Le istituzioni politiche in Italia La Corte Costituzionale Patrizia Pederzoli - PowerPoint PPT Presentation

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Le istituzioni politiche in Italia La Corte Costituzionale Patrizia Pederzoli

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Title: Le istituzioni politiche in Italia La Corte Costituzionale Patrizia Pederzoli Author: gabri Last modified by: Francesco Zucchini Created Date – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le istituzioni politiche in Italia La Corte Costituzionale Patrizia Pederzoli


1
Le istituzioni politiche in ItaliaLa
Corte CostituzionalePatrizia Pederzoli
2
  • Per tentare qualche generalizzazione sul ruolo
    della Corte , saranno percorse tre strade
  • 1) unanalisi quantitativa che utilizza un
    indicatore sufficientemente affidabile del
    ltltgradogtgt di autonomia delle corti
    costituzionali, la frequenza con cui dichiarano
    lillegittimità degli atti normativi sottoposti
    al loro controllo.
  • 2) osservazione dei giudizi di ammissibilità dei
    referendum sulle leggi elettorali (materia
    politicamente tra le più sensibili).
  • 3) il processo penale.

3
LA CORTE NEL SISTEMA POLITICO
  • Delineare il ruolo che la Corte gioca nello
    scacchiere istituzionale e politico
  • attraverso lanalisi
  • del prodotto delle decisioni (quante, di che
    tipo , con quali esiti) .
  • - delle decisioni che differiscono tra
    loro per gli attori che le richiedono
  • e ai quali principalmente si rivolgono.
  • - dellambiente in cui la giustizia
    costituzionale si è mossa .

4
  • 1. Potere di veto e maggioranze legislative
  • La funzione più importante della corte è il
    controllo sugli atti legislativi.
  • La frequenza delle dichiarazioni di
    illegittimità serve a valutare il carattere non
    maggioritario della Corte, che è stata
    strutturata anche per incorporare una robusta
    dose di influenza politica. Si è visto infatti
    che i loro componenti sono per lo più nominati o
    eletti con un mandato a termine dagli stessi
    apparati sottoposti al loro controllo
  • Attivismo o moderazione?
  • Per far luce sul concreto funzionamento della
    corte e collocarla entro questi due poli
    attivismo (la Corte si pone come agente del
    legislatore) e moderazione (la Corte privilegia
    la propria funzione istituzionale), possiamo
    vedere quando la Corte esercita un veto sulle
    deliberazioni.

5
  • Fattore tempo
  • Lutilità di non trascurare il fattore tempo
  • L incostituzionalità può colpire
  • Maggioranze del passato il giudice potrebbe
    conformarsi a risultati elettorali più recenti
  • Maggioranze ancora in essere il giudice sfida le
    forze di governo
  • I tempi e le frequenze delle censure indicano
    leffettivo grado di autonomia delle Corti dal
    legislatore

6
  • Limiti
  • Analisi così congegnate comportano tuttavia
    alcune forzature
  • 1. Il trattamento quantitativo delle pronunce
    non si presta a rendere conto della loro
    complessità.
  • 2. La Corte potrebbe avere un ruolo
    maggioritario o antimaggioritario, in realtà cè
    un area grigia, quella delle sentenze
    interpretative, che rappresenta una via di mezzo.

7
  • 1.1 Le dichiarazioni di illegittimità
    costituzionale nei giudizi in via principale e
    incidentale
  • Periodo 1956-2007

