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La Violenza di Genere

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... compie, sui propri o sugli altrui beni,atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, punito, ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: La Violenza di Genere


1
La Violenza di Genere
  • La violenza di genere sotto il profilo
    sociologico e quindi normativo

2
Gli ordini di protezioneartt. 342 bis e 342 ter
c.c. e 736 c.p.c.
  • Quando cè il rischio di un GRAVE PREDIUDIZIO
    allintegrità fisica, morale, o alla libertà del
    coniuge/convivente/altro componente il nucleo
    familiare a causa del comportamento tenuto da
    altro componente il nucleo familiare

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Gli Ordini di Protezione
  • Le condotte sono finalizzate a sopraffare il
    familiare debole attraverso strategie umilianti e
    dolorose, che comportano, per chi le subisce,
    penose condizioni di vita, e che sono espressione
    di potere e controllo volte a sottomettere la
    vittima

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Gli Ordini di Protezione
  • La condotta pregiudizievole deve consistere di
    reiterate azioni ravvicinate nel tempo e
    consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati
    allart. 342-bis, in modo che ne sia gravemente,
    e senza soluzioni di continuità temporale,
    alterato il regime di normale convivenza
    familiare, sebbene in certe circostanze possa
    bastare un unico episodio

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Gli Ordini di Protezione
  • Le condotte possono consistere in
  • mancanza di prestazione dellassistenza morale e
    materiale
  • in una violenza verbale
  • in un ricatto economico
  • in un pregiudizio allintegrità psichica
  • in un divieto di realizzare le proprie scelte
    individuali
  • in lesioni alla persona con prognosi lt20 gg
  • in una forma di cd. violenza assistita 

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Gli Ordini di Protezione
  • Tali condotte non devono integrare il reato di
    maltrattamenti di cui allart. 572 c.p., che è
    perseguibile dufficio, pertanto integra e supera
    la disciplina di tutela del codice civile

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Gli Ordini di Protezione
  • La loro durata non può essere superiore ad un
    anno, può essere prorogata, su istanza di parte,
    soltanto se ricorrono gravi motivi e per il tempo
    strettamente necessario.
  • Questa legge disciplina misure cautelari contro
    la violenza nelle relazioni familiari consistenti
    nellordine, da parte del giudice, della
    cessazione della condotta violenta ed
    eventualmente nellallontanamento coercitivo
    dalla casa familiare.

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Gli Ordini di Protezione
  • In caso di separazione/divorzio, gli O di P
    potranno essere richiesti ed emessi anche durante
    il tempo intercorrente tra il deposito del
    ricorso per separazione e divorzio e ludienza
    presidenziale (c.d. zona grigia) e perderanno
    autonomamente efficacia una volta presi i
    provvedimenti presidenziali.
  • Ai sensi dellarticolo 8 della L. 154/2001,
    invece lo svolgimento delludienza presidenziale,
    è condizione di inammissibilità per la pronuncia
    degli ordini di protezione

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Gli Ordini di Protezione il contenuto
  • Cessazione della condotta pregiudizievole
  • Allontanamento dalla casa familiare, con
    possibile divieto di avvicinamento
  • Intervento dei servizi sociali o di un centro di
    mediazione familiare
  • Pagamento periodico di un assegno, con
    possibilità di prescrivere al datore di lavoro
    del maltrattante il versamento diretto

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Gli Ordini di Protezione la sanzione
  • Linosservanza dellordine di protezione integra
    il reato di cui al 388 c.p., mancata esecuzione
    dolosa di un provvedimento del giudice

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Gli Ordini di Protezione i limiti
  • Hanno efficacia su soggetti socialmente integrati
  • Per la loro inosservanza non si possono adottare
    di per se solo, misure cautelari penali, quali la
    custodia in carcere o gli arresti domiciliari
    presso altro domicilio (casa genitoriale, )

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I REATI
  • Art. 388 c.p., Mancata esecuzione dolosa di un
    provvedimento del giudice
  • Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli
    obblighi civili nascenti da una sentenza di
    condanna, o dei quali è in corso l'accertamento
    dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui
    propri o sugli altrui beni,atti
    simulati o fraudolenti, o commette allo stesso
    scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora
    non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la
    sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con
    la multa da centotre euro a milletrentadue
    euro.La stessa pena si applica a
    chi elude l'esecuzione di un provvedimento del
    giudice civile, che concerna l'affidamento di
    minori o di altre persone incapaci, ovvero
    prescriva misure cautelari a difesa della
    proprietà, del possesso o del credito.

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I REATI
  • 594 c.p., ingiuria
  • Chiunque offende l'onore o il decoro di una
    persona presente è punito con la reclusione fino
    a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
  • Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto
    mediante comunicazione telegrafica o telefonica,
    o con scritti o disegni, diretti alla persona
    offesa.
  • La pena è della reclusione fino a un anno o della
    multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste
    nell'attribuzione di un fatto determinato.
  • Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia
    commessa in presenza di più persone.

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I REATI
  • Art. 595 c.p., Diffamazione
  • Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
    precedente, comunicando con più persone, offende
    l'altrui reputazione, è punito con la reclusione
    fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 .
  • Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un
    fatto determinato, la pena è della reclusione
    fino a due anni, ovvero della multa fino a euro
    2.065.
  • Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con
    qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in
    atto pubblico, la pena è della reclusione da sei
    mesi a tre anni o della multa non inferiore a
    euro 516.

