MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO - PowerPoint PPT Presentation

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO Corso di Formazione cambiamento organizzativo negli uffici giudiziari alla luce della legge ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO


1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIAUFFICIO
FORMAZIONECorte di Appello di CATANZARO
2
  • Corso di Formazione
  • cambiamento organizzativo negli uffici
    giudiziari alla luce della legge 240/06, del Dlvo
    150/09 e del CCNL Integrativo 2010
  • Anno 2010/2011
  • A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (
    Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )

3
I Punti che tratteremo
  • Modello Organizzativo Burocratico Ministeriale
  • I principi costituzionali dellazione
    amministrativa
  • -rilevanza nel sistema giustizia
  • Organizzazione centrale e periferica Ministero
    della Giustizia
  • Nuova organizzazione degli uffici giudiziari alla
    luce del decreto
  • legislativo 240/06, della legge 150/0 e del CCNL
    Integrativo 2010
  • - Ordinamento negli Uffici Giudiziari
  • - la dirigenza degli Uffici
  • - il sistema di classificazione del personale
    nellevoluzioni normativa e contrattualistica
  • - i profili professionali

4
BUROCRAZIA
Ogni potere necessita di un apparato
amministrativo che agisca da tramite tra chi
detiene il potere ed i sottoposti
Con burocrazia si intende lorganizzazione di
persone e risorse destinate alla realizzazione di
un fine collettivo secondo criteri di
razionalità, imparzialità,impersonalità.
Il termine, definito in maniera sistematica da
Max weber indica il "potere degli uffici" (dal
francese bureau)
un potere(o, più correttamente, una forma di
esercizio del potere) che si struttura intorno a
regole impersonali ed astratte, procedimenti,
ruoli definiti una volta per tutti e
immodificabili dall'individuo che ricopre
temporaneamente una funzione
5
BUROCRAZIA evoluzione storica (cenni) 1
La burocrazia nella Roma antica Dal punto di
vista storico l'introduzione sistematica di un
sistema amministrativo suddiviso in numerosi
uffici e basato su procedure in qualche modo
unificate risale all'imperatore Claudio nel I
secolo d.c. una novità rispetto al tradizionale
accentramento del potere politico nelle mani del
Senato, conseguenza inevitabile di un progressivo
svuotamento dei poteri di quest'ultimo.
L'interposizione di un corpus di funzionari,
seppure inizialmente legati in modo strettissimo
al potere imperiale, come intermediario tra il
potere e la società romana rappresentò una vera
rivoluzione concettuale. Claudio affidò
arbitrariamente i vari uffici ai suoi liberti, i
cui nomi (Pallante, Narcisso, Callisto) sono
ancor oggi sinonimo di corruttela, arbitrio,
intrallazzo, cospirazione, finanche omicidio ben
lontani dunque dall'idealizzazione impersonale di
rettitudine elaborata molti secoli più tardi.
Questi burocrati ante litteram, designati
direttamente dall'Imperatore, secondo Tacito nei
suoi Annales "esercitavano poteri regali con
animo di schiavi".
La burocrazia in epoca ImperialeL'articolazione
e l'importanza della burocrazia continuarono a
crescere ed espandersi in epoca imperiale, di
pari passo con il potere ed il peso politico dei
burocrati un potere, rappresentato dai nobili,
formalmente limitato e subordinato a quello
imperiale, ma estremamente frammentato,
praticamente vitalizio e continuamente espanso
nelle sue prerogative da una ininterrotta
proliferazione di leggi e regolamenti (in gran
parte confluiti nel Corpus Iuris). Questo modo
di procedere divenne un tratto peculiare
dell'impero Bizzantino e del suo complicatissimo
cerimoniale ancora oggi, infatti, il termine
bizantinismo come sinonimo di astrusità,
cavillosità, pedanteria, tortuosità è utilizzato
quasi esclusivamente in riferimento alla
burocrazia ed alle sue procedure
6
BUROCRAZIA evoluzione storica (cenni) 2
La burocrazia in epoca moderna In epoca moderna
l'introduzione sistematica di una burocrazia
rigidamente organizzata risale all'epoca della
costituzione dei primi Stati nazionali, con un
ruolo di primo piano ricoperto da Napoleone
Buonaparte.Napoleone riuscì a realizzare un
apparato burocratico estremamente accentrato,
fondato sulla funzione dei prefetti, per nulla
pachidermico, anzi snello e ben funzionante
tant'è che dopo la restaurazione alcuni governi
tentarono di imitarne il funzionamento, in testa
a tutti la famiglia Savoia, senza però riuscirvi
del tutto.
La burocrazia oggiIn tempi recenti vari fattori,
tra i quali i profondi cambiamenti dell'assetto
geopolitico ed una migliore consapevolezza dei
cittadini, hanno posto al centro dell'attenzione
il tema di una nuova sensibilità nei rapporti
con la burocrazia, anche in Paesi
tradizionalmente deficitari sotto questo aspetto
e privi di una normalizzazione dello spoil
system I vari Governi hanno preso atto, o
cominciano a prendere atto, che i continui
mutamenti dell'ambiente sociale ed economico
(sviluppo tecnologico, differenziazione e
frammentazione della domanda sociale,
dispersione del potere politico su nuovi livelli
anche transnazionali) richiedono adeguate
riforme e ridimensionamenti del "potere degli
uffici". Al modello burocratico si sono quindi
nel tempo apportate modifiche sia nella pratica
che nella teoria, sviluppando forme di
amministrazione partecipata, flessibile,
contrattata, per progetti .
7
BUROCRAZIA METODO DI ORGANIZZAZIONE RAZIONALE
ED EFFICACE(valenza positiva)
Lattuale accezione del termine è principalmente
negativa a causa di quelle che nel corso del
novecento sono state definite da alcuni
"conseguenze inattese" del fenomeno burocratico.
Rigidità ( divisione del lavoro rigidamente
determinato da norma), lentezza (dovuto alla
miriade di norme e regolamenti da applicare),
incapacità di adattamento, inefficienza,
inefficacia, lessico difficile o addirittura
incomprensibile (il cosiddetto burocratese),manca
nza di stimoli, deresponsabilizzazione,
eccessiva pervasività, tendenza a regolamentare
ogni minimo aspetto della vita quotidiana.
8
le miserie di Monsù Travet di V. Bersezio
  • È interessante rilevare(cfr Paolo Testa e Paolo
    Terranova
  • in la gestione per competenze nelle
    amministrazioni pubbliche)
  • come la percezione dellincapacità dellapparato
  • burocratico di adeguarsi per tempo allevoluzione
    della
  • società nasca con la stessa unità dItalia
  • Il concetto di burocrazia nel comune sentire può
    essere
  • riassunto

lUfficiale di scrittura di L. Vassallo
il decalogo del burocrate di A. Camilleri
in quasi centocinquanta anni di storia
unitaria le critiche alla burocrazia e la
richiesta di un apparato pubblico più sensibile
ai bisogni dei cittadini sono state, e sono, una
costante
9
  • E fuori dubbio che il comportamento del
    dipendente pubblico, comportamento inteso quale
    giusto rispetto dei rapporti dentro lUfficio
    e nei confronti dellutenza nel rispetto e
    conforme applicazione delle regole di condotta
    , ha inciso, ed incide, e non poco, non solo
    nella efficacia e trasparenza dellazione nel
    servizio pubblico e sui costi della stessa ma
    anche e soprattutto nel giudizio da parte
    dellutenza.
  • Esempi negativi quali
  • mancanza di senso di appartenenza , leggere il
    giornale, litigare con i colleghi, lunghe pause
    caffè, uscite non autorizzate per spesa o altro ,
  • hanno radicato nel cittadino/utente limmagine
    del lavoratore pubblico parassita del sistema
    economico.

