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Presentazione di PowerPoint

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Fulvio Frati LA PSICOLOGIA SCOLASTICA: AMBITI D'INTERVENTO, METODOLOGIA, DEONTOLOGIA Decreto Legislativo n. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Presentazione di PowerPoint


1
Fulvio Frati LA PSICOLOGIA SCOLASTICA AMBITI
D'INTERVENTO, METODOLOGIA, DEONTOLOGIA
2
(No Transcript)
3
INTRODUZIONE LA PSICOLOGIA SCOLASTICA NELLA
NOSTRA ATTUALE REALTA' NAZIONALE
4
Per prima cosa, parlando di Psicologia
Scolastica, occorre cercare di fare lanalisi di
quella che è oggi la Psicologia Scolastica nel
nostro Paese. Oggi infatti in Italia non si parla
più semplicemente di Psicologo nella Scuola, ma
di Servizi di Psicologia Scolastica e questo
già dalla scorsa legislatura, quando nel
Parlamento si sono presentate diverse proposte di
legge su questo tema che hanno poi portato a una
proposta di legge unificata.
5
Sebbene la proposta di legge unificata non sia
stata poi approvata, in quanto un tema così
delicato necessita non della maggioranza semplice
ma se possibile dellunanimità o quasi (e a
livello parlamentare si è pertanto preferito
fermarsi nonostante si fosse raggiunta già
un'ampia convergenza, almeno sul piano generale,
da parte di pressoché tutte le forze politiche
presenti nella competente Commissione), nel
frattempo i Servizi di Psicologia Scolastica si
sono ugualmente sviluppati anche senza una legge
che ne sancisse una direttiva precisa, proprio
perché dalla realtà del mondo scolastico si è
evidenziato un bisogno che veniva dal basso,
come si suol dire, e si sono di conseguenza
cercate le relative modalità concrete per
rispondervi in modo adeguato.
6
Al riguardo, un aspetto particolarmente
importante è quello legato alla formazione di
questa specifica figura professionale. Lo
Psicologo che si laurea non può infatti essere
mandato direttamente nella Scuola per inserirsi
in tale ambito è necessaria una una formazione
specifica, non solo intesa come aggiornamento o
formazione tecnica, ma anche umana vista la
complessità dell'ambiente scolastico che, oggi,
accetta la figura dello Psicologo sostanzialmente
per cercare di risolvere le proprie SITUAZIONI DI
MALESSERE.
7
  • I segnali del malessere nella scuola italiana
  • Il drop out degli studenti
  • Il burn out degli insegnanti
  • Il break down della famiglia

8
1. Il drop-out degli studenti I dati diffusi
dallISFOL relativi allanno scolastico 2004/05
denotano una decrescita della scolarità con
linnalzarsi delletà, passando dal 98,3 dei
14enni al 71,7 dei 18enni, confermando una
persistenza del problema degli abbandoni la
selezione maggiore avviene nel primo anno di
scuola secondaria superiore, con il 16,2 dei
ragazzi che non supera lo scrutinio per
lammissione allanno successivo. Inoltre il
21,9 dei giovani 18-24enni ha conseguito al
massimo la licenza media e non è inserito in
nessun percorso di istruzione e formazione. Negli
anni si registra un miglioramento della
scolarizzazione allinizio degli anni 90 il
tasso di maturità era del 51,4 e nel 2004/05 è
del 76,6 ma questo indica un ritardo, in quanto
lobiettivo fissato dalla Strategia di Lisbona
stabilisce che nel 2010 la quota di giovani
22enni che deve aver conseguito almeno un titolo
di scuola secondaria superiore dovrà essere del
85.
9
(No Transcript)
10
(No Transcript)
11
(No Transcript)
12
2. Altri studi hanno dimostrato quanto sia
diffuso il disagio psicologico tra gli
insegnanti. Linsegnante, dal quale sommamente
dipendono le sorti di un efficace o inefficace
insegnamento, si trova tra Scilla delle
aspettative ministeriali, sempre più complesse e
pressanti specie in questi tempi di riforme e
controriforme che si susseguono a ritmo
incalzante e tumultuoso, e Cariddi delle spesso
frammentate e non ricompattabili esigenze di
gruppi classe eterogenei.
13
(No Transcript)
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(No Transcript)
15
(No Transcript)
16
UNA META, UNA MAPPA E UNA BUSSOLA
17
  • Se quindi vogliamo trovare un adeguato
    orientamento per muoverci nel territorio
    scolastico dobbiamo possedere 3 cose
  • una META, cioè capire dove vogliamo andare,
  • una MAPPA che descriva il territorio e che
    consenta di muoverci sapendo dove stiamo andando
    ed
  • una BUSSOLA che ci permetta di trovare la
    direzione precisa in cui andare.

18
1 - LA META La principale meta da raggiungere
da parte dello Psicologo Scolastico è costituita
dalla sua sostanziale MISSION, cioè dalla
prevenzione del disagio scolastico, dalla lotta
alla dispersione scolastica e da tutta unaltra
serie di obiettivi generalmente riconducibili
allart. 3 comma 1 del nostro C.D.
19
Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere
accrescere le conoscenze sul comportamento umano
ed utilizzarle per promuovere il benessere
psicologico dellindividuo, del gruppo e della
comunità. In ogni ambito professionale opera
per migliorare la capacità delle persone di
comprendere se stessi e gli altri e di
comportarsi in maniera consapevole, congrua ed
efficace. Lo psicologo è consapevole della
responsabilità sociale derivante dal fatto che,
nellesercizio professionale, può intervenire
significativamente nella vita degli altri
pertanto deve prestare particolare attenzione ai
fattori personali, sociali,organizzativi,
finanziari e politici, al fine di evitare luso
non appropriato della sua influenza, e non
utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali
situazioni di dipendenza dei committenti e degli
utenti destinatari della sua prestazione
professionale. Lo psicologo è responsabile dei
propri atti professionali e delle loro
prevedibili dirette conseguenze.
20
2 - LA MAPPA Se la meta ci indica gli obiettivi
da raggiungere, la mappa disegna il territorio in
cui ci muoviamo, che è il Servizio Scolastico
Nazionale. Si tratta di un sistema complesso in
rapida trasformazione.
21
Confrontiamo alcune Mappe prese in tempi diversi
per comprenderne lo sviluppo evolutivo. Mettiamo
a confronto due decreti che definiscono che cosa
è la Scuola (Decreto Legislativo n. 297/94
Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione e D.P.R. n. 249/98 Statuto
dei Diritti e dei Doveri degli Studenti) oltre ad
alcune altre disposizioni legislative sicuramente
di particolare interesse per lo Psicologo che
opera per la Scuola nel nostro Paese.
22
La mappa disegna il territorio, che è il Servizio
Scolastico Nazionale si tratta di un sistema
complesso in rapida trasformazione. Dal 94 col
Decreto Legislativo 297/94 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di
istruzione) al 98 col D.P.R 249/98 (Statuto
dei Diritti e dei Doveri degli Studenti) si vede
come questo territorio - e la mappa che ne segue
- evolva e si modifichi, in quanto le leggi che
ne parlano sono estremamente indicative di una
realtà in grande trasformazione. Vediamo quindi
innanzitutto cosa è scritto nel Decreto 297/94,
ed in particolare nei suoi primi tre articoli.
23
Decreto Legislativo n. 297/94Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di
istruzione Parte I  -  Norme generali
24
  • Art. 1 - Formazione della personalità degli
    alunni e libertà di insegnamento
  • Nel rispetto delle norme costituzionali e degli
    ordinamenti della scuola stabiliti dal presente
    testo unico, ai docenti è garantita la libertà di
    insegnamento intesa come autonomia didattica e
    come libera espressione culturale del docente.
  • 2. L'esercizio di tale libertà è diretto a
    promuovere, attraverso un confronto aperto di
    posizioni culturali, la piena formazione della
    personalità degli alunni.
  • 3. E' garantita l'autonomia professionale nello
    svolgimento dell'attività didattica, scientifica
    e di ricerca.

