Title: Diritto dei mercati internazionali
1Diritto dei mercati internazionali
- Lorenzo Benatti
- lorenzo.benatti_at_unipr.it
- Parma 15 aprile 2010
2Il punto
- Il mercato inteso perciò come insieme di scambi,
operatori e prassi, nel quale è presente una
pluralità di soggetti offerenti ed acquirenti, è
quale risulta delineato dalle norme che lo
regolano. - Lart. 41 cost. liniziativa economica privata
è libera, ma va integrato con quanto stabilito
in sede comunitaria economia di mercato aperta
in regime di concorrenza.
3Diritto del mercato nazionale (3)
- Art. 41, comma 2, cost. non può svolgersi in
contrasto con lutilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana. - La norma non prevede un controllo sugli scopi
perseguiti attraverso lesercizio dellattività
economica, ma precisa che la legge deve regolare
forme e modalità dellesercizio della
concorrenza. - La tutela della libertà e dignità delluomo
riguarda la libertà di scelta, la capacità di
adottare una decisione consapevole. Il compratore
libero e consapevole è responsabile esclusivo
delle proprie scelte.
4Diritto del mercato nazionale (4)
- Tali obiettivi sono perseguiti attraverso una
serie di discipline previste dal nostro
ordinamento - la disciplina della concorrenza per garantire il
potere di scelta, - la disciplina della pubblicità, per garantire la
consapevolezza della scelta. - la disciplina della responsabilità del produttore
per merci difettose, - la disciplina sulle vendite porta a porta,
- la disciplina sul credito al consumo,
- la disciplina sulla trasparenza dei servizi
bancari e finanziari.
5Diritto del mercato nazionale (5)
- Art. 41, comma 3, cost. la legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché
lattività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali. - Lo Stato può intervenire nel mercato sia come
imprenditore (è esplicitamente ammessa limpresa
pubblica a fianco di quella privata), sia come
regolatore, non solo per delimitare il mercato,
ma anche per indirizzarlo. Così vengono in
rilievo, oltre alle discipline in precedenza
elencate, quelle relative alle licenze, alla
capacità di agire, alla responsabilità di impresa.
6LUnione Europea
- LItalia ha aderito fin dallinizio alle
iniziative di integrazione a livello
continentale, che sono culminate con il trattato
di Lisbona e listituzione dellUnione Europea. - LUnione è disciplina da due trattati Trattato
UE e Trattato di funzionamento dellUE (già
trattato CE).
7Struttura dellunione europea
- Parlamento Europeo, eletto a suffragio universale
con poteri di controllo politico, di
partecipazione alla formazione di atti comunitari
e di approvazione del bilancio - Consiglio dellUE, composto dagli Stati membri,
principale organo decisionale ove si adottano i
più importanti atti comunitari - Commissione europea, custode dei trattati con
poteri di iniziative in materia legislativa e
funzioni esecutive - Corte di giustizia e Tribunale di primo grado,
cui spetta laccertamento e linterpretazione
uniforme del diritto comunitario - Corte dei conti che controlla la gestione
finanziaria - Sono poi previste la Banca Centrale Europea e la
Banca Europea per gli investimenti.
8Provvedimenti unione europea (art. 288, 1 comma
, TFUE)
- Il regolamento ha portata generale ed è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri (art. 288, 2 comma, TFUE). - La direttiva vincola lo Stato membro cui è
rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Per essere concretamente applicata essa deve
essere recepita da parte degli organi legislativi
nazionali (art. 288, 3 comma, TFUE) - La decisione è obbligatoria in tutti i suoi
elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria
soltanto nei confronti di questi (art. 288, 4
comma, TFUE). - Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti
(art. 288, 5 comma, TFUE).
9Procedura legislativa
- Normalmente il provvedimento (regolamento,
direttiva o decisione) sono adottati da parte del
Parlamento europeo e del Consiglio su proposta
della Commissione (art. 289, 1 comma, TFUE). - Casi particolari (individuati dai trattati)
- il provvedimento è adottato dal Parlamento
europeo con la partecipazione del Consiglio o da
parte di questo ultimo con la partecipazione del
Parlamento (art. 289, 2 comma, TFUE). - il provvedimento è adottato su iniziativa di un
gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo,
o su raccomandazione della Banca centrale europea
o, ancora, su richiesta della Corte di giustizia
o della Banca europea per gli investimenti (art.
289, 4 comma, TFUE).