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I REATI
  • Art. 612 c.p., Minaccia
  • Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è
    punito, a querela della persona offesa, con la
    multa fino a euro 1.032.
  • Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi
    indicati nell'articolo 339, la pena è della
    reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

16
I REATI
  • Art. 610 c.p., Violenza privata
  • Chiunque, con violenza o minaccia, costringe
    altri a fare, tollerare od omettere qualche
    cosa è punito con la reclusione fino a quattro
    anni.La pena è aumentata se concorrono le
    condizioni prevedute dall'articolo 339.

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I REATI
  • Art. 605 c.p., Sequestro di Persona
  • Chiunque priva taluno della libertà personale è
    punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
  • La pena è della reclusione da uno a dieci anni,
    se il fatto è commesso
  • 1. in danno di un ascendente, di un discendente,
    o del coniuge
  • 2. .
  • Se il fatto di cui al primo comma è commesso in
    danno di un minore, si applica la pena della
    reclusione da tre a dodici anni.
  • Se il fatto è commesso in presenza di taluna
    delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero
    in danno di minore di anni quattordici o se il
    minore sequestrato è condotto o trattenuto
    allestero, si applica la pena della reclusione
    da tre a quindici anni.
  • Se il colpevole cagiona la morte del minore
    sequestrato si applica la pena dellergastolo.

18
I REATI
  • Art. 612 bis c.p., Atti persecutori
  • Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
    chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo,
    minaccia o molesta taluno in modo tale da
    infliggergli un grave disagio psichico ovvero da
    determinare un giustificato timore per la
    sicurezza personale propria o di una persona
    vicina o comunque da pregiudicare in maniera
    rilevante il suo modo di vivere, è punito, a
    querela della persona offesa, con la reclusione
    da sei mesi a quattro anni

19
I REATI
  • Art. 581 c.p., Percosse
  • Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva
    una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a
    querela della persona offesa, con la reclusione
    fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 .
  • Tale disposizione non si applica quando la legge
    considera la violenza come elemento costitutivo o
    come circostanza aggravante di un altro reato

20
I REATI
  • Art. 582 c.p., Lesione Personale
  • Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale
    , dalla quale deriva una malattia nel corpo o
    nella mente, è punito con la reclusione da tre
    mesi a tre anni.
  • Se la malattia ha una durata non superiore ai
    venti giorni e non concorre alcuna delle
    circostanze aggravanti previste negli articoli
    583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel
    numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577,
    il delitto è punibile a querela della persona
    offesa

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I REATI
  • 572 c.p., maltrattamenti contro familiari e
    conviventi
  • Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
    precedente, maltratta una persona della famiglia
    o comunque convivente, o una persona sottoposta
    alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di
    educazione, istruzione, cura, vigilanza o
    custodia, o per l'esercizio di una professione o
    di un'arte, è punito con la reclusione da due a
    sei anni.
  • Se dal fatto deriva una lesione personale grave
    c.p. 583, si applica la reclusione da quattro a
    nove anni se ne deriva una lesione gravissima,
    la reclusione da sette a quindici anni se ne
    deriva la morte, la reclusione da dodici a
    ventiquattro anni.

22
I REATI
  • Art. 571 c.p., abuso dei mezzi di correzione
  • Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di
    disciplina in danno di una persona sottoposta
    alla sua autorità, o a lui affidata per ragione
    di educazione, istruzione, cura, vigilanza o
    custodia, ovvero per l'esercizio di una
    professione o di un'arte, è punito, se dal fatto
    deriva il pericolo di una malattia nel corpo o
    nella mente, con la reclusione fino a sei
    mesi.Se dal fatto deriva una lesione personale,
    si applicano le pene stabilite negli articoli 582
    e 583, ridotte a un terzo se ne deriva la morte,
    si applica la reclusione da tre a otto anni.

23
I REATI
  • Art. 609 bis c.p., Violenza sessuale
  • Chiunque, con violenza o minaccia o mediante
    abuso di autorità costringe taluno a compiere o
    subire atti sessuali è punito con la reclusione
    da cinque a dieci anni.Alla stessa pena soggiace
    chi induce taluno a compiere o subire atti
    sessuali1) abusando delle condizioni
    di inferiorità fisica o psichica della persona
    offesa al momento del fatto2) traendo in
    inganno la persona offesa per essersi il
    colpevole sostituito ad altra persona.

24
Lammonimento del Questore
  • Quando il molestatore (612 bis c.p.) compie atti
    che di per sé non integrano reati procedibili
    dufficio e, se trattasi di reati procedibili a
    querela, questa non sia stata sporta, la persona
    offesa può rivolgere al Questore, quale autorità
    di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei
    confronti dellautore della condotta molesta.

25
Lammonimento del Questore
  • Con il D.L. 93/2013, lAmmonimento è previsto
    anche per i casi di Violenza Domestica, in cui
    sono presenti i reati sentinella, come percosse
    o lesioni. In tal caso non sono ammesse
    segnalazioni anonime, ma è garantita la
    segretezza delle generalità del segnalante,
    inoltre lammonito deve essere informato dal
    Questore sui centri di recupero e servizi sociali
    disponibili sul territorio.

26
Lammonimento del Questore
  • Lammonimento è uno strumento amministrativo e
    non presuppone la prova certa del fatto, ma solo
    la sussistenza di indizi che rendano verosimile
    lavvenuto compimento di atti persecutori. La
    pena per il delitto di cui allart. 612-bis c.p.
    è aumentata se il fatto è commesso da soggetto
    già ammonito si procede dufficio per il delitto
    previsto dallart. 612-bis c.p. quando il fatto è
    commesso da soggetto già ammonito

27
Femminicidi e Femicidi
28
I delitti contro la persona nel 2010
29
Situazione occupazionale nel 2010
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