25
  • Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli
    alunni e diritto allo studio
  • L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è
    attuata nel rispetto della coscienza morale e
    civile degli alunni.
  • 2. A favore degli alunni sono attuate iniziative
    dirette a garantire il diritto allo studio.

26
Art. 3 - Comunità scolastica 1. Al fine di
realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della
scuola dello Stato e delle competenze e delle
responsabilità proprie del personale ispettivo,
direttivo e docente, la partecipazione alla
gestione della scuola dando ad essa il carattere
di una comunità che interagisce con la più vasta
comunità sociale e civica, sono istituiti, a
livello di circolo, di istituto, distrettuale,
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di
cui al titolo I.2. Le disposizioni recate dal
predetto titolo I si applicano fino a che non si
sarà provveduto al riordinamento degli organi
collegiali in base alla delega legislativa
conferita al Governo dall'articolo 4 della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
27
Come si può facilmente notare, in questa norma di
legge laccento è sugli alunni, sui singoli. E
garantita lautonomia professionale nel rispetto
della coscienza civile e morale degli alunni, a
favore degli alunni sono attuate iniziative
dirette a garantire il diritto allo studio e per
garantire ciò si inizia ad introdurre lelemento
successivo, cioè quello della comunità scolastica
che interagisce con la più vasta comunità
sociale. Questo è un movimento iniziato, ma nel
1994 il focus è ancora sullalunno. Questo
movimento dal singolo al collettivo, alla società
lo vediamo affermarsi invece con il D.P.R del
98.
28
Lart.1 del D.P.R. n. 249/98 (Statuto dei
Diritti e dei Doveri degli Studenti) definisce
infatti la comunità scolastica, aperta anche al
territorio, come comunità di dialogo fra tutte le
componenti, in cui ognuno opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio. Il focus, piano
piano, si è spostato.
29
D.P.R. n. 249/98 Statuto dei Diritti e dei Doveri
degli Studenti "Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria"   Art. 1
(Vita della comunità scolastica)  1. La scuola
è luogo di formazione e di educazione mediante lo
studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica. 
30
2. La scuola è una comunità di dialogo, di
ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a
New York il 20 novembre 1989 e con i principi
generali dell'ordinamento italiano. 
31
3. La comunità scolastica, interagendo con la più
ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa
sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei
giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale
e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione
delle conoscenze e all'inserimento nella vita
attiva.  4. La vita della comunità scolastica si
basa sulla libertà di espressione, di pensiero,
di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono,
quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e
culturale.
32
Art. 2 (Diritti)  1. Lo studente ha diritto ad
una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno
e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola
persegue la continuità dell'apprendimento e
valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare
richieste, di sviluppare temi liberamente scelti
e di realizzare iniziative autonome.  2. La
comunità scolastica promuove la solidarietà tra i
suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.  3. Lo studente ha
diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della scuola.
33
 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione
attiva e responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità
previste dal regolamento di istituto, attivano
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle
scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi
didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del
materiale didattico. Lo studente ha inoltre
diritto a una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i
propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.  5. Nei casi
in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti
della scuola secondaria superiore, anche su loro
richiesta, possono essere chiamati ad esprimere
la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse
modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.
34
 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di
apprendimento ed esercitano autonomamente il
diritto di scelta tra le attività curricolari
integrative e tra le attività aggiuntive
facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive
facoltative sono organizzate secondo tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.  7. Gli studenti stranieri hanno
diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartengono.
La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
35
 8. La scuola si impegna a porre progressivamente
in essere le condizioni per assicurare a) un
ambiente favorevole alla crescita integrale della
persona e un servizio educativo-didattico di
qualitàb) offerte formative aggiuntive e
integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e
dalle loro associazionic) iniziative concrete
per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolasticad) la
salubrità e la sicurezza degli ambienti, che
debbono essere adeguati a tutti gli studenti,
anche con handicape) la disponibilità di
un'adeguata strumentazione tecnologicaf)
servizi di sostegno e promozione della salute e
di assistenza psicologica.  
36
Lart.1 del D.P.R. n. 249/98 Statuto dei
Diritti e dei Doveri degli Studenti definisce la
comunità scolastica, aperta anche al territorio,
come comunità di dialogo fra tutte le componenti,
in cui ognuno opera per garantire la formazione
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio. Dal confronto tra queste due
mappe realizzate in due momenti diversi (1994 e
1998) emerge il cambiamento culturale che
consente di considerare la Scuola non un luogo
frequentato da singoli soggetti portatori di
diritti (siano essi studenti, docenti, personale
vario e genitori) bensì una comunità costruita da
reciproci vincoli di diritto-dovere, che
interagisce con la comunità locale e che cerca di
integrare i soggetti deboli che la compongono.
37
  • Il focus, piano piano, si è spostato
    dallindividuale al collettivo, dal singolo alla
    Società nel suo complesso di cui la Scuola si
    vuole porre come componente non più a sè stante
    ma INTEGRATA.
  • Con questo cambiamento culturale, la bussola
    per trovare il nord e quindi orientarsi parte
    da due constatazioni che vanno considerate
    insieme, con una sorta di visione binoculare
    sia esterna sia interna alla Scuola
  • che lo Psicologo Scolastico non è una professione
    di carattere sanitario e non è una figura di
    sistema, cioè non appartiene al sistema
    scolastico nazionale, ma è una figura esterna
  • 2) che il Servizio di Psicologia Scolastica è
    costituito da
  • varie tipologie di intervento, ma non è
    coordinato da una figura di Sistema.