10
CODICE di COMPORTAMENTO
11
RESPONSABILITA DEL PUBBLICO DIPENDENTE 
12
(No Transcript)
13
visione statocentrica della amministrazione,
legata al modello ministeriale di cura di
interessi pubblici dello Stato persona, una
amministrazione per atti, più che per attività
o prestazione di servizi (pur non mancando
alcuni riferimenti anche ad amministrazioni di
servizio o concernenti beni e programmi pubblici
( v. in particolare gli artt. 41, 42, 43).
una concezione essenzialmente di carattere
formale del principio di legalità, legata a
unidea dellamministrazione come potere , in
tal senso i profili della imperatività ed
esecutività degli atti amministrativi, nonché
delle forme di autotutela interne
allamministrazione, senza che emerga in modo
esplicito la prospettiva di una amministrazione
legata al risultato
principi costituzionali dellazione
amministrativa Tre profili
Infine, va anche messa in evidenza la commistione
tra un modello essenzialmente gerarchico della
pubblica amministrazione, imperniata sul governo
nazionale, e un modello che potremmo chiamare
autonomistico, incentrato su un ruolo
amministrativo significativo degli enti
territoriali autonomi (peraltro anchessi in
qualche modo legati a un rapporto di strisciante
supremazia delle regioni rispetto agli enti
locali).
14

Articolo 97 I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento
e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordina
mento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 
principi costituzionali dellazione
amministrativa

Articolo 98 I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione. Se sono membri del Parlamento, non
possono conseguire promozioni se non per
anzianità. Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all'estero
15
ARTICOLO 5 La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo adegua i principi
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dellautonomia e del decentramento.
ARTICOLO 28 I funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili,secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici.
principi costituzionali dellazione
amministrativa 2
Art. 118 Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze

ARTICOLO 113 Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa. Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata
a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti. La legge determina
quali organi di giurisdizione possono annullare
gli atti della pubblica amministrazione nei casi
e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
16

RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO
Prima dellattuale normativa e della riforma in
materia di lavoro subordinato pubblico, se il
datore di lavoro era una persona giuridica
pubblica la disciplina del rapporto di lavoro
tendeva generalmente a configurarsi secondo
lallora modello del rapporto di pubblico
impiego di natura non contrattualistica ma
autoritativa
I principi generali della materia del pubblico
impiego non derivavano dalla legislazione sul
lavoro subordinato nellimpresa ma dalla
legislazione contenuta nel testo unico delle
norme sullo stato giuridico degli impiegati
civili dello Stato ( T.U. 1 gennaio 1957 n 3 e
successive modificazioni).
Il rapporto di pubblico impiego non si costituiva
con il contratto ma nasceva da un atto
unilaterale dellamministrazione pubblica il c.d.
provvedimento di nomina.
17
A partire dalla costituzione dello Stato unitario
il rapporto di pubblico impiego con le
Amministrazioni statali e gli Enti pubblici era
oggetto di disciplina rigidamente unilaterale,
caratterizzata da atti di natura legislativa o
regolamentare in seno alla quale non era
riconosciuto rilievo alcuno alla fonte
contrattuale In particolare ricordiamo che la
disciplina del rapporto era regolato dal R.D.
2395/23 ( ordinamento gerarchico) e dal R.D.
2960/23 ( stato Giuridico).
Allinterno di una tabella di gradi era
ricompreso tutto indistintamente il personale
statale (civile,militare,magistrati,insegnanti) a
sua volta suddiviso in tre gruppi
contraddistinti dalle lettere dellalfabeto A,B,C
in forza del titolo di studio richiesto per
laccesso alla carriera. In modo autonomo
venivano inquadrati i salariati per i quali si
richiedeva la sola licenza elementare.
Di particolare severità erano i doveri imposti ai
dipendenti per i quali era periodicamente
prevista la compilazione di note caratteristiche
attestanti capacità, zelo, attitudini
mentre scarsi risultavano i diritti riconosciuti
In coerenza con la caratterizzazione
gerarchico-autoritativa il contenzioso del
pubblico impiego era devoluto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
18
Lavoro privato soggetto alle
leggi non scritte del mercato e alle
determinazioni unilaterali del datore di lavoro
  • Il periodo storico fu caratterizzato da una
    radicale differenzazione del regime del lavoro
    privato rispetto
  • a quello pubblico

Lavoro pubblico soggetto
alle miriadi di disposizioni legislativo-regolame
ntari
la minore tutela nel rapporto di lavoro privato
rispetto a quello pubblico veniva in parte
compensata dalla differenza retributiva a favore
del privato
19
(No Transcript)
20
(No Transcript)
21
un primo passo verso una sempre minore
differenziazione tra lavoro pubblico e privato
si è avuto con il D.P.R. n 3/57 che ha sancito
il passaggio dai gruppi e gradi, in cui era
distinto il pubblico dipendente, con le carriere
e le qualifica , ricordiamo la divisione in
quattro carriere (direttiva, di concetto,
esecutiva e ausiliaria )
22
Lallora quadro normativo non venne alterato
nella sostanza neppure dallart.37 L. 300/70 (
Statuto dei Lavoratori) secondo il quale le
norme della legge n 300 si applicavano anche ai
dipendenti degli Enti pubblici ( ma secondo
lallora costante Giurisprudenza mai agli statali
) salvo che la materia sia diversamente
regolata da norme speciali.
Lapplicabilità dello Statuto dei
lavoratori doveva considerarsi meramente
sussidiaria, applicabile, cioè, nella sola
ipotesi di vistosa lacuna normativa nella
legislazione sullimpiego pubblico.
con legge 312/80 si è passati allistituto delle
qualifiche funzionali (otto)
23
PRIVATIZZAZIONE
Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n 29 (CASSESE)
decreto legislativo 15 marzo 1997 n 59 decreto
legislativo 31 marzo 1998 n 80 (BASSANINI)
decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165
Legge delega 4 marzo 2009 n. 15 decreto
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (BRUNETTA)
24
sulla privatizzazione del rapporto di impiego
il Consiglio di Stato nel parere espresso all
Adunanza Plenaria del 31 agosto 1992 ha
avvertito che la c.d. privatizzazione, se
intesa come totale unificazione della disciplina
dellimpiego pubblico e del lavoro privato non
appare possibile alla luce delle disposizioni
costituzionali (artt.28, 97, 100, 103, 113 ) in
quanto vi saranno sempre molti aspetti per i
quali la natura dellimpiego pubblico risulterà
per la sua natura differenziata da quella del
lavoro privato Tale diversità deriva, secondo
il Consiglio di Stato dal fatto che la
prestazione lavorativa del dipendente pubblico
spesso consiste in tutto o in parte
nellesercizio di pubbliche funzioni
   
