Title: Avv. Pasquale Silvestro
1PROCEDURE AUTORIZZATORIE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
- Avv. Pasquale Silvestro
- Tonucci Partners Padova
2PREMESSA SULLA NORMA GENERALE ART. 12 DEL
D.LGS. 387/2003
- Lart. 12 del D.lgs. 387/2003 costituisce oggi la
norma generale sul procedimento
amministrativo-autorizzatorio di tutti gli
impianti di energia rinnovabile. Norma generale
perché accanto alla previsione di cui allart. 12
sussistono taluni procedimenti speciali
differenziati per lo più sulla base della potenza
nominale e della tipologia di impianto, in
particolar modo per quanto riguarda gli impianti
fotovoltaici.
3CONTENUTO DELLART. 12 DEL D.LGS. 387/2003
- Ai sensi dellart. 12, la costruzione,
l'esercizio e la modifica di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili sono soggetti ad
autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o
dalla Provincia delegata.
4REGOLE E PRINCIPI CONTENUTI NELLART. 12
- Lart. 12 fissa alcuni principi fondamentali che,
anche di recente, la Giurisprudenza
amministrativa e Costituzionale ha qualificato
alla stregua di principi generali inderogabili - Qualificazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, quali opere
di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti
5continua REGOLE E PRINCIPI (Art. 12 D.lgs.
387/2003)
- Individuazione dellAutorità competente a
rilasciare lautorizzazione unica - Soglie legali di applicabilità del procedimento
amministrativo di Autorizzazione Unica ovvero
della Denuncia di inizio attività - Indicazione del Termine entro cui deve
concludersi il procedimento amministrativo
(Conferenza dei servizi di cui alla L.241/90) - Previsione a livello nazionale di una regola
urbanistica per la installazione di impianti di
energia rinnovabile in zona agricola.
6DIVIETO PER LE REGIONI E PROVINCE DELEGATE
- Le Regioni o le Province delegate non possono
subordinare la ricevibilità, la procedibilità
dell'istanza o la conclusione del procedimento
alla presentazione di previe convenzioni ovvero
atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni
il cui territorio è interessato dal progetto.
7MISURE DI COMPENSAZIONE A FAVORE DEI COMUNI
- Le amministrazioni competenti determinano in sede
di riunione di conferenza di servizi eventuali
misure di compensazione a favore dei Comuni, di
carattere ambientale e territoriale e non
meramente patrimoniali o economiche
8CAUZIONE A FAVORE DELLA PA PROCEDENTE
- Ai sensi del p. 13.1 lett. j) delle Linee Guida
Nazionali (D.M. 10-9-2010) il proponente deve
depositare, all'atto di avvio dei lavori, una
fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia
della esecuzione degli interventi di dismissione
e delle opere di messa in pristino, da versare a
favore dell'amministrazione procedente secondo
l'importo stabilito in via generale dalle Regioni
(Province delegate) commisurato al valore delle
opere di rimessa in pristino o delle misure di
reinserimento o recupero ambientale.
9ART. 12 COMMA 5 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA
- Lart. 12, comma 5, del D.lgs. 387/2003 prevede
che quando la capacità di generazione sia
inferiore alle soglie individuate dalla tabella A
allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina
della denuncia di inizio attività di cui agli
articoli 22 e 23 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
10TABELLA A DEL D.LGS. 387/2003
- Fonte
Soglie - Eolica
60 kW - Solare fotovoltaica
20 kW - Idraulica
100 kW - Biomasse
200 kW - Biogas 250 kW
11LEGGE COMUNITARIA 2009 (L. 4 giugno 2010, n. 96)
- DIA FINO AD 1 MW
- Lart. 17, comma 1 lett. d) della legge
comunitaria 2009, prevede che, nel recepire la
direttiva 2009/28/CE (entro il 5 dicembre 2010),
relativa alla promozione delluso dellenergia da
fonti rinnovabili, il Governo dovrà prevedere
lassoggettamento alla disciplina della denuncia
di inizio attività per gli impianti per la
produzione di energia elettrica con capacità di
generazione non superiore ad 1 MW elettrico di
cui allarticolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
alimentati dalle fonti di cui alla lettera a).
12INDEROGABILITA DEI LIMITI DI CUI ALLA TABELLA A
- Con sentenza n. 120 del 26 marzo 2010, la Corte
Costituzionale ha dichiarato la illegittimità
dellart. 3 della legge regionale Puglia n. 31
del 2008 nella parte in cui questa prevedeva che
poteva presentarsi il progetto in DIA per potenze
nominali fino a 1 MW.
13PRINCIPIO SANCITO DALLA CORTE COSTITUZIONALE
- La Corte ha così chiarito che nuove e diverse
soglie di capacità di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione per i
quali si procede con la disciplina della DIA
possono essere individuate solo con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dellambiente e della tutela del
territorio e del mare, dintesa con la Conferenza
unificata, senza che la Regione possa provvedervi
autonomamente.
