggettiva dei contratti
collettivi di diritto comune nellordinamento
italiano?
- Rimane pur sempre una tipica espressione
giudiziale dell'equità del caso singolo, inidonea
a produrre effetti al di là delle parti in
giudizio ed esposta nella pratica al rischio di
valutazioni soggettive. - In ogni caso, in linea di principio limitata alle
clausole retributive
- NO, Per i limiti intrinseci alla soluzione
basata sull'art. 36.
57I meccanismi legali di estensione dellefficacia
soggettiva
- Lart. 36 Statuto
- Impone alle amministrazioni pubbliche di
inserire, nei provvedimenti di concessione di
agevolazioni finanziarie e nei capitolati di
appalto di opere pubbliche, una clausola
determinante lobbligo, di applicare ai
dipendenti condizioni di trattamento economico e
normativo non inferiori a quelli stabiliti dai
contratti collettivi
Costituisce una violazione dellart. 39? E una
legislazione assimilabile alla legge Vigorelli?
NO. NON SI TRATTA DI UN OBBLIGO DI RISPETTARE
I CONTRATTI COLLETTIVI
MA DI UNA SORTA DI ONERE
SE INTENDE OTTENERE IL BENEFICIO O LAPPALTO, IL
DATORE DI LAVORO DEVE APPLICARE IL CONTRATTO
58Come è cambiata nel tempo limpostazione del
problema
- Tutte le tesi giurisprudenziali elaborate al
fine di estendere la sfera di efficacia del
contratto collettivo di diritto comune
presuppongono la funzione acquisitiva del
contratto collettivo
Il rovesciamento del problema dellefficacia
soggettiva
59Lefficacia soggettiva dei contratti collettivi
che distribuiscono sacrifici
- ALTRA DIMENSIONE DELLEFFICACIA SOGGETTIVA
ANALOGO IL PROBLEMA GIURIDICO lestensione degli
effetti del contratto
DIVERSA LA FUNZIONE DEL CONTRATTO distribuire
sacrifici e non vantaggi
Il diverso contenuto del contratto ne modifica
anche le condizioni di efficacia?
60Cosa succede nei casi di esplicito dissenso di un
lavoratore nei confronti di un contratto
collettivo che distribuisce sacrifici?
- La tendenza della giurisprudenza, a partire dalla
fine degli anni 80, è quella di tutelare coloro
che intendono sottrarsi ad un contratto
collettivo che non considerano vantaggioso,
valorizzando la volontà individuale - Del lavoratore non iscritto
- Ma anche quella del lavoratore iscritto, se
esplicitamente dissenziente
61Unimportante svolta giurisprudenziale (Cass.
1403/1990)
- La ricorrente si duole dell'applicazione nei
suoi confronti del contratto collettivo aziendale
stipulato da un sindacato (Cgil) diverso da
quello di sua appartenenza (Cisnal), e ciò
malgrado il suo espresso dissenso.
In altri termini la ricorrente prospetta il
problema dei limiti dell'efficacia soggettiva del
contratto collettivo aziendale e sostiene
l'inapplicabilità di tale accordo al lavoratore
dissenziente non iscritto al sindacato stipulante
62La premessa della Cassazione
- L inattuazione dellart. 39 Cost. ha fatto sì
che i contratti collettivi stipulati al di fuori
del quadro delineato dalla Costituzione ricadono
nell'area dell'autonomia privata e che il
problema dei loro effetti sul piano soggettivo è
condizionato dal riferimento alle categorie
proprie della disciplina privatistica
63La Cassazione riconosce il ruolo della
contrattazione nella gestione delle crisi...
- La necessità di gestire in qualche modo il
fenomeno della crisi
ma ciò non è sufficiente a superare gli schemi
privatistici
non può condurre ad una introduzione di fatto di
un sistema di contrattazione collettiva con
efficacia erga omnes in contrasto con l'art. 39
Cost.
64- Il mutamento della situazione economica e la
mancanza di interventi normativi non possono
condurre all'obliterazione del dettato
costituzionale
ed al restringimento della tutela dei lavoratori
che non intendano far gestire alle organizzazioni
sindacali il sacrificio della loro posizione,
delegando alle stesse il potere di verificare la
sussistenza delle condizioni che renderebbero la
modifica in peius il solo mezzo di salvaguardia
dell'interesse generale
La rivalutazione dellautonomia individuale
sussistenza delle condizioni che renderebbero la
modifica in peius il solo mezzo di salvaguardia
dell'interesse generale
65Conclusione
- Deve ritenersi, alla stregua delle
considerazioni esposte, l'impossibilità,
nell'attuale sistema normativo, di riconoscere
efficacia c.d. erga omnes ai contratti
collettivi, anche se posti in essere dai
sindacati maggiormente rappresentativi, atteso il
contrasto con la procedura imposta dall'art. 39
Cost.
66Queste posizioni annullano ogni possibilità di
estendere lefficacia soggettiva dei contratti
collettivi della crisi?