38
La visione binoculare ci garantisce il rilievo,
la profondità una visione vista da un punto solo
è piatta. Integrando, invece, due visioni
differenti, la visione esterna e quella
interna alla Scuola, si ha una visione più
completa. Inoltre, se è vero che lattivazione
dei Servizi di Psicologia Scolastica è Nazionale,
di fatto il Servizio è di ambito Regionale,
quindi occorre unattenzione specifica alla
realtà ed ai bisogni locali. Lutente di questo
Servizio integrato non è solo la componente degli
alunni, ma è la Scuola in tutte le sue
componenti. La bussola ci dà la direzione la
Psicologia Scolastica non è una Psicologia
nella Scuola, ma è una Psicologia per la
Scuola, e questa, come potete tutti facilmente
intuire, è una differenza sostanziale.
39
D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309 Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza Titolo IX Interventi
informativi ed educativi Capo I Disposizioni
relative al settore scolastico Artt. 104 - 106
40
  • Art. 106
  • Centri di informazione e consulenza nelle scuole
  • Iniziative di studenti animatori
  • I provveditori agli studi, di intesa con i
    consigli di istituto e con i servizi pubblici per
    l'assistenza socio-sanitaria ai
    tossicodipendenti, istituiscono centri di
    informazione e consulenza rivolti agli studenti
    all'interno delle scuole secondarie superiori.
  • 2. I centri possono realizzare progetti di
    attività informativa e di conulenza concordati
    dagli organi collegiali della scuola con I
    servizi pubblici e con gli enti ausiliari
    presenti sul territorio. Le informazioni e le
    consulenze sono erogate nellassoluto rispetto
    dellanonimato di chi si rivolge al servizio.

41
LEGGE 28 AGOSTO 1997  N. 285 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997
n.207) DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI
DIRITTI E DI OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA
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INDICE DELLA LEGGE N. 285/1997 Art. 1 - Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza Art. 2
- Ambiti territoriali di intervento Art. 3 -
Finalità dei progetti Art. 4 - Servizi di
sostegno alla relazione genitore-figli di
contrasto della povertà e della violenza, nonché
misure alternative al ricovero dei minori in
istituti educativo-assistenziali Art 5  -
Innovazione e sperimentazione di servizi
socio-educativi per la prima infanzia Art. 6 -
Servizi ricreativi ed educativi per il tempo
libero Art. 7 - Azioni positive per la
promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza Art. 8 - Servizio di
informazione, promozione, consulenza,
monitoraggio e supporto tecnico Art. 9 -
Valutazione dell'efficacia della spesa Art. 10 -
Relazione al parlamento Art. 11 - Conferenza
nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e
statistiche ufficiali sull'infanzia Art. 12 -
Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n.
216 Art. 13 - Copertura finanziaria NOTE
43
LEGGE 28 AGOSTO 1997 N. 285 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997
n.207) DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI
E DI OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.
Art. 1. Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza 1. É istituito, presso la
presidenza del consiglio dei ministri, il fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
finalizzato alla realizzazione di interventi a
livello nazionale, regionale e locale per
favorire la promozione dei diritti, la qualità
della vita, lo sviluppo, la realizzazione
individuale e la socializzazione dell'infanzia e
dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad
esse più confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei
principi della convenzione sui diritti del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. (omissis)
44
Art. 3. Finalità dei progetti 1. Sono ammessi
al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1
i progetti che perseguono le seguenti finalità
A) realizzazione di servizi di preparazione e di
sostegno alla relazione genitore-figli, di
contrasto della povertà e della violenza, nonché
di misure alternative al ricovero dei minori in
istituti educativo-assistenziali, tenuto conto
altresì della condizione dei minori stranieri
B) innovazione e sperimentazione di servizi
socio-educativi per la prima infanzia C)
realizzazione di servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero, anche nei periodi di
sospensione delle attività didattiche D)
realizzazione di azioni positive per la
promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti
civili fondamentali, per il miglioramento della
fruizione dell'ambiente urbano e naturale da
parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e
della qualità della vita dei minori, per la
valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità,
delle caratteristiche di genere, culturali ed
etniche E) azioni per il sostegno economico
ovvero di servizi alle famiglie naturali o
affidatarie che abbiano al loro interno uno o più
minori con handicap al fine di migliorare la
qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque
forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

45
Art. 6. Servizi ricreativi ed educativi per il
tempo libero 1. Le finalità dei progetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono
essere perseguite, in particolare, attraverso il
sostegno e lo sviluppo di servizi volti a
promuovere e a valorizzare la partecipazione dei
minori a livello propositivo, decisionale e
gestionale in esperienze aggregative, nonché
occasioni di riflessione su temi rilevanti per la
convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di
socializzazione e di inserimento nella scuola,
nella vita aggregativa e familiare. 2. I servizi
di cui al comma 1 sono realizzati attraverso
operatori educativi con specifica competenza
professionale e possono essere previsti anche
nell'ambito dell'attuazione del regolamento
recante la disciplina delle iniziative
complementari e delle attività integrative nelle
istituzioni scolastiche, emanato con decreto del
presidente della repubblica 10 ottobre 1996, n.
567.
46
3 - LA BUSSOLA Anche nellattuale fase di grandi
mutamenti legislativi rimane evidente che Lo
Psicologo Scolastico - NON E una
professione di carattere sanitario.- NON E una
figura di Sistema. Il Servizio di Psicologia
Scolastica- E costituito da varie tipologie
di intervento, ma NON E coordinato da una Figura
di Sistema. - La Sperimentazione è Nazionale ma
il Servizio E di ambito Regionale.- Lutente
NON E solo la componente degli Alunni, MA E
la scuola e tutte le sue componenti. Questa
BUSSOLA indica il NORD La Psicologia
Scolastica NON E una Psicologia NELLA Scuola,E
una Psicologia PER la Scuola.
47
  • E importante considerare, a questo punto,
    larticolazione delle 4 Aree della Psicologia
    Scolastica
  • INTEGRAZIONE
  • CONSULENZA
  • ORIENTAMENTO
  • VALUTAZIONE
  •  
  • La Scuola sta ormai sempre più assumendo,
    rispetto al passato, una definizione di contesto
    di relazioni anziché contesto di singoli
    soggetti.
  • Nel suo insieme si caratterizza sempre di più
    come sistema aperto alla realtà esterna e
    sempre più interagisce con essa.

