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Avv. Pasquale Silvestro

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PROCEDURE AUTORIZZATORIE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Avv. Pasquale Silvestro Tonucci & Partners Padova * – PowerPoint PPT presentation

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Title: Avv. Pasquale Silvestro


1
PROCEDURE AUTORIZZATORIE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
  • Avv. Pasquale Silvestro
  • Tonucci Partners Padova

2
PREMESSA SULLA NORMA GENERALE ART. 12 DEL
D.LGS. 387/2003
  • Lart. 12 del D.lgs. 387/2003 costituisce oggi la
    norma generale sul procedimento
    amministrativo-autorizzatorio di tutti gli
    impianti di energia rinnovabile. Norma generale
    perché accanto alla previsione di cui allart. 12
    sussistono taluni procedimenti speciali
    differenziati per lo più sulla base della potenza
    nominale e della tipologia di impianto, in
    particolar modo per quanto riguarda gli impianti
    fotovoltaici.

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CONTENUTO DELLART. 12 DEL D.LGS. 387/2003
  • Ai sensi dellart. 12, la costruzione,
    l'esercizio e la modifica di impianti di
    produzione di energia elettrica alimentati da
    fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle
    infrastrutture indispensabili sono soggetti ad
    autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o
    dalla Provincia delegata.

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REGOLE E PRINCIPI CONTENUTI NELLART. 12
  • Lart. 12 fissa alcuni principi fondamentali che,
    anche di recente, la Giurisprudenza
    amministrativa e Costituzionale ha qualificato
    alla stregua di principi generali inderogabili
  • Qualificazione degli impianti alimentati da fonti
    rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle
    infrastrutture indispensabili alla costruzione e
    all'esercizio degli stessi impianti, quali opere
    di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti

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continua REGOLE E PRINCIPI (Art. 12 D.lgs.
387/2003)
  • Individuazione dellAutorità competente a
    rilasciare lautorizzazione unica
  • Soglie legali di applicabilità del procedimento
    amministrativo di Autorizzazione Unica ovvero
    della Denuncia di inizio attività
  • Indicazione del Termine entro cui deve
    concludersi il procedimento amministrativo
    (Conferenza dei servizi di cui alla L.241/90)
  • Previsione a livello nazionale di una regola
    urbanistica per la installazione di impianti di
    energia rinnovabile in zona agricola.

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DIVIETO PER LE REGIONI E PROVINCE DELEGATE
  • Le Regioni o le Province delegate non possono
    subordinare la ricevibilità, la procedibilità
    dell'istanza o la conclusione del procedimento
    alla presentazione di previe convenzioni ovvero
    atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni
    il cui territorio è interessato dal progetto.

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MISURE DI COMPENSAZIONE A FAVORE DEI COMUNI
  • Le amministrazioni competenti determinano in sede
    di riunione di conferenza di servizi eventuali
    misure di compensazione a favore dei Comuni, di
    carattere ambientale e territoriale e non
    meramente patrimoniali o economiche

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CAUZIONE A FAVORE DELLA PA PROCEDENTE
  • Ai sensi del p. 13.1 lett. j) delle Linee Guida
    Nazionali (D.M. 10-9-2010) il proponente deve
    depositare, all'atto di avvio dei lavori, una
    fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia
    della esecuzione degli interventi di dismissione
    e delle opere di messa in pristino, da versare a
    favore dell'amministrazione procedente secondo
    l'importo stabilito in via generale dalle Regioni
    (Province delegate) commisurato al valore delle
    opere di rimessa in pristino o delle misure di
    reinserimento o recupero ambientale.

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ART. 12 COMMA 5 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA
  • Lart. 12, comma 5, del D.lgs. 387/2003 prevede
    che quando la capacità di generazione sia
    inferiore alle soglie individuate dalla tabella A
    allegata al presente decreto, con riferimento
    alla specifica fonte, si applica la disciplina
    della denuncia di inizio attività di cui agli
    articoli 22 e 23 del testo unico di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
    2001, n. 380.

