Title: Le istituzioni politiche in Italia La Corte Costituzionale Patrizia Pederzoli
1Le istituzioni politiche in ItaliaLa
Corte CostituzionalePatrizia Pederzoli
2-
- Per tentare qualche generalizzazione sul ruolo
della Corte , saranno percorse tre strade - 1) unanalisi quantitativa che utilizza un
indicatore sufficientemente affidabile del
ltltgradogtgt di autonomia delle corti
costituzionali, la frequenza con cui dichiarano
lillegittimità degli atti normativi sottoposti
al loro controllo. - 2) osservazione dei giudizi di ammissibilità dei
referendum sulle leggi elettorali (materia
politicamente tra le più sensibili). - 3) il processo penale.
3LA CORTE NEL SISTEMA POLITICO
- Delineare il ruolo che la Corte gioca nello
scacchiere istituzionale e politico - attraverso lanalisi
- del prodotto delle decisioni (quante, di che
tipo , con quali esiti) . - - delle decisioni che differiscono tra
loro per gli attori che le richiedono - e ai quali principalmente si rivolgono.
- - dellambiente in cui la giustizia
costituzionale si è mossa .
4- 1. Potere di veto e maggioranze legislative
- La funzione più importante della corte è il
controllo sugli atti legislativi. - La frequenza delle dichiarazioni di
illegittimità serve a valutare il carattere non
maggioritario della Corte, che è stata
strutturata anche per incorporare una robusta
dose di influenza politica. Si è visto infatti
che i loro componenti sono per lo più nominati o
eletti con un mandato a termine dagli stessi
apparati sottoposti al loro controllo - Attivismo o moderazione?
- Per far luce sul concreto funzionamento della
corte e collocarla entro questi due poli
attivismo (la Corte si pone come agente del
legislatore) e moderazione (la Corte privilegia
la propria funzione istituzionale), possiamo
vedere quando la Corte esercita un veto sulle
deliberazioni.
5- Fattore tempo
- Lutilità di non trascurare il fattore tempo
- L incostituzionalità può colpire
- Maggioranze del passato il giudice potrebbe
conformarsi a risultati elettorali più recenti - Maggioranze ancora in essere il giudice sfida le
forze di governo - I tempi e le frequenze delle censure indicano
leffettivo grado di autonomia delle Corti dal
legislatore
6- Limiti
- Analisi così congegnate comportano tuttavia
alcune forzature - 1. Il trattamento quantitativo delle pronunce
non si presta a rendere conto della loro
complessità. - 2. La Corte potrebbe avere un ruolo
maggioritario o antimaggioritario, in realtà cè
un area grigia, quella delle sentenze
interpretative, che rappresenta una via di mezzo.
7- 1.1 Le dichiarazioni di illegittimità
costituzionale nei giudizi in via principale e
incidentale - Periodo 1956-2007
Giudizio in via principale è un procedimento
diretto in quanto è data la possibilità a
determinati soggetti di chiamare in causa la
Corte Costituzionale (direttamente con un
ricorso, senza che sia necessario l'intervento di
un giudice, come avviene, invece, nel caso di
giudizio in via incidentale), per tutelare le
proprie competenze legislative.Il giudizio in
via principale è riservato a stato e regioni e
non a qualsiasi cittadino, che però ha la
possibilità di sollevare questione incidentale
(riguarda un singolo cittadino leso in un proprio
diritto fondamentale da un atto incostituzionale)
nel corso del giudizio.