Giudizio in via principale è un procedimento
diretto in quanto è data la possibilità a
determinati soggetti di chiamare in causa la
Corte Costituzionale (direttamente con un
ricorso, senza che sia necessario l'intervento di
un giudice, come avviene, invece, nel caso di
giudizio in via incidentale), per tutelare le
proprie competenze legislative.Il giudizio in
via principale è riservato a stato e regioni e
non a qualsiasi cittadino, che però ha la
possibilità di sollevare questione incidentale
(riguarda un singolo cittadino leso in un proprio
diritto fondamentale da un atto incostituzionale)
nel corso del giudizio.
8
Anno Giudizi incidentali Di cui censure N. Di cui censure Giudizi principali Di cui censure N. Di cui censure Di cui sconfitte governo
1956 20 3 15,00 14 5 35,71 2
1957 96 10 10,41 19 16 84,21 1
1958 57 8 14,03 16 10 62,50 0
1959 49 12 12,84 12 7 58,33 0
1960 59 14 23,78 5 4 80,00 0
1961 55 18 32,72 16 13 81,25 1
1962 112 25 22,32 3 2 66,66 0
1963 162 33 20,37 8 5 62,50 0
1964 111 16 14,41 6 2 33,33 0
1965 87 21 24,13 6 4 66,66 0
1966 95 33 34,73 24 5 20,83 0
1967 119 32 26,89 29 4 18,18 0
1968 118 30 25,42 11 7 63,63 1
1969 148 42 28,37 4 3 75,00 0
1970 192 35 18,22 5 3 60,00 1
9
Anno Giudizi incidentali Di cui censure N. Di cui censure Giudizi principali Di cui censure N. Di cui censure Di cui sconfitte governo
1971 191 38 18,89 6 1 16,66 0
1972 182 43 23,62 19 8 42,10 2
1973 175 30 17,14 3 2 66,66 0
1974 275 50 18,18 14 3 21,42 0
1975 155 37 23,87 12 2 16,66 0
1976 225 44 19,55 29 11 37,93 2
1977 139 19 13,66 10 1 10,00 0
1978 69 7 10,14 3 2 66,66 0
1979 137 22 16,05 4 2 50,00 1
1980 176 23 13,06 10 3 30,00 1
1981 172 27 15,69 9 2 22,22 1
1982 252 28 11,11 9 1 11,11 1
10
Anno Giudizi incidentali Di cui censure N. Di cui censure Giudizi principali Di cui censure N. Di cui censure Di cui sconfitte governo
1983 335 25 7,46 27 5 18,51 4
1984 295 24 8,13 9 2 22,22 2
1985 325 33 10,15 29 4 13,79 3
1986 271 45 16,60 27 7 25,92 2
1987 580 66 11,39 35 10 28,57 6
1988 896 106 11,83 129 24 18,60 6
1989 521 74 14,20 43 12 27,90 5
1990 512 65 12,69 51 20 39,21 3
1991 451 79 17,51 29 13 44,82 9
1992 422 67 15,15 37 15 40,54 10
1993 401 66 16,45 42 11 26,19 4
1994 409 61 14,91 51 23 45,09 8
11
Anno Giudizi incidentali Di cui censure N. Di cui censure Giudizi principali Di cui censure N. Di cui censure Di cui sconfitte governo
1995 434 75 17,28 47 22 46,80 8
1996 383 55 14,36 27 13 48,14 3
1997 380 44 11,57 27 13 48,14 2
1998 412 45 10,92 13 6 46,15 3
1999 384 34 8,85 27 6 22,22 0
2000 471 41 8,70 33 9 27,27 6
2001 349 28 8,02 34 12 35,29 8
2002 451 38 8,42 30 6 20,00 1
2003 250 20 8,00 57 21 36,84 4
2004 289 23 8,04 97 29 29,89 16
2005 314 30 9,55 101 48 47,52 23
2006 277 29 10,46 112 50 44,64 7
2007 319 35 10,97 76 27 35,52 14
12
  • Nei primi 15 anni di attività della Corte ,
    energico intervento sulla legislazione
    postbellica , per lo più di epoca fascista ma
    anche liberale (bonifica) raccogliendo consensi
    nellopinione pubblica e negli ambienti
    dottrinali , senza peraltro indurre reazioni
    apprezzabili in quelli politici attivismo
    rivolto al passato.
  • Anni 70 le censure si assestano al 20, la
    percentuale delle pronunce sfavorevoli al
    legislatore tende a diminuire , non altrettanto
    può dirsi della propensione allattivismo.
  • Anni 80 IX legislatura, maggiore stabilità
    rispetto al passato, la scena politica si è
    ricomposta attorno alla formula del pentapartito
    , la sola maggioranza possibile, con cui si
    inaugura la rotazione alla guida dellesecutivo,
    picco negativo delle pronunce.
  • Seconda metà anni 90 XIII legislatura,
    diminuiscono le censure per via dellalternanza.
  • 2007 le dichiarazioni di incostituzionalità
    conoscono un qualche incremento.