10Costituzione economica comunitaria (1)
- Corte di giustizia e dottrina attribuiscono ai
trattati comunitari il ruolo di Carta
Costituzionale dellUnione. Essa in forza della
legge di ratifica e dellorientamento della
giurisprudenza italiana fornisce un più preciso
contenuto anche alla costituzione economica
nazionale.
11Art. 3 3 TUE
- L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera
per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato
su una crescita economica equilibrata e sulla
stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di
mercato fortemente competitiva, che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento
della qualità dell'ambiente. Essa promuove il
progresso scientifico e tecnologico.
12Art. 119, 1, TFUE
- Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato
sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri
e dell'Unione comprende, alle condizioni previste
dai trattati, l'adozione di una politica
economica che è fondata sullo stretto
coordinamento delle politiche economiche degli
Stati membri, sul mercato interno e sulla
definizione di obiettivi comuni, condotta
conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.
13Art. 120, TFUE
- Gli Stati membri attuano la loro politica
economica allo scopo di contribuire alla
realizzazione degli obiettivi dell'Unione
definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione
europea e nel contesto degli indirizzi di massima
di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati
membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei
principi di un'economia di mercato aperta e in
libera concorrenza, favorendo un'efficace
allocazione delle risorse, conformemente ai
principi di cui all'articolo 119.
14Art. 127, 1, tfue
- L'obiettivo principale del Sistema europeo di
banche centrali, in appresso denominato SEBC, è
il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto
salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il
SEBC sostiene le politiche economiche generali
nell'Unione al fine di contribuire alla
realizzazione degli obiettivi dell'Unione
definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione
europea. Il SEBC agisce in conformità del
principio di un'economia di mercato aperta e in
libera concorrenza, favorendo una efficace
allocazione delle risorse e rispettando i
principi di cui all'articolo 119.
15Costituzione economica comunitaria (2)
- modello di economia mista definito principio di
economia di mercato aperta in regime di
concorrenza. - protocollo 27 allegato ai trattati impegna
lUnione ad adottare misure, in conformità a
quanto disposto dai trattati, volte ad assicurare
che la concorrenza nel mercato interno non sia
falsata.
16Deroghe al principio generale
- limitate deroghe
- al fine di garantire la pubblica sicurezza,
lordine pubblico, la moralità pubblica, la
salute, la protezione della flora e della fauna,
del patrimonio artistico, storico, archeologico,
della proprietà industriale e commerciale (art.
36 TFUE) e dellambiente. - con finalità di solidarietà sociale, prevedendo
interventi di incentivazione e sostegno delle
regioni arretrate (107 ss., 174 ss. TFUE), della
occupazione (art. 145 ss. TFUE), le politiche
sociali, di istruzione e formazione professionale
(151 ss. TFUE) e della cultura (art. 167 TFUE), e
così via.
17Preminenza tutela persona umana
- Si ritiene che la promozione dei valori economici
e patrimoniali sia comunque subordinata a quelli
attinenti alla persona umana. In caso contrario
gli atti sarebbero annullabili ai sensi degli
artt. 263 e 264 TFUE
18finalità generali ue (1)
- Il principio di economia di mercato fondata sulla
concorrenza persegue, così come tutta la
normativa comunitaria, una pluralità di fini - promozione della pace e del benessere dei popoli
(art. 3 TUE), - garanzia per i cittadini di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (art. 3 TUE), - assicurazione della libera circolazione delle
persone (art. 3 TUE), - instaurazione di un mercato interno (art. 3 TUE),
- promozione di uno sviluppo economico e sociale
sostenibile dellEuropa perseguendo la piena
occupazione (art. 3 TUE, art. 147, 2, TFUE,
art. 208, 2, 2 comma TFUE), - lotta alla povertà, consolidamento della
democrazia e dello Stato diritto e rispetto dei
diritti delluomo e delle libertà fondamentali
nei paesi in via di sviluppo (art. 208, 2, 2
comma TFUE), - promozione di un progresso sociale (art. 3 TUE),
- tutela dellambiente (art. 3 TUE, artt. 11 e 191
TFUE),
19finalità generali ue (2)
- promozione del progresso scientifico e
tecnologico (art. 3 TUE), - lotta contro lesclusione sociale e le
discriminazioni (art. 3 TUE, art. 19 TFUE), - promozione della giustizia e della protezione
sociale, della parità di trattamento tra donne e
uomini (art. 3 TUE , art. 2 TUE e 8 TFUE), - promozione della coesione economica, rispetto
delle diversità culturali e salvaguardia dello
sviluppo del patrimonio culturale (art. 3 TUE,
art. 167, 4, TFUR), - garanzia dei servizi di interesse economico
generale (art. 14 TFUE), - garanzia della salute umana (art. 168, 1,
TFUE), - protezione dei consumatori (art. 12, TFUE),
- tutela degli animali (art. 13 TFUE).