8Anno Giudizi incidentali Di cui censure N. Di cui censure Giudizi principali Di cui censure N. Di cui censure Di cui sconfitte governo
1956 20 3 15,00 14 5 35,71 2
1957 96 10 10,41 19 16 84,21 1
1958 57 8 14,03 16 10 62,50 0
1959 49 12 12,84 12 7 58,33 0
1960 59 14 23,78 5 4 80,00 0
1961 55 18 32,72 16 13 81,25 1
1962 112 25 22,32 3 2 66,66 0
1963 162 33 20,37 8 5 62,50 0
1964 111 16 14,41 6 2 33,33 0
1965 87 21 24,13 6 4 66,66 0
1966 95 33 34,73 24 5 20,83 0
1967 119 32 26,89 29 4 18,18 0
1968 118 30 25,42 11 7 63,63 1
1969 148 42 28,37 4 3 75,00 0
1970 192 35 18,22 5 3 60,00 1
9Anno Giudizi incidentali Di cui censure N. Di cui censure Giudizi principali Di cui censure N. Di cui censure Di cui sconfitte governo
1971 191 38 18,89 6 1 16,66 0
1972 182 43 23,62 19 8 42,10 2
1973 175 30 17,14 3 2 66,66 0
1974 275 50 18,18 14 3 21,42 0
1975 155 37 23,87 12 2 16,66 0
1976 225 44 19,55 29 11 37,93 2
1977 139 19 13,66 10 1 10,00 0
1978 69 7 10,14 3 2 66,66 0
1979 137 22 16,05 4 2 50,00 1
1980 176 23 13,06 10 3 30,00 1
1981 172 27 15,69 9 2 22,22 1
1982 252 28 11,11 9 1 11,11 1
10Anno Giudizi incidentali Di cui censure N. Di cui censure Giudizi principali Di cui censure N. Di cui censure Di cui sconfitte governo
1983 335 25 7,46 27 5 18,51 4
1984 295 24 8,13 9 2 22,22 2
1985 325 33 10,15 29 4 13,79 3
1986 271 45 16,60 27 7 25,92 2
1987 580 66 11,39 35 10 28,57 6
1988 896 106 11,83 129 24 18,60 6
1989 521 74 14,20 43 12 27,90 5
1990 512 65 12,69 51 20 39,21 3
1991 451 79 17,51 29 13 44,82 9
1992 422 67 15,15 37 15 40,54 10
1993 401 66 16,45 42 11 26,19 4
1994 409 61 14,91 51 23 45,09 8
11Anno Giudizi incidentali Di cui censure N. Di cui censure Giudizi principali Di cui censure N. Di cui censure Di cui sconfitte governo
1995 434 75 17,28 47 22 46,80 8
1996 383 55 14,36 27 13 48,14 3
1997 380 44 11,57 27 13 48,14 2
1998 412 45 10,92 13 6 46,15 3
1999 384 34 8,85 27 6 22,22 0
2000 471 41 8,70 33 9 27,27 6
2001 349 28 8,02 34 12 35,29 8
2002 451 38 8,42 30 6 20,00 1
2003 250 20 8,00 57 21 36,84 4
2004 289 23 8,04 97 29 29,89 16
2005 314 30 9,55 101 48 47,52 23
2006 277 29 10,46 112 50 44,64 7
2007 319 35 10,97 76 27 35,52 14
12- Nei primi 15 anni di attività della Corte ,
energico intervento sulla legislazione
postbellica , per lo più di epoca fascista ma
anche liberale (bonifica) raccogliendo consensi
nellopinione pubblica e negli ambienti
dottrinali , senza peraltro indurre reazioni
apprezzabili in quelli politici attivismo
rivolto al passato. - Anni 70 le censure si assestano al 20, la
percentuale delle pronunce sfavorevoli al
legislatore tende a diminuire , non altrettanto
può dirsi della propensione allattivismo. - Anni 80 IX legislatura, maggiore stabilità
rispetto al passato, la scena politica si è
ricomposta attorno alla formula del pentapartito
, la sola maggioranza possibile, con cui si
inaugura la rotazione alla guida dellesecutivo,
picco negativo delle pronunce. - Seconda metà anni 90 XIII legislatura,
diminuiscono le censure per via dellalternanza. - 2007 le dichiarazioni di incostituzionalità
conoscono un qualche incremento.
