Il Codice della Privacy Sintesi normativa e cenni applicativi

presentation player overlay
1 / 25
About This Presentation
Transcript and Presenter's Notes

Title: Il Codice della Privacy Sintesi normativa e cenni applicativi


1
Il Codice della PrivacySintesi normativa e cenni
applicativi
  • a cura di Malfarà Sacchini Mario
  • Ragioniere commercialista in Vibo Valentia

2
La normativa
  • D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 Codice in materia di
    protezione dei dati personali. (pubblicato in
    G.U. il 29/07/2003)
  • Entrata in vigore 1 gennaio 2004.
  • Dallentrata in vigore sono abrogate le
    disposizioni della L. 31/12/1996 n. 675 e quelle
    del D.P.R. 28/07/1999 n. 318.
  • Le disposizioni abrogate sono indicate
    allarticolo 183 del Decreto Legislativo n. 196.

3
Significato della privacy
Le parole dordine della normativa sono
CUSTODIA DEI DATI PERSONALI E DEFINIZIONE DELLE
MISURE DI SICUREZZA CON LA PRESCRIZIONE DI UN
LIVELLO MINIMO DI SICUREZZA
CONTROLLO SUL PROCESSO DI ACQUISIZIONE, GESTIONE
ED ELIMINAZIONE DEI DATI PERSONALI
4
Significato della privacy
È un termine di origine inglese traducibile come
diritto alla riservatezza che rimanda alla
dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati
personali
5
Significato della privacy
ASSIOMA DELLA NORMATIVA
Nellera dellinformatizzazione diffusa, il dato
assurge al rango di bene personale da proteggere,
indipendentemente dalle ragioni in forza delle
quali è acquisito, detenuto o trattato
6
Possibile equivocità del termine privacy
La traduzione letterale del termine privacy
potrebbe condurre a risultati errati circa la
portata dellobbligo di legge che vuole tutelare
non solo i dati sensibili, bensì tutti i dati
personali
7
Cosa disciplina
  1. Disposizioni generali (articoli da 1 a
    45)fissano regole sostanziali della disciplina
    del trattamento dei dati personali, applicabili a
    tutti i tipi di trattamentofissano regole
    specifiche che si devono osservare per i
    trattamenti effettuati.
  2. Disposizioni relative a specifici settori
    (articoli da 46 a 140) disciplina il trattamento
    dei dati in particolari ambiti (ambito
    giudiziario, forze di polizia, difesa e sicurezza
    dello stato, ambito pubblico, ambito sanitario,
    istruzione e trattamento per scopi
    storici,statistici e scientifici).
  3. Disposizioni relative alle azioni di tutela
    dellinteressato e al sistema sanzionatorio
    (articoli da 141 a 186).

8
Chi lo deve applicare
  • Tutti i soggetti pubblici e privati che
    conservino o trattino
  • dati personali qualsiasi informazione che sia
    relativa a persone fisiche, giuridiche, enti od
    associazioni, identificati o identificabili anche
    indirettamente mediante il riferimento a
    qualsiasi altra informazione, compreso un numero
    di identificazione personale.
  • dati sensibili e/o giudiziari i dati personali
    idonei a rivelare lorigine razziale ed etnica,
    le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
    genere, le opinioni politiche, ladesione a
    partiti politici, sindacati, associazioni od
    organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
    politico o sindacale, nonché i dati personali
    idonei a rivelare lo stato di salute e le
    abitudini sessuali. I dati personali idonei a
    rivelare provvedimenti iscrivibili nel casellario
    giudiziale, o allanagrafe delle sanzioni
    amministrative dipendenti da reato e dei relativi
    carichi pendenti, o la qualità di soggetto
    imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e
    61 del c.p.p.

9
Principi generali
  • - Diritto alla protezione dei dati personali
    (art. 1)
  • - Finalità
  • Rispetto dei diritti e delle libertà
    fondamentali, nonché
  • della dignità dellinteressato, con riguardo alla
    riservatezza
  • e alla garanzia di del diritto alla protezione
    dei dati personali
  • - Principio di necessità nel trattamento dei dati
    (art. 3)
  • - Diritto di accesso ai dati personali ed altri
    diritti (Titolo II articoli da 7 a 10)
  • Obblighi del titolare del trattamento (riscontro
    allinteressato)
  • - Obbligo dinformativa (art. 13)
  • - Obblighi connessi alla cessazione del
    trattamento (art. 16)

10
Definizioni
  • Lart. 4 del Codice fornisce le definizioni dei
    seguenti termini
  • Trattamento
  • Dato personale
  • Dati identificativi
  • Dati sensibili
  • Dati giudiziari
  • Titolare
  • Responsabile
  • Incaricati
  • Interessato
  • Comunicazione
  • Diffusione
  • Dato anonimo
  • Blocco
  • Banca di dati
  • Garante
  • segue