13
  • Rapporto tra assetti politici e ruolo del
    giudice
  • A parità di altre condizioni , sistemi instabili
    e caratterizzati da frammentazione del potere
    tendono a dilatare lautonomia delle corti anche
    se in contrasto con la maggioranza di governo.
  • Due ragioni
  • - esecutivi deboli , avranno meno risorse per
    reagire ad una giurisprudenza dissonante e la
    loro stessa capacità decisionale sarà menomata,
    incoraggiando gli interessi insoddisfatti a
    percorrere i circuiti giudiziari casi
    politicamente sensibili potranno facilmente
    affluire allagenda del giudice , che avrà pochi
    motivi di temere una risposta ostile della
    maggioranza (opportunità per un ruolo incisivo)
  • - non così , per ragioni diametralmente
    opposte , laddove il potere politico sia
    scarsamente frammentato e disperso.
  • Allaffermarsi di una tendenza maggioritaria
    corrisponda una minore disponibilità delle corti
    a sfidare il governo e la sua base parlamentare.

14
IL FATTORE TEMPO
  • Allaffermarsi di una tendenza maggioritaria
    corrisponde una minor disponibilità delle corti a
    sfidare il governo e la sua base parlamentare.
  • Questa ipotesi acquista spessore introducendo la
    dimensione temporale nellanalisi delle
    dichiarazioni di incostituzionalità.
  • Il modo per farlo consiste nellintercettare ,
    allinterno dei pacchetti annuali di censure sin
    qui considerati , le sole decisioni che hanno
    colpito maggioranze ancora in essere ,
    rispettivamente di centrosinistra e di
    centrodestra.

15
  • -il calcolo include tutte le decisioni con cui la
    corte ha esercitato un veto nellambito dei suoi
    poteri.
  • -si sono contate ovviamente le sole pronunce
    sfavorevoli al governo in carica.
  • -le percentuali non possono essere indicate ad
    inizio e fine legislatura , in quanto il numero
    totale dei procedimenti è sempre riferito
    allanno solare.
  • Depurando i dati nella maniera appena descritta ,
    il numero di pronunce sfavorevoli alle
    maggioranze del momento scivola a poche unità
    autorizzando una conclusione le decisioni del
    giudice
  • tendono , prima o poi , a seguire i
    risultati elettorali.

16
  • Discorso diverso è quello che riguarda
    lentità o limpatto dellintervento giudiziario.
  • I dati statistici infatti nulla dicono sul peso
    specifico delle singole decisioni.
  • Nel decennio che va dal 1996 al 2006 ciò che si
    può definire il rendimento costituzionale dei
    due poli risente , sia pure in maniera diversa ,
    di unelevata incidenza di decisioni sfavorevoli.
  • Se si guarda alle percentuali , il primato
    negativo spetta al centrosinistra , fermato nel
    1998 tre volte su tredici.

17
  • Il centrodestra viene però sconfitto , nel
    confronto con le regioni , ben sedici volte nel
    2004 e ben ventidue nel 2005.
  • Al di là della diversa performance dei due
    schieramenti è abbastanza chiara la più spiccata
    propensione della Corte ad esercitare il proprio
    potere di veto nei casi in cui il governo si
    confronta direttamente con una o più regioni.

18
  • E bene quindi soffermarsi sui possibili motivi
    di questo modo di atteggiarsi.
  • -in primo luogo ci si imbatte in uno dei tanti
    effetti collaterali della riforma del titolo V.
  • Questa ha infatti esaltato il ruolo arbitrale
    della Corte , la cui credibilità di terzo al di
    sopra delle parti si correla al suo distacco
    dal governo centrale.

19
  • -in secondo luogo , una maggior sensibilità alle
    istanze politiche decentrate si manifesta già
    prima della riforma e tende ad assecondare il
    rafforzarsi delle autonomie.
  • -infine , alcune pronunce paiono dirette , più
    che alla maggioranza del momento , alla classe
    politica nel suo complesso.
  • Per concludere su questo argomento , le
    statistiche indicano uno scarto non irrilevante
    nella tenuta costituzionale del centrodestra e
    del centrosinistra il primo viene fermato con
    maggior frequenza del secondo.
  • Va anche rammentato che lo spirito
    antimaggioritario delle nomine presidenziali tra
    il 2000 ed il 2005 sposta il baricentro del
    collegio verso larea progressista.
  • Ravvisare una relazione con la deludente
    performance costituzionale del centrodestra
    sarebbe comunque temerario , tanto più che nel
    lungo periodo la composizione del collegio non
    sarebbe determinante per chiarire landamento
    delle censure.
  • Ma nel breve periodo , prevale limpressione che
    questa fase abbia risentito anche di un non
    allineamento tra struttura del collegio e
    consistenza delle forze politiche.