25
riforma del pubblico impiego c.d. privatizzazione
Con il D. L.vo 29/93 è stata sancita quella che
viene definita come privatizzazione del
pubblico impiego. A seguito delle innovazioni
introdotte dalla nuova normativa a disciplinare
il rapporto di pubblico impiego non sono più
soltanto atti unilaterali ed autoritativa ma
incidono anche, attraverso lo strumento della
contrattazione collettiva , le OO.SS.
Tra gli aspetti più importanti della normativa
in oggetto ricordiamo la devoluzione delle
cognizioni delle controversie in materia di
pubblico impiego al giudice ordinario nella
persona dellallora Pretore del Lavoro
26
Lart. 1, comma 8, della L. 340/00 ( legge di
semplificazione) ha delegato il governo alla
predisposizione di un testo unico funzionale al
riordino delle norme, diverse da quelle del
codice civile, disciplinanti i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti contrattualizzati
La delega ( diversamente per i dipendenti enti
locali T.U d.lvo 267/00) è stata esercitata solo
parzialmente. Rinunciando al T.U., con il decreto
legislativo 30 marzo 2001 n 165 sulle norme
generali sullordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
27
Sotto il profilo oggettivo il principio della
privatizzazione del pubblico impiego trova dei
limiti collegati al perseguimento degli
interessi generali cui lorganizzazione e
lazione delle pubbliche amministrazioni sono
indirizzate.
La legge 23 ottobre 1992 n 421 contenente
delega al Governo per la razionalizzazione la
revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego ha sancito il principio
fondamentale secondo cui i rapporti di lavoro e
di impiego dei dipendenti pubblici sono
disciplinati dal diritto civile e regolati
mediante contratti individuali e collettivi di
diritto privato.
Lambito di applicazione soggettivo di tale
principio attiene a tutte le P.A. con esclusione
delle categorie dei Magistrati ordinari ed
amministrativi, avvocati e procuratori dello
Stato, personale militare e di polizia e della
carriera diplomatica e prefettizia.
28
i principi fondamentali di organizzazione degli
uffici
gli organi,
gli uffici e i modi di conferimento della
titolarità degli stessi
i procedimenti di selezione per laccesso al
lavoro e di avviamento al lavoro
Sono regolati con legge
la disciplina delle responsabilità e delle
incompatibilità tra impiego pubblico ed altre
attività e i casi di divieto di cumulo di
impieghi e incarichi pubblici
i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro
consistenza complessiva
la garanzia di libertà di insegnamento e
lautonomia professionale nello svolgimento
dellattività didattica,scientifica e di
ricerca.
29
razionalizzazione dellattività amministrativa
secondo i principi ed i metodi della
programmazione e del controllo di gestione
privatizzazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici e nella conseguente
contrattualizzazione della relativa disciplina,
   
I principi e gli istituti normativi con i quali
il legislatore aveva intrapreso la
riforma organizzativa possono essere
sinteticamente individuati
diritto dei cittadini e dellutenza in generale
ad avere servizi efficienti e di qualità in un
contesto di trasparenza e partecipazione
nella distinzione tra funzione di direzione
politica e funzione di gestione
30
visibilità
trasparenza
responsabilizzazione nei procedimenti,
la legge sul procedimento amministrativo (L.
241/90) poneva le basi per recuperare i valori
fondamentali dellazione pubblica
partecipazione e controllo dei cittadini
diritto di accesso xxx
31
Di rilievo le azioni volte alla semplificazione
e delegificazione dei procedimenti
amministrativi ed all alleggerimento degli
oneri certificativi gravanti sui cittadini.
Nel contesto delladeguamento organizzativo al
fattore umano viene attribuito un ruolo
fondamentale come protagonista del rinnovamento
culturale che investe il nuovo modo di essere e
di agire delle pubbliche amministrazioni.
Dalla Premessa al CCNL integrativo del 16.2.1999
leggiamo come si intenda qualificare
lofferta dei servizi attraverso la piena
valorizzazione delle risorse umane
32
Con la delegificazione si ERANO spostate le
fonti regolative di determinati fenomeni dal
livello legislativo a livelli regolamentari.
Questo aveva consentito il decentramento delle
responsabilità alle singole amministrazioni e
spostato le responsabilità operative della
regolazione dallalto al basso, dalle
amministrazioni centrali alle periferiche, dagli
organi politici alla dirigenza.
   
33
Contratto individualedi lavoro
  • Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
    determinato è costituito e regolato da contratti
    individuali nel rispetto delle disposizioni di
    legge e della normativa comunitaria
  • Nel contratto collettivo di lavoro individuale,
    per il quale è richiesta la forma scritta sono
    indicati
  • Tipologia del rapporto di lavoro
  • data di inizio del rapporto di lavoro
  • qualifica di inquadramento professionale e
    livello retributivo iniziale
  • mansioni corrispondenti alla qualifica di
    assunzione
  • durata del periodo di prova
  • sede di destinazione dellattività lavorativa
  • Termine finale in caso di rapporto a tempo
    determinato.
  • Il contratto individuale specifica che il
    rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina
    del contratto collettivo vigente anche per le
    cause che costituiscono le condizioni risolutive
    del contratto, senza obbligo di preavviso, per
    lannullamento della procedura di reclutamento
    che ne costituisce il presupposto.

