Schema di d.lgs. Riforma 2 - PowerPoint PPT Presentation

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Schema di d.lgs. Riforma 2

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Title: Schema di d.lgs. Riforma 2 ciclo Sistema educativo di istruzione e formazione Author: Nunzio Langella Last modified by: Nunzio Langella – PowerPoint PPT presentation

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Title: Schema di d.lgs. Riforma 2


1
Schema di d.lgs. Riforma 2 cicloSistema
educativo di istruzione e formazione
  • Nuovo testo 11 aprile 2005

2
Art. 1
  • Unitarietà del segmento costituito dal sistema
    dei licei e dal sistema dellistruzione e
    formazione professionale.
  • Lo Stato garantisce il livelli essenziali delle
    prestazioni del secondo ciclo.
  • Tutte le istituzioni del sistema educativo di
    istruzione e formazione sono dotate di autonomia.
  • I percorsi liceali e di IFP sono di pari dignità.

3
Art. 1
  • I percorsi assicurano gli strumenti
    indispensabili per lapprendimento lungo tutto
    larco della vita.
  • Si può cambiare scelta tra i due sistemi.
  • Si acquisiscono crediti certificati attraverso la
    frequenza, con esito positivo, di qualsiasi
    segmento, compreso lapprendistato.
  • Le corrispondenze tra crediti scolastici e
    crediti formativi di IFP sono definite in sede di
    Conferenza Unificata.

4
Art. 1
  • Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti
    nelle attività sportive.
  • Al secondo ciclo si accede a seguito del
    superamento dellesame di Stato relativo al 1
    ciclo di istruzione.
  • I percorsi liceali e IFP possono essere
    realizzati in ununica sede.

5
Art. 2 Finalità e durata
  • I percorsi liceali si sviluppano in due periodi
    biennali e in un quinto anno di completamento e
    approfondimento.
  • Propedeuticità dei percorsi liceali.
  • I percorsi liceali realizzano i PECUP.
  • Lammissione al quinto anno dà accesso allIFTS.
  • I licei sono artistico, classico, economico,
    linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
    tecnologico e delle scienze umane.

6
Art. 3 Attività educative e didattiche
  • Lorario è articolato in
  • Attività e insegnamenti obbligatori.
  • Attività e insegnamenti obbligatori a scelta
    dello studente.
  • Attività e insegnamenti facoltativi.
  • Le ore a scelta dello studente servono
    prioritariamente a conseguire i livelli attesi
    dalle indicazioni nazionali.

7
Art. 4 Liceo artistico
  • Il percorso si articola in
  • Arti figurative
  • Architettura, design, ambiente.
  • Audiovisivo, multimedia, scenografia.
  • Nel primo biennio lorario annuale obbligatorio è
    di 1023 ore.

8
Art. 4 Liceo artistico
  • Lett. a) 627 ore nel secondo biennio e nel
    quinto anno.
  • Lett. b) e c) 693 ore.
  • LOAO di indirizzo
  • Lett. a)396 ore
  • Lett. b) e c) 330 ore

9
Art. 4 Liceo artistico
  • Lorario annuale facoltativo (OAF) è di 165 ore
    per lintera durata del percorso e per tutti gli
    indirizzi.

10
Art. 5 Liceo classico
  • LOAO è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel
    secondo biennio e di 825 nel quinto anno.
  • LOAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1
    biennio, 66 ore nel 2 biennio e di 99 ore nel
    quinto anno.
  • LOAF è di 99 ore nel 2 biennio e di 66 ore nel
    quinto anno.

11
Art. 6 Liceo economico
  • A partire dal 2 biennio si articola in
  • economico aziendale
  • (nei settori servizi, turismo, produzioni
    agro-alimentari, moda)
  • economico istituzionale
  • (nelle dimensioni locale, nazionale,
    europea e internazionale).

12
Art. 6 Liceo economico
  • LOAO è di 891 ore nel 1 e nel 2 biennio e di
    825 ore nel quinto anno.
  • LOAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1
    biennio.
  • LOAO di indirizzo è di 198 ore nel 2 biennio e
    di 165 nel 5 anno.
  • LOAF è di 99 ore nel 2 biennio e nel 5 anno.