20
  • POTERE DI FILTRO E MINORANZE I GIUDIZI
    SULLAMMISSIBILITA DEI REFERENDUM
  • Nellambito di questa competenza la Corte estende
    rapidamente le proprie prerogative , rilevando
    caso per caso leggi o materie escluse dalle
    consultazioni referendarie , ragionando sul modo
    in cui le richieste sono formulate e sugli
    obiettivi perseguiti dai comitati promotori.
  • La gamma dei criteri di ammissibilità si è così
    progressivamente ampliata ed arricchita , al
    punto che gli specialisti sono arrivati a
    contarne non meno di una decina.

21
  • E una proliferazione che tenta di
    arginare la deriva referendaria cui si assiste a
    partire dagli anni ottanta quando i Radicali lo
    eleggono a strumento di azione politica.
  • Le tecniche messe a punto dai comitati promotori
    per formulare i quesiti referendari si fanno nel
    tempo più complesse e sofisticate.Fonte di
    immaginabili patemi per il collegio sono le
    finalità cui questo istituto si presta e le
    valenze che di volta in volta assume.
  • In molti casi dà effettivamente voce a pretese
    con poche possibilità di influire sul circuito
    legislativo in altri casi invece la
    consultazione popolare si configura da subito
    come prova di forza tra maggioranza ed
    opposizione.

22
  • Si può allora comprendere perché la batteria di
    criteri costruiti dalla Corte risponda anche a
    valutazioni di opportunità e le offra un
    serbatoio cui attingere a seconda delle
    contingenze.
  • Di tutti i 148 quesiti sui quali si è fin qui
    pronunciata solo 83 , pari al 56 , superano il
    suo vaglio.
  • Il loro folto catalogo allarga i margini di
    apprezzamento ma induce anche delle rigidità e
    costringe la Corte a sottili distinguo che fanno
    affiorare lintervento di valutazioni non
    strettamente giuridiche.

23
I REFERENDUM ELETTORALI
24
  • PER INIZIARE
  • Con il termine referendum facciamo riferimento ad
    un istituto di democrazia diretta. Con questa
    espressione si vuole intendere che attraverso
    questo strumento i cittadini possono esprimere il
    loro parere in merito ad una legge direttamente,
    senza cioè la normale mediazione dei
    parlamentari.

25
  • Di tutti i casi che la Corte Costituzionale ha
    trattato nella sua storia, cinque sono le tornate
    rilevanti, dal 1991 al 2008, che hanno portato
    complessivamente a dieci sentenze.
  • Sullo sfondo di questi avvenimenti si collocano
  • Il fallimento delle riforme istituzionali
  • Il collasso del vecchio sistema partitico che
    aveva dominato il periodo della Prima Repubblica
    e il successivo emergere di una competizione
    bipolare
  • Il rinnovo della classe politica
  • Lalternanza al governo.

26
  • Tre sono le richieste di referendum elettorali
    nel 1991.
  • Di queste tre richieste, solo una supera il
    vaglio del collegio.
  • Le altre due vengono rifiutate in quanto
    contrastano con i principi di chiarezza,
    omogeneità ed univocità, perché presentano
    aspetti incerti e ambigui e dunque suscitano
    dubbi sulloperato dei promotori, ponendone
    altrettanti sugli elettori.
  • Lunica iniziativa superstite non può essere
    considerata una sentenza filogovernativa, dal
    momento che di fatto critica comportamenti
    praticati anche dal pentapartito, ma scongiura
    pur sempre una transizione al maggioritario.

27
  • Il 1993 è un anno caratterizzato da uno scenario
    politico ben diverso
  • Il referendum sulla preferenza unica aveva fatto
    registrare un afflusso alle urne tale da
    garantire il quorum, e quindi il successo
  • Nel gennaio dello stesso anno, i leader politici
    dei partiti di governo sono stati oggetto di un
    attacco da parte dellazione giudiziaria, per
    rispondere dei reati di finanziamento illegale e
    di corruzione (Mani Pulite).
  • La Corte Costituzionale accoglie le iniziative in
    senso maggioritario che erano state bocciate due
    anni prima
  • - con la s.32/1993 ammette il referendum
    sul senato
  • - con la s.33/1993 ammette il referendum
    sul sistema elettorale dei comuni.

