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Lobbying e societ

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Sociologia dei fenomeni politici Rappresentanza politica e rappresentanza d interessi (la questione del mandato) Pluralismo Neocorporativismo Conflitto tra gruppi ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Lobbying e societ


1
Lobbying e società civile nei processi
decisionali europei
  • Sociologia dei fenomeni politici

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Riferimenti teorici
  • Rappresentanza politica e rappresentanza
    dinteressi (la questione del mandato)
  • Pluralismo
  • Neocorporativismo

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Pluralismo
  • Conflitto tra gruppi di pressione per influenzare
    il processo decisionale
  • Interessi forti e interessi deboli

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Neocorporativismo
  • Nozione utilizzata per definire i rapporti tra
    Stato e organizzazioni degli interessi privati
    allinterno dei paesi capitalistici e democratici
    .
  • Forma di intermediazione degli interessi fra
    società civile e Stato, diversa e contrapposta al
    pluralismo (Schmitter, Crouch)
  • Quali interessi? Numero limitati di interessi
    legati al mondo del lavoro (sindacati dei
    lavoratori e dei datori di lavoro)

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Definizione di lobbismo
  • Per lobbismo si intendono tutte le attività
    svolte al fine di influenzare lelaborazione
    delle politiche e il processo decisionale delle
    istituzioni europee. Pertanto, i lobbisti
    vengono definiti come persone che svolgono tali
    attività e che lavorano presso organizzazioni
    diverse, come ad esempio le società di consulenza
    in materia di affari pubblici, gli studi legali,
    le Ong, i centri di studi, le lobby aziendali
    (rappresentanti interni) o le associazioni di
    categoria. COM (2006) 194 definitivo Libro verde
    sulliniziativa europea sulla trasparenza

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Iniziative 1992-94 della Commissione e del
Parlamento
  • Comunicazione della Commissione del dicembre 1992
    sul dialogo aperto e strutturato con i gruppi di
    interesse, Comunicazione della Commissione, SEC
    (92) 2272 def., Bruxelles 2712/1992.
  • La pubblicazione a gennaio sulla Gazzetta
    Ufficiale del programma legislativo annuale,
    affinché fossero chiare le priorità assicurando
    la divulgazione delle informazioni, la
    trasparenza e la partecipazione.
  • La formulazione di un codice di accesso ai
    documenti adottato nel febbraio 1994. Tale codice
    imponeva alla Commissione di rendere disponibile
    ogni documento interno eccetto quelli che
    potessero "danneggiare interessi pubblici o
    privati, resoconti di incontri interni e opinioni
    personali di funzionari.
  • In caso di diniego del diritto di accesso, ci si
    può rivolgere al Segretariato generale e il
    documento richiesto deve essere reso disponibile
    nel termine di trenta giorni ad un costo
    standard.

7
Interventi del Parlamento europeo
  • Il diritto di accesso doveva essere controllato
    da un lasciapassare personale, annuale, ottenuto
    con liscrizione ad un registro, rinnovabile dopo
    la presentazione di una dichiarazione di attività
    relativa a tutti gli interventi effettuati presso
    i parlamentari o i funzionari.
  • Il comportamento non conforme comporta la
    possibile sanzione, di competenza del Collegio
    dei Questori, di sospensione o revoca del diritto
    di accesso.

8
Iniziativa sulla Trasparenza
  1. Libro bianco sulla governance europea (2001)
  2. Iniziativa europea per la trasparenza - SEC
    (2005)1300
  3. Libro verde sullIniziativa europea sulla
    trasparenza - COM (2006) 194 final
  4. Comunicazione della Commissione (COM (2008) 323
    def) nella quale è stato presentato un Codice di
    condotta e il registro dei rappresentanti degli
    interessi su base volontaria

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Registro unico dei rappresentanti degli interessi
(giugno 2011)
  • Società di consulenza specializzate/studi legali,
    consulenti indipendenti
  • Lobbisti interni e associazioni di categoria o
    professionali
  • Organizzazioni non governative
  • Centri di studio, istituti accademici e di
    ricerca
  • Organizzazioni rappresentative di Chiese o
    comunità religiose
  • Organizzazioni rappresentative di amministrazioni
    locali, regionali e comunali, altri enti pubblici
    o misti, ecc.
  • http//ec.europa.eu/transparencyregister/info/home
    Page.do?localeit