20finalità generali ue (3)
- Nellordinamento comunitario il mercato
costituisce uno strumento per il raggiungimento
delle finalità fondamentali dellUnione,
adempiendo ad una funzione sociale sviluppo del
sistema economico e selezionando gli imprenditori
in competizione, e consentendo alla concorrenza
di attuare una distribuzione della ricchezza. - Nelle ipotesi in cui lapplicazione di una norma
contrasti con valori gerarchicamente prevalenti
linterpretazione della norma dovrà avvenire
dando massima attenzione si principi fondamentali
dellordinamento facendoli prevalere anche sul
contenuto della disposizione.
21Contenuto del principio di economia aperta in
regime di concorrenza (1)
- il principio è incompatibile sia con una economia
centralista o pianificata, sia con uneconomia
dominata da cartelli oligopolistici - possono esistere imprese pubbliche e
partecipazioni statali, anche se sono guardate
con disfavore in quanto possono distorcere il
mercato e falsare la concorrenza la loro
presenza è consentita a condizione che operino
come imprese in regime concorrenziale al pari
delle private (v. artt. 37 e 106 TFUE).
22Art. 37 tfue
- Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei
monopoli nazionali che presentano un carattere
commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi
discriminazione fra i cittadini degli Stati
membri per quanto riguarda le condizioni relative
all'approvvigionamento e agli sbocchi. - Le disposizioni del presente articolo si
applicano a qualsiasi organismo per mezzo del
quale uno Stato membro, de jure o de facto,
controlla, dirige o influenza sensibilmente,
direttamente o indirettamente, le importazioni o
le esportazioni fra gli Stati membri. Tali
disposizioni si applicano altresì ai monopoli di
Stato delegati. - Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova
misura contraria ai principi enunciati nel
paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli
articoli relativi al divieto dei dazi doganali e
delle restrizioni quantitative fra gli Stati
membri. - ...
23Art. 106 TFue
- ...
- Le imprese incaricate della gestione di servizi
di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale sono sottoposte
alle norme dei trattati, e in particolare alle
regole di concorrenza, nei limiti in cui
l'applicazione di tali norme non osti
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto,
della specifica missione loro affidata. Lo
sviluppo degli scambi non deve essere compromesso
in misura contraria agli interessi dell'Unione. - ...
24Contenuto del principio di economia di mercato
aperta in regime di concorrenza (2)
- il principio garantisce la tutela del consumatore
vista però come possibilità di svolgere al meglio
il proprio ruolo nel meccanismo concorrenziale
per rendere più efficiente il funzionamento del
mercato interno. - Nel principio delleconomia di mercato aperta e
in regime di concorrenza si possono individuare
due profili - quello strutturale, il mercato interno,
- quello dinamico, la concorrenza.
25Il mercato interno (1)
- Art. 26 TFUE
- 1. L'Unione adotta le misure destinate
all'instaurazione o al funzionamento del mercato
interno, conformemente alle disposizioni
pertinenti dei trattati. - 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza
frontiere interne, nel quale è assicurata la
libera circolazione delle merci, delle persone,
dei servizi e dei capitali secondo le
disposizioni dei trattati. - 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione,
definisce gli orientamenti e le condizioni
necessari per garantire un progresso equilibrato
nell'insieme dei settori considerati.
26Il mercato interno (2)
- Art. 119 TFUE lUnione e gli Stati membri
adottano politiche comuni sul mercato interno, - Art. 170 2 TFUE l'Unione deve favorire
l'interconnessione e l'interoperabilità delle
reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti, - Art. 173 TFUE L'Unione e gli Stati membri
provvedono affinché siano assicurate le
condizioni necessarie alla competitività
dell'industria dell'Unione.
27Principi strutturali del mercato interno (1)
- Tutela della persona umana (art. 6, 2, Tratt.
UE e art. 1 della Carta dir. fond. UE). La
dignità umana è inviolabile. - Due direzioni
- divieto inderogabile di commercializzazione
dellindividuo e della sua dignità - il libero sviluppo della personalità umana genera
nuovi bisogni individuali e collettivi.