13
Art. 7 Liceo linguistico
  • LOAO è di 891 ore nel 1 biennio, 924 nel 2
    biennio e 825 nel quinto anno.
  • LOAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1
    biennio, 66 nel 2 e 99 nel 5 anno.
  • LOAF è di 99 ore nel 2 biennio e di 66 ore nel
    5 anno.

14
Art. 7 Liceo linguistico
  • Dal primo anno del 2 biennio è previsto
    linsegnamento in lingua inglese di una
    disciplina non linguistica.
  • Dal secondo anno del 2 biennio è previsto
    linsegnamento nella seconda lingua comunitaria
    di una disciplina non linguistica compresa o
    nellOAO o nellOAO a scelta dello studente.

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Art. 8 Liceo musicale e coreutico
  • LOAO è di 594 ore nel 1 biennio, 660 ore nel 2
    biennio e nel quinto anno.
  • Ad esso si aggiungono 330 ore nel 1 biennio e
    363 ore nel 2 biennio e nel quinto anno.
  • LOAO a scelta dello studente è di 165 ore nel 1
    biennio e di 66 ore nel 2 biennio e nel quinto
    anno.

16
Art. 9 Liceo scientifico
  • LOAO è di 891 ore nel 1 biennio, 924 nel 2
    biennio e di 825 nel quinto anno.
  • LOAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1
    biennio, 66 nel 2 biennio e di 99 nel quinto
    anno.
  • LOAF è di 99 ore nel 2 biennio e di 66 ore nel
    quinto anno.

17
Art. 10 Liceo tecnologico
  • A partire dal 2 biennio si articola in
  • Meccanico e meccatronico
  • Elettrico ed elettronico
  • Informatico e comunicazione
  • Chimico e materiali
  • Produzioni biologiche e biotecnol. alimentari.
  • Costruzioni, ambiente e territorio
  • Logistica e trasporti.
  • Tecnologie tessili e dellabbigliamento.

18
Art. 10 Liceo tecnologico
  • LOAO è di 891 ore nel 1 biennio e di 759 nel 2
    biennio e nel quinto anno.
  • LOAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1
    biennio
  • LOAO di indirizzo è di 330 ore nel 2 biennio e
    nel 5 anno.
  • LOAF è di 99 ore per tutta la durata del
    percorso e per tutti gli indirizzi.

19
Art. 11 Liceo delle scienze umane
  • LOAO è di 891 ore nel 1 biennio, 924 nel 2
    biennio e di 825 nel 5 anno.
  • LOAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1
    biennio, 66 nel 2 biennio e 99 nel 5 anno.
  • LOAF è di 99 ore nel 2 biennio e di 66 ore nel
    5 anno.

20
Art. 12 Organizzazione educativa e didattica
  • Permanenza docenti nella sede di titolarità
    almeno per un periodo didattico.
  • Linsegnamento in lingua inglese di una
    disciplina del piano di studio.
  • Nellultimo anno del percorso di studio, nei
    percorsi liceali si definiscono con le Università
    le modalità per approfondire competenze,
    conoscenze e abilità.

21
Art. 12 Organizzazione educativa e didattica
  • Personalizzazione dei piani di studio.
  • Rapporto con le famiglie e le istituzioni
    sociali.
  • Funzione tutoriale.

22
Art. 13 Valutazioni e scrutini
  • Frequenza di almeno tre quarti dellorario
    annuale personalizzato complessivo.
  • Sostituzione degli esami di idoneità con la
    valutazione delle competenze, conoscenze e
    abilità comunque acquisite, da parte di
    commissioni costituite presso le istituzioni del
    sistema dei licei.

23
Art. 14 Esame di Stato
  • Per i percorsi liceali, lesame si svolge su
    prove organizzate dalle commissioni desame e su
    prove predisposte dallINVALSIF, sulla base degli
    obiettivi specifici di apprendimento del corso e
    delle discipline dinsegnamento dellultimo anno.

24
Art. 15 Livelli essenziali delle prestazoni
  • Gli artt. da 15 a 18 disciplinano i Percorsi di
    Istruzione e Formazione Professionale.
  • Liscrizione e la frequenza dei PIFP
    rappresentano assolvimento del diritto-dovere
    allistruzione e formazione.
  • Nellesercizio delle loro competenze esclusive,
    le Regioni assicurano i livelli essenziali delle
    prestazioni.