48
Perdendo le caratteristiche di autoreferenzialità,
il Sistema Scolastico Nazionale si colloca in
rete con quello Europeo, e dallEuropa deriviamo
un modello che consente di capire in modo
completo il senso che la trasformazione avrà nel
prossimo futuro il modello del LONGLIFE
LEARNING, ossia dell apprendimento costante per
tutta la vita.
49
Quando si incontrano i Dirigenti scolastici si
vede che cè un grosso cambiamento culturale in
corso la Scuola viene sempre più vista come
motore centrale dello sviluppo sociale. In questo
senso è il pilastro dello sviluppo sociale e un
pilastro dello sviluppo economico, ma anche
laboratorio culturale e terreno di confronti tra
i sessi, le generazioni, le culture. E una
protagonista della sfida dei nostri tempi e
protagonista del cambiamento.
50
Questo principio è importante poiché da esso
deriva la necessità per la Scuola di sostenere
una cultura dellintegrazione ed una cultura del
cambiamento anche attraverso strumenti che sono
propri della Psicologia, che sono soprattutto
caratterizzati dallintegrazione, dalla
prevenzione del disagio, dalla lotta alla
dispersione e dallo sviluppo organizzativo.
51
  • INTEGRAZIONE
  • PREVENZIONE DEL DISAGIO
  • LOTTA ALLA DISPERSIONE
  • SVILUPPO ORGANIZZATIVO
  •  
  • costituiscono quindi oggi le fondamenta della
    Mission Professionale della Psicologia
    Scolastica.
  •  
  • Si tratta di un approccio meno clinico e più
    legato alla Psicologia del lavoro e delle
    organizzazioni, che fa parte di un bagaglio di
    conoscenze che, integrandosi con il Sistema
    Scolastico Nazionale, può contribuire al suo
    miglioramento e alla sua evoluzione.

52
LA PSICOLOGIA SCOLASTICA AMBITI DI INTERVENTO
53
LE PRINCIPALI FUNZIONI DELLA PSICOLOGIA
SCOLASTICA costituire un momento qualificante
di educazione alla salute per il benessere
psico-fisico degli studenti e degli
insegnanti                    promuovere negli
studenti la motivazione allo studio e la fiducia
in sé stessi                    costituire un
momento qualificante di ascolto                 
   costituire un momento qualificante di sviluppo
di una relazione di aiuto                   
costituire un momento qualificante per la
prevenzione del disagio evolutivo
54
                   costituire un momento
qualificante per la prevenzione del disagio e
dellabbandono scolastico                   
costituire unopportunità per favorire
lorientamento                    rappresentare
uno strumento per la formazione e la
riqualificazione di tutto il personale
scolastico                    rappresentare uno
strumento ed una modalità per la gestione delle
risorse umane allinterno della scuola
55
        rappresentare uno strumento ed una
modalità per la formazione dei genitori         
rappresentare uno strumento ed una modalità per
avvicinare il mondo della scuola a quello della
famiglia         costituire unopportunità per
realizzare le pari opportunità di
istruzione          costituire un supporto per
la promozione e il sostegno della coerenza e
della continuità in verticale e orizzontale tra i
diversi curricola          costituire
unimportante opportunità per studiare e
lorganizzazione scolastica e costruire strumenti
per intervenirvi.
56
I PRINCIPALI COMPITI DELLO PSICOLOGO NELLA
SCUOLA I principali compiti dello Psicologo
nella scuola possono essere attualmente
individuati nei seguenti                 
Consulenza ad insegnanti e genitori e formazione
su tematiche specifiche                 
Consulenza alla dirigenza scolastica             
     Inserimento e integrazione nel contesto
scolastico di bambini e ragazzi in difficoltà
                 Multiculturalità conoscenza e
interazione fra diverse culture
                 Comunicazione e relazioni nei
gruppi classe                  Orientamento e
continuità scolastica e professionale            
      Educazione alla salute                 
Apprendimento stili, difficoltà e nuove
metodologie                  Problemi
comportamentali a scuola (bullismo,
iperattività, ecc...)               Disagio e
dispersione scolastica.
57
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLO PSICOLOGO
SCOLASTICO   Le principali attività dello
Psicologo scolastico ricomprendono
                 Gli interventi relativi
all'apprendimento                  Gli
interventi relativi ai disturbi
dell'apprendimento                  Gli
interventi relativi all'orientamento
scolastico                  Gli interventi
relativi a variabili socio-relazionali,
motivazionali ed emotivo-affettive               
   Gli interventi relativi all'integrazione degli
alunni con handicap                  Gli
interventi relativi al disagio scolastico e alla
dispersione scolastica                  Le
attività di prevenzione delle devianze in ambito
scolastico                  La mediazione
scolastica                  I progetti rivolti
ai genitori                  L'educazione
socio-affettiva e l'educazione sessuale          
        Gli interventi relativi
all'organizzazione scolastica         
Le attività di ricerca in ambito scolastico.
58
  • I PRINCIPALI INTERVENTI TECNICI
  • DELLO PSICOLOGO ALLINTERNO DELLE SCUOLE
  • I principali interventi tecnici dello Psicologo
    allinterno delle Scuole ricomprendono
  •     La valutazione psicologica in ambito
    scolastico
  •     Lorientamento scolastico
  •     Il lavoro di formazione dei docenti
  •     Gli interventi sullorganizzazione scolastica
  •     Le attività di prevenzione primaria e
    secondaria
  •      Prevenzione del disagio giovanile
  •      Prevenzione dellinsuccesso scolastico
  •      Prevenzione dellabbandono scolastico
  •      Prevenzione del lavoro minorile
  •     Prevenzione delluso di sostanze psicoattive
  •      Prevenzione del razzismo
  •      Prevenzione della violenza tra coetanei
  •      Prevenzione del bullismo
  •      Prevenzione della pedofilia .