28Principi strutturali del mercato interno (2)
- Protezione dei consumatori
- art. 12 TFUE nella definizione e nell'attuazione
di altre politiche o attività dell'Unione sono
prese in considerazione le esigenze inerenti alla
protezione dei consumatori. - Art. 169, 1, TFUE al fine di promuovere gli
interessi dei consumatori ed assicurare un
livello elevato di protezione dei consumatori,
l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la
sicurezza e gli interessi economici dei
consumatori nonché a promuovere il loro diritto
all'informazione, all'educazione e
all'organizzazione per la salvaguardia dei propri
interessi. - Cfr. anche art. 38 Carta dir. fond. UE.
29Principi strutturali del mercato interno (3)
- Eguaglianza e non discriminazione (art. 18, 19,
45 2, TFUE artt. 20, 21 Carta dir. fond. UE) - valore indivisibile ed universale comune agli
Stati membri secondo il Preambolo della Carta dei
diritti fondamentali - trova applicazione sotto diversi aspetti
- cittadinanza dellUnione (art. 20 ss TFUE),
- parità di trattamento tra uomini e donne (artt. 3
TUE,153 e 157 TFUE, 23 Carta dir. fond. UE) - lotta alla discriminazione (art. 3 TUE)
- emancipazione dei disabili (art. 26 Carta dir.
fond. UE). - Questo principio deve essere rispettato anche nei
rapporti contrattuali privati con assolutezza ed
inderogabilità.
30Principi strutturali del mercato interno (4)
- Coesione economica e sociale e di solidarietà.
sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia ed è stato esplicitato in numerose
disposizioni comunitarie - promozione regioni meno evolute
- tutela dei lavoratori,
- accesso alla sicurezza ed assistenza sociale,
- protezione della salute e della famiglia,
- tutela ambientale, ecc.
- contribuiscono allo sviluppo del mercato interno,
il cui buon funzionamento produce a sua volta una
ricaduta positiva in termini di solidarietà.
31Principi strutturali del mercato interno (5)
- Tutela dellambiente. Sii vedano gli artt. 191 ss
TFUE. Inoltre lUnione promuovere uno sviluppo
sostenibile (art. 3, 3 TUE) e un elevato
livello di protezione dellambiente e il
miglioramento di questultimo (art. 114, 3
TFUE). Lart. 4, 2, lett. e TUE, prevede una
politica nel settore dellambiente. Si vedano
anche art. 11 TFUE. - Tre ricadute sul mercato
- obbligo commercializzazione prodotti e
svolgimento di attività che siano rispettosi
dellambiente - adozione di tecniche e modalità di produzione e
di sfruttamento delle risorse che salvaguardino
la natura - sviluppo del mercato delle tecnologie
ecologicamente compatibili.
32Principi strutturali del mercato interno (6)
- Tutela della proprietà
- art. 17, comma 1, Carta dir. fond. UE ogni
individuo ha il diritto di godere della proprietà
dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli,
di disporre e di lasciarli in eredità luso
dei beni può essere regolato dalla legge nei
limiti imposti dallinteresse generale. - cfr. art. 36 TFUE per proprietà industriale e
commerciale. - La proprietà delle imprese può essere pubblica o
privata (artt. 37 e 106 e 345 TFUE. Eventuali
monopoli nazionali di carattere commerciale non
devono discriminare tra i cittadini comunitari.
33Principi strutturali del mercato interno (7/1)
- Libertà di iniziativa economica privata. Non
esplicitata ma desumibile da - gli obbiettivi fissati nei Trattati,
- le libertà fondamentali ivi previste,
- la tutela contro cartelli ed abusi di posizione
dominante (artt. 101, 102 TFUE), - la libera circolazione delle merci (artt. 28 ss.,
34 ss. TFUE), - la libera circolazione dei lavoratori (art. 45 ss
TFUE), - la libera prestazione dei servizi (art. 56 ss
TFUE), - il diritto di stabilmento (art. 49 ss TFUE),
- la libera circolazione dei capitali (art. 63 ss
TFUE).
34Principi strutturali del mercato interno (7/2)
- Carta dir fond. UE
- art. 15 la libertà professionale
- art.16 la libertà dimpresa.
- Cfr. anche trattati CECA ed EURATOM.
- Manca una definizione comunitaria di impresa.
- Corte di giustizia, ma con riferimento al diritto
della concorrenza una organizzazione unitaria di
elementi personali, materiali ed immateriali
perseguenti in maniera durevole un risultato
economico determinato.