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Società civile la tradizione anglosassone
  • Interpreta la società civile come associazione
    politica di cittadini, vale a dire come unione di
    individui liberi, eguali, razionali e motivati
    sul piano metafisico-religioso, che comunicano,
    cooperano e dibattono al fine di conseguire un
    consenso in merito al fondamento,
    allarticolazione istituzionale e allo sviluppo
    della stessa associazione politica (Vincenzo
    Cesareo)

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Società civile la tradizione europea
  • Ispirata da Rousseau e Marx, interpreta la
    società civile in termini di contrapposizione sia
    nei confronti del Mercato che dello Stato

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Società civile alcune definizioni
  • Per società civile si devono intendere quei modi
    di relazione sociale che si pongono ad un livello
    analiticamente distinto sia dal piano individuale
    sia da quello istituzionale. Tale livello
    costituisce una realtà che è intrinsecamente
    instabile e dinamica. Instabile in quanto essa
    tende a seguire la traiettoria dellistituzionaliz
    zazione dinamica in quanto è continuamente
    rinnovata dalla straordinaria ricchezza della
    capacità di agire individuale e di stabilire
    nuovi significati e modalità di relazione (Mauro
    Magatti)

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Società civile alcune definizioni
  • Il termine società civile indica
    unassociazione di uomini non coartata, un
    insieme di network relazionali che si sono creati
    in nome di valori come la famiglia, la fede,
    linteresse, lideologia (Michael Walzer)

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Società civile secondo lUnione europea
  • è un concetto che raccoglie tutte le forme
    dazione sociale, di individui o di gruppi, che
    non rappresentano unemanazione dello Stato e che
    non sono da esso dirette. La particolarità della
    società civile consiste nel fatto di essere un
    concetto dinamico, che descrive al tempo stesso
    uno stato ed unazione (CESE 1999/C 329/10)

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La società civile organizzata secondo lUnione
europea
  • La società civile organizzata può essere definita
    come linsieme di tutte le strutture
    organizzative, i cui membri, attraverso un
    processo democratico basato sul discorso e sul
    consenso sono al servizio dellinteresse generale
    e agiscono da tramite tra i pubblici poteri e i
    cittadini (CESE 1999/C 329/10)
  • Espressione utilizzata per la 1 volta nei
    Trattati nel Trattato di Nizza (2001) per
    definire la composizione del CESE

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Rappresentatività della SC (SC/023 - CESE
240/2006)
  • essere organizzata stabilmente a livello
    comunitario
  • avere un accesso diretto alle esperienze dei
    propri membri
  • rappresentare interessi generali coincidenti con
    quelli della società europea
  • comporsi di organi riconosciuti dagli Stati
    membri come portatori di interessi specifici
  • avere organizzazioni affiliate nella maggior
    parte degli Stati membri dellUnione
  • prevedere un obbligo di responsabilità
    (accountability) per i propri membri
  • detenere un mandato di rappresentanza e di azione
    a livello europeo
  • essere indipendente e svincolata da istruzioni
    provenienti dallesterno
  • essere trasparente soprattutto sul piano delle
    finanze e delle strutture decisionali.

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I canali di partecipazione della Società civile
(SC)
  • Organi consultivi (CESE)
  • Partenariato
  • Comitati
  • Dialogo sociale
  • Consultazione

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I Comitati economici e sociali
  • Organi per la rappresentanza degli interessi del
    mondo del lavoro
  • Rappresentanti delle parti sociali

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I Comitati economici e sociali i 3 modelli
  1. Modello della Repubblica di Weimar
  2. Modello belga e olandese
  3. Modello scandinavo anglosassone

20
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE)
  • È attualmente composto da 344 membri, nominati su
    proposta degli stati membri.
  • Rappresenta una vasta gamma di interessi dai
    datori di lavoro ai sindacati, dai consumatori
    agli ecologisti.
  • È un organismo consultivo che deve fornire il
    proprio parere sulle proposte di decisioni
    comunitarie in settori quali loccupazione, la
    spesa sociale, la formazione professionale, ecc.