59
Sportelli psicologici nelle scuole Negli ultimi
anni i servizi di consulenza psicologica
allinterno delle scuole si sono andati
progressivamente organizzando e diffondendo sulla
base di una domanda crescente di consulenza da
parte dei docenti. In molte scuole abbiamo dunque
oggi sportelli di consulenza psicologica il cui
scopo è quello di fornire un aiuto su vari ambiti
e richieste presentati dai docenti, dagli allievi
e dalle famiglie.  
60
Destinatari e finalità Destinatari degli
interventi sono essenzialmente gli allievi, le
loro famiglie ed i docenti della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di primo e secondo
grado.    Il servizio si propone di promuovere
il benessere globale dei soggetti costituenti il
sistema scuola in primo luogo bambini, ragazzi
e docenti, ma anche genitori. 
61
  • I contenuti delle principali attività
    psicologiche nelle Scuole possono inoltre porsi
    le seguenti finalità
  • Accogliere ed aiutare a risolvere i disagi
    affettivi-relazionali
  • Aiutare a superare le difficoltà di
    apprendimento
  • Favorire lintegrazione degli alunni disabili
  • Favorire lintegrazione culturale scolastica
  • Favorire lintegrazione scuola-territorio
  • Ecc. 

62
  • Contenuti
  • I contenuti della consulenza psicologica nelle
    Scuole
  • possono prevedere diversi tipi dintervento, ad
    esempio i seguenti
  • Interventi di educazione socio-affettiva
  • Training psicoeducativo integrato volto a
    favorire lautonomia nei processi di scelta e
    allo sviluppo di strategie di autoefficacia
  • Interventi psicopedagogici nei confronti della
    diversità
  • Interventi psicopedagogici nella facilitazione
    dei processi di apprendimento e nella strategie
    di motivazione per il successo scolastico
  • Interventi psicopedagogici in relazione ai
    disturbi di apprendimento
  • Interventi di counseling per lorientamento 
  • Azioni di prevenzione e gestione dellansia
  • Azioni di prevenzione e gestione della
    depressione
  • Interventi nelle situazione di disagio
    (aggressività e bullismo)
  • Interventi nei casi di disturbo
    dellalimentazione e del peso.

63
  • Metodologia
  • In genere si prevedono, in relazione ai bisogni
    espressi e al monte ore disponibile di ciascun
    contesto scolastico
  • consulenze individuali o a piccolo gruppo per
    studenti, insegnanti, genitori, 
  • percorsi formativi dal gruppo-docente, 
  • interventi con il gruppo-classe
  • incontri, conferenze e gruppi di arricchimento
    con i genitori.