- E la stessa legge che spesso rinvia al contratto
collettivo, individuandolo come fonte destinata a
disciplinare alcune fasi critiche del rapporto
o nel mercato del lavoro.
67Altri casi di superamento dellart. 39 Cost.
- I contratti collettivi nel pubblico impiego
- I contratti collettivi che individuano le
prestazioni indispensabili in caso di sciopero
nei s.p.e. - I contratti collettivi non normativi
TRE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
68I contratti collettivi non normativi (I)il
contratto gestionale
- La funzione non è normativa né in positivo, né
in negativo - La funzione è gestionale - volta a disciplinare
materie di per sé indivisibili in relazione alla
adesione o non adesione dei singoli lavoratori al
sindacato stipulante - La diversa funzione giustificherebbe, ed anzi
imporrebbe, una efficacia necessariamente
generalizzata
Es. artt. 4 e 6 Statuto
69I contratti collettivi non normativi (II)i
contratti di procedimentalizzazione dei poteri
datoriali
- La sentenza della Corte costituzionale n.
263/1994 sulla efficacia dei contratti collettivi
che prevedono criteri di scelta sui licenziamenti
collettivi alternativi a quelli legali
70La norma impugnata è ritenuta lesiva
- dell'art. 39, 4 comma, perché ai contratti
collettivi conferisce efficacia vincolante anche
per i lavoratori non aderenti ai sindacati
stipulanti, senza le condizioni alle quali
l'efficacia erga omnes del contratto collettivo è
subordinata dalla norma costituzionale
71La sentenza della Corte costituzionale 268/94
E' infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 comma 1 della legge n.
223 del 1991, nella parte in cui prevede che un
accordo sindacale possa stabilire criteri di
scelta dei lavoratori da licenziare per riduzione
di personale
72Come ha fatto la Corte a superare leffetto di
blocco dellart. 39 Cost.?
I contratti collettivi di proceduralizzazione NON
SONO i contratti collettivi di cui si occupa
lart. 39 Cost
- Gli accordi sindacali che stabiliscono i criteri
di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità
non appartengono alla specie dei contratti
collettivi normativi, i soli di cui si occupa
l'art. 39 Cost
73si tratta di un tipo diverso di contratto
Non è laccordo che licenzia il lavoratore è
latto di recesso del datore, che potrebbe essere
compiuto a prescindere dallaccordo
- Il contratto collettivo incide sul singolo
prestatore di lavoro soltanto indirettamente,
attraverso l'atto di recesso del datore,
vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di
scelta concordati in sede sindacale.
74Quali sono gli effetti del contratto
collettivo nei confronti dei soggetti a cui si
applica? LEFFICACIA OGGETTIVA
A chi si applica il contratto collettivo? LEFFIC
ACIA SOGGETTIVA
75Lefficacia oggettivale ragioni sostanziali del
problema
Lesigenza sul piano dei fatti
La realizzazione sul piano giuridico
IL CONTRATTO INDIVIDUALE NON PUÒ CONTENERE
CLAUSOLE PEGGIORATIVE RISPETTO AL CONTRATTO
COLLETTIVO
- Evitare di vanificare la funzione della
contrattazione collettiva, consentendo che i
lavoratori accettino condizioni deteriori
rispetto a quelle stabilite collettivamente
76Il problema giuridico della efficacia oggettiva
- Quali sono le disposizioni e i principi giuridici
in grado di giustificare leffetto della
inderogabilità in peius del contratto collettivo
ad opera del contratto individuale?
773 vie 1 per giustificare linderogabilità
1) La soluzionegiurisprudenzialepiù comune
78Lapproccio pragmatico della giurisprudenza
Lart. 2077 del codice civile I contratti
individuali di lavoro tra gli appartenenti alle
categorie alle quali si riferisce il contratto
collettivo devono uniformarsi alle disposizioni
di questo. Le clausole difformi dei contratti
individuali, preesistenti o successivi al
contratto collettivo, sono sostituite di diritto
da quelle del contratto collettivo, salvo che
contengano speciali condizioni più favorevoli ai
prestatori di lavoro
sono sostituite di diritto da quelle
del contratto collettivo,
79Cosa non funziona nella ricostruzione della
giurisprudenza, apparentemente semplice e
inattaccabile?
802) Critica dottrinale alla tesi giurisprudenziale
- La norma che costituisce il quadro entro il quale
si inserisce lart. 2077 c.c. - Le clausole, i prezzi di beni o di servizi,
imposti dalla legge o da norme corporative sono
di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte
dalle parti (art. 1339 c.c.)