34
Privatizzazione
la privatizzazione del pubblico impiego veniva
realizzata attraverso lassoggettamento di questo
alla normativa di diritto comune con contestuale
contrattualizzazione del rapporto individuale di
lavoro e ridefinizione del ruolo della
contrattazione collettiva e razionalizzazione del
sistema di accesso.
devoluzione della cognizione delle controversie
al giudice del lavoro,
il riconoscimento di maggiore autonomia, con
conseguente responsabilità, per la dirigenza
pubblica.
Conseguenze della privatizzazione
valorizzazione della mobilità verticale ed
orizzontale
35
. In questo mutato quadro normativo le
disposizioni previste specificatamente per il
personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie dalla L.1196/60 restano in vigore
solo in quanto compatibili con la nuova
disciplina.
36
Contrattazione collettiva
Il processo di privatizzazione del rapporto del
lavoro iniziato con il D.lvo 29/93 aveva subito
una forte accelerazione con la legge 59/97 e con
i successivi decreti delegati riconducendo alla
disciplina negoziale ( CONTRATTAZIONE, ex art.2
c 3 D.lvo 165/01 ) tutti gli istituti del
rapporto di lavoro demandati a tale fonte al
fine di qualificare lofferta dei servizi
attraverso la piena valorizzazione delle
risorse. Le trattative sono svolte dalla Agenzia
per la rappresentanza Negoziale delle PP.AA
(ARAN) per la parte pubblica, e le OO.SS.
Individuate secondo i criteri di cui allart. 47
bis D.Lvo 29/93 per la parte sindacale
37
contratti collettivi
In sede di prima applicazione della vigente
normativa il 17 maggio 1995 è entrato in vigore
il CCNL con validità quadriennale ( 1994-1997)
per la parte normativa e biennale per quella
economica. Nel CCNL del 1995, oltre alla
regolamentazione del rapporto di lavoro nei suoi
vari aspetti di rilevante interesse è la parte
relativa, per quanto ci interessa,al
funzionamento dei servizi essenziali in caso di
sciopero.
Il secondo contratto collettivo ( 1998-2001) è
del 6 febbraio 1999, completato dalle
contrattazioni integrative a livello delle
singole amministrazioni, ha tra i punti
qualificanti lintroduzione di un nuovo sistema
di classificazione del personale, la
regolamentazione del rapporto di lavoro, la
mobilità e la formazione del personale.
il CCNL 2002-2005 ha tra i punti più qualificati
le procedure di conciliazione e arbitrato, il
codice di comportamento dei dipendenti delle
P.A., lo schema di Codice di condotta da adottare
nella lotta contro le molestie sessuali
Con il CCNL 2006-2009 si ha un nuovo sistema di
classificazione del personale nel quadro degli
obiettivi di ammodernamento della P.A. ( art. 5
CCNL 2006-2009)
38
Malgrado nelle già richiamate Premesse al CCNL
integrativo del 16.2.1999 leggiamo come
dallinsieme dei CCNL della stagione contrattuale
1994 1997 e quella del 1998-2001 emerge un
quadro della pubblica amministrazione
completamente rinnovato per quanto attiene la
politica del personale e proiettato verso la più
ampia valorizzazione del personale e mediante una
pluralità di meccanismi premianti basati sul
merito poco nella realtà dei fatti risultava
fatto specie in materia premiante,. aspetti
negativi erano le resistenze ai cambiamenti,
latteggiamento , ladesione psicologica, dei
soggetti che operano, ai vari livelli,
allinterno della pubblica amministrazione. Cert
o non mancavano le giustificazioni quali ad
esempio lincalzare di una copiosa produzione
legislativa non sempre coordinata , le
vischiosità e le incertezze nella realizzazione
del decentramento specie riguardo al
trasferimento delle necessarie risorse,
lesigenza di una certa gradualità di
assorbimento delle innovazioni e, non da ultimo,
la disponibilità di risorse da investire nella
riorganizzazione.
   
39
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n
150attuazione della legge 4 marzo 2009 n 15 in
materia di attuazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
della pubbliche amministrazioni ( Gazzetta
Ufficiale n 254 del 31 ottobre 2009Testo in
vigore dal 15 novembre 2009

Introduzione di sistemi interni ed esterni di
valutazione del personale e delle strutture
finalizzati ad assicurare lofferta di servizi
conformi agli standard internazionali di qualità
Garanzia della trasparenza dellorganizzazione
del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei
relativi sistemi retributivi
  • Il decreto legislativo 150/09 traduce
  • in norme giuridiche vincolanti i
  • principi contenuti nella legge delega
  • 4 marzo 2009 n 15 che ha imposto
  • una profonda revisione di tutti gli
  • aspetti della disciplina del lavoro
  • presso la pubblica amministrazione
  • La legge 15/09 prevedeva la delega
  • al governo per

Valorizzazione del merito e conseguente
riconoscimento di meccanismi premiali per singoli
dipendenti sulla base dei risultati conseguiti
dalle relativi strutture amministrative
40
riforma del pubblico impiego
  • Con il decreto legislativo n 150/09 si è tornati
    ad un modello fortemente dirigista e centralista
    rimettendo nelle mani
  • del Governo il potere di unilateralmente incidere
    sul rapporto di lavoro
  • si
    ritorna dalla contrattazione alla rilegificazione
    (inversione di tendenza)

41
  • La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il
  • decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
  • che attua la predetta legge, ridefiniscono il
  • ruolo della contrattazione collettiva, nazionale
  • ed integrativa in relazione a molteplici profili
  • attinenti alla competenza della fonte negoziale
  • anche nel rapporto con la legge, ai controlli,
  • intervenendo anche in merito al procedimento,
  • ai soggetti di parte pubblica ed alle regole per
  • la provvista delle risorse finanziarie.

Si tratta di disposizioni legislative che,
sebbene non apportino modifiche in ordine alla
qualificazione del rapporto di lavoro, che
rimane disciplinato prevalentemente dalle norme
civilistiche (salve le deroghe stabilite dallo
stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165), tuttavia modificano incisivamente le
regole della contrattazione collettiva.
42
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartiment
o della Funzione pubblica CIRCOLARE n. 7 del 13
maggio 2010 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. INDIRIZZI
APPLICATIVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE
2009, N. 150. Registrata alla Corte dei conti il
7 giugno 2010 Ministeri istituzionali -
Presidenza Consiglio dei Ministro Catalogo n. 6,
foglio n. 287 Pubblicata sulla G.U. S.G. n. 163
del 15/7/2010
43
(No Transcript)
44
  • Restano esclusi i lavoratori della Pubblica
    Amministrazione
  • in regime di diritto pubblico
  • Magistrati ordinari, amministrativi e contabili
  • Avvocati dello Stato
  • Personale militare e Polizia di Stato
  • Personale della carriera diplomatica e
    prefettizia
  • Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • Dirigenti penitenziari
  • Docenti universitari

45
riforma del pubblico impiego alla luce del
decreto legislativo 150/09
Come precedentemente detto con il decreto
legislativo n 150/09 si è tornati ad un modello
fortemente dirigista e centralista rimettendo
nelle mani del Governo il potere di
unilateralmente incidere sul rapporto di
lavoro. Aspetto già avviato con precedenti
interventi normativi ( si pensi alle norme
varate con il fenomeno dellassenteismo Legge
133/08 con le relative circolari brunetta)
46
Persistenza eccessivo divario tra lavoro
pubblico e privato.
Presa datto della modestia degli apporti
forniti dalla contrattazione sindacale
   