13- Rapporto tra assetti politici e ruolo del
giudice - A parità di altre condizioni , sistemi instabili
e caratterizzati da frammentazione del potere
tendono a dilatare lautonomia delle corti anche
se in contrasto con la maggioranza di governo. - Due ragioni
- - esecutivi deboli , avranno meno risorse per
reagire ad una giurisprudenza dissonante e la
loro stessa capacità decisionale sarà menomata,
incoraggiando gli interessi insoddisfatti a
percorrere i circuiti giudiziari casi
politicamente sensibili potranno facilmente
affluire allagenda del giudice , che avrà pochi
motivi di temere una risposta ostile della
maggioranza (opportunità per un ruolo incisivo) - - non così , per ragioni diametralmente
opposte , laddove il potere politico sia
scarsamente frammentato e disperso. -
- Allaffermarsi di una tendenza maggioritaria
corrisponda una minore disponibilità delle corti
a sfidare il governo e la sua base parlamentare.
14IL FATTORE TEMPO
- Allaffermarsi di una tendenza maggioritaria
corrisponde una minor disponibilità delle corti a
sfidare il governo e la sua base parlamentare. - Questa ipotesi acquista spessore introducendo la
dimensione temporale nellanalisi delle
dichiarazioni di incostituzionalità. - Il modo per farlo consiste nellintercettare ,
allinterno dei pacchetti annuali di censure sin
qui considerati , le sole decisioni che hanno
colpito maggioranze ancora in essere ,
rispettivamente di centrosinistra e di
centrodestra.
15-
- -il calcolo include tutte le decisioni con cui la
corte ha esercitato un veto nellambito dei suoi
poteri. - -si sono contate ovviamente le sole pronunce
sfavorevoli al governo in carica. - -le percentuali non possono essere indicate ad
inizio e fine legislatura , in quanto il numero
totale dei procedimenti è sempre riferito
allanno solare. - Depurando i dati nella maniera appena descritta ,
il numero di pronunce sfavorevoli alle
maggioranze del momento scivola a poche unità
autorizzando una conclusione le decisioni del
giudice - tendono , prima o poi , a seguire i
risultati elettorali.
16- Discorso diverso è quello che riguarda
lentità o limpatto dellintervento giudiziario. - I dati statistici infatti nulla dicono sul peso
specifico delle singole decisioni. - Nel decennio che va dal 1996 al 2006 ciò che si
può definire il rendimento costituzionale dei
due poli risente , sia pure in maniera diversa ,
di unelevata incidenza di decisioni sfavorevoli. - Se si guarda alle percentuali , il primato
negativo spetta al centrosinistra , fermato nel
1998 tre volte su tredici.
17- Il centrodestra viene però sconfitto , nel
confronto con le regioni , ben sedici volte nel
2004 e ben ventidue nel 2005. - Al di là della diversa performance dei due
schieramenti è abbastanza chiara la più spiccata
propensione della Corte ad esercitare il proprio
potere di veto nei casi in cui il governo si
confronta direttamente con una o più regioni.
18- E bene quindi soffermarsi sui possibili motivi
di questo modo di atteggiarsi. - -in primo luogo ci si imbatte in uno dei tanti
effetti collaterali della riforma del titolo V. - Questa ha infatti esaltato il ruolo arbitrale
della Corte , la cui credibilità di terzo al di
sopra delle parti si correla al suo distacco
dal governo centrale. -
19- -in secondo luogo , una maggior sensibilità alle
istanze politiche decentrate si manifesta già
prima della riforma e tende ad assecondare il
rafforzarsi delle autonomie. - -infine , alcune pronunce paiono dirette , più
che alla maggioranza del momento , alla classe
politica nel suo complesso. - Per concludere su questo argomento , le
statistiche indicano uno scarto non irrilevante
nella tenuta costituzionale del centrodestra e
del centrosinistra il primo viene fermato con
maggior frequenza del secondo. - Va anche rammentato che lo spirito
antimaggioritario delle nomine presidenziali tra
il 2000 ed il 2005 sposta il baricentro del
collegio verso larea progressista. - Ravvisare una relazione con la deludente
performance costituzionale del centrodestra
sarebbe comunque temerario , tanto più che nel
lungo periodo la composizione del collegio non
sarebbe determinante per chiarire landamento
delle censure. - Ma nel breve periodo , prevale limpressione che
questa fase abbia risentito anche di un non
allineamento tra struttura del collegio e
consistenza delle forze politiche.