35Principi strutturali del mercato interno (7/3)
- Si persegue rimozione degli ostacoli alla
circolazione ed allo stabilimento di soggetti
degli Stati membri ed alla armonizzazione delle
normative interne in materia di società, mercati
mobiliari, assicurazioni e banche. - Promozione convezioni per realizzare una
disciplina uniforme dei profili internazionali
dellattività. - Formare un diritto commerciale europeo il
brevetto europeo e comunitario, il gruppo europeo
di interesse economico e la Società Europea.
36Principi strutturali del mercato interno (8)
- Autonomo funzionamento del mercato comune o
autonomia delle scelte economiche delle imprese - art. 101 ss TFUE
- art. 107 TFUE, 1.
- Gli artt. 34 e 35 TFUE.
37Art. 101 tfue
- 1. Sono incompatibili con il mercato interno e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le
decisioni di associazioni di imprese e tutte le
pratiche concordate che possano pregiudicare il
commercio tra Stati membri e che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza all'interno
del mercato interno ed in particolare quelli
consistenti nel - a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
di transazione - b) limitare o controllare la produzione, gli
sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti - c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento - d) applicare, nei rapporti commerciali con gli
altri contraenti, condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, così da determinare per
questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza - e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari, che, per loro
natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. - 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del
presente articolo, sono nulli di pieno diritto. - 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1
possono essere dichiarate inapplicabili - .
38Art. 102 tfue
- È incompatibile con il mercato interno e vietato,
nella misura in cui possa essere pregiudizievole
al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento
abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato interno o su una
parte sostanziale di questo. - Tali pratiche abusive possono consistere in
particolare - a) nell'imporre direttamente od indirettamente
prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni
di transazione non eque - b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo
sviluppo tecnico, a danno dei consumatori - c) nell'applicare nei rapporti commerciali con
gli altri contraenti condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, determinando così per
questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza - d) nel subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari, che, per loro
natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
39Art. 107, 1, tfue
- Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
40Art. 34 e 35 tfue
- Art. 34 Sono vietate fra gli Stati membri le
restrizioni quantitative all'importazione nonché
qualsiasi misura di effetto equivalente. - Art. 35 Sono vietate fra gli Stati membri le
restrizioni quantitative all'esportazione e
qualsiasi misura di effetto equivalente.
41Principi strutturali del mercato interno (8/2)
- Il principio di autonomo funzionamento del
mercato interno non ha portata assoluta, ma
relativa. Ognuna di queste disposizioni prevede
casi di disapplicazione quando ciò sia funzionale
al raggiungimento di altri obiettivi ritenuti
meritevoli di maggiore tutela (cfr. art. 101,
3, 107, 2 e 36 TFUE). - Il principio
- si rivolge ai legislatori ed alle autorità
comunitarie e nazionali come parametro di
riferimento da rispettare in sede di emanazione
di provvedimenti - è uno dei criteri di valutazione della
legittimità delle limitazioni private poste alla
concorrenza adottato dalla giurisprudenza.
42Principi strutturali del mercato interno (9)
- Divieto dellabuso del diritto. art. 54 Carta
dir. fond. UE, ai sensi del quale nessuna
disposizione in essa contenuta deve essere
interpretata nel senso di comportare il diritto
di esercitare unattività o compiere un atto che
miri alla distruzione dei diritti o delle
libertà ivi riconosciuti o di imporre a tali
diritti limitazioni più ampie di quelle previste
dallart. 52 della stessa. - Cfr. art. 102 TFUE.
43Principi strutturali del mercato interno (10)
- Proporzionalità.
- Art. 5, 4 TUE In virtù del principio di
proporzionalità, il contenuto e la forma
dell'azione dell'Unione si limitano a quanto
necessario per il conseguimento degli obiettivi
dei trattati. - Cfr. anche art. 352 TFUE.
- Secondo la formulazione più nota elaborata dalla
Corte di giustizia, tale principio è rivolto alle
istituzioni dellUnione, obbligandole a
vegliare, nellesercizio dei loro poteri,
affinché gli oneri imposti agli operatori
economici non oltrepassino ciò che è necessario
per raggiungere gli obbiettivi che sono tenute a
realizzare.
44La concorrenza
- Gli elementi strutturali sono conciliabili con
diversi modelli di mercato compresi quelli
connotati da un forte dirigismo statale. - Art. 2, 3, comma 1, TUE L'Unione instaura un
mercato interno. Si adopera per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei
prezzi, su un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena
occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento
della qualità dell'ambiente. Essa promuove il
progresso scientifico e tecnologico.