MOTIVAZIONI ALLA BASE INTERVENTO NORMATIVO Dlvo
150/09
Superamento dellappiattimento delle
retribuzioni
Necessità di differenziare le responsabilità e
le Valutazioni
47
  • Con la riforma vengono restaurate

la supremazia del legislatore sulle parti
sociali
la supremazia della legge sul contratto
collettivo
la supremazia degli atti amministrativi sugli
strumenti negoziali.
Si supera la logica della concertazione e sembra
allontanarsi la convergenza degli assetti
regolativi del lavoro pubblico a quelli del
lavoro privato, in particolare nel sistema della
relazioni sindacali
48
La struttura della riforma Può essere scomposta
in due parti
la seconda detta vari interventi di modifica e
integrazione del d. lgs. n. 165/2001
La prima contiene una disciplina autonoma delle
valutazioni e del merito
49
  • PRINCIPI GENERALI
  • Art. 1. Oggetto e finalità
  • In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge
    4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del
  • presente decreto
  • recano una riforma organica della disciplina del
    rapporto di lavoro dei dipendenti
  • delle amministrazioni pubbliche .............
  • .......intervenendo in particolare in materia di
    contrattazione collettiva, di valutazione
  • delle strutture e del personale delle
    amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del
  • merito, di promozione delle pari opportunità, di
    dirigenza pubblica e di
  • responsabilità disciplinare............
  • .......recano altresì
  • norme di raccordo per armonizzare con la nuova
    disciplina i procedimenti negoziali,
  • di contrattazione e di concertazione........

50
I principi guida della riforma
  • garanzia della trasparenza dellorganizzazione
    del lavoro
  • nelle p.a. e dei relativi sistemi retributivi

valorizzazione del merito e riconoscimento di
meccanismi premiali per i singoli sulla base dei
risultati
introduzione di sistemi interni ed esterni di
valutazione del personale e delle strutture,
finalizzati ad assicurare unofferta di servizi
conformi a standard di qualità
affermazione del principio di concorsualità (per
accessi e progressioni)
previsione dellobbligo di permanenza di almeno
un quinquennio nella sede della prima
destinazione, anche per i vincitori del procedure
di progressione verticale, considerando titolo
preferenziale nelle predette procedure la
permanenza nelle sedi carenti di organico
51
la supremazia della legge sul contratto
collettivo
la supremazia del legislatore sulle parti sociali
Con la riforma vengono restaurate
la supremazia degli atti amministrativi sugli
strumenti negoziali.
  • Si supera la logica della concertazione e sembra
    allontanarsi la convergenza degli assetti
    regolativi del
  • lavoro pubblico a quelli del lavoro privato, in
    particolare nel sistema della relazioni sindacali

52
  • Le disposizioni del decreto legislativo 27
    ottobre 2009 n 150 assicurano

una migliore organizzazione del lavoro,
il rispetto degli ambiti riservati
rispettivamente alla legge e alla contrattazione
collettiva,
l'incentivazione della qualità della prestazione
lavorativa
elevati standard qualitativi ed economici delle
funzioni e dei servizi
la selettività e la concorsualità nelle
progressioni di carriera
il riconoscimento di meriti e demeriti
la selettività e la valorizzazione delle
capacità e dei risultati ai fini degli incarichi
dirigenziali
l'incremento dell'efficienza del lavoro
pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività
e all'assenteismo
la trasparenza dell'operato delle
amministrazioni pubbliche anche a garanzia della
legalità.
53
La prima parte della riforma (artt. 2-16 d. lgs.
n. 150/09) si concentra sulla misurazione,
valutazione e trasparenza della performance
Andamento dellattività amministrativa in termini
di raggiungimento degli obiettivi politici
(efficienza, produttività ecc)
Il raggiungimento di risultati oggettivamente
misurabili
Performance ( sinonimo di prestazione o
risultato) Il termine è assente nella legge
delega sta ad indicare
la percezione da parte di tutti i destinatari dei
risultati ottenuti
la contrattazione collettiva destina al
trattamento economico accessorio collegato alla
performance individuale una quota prevalente del
trattamento accessorio complessivo comunque
denominato (articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs.
n. 165 del 2001, come novellato dallarticolo 54
del d.lgs. n. 150 del 2009 ed articolo 19, comma
6, di questultimo decreto).
54
CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI
(art. 19)
  • In ogni graduatoria il personale è distribuito
    in diverse fasce in modo che

50 delle risorse
NESSUN COMPENSO
50 delle risorse
risorse del fondo destinato allincentivo
individuale
55
può, derogare fino al 5 in aumento o
diminuzione il 25 della fascia alta. A questa
variazione corrisponde conseguentemente
la variazione delle percentuali di personale
della fascia intermedia e/o bassa
La contrattazione integrativa
può, fermo restando il 50 delle risorse da
attribuire alla fascia alta, prevedere una
diversa percentuale di personale ed una diversa
distribuzione delle risorse da inserire nella
fascia intermedia e bassa.
56
Definizione e assegnazione obiettivi
Collegamento tra obiettivi e allocazione risorse
Monitoraggio in corso di esercizio e
attivazione interventi correttivi
Ciclo della performance
Misurazione e valutazione delle performance
organizzativa e personale
Utilizzo sistemi premianti
rendicontazione
  • Le pubbliche amministrazioni per la
    programmazione delle performance redigono
    annualmente
  • Entro il 31 gennaio il documento programmatico
    triennale c.d. piano della performance
  • Entro il 30 giugno il documento c.d. relazione
    sulla performance (consuntivo risultati anno
    precedente)

  • wwww

57
Rivolta allesterno della P.A. al cittadino -per
realizzare lefficienza ed il soddisfacimento
dellinteresse del cittadino ad avere una P.A.
che funzioni
Gli istituti della performance e della
premialità hanno una duplice finalità
Rivolta allinterno della P.A. ai dipendenti -
per la crescita delle competenze professionali
attraverso la valorizzazione del merito e
lerogazione dei premi per risultati perseguiti
dai singoli e dalle unità organizzative
58
lart. 1 della legge n 15/09 modificando
larticolo 2 del dlvo 165/01 ha di fatto abrogato
la preesitente delegificazione e la primazia
della contrattazione collettiva INVERTENDO IL
RAPPORTO ESISTENTE TRA LEGGE E CONTRATTO
COLLETTIVO
Prima la disciplina prevista da leggi sui
rapporti di lavoro poteva essere derogata dai
contratti collettivi, salvo che fosse
espressamente prevista la sua inderogabilità
Il principio introdotto è esattamente il
contrario È la norma legislativa a regolamentare
principalmente il rapporto di lavoro e le
disposizioni normative non possono essere
derogate dalla contrattazione collettiva salvo
che la legge espressamente non lo preveda
Si ha in sintesi una forte discontinuità con la
scelta di contrattualizzazione,cioè con la
valorizzazione del ruolo e del rilievo dei
contratti collettivi non a caso la pubblicistica
ha coniato il termine di ripubblicizzazione,
per sottolineare il peso più rilevante che
assumono la legge e, nella sua attuazione,i
regolamenti e le prerogative dei dirigenti in
particolare rispetto al peso calante dei
contratti.
59
lart. 36 della legge n 15/09 modificando
larticolo 9 del dlvo 165/01 ha completamente
modificato sia a livello nazionale che decentrato
il sistema delle relazioni sindacali
Valorizzata lautonomia delle Amministrazioni e
quella dei dirigenti
Ridimensiona fortemente il ruolo del
sindacato Attraverso una radicale revisione delle
materie oggetto di contrattazione collettiva e
decentrata
Viene ad esempio esclusa la partecipazione
sindacale negli aspetti che riguardano
lorganizzazione del lavoro anche se rimane
vigente per la parte pubblica il dovere di
informazione
60
  • Articolo 34 L 150/09Art. 34.
  • Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165
  • All'articolo 5 del decreto legislativo 30
    marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
    modificazioni
  •     il comma 2 e' sostituito dal seguente
  •         2. Nell'ambito delle leggi e degli atti
    organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
    determinazioni per l'organizzazione degli uffici
    e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
    di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli
    organi preposti alla gestione con la capacità e i
    poteri del privato datore di lavoro, fatta salva
    la sola informazione ai sindacati, ove prevista
    nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano,
    in particolare, nell'esercizio dei poteri
    dirigenziali le misure inerenti la gestione delle
    risorse umane nel rispetto del principio di pari
    opportunità, nonche' la direzione,
    l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli
    uffici.