64
DEONTOLOGIA
65
Nello specifico ambito scolastico va innanzitutto
tenuto ben presente, per qualunque prestazione
psicologica, lArticolo 31 del vigente Codice
Deontologico, che stabilisce che Le
prestazioni professionali a persone minorenni o
interdette sono, generalmente, subordinate al
consenso di chi esercita sulle medesime la
potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo
che, in assenza del consenso di cui al precedente
comma, giudichi necessario lintervento
professionale nonché lassoluta riservatezza
dello stesso, è tenuto ad informare lAutorità
Tutoria dellinstaurarsi della relazione
professionale. Sono fatti salvi i casi in cui
tali prestazioni avvengano su ordine
dellautorità legalmente competente o in
strutture legislativamente preposte.
66
Occorre comunque rilevare, al riguardo, che
lart. 31 può presentare difficoltà di
interpretazione, soprattutto se calato in
contesti altamente complessi nei quali è
necessario considerare molteplici variabili in
correlazione tra di loro. In particolare, poiché
il tema di chi eserciti la potestà genitoriale è
fondamentale per lapplicazione dellart. 31 del
C.D., è necessario svolgere alcune precisazioni.
67
Al riguardo, la regola generale è dettata
dallart. 316 del Codice Civile, secondo cui la
potestà sul figlio minore detà è esercitata di
comune accordo da entrambi i genitori (a
prescindere dalla circostanza che siano o meno
uniti in matrimonio) salva la possibilità, nel
caso di contrasto su questioni di particolare
importanza, di ricorrere senza formalità al
Giudice, il quale, sentiti i genitori e il figlio
se ultraquattordicenne, suggerirà la soluzione
ritenuta più utile nellinteresse preminente del
figlio o dellunità familiare.
68
Il successivo art. 317 del Codice Civile aggiunge
che nellipotesi di lontananza, incapacità o
altro impedimento di uno dei genitori questi non
perde la titolarità della potestà, la quale però
è esercitata in modo esclusivo dallaltro
genitore. Nel caso di genitori uniti in
matrimonio tra i quali intervenga separazione
personale o divorzio, occorre distinguere il tema
dellaffidamento dei minori da quello
dellesercizio della potestà genitoriale sugli
stessi.
69
Quanto al primo di questi due aspetti, vale a
dire laffidamento dei figli, il nuovo testo
dellart. 155 c.c., applicabile anche alle unioni
di fatto in forza della l. 54/2006 (Disposizioni
in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli), prevede che il
Giudice valuti prioritariamente la possibilità
che i figli minori restino affidati ad entrambi i
genitori (affidamento condiviso), mentre
laffidamento esclusivo ad uno solo dei genitori
è limitato allipotesi in cui laffidamento
allaltro risulti contrario allinteresse del
minore (artt. 155 co. 2 e 155 bis c.c.).
70
A prescindere dalle modalità di affidamento,
la potestà è invece esercitata di norma da
entrambi i genitori, salvo il caso in cui il
Tribunale per i Minorenni sia intervenuto con un
provvedimento limitativo o ablativo (in
questultmo caso occoirre peraltro distinguere
tra sospensione e revoca). Le decisioni di
maggiore interesse per i figli relative
allistruzione, alleducazione e alla salute sono
assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni dei figli (art. 155, 3 co. c.c.).
In caso di disaccordo (o di ostinata inerzia da
parte di uno dei genitori) la decisione è rimessa
al Giudice, che deve avere esclusivo riguardo
allinteresse morale e materiale del minore.
71
Come regola generale, quindi, PRIMA DI  FARE UNA
CONSULENZA AD UN MINORE DA PARTE DI UNO
PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA, OCCORRE AVERE IL
CONSENSO DI TUTTI E DUE GLI ESERCENTI LA POTESTÀ
GENITORIALE,   anche nel caso di un "affido
disgiunto esclusivo" e CON LA SOLA ECCEZIONE di
una perizia o una C.T.U. per la quale il Perito o
il Consulente Psicologo è stato nominato dal
GIUDICE. 
72
Una consulenza psicologica non è infatti da
considerarsi in alcun modo come unattività
routinaria o priva di particolari implicazioni,
ma è un atto professionale estremamente complesso
e di particolare importanza e significatività per
la vita interiore di chi ne è oggetto. Pertanto
essa necessita DI REGOLA del PREVENTIVO CONSENSO
DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE,
anche nel caso di un  affido disgiunto esclusivo
ad uno solo di essi soltanto la decisione di un
Giudice può costituire un'accettabile eccezione a
tale norma.
73
Come deve tuttavia comportarsi lo Psicologo al
quale viene richiesta una prestazione psicologica
su un minore da parte di uno solo degli esercenti
la potestà genitoriale, fatto tuttaltro che
infrequente soprattutto nei casi di elevata
conflittualità tra i due esercenti la medesima?
74
Per prima cosa, il professionista deve cercare
innanzitutto di procurarsi il consenso
allattività psicologica con il minore anche da
parte dellaltro genitore esercente la potestà
genitoriale, contattandolo direttamente prima di
aver effettuato sul minore qualunque prestazione.
75
Lo Psicologo ma a mio avviso tale norma etica e
metodologica vale, sul piano generale, per
qualunque altro professionista chiamato a
svolgere la propria attività con soggetti minori
deve cercare quindi preliminarmente di
costruire tra gli esercenti la potestà
genitoriale un accordo completo riguardo
allopportunità del proprio intervento
professionale.
76
Tra l'altro, tale necessità di un accordo
completo di tutti e due i genitori non nasce solo
da esigenze legali o deontologiche, ma
soprattutto per quanto riguarda lattività
psicologica scaturisce sicuramente anche da
esigenze squisitamente tecniche.
77
NON APPARE INFATTI POSSIBILE FARSI UN'IDEA
PRECISA DELLA REALTA' PSICHICA DI UN MINORE SE
NON LO SI INQUADRA NEL SUO CONTESTO AFFETTIVO
COMPLESSIVO, e se non vi è il consenso di
entrambi i genitori non è poi di conseguenza
possibile capire come stiano veramente le cose
per quanto riguarda ambedue le singole situazioni
dei due genitori e le loro relazioni con il
minore stesso.
78
E' già di norma difficile capirlo adeguatamente
quando entrambi i genitori forniscono al riguardo
la massima disponibilità, se invece essa non c'è
diventa praticamente impossibile capire come
realmente stiano le cose.
79
Se invece non è possibile raggiungere tale
accordo nonostante ripetuti tentativi, lo stesso
articolo comma 2 dellart. 31 del Codice
Deontologico dello Psicologo prevede che Lo
psicologo che, in assenza del consenso di cui al
precedente comma, giudichi necessario
l'intervento professionale nonché l'assoluta
riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare
lAutorità Tutoria dell'instaurarsi della
relazione professionale.
80
L Autorità tutoria competente al riguardo è in
genere, per quanto riguarda i minori, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni competente per territorio, ed è quindi
ad essa che lo Psicologo deve di norma
indirizzare la relativa istanza.
81
  • Una valida alternativa al Tribunale dei
    Minorenni, anche perché presente non in una o due
    Sedi per Regione ma praticamente in ogni
    Capoluogo di Provincia, è inoltre da ritenersi il
    GIUDICE TUTELARE presso il Tribunale Ordinario.