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TABELLA A DEL D.LGS. 387/2003
  • Fonte
    Soglie
  • Eolica
    60 kW
  • Solare fotovoltaica
    20 kW
  • Idraulica
    100 kW
  • Biomasse
    200 kW
  • Biogas 250 kW

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LEGGE COMUNITARIA 2009 (L. 4 giugno 2010, n. 96)
- DIA FINO AD 1 MW
  • Lart. 17, comma 1 lett. d) della legge
    comunitaria 2009, prevede che, nel recepire la
    direttiva 2009/28/CE (entro il 5 dicembre 2010),
    relativa alla promozione delluso dellenergia da
    fonti rinnovabili, il Governo dovrà prevedere
    lassoggettamento alla disciplina della denuncia
    di inizio attività per gli impianti per la
    produzione di energia elettrica con capacità di
    generazione non superiore ad 1 MW elettrico di
    cui allarticolo 2, comma 1, lettera e), del
    decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
    alimentati dalle fonti di cui alla lettera a).

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INDEROGABILITA DEI LIMITI DI CUI ALLA TABELLA A
  • Con sentenza n. 120 del 26 marzo 2010, la Corte
    Costituzionale ha dichiarato la illegittimità
    dellart. 3 della legge regionale Puglia n. 31
    del 2008 nella parte in cui questa prevedeva che
    poteva presentarsi il progetto in DIA per potenze
    nominali fino a 1 MW.

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PRINCIPIO SANCITO DALLA CORTE COSTITUZIONALE
  • La Corte ha così chiarito che nuove e diverse
    soglie di capacità di generazione e
    caratteristiche dei siti di installazione per i
    quali si procede con la disciplina della DIA
    possono essere individuate solo con decreto del
    Ministro dello sviluppo economico, di concerto
    con il Ministro dellambiente e della tutela del
    territorio e del mare, dintesa con la Conferenza
    unificata, senza che la Regione possa provvedervi
    autonomamente.

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D.L. 8.07.2010, n. 105 Misure Urgenti in materia
di energia (pubblicato nella Gazz.Uff. 9 Luglio
2010, n. 158)
  • Lart. 1-quater prevede espressamente una
    sanatoria per quei progetti di potenza nominale
    fino ad 1 MW autorizzati in DIA in quelle Regioni
    che avevano introdotto soglie nominali diverse
    rispetto a quelle statali (come la Regione
    Puglia), dichiarate di seguito costituzionalmente
    illegittime dalla Corte.

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CONTENUTO DELLART. 1-QUATER DEL D.L. 105/2010
  • Sono fatti salvi gli effetti relativi alle
    procedure di denuncia di inizio attività di cui
    agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
    2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di
    produzione di energia elettrica da fonti
    rinnovabili che risultino avviate in conformità a
    disposizioni regionali, recanti soglie superiori
    a quelle di cui alla tabella A del decreto
    legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a
    condizione che gli impianti siano entrati in
    esercizio entro centocinquanta giorni dalla data
    di entrata in vigore della legge di conversione
    del presente decreto

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D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • I seguenti interventi sono considerati attività
    ad edilizia libera e sono realizzati previa
    comunicazione dell'inizio dei lavori da parte
    dell'interessato all'amministrazione comunale
  • a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le
    seguenti caratteristiche
  • i. impianti aderenti o integrati nei tetti di
    edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo
    stesso orientamento della falda e i cui
    componenti non modificano la sagoma degli edifici
    stessi

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D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • ii. la superficie dell'impianto non è superiore a
    quella del tetto su cui viene realizzato
  • iii. gli interventi non ricadono nel campo di
    applicazione del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
    (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

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D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le
    seguenti caratteristiche
  • i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro
    pertinenze
  • ii. aventi una capacità di generazione
    compatibile con il regime di scambio sul posto
  • iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui
    al D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
    (fuori zone che rivestono carattere storico,
    artistico o di particolare pregio ambientale o da
    porzioni di essi)

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D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
    attività
  • a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le
    seguenti caratteristiche
  • moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici
  • ii. la superficie complessiva dei moduli
    fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a
    quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli
    sono collocati

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D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • b) impianti solari fotovoltaici aventi capacità
    di generazione inferiore alla soglia indicata
    alla Tabella A allegata al D.lgs. 387/2003 e non
    riconducibili alle categorie precedenti.