28
  • Unaltra richiesta di referendum si ha nel 1995,
    quando la Corte dichiara inammissibili due
    proposte destinate a manomettere quelle riforme
    che avevano introdotto un sistema misto.
  • Stessa sorte tocca ad altri due quesiti nel 1997
    che ripropongono lo stesso obiettivo, vale a dire
    quello di espandere il principio maggioritario
    (s. 26).
  • I sostenitori del maggioritario riescono a
    superare il giudizio di ammissibilità verso la
    fine degli anni Novanta, grazie al cambiamento
    della sua formulazione.

29
  • Infine, particolarmente sofferte sembrano invece
    le tre sentenze del gennaio 2008.
  • Ad essere presa di mira è la riforma voluta tre
    anni prima dal governo Berlusconi, avversata
    dallopposizione.

30
LA PROCEDURA PENALE IL GIUSTO PROCESSO
  • Lambito della procedura penale è un settore
    poco maneggevole per il suo tecnicismo, in ambito
    politico è un settore freddo.
  • Tra il 1992 e il 1998 scontro tra la Corte e il
    parlamento, censurando diversi articoli del
    codice di procedura, attraverso decisioni
    manipolative, in una materia che fissa le regole
    tra stato e cittadini sottoposti ad accusa penale.

31
  • 1997 viene approvata una legge ordinaria per
    indurre la Corte a più miti consigli.
  • 1999 con voto bipartisan, porta ad inserire
    nellart 111 cost. i principi del giusto
    processo.
  • Revisione costituzionale (2/1999), con scopo di
    sovvertire la giurisprudenza della corte, in
    pratica sanzionandone lattivismo.

32
LE NUOVE REGOLE E IL RETAGGIO DELLA TRADIZIONE
  • Archiviato il Codice Rocco, di matrice
    inquisitoria, si passa al Codice Vassalli, nel
    quale subentrano principi di chiara estrazione
    anglosassone e dunque di impianto accusatorio.
  • - Fenomeni criminali.
  • - Diversa allocazione del potere nel sistema
    giudiziario.
  • Con il nuovo codice si tutelano i diritti
    individuali degli indagati, ed aumentano le
    garanzie della difesa.
  • Maggiori poteri al pubblico ministero.

33
  • Lassunzione delle prove è problematico.
  • Separazione tra le indagini e il processo.
  • Pubblico ministero viene definito come un organo
    imparziale.
  • Il Codice Vassalli per la magistratura è definito
    troppo GARANTISTA, colpevole di depotenziare il
    ruolo dellaccusa pubblica e compromettere
    lazione di contrasto verso la criminalità
    organizzata.

34
LA CONTESA CON IL PARLAMENTO
  • Inizio dello scontro nel 1992.
  • Tre sentenze di incostituzionalità
  • - Due sono additive omissioni del legislatore, e
    ripristinano o aggiungono regole da questi
    ltlttralasciategtgt.
  • Insistono sulla necessità di meglio bilanciare
    tra loro la difesa sociale dal crimine e la
    tutela dei diritti.
  • Contaminazione tra fase preliminare e
    dibattimento.
  • A collegare le pronunce sono due principi
  • - Ricerca della verità.
  • - Non dispersione degli elementi di prova.

35
  • Scontro col parlamento (1998) la Corte risponde
    a 10 ordinanze di rinvio e pone mano alle regole
    di procedura con una pronuncia additiva s. 361.
  • Viene colpita una riforma del codice, che
    ripristinava una norma già dichiarata
    incostituzionale.
  • Ricorso ad una norma del 1992.

36
ALCUNE IPOTESI
  • Lattivismo e la sintonia con la magistratura
    impone due interrogativi
  • Quali fattori spingono a questa collaborazione?
  • Cosa spinge la Corte a protrarre questa armonia?