61
(No Transcript)
62
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
  • VALUTAZIONE DEL PERSONALE
  • Ai fini retributivi per la produttività delle
    prestazioni
  • Ai fini della progressione professionale

POTERE DISCIPLINARE
MATERIE DI COMPETENZE DIRIGENZIALE ESCLUSE DALLA
CONTRATTAZIONE (artt.5,16,17 dlvo 165/01 come
mod. dlvo 150/09)
INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE
PROFESSIONALITA NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO
DEI COMPITI DELLUFFICIO
MOBILITA ALLINTERNO DEGLI UFFICI
63
DIRIGENZA
FUNZIONI DEI DIRIGENTI DI UFFICI DIRIGENZIALI
GENERALI
FUNZIONI DEI DIRIGENTI
64
RIFORMA DISCIPLINARE
Modifica xxx
Responsabilità dirigenti xxxx
Nuove sanzioni xxxxxx
65
Con la nuova normativa in materia di pubblico
impiego ai contratti che si andranno a
rinnovare è affidato il compito di tradurre i
principi del decreto in nuove norme contrattuali
66
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010 I CONTRATTI INTEGRATIVI
VIGENTI VANNO ADEGUATI ALLA NUOVA RIPARTIZIONE
TRA LEGGE E CONTRATTO INTEGRANDO GLI STESSI
CONTRATTI CON LE NUOVE DISPOSIZIONI RIGUARDO
MERITI E PREMI. IN CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO I
CONTATTI COLLETTIVI CESSANO LA LORO EFFICACIA
DAL 1 GENNAIO 2011 E NON SONO ULTERIORMANTE
APPLICABILI ( punti 1 e 2 art 65 dlvo 150/09)
67
AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITA E IL
MIGLIORE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA,
QUALORA NON SI RAGGIUNGA LACCORDO PER LA
STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO, LAMMINISTRAZIONE INTERESSATA PUO
PROVVEDERE, IN VIA PROVVISORIA, SULLE MATERIE
OGGETTO DEL MANCATO ACCORDO, FINO ALLA
SUCCESSIVA SOTOSCRIZIONE ( art. 40, punto 3 ter,
dlvo 150/09)
68
  • Le sanzioni.
  • Le sanzioni relative alla contrattazione
    integrativa sono definite dallarticolo 40, comma
  • 3- quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, come
    modificato dallarticolo 54 del d.lgs. n. 150
  • del 2009.
  • Detta disposizione prevede che nei casi di
    violazione dei vincoli e dei limiti di competenza
  • imposti dalla contrattazione nazionale o dalle
    norme di legge , le clausole sono nulle, non
  • possono essere applicate e sono sostituite di
    diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419,
  • secondo comma, del codice civile.
  • Il particolare meccanismo di etero-integrazione
    contrattuale si applica, quindi, anche ai
  • contratti integrativi nei casi in cui gli stessi
    deroghino a disposizioni di legge, a
  • disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, a
    disposizioni del contratto nazionale ovvero nei
  • casi i cui i contratti integrativi disciplinino
    materie non espressamente devolute a tale
  • livello negoziale.

69
  • In particolare, la contrattazione integrativa
    viene finalizzata dalla legge (a pena di
  • nullità) al conseguimento di risultati ed
    obiettivi e sarà finanziata in modo diseguale
  • in relazione al raggiungimento delle performance
    programmate.
  • Sono inoltre potenziati i controlli e le forme di
    trasparenza nonché le sanzioni in
  • caso di stipulazione di contratti integrativi
    illegittimi per violazione dei vincoli
  • derivanti dai contratti nazionali ovvero dalla
    legge.

70
  • Il nuovo articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n.
    165 del 2001, come modificato
  • dallarticolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009,
    ribadisce innanzitutto il carattere di
  • doverosità della contrattazione integrativa, ma
    anche la sua fisiologica
  • finalizzazione allobiettivo del conseguimento di
    adeguati livelli di efficienza e
  • produttività dei servizi pubblici.

71
Entrata in vigore
  • il decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede un
    sistema graduale di applicazione delle
    disposizioni in materia di
  • contrattazione integrativa

E larticolo 65 del d.lgs. n. 150 del 2009 che
porta a tali conclusioni, in quanto stabilisce,
che i contratti integrativi vigenti dovranno
essere adeguati ad alcune delle nuove
disposizioni entro i termini ivi previsti
In particolare, dalla lettura delle norme si
evince che alcune disposizioni sono di diretta ed
immediata applicazione, per altre è previsto un
adeguamento entro termini prefissati, per altre
ancora è necessario attendere la stipulazione
dei nuovi contratti collettivi nazionali
Ragionando per converso, tutte le altre
disposizioni in materia, non menzionate cioè dal
comma 1 dellarticolo 65 del decreto citato,
devono intendersi applicabili dallentrata in
vigore del medesimo, purché non vincolate alla
stipulazione di clausole di competenza della
nuova contrattazione nazionale
Nello specifico, il comma 1 prevede ladeguamento
dei contratti integrativi alle disposizioni
relative alla definizione degli ambiti riservati,
rispettivamente, alla contrattazione ed alla
legge, nonché a quelle del Titolo III del nuovo
decreto (Merito e Premi).
72
  • il Dipartimento della Funzione Pubblica con
    circolare n. 7 del 13.5.2010 (Contrattazione
    Integrativa - Indirizzi Applicativi del d.lgs.
    27.10.2009 n. 150) ha inequivocabilmente
    ribadito limmediata applicazione delle
    innovazioni apportate dalla Riforma Brunetta con
    riferimento alla ripartizione delle competenze
    tra legge e contrattazione nazionale e sui poteri
    dirigenziali riguardanti lorganizzazione del
    lavoro negli uffici e la gestione delle risorse
    umane
  • Questultime sono escluse dalla contrattazione
    collettiva e riservate alla legge .
  • Per il Dipartimento, il nuovo quadro delle
    relazioni sindacali risulta ormai in vigore e la
    legge non consente deroghe. In sostanza, il
    Dipartimento ha affermato che, con lentrata in
    vigore del d.lgs. n. 150/09 diverse materie sono
    state tolte dal tavolo di concertazione con le
    OO.SS. per essere affidate esclusivamente alla
    competenza decisionale dei dirigenti.
  • Per queste disposizioni non essendo previsto
    dalla legge un termine di adeguamento, operano
    dal 15 novembre 2009 data di entrata in vigore
    del d.lgs. n. 150/09