25
Art. 15 Livelli essenziali delle prestazioni
  • I livelli essenziali costituiscono requisiti per
    laccreditamento e lattribuzione dellautonomia
    alle istituzioni educative e formative.
  • I titoli e le qualifiche rilasciate alla
    conclusione dei PIFP di durata almeno
    quadriennale costituiscono titolo per laccesso
    allIFTS.
  • Gli stessi titoli,più un corso annuale realizzato
    dintesa con i licei, consentono di sostenere
    lesame di Stato.

26
Art. 16 Livelli essenziali dellofferta
formativa
  • Le Regioni assicurano quali livelli essenziali
  • Il soddisfacimento della domanda di frequenza.
  • Orientamento e tutorato.
  • Permanenza in servizio dei docenti per almeno un
    periodo didattico.
  • Tirocini formativi ed esperienze di alternanza.

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Art. 17 Livelli essenziali dellorario minimo e
articolazione dei PF
  • 990 ore annuali obbligatorie per i PF
  • I PF di durata triennale si concludono con un
    titolo di qualifica professionale.
  • I PF di durata almeno quadriennale si concludono
    con un titolo di diploma professionale.

28
Art. 18 Livelli essenziali degli obiettivi
generali dei PIFP
  • Personalizzazione dei percorsi.
  • Nei primi due anni, la quota prevalente
    dellorario complessivo obbligatorio, è destinata
    allacquisizione di competenze linguistiche,
    matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico
    sociali e economiche.
  • Raggiungimento delle competenze professionali.

29
Art. 18 Livelli essenziali degli obiettivi
generali dei PIFP
  • Insegnamento della religione cattolica e delle
    attività fisiche e motorie.
  • Le figure professionali sono definite mediante
    accordi in sede di Conferenza Unificata Stato
    Regioni.
  • Le figure professionali possono essere articolate
    in profili professionali.
  • Gli standard minimi sono definiti in sede di
    Conferenza Unificata.

30
Art. 19 Livelli essenziali dei requisiti dei
docenti
  • Le Regioni assicurano che le attività educative e
    formative siano affidate a docenti in possesso di
    abilitazione e ad esperti con esperienza almeno
    quinquennale nel settore professionale di
    riferimento.

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Art. 20
  • Le Regioni assicurano i livelli essenziali
    riferiti alla valutazione e certificazione delle
    competenze.
  • Ai fini della valutazione annuale e
    dellammissione agli esami è necessaria la
    frequenza di almeno tre quarti della durata del
    percorso.
  • Le competenze certificate sono registrate sul
    libretto formativo del cittadino

32
Art. 21- Livelli essenziali delle strutture e dei
servizi
  • Le Regioni assicurano il rispetto dei requisiti.
  • Gli standard minimi sono definiti in sede di
    Conferenza Unificata

33
Art. 22 - Valutazione
  • Ai fini della verifica del rispetto dei livelli
    essenziali, i percorsi sono oggetto di
    valutazione da parte dellINVALSIF.

34
CAPO IV Raccordo e continuità tra il primo e il
secondo ciclo
  • Art. 23- Insegnamento strumento musicale.
  • Art. 24 Diffusione cultura musicale e
    valorizzazione dei talenti.
  • Art. 25 Insegnamento dellinglese e della
    seconda lingua comunitaria.
  • Art. 25 bis Insegnamento delle scienze.
  • Art. 25 ter Insegnamento della informatica
    nel primo ciclo.

35
CAPO IV Norme transitorie e finali
  • Art. 26 Passaggio al nuovo ordinamento
  • Gli accordi tra Stato e Regioni sono sanciti
    entro il 31 dicembre 2005.
  • I percorsi liceali e i PF sono attivati
    contestualmente a partire dal 2006-2007.

36
Art. 27 Trasferimento di competenze alle
Regioni
  • (DA DEFINIRE IN SEDE DI GOVERNO )

37
Art. 28
  • Gradualità dellattuazione del diritto-dovere
    allistruzione e alla formazione

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Art. 29
  • (Disposizioni particolari per le
  • Regioni a statuto speciale e le
  • Province autonome di
  • Trento e Bolzano)

39
Art. 30
  • (Norma di copertura)
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