- Solo il contesto corporativo - nel quale i
contratti collettivi erano equiparati alla legge
- può giustificare lattivazione del meccanismo
della inserzione automatica
norme corporative
81Le alternative prospettate dalla dottrina
- Limpossibilità di ricorrere allo schema
eteronomistico (lart. 2077 e 1339) e -
3) il ritorno alle categorie privatistiche del
mandato e della rappresentanza
82- LEFFICACIA OGGETTIVA
- SECONDO
- LO SCHEMA DEL MANDATO
Lo schema della rappresentanza non spiega
però PERCHÉ IL MANDANTE NON POSSA
RIAPPROPRIARSIDELLA MATERIA, MODIFICANDO LA
DISCIPLINA STABILITA DAL MANDATARIO
LAVORATORE
LO SCHEMA DELLA RAPPRESENTANZA SPIEGA IL VINCOLO
SOGGETTIVO (sulla base del mandato conferito nel
momento della adesione alla associazione)
SINDACATO
83La spiegazione di F. Santoro Passarelli
Art. 1723 c.c Il mandato conferito anche
nellinteresse del mandatario non si estingue per
revoca da parte del mandante
Art. 1726 c.c Se il mandato è stato conferito da
più persone per un affare di interesse comune, la
revoca non ha effetto qualora non sia effettuata
da tutti i mandanti
Cosa centra tutto questo con
la inderogabilità del contratto collettivo?
revoca
revoca
La pattuizione difforme del contratto
individuale viene qualificata come una revoca del
mandato conferito alla associazione sindacale
revoca
Una revoca - e quindi una pattuizione individuale
difforme - giuridicamente impossibile, vista la
particolare natura del mandato
84Una possibile critica alla teoria del mandato
irrevocabile
- Se davvero limpossibilità di pattuizioni
individuali difformi dovesse basarsi sulla
irrevocabilità del mandato conferito ex artt.
1723 e 1726. . .
- . . . Tutte le pattuizioni difformi dovrebbe
essere impossibili
Anche quelle in melius
85Altre teorie più recenti che scartano la
categoria del mandato
- Dalla Costituzione sarebbe possibile ricavare una
riserva a favore dei sindacati a regolare gli
interessi collettivi dei lavoratori - Il sindacato non è rappresentante di interessi
altrui, ma gestisce un interesse proprio ed
esclusivo.
4) La tesi del potere originario del
sindacato, basata sullart. 39 Cost.
86I problemi della efficacia oggettiva del
contratto collettivo di diritto comune Le
diverse soluzioni prospettate
- Il contratto collettivo costretto dentro
vestiti non suoi - Il contratto normativo
- Il contratto tipo
- La scorciatoia giurisprudenziale
- Lart. 2077 cod. civ.
- Ancora la categoria del mandato
- Il mandato irrevocabile ( impossibilità della
pattuizione individuale difforme) - La soluzione originaria
- Quando contratta, il sindacato non rappresenta
interessi altrui. Gestisce un interesse proprio
87- Tutte le posizioni analizzate hanno dei punti
deboli - Come si risolve il problema?
La novella del 1973
885) La tesi prevalente
- La soluzione dell'inderogabilità del contratto
collettivo basata sul combinato disposto di DUE
norme del codice civile
89Lart. 1374 c.c.
Lintegrazione del contratto
- Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è
nel medesimo espresso, ma anche a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo la legge, o,
in mancanza secondo gli usi e lequità
tutte le
conseguenze che ne derivano
secondo la legge
90Quali sono le conseguenze che derivano secondo la
legge in materia di inderogabilità del contratto
collettivo?
- Fino al 1973, non esistevano norme di legge in
grado di integrare gli effetti del contratto
individuale nel senso di obbligare le parti
(1374 c.c.) alla inderogabilità in peius del
contratto collettivo ad esse applicabile.
91Il pezzo mancante
- La novella del 1973 (riforma del processo del
lavoro) modifica lart. 2113 cod. civ. - Le rinunzie e le transazioni
che hanno per oggetto diritti del prestatore di
lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
della legge o dei contratti collettivi,
non sono valide
Le rinunzie
che hanno per oggetto diritti
derivanti da
contratti collettivi
non sono valide
92Lart. 2113 c.c. è la norma che integra gli
effetti del contratto ex art. 1374 c.c.
93Le pattuizioni individuali peggiorativequal è
la loro qualificazione giuridica?
La pattuizione individuale peggiorativa non è
più considerata una revoca (illegittima) di un
mandato collettivo (Santoro Passarelli)
E neanche una indebita invasione individuale di
un terreno riservato dalla Costituzione alla
autonomia collettiva (Scognamiglio)
94La pattuizione individuale peggiorativa è un
atto di rinuncia (invalido) ad un diritto
inderogabile
95- La derogabilità in melius
96Quando un trattamento è migliorativo rispetto ad
un altro?
- La risposta può non essere così facile e
immediata come sembra
97Due criteri di comparazione
- IL CRITERIO DEL CUMULO
- La logica del mosaico tra vari pezzi di
disciplina
- IL CRITERIO DEL CONGLOBAMENTO
- La necessità di una valutazione di insieme
Prevalente
- LE CLAUSOLE DI INSCINDIBILITÀ
- La valutazione giudiziale condizionata dalle
parti collettive