20- POTERE DI FILTRO E MINORANZE I GIUDIZI
SULLAMMISSIBILITA DEI REFERENDUM - Nellambito di questa competenza la Corte estende
rapidamente le proprie prerogative , rilevando
caso per caso leggi o materie escluse dalle
consultazioni referendarie , ragionando sul modo
in cui le richieste sono formulate e sugli
obiettivi perseguiti dai comitati promotori. - La gamma dei criteri di ammissibilità si è così
progressivamente ampliata ed arricchita , al
punto che gli specialisti sono arrivati a
contarne non meno di una decina.
21- E una proliferazione che tenta di
arginare la deriva referendaria cui si assiste a
partire dagli anni ottanta quando i Radicali lo
eleggono a strumento di azione politica. - Le tecniche messe a punto dai comitati promotori
per formulare i quesiti referendari si fanno nel
tempo più complesse e sofisticate.Fonte di
immaginabili patemi per il collegio sono le
finalità cui questo istituto si presta e le
valenze che di volta in volta assume. - In molti casi dà effettivamente voce a pretese
con poche possibilità di influire sul circuito
legislativo in altri casi invece la
consultazione popolare si configura da subito
come prova di forza tra maggioranza ed
opposizione.
22-
- Si può allora comprendere perché la batteria di
criteri costruiti dalla Corte risponda anche a
valutazioni di opportunità e le offra un
serbatoio cui attingere a seconda delle
contingenze. - Di tutti i 148 quesiti sui quali si è fin qui
pronunciata solo 83 , pari al 56 , superano il
suo vaglio. - Il loro folto catalogo allarga i margini di
apprezzamento ma induce anche delle rigidità e
costringe la Corte a sottili distinguo che fanno
affiorare lintervento di valutazioni non
strettamente giuridiche.
23I REFERENDUM ELETTORALI
24- PER INIZIARE
- Con il termine referendum facciamo riferimento ad
un istituto di democrazia diretta. Con questa
espressione si vuole intendere che attraverso
questo strumento i cittadini possono esprimere il
loro parere in merito ad una legge direttamente,
senza cioè la normale mediazione dei
parlamentari.
25- Di tutti i casi che la Corte Costituzionale ha
trattato nella sua storia, cinque sono le tornate
rilevanti, dal 1991 al 2008, che hanno portato
complessivamente a dieci sentenze. - Sullo sfondo di questi avvenimenti si collocano
- Il fallimento delle riforme istituzionali
- Il collasso del vecchio sistema partitico che
aveva dominato il periodo della Prima Repubblica
e il successivo emergere di una competizione
bipolare - Il rinnovo della classe politica
- Lalternanza al governo.
26- Tre sono le richieste di referendum elettorali
nel 1991. - Di queste tre richieste, solo una supera il
vaglio del collegio. - Le altre due vengono rifiutate in quanto
contrastano con i principi di chiarezza,
omogeneità ed univocità, perché presentano
aspetti incerti e ambigui e dunque suscitano
dubbi sulloperato dei promotori, ponendone
altrettanti sugli elettori. - Lunica iniziativa superstite non può essere
considerata una sentenza filogovernativa, dal
momento che di fatto critica comportamenti
praticati anche dal pentapartito, ma scongiura
pur sempre una transizione al maggioritario.
27- Il 1993 è un anno caratterizzato da uno scenario
politico ben diverso - Il referendum sulla preferenza unica aveva fatto
registrare un afflusso alle urne tale da
garantire il quorum, e quindi il successo - Nel gennaio dello stesso anno, i leader politici
dei partiti di governo sono stati oggetto di un
attacco da parte dellazione giudiziaria, per
rispondere dei reati di finanziamento illegale e
di corruzione (Mani Pulite). - La Corte Costituzionale accoglie le iniziative in
senso maggioritario che erano state bocciate due
anni prima - - con la s.32/1993 ammette il referendum
sul senato - - con la s.33/1993 ammette il referendum
sul sistema elettorale dei comuni.