45La concorrenza (1)
- La concorrenza è disciplinata nel Capo I del
Titolo VII della Parte III TFUE,art. 101
sullantitrust e art. 107 ss sugli aiuti concessi
dallo stato - nonché negli artt. 116 e 117 TFUE, relativi alla
eliminazione di distorsioni alla concorrenza
provocate da disposizioni legislative
regolamentari o amministrative, emanate o
emanande, degli Stati membri.
46Art. 116 TFUE
- Qualora la Commissione constati che una disparità
esistente nelle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative degli Stati membri
falsa le condizioni di concorrenza sul mercato
interno e provoca, per tal motivo, una
distorsione che deve essere eliminata, essa
provvede a consultarsi con gli Stati membri
interessati. - Se attraverso tale consultazione non si raggiunge
un accordo che elimini la distorsione in
questione, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono le direttive all'uopo
necessarie. Può essere adottata ogni altra
opportuna misura prevista dai trattati.
47Art. 117 tfue
- 1. Quando vi sia motivo di temere che
l'emanazione o la modifica di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative
provochi una distorsione ai sensi dell'articolo
precedente, lo Stato membro che vuole procedervi
consulta la Commissione. La Commissione, dopo
aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli
Stati interessati le misure idonee ad evitare la
distorsione in questione. - 2.
48La concorrenza (2)
- A tali norme primarie vanno aggiunti i numerosi
regolamenti attuativi del regime concorrenziale,
tra i quali va menzionato quello sul controllo
delle concentrazioni tra imprese. La materia è
disciplinata dal Regolamento n. 4064/89, oggetto
di prossima revisione.
49La concorrenza (2)
- La concorrenza si realizza attraverso un
meccanismo caratterizzato da tre elementi - conflitto,
- scelta,
- selezione.
- Ogni deviazione da tale schema produce un
fallimento del meccanismo concorrenziale ed
impone allordinamento comunitario di intervenire
50La concorrenza (3)
- Il processo competizionesceltaselezione
contribuisce a realizzare la razionalizzazione
del processo produttivo nel suo complesso e ad
attuare una oggettiva selezione professionale e
razionalizzazione della produzione. - La concorrenza giuridicamente regolata fa del
mercato uno strumento per realizzare una
distribuzione imparziale della ricchezza e perciò
anche un quantum di giustizia sociale.
51La concorrenza (2)
- Il processo competizionesceltaselezione
contribuisce a realizzare la razionalizzazione
del processo produttivo nel suo complesso e ad
attuare una oggettiva selezione professionale e
razionalizzazione della produzione. - La concorrenza giuridicamente regolata fa del
mercato uno strumento per realizzare una
distribuzione imparziale della ricchezza e perciò
anche un quantum di giustizia sociale.
52a. lattività delle imprese (fase della
competizione).
- Questa fase è regolata principalmente dagli artt.
101 ss TFUE, di cui si è detto. In particolare,
gli artt. 101 e 102 TFUE mirano a creare un
regime di concorrenza non falsata ed effettiva a
livello comunitario. Essi si applicano
esclusivamente alle pratiche restrittive che
possono pregiudicare il commercio fra gli Stati
membri, restando invece soggetti alle discipline
antitrust nazionali i comportamenti restrittivi
della concorrenza con effetti puramente interni
ai singoli mercati nazionali.
53b. il ruolo dei consumatori (fase della scelta).
- Il consumatore, facendosi giudice della qualità
dei beni e della congruità dei prezzi, preferisce
luna allaltra merce. Il consumatore, al fine di
compiere adeguatamente la scelta e di adempiere
al meglio al ruolo assegnatogli, deve essere
consapevole. Lart. 161, 1, TFUE, relativo alla
protezione dei consumatori, impone allUnione di
contribuire a promuovere il loro diritto
allinformazione. - Questo diritto assume la veste giuridica di
obblighi di informazione e di trasparenza
gravanti sulle imprese.
54c. il meccanismo selettivo ed i suoi effetti
(fase della selezione).
- La fase della selezione è quella nella quale gli
effetti della scelta si riverberano sugli
imprenditori conducendo alla sopravvivenza solo
di quelli più meritevoli. - Listituto della competizione economica trova il
suo completamento ed il suo correttivo nei
principi dellequilibrio degli scambi e della
lealtà della concorrenza. Entrambi sono contenuti
nel quarto comma del Preambolo del TFUE. Ciò
trova conferma in diverse disposizioni dei
trattati.
55Diritto dei mercati internazionali
- Lorenzo Benatti
- lorenzo.benatti_at_unipr.it