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LEGGE REGIONALE 22.01.2010 N. 10 REGIONE VENETO
  • Lart. 4 della L.R. Veneto 10/2010 su
    autorizzazione ed incentivi degli impianti
    fotovoltaici, in ottemperanza alla normativa
    nazionale, prevede che
  • linstallazione di impianti fotovoltaici non
    integrati o non aderenti di potenza di picco non
    superiore a 20 kW è soggetta alla denuncia di
    inizio attività da presentare al comune
    territorialmente competente
  • continua

22
LEGGE REGIONALE 22.01.2010 N. 10 REGIONE VENETO
  • II. La costruzione e lesercizio degli impianti
    fotovoltaici non integrati e non aderenti di
    potenza di picco superiore a 20 kW, gli
    interventi di modifica, potenziamento,
    rifacimento totale o parziale e riattivazione,
    nonché le opere connesse e le infrastrutture
    indispensabili alla costruzione e allesercizio
    degli impianti stessi sono autorizzati dalla
    Regione con Autorizzazione Unica in Conferenza
    dei servizi.

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LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
  • Le Linee Guida nazionali dispongono al p. 16.1,
    lett. d), in riferimento ai cd. Criteri
    generali, il riutilizzo di aree già degradate da
    attività antropiche, pregresse o in atto
    (brownfield), tra cui siti industriali, cave,
    discariche, siti contaminati ai sensi della Parte
    quarta, Titolo V del D.lgs. 152/2006 (Codice
    dellAmbiente).

24
D.M. 6-8-2010 Conto Energia 2011 (Pubblicato
nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197)
  • La tariffa base individuata dal Conto Energia
    2011 incrementata del 5 per gli impianti
    fotovoltaici diversi da quelli di cui allart.2,
    comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti
    siano ubicati in zone classificate alla data di
    entrata in vigore del presente decreto dal
    pertinente strumento urbanistico come
    industriali, commerciali, cave o discariche
    esaurite, area di pertinenza di discariche o di
    siti contaminati come definiti dallart. 240 del
    Codice dellAmbiente.

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D.M. 6-8-2010 Conto Energia 2011 (Pubblicato
nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197)
  • La tariffa base è incrementata del 10 per gli
    impianti di cui allart. 2, comma 1, lettera g),
    installati in sostituzione di coperture in
    eternit o comunque contenenti amianto.

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ULTERIORI DISPOSIZIONI ESTIVE SUL PROCESSO
AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
  • In particolare il D.L. 105/2010, allart. 1-
    sexies, introduce una norma tesa a contrastare
    progetti puramente speculativi nel settore
    prevedendo lobbligo per il proponente,
    contestualmente al deposito della istanza per
    lautorizzazione di cui allarticolo 12, comma 3,
    del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
    di allegare congrue garanzie finanziarie poste a
    carico del soggetto che richiede il rilascio
    dellautorizzazione e di eventuali successivi
    subentranti.

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CONCLUSIONE BREVE COMMENTO SULLART. 1- OCTIES
DEL D.L. 105/2010 PROROGA CONTO ENERGIA 2010
  • Lart. 1-octies del D.L. 105/2010 contiene una
    proroga ai termini di accesso al Conto Energia
    2010 alle seguenti condizioni
  • entro il 31 dicembre 2010, deve essere comunicata
    allamministrazione competente al rilascio
    dellautorizzazione nonché al GSE, la conclusione
    dei lavori di installazione dellimpianto
    fotovoltaico ed,
  • entro il 30 giugno 2011, limpianto deve entrare
    in esercizio.

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CONTATTI
  • Avv.
    Pasquale Silvestro
  • Studio
    Legale TonucciPartners
  • Via
    Trieste n. 31/A
  • 35121
    Padova - 39049658655

  • psilvestro_at_tonucci.it
  • A voi tutti il mio sincero ringraziamento per
    lattenzione riservata
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