Title: Convegno:
1Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/2001Reati societari
(art.25-ter)
D. Lgs. 231/2001da novità normativa a strumento
gestionale Torino, 25 marzo 2010 Torino Incontra
Dott.ssa Patrizia Marchetti
2Particolarità dellart. 25-ter del D.Lgs 231/2001
- Lart. 25-ter presenta una peculiarità rispetto
alle altre norme di parte speciale in quanto il
Legislatore non si è limitato a collegare le
sanzioni edittali agli illeciti societari di
riferimento, bensì ha ridisegnato i criteri di
imputazione soggettiva ed oggettiva fissati nella
parte generale dallart. 5 del D.Lgs 231/2001
come segue - Art. 25-ter Reati societari
- In relazione ai reati in materia societaria
previsti dal codice civile, se commessi
nell'interesse della società, da amministratori,
direttori generali o liquidatori o da persone
sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto
non si fosse realizzato se essi avessero vigilato
in conformità degli obblighi inerenti alla loro
carica, si applicano le seguenti sanzioni
pecuniarie
3Particolarità dellart. 25-ter del D.Lgs 231/2001
- Criteri di imputazione soggettiva
- Lesplicita individuazione dei soggetti attivi
dellart. 25-ter è riduttiva rispetto ai soggetti
individuati dallart. 5 del D.Lgs 231/2001. - Criteri di imputazione oggettiva
- Sul piano dellimputazione oggettiva lart.
25-ter circoscrive la responsabilità della
società al reato commesso nellinteresse della
società mentre lart. 5 del D.Lgs 231/2001,
norma generale, ha come riferimento linteresse o
il vantaggio. - Profilo sanzionatorio
- Sotto il profilo sanzionatorio lart. 25-ter
stabilisce esclusivamente sanzioni di tipo
pecuniario in capo allente e non prevede
sanzioni interdittive.
4I reati presupposto false comunicazioni sociali
(2621 cc) e false comunicazioni sociali in danno
dei soci o dei creditori (2622 cc)
- Art. 25 ter co. 1
- per la contravvenzione di false comunicazioni
sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecento quote - per il delitto di false comunicazioni sociali in
danno dei soci o dei creditori, previsto
dall'articolo 2622, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da trecento a
seicentosessanta quote - per il delitto di false comunicazioni sociali in
danno dei soci o dei creditori, previsto
dall'articolo 2622, terzo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
ottocento quote
5I reati presupposto false comunicazioni sociali
(2621 cc) e false comunicazioni sociali in danno
dei soci o dei creditori (2622 cc)
- Questi reati si realizzano tramite
- lesposizione nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci ai creditori o al
pubblico, di fatti materiali non rispondenti al
vero, idonei ad indurre in errore i destinatari
della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della Società o del Gruppo al quale
essa appartiene - lomissione di informazioni sulla situazione
medesima la cui comunicazione è imposta dalla
legge - lintenzione di ingannare i soci, i creditori o
il pubblico, o il fine di conseguire un ingiusto
profitto - un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, nel
reato di cui allart. 2622 c.c.
6I reati presupposto falsità nelle relazioni o
nelle comunicazioni della società di revisione
- Art. 25 ter co. 1
- f) per la contravvenzione di falsità nelle
relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione, prevista dall'articolo 2624, primo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
da duecento a duecentosessanta quote - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o
nelle comunicazioni delle società di revisione,
previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a ottocento quote - Il reato consiste in false attestazioni od
occultamento di informazioni, da parte dei
responsabili della revisione, concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della Società, al fine di conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto.
7I reati presupposto impedito controllo
- Art. 25 ter co. 1
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto
dall'articolo 2625, secondo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecentosessanta quote - Il reato si verifica nellipotesi in cui gli
amministratori impediscano od ostacolino,
mediante occultamento di documenti o altri idonei
artifici, lo svolgimento delle attività di
controllo o di revisione legalmente attribuite ai
soci, ad altri organi societari, ovvero alle
società di revisione.
8I reati presupposto formazione fittizia del
capitale
- Art. 25 ter co. 1
- per il delitto di formazione fittizia del
capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecentosessanta quote - La formazione fittizia del capitale può essere
realizzata con tre specifiche condotte - attribuzione di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all'ammontare del
capitale sociale - sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di
beni in natura o crediti ovvero del patrimonio
della società in caso di trasformazione
9I reati presupposto indebita restituzione di
conferimenti
- Art. 25 ter co. 1
- l) per il delitto di indebita restituzione dei
conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
a trecentosessanta quote - Il reato consiste nella restituzione dei
conferimenti ai soci o la liberazione degli
stessi dallobbligo di eseguirli - in mancanza di una delibera di riduzione del
capitale sociale regolata dagli artt. 2306 e 2445
c.c., - in caso di operazioni di recesso o di esclusione
del socio condotte al di fuori delle procedure
normativamente previste - in caso di riduzione del capitale sociale
mediante riscatto e annullamento di azioni
proprie con mancato rispetto della procedura
dettata dallart. 2445 c.c.