11
Adempimenti riguardanti tutti i tipi di
trattamenti
  • Informazione del soggetto interessato
  • Dati di natura comune
  • Dati sensibili o giudiziari
  • Acquisizione del consenso del soggetto
    interessato
  • Dati di natura comune
  • Dati di natura sensibile

12
Casi di esclusione dallobbligo di acquisizione
del consenso
  • Lobbligo di acquisizione del consenso viene meno
    quando
  • Il trattamento dati è necessario per adempiere ad
    un obbligo previsto dalla legge, da un
    regolamento o dalla normativa comunitaria
  • Il trattamento è necessario per lesecuzione di
    un contratto del quale è parte linteressato o
    per adempiere a specifiche richieste
    dellinteressato riguardanti il contratto in
    essere.
  • Il trattamento riguarda dati provenienti da
    pubblici registri, elenchi , atti o documenti
    conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
    e le modalità che le leggi e la normativa
    comunitaria stabiliscono per la conoscibilità dei
    dati.
  • Il trattamento riguarda dati relativi allo
    svolgimento di attività economiche, trattatati
    nel rispetto della vigente normativa in materia
    di segreto aziendale o industriale.

13
Trattamento di dati sensibili e giudiziari
  • I dati sensibili o giudiziari possono essere
    trattati solo con il consenso dellinteressato e
    previa autorizzazione dellautorità garante.
  • Tale obbligo viene meno per i dati sensibili
    quando
  • Sono trattati per adempiere a specifici obblighi
    o compiti previsti dalla legge, da un regolamento
    o dalla normativa comunitaria, per la gestione
    dei rapporti di lavoro anche in materia di igiene
    e sicurezza
  • Lesonero è previsto da specifiche autorizzazioni
    generali (vedi art. 40)

14
Linformativa
  • Linformativa deve essere resa allinteressato
    prima di poter procedere al trattamento dei dati
    personali (siano essi solo personali o di natura
    sensibile o giudiziaria).
  • Linformativa può essere resa anche in forma
    orale (art. 13)
  • Essa deve informare linteressato circa
  • Le finalità e le modalità del trattamento cui
    sono destinati i dati
  • La natura obbligatoria o facoltativa del
    conferimento dei dati
  • Le conseguenze di un eventuale rifiuto di
    rispondere
  • I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
    dati personali possono essere comunicati o che
    possono venirne a conoscenza, in qualità di
    responsabili o incaricati, lambito di diffusione
    dei medesimi.
  • L indicazione dei diritti dellinteressato
    richiamati allarticolo 7
  • Gli estremi identificativi del titolare, e dove
    designato, del responsabile, del rappresentante
    nel territorio dello stato
  • Per i trattamenti iniziati prima dellentrata in
    vigore del Codice si deve procedere ad
    integrazione dellinformativa rilasciata in
    precedenza, integrata con i/il nominativi/i
    dei/del responsabile.

15
Adozione di misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati.
  • Il soppresso D.P.R. 318/1999 ha trovato
    accoglimento e ampliamento normativo allinterno
    delle disposizioni generali del codice.
  • Il titolo V della parte I del codice è
    integralmente dedicato alla sicurezza dei dati e
    dei sistemi con cui si procede al trattamento.

16
Le misure di sicurezza
  • Il Codice impone la sicurezza dei sistemi di
    trattamento dati personali in base alle
    conoscenze acquisite e progresso tecnico, in modo
    da ridurre al minimo i rischi di distruzione o
    perdita anche accidentale, dei dati stessi, e
    prevenire laccesso non autorizzato o il
    trattamento non consentito o non conforme alle
    finalità della raccolta.
  • Larticolo 31 definisce quindi il principio
    generale di sicurezza applicabile sia ai dati
    personali che ai dati sensibili e giudiziari.

17
Misure minime per trattamenti con strumenti
elettronici.
  • Larticolo 34 impone le seguenti misure minime
    per il trattamento di dati personali effettuato
    con strumenti elettronici
  • Autenticazione informatica
  • Adozione di procedura di gestione delle
    credenziali di autenticazione
  • Utilizzazione di un sistema di autorizzazione
  • Aggiornamento periodico dellindividuazione
    dellambito del trattamento consentito ai singoli
    incaricati e addetti alla gestione o manutenzione
    dei sistemi elettronici
  • Protezione degli strumenti elettronici e dei dati
    rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad
    accessi non consentiti e a determinati programmi
    informatici.
  • Adozione di procedure per la custodia di copie di
    sicurezza, il ripristino della disponibilità dei
    dati e dei sistemi.
  • Tenuta di un aggiornato documento programmatico
    sulla sicurezza
  • Adozione di tecniche di cifratura o di codici
    identificativi per determinati trattamenti di
    dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
    vita sessuale effettuati da organismi sanitari
  • Ladozione delle misure minime di sicurezza deve
    essere posta in essere entro il 31/12/2005