73
Altre norme del d.lgs. n. 150 del 2009 non
risultano invece applicabili se non a partire
dalla stipulazione dei contratti collettivi
relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in
quanto ne presuppongono lentrata in vigore.
  • È questo il caso
  • - della norma che impone di destinare alla
    produttività individuale la quota prevalente
    della retribuzione accessoria, la quale
    presuppone un intervento sulla struttura della
    retribuzione che può essere attuata solo con i
    successivi contratti collettivi (comma 3-bis
    dellart 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo
    testo)
  • - delle disposizioni relative al trattamento
    accessorio dei dirigenti collegato ai risultati
    di cui allarticolo 24 del d.lgs. n. 165 del
    2001, come modificato dallarticolo 45 del d.lgs.
    n. 150 del 2009
  • - del bonus annuale delle eccellenze e del premio
    annuale per linnovazione, che richiedono
    comunque lintervento del contratto nazionale per
    la determinazione dellammontare (articoli 21 e
    22 del d.lgs. n. 150 del 2009)

Analogamente, lapplicazione delle disposizioni
che prevedono la possibilità di distribuire le
risorse della contrattazione decentrata sulla
base della graduatoria di performance di cui
allarticolo 40, comma 3-quater, è direttamente
collegata alla stipulazione dei nuovi contratti
nazionali per il periodo 2010-2012, la quale
dovrà definire le modalità di ripartizione delle
stesse tra i diversi livelli di merito delle
amministrazioni.
74
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
GIUDIZIARI
75
STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA D.P.R. 6 marzo 2001 n 55
  • Direzione Generale della Giustizia Civile
  • Direzione Generale della Giustizia minorile
  • direzione Generale del contenzioso e dei
    diritti umani

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
  • Direzione Generale del personale e della
    formazione
  • Direzione Generale delle risorse materiali, dei
    beni e dei servizi
  • Direzione Generale del Bilancio e della
    contabilità
  • Direzione Generale magistrati
  • Direzione Generale di statistica
  • Ufficio speciale per la gestione e la
    manutenzione del complesso
  • giudiziario della città di Napoli
  • - Direzione generale dei sistemi informativi
    automatizzati

Dipartimento dellOrganizzazione Giudiziaria,
del personale e dei servizi
  • Direzione Generale del personale e della
    formazione
  • Direzione Generale delle risorse materiali, dei
    beni e dei servizi
  • Direzione Generale per il bilancio e della
    contabilità
  • Direzione Generale dei detenuti e del trattamento
  • Direzione Generale dellesecuzione penale esterna

Dipartimento dellAmministrazione penitenziaria
  • Direzione Generale del personale e della
    formazione
  • Direzione Generale delle risorse materiali, dei
    beni e dei servizi
  • Direzione Generale per lattuazione dei
    provvedimenti giudiziari

Dipartimento per la Giustizia minorile
76
STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERIFERICA DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
  • Tabella A, articolo 6 decreto legislativo 240/06

DIREZIONI GENERALI REGIONALI E INTERREGIONALI Art.
6 dlvo 240/06
  • Sezione Unica
  • Sezioni civili
  • Sezioni Penali
  • Sezione lavoro e previdenza

CORTE DI CASSAZIONE
  • Corte di Appello
  • Tribunale
  • Tribunale per i minorenni
  • Tribunale di sorveglianza
  • Uffici del Giudice di Pace

UFFICI GIUDICANTI
  • Procura Generale
  • Procura della Repubblica presso il tribunale per
    i minorenni

UFFICI REQUIRENTI
77
ORGANIGRAMMA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTRO SEGRETERIA
SERV. CONTROLLO INTERNO COMMISSIONE VALUTAZIONE
DIRIGENTI
GABINETTO
UFF. LEGISLATIVO
UFF. COORD. ATTIVITA INTERNAZIONALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA
ISPETTORATO GENERALE
UFF. STAMPA ED INFORMAZIONE
SOTTOSEGRETARI
SEGRETERIE
DIPARTIMENTO DELLORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI
DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELLAMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
  • UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO
  • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE
  • CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO
  • UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO
  • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE
  • CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO
  • UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO
  • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE
  • CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO
  • UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO
  • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE
  • CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO

DIR. GEN. CONTENZIOSO E DIRITTI UMANI
DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE
DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI
DIR. GEN. GIUSTIZIA CIVILE
DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE
DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI
DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE
DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI
DIR. GEN. BILANCIO E CONTABILITA
DIR. GEN. BILANCIO E CONTABILITA
DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA PENALE
DIR. GEN. MAGISTRATI
DIREZIONE GENERALE DETENUTI E TRATTAMENTO
DIREZIONE GENERALE PER LATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
UFFICIO SPECIALE NAPOLI
DIR. GEN. STATISTICA
DIREZIONE GENERALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA
CONFERENZA CAPI DIPARTIMENTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI
AUTOMATIZZATI
78
UFFICI GIUDIZIARI
CORTE DI CASSAZIONE 1
CORTI DI APPELLO 29
SEZIONI DISTACCATE DI CORTI DI APPELLO 3
TRIBUNALI ORDINARI 167
SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALI 216
TRIBUNALI PER I MINORENNI 29
TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA 29
UFFICI DI SORVEGLIANZA 58
TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE 1
TRIBUNALI REGIONALI ACQUE PUBBLICHE 8
GIUDICI DI PACE 846
UNEP 385
COMMISSARIATI AGLI USI CIVICI 14
79
UFFICI GIUDIZIARI
PROCURE GENERALI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE 1
PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI DI APPELLO 29
PROCURE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALI 167
PROCURE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALI PER I MINORENNI 29
80
  • Negli uffici giudiziari le disposizioni di cui
    al D.lvo 150/09 si intrecciano a quelle del d.
    lgs. n. 240/06 (individuazione delle competenze
    dei magistrati capi e dei dirigenti
    amministrativi degli uffici giudiziari) e in
    particolare con lart. 4 che si occupa del
    modello di organizzazione degli uffici, in una
    logica di collaborazione tra il magistrato capo e
    il dirigente amministrativo