82
(No Transcript)
83
Nel caso dello Psicologo che offra un servizio
allinterno di una Scuola pubblica o
privata-parificata, per determinare se e quale
eventuale obbligo gli venga imposto dalla legge,
occorrerà preliminarmente verificare il ruolo che
egli viene ad assumere allinterno
dellistituzione.
84
Ove tale ruolo sia configurabile, se non come
quello di pubblico ufficiale, quanto meno come
quello di incaricato di pubblico servizio, egli
sarà tenuto a denunciare allAutorità di cui
allart. 361 Codice Penale un reato del quale
abbia avuto notizia nellesercizio o a causa
delle sue funzioni o servizio, a meno che non si
tratti di un reato perseguibile a querela della
persona offesa.
85
Ritenuto, al contrario, che lo Psicologo non
ricopra un ruolo di cui sopra, si dovrebbe
stabilire se lattività prestata possa o meno
avere natura sanitaria nel primo caso,
insorgerebbe in capo allo Psicologo un obbligo di
referto, a meno che il fatto non costituisca un
reato perseguibile a querela di parte, ovvero il
referto esponga la persona assistita a
procedimento penale.
86
Nel caso concreto, occorrerebbe altresì
verificare e tenere conto degli obblighi
contrattualmente assunti dallo Psicologo non solo
nei confronti dellutenza, ma anche nei confronti
dello stesso datore di lavoro/committente e,
cioè, la Scuola. Sempre con riferimento
allultimo comma dellart. 13 Codice
Deontologico, lo Psicologo, in assenza di un
obbligo specifico in tal senso, potrebbe in ogni
caso ritenere sussistente la necessità di
derogare totalmente o parzialmente alla propria
doverosa riservatezza, qualora si prospettino
gravi pericoli per la vita o per la salute
psicofisica del soggetto e/o di terzi.
87
In caso di minori, tale facoltà può mutarsi in
dovere in base allart. 9 della Legge 184/83, che
contempla sia la facoltà (riservata a qualunque
cittadino dal 1 comma), sia lobbligo (imposto a
determinate categorie di soggetti dal 2 comma)
di segnalare allAutorità Giudiziaria minorile
eventuali situazioni di abbandono e/o disagio di
un minore.
88
Posto che la Scuola, in sé e a parte lesercizio
delle funzioni educative sue proprie, non ha
alcun potere di interferire coercitivamente nella
vita privata familiare delle persone, lo
Psicologo potrà (o dovrà), possibilmente di
concerto con la Direzione scolastica, nonché con
il responsabile dei dati personali raccolti,
valutare la possibilità ed eventuale efficacia di
un primo tentativo di soluzione volontaria del
problema insorto, anche in collaborazione e con
lausilio dei Servizi Sociali territorialmente
competenti.
89
In caso di reato, ovvero nei casi più gravi ed in
totale assenza di una collaborazione da parte del
soggetto e/o degli esercenti la potestà sullo
stesso, si ritiene comunque che alla Scuola non
resti che la segnalazione allAutorità
Giudiziaria, che sarà quella penale in caso di
reato, quella minorile in caso di abbandono o
pericolo per un minore.
90
In sintesi quindi, come viene affermato nelle
Linee di indirizzo per lapplicazione dellart.
31 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani allegato al n. 2 del 2007 del
Bollettino dellOrdine degli Psicologi
dellEmilia-Romagna, Le raccomandazioni per una
buona pratica professionale secondo lart. 31 del
Codice Deontologico dello Psicologo italiano
possono riassumersi nei seguenti punti
91
1. Il professionista che si prepara ad incontrare
un minore è tenuto ad informarsi preventivamente
ed approfonditamente sulla situazione giuridica
parentale, eventualmente richiedendo anche
certificati o provvedimenti dellAutorità
Giudiziaria in merito a eventuali separazioni
personali, divorzi o decadenze/limitazioni della
potestà genitoriale. Solo in tale caso egli,
infatti, sarà in grado di comprendere il contesto
relazionale entro il quale dovrà operare, oltre
alle potenzialità e ai limiti del proprio
intervento.
92
È opportuno precisare che un foglio di consenso
informato sottoscritto a domicilio da uno dei
genitori può trasformarsi, talvolta, in un
problema, posto che non è possibile per il
professionista avere la necessaria garanzia
sullidentità di chi abbia realmente apposto la
firma, su quali informazioni siano state
effettivamente fornite, su quanto sia
stato compreso e sulle condizioni di libertà e
autonomia della decisione è evidente come in
questo caso manchino le condizioni necessarie
perché vi sia la garanzia di validità del
consenso, e come sia preferibile la firma di
entrambi i genitori alla presenza dello Psicologo.
93
2. Linteresse del minore (destinatario
dellintervento) deve sempre prevalere su quello
del genitore (committente) che ha richiesto
lintervento professionale. Nel caso in cui uno
dei genitori richieda unosservazione/intervento
per un figlio, si precisa che losservazione
dello stesso, in assenza del consenso di entrambi
i genitori,e ancor più - leventuale consegna
ad uno di essi della relazione finale da
utilizzare giudizio, costituisce violazione
deontologica. In tal senso si è ad esempio già
più volte orientato, in sede disciplinare, il
Consiglio dell Ordine degli Psicologi dell
EmiliaRomagna.
94
3. Lintervento psicologico, di qualunque natura,
anche se configurato come consulenza e non come
intervento psicoterapeutico (vedere, al riguardo,
la lettera dellart. 31 che parla in generale di
prestazioni professionali, senza alcuna
ulteriore specifica) non può rientrare
nellordinaria amministrazione cui un solo
genitore può provvedere in assenza del consenso
dellaltro questo in quanto non solo è lo stesso
CD che espressamente riconosce che lo Psicologo
nellesercizio professionale, può intervenire
significativamente nella vita degli altri, ma
anche perché le consultazioni psicologiche,
rientrando nellambito della tutela della salute
(intesa secondo lampia definizione corrente,
data dallO.M.S.), devono essere equiparate alle
visite mediche specialistiche (alle quali
sfuggono completamente, è il caso di
sottolinearlo, tutte le prestazioni mediche di
routine, quali, ad esempio, un semplice controllo
pediatrico o ortodontico), richiedendo pertanto
il consenso di entrambi i genitori.
95
Né vale il criterio dellurgenza
dellintervento, a volte utilizzabile in campo
medico, posto che la valutazione della reale
urgenza psicologica lascia ampi spazi di dubbio e
si può configurare soltanto in rarissimi casi. In
relazione allurgenza si sottolinea che tutti i
pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico
servizio (quindi psicologi dipendenti ASL, CTU,
ecc.) sono tenuti a denunciare allAutorità
Giudiziaria, o comunque a chi abbia lobbligo di
riferirne, situazioni di grave pregiudizio per un
minore, configuranti ipotesi di reato
perseguibile dufficio, di cui vengano a
conoscenza a causa o nellesercizio delle loro
funzioni ex artt. 361 e 362 c.p.
96
4. In sede di intese preliminari con uno o
entrambi i genitori lo psicologo è tenuto a
concordare in modo completo gli obiettivi
perseguibili e, qualora vi siano richieste o
aspettative che ritiene in scienza e coscienza di
non poter accogliere, deve esplicitarlo. In
particolare, lo psicologo è tenuto a chiarire che
non è consentito sottoporre il minore a
valutazione psicologica in assenza del
coinvolgimento/consenso di un genitore allo scopo
di fornire poi una relazione tecnica da produrre
in giudizio. É ovviamente corretto, invece,
svolgere unattività che coinvolga un
solo genitore allo scopo di aiutarlo o sostenerlo
nel rapporto con il figlio.
97
5. Costituisce violazione deontologica anche
la stesura di relazioni tecniche, su richiesta di
un solo genitore, relative a situazioni
