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CONSENSO

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consenso requisiti modalita di prestazione ilconsenso nella legge 91/1999 i requisiti del consenso personale consapevole o informato attuale (tempi e accertamenti ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: CONSENSO


1
CONSENSO
  • REQUISITI
  • MODALITA DI PRESTAZIONE
  • ILCONSENSO NELLA LEGGE 91/1999

2
I REQUISITI DEL CONSENSO
  • PERSONALE
  • CONSAPEVOLE O INFORMATO
  • ATTUALE (tempi e accertamenti del trattamento)
  • MANIFESTO (forma orale o scritta)
  • LIBERO (da influenze del medico o della famiglia,
    ecc.)
  • COMPLETO
  • GRATUITO
  • RECETTIZIO (ha effetto dal momento in cui il
    medico ne viene a conoscenza)
  • RICHIESTO (il medico deve sempre prospettarne la
    necessità)

3
La completezza
  • il medico dovrà illustrare in termini
    comprensibili
  • la condizione patologica in atto
  • le scelte programmate tanto ai fini diagnostici
    che terapeutici
  • i rischi connessi all'attuazione dei mezzi
    diagnostici-terapeutici prescelti, prospettando,
    ove possibile, le possibili alternative
  • i risultati prevedibili di ciascuna scelta
  • gli effetti collaterali, le menomazioni e le
    mutilazioni inevitabili (...)
  • le percentuali di rischio connesse, in
    particolare in relazione alla sopravvivenza" .

4
Consenso cosciente
  • La parola Consent appare per la prima volta nel
    Codice di Norimberga (1946- United State Vs. Karl
    Brandt)
  • Il consenso volontario del soggetto umano è
    assolutamente essenzialela persona deve avere
    sufficiente conoscenza e comprensione degli
    elementi della situazione in cui è coinvolta,
    tali da metterla in condizione di prendere una
    decisione cosciente e illuminata

5
Consenso informato
  • 1957 - Salgo Vs. Leland Standford Jr. University
    Board of Trustees
  • Entra nel lessico giuridico la nozione Consenso
    informato , per la prima volta al dovere di
    ottenere il consenso del paziente si unisce
    lesplicito dovere del medico informare.

6
Sentenza Salgo (1957)
  • ogni paziente costituisce un problema
    diverso la situazione mentale ed emotiva del
    malato è importante e in alcuni casi può essere
    decisiva nel parlare del possibile rischio si
    usi una certa discrezione, compatibile con la
    completa comunicazione dei dati necessari per un
    consenso informato.

7
XVIII Assemblea Medica MondialeRaccomandazioni
che devono guidare i medici nella ricerca
biomedica che coinvolga soggetti umani
  • Dichiarazione di Helsinki (1964).
  • Tokio (1975)
  • Venezia (1983)
  • Hong Kong (1989)
  • Somerset West, Sud Africa (1996).

8
Consiglio dEuropa
  • Convenzione sui Diritti Umani e sulla
    Biomedicina, art.5. (Oviedo 1997).
  • Rapporto Esplicativo alla Convenzione, art.5.
    (1997).

9
ITALIAIl consenso normativizzato
  • Codice di Deontologia medica (1995-1998)
  • - non è atto legislativo, ma corpus di regole di
    autodisciplina predeterminate dalla professione.
  • Codificazione del principio in giurisprudenza
  • -caso Massimo. Corte dAssise di Firenze, Sent.
    n. 13 del 8.11.1990.
  • Legge 28 marzo 2001 n.145
  • Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
    Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti
    dell'uomo e della dignità dell'essere umano
    riguardo all'applicazione della biologia e della
    medicina Convenzione sui diritti dell'uomo e
    sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile
    1997, nonché del Protocollo addizionale del 12
    gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione
    di esseri umani"

10
Il consenso nel Codice di Deontologia medica
(1998)
  • Art. 32. Acquisizione del consenso. Il medico non
    deve intraprendere attività diagnostica e/o
    terapeutica senza lacquisizione del consenso
    informato del paziente.
  • Il consenso, espresso in forma scritta nei casi
    in cui per la particolarità delle prestazioni
    diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili
    conseguenze delle stesse sulla integrità fisica
    si renda opportuna una manifestazione inequivoca
    della volontà della persona, è integrativo e non
    sostitutivo del consenso informato di cui
    all'articolo 30.
  • Il procedimento diagnostico e/o il trattamento
    terapeutico che possono comportare grave rischio
    per l'incolumità della persona, devono essere
    intrapresi solo in caso di estrema necessità e
    previa informazione sulle possibili conseguenze,
    cui deve far seguito una opportuna documentazione
    del consenso.
  • In ogni caso, in presenza di documentato
    rifiuto di persona capace di intendere e di
    volere, il medico deve desistere dai conseguenti
    atti diagnostici e/o curativi, non essendo
    consentito alcun trattamento medico contro la
    volontà della persona, ove non ricorrano le
    condizioni di cui al successivo art. 34.

11
  • Art.30. Il medico deve fornire al paziente la più
    idonea informazione sulla diagnosi, sulla
    prognosi, sulle prospettive e le eventuali
    alternative diagnostico-terapeutiche e sulle
    prevedibili conseguenze delle scelte operate il
    medico nellinformarlo dovrà tenere conto delle
    sue capacità di comprensione, al fine di
    promuovere la massima adesione alle proposte
    diagnostico-terapeutiche.
  • Ogni ulteriore richiesta di informazione da
    parte del paziente deve essere soddisfatta

12
CONSENSO PRESUNTO
  • Termine che delinea loperare a priori, in
    particolari casi previsti dallordinamento
    giuridico, di una presunzione riguardante il
    consenso dellinteressato.

13
QUANDO SI VERIFICA
  • lindividuo pone in essere un comportamento dal
    quale si desume inequivocabilmente la sua volontà
    di consentire al trattamento medico (es chi si
    rivolge volontariamente al Pronto Soccorso).
  • Il paziente, maggiorenne e non affetto da
    infermità mentale, è materialmente incapace di
    prestare, a causa della malattia stessa, il
    proprio consenso e sussistono la necessità e
    lurgenza dellintervento.

14
CONSENSO PRESUNTO / SILENZIO - ASSENSO
  • Silenzio assenso
  • Il soggetto è sollecitato ad
  • esprimere un suo parere in
  • modo ufficiale entro un
  • limite di tempo, oltre al
  • quale, la mancanza di una
  • espressa pronuncia è
  • equiparata ad un assenso.
  • Consenso presunto
  • Lo Stato ritiene a priori tutti
  • i cittadini potenziali
  • donatori, a meno che
  • qualcuno di essi non dichiari
  • di opporsi.
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