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La politica ambientale
  • Entra a far parte delle politiche comunitarie a
    partire dal Summit di Parigi del 1972
  • 1981 è stata istituita la DG Ambiente
  • 1986 Atto Unico europeo integra la politica
    ambientale tra le altre politiche europee
  • Es. La direttiva sugli imballaggi

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Atto unico europeo (1986)
  • Principio dellazione preventiva a tutela
    dellambiente
  • Principio della correzione alla fonte dei danni
    ambientali
  • Principio risarcitorio chi inquina paga

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La direttiva sugli imballaggi 1)
  • Durata del processo decisionale 4 anni
    (1990-1994)
  • Prima applicazione della procedura di
    cooperazione e codecisione
  • Messa in agenda su iniziativa di Germania,
    Danimarca e Paesi Bassi

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Direttiva sugli imballaggi 2)
  • Recupero dei rifiuti da imballaggio tra il 50 e
    il 60 del totale nazionale
  • Riciclaggio tra il 25 e il 45 (con una soglia
    minima al 15)
  • Previste deroghe per gli Statti più indietro in
    tema di politica ambientale

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Direttiva sugli imballaggi 3)
  • Abbandono dello stand-still principle
  • Nessuna gerarchia nel trattamento dei rifiuti
  • Flessibilità e deroghe
  • Armonizzazione delle normative effetto negativo
    sulle singole normative nazionali
  • Mancata messa al bando di alcuni materiali

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La tutela dei consumatori
  • Atto unico europeo art. 100
  • Trattato di Maastricht art. 129
  • Trattato di Amsterdam art. 153

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Tutela consumatori
  • Titolo XV Trattato di Lisbona
  • Al fine di promuovere gli interessi dei
    consumatori ed assicurare un livello elevato di
    protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce
    a tutelare la salute, la sicurezza e gli
    interessi economici dei consumatori nonché a
    promuovere il loro diritto all'informazione,
    all'educazione e all'organizzazione per la
    salvaguardia dei propri interessi. (art. 169)

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Il Comitato delle Regioni (CdR)
  • Istituito nel 1992 con il Trattato di Maastricht
  • Composto da 344 membri, nominati dal Consiglio
    dei Ministri su proposta degli Stati membri
  • Con il Trattato di Nizza ogni membro deve essere
    titolare di un mandato elettorale regionale o
    locale oppure politicamente responsabile davanti
    ad unassemblea eletta

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GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONEArticolo 300
Trattato di Lisbona
  1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la
    Commissione sono assistiti da un Comitato
    economico e sociale e da un Comitato delle
    regioni, che esercitano funzioni consultive.
  2. Il Comitato economico e sociale è composto da
    rappresentanti delle organizzazioni di datori di
    lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri
    attori rappresentativi della società civile, in
    particolare nei settori socioeconomico, civico,
    professionale e culturale.
  3. Il Comitato delle regioni è composto da
    rappresentanti delle collettività regionali e
    locali che sono titolari di un mandato elettorale
    nell'ambito di una collettività regionale o
    locale, o politicamente responsabili dinanzi ad
    un'assemblea eletta.
  4. I membri del Comitato economico e sociale e del
    Comitato delle regioni non sono vincolati da
    alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro
    funzioni in piena indipendenza, nell'interesse
    generale dell'Unione.
  5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative
    alla natura della composizione di tali comitati
    sono riesaminate a intervalli regolari dal
    Consiglio, per tener conto dell'evoluzione
    economica, sociale e demografica nell'Unione. Il
    Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
    delle decisioni a tal fine.

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Percorsi attraverso i quali le Regioni possono
influenzare il processo decisionale europeo
  • Legge 52 del 1996
  • Legge 131 del 2003
  • Legge 11 del 2005
  • Legge 234 del 2012Norme generali sulla
    partecipazione dell'Italia alla formazione e
    all'attuazione della normativa e delle politiche
    dell'Unione europea.
  • Il Comitato delle Regioni
  • Associazioni europee di Regioni ed Enti Locali

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Associazioni europee di Regioni ed Enti locali
  • Associazioni generaliste
  • Consiglio dei Comuni e delle Regioni dEuropa
    (CCRE)
  • Assemblea delle Regioni dEuropa (ARE)
  • Associazioni settoriali
  • Conferenza delle Regioni periferiche marittime
  • Associazione regioni frontaliere europee (ARFE)
  • Regioni con poteri legislativi (REGLEG)
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