28- Unaltra richiesta di referendum si ha nel 1995,
quando la Corte dichiara inammissibili due
proposte destinate a manomettere quelle riforme
che avevano introdotto un sistema misto. - Stessa sorte tocca ad altri due quesiti nel 1997
che ripropongono lo stesso obiettivo, vale a dire
quello di espandere il principio maggioritario
(s. 26). - I sostenitori del maggioritario riescono a
superare il giudizio di ammissibilità verso la
fine degli anni Novanta, grazie al cambiamento
della sua formulazione.
29- Infine, particolarmente sofferte sembrano invece
le tre sentenze del gennaio 2008. - Ad essere presa di mira è la riforma voluta tre
anni prima dal governo Berlusconi, avversata
dallopposizione.
30LA PROCEDURA PENALE IL GIUSTO PROCESSO
- Lambito della procedura penale è un settore
poco maneggevole per il suo tecnicismo, in ambito
politico è un settore freddo. - Tra il 1992 e il 1998 scontro tra la Corte e il
parlamento, censurando diversi articoli del
codice di procedura, attraverso decisioni
manipolative, in una materia che fissa le regole
tra stato e cittadini sottoposti ad accusa penale.
31- 1997 viene approvata una legge ordinaria per
indurre la Corte a più miti consigli. - 1999 con voto bipartisan, porta ad inserire
nellart 111 cost. i principi del giusto
processo. - Revisione costituzionale (2/1999), con scopo di
sovvertire la giurisprudenza della corte, in
pratica sanzionandone lattivismo.
32LE NUOVE REGOLE E IL RETAGGIO DELLA TRADIZIONE
-
- Archiviato il Codice Rocco, di matrice
inquisitoria, si passa al Codice Vassalli, nel
quale subentrano principi di chiara estrazione
anglosassone e dunque di impianto accusatorio. - - Fenomeni criminali.
- - Diversa allocazione del potere nel sistema
giudiziario. - Con il nuovo codice si tutelano i diritti
individuali degli indagati, ed aumentano le
garanzie della difesa. - Maggiori poteri al pubblico ministero.
33- Lassunzione delle prove è problematico.
- Separazione tra le indagini e il processo.
- Pubblico ministero viene definito come un organo
imparziale. - Il Codice Vassalli per la magistratura è definito
troppo GARANTISTA, colpevole di depotenziare il
ruolo dellaccusa pubblica e compromettere
lazione di contrasto verso la criminalità
organizzata.
34LA CONTESA CON IL PARLAMENTO
- Inizio dello scontro nel 1992.
- Tre sentenze di incostituzionalità
- - Due sono additive omissioni del legislatore, e
ripristinano o aggiungono regole da questi
ltlttralasciategtgt. - Insistono sulla necessità di meglio bilanciare
tra loro la difesa sociale dal crimine e la
tutela dei diritti. - Contaminazione tra fase preliminare e
dibattimento. - A collegare le pronunce sono due principi
- - Ricerca della verità.
- - Non dispersione degli elementi di prova.
35- Scontro col parlamento (1998) la Corte risponde
a 10 ordinanze di rinvio e pone mano alle regole
di procedura con una pronuncia additiva s. 361. - Viene colpita una riforma del codice, che
ripristinava una norma già dichiarata
incostituzionale. - Ricorso ad una norma del 1992.
36ALCUNE IPOTESI
- Lattivismo e la sintonia con la magistratura
impone due interrogativi - Quali fattori spingono a questa collaborazione?
- Cosa spinge la Corte a protrarre questa armonia?
37- Recrudescenza della criminalità organizzata.