81
IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA
IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA E QUEL POTERE
CHE LORGANO SUPERIORE ESERCITA NEI CONFRONTI
DELLORGANO INFERIORE AL FINE DI RENDERE PIU
EFFICIENTE UN DETERMINATO SERVIZIO O DI
ASSICURARE LUNITA DI INDIRIZZO SU UNA
DETERMINATA MATERIA IL RAPPORTO DI GERARCHIA
PUO SUSSISTERE SOLO TRA ORGANI INDIVIDUALI DELLA
STESSA AMMINISTRAZIONE
82
NORME INTERNE E GLI ORDINI DI SERVIZIO
  • Accanto alle norme giuridiche che vincolano la
    generalità dei cittadini vi è una categoria di
    norme interne che sono obbligatorie soltanto per
    talune persone appartenenti a determinati uffici
    ed istituti.
  • Queste norme sono
  • i regolamenti interni
  • gli ordini di servizio
  • le circolari
  • le note e le istruzioni
  • I sopra elencati c.d. atti normativi interni
    vengono emanati dagli organi amministrativi dello
    Stato e degli Enti Pubblici in forza o del loro
    potere di autorganizzazione o del loro potere di
    supremazia gerarchica

83
Con tali norme gli organi competenti possono
stabilire le modalità per svolgere determinate
operazioni, impartire direttive, dare ordini,
interpretare norme di legge o regolamenti per la
loro attuazione pratica
84
LEFFICACIA DELLE NORME INTERNEpuò essere di
due tipi
COGENTE
NON COGENTE
85
hanno efficacia cogente gli ordini in quanto
importano un dovere di condotta assoluto ed
inderogabile
hanno efficacia non cogente, invece, le direttive
che pur essendo obbligatorie lasciano un certo
margine di discrezionalità
linosservanza delle norme interne può comportare
la responsabilità del destinatario sia verso la
P.A. sia verso i terzi per i danni a questi
prodotti e può essere rilevante anche agli
effetti penali ed amministrativi. Infatti
linosservanza delle norme interne non raramente
costituisce anche illecito penale o comporta
linvalidità di un atto amministrativo per
eccesso di potere
www
86
LA DIRIGENZA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI
87
DIREZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARIla c.d. DOPPIA
DIRIGENZA
  • prima dellentrata in vigore del decreto
    legislativo 25 luglio 2006 n 240 la normativa di
    riferimento relativa alla direzione degli uffici
    giudiziari era la seguente
  • artt. 101 e 102 legge 1196/1960
  • art. 37 del D.P.R. 748/1972
  • decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29
  • Circolare del Ministero della Giustizia - Dir.
    Gen. Org. AA. GG, Uffici II e III dell 8 giugno
    1995 prot. n. 294/5424/5

88
Doppia dirigenza
Dirigente Amministrativo xxxx
Magistrato Capo dellUfficio
89
normativa di riferimento Testo Unico Pubblico
Impiego n .3/1957 Legge 1196/60 ( Ordinamento
delle Cancellerie) D.P.R. n 1077/70, n 274/71 e n
319/72 ( carriera dei Cancellieri da speciale ad
ordinaria ) Legge Delega 28 ottobre 1970 n
775 D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 ( Questa è la
normativa che segna la data formale di nascita
della Dirigenza Pubblica importante l art. 37
Incarichi di Funzioni Dirigenziali ai Magistrato
Ordinari Restano ferme le speciali disposizioni
che consentono lapplicazione di magistrati
ordinari a funzioni di dirigenze amministrative
presso il Ministero della Giustizia. Nulla è
altresì innovato alle disposizioni che
attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici
giudiziari ai magistrati) Legge 11 luglio 1980 n
312 Legge 10 luglio 1984 n 301 ( Selezione
Personale Dirigente- modalità esterno con
concorso pubblico, interno corso- concorso)
D.P.R. 266/87 ( art. 20 i funzionari
appartenenti alla IX qualifica funzionale
sostituiscono il Dirigente in caso di assenza o
impedimento e reggono lUfficio in attesa della
destinazione del Dirigente titolare) D.M. 4
maggio 1988 ( delega alla dirigenza
amministrativa di contrattazione a livello
periferico) Legge 80/1998 D.Lgs 20 luglio 1989 n
273 ( partecipazione del Cancelliere Dirigente
alle riunioni periodiche di monitoraggio sulla
riforma del codice di rito) D.M 30 settembre 1989
n 334 reg. es. c.p.p. ( lart. 1 il dirigente
dellUfficio di Cancelleria e Segreteria con
ordine di servizio ripartisce i compiti fra il
personale in modo da assicurare la continuità ed
efficacia del servizio) Legge 241/1990 (
responsabile del procedimento) D.Lgs 29/1993 ( la
normativa in questione pur avendo regolamentato i
vari aspetti della direzione degli Uffici
pubblici, non si è occupato direttamente degli
Uffici Giudiziari lasciando intatte le
controversie esistenti tra magistratura e
dirigenza amministrativa dei singoli
uffici) D.Lgs 470/93 e 546/93 D-Lgs
165/2001 D.Lgs 145/2002 Legge delega 25 luglio
2005 n. 150 Dlgs 25 luglio 2006 n. 240 Decreto 5
febbraio 2008

90
DIREZIONE DEGLI UFFICIINDIVIDUAZIONE delle
competenze dei magistrati capi e dei dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziariDecreto
Legislativo 24 luglio 2006 n. 240
91
Decreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240( G.U.
n 175 del 29.7.2006 Suppl. Ord. N. 173)
Il decreto legislativo 240/96 è il meno
conosciuto tra i provvedimenti di attuazione
della riforma dellordinamento giudiziario. Con
la normativa in oggetto viene riconosciuto il
ruolo del Dirigente Amministrativo al quale viene
attribuita - la responsabilità della gestione
del personale amministrativo - la responsabilità
delle risorse finanziarie e strumentali
attribuite allufficio - la competenza ad
adottare i provvedimenti disciplinari previsti
dallart. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n 165 - la competenza
ad adottare atti che impegnano lamministrazione
verso lesterno, anche nel caso in cui comportino
oneri di spesa, nei limiti individuati dal
provvedimento di assegnazione delle risorse
   
92
il nuovo decreto legislativo sulle competenze
dei capi degli uffici e dei dirigenti
amministrativi e sul decentramento si propone di
migliorare il rendimento dellorganizzazione
giudiziaria agendo su due fronti
Viene riconosciuto il ruolo del dirigente
amministrativo
Procede ad un decentramento di competenze
ministeriali verso nuovi organile direzioni
regionali o interregionali
93
ENTRATA IN VIGORE27 ottobre 2006 (
limitatamente ai primi quattro articoli)
94
Altro aspetto importante del D,lvo 240/96 attiene
al decentramento su base regionale di talune
competenze del Ministero della Giustizia ( parte
al momento non ancora in vigore)
95
(No Transcript)
96
Art. 1. Titolarita' dell'ufficio
giudiziario
Sono attribuite al magistrat
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