14D.L. 8.07.2010, n. 105 Misure Urgenti in materia
di energia (pubblicato nella Gazz.Uff. 9 Luglio
2010, n. 158)
- Lart. 1-quater prevede espressamente una
sanatoria per quei progetti di potenza nominale
fino ad 1 MW autorizzati in DIA in quelle Regioni
che avevano introdotto soglie nominali diverse
rispetto a quelle statali (come la Regione
Puglia), dichiarate di seguito costituzionalmente
illegittime dalla Corte.
15CONTENUTO DELLART. 1-QUATER DEL D.L. 105/2010
- Sono fatti salvi gli effetti relativi alle
procedure di denuncia di inizio attività di cui
agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili che risultino avviate in conformità a
disposizioni regionali, recanti soglie superiori
a quelle di cui alla tabella A del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a
condizione che gli impianti siano entrati in
esercizio entro centocinquanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto
16D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
- I seguenti interventi sono considerati attività
ad edilizia libera e sono realizzati previa
comunicazione dell'inizio dei lavori da parte
dell'interessato all'amministrazione comunale - a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le
seguenti caratteristiche - i. impianti aderenti o integrati nei tetti di
edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi
17D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
- ii. la superficie dell'impianto non è superiore a
quella del tetto su cui viene realizzato - iii. gli interventi non ricadono nel campo di
applicazione del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio)
18D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
- b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le
seguenti caratteristiche - i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro
pertinenze - ii. aventi una capacità di generazione
compatibile con il regime di scambio sul posto - iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui
al D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
(fuori zone che rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale o da
porzioni di essi)
19D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività - a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le
seguenti caratteristiche - moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici
- ii. la superficie complessiva dei moduli
fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a
quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli
sono collocati
20D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
- b) impianti solari fotovoltaici aventi capacità
di generazione inferiore alla soglia indicata
alla Tabella A allegata al D.lgs. 387/2003 e non
riconducibili alle categorie precedenti.
21LEGGE REGIONALE 22.01.2010 N. 10 REGIONE VENETO
- Lart. 4 della L.R. Veneto 10/2010 su
autorizzazione ed incentivi degli impianti
fotovoltaici, in ottemperanza alla normativa
nazionale, prevede che - linstallazione di impianti fotovoltaici non
integrati o non aderenti di potenza di picco non
superiore a 20 kW è soggetta alla denuncia di
inizio attività da presentare al comune
territorialmente competente - continua
22LEGGE REGIONALE 22.01.2010 N. 10 REGIONE VENETO
- II. La costruzione e lesercizio degli impianti
fotovoltaici non integrati e non aderenti di
potenza di picco superiore a 20 kW, gli
interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione,
nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e allesercizio
degli impianti stessi sono autorizzati dalla
Regione con Autorizzazione Unica in Conferenza
dei servizi.
23LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- Le Linee Guida nazionali dispongono al p. 16.1,
lett. d), in riferimento ai cd. Criteri
generali, il riutilizzo di aree già degradate da
attività antropiche, pregresse o in atto
(brownfield), tra cui siti industriali, cave,
discariche, siti contaminati ai sensi della Parte
quarta, Titolo V del D.lgs. 152/2006 (Codice
dellAmbiente).
24D.M. 6-8-2010 Conto Energia 2011 (Pubblicato
nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197)
- La tariffa base individuata dal Conto Energia
2011 incrementata del 5 per gli impianti
fotovoltaici diversi da quelli di cui allart.2,
comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti
siano ubicati in zone classificate alla data di
entrata in vigore del presente decreto dal
pertinente strumento urbanistico come
industriali, commerciali, cave o discariche
esaurite, area di pertinenza di discariche o di
siti contaminati come definiti dallart. 240 del
Codice dellAmbiente.
25D.M. 6-8-2010 Conto Energia 2011 (Pubblicato
nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197)
- La tariffa base è incrementata del 10 per gli
impianti di cui allart. 2, comma 1, lettera g),
installati in sostituzione di coperture in
eternit o comunque contenenti amianto.
26ULTERIORI DISPOSIZIONI ESTIVE SUL PROCESSO
AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- In particolare il D.L. 105/2010, allart. 1-
sexies, introduce una norma tesa a contrastare
progetti puramente speculativi nel settore
prevedendo lobbligo per il proponente,
contestualmente al deposito della istanza per
lautorizzazione di cui allarticolo 12, comma 3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
di allegare congrue garanzie finanziarie poste a
carico del soggetto che richiede il rilascio
dellautorizzazione e di eventuali successivi
subentranti.
27CONCLUSIONE BREVE COMMENTO SULLART. 1- OCTIES
DEL D.L. 105/2010 PROROGA CONTO ENERGIA 2010
- Lart. 1-octies del D.L. 105/2010 contiene una
proroga ai termini di accesso al Conto Energia
2010 alle seguenti condizioni - entro il 31 dicembre 2010, deve essere comunicata
allamministrazione competente al rilascio
dellautorizzazione nonché al GSE, la conclusione
dei lavori di installazione dellimpianto
fotovoltaico ed, - entro il 30 giugno 2011, limpianto deve entrare
in esercizio.
28CONTATTI
- Avv.
Pasquale Silvestro - Studio
Legale TonucciPartners - Via
Trieste n. 31/A - 35121
Padova - 39049658655 -
psilvestro_at_tonucci.it -
- A voi tutti il mio sincero ringraziamento per
lattenzione riservata