- Deteriorarsi del quadro politico (declino sistema
partitico tradizionale, dimissioni del Capo dello
Stato e indagini giudiziarie che premono sui
palazzi della politica). - Questi fattori portano rispettivamente alle
seguenti conseguenze - Una sterzata in chiave inquisitoria del codice
nei processi penali. - Lapertura di spazi di intervento a specifici
organi e alla magistratura.
38- Tutte queste considerazioni possono essere
catalizzate dalla vulnerabilità del sistema
politico. - In generale, si ritiene, nel presupposto che
agiscano in modo razionale, che le corti
costituzionali non si spingano oltre il punto in
cui stimano probabile la reazione del parlamento
la loro autonomia è maggiore quanto è più è
difficile per il parlamento annullare gli effetti
di una decisione sgradita.
39Cambia il quadro politico
- La XIII legislatura realizza lalternanza di
governo, lesecutivo ha maggior potere
decisionale la tolleranza, quando non
larrendevolezza della classe politica nei
confronti della magistratura, lascia il posto a
una ripresa di iniziativa. - Bersaglio delle critiche dellesecutivo è il rito
penale e la sua deriva inquisitoria.
40 Loggetto dello scontro
- Nonostante le premesse, la Corte mantiene un
atteggiamento ostile. La contesa con il
parlamento riguarda il modo di concepire il ruolo
della mano pubblica di chi la personifica nel
processo. - I motivi che spingono in questa direzione possono
essere il profilo professionale dei membri del
collegio (giuridico) e il discorso normativo
costruito dalla Corte tramite i precedenti.
41 SIMUL STABUNT SIMUL CADENT
- La Corte sfrutta i cedimenti del sistema per
aumentare la propria autonomia e in questo
orientamento non è isolata. Aderisce alle
richieste del corpo giudiziario e del suo
sindacato, muove verso una forte magistratura
piuttosto che una debole politica. - La ritrovata deferenza verso il potere politico,
coincide con le crescenti critiche alla
magistratura, già in difficoltà per il rendimento
della giustizia ordinaria. Al giudice comune
viene così a mancare il sostegno del giudice
costituzionale.
42ATTIVISMO E MODERAZIONE
- Se valutassimo la traiettoria seguita dalle
censure di costituzionalità si osserverebbe una
flessione complessiva di pronunce sfavorevoli al
parlamento. - Escludendo un confronto con il periodo anteriore,
occorre focalizzare lattenzione con il trend
seguito dalla Corte nel corso della XIII e XIV
legislatura.
43- Si verifica una tendenza alla stabilità,
maggioranze meglio delineate, inclini più allo
scontro che allo scambio con lopposizione.
Cambia lo scenario e si possono fare due
considerazioni - Non viene compressa larea di intervento della
corte. - Sembra ridotta la la disponibilità a sfidare il
governo e il Parlamento.
44- Vale la stessa relazione per quanto riguarda i
giudizi di ammissibilità dei referendum? - Il collegio della Corte è stato sempre molto
parco sui referendum, ma il passaggio tra Prima e
Seconda Repubblica modifica il suo atteggiamento.
Maggioranze deboli, esecutivi incerti portano il
giudice costituzionale a dar ascolto alle
minoranze e a determinare il prevalere di
verdetti favorevoli in materia elettorale.
45- Nuova inversione di tendenza
- Laccordo raggiunto sul sistema elettorale misto
da una supermaggioranza porta la Corte ad
assumere una nuova predisposizione conservativa. - Queste analisi corroborano lipotesi che la
debolezza politica sistemica apra spazi alla
giustizia costituzionale.
46- Un ultimo aspetto da considerare riguarda la
valutazione della posizione della Corte nei
conflitti tra Stato e regioni. - In questi contenziosi legislativi il collegio
teme di incorrere nel rischio del gioco due
contro uno e di mostrarsi dalla parte di uno
solo dei contendenti e di compromettere la
propria credibilità di terzo imparziale. In
questi casi è più facile che larbitro
costituzionale arrivi allo scontro con il governo
e la sua maggioranza, anche se solida.