18
Misure minime per il trattamento senza ausilio di
strumenti elettronici
  • Lart. 35 dispone invece sulle misure minime da
    adottarsi per il trattamento di dati personali
    senza ausilio di strumenti elettronici.
  • La prima misura prevede laggiornamento periodico
    dellindividuazione dellambito del trattamento
    consentito ai singoli incaricati o alle unità
    organizzative
  • La seconda misura consiste nella previsione di
    procedure per unidonea custodia di atti e
    documenti affidati agli incaricati per lo
    svolgimento dei relativi compiti.
  • La terza misura consiste nella previsione di
    procedure di conservazione di determinati atti in
    archivi ad accesso selezionato e disciplina delle
    modalità di accesso, finalizzata
    allidentificazione degli incaricati.
  • Ladozione delle misure minime di sicurezza deve
    essere posta in essere entro il 31/12/2005

19
Il disciplinare tecnico delle misure minime di
sicurezza
  • Lallegato B al Decreto legislativo, individua le
    misure tecniche relative alle misure minime di
    sicurezza che i titolari devono adottare.
  • Lallegato B contrariamente alla definizione
    prevista dallarticolo 34 prevede lobbligo di
    redazione del DPS è necessario per coloro che
    trattano dati sensibili e/o giudiziari con
    lausilio di strumenti elettronici.
  • Il DPS deve essere redatto e aggiornato entro il
    31 marzo di ogni anno..
  • Nella relazione al bilancio desercizio (o nella
    Nota Integrativa) gli amministratori devono
    riferire in merito alla redazione e/o
    allaggiornamento del documento.

20
Le sanzioni violazioni amministrative
  • Omessa o inidonea informativa allinteressato
    (art. 161)
  • Dati personali 3.000/18.000
  • Dati sensibili 5.000/30.000
  • Cessione di dati in ad altro titolare in
    violazione dellart. 16 lett.b) (art. 162)
  • Sanzione 5.000/30.000
  • Omessa o incompleta notificazione (art. 163)
  • Sanzione 10.000/60.000
  • Sanzione accessoria spese di pubblicazione
    ordinanza- ingiunzione in uno o più giornali.

21
Altre sanzioni amministrative disciplinate
  • Omessa informazione o esibizione di documenti al
    garante (art. 164)
  • Sanzione 4.000/24.000
  • Violazioni concernenti le comunicazioni dei dati
    personali sullo stato di salute (art. 162, c.2)
  • Sanzione 500/3.000

22
Le sanzioni illeciti penali
  • Delitti
  • Trattamento illecito di dati (art. 167)
  • VI rientra il trattamento dei dati senza consenso
    ove necessario
  • Reclusione 6/18 mesi a 6/24 ove si procede ad
    illecita comunicazione o diffusione a terzi dei
    dati
  • Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
    Garante (art. 168)
  • Reclusione 6/36 mesi
  • Inosservanza dei provvedimenti del Garante (art.
    170)
  • Reclusione 3/24 mesi

23
Sanzioni illeciti penali
  • Contravvenzioni
  • Mancata adozione misure minime di sicurezza (art.
    169)
  • Arresto sino a 2 anni o
  • Ammenda da 10.000/50.000
  • Divieto dindagine sulle opinioni dei lavoratori
    e Violazioni delle norme di controllo a distanza
    dei lavoratori
  • Arresto da 15 giorni ad un anno
  • Ammenda da 154,94/1.549,37

24
Il risarcimento dei danni
  • Il Codice disciplina due tipologie di
    risarcimento
  • Danno patrimoniale
  • Chiunque cagiona ad altri danni per effetto del
    trattamento di dati personali (art. 15, c.1)
  • Applicabilità dellart. 2050 del C.C. il
    titolare deve quindi provare in caso di danni
    patrimoniali causati allinteressato di aver
    adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
  • Danno non patrimoniale (art. 15, c.2)
  • Può essere invocato il risarcimento del danno
    biologico di natura psichica, ove il titolare non
    provveda al trattamento in forma lecita dei dati,
    non provveda ad aggiornarli, li detenga oltre il
    termine superiore agli scopi per i quali sono
    raccolti.

25
Dichiarazioni di conformità delle misure minime
adottate.
  • Il titolare che adotta misure minime di sicurezza
    avvalendosi di soggetti esterni alla propria
    struttura, per provvedere allesecuzione, riceve
    dallinstallare alluopo incaricato una
    descrizione scritta dellintervento effettuato
    che ne attesta la conformità alle disposizioni
    del disciplinare tecnico allegato B al D.Lgs. n.
    196 (punto 25 allegato b).
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com