pregresse (seguite in passato) per la quali non
ci sia un consenso informato attuale di entrambi
i genitori al contrario, deve ritenersi
consentito lutilizzo in giudizio, da parte di un
genitore, di una relazione redatta in passato con
consenso informato di entrambi i genitori.
98
6. Lo Psicologo che ritenga necessarie
prestazioni a favore del minore, ma non abbia il
consenso informato di entrambi i genitori, può
formulare regolare istanza allAutorità Tutoria
(solitamente alla Procura del Tribunale per i
Minorenni competente per territorio) nei casi in
cui ci sia grave nocumento per il minore
stesso. Regolare istanza nel senso che, in base
alla normativa vigente, le modalità attraverso le
quali un cittadino si può rivolgere ad un Giudice
non sono certamente quelle di redigere ed inviare
una semplice lettera. Negli altri casi, cioè
quando non cè grave nocumento per il minore ed i
genitori sono separati, si suggerisce di
sollecitare il genitore a chiedere
lintermediazione del proprio Legale, che
provvederà nelle forme di rito. Si potrebbe
configurare come violazione deontologica
informare lAutorità Tutoria, senza aver
utilizzato le corrette procedure, e svolgere
prestazioni professionali per un minore prima di
aver ricevuto risposta dal Giudice stesso.
99
7. Lo Psicologo, essendo tenuto alla piena
conoscenza ed al rispetto delle norme
deontologiche, non può ritenersi esonerato dal
rispetto delle stesse anche nel caso in cui abbia
effettuato consulenza per un minore - in assenza
di consenso informato di entrambi i genitori - in
base a richiesta, o su sollecitazione di un
avvocato. Basti al riguardo rilevare che, poiché
tale richiesta proviene da professionista
iscritto ad altro Ordine, non può certo
ingenerare in uno Psicologo alcun ragionevole
affidamento che lo induca a superare il
significato chiaro ed inequivoco della propria
norma deontologica.
100
8. Lo Psicologo che opera in sportelli
psicologici attivati presso Istituti Scolastici,
anche se lIstituto ha provveduto ad inviare ai
genitori (e ritirare) i moduli per il consenso, è
tenuto ad accertarsi che entrambi i genitori del
minore abbiano firmato il consenso informato
prima di svolgere qualsivoglia attività
professionale che riguardi il minore stesso.
101
Possono essere messi a punto sia moduli per
consenso informato per prestazioni psicologiche a
minorenni da utilizzarsi genericamente negli
studi e nelle attività professionali degli
Psicologi sia più specifici moduli per consenso
informato per prestazioni psicologiche a
minorenni da utilizzarsi nelle attività
professionali degli Psicologi che operano nelle
scuole. Illustriamo sia gli uni sia gli altri,
iniziando dai moduli per consenso informato per
prestazioni psicologiche a minorenni da
utilizzarsi genericamente negli studi e nelle
attività professionali degli Psicologi
professionisti.
102
(No Transcript)
103
(No Transcript)
104
Modulo per consenso informato per prestazioni
psicologiche a minorenni Carta intestata dello
psicologo o dellAUSL o Struttura presso la quale
si svolge il lavoro Io sottoscritto nato a
il identificato mediante documento
n rilasciato da il padre del minore e
io sottoscritta nata a
il identificata mediante documento n rilasciato
da il madre del minore in virtù della
potestà genitoriale, diamo il consenso a che
nostro/a figlio/a usufruisca delle prestazioni
professionali (indicare eventualmente
quali) dello/a psicologo/a dr. Data
Firme
105
Modulo per consenso informato per
prestazioni psicologiche a minorenni Carta
intestata dello psicologo o dellAUSL o Struttura
presso la quale si svolge il lavoro Io
sottoscritto/a nato a
il identificato mediante documento n rilasciato
da il tutore del minore in ragione di
(provvedimento, Autorità emanante, data,
numero) sottoscrivo il consenso per le
prestazioni professionali (indicare eventualmente
quali) dello/a psicologo/a dr. rivolte a Data
Firme
106
Illustriamo invece ora i possibili moduli per
consenso informato per prestazioni psicologiche a
minorenni da utilizzarsi specificatamente nelle
attività professionali degli Psicologi che
operano nelle scuole.
107
Dopo opportuna consultazione con il consulente
dellOrdine degli Psicologi dellEmilia-Romagna,
Avv. Federico Gualandi, in relazione ai problemi
emersi ed alle soluzioni ipotizzate, suggeriamo
una serie di indicazioni che possono essere di
utilità nella eventuale formulazione della
modulistica da presentare ai genitori in questi
casi specifici.
108
Il legale ha confermato che, stanti le attuali
normative dello Stato e del Codice Deontologico,
le prestazioni effettuate su minori devono essere
subordinate ad esplicita richiesta di consenso
firmata da tutti coloro che esercitano la potestà
genitoriale. Ciò implica che formule quali il
silenzio assenso non sono valide né opportune
sia dal punto di vista giuridico che
deontologico.
109
Le attività qualificabili come formative
(educazione alla salute, allaffettività, alla
sessualità, attività di orientamento scolastico,
supporto allo studio ecc.) potrebbero essere
inserite nei P.O.F. delle Scuole e, non essendo
rivolte a singoli ed avendo una finalità
formativa, né prevedendo interventi specifici,
potrebbero non essere subordinate ad esplicito
consenso. Per tutti gli interventi rivolti al
contesto scolastico, ma non diretti a minori, non
è ovviamente necessario avere lautorizzazione ex
art.31 del C.D. (Esempi in tal senso sono tutte
le attività rivolte al personale scolastico,
analisi organizzativa, ecc.).
110
Per tutte le altre attività psicologiche rivolte
a minori in forma individuale, o anche di gruppo,
il modulo per la raccolta delle firme di consenso
potrebbe essere inviato dallIstituto a tutti i
genitori allinizio dellanno scolastico. Qui di
seguito forniamo alcune indicazioni specifiche.
111
Il modulo potrebbe essere costituito da due
parti, una prima in cui vengono esposte con
chiarezza tutte le attività psicologiche
ipoteticamente rivolte ai ragazzi (ad esempio,
interventi di gruppo, osservazioni in classe,
colloqui singoli, somministrazione di test o
questionari, ecc.) ed una seconda che è il modulo
di consenso vero e proprio. Si consiglia di
specificare il più possibile, nella prima parte
del modulo, attività e scopi delle stesse.
Suggeriamo di elencare tutte le possibili
tipologie di intervento, anche quelle non
definite fin dallinizio, ma potenzialmente
attuabili, per tutelarsi in caso di variazioni di
progetto per quanto riguarda le finalità
consigliamo lutilizzo di termini non
strettamente tecnici per facilitare la
comprensione da parte del genitore ed il
successivo consenso.
112
Il modulo deve comunque contenere la firma di
entrambi i genitori, se ambedue esercenti la
potestà genitoriale. In situazioni eccezionali
in cui solo un genitore risulti esercente la
potestà genitoriale (da non confondersi con
lattribuzione di affido esclusivo), la sua
autorizzazione sarà sufficiente in tal caso,
però, si consiglia di avere unautocertificazione
che attesti tale condizione specificando le
motivazioni (ad esempio, non riconoscimento del
figlio o provvedimento, autorità emanante, data,
numero).
113
In caso di minore in carico a persone diverse
dai genitori, il modulo va compilato con i dati
del tutore, specificando i riferimenti
(provvedimento, autorità emanante, data, numero).
114
È utile che il modulo contenga anche un
breve riferimento allobbligo che ha lo Psicologo
di attenersi, nella sua pratica professionale,
alla normativa sulla privacy.
115
Resta inteso che il collega, prima di iniziare
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