10I reati presupposto illegale ripartizione degli
utili e delle riserve
- Art. 25 ter co. 1
- m) per la contravvenzione di illegale
ripartizione degli utili e delle riserve,
prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a
duecentosessanta quote - Il reato consiste nella ripartizione di utili o
acconti sugli utili non effettivamente conseguiti
o destinati per legge a riserva, ovvero nella
ripartizione di riserve, anche non costituite con
utili, che non possono per legge essere
distribuite. - Avendo il reato natura contravvenzionale è
punibile anche a titolo di colpa (errore,
negligenza, imperizia)
11I reati presupposto illecite operazioni sulle
azioni o quote sociali o della società
controllante
- Art. 25 ter co. 1
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle
azioni o quote sociali o della società
controllante, previsto dall'articolo 2628 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
a trecentosessanta quote - La norma in esame sanziona le condotte di
acquisto o sottoscrizione di azioni o quote
proprie, e quelle relative allacquisto o
sottoscrizione delle azioni o quote della società
controllante, se poste in essere fuori dei casi
consentiti dalla legge e se determinano una
lesione del capitale sociale e delle riserve non
distribuibili per legge.
12I reati presupposto operazioni in pregiudizio
dei creditori, indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori
- Art. 25 ter co. 1
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio
dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento
a seicentosessanta quote - Il reato consiste nel pregiudizio delle ragioni
creditorie derivante dalla diminuzione del
patrimonio sociale a seguito di una operazione di
riduzione del capitale, di fusione o di
scissione. - p) per il delitto di indebita ripartizione dei
beni sociali da parte dei liquidatori, previsto
dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote - Reato proprio dei liquidatori che eseguono una
ripartizione dei beni sociali ai soci prima del
pagamento dei creditori o dellaccantonamento
delle somme necessarie a soddisfarli.
13I reati presupposto illecita influenza
sullassemblea
- Art. 25 ter co. 1
- q) per il delitto di illecita influenza
sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento
a seicentosessanta quote - Il reato consiste nel compimento di atti
simulati o fraudolenti che incidano sulla
formazione della maggioranza assembleare
alterando il risultato della deliberazione. - Non assumono alcun rilievo le condotte meramente
omissive, come il mancato esercizio del diritto
di voto o il mancato intervento in assemblea, pur
se influenti sulla formazione della maggioranza.
14I reati presupposto aggiotaggio ed omessa
comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 25 ter co. 1
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto
dall'articolo 2637 del codice civile e per il
delitto di omessa comunicazione del conflitto
d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del
codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote - Il reato di aggiotaggio è composto
dallaggiotaggio societario, che indica la
manovra tendente a provocare artificiosamente
movimenti del valore di titoli, e
dallaggiotaggio bancario affidamento che il
pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di
banche o di gruppi bancari. - Il reato di omessa comunicazione del conflitto di
interessi è strutturato mediante il rinvio alla
disposizione dellart. 2391, 1 co, c.c.
contenente la disciplina dellinteresse
dellamministratore in una determinata operazione
societaria. Il reato è circoscritto agli
amministratori di società con titoli quotati, o
aperte.
15I reati presupposto ostacolo allesercizio delle
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Art. 25 ter co. 1
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza,
previsti dall'articolo 2638, primo e secondo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
da quattrocento a ottocento quote. - Le ipotesi di reato contemplate nellart. 2638
c.c. sono poste a presidio del corretto esercizio
delle funzioni di controllo proprie delle
autorità pubbliche di vigilanza Consob, Banca
dItalia, Isvap.
16Aree sensibili Reati societari
- CORPORATE GOVERNANCE E DIREZIONE GENERALE
- Rispetto delle norme di legge e di statuto nella
gestione dellente e nelle comunicazioni
allesterno. - AMMINISTRAZIONE- LEGALE - AFFARI SOCIETARI
- Rispetto delle norme e dei principi di redazione
del bilancio, delle norme di legge e di statuto
nella predisposizione degli atti consiliari e
assembleari - FINANZA E CONTROLLO
- Rispetto delle norme di legge nella gestione
della tesoreria, nellassolvimento degli obblighi
tributari, previdenziali e assistenziali.