37
  • Recrudescenza della criminalità organizzata.
  • Deteriorarsi del quadro politico (declino sistema
    partitico tradizionale, dimissioni del Capo dello
    Stato e indagini giudiziarie che premono sui
    palazzi della politica).
  • Questi fattori portano rispettivamente alle
    seguenti conseguenze
  • Una sterzata in chiave inquisitoria del codice
    nei processi penali.
  • Lapertura di spazi di intervento a specifici
    organi e alla magistratura.

38
  • Tutte queste considerazioni possono essere
    catalizzate dalla vulnerabilità del sistema
    politico.
  • In generale, si ritiene, nel presupposto che
    agiscano in modo razionale, che le corti
    costituzionali non si spingano oltre il punto in
    cui stimano probabile la reazione del parlamento
    la loro autonomia è maggiore quanto è più è
    difficile per il parlamento annullare gli effetti
    di una decisione sgradita.

39
Cambia il quadro politico
  • La XIII legislatura realizza lalternanza di
    governo, lesecutivo ha maggior potere
    decisionale la tolleranza, quando non
    larrendevolezza della classe politica nei
    confronti della magistratura, lascia il posto a
    una ripresa di iniziativa.
  • Bersaglio delle critiche dellesecutivo è il rito
    penale e la sua deriva inquisitoria.

40
Loggetto dello scontro
  • Nonostante le premesse, la Corte mantiene un
    atteggiamento ostile. La contesa con il
    parlamento riguarda il modo di concepire il ruolo
    della mano pubblica di chi la personifica nel
    processo.
  • I motivi che spingono in questa direzione possono
    essere il profilo professionale dei membri del
    collegio (giuridico) e il discorso normativo
    costruito dalla Corte tramite i precedenti.

41
SIMUL STABUNT SIMUL CADENT
  • La Corte sfrutta i cedimenti del sistema per
    aumentare la propria autonomia e in questo
    orientamento non è isolata. Aderisce alle
    richieste del corpo giudiziario e del suo
    sindacato, muove verso una forte magistratura
    piuttosto che una debole politica.
  • La ritrovata deferenza verso il potere politico,
    coincide con le crescenti critiche alla
    magistratura, già in difficoltà per il rendimento
    della giustizia ordinaria. Al giudice comune
    viene così a mancare il sostegno del giudice
    costituzionale.

42
ATTIVISMO E MODERAZIONE
  • Se valutassimo la traiettoria seguita dalle
    censure di costituzionalità si osserverebbe una
    flessione complessiva di pronunce sfavorevoli al
    parlamento.
  • Escludendo un confronto con il periodo anteriore,
    occorre focalizzare lattenzione con il trend
    seguito dalla Corte nel corso della XIII e XIV
    legislatura.

43
  • Si verifica una tendenza alla stabilità,
    maggioranze meglio delineate, inclini più allo
    scontro che allo scambio con lopposizione.
    Cambia lo scenario e si possono fare due
    considerazioni
  • Non viene compressa larea di intervento della
    corte.
  • Sembra ridotta la la disponibilità a sfidare il
    governo e il Parlamento.

44
  • Vale la stessa relazione per quanto riguarda i
    giudizi di ammissibilità dei referendum?
  • Il collegio della Corte è stato sempre molto
    parco sui referendum, ma il passaggio tra Prima e
    Seconda Repubblica modifica il suo atteggiamento.
    Maggioranze deboli, esecutivi incerti portano il
    giudice costituzionale a dar ascolto alle
    minoranze e a determinare il prevalere di
    verdetti favorevoli in materia elettorale.

45
  • Nuova inversione di tendenza
  • Laccordo raggiunto sul sistema elettorale misto
    da una supermaggioranza porta la Corte ad
    assumere una nuova predisposizione conservativa.
  • Queste analisi corroborano lipotesi che la
    debolezza politica sistemica apra spazi alla
    giustizia costituzionale.

46
  • Un ultimo aspetto da considerare riguarda la
    valutazione della posizione della Corte nei
    conflitti tra Stato e regioni.
  • In questi contenziosi legislativi il collegio
    teme di incorrere nel rischio del gioco due
    contro uno e di mostrarsi dalla parte di uno
    solo dei contendenti e di compromettere la
    propria credibilità di terzo imparziale. In
    questi casi è più facile che larbitro
    costituzionale arrivi allo scontro con il governo
    e la sua maggioranza, anche se solida.
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